Martedì 31 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Renzo PATRIA.
La seduta comincia alle 13.45.
DL 272/05: Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
C. 6297 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Renzo PATRIA (FI), presidente relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali, sul disegno di legge C. 6297, approvato dal Senato, di conversione in
legge del decreto-legge n. 272 del 2005, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, nonché disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
Il decreto-legge, che si componeva originariamente di soli 4 articoli, concernenti la tutela della sicurezza ed il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, si è arricchito nel corso dell'esame al Senato di ulteriori 24 articoli, recanti in particolare numerose modifiche alla disciplina relativa agli stupefacenti ed alla cura degli stati di tossicodipendenza, nonché modifiche alla relativa normativa penale, oltre a disposizioni concernenti il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura e misure per il contrasto del terrorismo internazionale.
L'articolo 1 autorizza l'assunzione di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato ed il terrorismo interno ed internazionale, anche per le esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le somme del Fondo unificato per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia, le quali risultino disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, possano essere destinate al Fondo per la prevenzione dell'usura.
L'articolo 1-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, apporta, al comma 1, talune modifiche al decreto-legge n. 144 del 2005.
In particolare, viene inserito un nuovo articolo 10-bis, il quale introduce nel Codice penale l'articolo 497-ter, relativo al possesso di segni distintivi contraffatti; la nuova fattispecie di reato, alla quale si applicano le pene di cui all'articolo 497-bis del Codice penale, relativo al possesso ed alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi, sanziona l'illecita fabbricazione, detenzione e uso di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia.
Inoltre, il comma 3 modifica l'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931, relativo alla fabbricazione, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, munizioni e uniformi militari, nonché alla fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione e vendita degli strumenti di autodifesa destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché delle tessere di riconoscimento e dei contrassegni di identificazione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e Polizia giudiziaria.
Infine, il comma 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 83 del 2002, relativamente all'uso, da parte degli agenti di pubblica sicurezza, del segnale distintivo e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante.
L'articolo 2, comma 1, sposta dal 1o gennaio 2007 al 1o gennaio 2009 l'applicazione della disciplina circa i requisiti minimi di servizio presso uffici centrali e periferici richiesti ai fini delle promozioni alla qualifica di vice prefetto. Il comma 1-bis autorizza l'assunzione di personale nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno: in particolare, si autorizza l'assunzione di 48 unità della carriera prefettizia, di 30 unità di dirigenti di seconda fascia dell'area 1 e di 250 unità nei profili dell'area funzionale C.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione finanze segnala l'articolo 3, comma 1, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze indica una lotteria istantanea i cui utili sono devoluti, fino ad un massimo di 30 milioni di euro per la promozione dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
I commi da 1-bis a 1-quinquies, introdotti nel corso dell'esame al Senato, autorizzano l'incremento di 50 unità della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per fronteggiare le esigenze del servizio antincendio aeroportuale
derivanti dalla riclassificazione dello scalo aereo di cui Levaldigi, nel contesto dello svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, dei quali 25 riservati al personale della società che svolge il servizio antincendio nel medesimo scalo.
L'articolo 4, comma 1, abroga l'articolo 94-bis del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, nonché di prevenzione, cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
Ricorda che tale disposizione, recentemente introdotta dalla legge n. 251 del 2005, stabilisce che la sospensione dell'esecuzione della pena e l'affidamento in prova nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, a cui sia stata applicata la recidiva, possono essere concessi, una sola volta, se la pena inflitta o da scontare non superi i tre anni.
Il comma 2 dispone inoltre la non applicabilità del comma 9, lettera c), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, il quale vieta la concessione della sospensione dell'esecuzione della pena di cui al comma 5 dello stesso articolo ai recidivi, ai tossicodipendenti che, al momento del deposito della sentenza definitiva, abbiano in corso un programma terapeutico di recupero, salva la revoca della sospensione del beneficio qualora il pubblico ministero accerti l'interruzione di tale programma.
L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, relativo alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le modifiche introdotte concernono l'introduzione, tra le condotte punibili, della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I allegata al decreto-legge (tra le quali sono comprese, tra l'altro, il metadone, l'oppio ed i preparati attivi della Cannabis indica) senza l'autorizzazione del Ministero della sanità, nonché dell'illecita produzione o commercializzazione di sostanze chimiche di base e dei precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e psicotrope; la previsione di distinte fattispecie delittuose a seconda delle diverse caratteristiche e quantità delle sostanze stupefacenti o psicotrope; la previsione, per le ipotesi delittuose già contemplate e per quelle di nuova introduzione, di una riduzione del minimo della pena detentiva applicabile ed un lieve aumento del minimo e del massimo della pena pecuniaria; la previsione di una riduzione (da un terzo alla metà) delle pene stabilite dal comma 1 dell'articolo 73, quando l'oggetto delle condotte ivi contemplate sia rappresentato dai medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, allegata al decreto-legge; l'individuazione di una sola pena detentiva e pecuniaria applicabile, minore di quella stabilita in via ordinaria, se i fatti sono di lieve entità; l'introduzione della facoltà del giudice di applicare, nell'ipotesi di reati commessi da tossicodipendenti, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie, la pena del lavoro di pubblica utilità di durata corrispondente alla pena irrogata.
