II Commissione - Resoconto di marted́ 22 novembre 2005

TESTO AGGIORNATO AL 23 NOVEMBRE 2005


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 13.30.

Legge finanziaria per l'anno 2006.
C. 6177 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.
C. 6178 Governo, e relative note di variazione C. 6178-bis Governo e C. 6178-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno 2006.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2005.

Italico PERLINI (FI), relatore, intervenendo a completamento della relazione già illustrata, precisa preliminarmente, in ordine alla relazione già illustrata sul disegno di legge finanziaria per il 2006 relativamente agli effetti dello stesso disegno di legge sullo stato di previsione del Ministero della giustizia, che la tabella E, che dispone variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente, a causa della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte, prevede per lo stato di previsione del Ministero della giustizia due riduzioni di stanziamento relative all'UPB 1.2.3.3 (Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria), cap. 7020. Sul capitolo 7020 confluiscono infatti finanziamenti derivanti da diversi provvedimenti legislativi; conseguentemente, le relative riduzioni sono imputate complessivamente allo stesso capitolo. Si tratta di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (regio decreto n. 787 del 1931, recante regolamento degli istituti di prevenzione e pena) e 8,2 milioni di euro per il solo anno 2006 (articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2002, convertito dalla legge n. 259 del 2002 recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia).
In ordine poi al disegno di legge di bilancio, osserva che alcuni stanziamenti in conto capitale per interventi di interesse del settore giustizia, e in particolare per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria, sono iscritti nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla tabella 2, e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla tabella 10.
Rileva innanzitutto lo stanziamento di 47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2006 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (4.2.3.15) che è compresa tra le spese per investimenti del centro di responsabilità Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia


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e delle finanze (tabella 2). Tale previsione (cap. 7528) costituisce annualità di un limite di impegno quindicennale destinato a finanziare l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali per l'esecuzione di costruzioni, miglioramenti e manutenzione straordinaria di edifici destinati e da destinare a sede degli uffici giudiziari e a casa mandamentale», ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. f) della legge n. 448 del 1998 (disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica 1999). Osserva che la dotazione prevista è identica a quella dell'anno finanziario 2005.
Rileva poi lo stanziamento di 50 milioni di euro in conto competenza e 91,4 milioni di euro in termini di cassa per l'anno finanziario 2006 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria (3.2.3.7), che è presente tra le spese per investimenti gestite dal centro di responsabilità Opere pubbliche e edilizia dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (tabella 10). La totalità della spesa iscritta nel cap. 7473 (capitolo esposto in tabella F del disegno di legge finanziaria) è destinata alla costruzione, completamento, adattamento, permuta, manutenzione straordinaria e progettazione degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena. Osserva una diminuzione rispetto all'anno finanziario 2005, per il quale la dotazione stanziata ammontava a 200 milioni di euro in conto competenza e 200,6 milioni di euro in termini di cassa.
È annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'amministrazione degli archivi notarili, che presenta un quadro previsionale di entrata e di spesa in pareggio per un ammontare di 437,9 milioni di euro. Sia rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2005, che alle previsioni assestate si registra una diminuzione nelle autorizzazioni di cassa di 44,9 milioni di euro.

Francesco BONITO (DS-U) ritiene che le dotazioni stanziate siano insufficienti rispetto alla grave situazione congiunturale che investe il settore della giustizia nonché in relazione agli obiettivi di ammodernamento informatico che saranno perseguiti.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ai provvedimenti in esame è stato fissato per le ore 18 di oggi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 203/2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
C. 6176 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Italico PERLINI (FI), relatore, rileva che il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante disposizioni misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è stato presentato il 30 settembre al Senato insieme al disegno di legge finanziaria per il 2006 ed al disegno di legge di bilancio 2006.
Nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria, è specificato che il decreto-legge deve essere considerato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2006.
Il provvedimento in esame reca solo due articoli di interesse della Commissione giustizia, sui quali si concentrerà l'esame.
Il comma 4-bis dell'articolo 2 - introdotto durante l'esame presso il Senato - interviene sui commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge n. 80 del 2005 (di conversione del decreto legge n. 35 del 2005) in materia di sanzioni per acquisto di merci contraffatte.
Il vigente comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 80 del 2005 delinea una


