Giovedì 19 gennaio 2006.
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.
C. 6229-A, approvato dal Senato.
Il Comitato si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.
Giovedì 19 gennaio 2006. - Presidenza del vicepresidente Anna Maria LEONE. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio.
La seduta comincia alle 13.35.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/74/CE relativa al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.
Atto n. 582.
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Gianni MANCUSO (AN), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, ricordando che lo stesso recepisce la direttiva 2003/74/CE del 22 settembre 2003, relativa al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali. La citata direttiva trova origine nelle conclusioni delle ricerche scientifiche effettuate in sede comunitaria in ordine all'uso di alcune sostanze ormonali in campo zootecnico. Si tratta in particolare di sei
sostanze: estradiolo-17B, testosterone, progesterone, acetato di trembolone zeranol e acetato di melengestrolo, che possono determinare effetti particolarmente nocivi per la salute umana. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione nell'ambito dei Paesi europei, la direttiva citata modifica alcune norme della direttiva 96/22/CE (articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11) ed aggiunge in essa nuove disposizioni. (articoli 5-bis, 11-bis e 14-bis).
Ciò premesso, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, che è composto da 34 articoli e 5 allegati. Lo schema attua la direttiva comunitaria dando luogo ad un'integrale riforma della disciplina recata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, del quale si dispone l'abrogazione (articolo 35). Le principali novità introdotte dal provvedimento in esame riguardano: il divieto di somministrazione, a tutte le specie di animali, di tireostatici, stilbene e derivati dello stilbene; il divieto di somministrazione di estradiolo 17 beta e suoi derivati agli animali destinati al consumo umano (articolo 2); il divieto di somministrazione delle sostanze in oggetto e di quelle ad azione estrogena, androgena e gestagena agli animali di azienda ed agli animali da acquicoltura; il divieto di immissione sul mercato degli animali e dei loro prodotti destinati al consumo umano (articolo 3); le deroghe ai divieti disposti dall'articolo 3, concernenti l'effettuazione di trattamenti terapeutici (che non risultano dannosi per la salute umana in ragione dell'entità minima delle sostanze e il ridotto periodo della loro utilizzazione) e la somministrazione, per fini specifici, agli animali da azienda delle sostanze sopraindicate (articolo 4); le modalità di effettuazione dei trattamenti zootecnici per la somministrazione, da parte dei veterinari di medicinali veterinari che contengono sostanze ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-beta e loro derivati; per l'estradiolo 17-beta è previsto un termine massimo di impiego fino al 14 ottobre 2006 (articolo 5); il divieto di immissione in commercio di medicinali veterinari destinati agli animali d'azienda e contenenti alcune sostanze con attività ormonale (articolo 6); le modalità di immissione sul mercato degli animali (e delle relative carni) trattasi ai sensi degli articoli 4 e 5, nonché quelle di movimentazione di equidi trattati, estendendo le disposizioni vigenti per i trattamenti autorizzati agli animali d'azienda cui sia stato somministrato estradiolo-17-beta anteriormente al 14 ottobre 2004 (articolo 7). L'articolo 8 limita la detenzione delle sostanze vietate alle imprese che le producono, acquistano e commercializzano, ed obbliga tali imprese alla conservazione di un registro su cui annotare le quantità prodotte, ed utilizzate, nonché i soggetti ai quali siano state cedute o vendute.
Ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), che delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (12 novembre 2006) i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge. In particolare, il comma 3 prevede che sugli schemi di recepimento di direttive comprese nell'allegato B sia espresso il parere da parte dei competenti organi della Camera e del Senato. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Nel caso in esame, il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade il 19 febbraio 2006. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Ricorda, inoltre, che in materia di trattamenti e controlli veterinari sulle varie specie animali la Commissione europea ha presentato, il 28 aprile 2005, una proposta di direttiva recante misure di controllo dell'influenza aviaria (COM(2005)171-1) e una proposta di decisione in materia di sostegno finanziario agli Stati membri in relazione alle nuove misure contro l'influenza aviaria (COM(2005)171-2). La direttiva
è stata formalmente adottata dal Consiglio il 20 dicembre 2005 ed è in attesa di essere pubblicata. Nella stessa data il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di decisione. Tale proposta è stata esaminata dal Parlamento europeo, nell'ambito della procedura di consultazione, il 1o dicembre 2005 con la richiesta di alcuni emendamenti. Il 5 luglio 2005 è intervenuta una comunicazione sui risultati delle misure adottate per contrastare l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) con la quale viene proposta una strategia a corto, medio e lungo termine rivolta in generale contro tutte le encefalopatie spongiforme trasmissibili (COM(2005)322); mentre del 23 agosto 2005 è una proposta di direttiva relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie di acqualcoltura e i relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici (COM(2005)362-1) nonché una proposta di decisione (COM(2005)362-2) relativa a talune spese nel settore veterinario, conseguente alle disposizioni contenute nella proposta di direttiva collegata. Le proposte saranno esaminate dal Parlamento europeo, nell'ambito della procedura di consultazione presumibilmente nella sessione del 3 aprile 2006.