L'articolo 4-ter, anch'esso inserito presso l'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in materia di illeciti amministrativi relativi all'importazione, esportazione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti.
In particolare, le modifiche riguardano l'inclusione, tra le condotte punibili con sanzione amministrativa, dell'esportazione e ricezione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope o medicinali contenenti le sostanze medesime (di cui alla tabella II, sezioni B e C), purché non si tratti di uso terapeutico, con la conseguente soppressione dell'espresso riferimento all'uso personale; la riduzione nel minimo e all'aumento nel massimo della durata della sanzione amministrativa prevista; l'espressa previsione che le diverse sanzioni amministrative previste possano essere applicate sia singolarmente che congiuntamente; l'eliminazione della previsione di sanzioni di durata diversa a seconda del tipo di sostanza
oggetto dell'illecito; la previsione dell'invito del prefetto all'interessato relativamente alla frequentazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo, che si aggiunge alla procedura amministrativa in corso, senza determinare la sospensione di quest'ultima; l'introduzione di una disciplina piuttosto dettagliata per quanto attiene ai compiti di spettanza degli organi di polizia deputati agli accertamenti ed alla contestazione, attribuendo ad essi la facoltà di procedere immediatamente al ritiro della patente di guida e, qualora si tratti di un ciclomotore, al ritiro del certificato di idoneità tecnica ed al fermo amministrativo dello stesso; la modifica della disciplina dei compiti e delle funzioni di spettanza del prefetto, relativamente all'emanazione di un'ordinanza, ed alla convocazione della persona segnalata per valutare le sanzioni amministrative da applicare; la previsione, nell'ipotesi in cui la condotta punibile sia stata tenuta da uno straniero maggiorenne, di un'informativa degli organi di polizia al questore competente affinché quest'ultimo possa assumere le necessarie valutazioni in ordine al rinnovo del premesso di soggiorno; la precisazione che gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi siano effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia o le strutture pubbliche di base; la trasformazione in una facoltà del prefetto della previsione relativa alla definizione del procedimento, in luogo della sanzione e limitatamente alla prima volta, con il formale invito a non fare più uso delle sostanze e l'avviso al soggetto delle conseguenze a suo danno.
L'articolo 4-quater introduce un nuovo articolo 75-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, il quale consente l'adozione di misure di sicurezza nei confronti di colui che tenga una condotta, sanzionata dal comma 1 dell'articolo 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 309, dalla quale possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica e sia già stato condannato, anche non in modo definitivo, per reati contro la persona, contro il patrimonio, da norme sulla circolazione stradale, oppure sia stato colpito da sanzioni per violazioni di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 309 o sia destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza.
Tali misure consistono in obblighi di presentazione o comparizione presso gli uffici della polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, in obblighi di dimora, nonché divieti in ordine alla frequentazione di determinati locali o alla conduzione di veicoli a motore.
L'articolo 4-sexies modifica l'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, relativo ai provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.
In particolare si prevede, al comma 1, che, in presenza dei presupposti per la custodia cautelare in carcere, qualora il soggetto stia svolgendo un programma terapeutico di recupero, il giudice possa disporre gli arresti domiciliari, al fine di non pregiudicare il recupero dell'imputato, fatta salva l'ipotesi della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Inoltre, il comma 2 stabilisce che, qualora la persona tossicodipendente o alcooldipendente, in custodia cautelare in carcere, intenda sottoporsi ad un programma di recupero, la misura cautelare non sia semplicemente revocata, come prevede la norma vigente, ma sia sostituita con quella degli arresti domiciliari, fatta salva l'ipotesi della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Il comma 4 esclude l'applicazione delle norme appena descritte in caso di delitti di particolare gravità, quali i delitti con finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico, associazione di tipo mafioso, sequestro di persona, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L'articolo 4-septies novella l'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, relativo alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.
In particolare è eliminato, ai fini della concessione della sospensione, il presupposto dell'intervenuta condanna ad una pena detentiva, richiedendosi che la «persona debba espiare una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria», la quale deve essere non superiore a sei anni od a quattro anni.
Viene inoltre contemplata la sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, nel caso in cui l'interessato versi in condizioni economiche disagiate, sancendosi inoltre espressamente l'inammissibilità della domanda di concessione della sospensione qualora sussistano le ipotesi ostative a tale beneficio previste espressamente dal medesimo articolo 90.
L'articolo 4-octies modifica l'articolo 91 decreto del Presidente della Repubblica n. 309, relativo all'istanza per la sospensione dell'esecuzione: in particolare è abrogato il comma 1, relativo alle modalità di presentazione dell'istanza di sospensione della esecuzione della pena al tribunale di sorveglianza; inoltre, viene modificato il comma 2, nel senso di prevedere che all'istanza di sospensione sia allegata, a pena di inammissibilità, una certificazione rilasciata, oltre che dal servizio pubblico, anche da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi delle tossicodipendenze.
L'articolo 4-novies apporta talune limitate modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 in materia di procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza, mentre l'articolo 4-decies novella l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica, concernente l'estinzione del reato e la revoca della sospensione.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, ai fini della individuazione, come unico presupposto per la estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, della non commissione nei successivi cinque anni di delitto non colposo punibile con la sola reclusione, viene eliminato il riferimento alla contestuale attuazione del programma terapeutico.
