V Commissione - Resoconto di giovedì 26 gennaio 2006


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 gennaio 2006. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 9.50.

Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita.
C. 5795.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ettore PERETTI (UDC), relatore, ricorda che la proposta di legge, già approvata in sede deliberante dalla 2a Commissione giustizia del Senato, reca disposizioni volte a consentire ai genitori l'indicazione, nella dichiarazione di nascita, del luogo elettivo di nascita di propri figli, in alternativa al luogo di nascita effettivo. A tal fine è stabilito che il luogo di nascita elettivo possa essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza dei genitori. Si precisa, quindi, che la dichiarazione dell'indicazione del luogo di nascita elettivo debba essere indirizzata all'ufficiale di stato civile del luogo effettivo di nascita e, a cura di quest'ultimo, all'ufficiale di stato civile del luogo elettivo. L'articolo 2 autorizza il Governo ad adottare, con regolamento, le disposizioni necessarie a armonizzare la disciplina vigente in materia, come risultante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, alle modifiche conseguenti dal provvedimento in esame. È invece affidato ad un decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni necessarie ad adeguare i modelli dei documenti di identità e di quelli anagrafici e di stato civile conseguenti alle novità di cui si prospetta l'inserimento nell'ordinamento. Rileva che


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il complesso delle disposizioni recate dal provvedimento risulta di carattere ordinamentale e tale da non determinare conseguenze per la finanza pubblica. Chiede pertanto di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Ettore PERETTI (UDC), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,

esprime

NULLA OSTA»

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 gennaio 2006. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto legislativo recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
Atto n. 589.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca la ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, materia che rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi del nuovo assetto previsto dal titolo V della Costituzione. Tali principi si inseriscono nell'ambito del processo di normalizzazione ed armonizzazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di adeguarli alle norme di contabilità europea. Lo schema di decreto riguarda i bilanci degli enti territoriali ed è stato predisposto in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 4, della cosiddetta legge La Loggia, il quale conferiva una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, attenendosi ai princìpi di esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. L'attribuzione al Governo di tale compito avviene, per espressa previsione normativa, «in sede di prima applicazione» e il suo scopo è quello di «orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali». La norma di delega è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2004, nella quale la Corte si è pronunciata nel senso di una «lettura minimale» della delega stessa: si tratta «di un quadro ricognitivo di principi già esistenti, utilizzabile transitoriamente fino a quando il nuovo assetto delle competenze legislative regionali, determinato dal mutamento del Titolo V della Costituzione, andrà a regime», cioè - come già detto - fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali. La Corte si spinge addirittura ad affermare che «è soltanto un quadro di primo orientamento destinato ad agevolare - contribuendo al superamento di possibili dubbi interpretativi - il legislatore regionale nella fase di predisposizione delle proprie iniziative legislative, senza peraltro avere carattere vincolante e senza comunque costituire di per sé un parametro di validità delle leggi regionali». Sulla scorta di queste affermazioni, con la citata sentenza, è stata dichiarata


