Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali. C. 5442 Schmidt ed abbinate.
Al comma 2, allegato 1, sopprimere le seguenti parole: primati non umani, cane, gatto.
2. 1.Zanella.
Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: procedura con la seguente: esperimento.
3. 1.Zanella.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: forte stress con le seguenti: angoscia o stress.
3. 2.Zanella.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché l'impiego o l'uccisione di un animale finalizzato al prelievo degli organi.
3. 3.Zanella.
Al comma 2, sostituire le parole: del forte stress con le seguenti: dell'angoscia e dello stress.
3. 4.Zanella.
Al comma 2, sopprimere la parola: similari.
3. 5.Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'utilizzo degli animali deve essere condotto in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolori inutili.
4. 1.Zanella.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Qualora l'utilizzo di animali non sia evitabile, si deve dichiarare e documentalmente dimostrare, all'autorità competente di cui all'articolo 14, che la procedura o le procedure sono necessarie ed inevitabili ai fini legittimi della ricerca, nonché motivare la necessità del ricorso ad una o più specie e il tipo di procedure che si intendono condurre.
4. 2.Zanella.
Al comma 2, sostituire le parole: si deve motivare con le seguenti: si deve documentare.
4. 3.Zanella.
Al comma 8, dopo le parole: ovvero sia inserire la seguente: eccezionalmente.
4. 4.Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il medico veterinario responsabile del benessere provvede, altresì, alla sterilizzazione dell'animale da affidare alle strutture di accoglienza.
5. 2.Zanella.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e della riabilitazione.
5. 1.Zanella.
Sopprimere il comma 10.
5. 3.Zanella.
Sopprimere il comma 11.
5. 4.Zanella.
Sopprimerlo.
6. 1.Zanella.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: inclusi le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all'interno dei progetti.
7. 1.Zanella.
Al comma 1, sopprimere le parole da: o che riduce fino alla fine del comma.
8. 1.Zanella.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e resi obbligatori.
8. 2.Zanella.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli esprimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della salute con il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 1.Zanella.
Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) che la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo più appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli.
10. 1.Zanella.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'archivio informatico di cui al precedente comma deve essere tenuto per almeno 10 anni e presentato all'autorità che ne faccia richiesta.
10. 2.Zanella.
Sopprimere il comma 9.
10. 3.Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
11-bis. Gli stabilimenti di fornitura possono ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori.
11. 2.Zanella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È consentita l'importazione di animali o di ceppi, o linee di animali geneticamente modificati, quando, a parità di caratteristiche, non siano presenti in stabilimenti di allevamento italiani.
11. 3.Zanella.
Al comma 3, aggiungere in fine le parole: ovvero all'interno di stabilimenti autorizzati.
11. 1.Zanella.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le Regioni hanno facoltà di disciplinare in maniera più restrittiva le disposizioni del presente articolo.
11. 4.Zanella.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Gli stabilimenti di allevamento e fornitura non possono accettare donazioni, di qualsiasi origine, di animali.
11. 5.Zanella.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:
d-bis) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti e sofferenze eventualmente constatati.
12. 1.Zanella.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento o di fornitura hanno l'obbligo di adeguare le proprie strutture alle disposizioni dell'allegato 2 annesso alla presente legge.
12. 2.Zanella.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai moduli previsti dall'allegato 4 il responsabili del progetto deve allegare la documentazione atta a dimostrare che la procedura o le procedure sono necessarie ed inevitabili ai fini legittimi della ricerca mirata ad una dei fini di cui all'articolo 7.
14. 7.Zanella.
Al comma 4, alinea, dopo le parole: il Ministro della salute valuta aggiungere le seguenti: il fine e il merito scientifico dei progetti nonché.
14. 8.Zanella.
Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
14. 1.Zanella.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il Ministro della salute può autorizzare l'utilizzo di primati non umani di cani e di gatti soltanto quanto l'obiettivo siano verificate medico-biologiche essenziali e quando gli altri animali non rispondano agli scopi della ricerca.
14. 9.Zanella.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Un progetto che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi può essere autorizzato dal ministero della salute soltanto in caso di eccezionale importanza della ricerca.
14. 10.Zanella.
Al comma 6, dopo le parole: annesso alla presente legge aggiungere il seguente: o che provocano forti dolori.
14. 11.Zanella.
Al comma 6, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
14. 2.Zanella.
Sopprimere il comma 7.
14. 4.Zanella.
Al comma 7, dopo le parole: si considerano aggiungere la seguente: non.
14. 3.Zanella.
Al comma 8, sopprimere le parole: una volta soltanto.
14. 5.Zanella.
Al comma 12, aggiungere il fine le parole: L'autorizzazione alla prosecuzione del progetto deve esse subordinata da una adeguata valutazione dei risultati ottenuti.
14. 12.Zanella.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. La domanda per la concessione dell'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere inviata in copia, alla regione, alla prefettura, al comune e alla azienda sanitaria locale competente per territorio.
14. 6.Zanella.