L'articolo 4-undecies novella profondamente l'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, relativamente all'affidamento in prova, prevista per i tossicodipendenti e gli alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico concordato.
In particolare, rispetto alla disciplina vigente si prevede che: ai fini della concessione della misura, il limite massimo di pena detentiva inflitta passa da 4 a 6 anni; la certificazione sanitaria da allegare alla domanda possa essere rilasciata non solo dalle ASL ed altre strutture pubbliche, ma anche da strutture private accreditate; la concessione della misura sia specificamente condizionata dalla convinzione del tribunale circa l'efficacia del programma terapeutico in relazione al recupero del condannato ed alla prevenzione della recidiva; il tribunale, a programma terapeutico positivamente già in corso, possa determinare una diversa e più favorevole data di decorso dell'esecuzione della pena.
L'articolo 4-duodecies modifica l'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, relativo alle prestazioni sanitarie per detenuti tossicodipendenti.
In particolare, si prevede che gli oneri finanziari per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona agli arresti domiciliari, allorché tale misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate tra quelle iscritte negli albi regionali e provinciali, sono a carico dell'amministrazione penitenziaria soltanto quando la misura restrittiva sia eseguita presso una struttura privata autorizzata.
L'articolo 4-terdecies riformula l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, che detta disposizioni relative alla non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che procedano all'acquisto simulato di droga nel corso delle indagini per reati di cui al medesimo
decreto del Presidente della Repubblica ovvero durante operazioni anticrimine.
In particolare, al comma 1 si estende l'ambito di non punibilità, oltre all'acquisto simulato di droga, anche alle attività - compiute anche per interposta persona - consistenti nel ricevere, occultare o sostituire sostanze stupefacenti nonché il «compimento di attività prodromiche o strumentali».
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come la disposizione precisi che la previsione si applica alle operazioni antidroga specificamente disposte da una serie di autorità di polizia espressamente indicate, tra le quali il comandante provinciale della Guardia di finanza ed il comandante del nucleo di polizia tributaria.
Il comma 2 consente alla polizia giudiziaria, a fini di indagine, l'uso di documenti, identità o indicazioni di copertura informandone al più presto il pubblico ministero, il comma 4 estende la non punibilità anche agli ausiliari ed alle terze persone di cui gli ufficiali di polizia giudiziaria si servano per compiere le attività sottocopertura (cosiddetti «agenti provocatori»), mentre il comma 5 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, nel corso delle operazioni di indagine, riveli indebitamente l'identità degli appartenenti alla polizia giudiziaria impegnati in attività sottocopertura.
L'articolo 4-quaterdecies sostituisce l'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, in base al quale spetta alle Regioni ed alle province autonome disciplinare l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi indicati dal testo unico, avuto particolare riguardo alla necessità di garantire uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici e delle strutture private autorizzate che siano in possesso di specifici requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali.
L'articolo 4-quinquiesdecies sostituisce l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, sancendo il principio la libertà di scelta da parte dell'utente tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate, e chiarendo esplicitamente che tale libertà costituisce un livello essenziale delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Sempre con riferimento alla medesima disposizione Costituzionale, si subordina l'autorizzazione all'esercizio della attività in questo settore al possesso di specifici requisiti minimi. Rispetto alla legislazione vigente si richiede in particolare la presenza di una èquipe specializzata, cui concorrono diverse figure mediche e socio-sanitarie.
In conseguenza di tali previsioni, gli utenti che volessero sottoporsi ad accertamenti diagnostici e seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo possono rivolgersi indistintamente alle strutture pubbliche o alle strutture private accreditate.
I commi 6 e 7 prevedono che l'accreditamento sia condizione necessaria anche per l'accesso ai contributi finanziari, nonché per la stipula delle convenzioni con il Ministero della giustizia e che, fino al rilascio delle nuove autorizzazioni, sono autorizzati all'esercizio delle attività in questo settore gli enti iscritti agli albi regionali e provinciali.
In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 9 del nuovo articolo 116, il quale prevede che le regioni e le province autonome sono abilitate a ricevere erogazioni liberali, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le quali sono ripartite dai medesimi enti locali.
In forza del richiamo a tale disposizione del TUIR, le predette erogazioni liberali sono deducibili, ai fini IRES, dal reddito imponibile per un ammontare non superiore complessivamente al 2 per cento del reddito d'impresa.
L'articolo 4-sexiesdecies sostituisce l'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, relativo alla disciplina dell'accreditamento istituzionale degli enti,
prevedendo che esso sia disciplinato da ciascuna Regione sulla base di requisiti ulteriori di qualificazione, funzionali rispetto agli indirizzi dei Piani sanitari regionali, concernenti il livello di organizzazione e di assistenza, le dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché la qualificazione professionale del personale. La norma prevede che l'accreditamento ad esercitare per conto del Sevizio sanitario nazionale sia subordinato alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e che esso costituisca presupposto per la stipulazione degli accordi contrattuali.
L'articolo 4-septiesdecies introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 un nuovo articolo 122-bis, il quale prevede la presentazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio, o da un ministro delegato in materia di politiche antidroga, che recepisca i dati raccolti dalle regioni anche sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e dell'efficacia dei programmi medesimi.