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l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 1, che consentivano di estendere la ricognizione alle disposizioni che, nell'ambito delle materie di legislazione concorrente, fossero comunque riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ed individuavano i criteri direttivi della delega (comma 6). Venendo al contenuto dello schema di decreto, gli articoli 1 e 2 dettano i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci, richiamando il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. I principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali, contenuti negli articoli da 3 a 12, riprendono quelli fissati nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, il quale già prevede i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni. I principi per l'armonizzazione dei bilanci degli enti locali, contenuti negli articoli da 13 a 32, sono invece tratti dal testo unico sugli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha a sua volta riprodotto le disposizioni del precedente decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. La normativa vigente resta comunque in vigore in ogni sua parte, fino all'emanazione da parte delle regioni di una diversa disciplina di dettaglio conforme ai principi fondamentali contenuti nello schema di decreto. La commissione Bilancio è chiamata, così come la Commissione bicamerale per le questioni regionali ad esprimere in questa sede, un parere preliminare, sulla base del quale il Governo elaborerà un ulteriore schema di decreto che sarà nuovamente trasmesso alle Camere per il parere definitivo: in questa seconda fase sarà peraltro chiamata ad esprimersi solo la Commissione bicamerale per le questioni regionali. Per la verità, questa procedura così complessa sembra avere poco senso alla luce dell'ambito circoscritto di applicazione della norma di delega in considerazione della pronuncia dalla Corte costituzionale. Lo schema di decreto sembra dunque avere un carattere di semplice ricognizione dei principi esistenti. Esso non concerne, peraltro, la materia, strettamente connessa a quella dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. In tale ultimo ambito inoltre l'esigenza di una ricognizione appare maggiormente sentita, data la maggiore complessità e la stratificazione di norme. Alla luce del citato carattere ricognitivo, l'esame in sede parlamentare, come prevede espressamente la norma di delega, deve rilevare se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princìpi fondamentali, e non semplicemente ricognitivo; se non siano indicati alcuni dei princìpi fondamentali; se vi siano disposizioni che si riferiscano a norme di dettaglio. Circa la presenza di disposizioni di contenuto innovativo rilevo, come già ha fatto la Conferenza Stato-regioni, che l'obbligo di adozione da parte delle regioni del cd. budget economico, pur trattandosi di disposizione pienamente condivisibile e anzi auspicabile, sembra avere carattere innovativo rispetto alla normativa vigente e quindi suscettibile di eccedere i limiti posti dalla delega. Con riferimento ai bilanci degli enti locali sono proposte come principi fondamentali alcune disposizioni che, in base al testo unico sugli enti locali, sono derogabili dai regolamenti di contabilità degli enti locali. Si riferisce in particolare alle disposizioni dell'articolo 20, comma 1 (fasi di gestione dell'entrata), comma 3 (riscossione), comma 4 (versamento), comma 5 (fasi di gestione della spesa) e comma 13 (liquidazione), dell'articolo 21, comma 1 (risultato di amministrazione) e dell'articolo 26, comma 2 (destinazione vincolata delle entrate derivanti da indebitamento); può conseguentemente dubitarsi della possibilità di riconoscere queste disposizioni come principi fondamentali. Circa l'eventuale mancata indicazione di alcuni principi fondamentali, rileva che lo schema di decreto non assume come principio fondamentale l'adozione del conto del bilancio da parte delle regioni, previsto dalla legislazione vigente. Con riferimento ai bilanci degli enti locali, lo schema non detta principi in materia di regolamento di contabilità degli enti locali, di certificazioni di bilancio,


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di riconoscimento di debiti fuori bilancio, di controllo di gestione, di tesoreria e di revisione economico-finanzaria. Non è inoltre riconosciuta agli enti locali la facoltà di adottare, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze, attualmente prevista dall'articolo 232 del testo unico sugli enti locali. In materia di gestione provvisoria dei bilanci, l'articolo 15 non prevede tra i principi fondamentali le limitazioni alla gestione provvisoria previste dalla normativa vigente. In tal modo sono previsti vincoli più stringenti nei casi - oramai fisiologici - di esercizio provvisorio, in cui la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio è fissata successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, che nei casi - patologici - di gestione provvisoria, in cui il bilancio di previsione non è stato deliberato nei termini. Con riferimento alla disciplina dei residui, l'articolo 20 dello schema di decreto si limita a riproporre unicamente le definizioni di residui attivi e passivi, senza prevedere alcun principio in materia di conservazione dei medesimi. Con riferimento all'articolo 17, comma 3, riferito al rapporto tra relazione previsionale e programmatica ed i successivi atti di previsione e gestione, non appare infine chiara l'espressione «indirizzo vincolante», che sembra più che altro un ossimoro. Chiede, su tali aspetti, un chiarimento al rappresentante del Governo. Da ultimo segnala che lo schema di decreto è corredato dal parere reso dalle sezioni riunite della Corte dei conti e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. A tale ultimo proposito, segnala che la Conferenza ha espresso un parere contrario, prospettando altresì alcune modifiche al testo puntualmente riportate nel testo allegato. Rileva conclusivamente che la valutazione della Corte ed il parere della Conferenza confermano l'esigenza di un'accurata istruttoria del provvedimento.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Marino ZORZATO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 gennaio 2006. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale.
Atto n. 596.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo ripropone, con talune modifiche ed integrazioni, la disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo n. 572, già esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari. In particolare, la V Commissione Bilancio della Camera ha espresso, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del predetto schema di decreto nella seduta dell'11 gennaio scorso. Il 12 gennaio 2006 la Commissione VIII della Camera e la Commissione 13a del Senato si sono pronunciate sui profili di merito, esprimendo, rispettivamente, un parere favorevole con condizioni ed osservazioni ed un parere favorevole con osservazioni. Le modifiche - rispetto al precedente schema di decreto - introdotte nel provvedimento in esame derivano in parte dal recepimento di indicazioni contenute nei predetti pareri parlamentari; altre modifiche apportate non sono invece riconducibili ai pareri


