Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. Atto n. 578.
La II Commissione (Giustizia),
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (atto n. 578);
rilevato che:
la legge 27 luglio 2005, n. 154 nasce dall'esigenza di assicurare una specifica competenza ed una particolare professionalità per il personale cui si intende affidare la gestione della amministrazione penitenziaria. La legge in questione ha realizzato questo obiettivo innanzitutto attraverso l'affermazione del principio, contenuto nell'articolo 1, comma 1, con il quale si afferma la natura esclusivamente dirigenziale dell'intera carriera, nonché di quello, contenuto nell'articolo 2, con il quale si sottrae il personale della neo istituita carriera dirigenziale penitenziaria alla disciplina - di natura privatistica - di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è stato inserito tra le categorie di personale in regime di diritto pubblico elencate dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per le quali è espressamente previsto che esse restano disciplinate dai rispettivi ordinamenti, in deroga, appunto, all'articolo 2, commi 2 e 3;
all'articolo 9 dello schema di decreto, il comma 5 prevede che «restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165». Tale previsione è da ritenere totalmente fuori dai principi e criteri direttivi espressi dalla legge delega. Infatti, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59») all'articolo 18 indica i soggetti ai quali possono essere conferiti gli incarichi di capo dipartimento (comma 1) del Ministero della giustizia e quelli di direttore generale per le direzioni generali istituite all'interno dei dipartimenti (comma 2). Lo stesso articolo 18 richiama l'articolo 19, comma 6, (incarichi di funzioni dirigenziali) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Il richiamo a questi due articoli, così come previsto nel testo dello schema di decreto legislativo in esame, comporta, appare configurare eccesso di delega;
uno dei principi direttivi della legge delega citata in oggetto è la «previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno» [articolo 1, comma 1, lettera b)]; è di tutta evidenza che il legislatore delegante, da un lato, ha voluto prevedere, per la gestione dell'Amministrazione Penitenziaria, un personale di alto profilo qualitativo ed avente qualifica dirigenziale mentre, dall'altro, ha voluto che nessuno che non avesse avuto accesso a questa
carriera mediante un pubblico concorso potesse occupare i posti dirigenziali dell' amministrazione stessa;
l'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154 che vi ha aggiunto il comma 1-ter, in tal modo equiparando la carriera dirigenziale penitenziaria a quella diplomatica, a quella prefettizia, a quella della Polizia di Stato, a quella di tutte le magistrature ed a quella degli avvocati e procuratori dello Stato, tutte disciplinate dai rispettivi ordinamenti e tutte sottratte alle regole del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la previsione contenuta proprio nell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - richiamato al comma 5 dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo in esame - al comma 12, prevede: «per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore»;
se è vero che non vi è un rinvio espresso al comma 1-ter di nuova introduzione è altrettanto evidente che ciò è attribuibile ad un difetto di tecnica legislativa: una interpretazione sistematica, infatti, non può non condurre a contemplare nella previsione anche il «settore» della dirigenza penitenziaria, aggiuntosi per ultimo solo perché ultima è stata la sua istituzione, anche perché non si ravvisano ragioni per cui dovrebbe esserne esclusa, essendo, per converso, inclusa, come più volte detto, tra le deroghe ai commi 2 e 3 del citato articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
appare opportuno prevedere che il personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, che costituisce un settore della pubblica amministrazione caratterizzato fortemente dalla necessità della «specifica competenza penitenziaria», sia costituito da professionalità tecniche, mentre, in modo del tutto incoerente, viene invece previsto di immettere nei centri decisionali più elevati, con il mero rinvio, senza alcun limite, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiunque abbia cognizioni giuridiche o esperienze professionali, nella migliore delle ipotesi, anche semplicemente contigue a quella penitenziaria con ciò vanificando le previsioni della legge delega;
è previsto, nella legge delega, uno sviluppo di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo [articolo 1, comma 1, lettera e)], al quale nello schema di decreto non viene data attuazione;
sottolineata, per quanto sopra evidenziato, l'esigenza che le disposizioni dello schema di decreto siano coerenti con il principio che colloca il rapporto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria tra quelli disciplinati con le forme del diritto pubblico,
lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:
La Commissione Giustizia,
di delega nella parte in cui prevede che «restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (articolo 9, comma 5), in base alle quali può essere immesso nell'amministrazione chiunque abbia cognizioni giuridiche o esperienze professionali anche semplicemente contigue a quella penitenziaria;
lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:
Esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena. C. 5406 Vigni ed abb.
La Commissione Giustizia,
con la seguente condizione:
Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia.
La Commissione Giustizia,
Riforma delle esecuzioni mobiliari.