L'articolo 4-duodevicies novella l'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, in materia di verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena, collegando le disposizioni sugli obblighi di relazione a fini di verifica del trattamento non solo al procedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, ma anche a quello relativo all'affidamento in prova in casi particolari.
L'articolo 4-undevicies novella i commi 5, 8 e 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, in materia di sospensione delle pene detentive.
In particolare, il nuovo comma 5 estende da 4 a 6 anni il limite di pena entro cui opera la sospensione della pena in favore dei condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti, il nuovo comma 8 aggiunge ulteriori ipotesi di revoca immediata della sospensione dell'esecuzione da parte del Pubblico ministero, mentre il nuovo comma 9 prevede un'eccezione al divieto assoluto di sospensione dell'esecuzione (di cui al comma 5) nei confronti dei condannati per i gravi delitti di terrorismo e criminalità organizzata, prevedendo che la sospensione potrà disporsi quando tali soggetti siano agli arresti domiciliari in quanto tossicodipendenti o alcooldipendenti con in corso un programma terapeutico di recupero e l'interruzione del programma possa pregiudicare il recupero stesso.
L'articolo 4-vicies integra la formulazione del comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura penale, introducendo, nella disciplina del reato continuato, una disposizione di favore per gli imputati tossicodipendenti o alcooldipendenti.
In particolare, si prevede che la consumazione di più reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza dell'autore sia inserita tra gli elementi che incidono sull'applicazione della continuazione.
L'articolo 4-vicies semel modifica il comma 12 dell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, che prevede attualmente, nell'affidamento in prova al servizio sociale, l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale in caso di esito positivo del periodo di prova.
La modifica introdotta specifica che l'esito positivo della prova estingue la sola pena detentiva ma non anche quella pecuniaria; quest'ultima - se non riscossa - si estingue comunque, su pronuncia del tribunale di sorveglianza, quando l'«affidato» si trovi in condizione economiche disagiate.
L'articolo 4-vicies bis introduce un comma all'articolo 56 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che l'obbligo giornaliero di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri del condannato tossicodipendente in libertà controllata che frequenti un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una struttura pubblica o privata (ASL o struttura
autorizzata) possa essere sostituito dall'attestazione di presenza rilasciata dal responsabile della struttura.
L'articolo 4-vicies ter apporta numerose modifiche alla disciplina concernente le tabelle (allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 309), relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della salute.
In particolare, ai sensi dei commi 2 e 3, tali tabelle sono ridotte da sei a due. Nella tabella I sono comprese le sostanze per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte, includendo in tale tabella alcune sostanze attualmente ricomprese nella tabella II quali, in particolare, la Cannabis indica ed i prodotti da essa derivati. Nella tabella II, che è a sua volta suddivisa in cinque sezioni, sono invece indicati i medicinali che possono determinare dipendenza fisica o psichica ed essere oggetto d'abuso.
Le tabelle possono essere oggetto di aggiornamento periodico, con decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale delle politiche antidroghe.
L'articolo 4-vicies ter modifica inoltre numerose disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 relativamente alla produzione, la vendita, l'approvvigionamento, la prescrizione e la dispensazione delle sostanze di cui alle predette tabelle.
In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il nuovo articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che presso ciascun ente o impresa autorizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezione A, siano dislocati militari della Guardia di finanza, per il controllo dell'entrata e uscita delle medesime sostanze, nonché per la sorveglianza continuativa dei cicli di lavorazione.
Il nuovo articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica regola la vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di tali sostanze, prevedendo che essa debba essere fatta per iscritto, in base ad un apposito bollettario «buoni acquisto» definito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è invece necessaria per i medicinali di cui alla tabella II, sezioni D ed E, in caso di vendita o cessione alle farmacie a acquistati presso imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
Il nuovo articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica affida al Ministro della salute l'autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni, senza il parere dell'Istituto superiore di sanità, mentre con il nuovo articolo 42 si introducono misure volte a disciplinare l'approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella II, sezioni A, B, e C, da parte di alcuni soggetti o categorie professionali (medici, veterinari, direttori sanitari o responsabili di ospedali o case di cura) interessati all'uso terapeutico di tali medicinali. Per tali soggetti è previsto l'obbligo di presentazione di richiesta scritta in triplice copia al farmacista o al grossista, che deve essere conservata dal richiedente e dal destinatario ed inviata all'azienda sanitaria di riferimento.
I nuovi articoli 43 e 45 dettano norme sulla compilazione delle ricette, la dispensazione dei farmaci e la conservazione delle copie delle ricette, prevedendo, in particolare, la predisposizione di un apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute, nonché l'indicazione nella ricetta di dati più dettagliati in merito all'assistito e al medico che ha rilasciato la ricetta ed indicazioni specifiche in ordine al dosaggio, alla posologia ed alla somministrazione del farmaco.
Il nuovo articolo 60 disciplina la tenuta del registro sul quale deve essere indicato il carico e lo scarico delle sostanze e dei medicinali, disponendo la conservazione di tale registro da parte degli enti e delle imprese autorizzate alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima
registrazione, ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese.