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medesimi. Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica che riproduce pressoché integralmente quella allegata alla precedente versione del provvedimento, con l'integrazione di una precisazione secondo la quale, con riferimento agli articoli 14, 23, 42, 53, 58, 60, 61, 67, 72, 73, 74, 75, 118, 120, 122, 181, 195, 201, 202, 203, 239, 253, 265, 274, 277, 281, 304, 305, 306, 308, 309, 311 e 312, «alle ulteriori competenze ivi contemplate si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente». Rileva peraltro che tale considerazione - aggiuntiva rispetto al testo della precedente relazione tecnica - riguarda anche articoli non modificati nella nuova versione del provvedimento (come ad esempio l'articolo 14) ovvero non modificati in modo sostanziale (quali ad esempio gli articoli 118 e 120). Pertanto, la considerazione sopra riportata sembra riferirsi al complessivo contenuto degli articoli richiamati e non esclusivamente alle modifiche introdotte nell'attuale stesura del provvedimento. Inoltre, la relazione tecnica è accompagnata da una nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel quale si fa presente che il provvedimento risulta positivamente verificato «anche in considerazione di quanto introdotto dall'articolo 319». Detto articolo peraltro non fa parte del testo dello schema di decreto trasmesso alle Camere, che si compone di 318 articoli, ma risulta allegato alla predetta nota di accompagnamento della relazione tecnica. L'articolo proposto dispone che agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle singole disposizioni di cui al decreto in esame si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, con particolare riferimento agli articoli 14, 23, 42, 53, 58, 60, 61, 67, 72, 73, 74, 75, 118, 120, 122, 181, 195, 201, 202, 203, 239, 253, 265, 274, 277, 281, 304, 305, 306, 308, 309, 311 e 312 (ossia i medesimi articoli richiamati nella parte aggiunta alla relazione tecnica originaria). Infine, dalla medesima nota di accompagnamento risulta che non sono stati verificati positivamente gli articoli 182, comma 9 e 208, comma 11, lettera g), in materia di garanzie finanziarie in quanto tali disposizioni, innovando il sistema vigente, non garantiscono l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Osserva inoltre che dal tenore della lettera di accompagnamento della relazione tecnica sembra evincersi che la verifica positiva della relazione tecnica sia comunque subordinata all'inserimento nel testo del provvedimento della disposizione riportata nella proposta di articolo aggiuntivo (articolo 319) allegata alla stessa relazione tecnica. Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene ai profili di copertura, osserva in primo luogo che non appare chiaro quale sia l'ambito di applicazione della clausola proposta con il predetto articolo 319, allegato alla relazione tecnica, vale a dire se il richiamo agli articoli individuati nella medesima clausola risponda ad esigenze di carattere meramente esemplificativo. Fa inoltre presente che la formulazione proposta, che assume una portata di carattere generale, potrebbe risultare pleonastica con riferimento agli articoli dello schema di decreto che recano già una specifica clausola di invarianza. Venendo alle singole disposizioni del provvedimento, ricorda che i rilievi espressi dalla Commissione bilancio erano volti a modificare la clausola di invarianza generale di cui al comma 3 dell'articolo 2 al fine di renderla conforme alla prassi consolidata allo scopo di escludere l'emersione di nuovi oltre che di maggiori oneri; a ridurre da ottanta a settantotto il numero dei membri della Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6, comma 3; a inserire, all'articolo 65, un comma aggiuntivo volto a prevedere che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a specificare, all'articolo 116, che l'integrazione, da parte delle regioni, dei piani di tutela previsti dall'articolo 121 con i programmi di misure costituite dalle misure di base di