In conclusione, considerati i profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 13.45.
Giovedì 19 gennaio 2006. - Presidenza del vicepresidente Anna Maria LEONE. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio.
La seduta comincia alle 14.20.
Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali.
C. 5442 Schmidt, C. 706 Rocchi, C. 1010 Serena, C. 4009 Cima, C. 5700 Consiglio Regionale Emilia Romagna, C. 6034 Zanella e petizione n. 181.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 27 settembre 2005.
Anna Maria LEONE, presidente, propone di abbinare alle proposte di legge in titolo la petizione n. 1007 del 2005, annunciata nella seduta dell'Assemblea del 7 novembre 2005: la petizione è stata presentata dal signor Salvatore Acanfora di Roma, il quale chiede provvedimenti per contrastare la sperimentazione sugli animali.
La Commissione concorda.
Anna Maria LEONE, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute la Commissione, dopo aver svolto l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, ha deliberato di adottare come testo base la proposta di legge C. 5442; quindi, dopo un breve ciclo di audizioni informali, è stato fissato un termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato) al testo base.
Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, dopo aver sottolineato quanto poco sia il tempo a disposizione della Commissione prima della fine della legislatura ed aver ricordato che sul testo base è stato raccolto un consenso molto ampio, sia a livello politico, sia a livello di mondo scientifico e di società civile, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, rilevando che si tratta di proposte che per una parte non sono condivisibili e per l'altra sono superflue, in quanto tese ad affermare principi già sanciti nell'articolato del testo base.
Il sottosegretario Domenico Di Virgilio esprime parere conforme a quello del relatore.
Luana ZANELLA (Misto-VU) fa preliminarmente rilevare che molte voci si sono levate anche per esprimere forte dissenso rispetto alla proposta di legge adottata dalla Commissione come testo base, la quale, se per taluni aspetti rappresenta un progresso in direzione dell'affermazione del rispetto degli animali, per altri versi costituisce un arretramento anche rispetto alla normativa vigente, costituita dal decreto legislativo n. 116 del 1992.
Illustra quindi il suo emendamento 2.1, che è volto ad escludere del tutto e in modo assoluto la possibilità di utilizzare per sperimentazioni scientifiche animali per più versi simili all'uomo, come sono i primati non umani, o vicini all'uomo, come il cane e il gatto. Ricorda che il citato decreto legislativo n. 116 del 1992 prevede, per la sperimentazione su primati non umani, cani e gatti, un'autorizzazione, che può essere rilasciata quando obiettivo della sperimentazione siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non possano rispondere agli scopi dell'esperimento: di tutto questo non c'è più traccia nella proposta di legge C. 5442.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 2.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 3.1, teso a sostituire il termine «esperimento», più chiaro, al termine «procedura», utilizzato nel testo in esame. Non comprende infatti per quale ragione si debba impiegare il termine «procedura», a meno che dietro vi sia un intento mistificatorio.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 3.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 3.2, volto a sostituire, nel testo del provvedimento in esame, l'espressione «forte stress», che giudica indeterminata e generica, con «angoscia o stress», che ritiene più chiara: non è infatti specificato nella proposta di legge in quale momento lo stress diventi «forte stress», con la conseguenza che si introduce di fatto un elemento di valutazione del tutto soggettivo ed arbitrario, che può essere sfruttato anche per non porre limite alla sperimentazione: si può infatti sostenere che lo stress è forte solo quando si è a un passo dalla morte dell'animale.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 3.2.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 3.3, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 3.3.
Luana ZANELLA (Misto-VU), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede la verifica del numero legale. Chiede altresì chiarimenti in merito all'organizzazione dei lavori relativi al provvedimento in esame.
Anna Maria LEONE, presidente, avverte che la richiesta di verifica del numero legale può essere avanzata da non meno di quattro deputati. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, chiarisce che, una volta completato l'esame degli emendamenti, possibilmente entro la seduta odierna, il testo della Commissione sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, al fine di acquisire i rispettivi pareri, quindi si procederà al conferimento del mandato al relatore ovvero alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
La Commissione respinge gli emendamenti Zanella 3.4 e 3.5.