Sempre al fine di potenziare gli strumenti di monitoraggio sulle materie prime, il nuovo articolo 66 modifica alcune previsioni circa la trasmissione di dati e notizie da parte degli enti ed imprese autorizzate alla produzione, importazione ed esportazione delle sostanze.
Si riserva quindi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.
Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, criticando inoltre l'assoluta disomogeneità di contenuti del decreto-legge, il quale affronta, tra l'altro, la tematica relativa alle tossicodipendenze in un'ottica demagogica ed autoritaria, che non facilita in alcun modo il recupero dei tossicodipendenti, ma tende esclusivamente, al contrario, a facilitarne la carcerazione. Ritiene quindi assolutamente inaccettabile affrontare una problematica tanto delicata, che avrebbe meritato un maggior approfondimento, a pochi giorni dallo scioglimento delle Camere.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) sottolinea l'esigenza della partecipazione del Governo all'esame del provvedimento, rilevando come il decreto-legge contenga talune disposizioni sicuramente condivisibili, volte ad assicurare il finanziamento dei Giochi olimpici di Torino 2006 ed il rafforzamento delle forze di polizia, che tuttavia sono state assunte dal Governo con eccessivo ritardo.
Esprime invece una valutazione assolutamente negativa sulle previsioni in materia di tossicodipendenze, le quali risultano ispirate da una logica assolutamente inaccettabile, che non risolve in alcun modo le complesse problematiche coinvolte da tale tematica.
Gianpietro SCHERINI (FI) concorda con l'opportunità di assicurare la presenza del Governo all'esame del provvedimento, rilevando come esso contenga norme necessarie per assicurare lo svolgimento delle Olimpiadi di Torino 2006, rafforzando, tra l'altro, l'apparato di sicurezza nazionale contro i rischi derivanti dal terrorismo.
Mario LETTIERI (MARGH-U) sottolinea l'assoluta disorganicità del testo del decreto-legge, la quale rappresenta l'ennesima violazione dei principi costituzionali in materia di decretazione d'urgenza, esprimendo altresì una valutazione negativa su molti aspetti di merito del provvedimento.
Renzo PATRIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nella giornata di domani il seguito dell'esame.
Ratifica Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra CE e i suoi Stati membri-Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.
C. 6239 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 6239, recante ratifica dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
L'Accordo rappresenta un importante sviluppo delle attuali relazioni tra l'Unione europea e tali Paesi a seguito del ristabilimento della pace e della democrazia all'interno della regione centroamericana nei primi anni '90 ed a seguito degli obiettivi di cooperazione per l'integrazione regionale, la coesione sociale e la riduzione
della povertà nell'area centro e sudamericana, stabiliti durante i Vertici di Rio del 1999 e di Madrid del 2002. Il motivo ispiratore del dialogo politico e degli sforzi congiunti di cooperazione risiede nella volontà di implementare il processo virtuoso di crescita e di porre le basi per un futuro Accordo di Associazione che comprenda una zona di libero scambio.
Ricorda che il dialogo politico tra l'Unione europea e l'America centrale risale agli impegni assunti dalle Parti nel quadro del dialogo di San José del 1984, ripreso a Firenze nel 1996 e a Madrid nel 2002.
Il nuovo Accordo, che sostituirà sia quanto stabilito nel quadro del dialogo di San Josè sia l'Accordo quadro di cooperazione del 1993, si articola in tre ambiti principali: la dimensione politica e di sicurezza, la dimensione economica e finanziaria, che punta a rafforzare il processo di integrazione regionale per facilitare i meccanismi di sviluppo integrato e sostenibile, la dimensione sociale, culturale e umana.
Il Titolo I (articoli 1 e 2) indica i princìpi, gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'Accordo, prevedendo che le Parti contraenti istituiscano un meccanismo di dialogo politico nel rispetto dei princìpi democratici e dei fondamentali diritti dell'uomo.
Il Titolo II (articoli da 3 a 5) disciplina il dialogo politico tra le Parti, il quale sarà condotto, oltre che a livello istituzionale e di alta amministrazione, anche a livello operativo, prevedendo che esso sia volto alla creazione di un terreno comune d'intesa sui principali temi d'interesse comune ed internazionale, costituiti dallo sviluppo sostenibile, l'integrazione regionale, la riduzione della povertà, la migrazione, la prevenzione e soluzione dei conflitti, i diritti dell'uomo, la politica estera e di sicurezza.
Il Titolo III (articoli da 6 a 50) disciplina nel dettaglio la cooperazione tra le Parti, la quale si esplicherà in quattro grandi aree: la cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento della democrazia e del buon governo (articoli da 8 a 12); la cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali (articoli da 13 a 39); la cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale (articoli da 40 a 46); la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico, e nella gestione dei flussi migratori (articoli da 47 a 50).
Per quanto attiene alla Cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento dello Stato di diritto, essa è soprattutto volta a sostenere l'impegno di Governi e rappresentanti della società civile per la gestione dei processi elettorali, la lotta contro la corruzione nella gestione degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, locale, regionale e nazionale, nonché il rafforzamento, l'indipendenza e l'efficienza della magistratura.
In tale ambito, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 11, il quale prevede, al comma 4, lettera c), che la cooperazione in materia di integrazione commerciale riguarderà anche la semplificazione, modernizzazione, armonizzazione e integrazione dei regimi doganale, nonché la fornitura di assistenza a livello normativo e di formazione professionale.