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fattispecie di illecito amministrativo per la quale si commina una sanzione pecuniaria fino a euro 10.000, salvo che il fatto costituisca reato, per chi acquista o accetta, a qualsiasi titolo, senza averne prima accertata la legittima provenienza, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose che, per le loro caratteristiche, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale; inoltre è fatta salva, in modo esplicito, l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico».
Il comma 4-bis in esame propone una prima modifica del citato comma 7 che fissa anche nel minimo l'entità della sanzione per l'illecito amministrativo compiuto (100 euro), attualmente prevista dalla norma solo nel limite massimo (10.000 euro).
È poi integrato il contenuto del comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 80 del 2005 con la previsione di tre ulteriori periodi.
Con il primo è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria molto più severa (da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro) in relazione alla particolare «qualità» dell'autore dell'illecito acquisto di merce contraffatta, ovvero quando questi sia un operatore commerciale, un importatore o, comunque, qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale.
Con il secondo periodo aggiunto è fatto rinvio, quanto all'applicazione delle sanzioni, alla legge n. 689 del 1981.
Il terzo dei periodi aggiunti al comma 7 precisa infine come, fermo restando le competenze della polizia giudiziaria ex articolo 13 della legge n. 689 del 1981, le violazioni nella materia in oggetto sono accertate, d'ufficio o su denuncia, dagli organi di polizia amministrativa (ovvero quella degli enti locali).
L'articolo 3-bis introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede disposizioni in materia di giustizia tributaria e di assistenza tecnica dinnanzi alle commissioni tributarie, nonché di assistenza fiscale nei confronti di determinati contribuenti. Si compone di dieci commi.
Il comma 1 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria.
La lettera a) modifica il primo periodo del comma 1 del suddetto articolo 2, specificando che spettano alla cognizione del giudice tributario le controversie sui tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, ossia in ragione della natura tributaria sostanziale della prestazione, e indipendentemente dal nomen iuris con cui essa è qualificata.
La lettera b), aggiungendo un periodo al comma 2 del medesimo articolo 2, estende l'oggetto della giurisdizione tributaria stabilendone la competenza per una serie di controversie, alcune delle quali fino ad oggi spettanti alla cognizione del giudice ordinario.
La disposizione in esame attribuisce, in particolare, al giudice tributario la competenza a conoscere delle controversie in materia di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e di canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché di quelle attinenti all'imposta comunale sulla pubblicità ovvero al canone in luogo di essa stabilito, e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Il comma 2 sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie.


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Il nuovo articolo 11, come sostituito dal presente comma, si compone a sua volta di cinque commi e disciplina la durata dell'incarico dei membri delle commissioni tributarie provinciali e regionali e l'assegnazione degli incarichi per trasferimento. In particolare, il comma 1 conferma che la nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. Il comma 2 conferma altresì che i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, in ogni caso e indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età.
A norma del comma 3, i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi. Il comma 4 determina il procedimento e i criteri da osservarsi per l'assegnazione di diverso incarico ovvero per l'assegnazione del medesimo incarico per trasferimento ai componenti delle commissioni tributarie in servizio.
Il comma 3 modifica la disciplina stabilita dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, relativamente al requisito di età per l'esercizio della funzione di giudice tributario. La vigente lettera d) stabilisce che i componenti delle commissioni tributarie non debbono aver superato i settantadue anni di età al momento della nomina.
La nuova disposizione prescrive che i componenti delle commissioni tributarie non debbono aver superato i settantadue anni di età alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Rispetto alla disciplina vigente e ferma restando la cessazione dall'incarico al compimento del settantacinquesimo anno (come previsto dall'articolo 11, sia nel testo vigente, sia in quello novellato dal presente articolo), il termine così stabilito evita che siano ammessi alle procedure concorsuali soggetti che - per il successivo superamento del limite di settantadue anni - non potrebbero essere ammessi alla nomina.
Osserva che - a fronte del vantaggio per l'efficienza delle procedure concorsuali - la nuova disposizione, non precludendo la nomina di un candidato che nelle more del procedimento abbia superato il settantaduesimo anno, può comportare l'ingresso di componenti che potranno esercitare le funzioni per un tempo assai breve, anche inferiore al triennio assicurato dalla vigente disciplina.
Il comma 4 modifica l'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante la disciplina transitoria per la nomina dei componenti della cessata Commissione tributaria centrale nelle commissioni tributarie provinciali e regionali.
Il comma 5 interviene sull'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente i poteri delle Commissioni tributarie, abrogando la disposizione che consente ad esse di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.
Il comma 6 modifica l'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo alla costituzione in giudizio del ricorrente, per la quale è prescritto il deposito dell'originale del ricorso notificato, ovvero della copia del ricorso consegnato o spedito per posta, presso la segreteria della commissione tributaria adita.
La modificazione, in conformità alla sentenza n. 520 del 2002 della Corte costituzionale, consente al ricorrente, in alternativa, di costituirsi in giudizio trasmettendo gli stessi atti alla segreteria della commissione tributaria stessa per mezzo della posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Il comma 7 modifica l'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente alla proposizione del ricorso in appello.


