Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (C. 6259 Governo).
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
considerato che:
i commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto-legge prevedono che per il conferimento delle funzioni semidirettive il Consiglio superiore della magistratura debba valutare anche lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, di taluni incarichi dirigenziali di livello apicale presso la pubblica amministrazione;
nel condividere la finalità sottesa alla disposizione citata, emergono tuttavia forti perplessità sia per la limitazione della valutazione dei predetti incarichi dirigenziali al solo Consiglio superiore della magistratura sia per la previsione di un limite temporale minimo, pari a due anni, quale requisito per la valutabilità degli incarichi medesimi;
la mancata previsione della valutazione dei predetti incarichi dirigenziali da parte della commissione di concorso non è coerente con i principi dettati dalla legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, secondo cui, ai fini del conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi, la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura è conseguente ad una previa valutazione compiuta da un'apposita commissione di concorso;
appare irragionevole la previsione di un periodo minimo di due anni di espletamento delle funzioni dirigenziali apicali presso la pubblica amministrazione ai fini della loro sottoposizione a valutazione, in quanto potrebbe tradursi in una alterazione del rapporto dialettico tra il soggetto da valutare e l'organo politico, considerato che a quest'ultimo spetta ogni decisione in ordine alla durata dell'incarico apicale;
qualora si ritenesse comunque opportuno mantenere un limite temporale , sarebbe più congruo prevedere la possibilità di sottoporre a valutazione incarichi dirigenziali di durata pari a cinque anni, corrispondente alla quella ordinaria della legislatura;
il comma 3 dello stesso articolo 22 suscita gravi perplessità nella parte in cui prevede, limitatamente ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, che i medesimi, alla cessazione dell'incarico, possano, in alternativa al loro ricollocamento in ruolo nell'ufficio di provenienza, chiedere di essere ricollocati in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo e tenuto conto dell'anzianità di servizio;
la predetta norma rischia di creare una situazione di favore per taluni soggetti, ai quali solo verrebbe consentito l'esercizio della predetta opzione per altro posto libero diverso dall'ufficio di provenienza, mentre per il futuro continuerebbe ad applicarsi, al momento della cessazione dalla carica, la disciplina vigente, dettata
dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'articolo 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede il rientro in ruolo, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate;
in materia di ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura la legge di riforma dell'ordinamento ha previsto meccanismi trasparenti che verrebbero pregiudicati da quanto previsto dalla prima parte del comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 22, al comma 1, sia prevista, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive e direttive previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150,, anche l'obbligo della valutazione del giudizio effettuato sul candidato da parte della apposita commissione di concorso prevista dalla legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario, eliminando la previsione di un limite temporale minimo quale requisito per la valutabilità degli incarichi medesimi ovvero portandolo da due a cinque anni,;
b) all'articolo 22, al comma 3, siano soppressi i primi due periodi.
Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia. (Ulteriore nuovo testo C. 2811 Selva).
La Commissione Giustizia,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2811 in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione;
osservato che il nuovo testo trova applicazione nelle ipotesi marginali in cui alle opere d'arte prestate all'Italia al fine di esporre in Italia opere d'arte ed altri beni di rilevante interesse culturale non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigente;
rilevato che rispetto al testo sul quale la Commissione si è già espressa, il nuovo testo apporta significative modifiche migliorative, che rispondono adeguatamente ai rilievi formulati nel parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia, in data 11 novembre 2004, su un precedente testo della proposta di legge C. 2811;
richiamati, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 1, introdotti dalla Commissione di merito nell'ulteriore nuovo testo, che limitano ulteriormente la portata applicativa delle deroghe ai principi generali di natura sostanziale e procedurale del diritto civile e penale in materia di sequestro, in quanto escludono che queste operino nel caso che i beni costituiscano corpo di reato commesso in Italia e prevedono che i procedimenti giudiziari concernenti la proprietà o il possesso dei beni stranieri esposti in Italia, fatto salvo il divieto di sequestrabilità, proseguono secondo le ordinarie procedure, restando ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione;
esprime