Luana ZANELLA (Misto-VU), intervenendo sul suo emendamento 4.1, chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dal relatore e dal Governo. Ritiene
infatti che si tratti di un emendamento di buon senso, che non può non essere condiviso da chiunque abbia a cuore il benessere degli animali: l'emendamento si limita infatti a precisare che l'utilizzo degli animali deve essere condotto in modo da evitare loro angoscia e sofferenza o dolori inutili.
Tiziana VALPIANA (RC), premesso di comprendere le esigenze di celerità, concorda sul fatto che l'emendamento Zanella 4.1 contenga una proposta di buon senso, in quanto stabilisce il principio che la sperimentazione debba essere condotta in modo tale da evitare agli animali dolori inutili. Invita pertanto la maggioranza alla ragionevolezza.
Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, chiarisce che il parere contrario sull'emendamento Zanella 4.1 non è dovuto alla mancata condivisione del principio secondo cui il dolore degli animali deve essere ridotto il più possibile o addirittura evitato del tutto, bensì al fatto che si tratta di un principio talmente condiviso da costituire uno dei punti fermi che stanno alla base di tutto il provvedimento in esame. Ritiene pertanto superfluo ribadire una volta di più quel che è detto in tutto il testo e che ne costituisce uno degli obiettivi. Aggiunge che, nell'articolo 4, cui l'emendamento si riferisce, sono posti limiti non solo alla sperimentazione sull'animale, ma anche allo sfruttamento commerciale dell'animale.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 4.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 4.2, evidenziando che il provvedimento in esame prevede che la necessità e inevitabilità dell'utilizzo di animali per la sperimentazione debba essere semplicemente motivata, e non anche dimostrata e documentata, come prevede invece l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 1992. Ritiene pertanto che su questo punto si riscontri un arretramento rispetto alla maggiore severità della normativa vigente.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 4.2.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 4.3, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 4.3.
Luana ZANELLA (Misto-VU) ritira il suo emendamento 4.4. Intervenendo, quindi, sul suo emendamento 5.2, chiarisce che la finalità è quella di accollare il costo della sterilizzazione dell'animale utilizzato in sperimentazioni al soggetto che lo ha sfruttato, anziché alla struttura di accoglienza.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 5.2.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 5.1, volto a far sì che il responsabile del progetto e il medico veterinario ragguaglino la struttura di accoglienza con tutte le informazioni utili non solo al reinserimento, ma anche alla riabilitazione dell'animale usato in sperimentazioni.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 5.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 5.3, volto ad impedire che si possa procedere alla soppressione degli animali utilizzati nelle sperimentazioni nel caso in cui le strutture di accoglienza non possano riceverli. Ritiene infatti che si tratti di una misura inutilmente cruenta.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 5.3.
Luana ZANELLA (Misto-VU), intervenendo sul suo emendamento 5.4, afferma di non capire per quale ragione gli animali
non possano essere reintrodotti nell'ambiente naturale.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 5.4.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 6.1, tendente alla soppressione dell'articolo 6 del testo base, che reca una disciplina in materia di animali geneticamente modificati e, in sostanza, pur ponendo limiti, consente la manipolazione genetica sugli organismi animali. Premesso di ritenere inaccettabile la manipolazione genetica sugli animali e di considerarla misura incompatibile con il benessere degli animali, ricorda che nel 2004 sono apparsi su due prestigiose riviste scientifiche internazionali - il British Medical Journal e il New Scientist - autorevoli studi che mettono in discussione l'effettiva utilità dei risultati acquisiti con la sperimentazione animale ai fini della ricerca clinica relativa all'essere umano e alle sue patologie: in tali studi si sostiene che la sperimentazione sugli animali non possa far progredire la ricerca sull'uomo in ragione della differenza biologica e genetica tra le specie. Per tale ragione, la sperimentazione sugli animali dovrebbe essere sospesa almeno finché non si sia stata verificata la premessa su cui poggia, vale a dire che la sperimentazione sia utile.
Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, fa osservare al deputato Zanella che l'articolo 6 del testo base è orientato nel senso opposto a quello da lei paventato: non intende infatti incentivare la manipolazione genetica sugli animali, bensì porre dei limiti alla generazione di nuovi ceppi di animali geneticamente modificati e allo sfruttamento commerciale di questa linea di ricerca.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 6.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 7.1, ricordando come la normativa vigente abbia tra i suoi pregi quello di non permettere l'utilizzo cruento degli animali a fini didattici. Rispetto a questo punto fermo, il testo base rappresenta un arretramento in quanto consente l'utilizzo degli animali anche nell'ambito di ricerche per tesi di laurea e dottorati.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 7.1.