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La disposizione aggiunta stabilisce che, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Il comma 8 prescrive che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 9 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, che disciplina l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie.
La lettera a) del presente comma modifica la formulazione del primo periodo del descritto comma 2, sopprimendo il riferimento ai procuratori legali (ormai superato a seguito della soppressione dell'albo dei procuratori legali, disposta dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27), e introducendovi il riferimento ai consulenti del lavoro.
A seguito della modificazione, pertanto, questi ultimi, purché siano iscritti nel relativo albo professionale e non siano dipendenti dall'amministrazione pubblica, potranno prestare l'assistenza legale dinnanzi alle commissioni tributarie senza le limitazioni di materia fin qui previste (ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e obblighi di sostituto d'imposta a quelle relativi).
La lettera b) modifica conseguentemente il secondo periodo, espungendone il riferimento ai consulenti del lavoro.
Il comma 10, infine, modifica l'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che reca norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.
Mediante l'inserimento di un nuovo comma, viene consentito ai consulenti del lavoro di svolgere l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e d'impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e Luigi Vitali.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato.
Atto n. 531.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 novembre 2005 il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 novembre 2005). Ricorda inoltre che nella seduta del 27 ottobre 2005 sono state presentate due proposte di parere da parte del deputato Anedda e del deputato Bonito (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 ottobre 2005).

Italico PERLINI (FI), relatore, ricorda che la nuova proposta di parere da lui presentata assorbiva i contenuti delle proposte alternative di parere presentate dal deputato Bonito e dal deputato Anedda, contenendo tuttavia solo delle osservazioni, rispetto alle quali i deputati


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presentatori delle proposte citate hanno chiesto la loro trasformazione in condizioni.

Il sottosegretario Luigi VITALI dichiara di non essere contrario alla trasformazione delle osservazioni in condizioni ad eccezione dell'osservazione con cui si segnalava l'opportunità che all'articolo 2, comma 1, capoverso «Articolo 360», primo comma, numero 5), dello schema in esame, la parola «decisivo» sia sostituita con la parola «rilevante». Ritiene che questa osservazione debba essere espunta dalla proposta di parere.

Italico PERLINI (FI), relatore, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, presenta una ulteriore nuova proposta di parere (vedi allegato).

Gaetano PECORELLA, presidente, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore, avvertendo che se questa risulterà approvata, saranno precluse le altre proposte, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative nell'ordine di presentazione.

La Commissione approva la nuova proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, nonché regime transitorio.
Atto n. 559.
(Seguito dell'esame e rinvio.)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 novembre scorso il relatore aveva iniziato a svolgere la relazione, che aveva dovuto interrompere a causa della necessità di riprendere il Comitato dei nove sulla proposta di legge recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (C. 2055/B), iscritta all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea. Invita pertanto il relatore a completare lo svolgimento della propria relazione.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, proseguendo lo svolgimento della relazione, osserva che il Capo IX si compone di ventuno articoli che disciplinano l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi.
Mentre l'articolo 29 reca la disposizione relativa alla individuazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, quanto alle sedi, dei posti vacanti negli incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di merito, gli articoli da 30 a 34 recano la disciplina relativa alla attribuzione di tali incarichi, dettando, in particolare, le regole relative alla legittimazione alla partecipazione ai concorsi per titoli per il conferimento degli stessi.
L'articolo 35 disciplina il conferimento degli incarichi direttivi di merito che, oltre a presupporre la frequentazione dell'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura ed il conseguimento di una valutazione positiva nel relativo concorso per titoli, potrà aver luogo solo rispetto a magistrati che, al momento della pubblicazione del posto messo a concorso, possano garantire ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, fissata, dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, richiamato dall'articolo in esame, a settanta anni. Tale disciplina è prevista in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17, della legge delega, che avevano prescritto, anche al fine di evitare avvicendamenti continui negli incarichi direttivi, tale limiti di periodo minimo di servizio residuo.