Con riferimento alla cooperazione economica e commerciale, essa ha l'obiettivo di favorire l'integrazione dei Paesi dell'America centrale nell'economia mondiale, stimolando, attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale, le capacità nazionali e lo sviluppo delle relazioni commerciali all'interno della regione centroamericana e con l'Unione europea.
In tale ambito, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 18, il quale disciplina il settore della cooperazione doganale, prevedendo che essa comprenda la semplificazione ed armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione, il miglioramento delle procedure doganali, anche attraverso il riscorso a sistemi automatizzati ed elettronici, il miglioramento del livello di trasparenza e delle procedure di impugnazione, nonché
la creazione di meccanismi per la consultazione degli operatori commerciali in materia di procedure di importazione ed esportazione. Il comma 3 ipotizza a tal fine la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca in materia.
L'articolo 21 prevede, nell'ambito della cooperazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, al primo comma, lettera b), la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti.
L'articolo 30 impegna le Parti a promuovere la cooperazione tra le istituzioni finanziarie nazionali e regionali, nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni.
L'articolo 32 disciplina il dialogo macroeconomico tra le Parti, prevedendo, al comma 2, l'approfondimento del dialogo tra le rispettive autorità competenti in materia di macroeconomia, in particolare per quanto riguarda la politica monetaria e fiscale, la finanza pubblica il debito estero e la stabilizzazione macroeconomica.
Per quanto riguarda la cooperazione culturale, essa ha l'obiettivo di promuovere i legami culturali tra le Parti, nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati fra Stati, per stimolare l'interesse e le energie dei singoli operatori in vari settori, quali, ad esempio, la traduzione di opere letterarie, gli scambi tra i giovani, la promozione dell'artigianato e dell'industria culturale.
Per quanto riguarda la cooperazione sociale, essa intende stimolare la partecipazione dei partner sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sul rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini e sull'integrazione nella società, anche al fine di eliminare la disparità di trattamento per i cittadini di una Parte, residenti legalmente nel territorio dell'altra.
Con riferimento alla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 48, il quale disciplina la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, prevedendo che la cooperazione comprenderà l'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione ed attuazione di norme analoghe a quelle adottate in materia dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, nonché lo scambio delle informazioni in materia.
Il Titolo IV (articoli da 51 a 60) reca le disposizioni generali e finali, relative all'entrata in vigore, all'ambito di applicazione ed alla durata dell'Accordo, all'adempimento dei relativi obblighi ed ai possibili sviluppi futuri.
In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 50, il quale impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi, anche finanziari, per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione, prevedendo, al comma 2, che, fatti salvi i poteri delle autorità competenti, le Parti promuoveranno ed agevoleranno le attività della Banca europea degli investimenti in America centrale, in conformità con le procedure ed i criteri di finanziamento della stessa Banca, nonché con la normativa delle Parti interessate. Il comma 3 prevede inoltre che i Paesi dell'America centrale concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nell'ambito dell'attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro stipulate in materia dalla Comunità europea e da ciascuno dei Paesi dell'America centrale.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) sottolinea l'importanza dell'Accordo in discussione, evidenziando che esso è frutto del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, il quale pur per molti aspetti assolutamente deludente, ha, da questo punto di vista, sortito un importante risultato.
Sottolinea come i Paesi interessati all'Accordo abbiano avuto in passato vicende politiche molto travagliate, con numerosi colpi di Stato che ne hanno per lungo tempo bloccato lo sviluppo democratico.
Evidenzia a questo riguardo il ruolo positivo svolto dalla cooperazione italiana
che ha contribuito a sostenere il processo democratico in questi Paesi che sembra adesso svilupparsi positivamente. Preannunzia per queste ragioni il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, stigmatizzando il ritardo con il quale il Governo ha avviato le procedure per la ratifica parlamentare dell'Accordo in esame.
Mario LETTIERI (MARGH-U) preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, segnalando l'importanza attribuita dalla propria parte politica alla cooperazione internazionale, specialmente per i positivi effetti che può produrre in termini sociali e politici, contribuendo a stabilizzare gli assetti democratici dei Paesi interessati.
A questo riguardo giudica importante l'attenzione che l'Accordo riserva alla lotta alla corruzione, sottolineando che questo grave problema non interessa soltanto i Paesi del terzo mondo. Denunzia al riguardo lo scadimento della moralità pubblica che si sta verificando in Italia e al quale il Governo dovrebbe dare, in via prioritaria, la sua massima attenzione. Sottolinea l'importanza che la l'attività di cooperazione contro la criminalità sia soprattutto orientata a contrastare i fenomeni della criminalità economica e finanziaria.
Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, alla luce delle risultanze emerse dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Ratifica Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la CE e i suoi Stati membri-Comunità andina e i suoi Paesi membri.
C. 6240 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 6240, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Comunità andina e i suoi Paesi membri, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003.
L'Accordo rappresenta un rilevante contributo alla stabilità politica della regione, al consolidamento delle istituzioni democratiche dei Paesi andini, alla crescita delle loro economie, anche attraverso una maggiore integrazione nei mercati internazionali.