Piergiorgio MASSIDDA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il testo base in esame è il frutto di un lungo lavoro condotto anche fuori delle aule parlamentari e che rappresenta un importante punto di equilibrio tra l'esigenza della ricerca scientifica e quella della tutela degli animali. Si tratta di un provvedimento che comunque pone argine a orrendi fenomeni di sfruttamento degli animali, che tutti aborrono e condannano; pertanto, chi ostacola l'iter del provvedimento dovrà, a suo avviso, assumersi la responsabilità della mancata approvazione.
Luana ZANELLA (Misto-VU) fa presente che non sta ostacolando l'iter del provvedimento, bensì esponendo le sue ragioni, che sono anche quelle di una larga parte della società civile e del mondo della ricerca scientifica. Per quanto riguarda il rischio che il provvedimento non giunga al termine del suo iter, osserva che questo non dipende dai suoi legittimi interventi per l'illustrazione degli emendamenti, ma dalla mancanza di volontà politica da parte della maggioranza, che non si è preoccupata di inserire il provvedimento nel calendario dei lavori della Commissione per tempo, in modo che fosse possibile portarlo in Aula prima della fine della legislatura. Tale mancanza di volontà politica è inoltre testimoniata dalla scarsissima partecipazione di deputati della maggioranza alla seduta odierna. Concorda, poi, sul fatto che il provvedimento riveste aspetti positivi e condivisibili, ma ritiene che ciò non debba comportare il silenzio sui difetti e sugli aspetti che costituiscono un passo indietro rispetto alla normativa vigente.
Illustrando quindi il suo emendamento 8.1, osserva che non può considerarsi alternativo un metodo di ricerca che utilizza meno animali o trae più informazioni.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 8.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU), illustrando il suo emendamento 8.2, fa presente che il comma 2 dell'articolo 8 ha il difetto di non prevedere l'imposizione, come obbligatori, dei metodi alternativi.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 8.2.
Luana ZANELLA (Misto-VU), intervenendo sul suo emendamento 9.1, fa presente che il testo base in esame non prevede, a differenza del decreto legislativo n. 116 del 1992, che gli esperimenti devono essere eseguiti da laureati nelle diverse branche di riferimento o sotto la loro supervisione.
Giulio SCHMIDT (FI) fa osservare che il testo dell'articolo 9 è migliorativo rispetto al decreto legislativo n. 119, come peraltro evidenziato nell'Allegato 5 annesso alla proposta di legge che indica dettagliatamente i requisiti e la formazione richiesta per il personale che opera negli stabilimenti.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 9.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 10.1, raccomandandone l'approvazione.
Giulio SCHMIDT (FI) sottolinea che il principio sotteso all'emendamento Zanella 10.1 è da lui completamente condiviso e costituisce uno dei principi di fondo della proposta di legge da lui presentata.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 10.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 10.2, raccomandandone l'approvazione. Fa presente che la conservazione per dieci anni degli archivi ha ragion d'essere anche alla luce della durata dei contenziosi in Italia.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 10.2.
Luana ZANELLA (Misto-VU), intervenendo sul suo emendamento 10.3, dichiara di non comprendere per quale ragione si voglia permettere la cessione degli animali a titolo gratuito.
Giulio SCHMIDT (FI) chiarisce che la disposizione è volta ad evitare il deprecabile fenomeno del commercio clandestino di animali tra enti di ricerca.
Luana ZANELLA (Misto-VU) ritira il suo emendamento 10.3. Illustra quindi il suo emendamento 11.2, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 11.2.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 11.3, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 11.3.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 11.1, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 11.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 11.4, che permette alle regioni che hanno un orientamento differente da quello della maggioranza parlamentare di adottare normative più restrittive sui rispettivi territori.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 11.4.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 11.5, inteso ad evitare che qualcuno possa liberarsi dei propri animali donandoli agli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali da destinare alla sperimentazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 11.5.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 12.1, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 12.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 12.2, facendo presente che la proposta di legge in esame non prevede un termine per l'adeguamento delle strutture degli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura alle previsioni dell'allegato 2 della proposta di legge stessa.