Al comma 1, capoverso Art. 492, secondo comma, dopo le parole: Il pignoramento deve altresì contenere inserire le seguenti: la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debitore o, in caso di assenza o rifiuto.
Al comma 1, capoverso Art. 492, secondo comma, dopo le parole: Il pignoramento deve altresì contenere inserire le seguenti: la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debitore o, in caso di assenza o rifiuto.
Al comma 1, capoverso Art. 492, quinto comma, sostituire dalle parole: e l'ufficiale giudiziario provvede fino alla fine del comma con le seguenti: A richiesta del creditore intervenuto nell'esecuzione ai sensi dell'articolo 499, l'ufficiale giudiziario territorialmente competente procede, munito della copia del verbale di pignoramento, ad atto stragiudiziale di constatazione estima dei beni pignorati su dichiarazione del debitore.
Al comma 1, capoverso Art. 492, quinto comma, sostituire dalle parole: e l'ufficiale giudiziario provvede fino alla fine del comma con le seguenti: A richiesta del creditore intervenuto nell'esecuzione ai sensi dell'articolo 499, l'ufficiale giudiziario territorialmente competente procede, munito della copia del verbale di pignoramento, ad atto stragiudiziale di constatazione estima dei beni pignorati su dichiarazione del debitore.
All'articolo 1, capoverso articolo 492 del codice di procedura civile, comma quinto, in fine aggiungere le seguenti parole: Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
All'articolo 1, capoverso articolo 492 del codice di procedura civile, comma sesto, sostituire le parole da: e, successivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
All'articolo 1, capoverso articolo 492 del codice di procedura civile, comma settimo, dopo le parole: ai fini della ricerca delle cose inserire le seguenti: e dei crediti.
All'articolo 1, capoverso articolo 492 del codice di procedura civile, comma ottavo, sostituire le parole: così come liquidate, costituiscono titolo esecutivo con le seguenti: vengono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
All'articolo 1, capoverso articolo 492 del codice di procedura civile, comma ottavo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2214 del codice civile.
All'articolo 1, capoverso articolo 492 del codice di procedura civile, comma ottavo, dopo le parole: un commercialista inserire le seguenti: o un avvocato.
Al comma 1, premettere il seguente:
Al comma 1, premettere il seguente:
All'articolo 5, capoverso articolo 517 del codice di procedura civile, sopprimere il terzo comma.
Al comma 1, capoverso articolo 518, primo comma, dopo le parole: dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, inserire la seguente: anche.
Al comma 1, capoverso articolo 518, primo comma, dopo le parole: dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, inserire la seguente: anche.
All'articolo 6, capoverso articolo 518, secondo comma, del codice di procedura civile, sopprimere le parole: o completare.
All'articolo 7, capoverso articolo 520 del codice di procedura civile, dopo le parole: affidandole a un custode aggiungere le seguenti: diverso dal debitore.
Al comma 1, premettere il seguente:
Al comma 1, premettere il seguente:
Al comma 1, capoverso n. 4), dopo le parole: affinché questi inserire le seguenti: , se non effettuate all'ufficiale giudiziario,.
Al comma 1, capoverso n. 4), dopo le parole: affinché questi inserire le seguenti: , se non effettuate all'ufficiale giudiziario,.
All'articolo 11, capoverso articolo 543 del codice di procedura civile, sostituire le parole: avviso al terzo con le seguenti: invito al terzo a comparire.
Conseguentemente sopprimere allo stesso comma le parole: l'invito al terzo.
All'articolo 12, capoverso articolo 547 del codice di procedura civile, dopo le parole: a mezzo di procuratore speciale inserire le seguenti: o del difensore munito di procura speciale.
All'articolo 15, capoverso articolo 618 del codice di procedura civile, sostituire le parole: in caso di sospensione con le seguenti: in ogni caso.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
L'articolo 165, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore o di esperto o di uno di essi».
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
a) all'articolo 9, comma 5, sia soppresso l'ultimo periodo;
b) sia previsto, conformemente ai principi di cui alla legge delega, uno sviluppo di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo [articolo 1, comma 1, lettera e)].
rilevato che lo schema di decreto legislativo in esame è stato emanato in attuazione della delega di cui alla legge n. 154 del 2005, diretta ad assicurare una specifica e particolare professionalità per il personale cui si intende affidare la gestione della amministrazione penitenziaria;
osservato che lo schema di decreto legislativo non appare conforme ai principi
ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5, è in contrasto con il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 154 del 2005, secondo il quale si accede alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;
sottolineata l'esigenza di prevedere che il personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, che costituisce un settore della pubblica amministrazione caratterizzato fortemente dalla necessità della «specifica competenza penitenziaria», sia costituito da professionalità tecniche, mentre, in modo del tutto incoerente, viene invece previsto di immettere nei centri decisionali più elevati, con il mero rinvio, senza alcun limite, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiunque abbia cognizioni giuridiche o esperienze professionali, nella migliore delle ipotesi, anche semplicemente contigue a quella penitenziaria con ciò vanificando le previsioni della legge delega;
rilevato che è previsto, nella legge delega, uno sviluppo di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo [articolo 1, comma 1, lettera e)], al quale nello schema di decreto non viene data attuazione,
c) all'articolo 9, comma 5, sia soppresso l'ultimo periodo;
d) sia previsto, conformemente ai principi di cui alla legge delega, uno sviluppo di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo [articolo 1, comma 1, lettera e)].