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cui all'Allegato 11 alla parte terza dello schema di decreto, oltre che la revisione dei programmi stessi, debba avvenire nell'ambito ovvero nel limite delle risorse disponibili; ad apportare due modifiche all'articolo 153; la prima, al comma 1, volta a prevedere in termini facoltativi anziché come obbligatoria la gratuità dell'affidamento delle concessioni d'uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali; la seconda, al comma 2, volta a specificare che ai fini della determinazione della tariffa relativa al servizio idrico integrato, si debba tenere conto del trasferimento al soggetto gestore delle immobilizzazioni, delle attività e passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, in modo da evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a sostituire l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 189, al fine di prevedere esplicitamente che dall'attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a configurare, all'articolo 199, comma 3, lettera e), come facoltà, anziché come obbligo, la costituzione, da parte delle regioni, di un apposito fondo nel proprio bilancio ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dalla stessa lettera e) in materia di gestione dei rifiuti per ambiti territoriali; a disporre, al comma 6 dell'articolo 238, che il regolamento ivi previsto, da adottarsi a cura del Ministro dell'ambiente, che dovrà disciplinare i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, garantisca l'assenza di oneri per le autorità interessate; ad inserire un periodo aggiuntivo al comma 9 dell'articolo 281, volto a prevedere che ai componenti della Commissione per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta dello schema di decreto, disciplinata dal medesimo comma 9, e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa non spetta la corresponsione di compensi, indennità, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Al riguardo, fa presente che il nuovo testo trasmesso dal Governo recepisce i rilievi formulati dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 gennaio 2006, ad eccezione di quanto previsto sia al punto 5, con riferimento alle modifiche prospettate al comma 1 dell'articolo 153, in tema di gratuità delle concessioni d'uso delle infrastrutture idriche, sia al punto 9, vale a dire, come sopra ricordato, alla previsione dell'esclusione della corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese ai componenti della Commissione di cui all'articolo 281, comma 9, e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della stessa. Rileva che la relazione illustrativa non fornisce alcun elemento utile a chiarire le ragioni del mancato recepimento di tali rilievi. Venendo alle ulteriori modifiche ed integrazioni del testo precedente contenute nello schema di decreto, per quanto attiene ai profili di quantificazione, appare opportuno, con riferimento all'articolo 55, comma 5, concernente le attività conoscitive svolte dall'ANCI in materia di difesa del suolo, acquisire alcuni chiarimenti. In particolare, le norme proposte per un verso fissano una misura minima delle somme da destinare alle finalità in questione, per altro verso pongono un limite consistente nelle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere. Al fine di verificare la coerenza di tali previsioni e la congruità delle stesse rispetto alla modalità di copertura prevista con riferimento all'esercizio 2006, appare necessario che sia indicato l'ammontare effettivo della spesa prevista per tale esercizio. Appare inoltre necessario che siano chiarite le modalità di copertura anche con riferimento agli esercizi successivi al 2006. Infine, ravvisa la necessità che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle predette risorse, consistenti in una percentuale minima della massa spendibile delle spese di investimento del Ministero dell'ambiente, possa pregiudicare la realizzazione dei programmi di investimento già in essere o, comunque, di altre finalità di spesa previste dalla vigente normativa. In merito ai


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profili di copertura, fa presente che nel testo già esaminato dalla Commissione gli oneri derivanti dalla norma erano posti a carico del Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Nel nuovo testo l'utilizzo del fondo è limitato al solo anno in corso, mentre a regime si dispone che per le finalità del medesimo comma, viene destinata una somma non inferiore all'1,5 per cento della massa spendibile, per ciascuna annualità, delle spese di investimento previste per il Ministero dell'ambiente. Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca a quali spese di investimento si faccia riferimento e dove le relative risorse siano allocate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Con riferimento all'articolo 63, appare opportuno che il Governo confermi la neutralità finanziaria della norma, anche alla luce della nuova configurazione degli organi e dell'assetto istituzionale delle Autorità di bacino. Con riferimento all'articolo 101, comma 7, e 107, comma 3, rileva che le modifiche introdotte non sembrano determinare effetti diretti ed immediati sotto il profilo finanziario. Appare peraltro necessario, con particolare riguardo all'articolo 101, comma 7, che sia esclusa la possibilità che le disposizioni illustrate - comportando una più ampia assimilazione di acque provenienti da attività produttive al regime previsto per le acque reflue domestiche - possano dar luogo a difficoltà organizzative e ad aggravi per i soggetti pubblici competenti nella gestione dei servizi di smaltimento e di depurazione delle acque ovvero squilibri finanziari nella copertura dei relativi costi. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Analoghe considerazioni possono essere formulate con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 107, comma 3, circa eventuali conseguenze sul servizio di depurazione e fognatura. Appare poi opportuno un chiarimento circa l'esatta portata della modifica introdotta all'articolo 119, comma 2, in materia di recupero dei costi dei servizi idrici. In particolare, occorrerebbe chiarire se il riferimento ai canoni di concessione per derivazioni di acque pubbliche assuma carattere comunque onnicomprensivo e risponda quindi esclusivamente ad esigenze di più corretta formulazione della norma ovvero se vengano escluse dalle modalità di determinazione del canone di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo in esame talune concessioni quali ad esempio quelle di utilizzazione di acque pubbliche, limitando in tal modo l'ambito di applicazione del predetto criterio di recupero dei costi dei servizi idrici. Con riferimento agli articoli 182, comma 9, e 208, comma 11, appaiono necessari chiarimenti del Governo in merito agli effetti finanziari delle disposizioni, che, come già segnalato, non sono state positivamente verificate in sede di relazione tecnica. Le predette disposizioni sembrano suscettibili di comportare effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto appaiono ridurre la durata complessiva della prestazione della garanzia, inibendo altresì la facoltà dell'amministrazione competente di poter disporre termini di durata della garanzia maggiormente cautelativi nell'ipotesi di sussistenza di rischio ambientale. Tale circostanza potrebbe non sufficientemente garantire gli enti pubblici competenti nel caso di insorgenza di tali rischi. Rileva, inoltre, che le modifiche introdotte al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003 eliminano l'obbligo di conformità delle garanzie finanziarie alle modalità prescritte dalla legge n. 348 del 1982 nonché l'obbligo di commisurare l'ammontare delle medesime in modo tale da garantire la realizzazione degli obiettivi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura. Per quanto concerne l'articolo 195, appare necessario che il Governo chiarisca a quali delle disposizioni dell'articolo in esame debba riferirsi la precisazione contenuta nella nuova relazione tecnica ed in particolare se la medesima riguardi l'estensione a nuovi corpi delle funzioni di sorveglianza ed accertamento di cui al comma 5. Con riferimento all'articolo 205, che incrementa le percentuali minime di raccolta differenziata che i comuni devono conseguire, appare opportuno che il Governo