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Il comma 2 prevede la disciplina transitoria dando attuazione alla delega di cui all'articolo 2 comma 9 lettera b) quanto alla frequentazione del corso presso la Scuola.
Gli articoli 38, 39 e 40 disciplinano l'attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità. In particolare poi, l'articolo 41, comma 1, precisa che il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, oltre a presupporre la frequentazione dell'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura ed il conseguimento di una valutazione positiva nel relativo concorso per titoli, potrà aver luogo solo rispetto a magistrati che, al momento della pubblicazione del posto messo a concorso, possano garantire ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, fissata, dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, richiamato dall'articolo in esame, a settanta anni. Tale disciplina ricalca quella relativa al conferimento degli incarichi direttivi di merito, di cui all'articolo 35, salvo che per il meno restrittivo limite di età per il conferimento dell'incarico (due, anziché quattro anni prima della data di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo). Il comma 2 del medesimo articolo precisa, invece, che gli incarichi direttivi superiori e l'incarico direttivo superiore apicale di legittimità sono conferiti ai magistrati valutati positivamente nei relativi concorsi per titoli, senza le restrizioni di età previste per gli incarichi direttivi d legittimità. Il comma 3 prevede la disciplina transitoria dando attuazione alla delega di cui all'articolo 2 comma 9 lettera b) quanto alla frequentazione del corso presso la Scuola.
L'articolo 42 ricalca, con riferimento ai limiti di età per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, la previsione formulata all'articolo 36 con riferimento ai limiti di età per il conferimento degli incarichi direttivi di merito.
L'articolo 43 disciplina i concorsi per gli incarichi direttivi. L'incarico viene conferito previo superamento di un concorso finalizzato alla verifica circa l'idoneità del magistrato a svolgere le funzioni direttive.
Osserva inoltre che il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, può ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi.
Il meccanismo previsto dall'articolo 44 per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi ricalca parzialmente lo schema già detto a proposito del conferimento degli incarichi direttivi; anche in questo caso, il concorso determina una dichiarazione d' idoneità allo svolgimento delle funzioni semidirettive da parte della commissione di cui all'articolo 47, con una valutazione orientata specificamente alla verifica delle attitudini allo svolgimento delle funzioni semidirettive. La valutazione della laboriosità del magistrato e della sua capacità organizzativa è invece richiesta in via prevalente rispetto alla valutazione dei titoli (comma 1), questi ultimi individuati e valutati nello stesso modo previsto per il conferimento delle funzioni direttive (ai sensi dell'articolo 26, commi da 1 a 5).
Anche per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi è previsto quale titolo preferenziale, in quanto elemento presuntivo di attitudine allo svolgimento delle funzioni semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive (comma 4).
L'articolo 45 sancisce poi il principio fondamentale della temporaneità dell'incarico direttivo, contemplando la possibilità di una sola proroga subordinata ad una valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura (comma 1).
Per non disperdere il patrimonio di esperienza e di capacità ormai acquisito, il comma 2 prevede che, alla scadenza dell'incarico, il magistrato potrà concorrere


