II Commissione - Marted́ 22 novembre 2005


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato. (Atto n. 531).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione giustizia;
esaminato lo schema di decreto legislativo recante modificazioni del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato;

rilevato che:
l'articolo 366 del codice di procedura civile (Contenuto del ricorso), nel testo modificato dall'articolo 5 dello schema in esame, prevede che il ricorso debba contenere anche la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda nonché della loro specifica collocazione nei fascicoli dei precedenti gradi e che l'indicazione è consentita solo per gli atti ed i documenti depositati con le modalità di cui all'articolo 369, secondo comma, n. 4;
la predetta modifica dell'articolo 366 crea un inutile aggravio nella redazione del ricorso e che, oltre tutto, sovente l'indice degli atti al quale si dovrebbe fare riferimento non è conosciuto dalla parte o è compilato solo quando l'atto è inviato dalla cancelleria alla Corte;
il secondo periodo della novella, in base al quale «l'indicazione è consentita solo per gli atti ed i documenti depositati con le modalità di cui all'articolo 369, secondo comma, n. 4», è stato oggetto di critica anche dalla Corte di cassazione come si legge nella relazione allegata allo schema;
considerato che l'ulteriore modifica recata dall'articolo 5 dello schema all'articolo 366 del codice di procedura civile prevede che «le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiari di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente» e che pertanto solo modificando la parola «dichiari» con la parola «dichiara» si riuscirebbe a chiarire che non occorre una ulteriore, superflua dichiarazione e che l'indicazione del numero di fax o di posta elettronica nel ricorso costituisce anche dichiarazione di accettazione delle comunicazioni effettuate con tali mezzi;
rilevato che l'articolo 12 dello schema modifica l'articolo 384 del codice di procedura civile in materia di enunciazione del principio di diritto e di decisione della causa nel merito stabilendo, ai commi secondo e terzo, che la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e, comunque, a quanto statuito dalla Corte (secondo comma) e che, invece, quando accoglie il ricorso, decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (terzo comma); considerato che una simile costruzione sembrerebbe far pensare che la Corte debba sempre decidere nel merito e che la cassazione con rinvio sia limitata ai casi in


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cui «siano necessari ulteriori accertamenti di fatto» e che pertanto l'indicazione di cui al secondo comma circa l'obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte sarebbe in qualche misura superflua;
considerato che l'articolo 20 dello schema modifica, in materia di procedure di arbitrato, l'articolo 808 del codice di procedura civile in tema di clausola compromissoria stabilendo che quando essa è contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta all'approvazione specifica prevista dagli articolo 1341 e 1342 del codice civile e che pertanto non sembra opportuno, al fine di assicurare tutela al consumatore o al contraente debole, che nelle condizioni generali di contratto prestampate possa essere prevista, senza alcun richiamo all'attenzione del contraente, una clausola compromissoria che potrebbe fissare la sede dell'arbitrato in una località ben lontana dalla residenza dello stesso contraente (si veda l'articolo 816 del codice di procedura civile):

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, la disposizione sia formulata in termini positivi, enunciando che le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia;
2) all'articolo 2, comma 1, capoverso «Articolo 360», primo comma, numero 5), dopo la parola: «controverso» sia aggiunta la parola: «e»;
3) all'articolo 4, comma 1, capoverso «Articolo 363», le parole: «di interesse generale» siano sostituite con le parole: «di particolare importanza»;
4) all'articolo 5, comma 1, capoverso «Articolo 366», primo comma, numero 6), siano soppresse le parole: «nonché della loro specifica collocazione nei fascicoli dei precedenti gradi. L'indicazione è consentita solo per gli atti ed i documenti depositati con le modalità di cui all'articolo 369, secondo comma, n. 4.»;
5) all'articolo 5, comma 1, capoverso «Articolo 366», ultimo comma, la parola: «dichiari» sia sostituita dalla parola: «dichiara»;
6) all'articolo 8, comma 1, capoverso «Articolo 374», sia soppressa la previsione espressa di un vincolo giuridico delle sezioni semplici al rispetto dei principi enunciati dalle sezioni unite, considerato che si tratterebbe di un vincolo che pone dubbi di compatibilità con il principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge;
7) all'articolo 20, comma 1, capoverso «Articolo 808», sia soppresso l'ultimo comma;
e con la seguente osservazione:
valuti il Governo se, all'articolo 11 che novella l'articolo 384 del codice di procedura civile, sussista contraddizione tra il secondo ed il terzo comma nei termini indicati in premessa.