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escluda che le norme possano determinare conseguenze riguardo agli equilibri finanziari degli enti locali inadempienti. Ricorda poi che la modifica introdotta all'articolo 207, comma 5, precisa che l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti si avvale della Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. A tale riguardo rileva che in base alla prassi consolidata in casi analoghi si è precisato che le risorse esistenti debbono intendersi quelle umane, finanziarie e strumentali. Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ad una eventuale riformulazione della disposizione nel senso prospettato. Le modifiche apportate agli articoli 209, 210 e 211 prevedono l'inserimento in ciascun articolo di un comma aggiuntivo in base al quale i titoli abilitativi, le autorizzazioni rilasciate alle imprese che operano nel settore dello smaltimento e del recupero dei rifiuti devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui al comma 1 dell'articolo 212, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi previsti al comma 23 del predetto articolo 212, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda che la previsione dell'inserimento in un elenco nazionale, delle autorizzazioni rilasciate alle imprese era già presente nel comma 18 dell'articolo 208, del testo dello schema di decreto esaminato dalla Commissione nella seduta dell'11 gennaio 2006. Nel nuovo testo dello schema, la disposizione del predetto comma 18 dell'articolo 208 è stato modificata, prevedendo l'accessibilità al pubblico dell'elenco, il richiamo agli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, e l'invarianza di oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di salvaguardia ad escludere che dalle operazioni di inserimento e di tenuta dell'elenco derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 235, andrebbe chiarito se dall'estensione dell'obbligo di aderire ai consorzi alle imprese in questione, possano discendere effetti di minor gettito dovuti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei contributi da corrispondere ai consorzi. Per quanto concerne l'articolo 301, comma 5, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva neutralità finanziaria della norma, tenuto conto che il limite costituito dalle risorse disponibili non viene più riferito alle attività di informazione al pubblico. Appare poi necessario che il Governo chiarisca se i provvedimenti urgenti per danno ambientale previsti dall'articolo 309, comma 4, possano essere effettivamente realizzati dal Ministero dell'ambiente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 313, appare necessario che il Governo chiarisca se la nuova disciplina introdotta sia suscettibile di ridurre le garanzie di effettivo ripristino o risarcimento collegate alle ipotesi di danno ambientale.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI deposita la documentazione predisposta dal Ministero dell'ambiente sul provvedimento (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Daniele MOLGORA deposita la documentazione predisposta dal Ministero dell'economia sul provvedimento (vedi allegato 2). Rileva peraltro che su taluni aspetti è necessario procedere ad alcuni approfondimenti.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI ritiene opportuno un rinvio dell'esame al fine di procedere ai necessari approfondimenti ed all'esame della documentazione depositata dal Ministero dell'economia.

Marino ZORZATO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Ministero dell'economia e da quello del Ministero dell'ambiente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.