Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9, della medesima legge (Atto n. 559).
In risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera concernenti il provvedimento in oggetto indicato, si forniscono i seguenti elementi di risposta:
con riferimento all'articolo 1, si precisa che il meccanismo di indizione di procedure concorsuali con cadenza annuale non presenta profili innovativi rispetto alla legislazione vigente, la quale già prevede, per le prove concorsuali, una cadenza temporale annua. Per quanto concerne la coerenza finanziaria di detto meccanismo con il previsto turn-over dei magistrati, appare utile evidenziare che i dati storici delle cessazioni in possesso di questa amministrazione risultano sostanzialmente corrispondenti con la stima dei candidati dichiarati idonei e ammessi al tirocinio.
Per quanto concerne l'articolo 3, si conferma che la nuova procedura di selezione per l'accesso in magistratura, in termini di cadenza temporale, è analoga a quella attualmente vigente e nel contempo, si specifica che la possibilità di espletare in più sedi le prove concorsuali é già prevista nella legislazione vigente, anche con riferimento alla operatività di appositi comitati di vigilanza.
Con riferimento all'articolo 5, si precisa che la disposizione in esame non comporta maggiori oneri rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, in quanto il numero dei componenti della commissione può variare da un minimo di sedici unità ad un massimo dì ventiquattro unità, numeri notevolmente inferiori a quelli previsti dalla legislazione vigente, cioè trentadue componenti.
In merito all'articolo 6, si precisa che le attuali commissioni di esame già lavorano a ritmo serrato, con sedute settimanali che superano il numero di dieci e che quindi eventuali sedute supplementari non determinano la necessità di quantificazione di oneri aggiuntivi.
Per quanto concerne l'articolo 9, si ritiene opportuno fornire assicurazioni circa l'invarianza degli oneri derivanti dal tirocinio, atteso che sia la progressione che il trattamento economico restano immutati.
Con riferimento all'articolo 12, si specifica che il nuovo ordinamento prevede, da un lato, un sistema di progressione economica di magistrati che si articola automaticamente in diverse classi di anzianità per i magistrati che non vogliono accedere al regime concorsuale e dall'altro un sistema di progressione funzionale direttamente connesso all'espletamento di procedure concorsuali da parte dei magistrati interessati. Ad esempio, un magistrato che non intende esercitare la facoltà
di partecipare alle prove concorsuali, prosegue automaticamente nella progressione economica, rimanendo comunque ancorato alle funzioni di primo grado; gli altri, invece, possono accedere alle funzioni superiori con i conseguenti riflessi di natura economica, riflessi debitamente quantificati in relazione tecnica.
In ordine ai criteri adottati per la commissione riguardante il tramutamento delle funzioni di cui all'articolo 13, si precisa che il numero dei magistrati interessati è stato determinato sulla base del numero dei posti vacanti rilevati dai dati storici in possesso di questa amministrazione nonché dell'utilizzo del moltiplicatore «4» per ciascun posto messo a concorso.
Per quanto riguarda l'articolo 15, si specifica che il mutamento di funzioni può avvenire solo per i posti che si rendono disponibili presso un ufficio giudiziario diverso da quello di appartenenza e, in tal senso, non si rilevano profili di natura finanziaria.
Per quanto concerne l'articolo 26, si specifica che la valutazione dei titoli professionali dei magistrati viene effettuata dalle commissioni concorsuali e non necessita, quindi, di strutture ad hoc.
Per quanto concerne l'articolo 43, si precisa che il conseguimento dell'idoneità del magistrato alla copertura degli incarichi direttivi costituisce una semplice precondizione per l'eventuale affidamento dell'incarico e non anche un diritto dell'interessato a ricoprire il posto vacante. L'incarico direttivo non comporta l'attribuzione di alcuna indennità né è suscettibile di determinare oneri di funzionamento aggiuntivi.
Per ciò che concerne l'articolo 45, si evidenzia che la riassegnazione del magistrato alla scadenza dell'incarico direttivo, può avvenire nella sede di provenienza in presenza del posto vacante ovvero in altra sede, dove sussistono vacanze, senza la creazione di posizioni soprannumerarie. In tal senso non si configurano oneri aggiuntivi.
Per quanto riguarda il comma 5, si specifica da un lato che la norma riveste carattere transitorio e che l'eventuale assegnazione del magistrato a funzioni non direttive dello stesso ufficio anche in soprannumero, avvenendo nell'ambito della pianta organica del solo ufficio, non incide sulla dotazione organica complessiva.
Per l'articolo 46, si concorda con le osservazioni della Commissione Bilancio circa la riformulazione delle clausole di invarianza della spesa.
Per quanto riguarda l'articolo 50, comma 1, per «posto vacante» si intende il solo posto relativo alle funzioni svolte prima del fuori ruolo; per quanto concerne il comma 5, si chiarisce che per concorso «virtuale» si intende una procedura secondo la quale il magistrato viene astrattamente valutato come se avesse idealmente partecipato ad una procedura concorsuale antecedente al collocamento fuori ruolo, basata sulla valutazione di anzianità, merito, attitudine ed altro, senza, peraltro, che per questo si determinino posizioni soprannumerarie.
Per ciò che concerne infine la norma di copertura finanziaria (articolo 53), si segnala che questa amministrazione concorda con Codesta commissione sulla opportunità di introdurre la clausola di salvaguardia già contenuta nella legge delega e che si rende disponibile ad indicare separatamente le varie autorizzazioni di spesa relativamente al funzionamento delle diverse commissioni di concorso, quand'anche ai fini di bilancio, l'afflusso di fondi aventi identica natura, su un unico capitolo di bilancio, potrebbe rendere non necessaria tale specifica articolazione.