Giulio SCHMIDT (FI) fa presente che, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della sua proposta di legge, gli allegati alla medesima sono parte integrante del provvedimento e quindi entrano in vigore ed acquistano cogenza nei confronti dei destinatari insieme con la legge stessa, a differenza di quel che accadeva per l'omologo allegato del decreto legislativo n. 116 del 1992.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 12.2.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 14.7, ribadendo che sarebbe necessario imporre al responsabile del progetto di dimostrare la indispensabilità dell'utilizzo di animali.
Giulio SCHMIDT (FI), premesso di condividere il principio, fa osservare che il provvedimento in esame è andato oltre, in quanto impone al ricercatore non solo di motivare l'inevitabilità del ricorso alla sperimentazione su animali, ma anche di giustificarla in termini di rapporto tra costi e benefici.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 14.7.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 14.8, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 14.8.
Luana ZANELLA (Misto-VU), intervenendo sul suo emendamento 14.1, esprime il timore che, rispetto alle previsioni del decreto legislativo n. 116 del 1992, il provvedimento in esame si caratterizzi per un minor rigore sotto il profilo del regime delle autorizzazioni, rischiando di far diventare una regola il principio del silenzio-assenso e di determinare così un minor controllo pubblico sul fenomeno della sperimentazione sugli animali.
Giulio SCHMIDT (FI) rileva che, oggi, l'80 per cento delle sperimentazioni sono autorizzate mediante autocertificazione, senza che da parte del Ministero della salute vi sia la possibilità di esercitare un controllo. In base al provvedimento in esame, invece, tutti i progetti di ricerca dovranno essere autorizzati; in particolare, per quelli che coinvolgono i primati non umani, cani e gatti, il tempo a disposizione dell'autorità per lo svolgimento della valutazione da parte del Ministero della salute è aumentato.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 14.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 14.9, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 14.9.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 14.10, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 14.10.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 14.11, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 14.11.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 14.2, che raddoppia il tempo a disposizione del Ministero della salute per lo svolgimento dell'istruttoria finalizzata alla autorizzazione dei progetti di ricerca che riguardano primati non umani, animali geneticamente modificati, cani, gatti e cavalli.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 14.2, 14.4 e 14.3
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 14.5, che mira a consentire al Ministero della salute di chiedere informazioni e chiarimenti al responsabile del progetto, ai fini dell'autorizzazione, anche a più riprese, e non necessariamente una sola volta.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 14.5.
Luana ZANELLA (Misto-VU), intervenendo sul suo emendamento 14.12, tendente ad escludere l'autorizzazione alla prosecuzione di un progetto in assenza di risultati degni di nota, ricorda che la sperimentazione sugli animali in molti casi non porta a conoscenze utili sulla fisiologia e patologia umana; in campo farmaceutico, ad esempio, uno specifico principio attivo può produrre sull'uomo effetti diversi che sugli animali, e cita il caso dell'aspartame, che uccide i ratti ma è usato dagli esseri umani come dolcificante a fini dietetici.
Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, ricorda che in Italia la sperimentazione sui farmaci si sviluppa lungo tre fasi successive: nella prima fase, il principio attivo è sperimentato sugli animali, al fine di testare gli effetti più evidenti della molecola sugli organismi viventi; nella seconda fase, la sperimentazione è portata sull'uomo, e precisamente su individui sani, nel senso di individui non affetti dalla particolare patologia che il farmaco in sperimentazione serve a curare; nella terza fase, la sperimentazione è condotta su un campione di pazienti malati, naturalmente consenzienti all'esperimento. Nessun farmaco viene validato o autorizzato all'immissione in commercio se non ha superato la sperimentazione sull'uomo.
Ciò premesso, sottolinea che la proposta di legge adottata come testo base riduce il più possibile i casi in sui si faccia ricorso agli animali per la sperimentazione scientifica e stabilisce criteri per limitare al massimo il numero degli animali utilizzati e il dolore ad essi arrecati. Si tratta, in definitiva, di un provvedimento che porrà l'Italia all'avanguardia internazionale in materia di normative sulla sperimentazione sugli animali.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 14.12.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 14.6, raccomandandone l'approvazione.
La Commissione respinge l'emendamento Zanella 14.6.
Giulio SCHMIDT (FI) desidera, da ultimo, tranquillizzare il deputato Zanella circa il significato dell'espressione «forte stress». Al riguardo, fa presente che la scelta di non utilizzare il termine «angoscia» è dovuta al fatto che si tratta di un termine non utilizzato dalla comunità scientifica, e quindi privo di valenza oggettiva. La comunità scientifica distingue,
infatti, tra stress e di stress; termine, quest'ultimo, che si è scelto, non senza discussione, di rendere in italiano con «forte stress».
Anna Maria LEONE, presidente, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il testo base sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.