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per altri posti direttivi, nel rispetto di un sostanziale mutamento del nuovo ambito di competenza territoriale.
L'articolo 46 disciplina la temporaneità degli incarichi semidirettivi in modo analogo a quanto previsto per gli incarichi direttivi, con poche varianti legate alla diversa rilevanza dell'incarico. In tal senso vanno evidenziati la diversa durata dell'incarico (comma 1) e l'assenza di proroga.
L'articolo 47 prevede la composizione delle commissioni di concorso per l'assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive e semidirettive, giudicanti e requirenti.
L'articolo 48 disciplina il concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia
Il comma 1 precisa, mediante sintetico rinvio ad altre disposizioni del decreto, che al concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia si applicano: il concorso e la dichiarazione d' idoneità da parte della commissione esaminatrice di cui all'articolo 47, il concerto del Ministero della giustizia ed i poteri attribuiti al Ministro dall'articolo 43, la temporaneità dell'incarico (con la possibilità di proroga prevista dall'articolo 45), la assegnazione alle funzioni da ultimo esercitate.
Il comma 2 prevede che, alla scadenza dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia, il magistrato possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello previsto ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
L'articolo 49 reca un regime transitorio per il conferimento degli incarichi semidirettivi di 1o e 2o grado e direttivi di 1o grado e 1o grado elevato, degli incarichi direttivi di 2o grado, e degli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità, attuando il regime transitorio previsto dall'articolo 2 comma 9 lettera f) ultima parte.
Il capo X consta di un solo articolo che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati, mentre il capo XI prevede la progressione economica dei magistrati, elencando sette classi stipendiali e differenziandone i singoli presupposti.
Il capo XII costa di quattro articoli che disciplinano l'ambito di applicazione del decreto, la copertura finanziaria, le abrogazioni e l'entrata in vigore, prevista il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.
Atto n. 544.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella scorsa settimana la Commissione ha sentito i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali e dell'Associazione italiana dei giovani avvocati in ordine ai diversi schemi di decreto di attuazione della delega di riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione.
Avverte inoltre che il Consiglio nazionale forense ha trasmesso una documentazione con la quale sono evidenziate alcune questioni relative ai predetti schemi. Prendendo spunto proprio dal contributo fornito dal Consiglio nazionale forense, osserva che all'articolo 9 dello schema in esame, relativamente alla nomina dei componenti del Comitato direttivo, è prevista per costoro una incompatibilità con qualsiasi carica pubblica elettiva, attività imprenditoriale o di componenti di organi di amministrazione e di controllo di enti pubblici e privati. Si tratterebbe di una previsione non contenuta


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nella legge delega. Analoga considerazione esprime relativamente all'articolo 16 in ordine ai componenti dei Comitati di gestione. Osserva inoltre che nel medesimo documento trasmesso dal Consiglio Nazionale forense si evidenzia, agli articoli 10 e 17, la previsione di un gettone di presenza per i componenti dei suddetti organi. Si tratterebbe di un'espressione gergale la cui previsione non sarebbe oltretutto presente nella legge delega.

Francesco BONITO (DS-U) osserva che all'articolo 20 dello schema in esame si prevede che i corsi di approfondimento per gli uditori giudiziari siano tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal Comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico. Ritiene che si tratti di una formulazione eccessivamente generica ritenendo invece opportuno invitare il legislatore delegato ad individuare criteri più rigorosi per la selezione dei docenti incaricati dello svolgimento dei corsi. Osserva che la frettolosa predisposizione dello schema in esame ha indotto il Governo a trasferire i principi di delega, per loro natura generici, all'interno dello schema stesso, che invece richiederebbe norma più puntuali.

Antonio MAROTTA (UDC) non condivide le osservazioni svolte dal deputato Bonito, osservando che una eccessiva limitazione dei criteri di selezione dei docenti dei corsi previsti dall'articolo 20 potrebbe creare difficoltà alla Scuola.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, precisa che una formulazione rigorosa dei requisiti per l'individuazione dei docenti dei corsi rischierebbe di precludere l'apporto di altre professionalità utili che non siano state ricomprese nella disposizione. Ritiene più opportuna una norma di carattere generale che lasci libero il Comitato di gestione nella selezione dei docenti.

Ciro FALANGA (MISTO) si dichiara favorevole all'inserimento di requisiti precisi finalizzati all'individuazione dei docenti prevedendo tuttavia che tali requisiti siano solo «preferibilmente» tenuti in considerazione dal Comitato di gestione nella selezione dei docenti.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, condivide l'osservazione svolta dal deputato Falanga, ritenendo che la formulazione generica di cui all'articolo 20 vada integrata nel senso di prevedere che la scelta dei docenti per lo svolgimento dei corsi avvenga tenendo presente preferibilmente alcuni requisiti tra i quali ritiene che debba essere comunque previsto quello di un'anzianità minima di servizio.