Ricorda che il dialogo politico tra Unione europea e Comunità andina, la quale è costituita dalla Bolivia, dalla Colombia, dall'Ecuador, dal Perù e dal Venezuela, risale alla Dichiarazione congiunta firmata a Roma il 30 giugno 1996 sotto la Presidenza italiana al Consiglio dell'Unione europea; negli anni seguenti, la Comunità andina ha goduto della quota relativamente più ampia di finanziamenti stanziati dalla cooperazione comunitaria.
La cooperazione tra la UE e la Comunità si è concentrata soprattutto sull'attuazione e sul rispetto dei diritti dell'uomo, sulla democrazia, sullo sviluppo rurale integrato, nonché sullo sviluppo sociale e sull'integrazione regionale.
Il nuovo Accordo, che sostituirà sia la dichiarazione congiunta di Roma del 1996, sia l'Accordo quadro di cooperazione del 1993, si articola su tre ambiti principali: la dimensione politica e di sicurezza, la dimensione economica e finanziaria, la dimensione sociale, culturale e umana.
Il Titolo I (articoli 1 e 2) indica i princìpi, gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'Accordo, prevedendo che le Parti contraenti istituiscano un meccanismo di dialogo politico nel rispetto dei princìpi democratici e dei fondamentali diritti dell'uomo.
Il Titolo II (articoli da 3 a 5) disciplina il dialogo politico tra le Parti, il quale sarà condotto, oltre che a livello istituzionale e di alta amministrazione, anche a livello operativo, prevedendo che esso sia volto alla creazione di un terreno comune d'intesa sui principali temi d'interesse comune ed internazionale, costituiti dallo sviluppo sostenibile, l'integrazione regionale, la riduzione della povertà, la migrazione, la prevenzione e soluzione dei conflitti, i diritti dell'uomo, la politica estera e di sicurezza.
Il Titolo III (articoli da 6 a 50) disciplina nel dettaglio la cooperazione tra le Parti, la quale si esplicherà in quattro grandi aree: la cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento della democrazia e del buon governo (articoli da 8 a 12); la cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali (articoli da 13 a 39); la cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale (articoli da 40 a 46); la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico, e nella gestione dei flussi migratori (articoli da 47 a 50).
Per quanto attiene alla Cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento dello Stato di diritto, essa è soprattutto volta a sostenere l'impegno di Governi e rappresentanti della società civile per la gestione dei processi elettorali, la lotta contro la corruzione nella gestione degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, locale, regionale e nazionale, nonché il rafforzamento, l'indipendenza e l'efficienza della magistratura.
In tale ambito, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 11, il quale prevede, al comma 4, lettera a), che la cooperazione in materia di integrazione commerciale comprenderà anche la fornitura di assistenza tecnica per il consolidamento e l'attuazione dell'unione doganale andina.
Con riferimento alla cooperazione economica e commerciale, essa ha l'obiettivo di creare le condizioni per la conclusione di un accordo di associazione tra la Comunità europea e la Comunità andina che comprenda anche l'istituzione di una zona di libero scambio. A tale fine, l'attività di cooperazione dovrà stimolare al massimo lo sviluppo e la diversificazione degli scambi intraregionali ed incoraggiare la partecipazione attiva della regione andina ai negoziati commerciali multilaterali in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.
In tale ambito, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 13, il quale prevede che la cooperazione commerciale dovrebbe riguardare anche l'assistenza tecnica nel settore delle dogane, attraverso la semplificazione delle procedure, la modernizzazione delle amministrazioni doganali e la formazione dei funzionari.
Inoltre, l'articolo 18 disciplina per esteso il settore della cooperazione doganale, prevedendo che essa comprenda la semplificazione ed armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione, il miglioramento delle procedure doganali, anche attraverso il riscorso a strumenti automatizzati e sistemi elettronici, il miglioramento del livello di trasparenza e delle procedure di impugnazione, nonché la creazione di meccanismi per la consultazione degli operatori commerciali in materia di procedure di importazione ed esportazione. Il comma 3 ipotizza a tal fine la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca in materia.
L'articolo 21 prevede, nell'ambito della cooperazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, al primo comma, lettera b), la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti.
L'articolo 30 impegna le Parti a promuovere la cooperazione tra le istituzioni finanziarie nazionali e regionali, nell'ambito dei rispettivi programmi e legislazioni.
L'articolo 32 disciplina il dialogo macroeconomico tra le Parti, prevedendo, al comma 2, l'approfondimento del dialogo tra le rispettive autorità competenti in materia di macroeconomia, in particolare per quanto riguarda la politica monetaria
e fiscale, la finanza pubblica il debito estero e la stabilizzazione macroeconomica.
Per quanto riguarda la cooperazione culturale, essa ha l'obiettivo di promuovere i legami culturali tra le Parti, nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati fra Stati, per stimolare l'interesse e le energie dei singoli operatori in vari settori, quali, ad esempio, la traduzione di opere letterarie, gli scambi tra i giovani, la promozione dell'artigianato e dell'industria culturale.
Per quanto riguarda la cooperazione sociale, essa intende stimolare la partecipazione dei partner sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sul rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini e sull'integrazione nella società, anche al fine di eliminare la disparità di trattamento per i cittadini di una Parte, residenti legalmente nel territorio dell'altra.