esaminato il testo unificato C. 5406 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati;
sottolineato il ruolo storico svolto dalle Contrade di Siena nella vita della città, a salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità cittadina;
condivisa, pertento, la finalità di assicurare alle Contrade storiche di Siena, nonché alle attività delle associazioni e delle società di contrada, l'esenzione dall'imposta sul reddito, in analogia con quanto già previsto per la generalità degli enti pubblici;
rilevato che il testo unificato in esame definisce le Contrade come «persone giuridiche di antico diritto», facendo riferimento ad una nozione non conforme alle categorie generali dell'ordinamento civile, per cui appare opportuno eliminare tale definizione,
esprime
all'articolo 1, coma 1, siano soppresse le parole: «sono persone giuridiche di antico diritto; esse».
C. 2811 Selva.
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2811 in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione;
richiamato il parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia, in data 11 novembre 2004, su un precedente testo della proposta di legge C. 2811;
rilevato che:
rispetto al testo sul quale la Commissione si è già espressa, il nuovo testo apporta alcune modifiche, che, per quanto migliorative del primo, non sembrano superare nella sostanza i rilievi espressi dalla Commissione Giustizia con il parere dell'11 novembre 2004 circa l'inopportunità di derogare ai principi generali di natura sostanziale e procedurale del diritto civile e penale in materia di sequestro;
il nuovo testo, pur precisando la condivisibile finalità di favorire l'esposizione in Italia di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, stabilisce che i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, quando i beni siano stati messi a disposizione dello Stato italiano o di altro soggetto da esso designato, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri a soli fini di esposizione temporanea al pubblico;
il nuovo testo prevede, comunque, che la legge non debba applicarsi ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia e che i procedimenti giudiziari concernenti la proprietà o il possesso dei beni stranieri esposti in Italia, fatto salvo il divieto di sequestrabilità, proseguono secondo le ordinarie procedure, restando ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione;
considerato che la deroga ai principi generali di diritto civile e penale non può trovare giustificazione nella pur apprezzabile finalità di favorire l'esposizione in Italia di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale,
esprime
C. 6232 Kessler.
*1. 1.Lusetti.
1. 10.Fragalà.
Il verbale di constatazione è atto idoneo ad integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del compendio pignorato e sull'affidamento dei beni in custodia ai sensi dell'articolo 520.
La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata autentica con verbale dell'ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della esecuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario.
*1. 2.Lusetti.
Il verbale di constatazione è atto idoneo ad integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del compendio pignorato e sull'affidamento dei beni in custodia ai sensi dell'articolo 520.
La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata autentica con verbale dell'ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della esecuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario.
*1. 11.Fragalà.
1. 3.Il relatore.
1. 4.Il relatore.
1. 5.Il relatore.
1. 8.Il relatore.
1. 6.Il relatore.
1. 7.Il relatore.
1. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignoramento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l'obbligazione, versando le somme dovute all'ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura.
3. 1.Lusetti.
1. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignoramento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l'obbligazione, versando le somme dovute all'ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura.
3. 2.Fragalà.
5. 1.Il relatore.
*6. 1.Lusetti.
*6. 10.Fragalà.
6. 2.Il relatore.
7. 1.Il relatore.
Al primo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, inserire le seguenti: «Il terzo, immediatamente o nei dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all'ufficiale giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all'articolo 547 codice di procedura civile».
*11. 1.Lusetti.
Al primo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, inserire le seguenti: «Il terzo, immediatamente o nei dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all'ufficiale giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all'articolo 547 codice di procedura civile».
*11. 10.Fragalà.
**11. 2.Lusetti.
**11. 20.Fragalà.
11. 5.Il relatore.
12. 1.Il relatore.
15. 1.Il relatore.
«All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.
In tal caso l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuarsi entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.
Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del
19. 01.Il relatore.
«La presente legge entra in vigore il 1o marzo 2006».
19. 02.Il relatore.
«Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo stabilisce con regolamento i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 492, codice di procedura civile nonché ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore».
19. 03.Il relatore.