V Commissione - Giovedì 22 dicembre 2005


Pag. 88

ALLEGATO 1

Schema di regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (Atto n. 571).

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL GOVERNO

In ordine alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 2005 si riferisce di seguito ai singoli articoli ai fini della dimostrazione che dagli stessi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) articolo 37, comma 7 (Custodia dei fondi)
Si conferma che il disposto dell'articolo non comporta oneri, atteso che:
il trasporto valori viene effettuato a cura degli istituti di credito con i quali vengono stipulate apposite convenzioni che prevedono il suddetto trasporto senza oneri a carico dell'Amministrazione;
nei casi in cui si prospetti la necessità che il servizio venga svolto direttamente dall'Amministrazione (qualora ricorrano casi d'urgenza od imprevisti), quest'ultima si avvale di propri mezzi con scorta armata fornita dal Reparto militare interessato o dall'Arma dei carabinieri. Tale servizio trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio;

b) articolo 56, comma 5 e articolo 57, comma 4 (Disposizione sul materiale fuori uso)
Si conferma che le norme non comportano oneri. Infatti, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione debba provvedere direttamente alla demolizione o al disfacimento del materiale fuori uso e non alienabile, la stessa vi provvede mediante l'impiego di proprio personale e mezzi in dotazione. La spesa, pertanto, trova copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.

c) articolo 68, comma 4 (Istituti di istruzione)
La norma non comporta oneri in quanto la spesa per i corsi di istruzione del personale militare o civile della Difesa operante nel settore sanitario-veterinario rientra negli ordinari stanziamenti di bilancio. Peraltro tale disposizione non è innovativa in quanto le stesse sono già contemplate nel vigente Regolamento di amministrazione delle Forze armate (decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 - Titolo XVI Istituti di istruzione delle Forze amate).

d) articolo 73, comma 3 e comma 4 (Profilassi, polizia veterinaria ed assistenza zooiatrica)
Si chiarisce che alle attività richiamate dalla norma è possibile far fronte a valere sulle dotazioni di bilancio ordinarie.

e) articoli 76, comma 1 e 77, comma 5 (Commissioni per l'accertamento del valore dell'idoneità dei cavalli)
Le norme non comportano oneri aggiuntivi atteso che le suddette commissioni sono già contemplate nel vigente Regolamento di amministrazione delle Forze armate (decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 - Titolo XX Servizio quadrupedi).
Pertanto, alle attività delle Commissioni si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio.


Pag. 89

ALLEGATO 2

Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 (Atto n. 576).

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL GOVERNO

Lo schema di decisione in parola costituisce atto non sottoposto al concerto di questa Amministrazione e, pertanto, sul medesimo l'Amministrazione proponente non ha richiesto il parere dello scrivente.
Ciò detto, si evidenzia, comunque, in risposta all'esigenza di chiarimenti formulata nelle predette note di osservazioni, che per gli eventuali adeguamenti degli impianti correlati allo svolgimento di servizi di pubblica utilità, in particolare nei settori della sanità e dello smaltimento dei rifiuti, i costi derivanti dall'assegnazione delle quote rientrano negli specifici accantonamenti di bilancio degli enti territoriali interessati, relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti, anche mediante le risorse rinvenienti dall'applicazione dei tickets sanitari e dalla tariffa sullo smaltimento dei rifiuti. Ciò, anche in conseguenza dell'applicazione dei decreti legislativi nn. 59/2005 e 133/2005 in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento e di incenerimento dei rifiuti.
Inoltre, con riferimento al costo di 1 miliardo di euro, questo Dipartimento ha rappresentato che, in virtù del principio «chi inquina paga», il costo va sopportato dai soggetti che effettivamente lo producono, salvo i finanziamenti destinati alla Banca Mondiale per l'Italian Carbon Fund come previsto nell'ambito di un progetto pilota di cui alla legge n. 120/2002 (attuazione del protocollo di Kyoto), da ultimo rifinanziato con l'articolo 1 comma 440 dell'emendamento 1.200 del Governo con l'importo di 100.000.000 euro per l'anno 2006.


Pag. 90

ALLEGATO 3

7-00736 Alberto Giorgetti: Interventi di cui ai commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

RISOLUZIONE APPROVATA

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione economica;
premesso che:
il comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha provveduto a stanziare risorse per la realizzazione di iniziative volte alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali;
il comma 29 del medesimo articolo 1 definisce una specifica procedura per l'erogazione dei contributi, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare gli interventi e gli enti destinatari dei contributi stessi, sulla base di apposito atto d'indirizzo parlamentare;
lo stesso comma 29 prevede che i contributi che non risultino impegnati sono revocati per essere riassegnati secondo la medesima procedura;
in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, in data 12 novembre 2005, di aver revocato alcuni dei contributi precedentemente assegnati, sulla base dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2005 e 8 luglio 2005, in quanto gli enti beneficiari non avevano provveduto, entro i termini previsti, agli adempimenti posti a loro carico dai citati decreti attuativi;
in particolare, sono stati revocati contributi erogati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2005, per un importo pari a 27.055.000 euro nonché contributi erogati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2005, per un importo pari a 11.815.000 euro;
sulla base delle disposizioni cui si è fatto riferimento in precedenza, occorre procedere ad un nuovo riparto delle risorse in relazione alle quali si è disposto alla revoca,

impegna il Governo

ad attenersi, ai fini dell'assegnazione dei contributi già revocati, alle seguenti priorità:


Pag. 91


Pag. 92


Pag. 93


Pag. 94


Pag. 95


Pag. 96


Pag. 97


Pag. 98


Pag. 99


Pag. 100


Pag. 101

(8-00148) «Alberto Giorgetti, Peretti, Sergio Rossi, Parolo, Stradella, Giorgio Conte, Lupi».


Pag. 102

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2005 (Atto n. 549).

PARERE APPROVATO

La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2005 (atto n. 549);
considerato che le risorse oggetto di riparto risultano eccessivamente esigue e largamente insufficienti a fronte delle numerose istanze avanzate meritevoli di accoglimento ed istruite positivamente in quanto pienamente rispondenti ai requisiti e alle condizioni richieste;
rilevato che l'individuazione degli interventi destinatari dei finanziamenti prevista nello schema di decreto non appare rispondere pienamente ai criteri di equilibrata distribuzione tra le diverse aree territoriali del paese e considerato che il numero dei medesimi interventi risulta troppo limitato;
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda il Governo ad integrare l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento eventualmente mediante il reperimento di disponibilità finanziarie aggiuntive rispetto a quelle indicate, in modo di assicurare una più equa ed equilibrata distribuzione delle risorse, in particolare inserendo nel testo definitivo del decreto gli interventi di seguito individuati:


Pag. 103


Pag. 104


Pag. 105