Con riferimento alla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 48, il quale disciplina la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, prevedendo che la cooperazione comprenderà l'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione ed attuazione di norme analoghe a quelle adottate in materia dalla Comunità europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, nonché lo scambio delle informazioni in materia.
Il Titolo IV (articoli da 51 a 60) reca le disposizioni generali e finali, relative all'entrata in vigore, all'ambito di applicazione ed alla durata dell'Accordo, all'adempimento dei relativi obblighi ed ai possibili sviluppi futuri.
In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 50, il quale impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi, anche finanziari, per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione, prevedendo, al comma 2, che, fatti salvi i poteri delle autorità competenti, le Parti promuoveranno ed agevoleranno le attività della Banca europea degli investimenti nella Comunità andina, in conformità con le procedure ed i criteri di finanziamento della stessa Banca, nonché con la normativa delle Parti interessate. Il comma 3 prevede inoltre che la Comunità andina ed i suoi Stati membri concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nell'ambito dell'attività di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro stipulate in materia dalla Comunità europea e da ciascuno dei Paesi andini.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) esprime la valutazione favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, osservando tuttavia come anche in questo caso il Governo non sia stato sollecito a presentare l'Accordo alla ratifica delle due Camere.
Sottolinea come l'Accordo in esame possa contribuire a rafforzare la positiva fase di trasformazione in corso nell'America latina, evidenziando inoltre l'importanza di sostenere i paesi andini, in particolare la Bolivia e la Colombia, nella lotta al narcotraffico, che costituisce un problema di estrema gravità in termini politici e sociali.
Evidenzia quindi l'importanza dell'area andina, esprimendo soddisfazione per l'elezione di Evo Morales a Presidente della Repubblica boliviana, nel convincimento che tale elezione rappresenti una svolta non solo per l'etnia india ma per l'intero Sud America.
Mario LETTIERI (MARGH-U) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nei settori culturale e sociale e della lotta alla criminalità organizzata.
Associandosi alle considerazioni svolte dal collega Benvenuto circa l'importante fase di transizione in corso nell'Area, desidera esprimere il proprio compiacimento anche per l'elezione a Presidente del Cile di Michelle Bachelet.
Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, alla luce delle risultanze emerse dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore
La seduta termina alle 14.15.
Martedì 31 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Renzo PATRIA.
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni in favore delle associazioni pro-loco.
C. 3735 Patria, C. 2854 Di Gioia e C. 3680 D'Agrò.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2006.
Mario LETTIERI (MARGH-U) sottolinea l'ampio consenso emerso tra tutte le forze politiche presenti in Commissione circa l'opportunità di individuare strumenti di sostegno in favore delle associazioni pro-loco, le quali svolgono un ruolo fondamentale per la vita sociale e culturale, soprattutto nei piccoli centri. Il nodo problematico fondamentale dell'intervento normativo è rappresentato dalla difficoltà di individuare un regime fiscale agevolativo per le medesime pro-loco che non si presti ad alcuna applicazione elusiva, circoscrivendone quindi l'applicazione a quelle attività, organizzate da tali associazioni, che abbiano carattere ricorrente, e che non abbiano tuttavia natura commerciale.
Giovanni MAURO (FI), relatore, rileva anch'egli il generale consenso dei gruppi circa l'opportunità di un intervento legislativo in favore delle associazioni pro-loco, evidenziando come la soluzione prospettata dal deputato Lettieri al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione delle misure fiscali agevolative, onde escludere il rischio di utilizzi elusivi di tale disciplina, sia certamente interessante, sottolineando peraltro l'opportunità di precisare che le attività svolte dalle pro-loco non devono avere scopo di lucro.
Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) sottolinea l'esigenza di giungere all'adozione di un testo base, al fine di dare maggiore compiutezza al lavoro svolto dalla Commissione su tale tematica, che potrà fornire utili spunti per ulteriori interventi legislativi nel corso della prossima legislatura.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) concorda con le considerazioni del deputato Pistone, suggerendo di adottare fin d'ora quale testo base la proposta di legge C. 3735 Patria.
Massimiliano DE SENEEN (AN) sottolinea come le attività cui circoscrivere l'ambito di applicazione delle misure fiscali agevolative debbano essere connesse, anche sotto il profilo temporale, alle manifestazioni organizzate dalle associazioni pro-loco.
Renzo PATRIA, presidente, ritiene opportuno, ai fini dell'adozione del testo base, acquisire l'orientamento del Governo in merito ai profili fiscali delle proposte di legge: pertanto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 14.25.
Martedì 31 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Renzo PATRIA.
La seduta comincia alle 14.25.
Schema di decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio e di enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Atto n. 579.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2006.
Giorgio BENVENUTO (DS-U), ribadendo le considerazioni già espresse nel corso della precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, ritiene necessario approfondire i rilievi formulati dalla Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto legislativo, soprattutto per quanto riguarda il puntuale rispetto, da parte del Governo, dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega, nonché di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Auspica quindi il relatore, nella propria proposta di parere, evidenzi i profili problematici sottesi all'attuale formulazione dello schema di decreto.
Renzo PATRIA, presidente relatore, si riserva di formulare una proposta di parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 14.30.