Antonio MAROTTA (UDC) osserva che la formulazione generica dell'articolo 20 non sia casuale né tantomeno il frutto di una formulazione frettolosa. I corsi in questione riguardano approfondimenti teorico-pratici riservati agli uditori giudiziari in ordine ai cui docenti il Governo non ha ritenuto di dover stabilire requisiti precisi. Ove invece si è trattato di disciplinare i corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori dei magistrati, il Governo ha definito con precisione, all'articolo 27, le tipologie di docenti previste.

Gaetano PECORELLA, presidente, rileva come tra le tipologie di docenti previste dall'articolo 27 per lo svolgimento dei corsi di formazione ivi previsti, non sia ricompresa la figura dell'avvocato del libero foro.

Francesco BONITO (DS-U), riservandosi di presentare una proposta alternativa di parere, osserva preliminarmente che la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, con cui si assegna alla Scuola superiore della magistratura competenza esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati, contrasti con l'articolo 105 della Costituzione che attribuisce questa competenza del Consiglio superiore della magistratura.


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Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, osserva che tra le competenze enunciate dall'articolo 105 della Costituzione non rientra quella della formazione.

Francesco BONITO (DS-U), rispondendo all'obiezione del relatore, osserva che la dottrina abbia sempre ed unanimemente ritenuto che la lettura dell'articolo 105 debba essere interpretata nel senso di ritenere che la formazione dei magistrati rientri tra i compiti costituzionali attribuiti al Consiglio superiore della magistratura.

Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che non sia possibile prevedere la presenza di più scuole istituzionalmente deputate alla formazione dei magistrati, dovendosi altrimenti disciplinare l'intero sistema. Ritiene comunque possibile la presenza di scuole diverse purchè queste non abbiano alcuna forma di riconoscimento.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, ritiene che prevedere la competenza della formazione dei magistrati in via esclusiva alla Scuola superiore della magistratura rappresenti un quid pluris che può anche essere espunto dal testo, che potrebbe essere formulato nel senso di prevedere che la Scuola provvede in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.

Francesco BONITO (DS-U) osserva poi che sarebbe opportuno prevedere, all'articolo 1 dello schema in esame, che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca, con proprio deliberato, le linee guida che dovranno essere utilizzate nell'attività programmatica della Scuola.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, si dichiara contrario rispetto alla proposta formulata dal deputato Bonito.

Francesco BONITO (DS-U) rileva che all'articolo 6, comma 3 dello schema in esame è previsto che i componenti del Comitato direttivo non possono essere immediatamente rinnovati né fare parte, senza limiti di tempo, delle commissioni di concorso per uditore giudiziario ad eccezione dei membri delegati dal primo presidente della Corte di cassazione e dal Procuratore generale presso la Corte stessa. Ritiene che anche in ordine a questi ultimi debba poter operare la stessa preclusione che è stata opportunamente prevista per gli altri membri.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che l'istituto della delega non crea posizioni stabili e definitive. Inoltre è sempre nella disponibilità del delegante ritirare la delega al delegato e sostituirlo in ogni momento con un altro soggetto. Condivide la formulazione dell'articolo 6, comma 3 in quanto la preclusione in esame non opera nei confronti dei membri delegati dal primo presidente della Corte di cassazione e dal Procuratore generale presso la Corte stessa nel rispetto del principio per cui il delegante trasmette al delegato i medesimi poteri.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, ricorda che le commissioni di concorso per uditore giudiziario sono formate dal Consiglio superiore della magistratura secondo criteri di opportunità. Ritiene pertanto che tra questi criteri possa comunque essere ricompreso quello di aver fatto parte, a qualsiasi titolo, del Comitato direttivo della Scuola.

Francesco BONITO (DS-U) ritiene che nello schema in esame debbano essere previsti adeguati e precisi criteri ai fini della individuazione di quanti comporranno i Comitati di gestione della Scuola nonché essere indicati titoli e criteri selettivi finalizzati alla individuazione dei formatori unitamente a concrete modalità di selezione e alla previsione di limiti temporali degli incarichi. Ritiene poi non opportuna la ripartizione territoriale in tre sedi della Scuola in quanto si impedirebbero occasioni di confronto tra i


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magistrati provenienti da tutte le sedi nazionali, che invece giudica un momento di importante arricchimento professionale.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, osserva che la scelta di articolare la Scuola in tre sedi sia stata presa al fine di agevolare, sotto il profilo delle spese, gli spostamenti dei magistrati che devono frequentare i corsi. Rileva infatti che la riforma in esame prevede un sensibile aumento dell'attività formativa che costringerà la Scuola ad un'attività continua che pertanto risulterà più agevolata se ripartita su tre sedi diverse.

