Martedì 10 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 15.15.
Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge.
Atto n. 559.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).
La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2005.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE, illustra la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta (vedi allegato).
Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (atto n. 559),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
le disposizioni di cui agli articoli 1-3 per quanto concerne la cadenza temporale delle procedure concorsuali e le modalità di svolgimento delle stesse, non comportano modificazioni alla normativa vigente suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 in materia di composizione della commissione di concorso e di svolgimento dei lavori della stessa non determinano nuovi o maggiori oneri;
dalla attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, per quanto concerne il trattamento economico dei magistrati che saranno impegnati nel periodo di tirocinio, non deriveranno nuovi o maggiori oneri;
le disposizioni di cui agli articoli 43-49 non comportano l'attribuzione di indennità aggiuntive né determinano modifiche alla pianta organica degli uffici giudiziari;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
a) all'articolo 46, comma 3, sostituire le parole: «senza maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».
b) all'articolo 50, comma 1, sostituire le parole: «senza maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»
c) sostituire l'articolo 53 con il seguente:
«Art. 53 (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 13, comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4 e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950 euro annui a decorrere dall'anno 2006, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 15.25.