Antonio MAROTTA (UDC) osserva che nell'ordinamento vigente la formazione dei magistrati è organizzata dal Consiglio superiore della magistratura attraverso la predisposizione di corsi specifici con argomenti individuati ed un numero di partecipanti prestabilito. Nella prospettiva indicata nella riforma la formazione diventa una materia generalizzata rivolta a tutti i magistrati indistintamente e pertanto, al fine di agevolare l'aumento dell'offerta formativa, si è ritenuto di localizzare su sedi diverse la presenza della Scuola.

Francesco BONITO (DS-U) osserva che le argomentazioni fornite dal deputato Marotta a favore della ripartizione territoriale della Scuola superiore della magistratura costituiscano un elemento utile a dimostrare l'eccessiva «cervelloticità» della riforma che non potrà per questo funzionare. Ritiene in particolare che, essendo la valutazione dei magistrati un presupposto necessario per lo sviluppo della carriera, questa dovrebbe avvenire contestualmente per tutti i magistrati della medesima anzianità al fine di evitare la creazione di opportuni favoritismi.
In ordine allo svolgimento del tirocinio degli uditori giudiziari esprime la propria contrarietà sulla previsione contenuta nell'articolo 21 dello schema in esame secondo cui questo, per la parte relativa allo svolgimento della funzione giudicante, si svolge esclusivamente presso i collegi venendo così ad essere preclusa ogni forma di tirocinio presso organi giudicanti monocratici.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che tra i principi della legge delega è previsto espressamente che il tirocinio degli uditori giudiziari, relativo alla funzione giudicante, si svolga presso organi collegiali.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, rileva che su questo punto sono state recepite istanze già formulate dall'Associazione nazionale dei magistrati nonché dalla stessa opposizione in ordine alla opportunità di assegnare i magistrati ad organi collegiali in sede di prima assegnazione. Ritiene infatti che nel corso del tirocinio l'uditore giudiziario debba comprendere le modalità di analisi e di valutazione delle prove, che possono essere più opportunamente sviluppate in un ambito collegiale.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di proposte di parere, già fissato alle ore 18 di mercoledì 16 novembre, è prorogato alle ore 18 di domani, mercoledì 23 novembre. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Atto n. 545.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella scorsa settimana la Commissione ha sentito i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali e dell'Associazione italiana dei giovani avvocati in


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ordine ai diversi schemi di decreto di attuazione della delega di riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione.
Avverte inoltre che il Consiglio nazionale forense ha trasmesso una documentazione con la quale sono evidenziate alcune questioni relative ai predetti schemi. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di proposte di parere, già fissato alle ore 18 di mercoledì 16 novembre, è prorogato alle ore 18 di domani, mercoledì 23 novembre. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Atto n. 546.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella scorsa settimana la Commissione ha sentito i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali e dell'Associazione italiana dei giovani avvocati in ordine ai diversi schemi di decreto di attuazione della delega di riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione.
Avverte inoltre che il Consiglio nazionale forense ha trasmesso una documentazione con la quale sono evidenziate alcune questioni relative ai predetti schemi. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di proposte di parere, già fissato alle ore 18 di mercoledì 16 novembre, è prorogato alle ore 18 di domani, mercoledì 23 novembre. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa.
Atto n. 547.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella scorsa settimana la Commissione ha sentito i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense, dell'Unione delle camere penali e dell'Associazione italiana dei giovani avvocati in ordine ai diversi schemi di decreto di attuazione della delega di riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione.
Avverte inoltre che il Consiglio nazionale forense ha trasmesso una documentazione con la quale sono evidenziate alcune questioni relative ai predetti schemi. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di proposte di parere, già fissato alle ore 18 di mercoledì 16 novembre, è prorogato alle ore 18 di domani, mercoledì 23 novembre. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.


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COMITATO DEI NOVE

Modifica delle disposizioni in materia di visita agli istituti penitenziari.
C. 3532/A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati
Atto n. 553.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.
Atto n. 554.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Atto n. 556.

Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati.
Atto n. 561.