Giovedì 10 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Vitali e Pasquale Giuliano.
La seduta comincia alle 13.35.
Ordinamento della polizia locale.
C. 2 ed abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Nino MORMINO, presidente e relatore, osserva che l'articolo 1 propone di modificare l'articolo 57 del codice di procedura penale prevedendo che siano ufficiali di polizia giudiziaria, oltre ai soggetti già previsti, anche gli ufficiali ed i sottufficiali di polizia locale. Inoltre, modificando la lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, si stabilisce che siano agenti di polizia giudiziaria gli agenti di polizia locale, in luogo dell'attuale previsione per cui tale qualifica spetta alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
L'articolo 2 reca modifiche alla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale (legge 7 marzo 1986 n. 65). In primo luogo si prevede che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portino senza licenza le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio. Rispetto alla disciplina attuale la modifica non fa più riferimento alla previa deliberazione del consiglio comunale né limita tale previsione all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed ai casi previsti dall'articolo 4 della medesima legge (Regolamento comunale del servizio di polizia municipale). Viene poi aggiunto alla legge n. 65 del 1986 l'articolo 5-bis, che disciplina la dotazione delle armi agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. In particolare, da un lato, si prevede che il modello, il tipo ed il calibro di queste armi siano determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, dall'altro si stabilisce che gli addetti alla polizia locale possano comunque essere dotati di una serie di armi, tipizzate al comma 3. La proposta di legge aggiunge inoltre un articolo relativo all'area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale (articolo 7-bis).
L'articolo 3 apporta modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121 (nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza). Viene innanzitutto esteso agli ufficiali di polizia giudiziaria l'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno e la loro utilizzazione. Viene poi modificato l'articolo 16 della medesima legge nel senso di prevedere che
siano forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze locali, anche le forze di polizia locale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.
Disposizioni per la tutela del risparmio
C. 2436 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2005.
Nino MORMINO, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 novembre scorso il relatore ha illustrato il provvedimento in esame. Chiede pertanto al relatore se intende formulare una proposta di parere.
Italico PERLINI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle 13.45.
Giovedì 10 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Vitali e Pasquale Giuliano.
La seduta comincia alle 13.45.
Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
Atto n. 540.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, dopo aver ricordato che nella seduta del 27 ottobre 2005 sono state presentate due proposte di parere da parte del deputato Anedda e del deputato Falanga (vedi bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 ottobre 2005), avverte che il relatore, onorevole Mazzoni, ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 1) e che è stata altresì presentata una proposta di parere alternativo da parte del deputato Lussana (vedi allegato 1). Ricorda poi che nel corso della seduta del 27 ottobre 2005 il rappresentante del Governo, anche in considerazione del fatto che da parte della Commissione giustizia del Senato era pervenuta una analoga richiesta, aveva assicurato che il Governo si sarebbe impegnato ad attendere l'espressione dei rispettivi pareri prima dell'emanazione del decreto legislativo, affermando altresì la propria disponibilità a prendere in considerazione le eventuali osservazioni che sarebbero state mosse da questa Commissione comunque entro il termine del 9 novembre e che, sulla relativa proposta del Presidente di spostare a tale data il voto sul parere, la Commissione si era espressa favorevolmente. Dopo aver ricordato che comunque la Commissione è stata impossibilitata a rispettare tale termine, chiede al rappresentante del Governo se, alla luce della complessità dello schema in esame e della esiguità dei tempi per esaminare la proposta di parere presentata dal relatore, non ritenga che il Governo, anche in considerazione del fatto che il termine per l'esercizio della delega governativa scade il prossimo 9 gennaio, possa concedere un'ulteriore proroga del termine in questione consentendo alla Commissione di esprimere il proprio parere nel corso della prossima seduta utile.
Il sottosegretario Pasquale GIULIANO assicura la disponibilità del Governo nel
senso indicato dal Presidente, sottolineando comunque l'esigenza che il parere sia espresso dalla Commissione Giustizia entro la seduta di martedì 15 novembre prossimo.
Nino MORMINO, presidente, dopo aver preso atto dell'impegno formulato dal rappresentante del Governo ed aver assicurato, acconsentendo la Commissione, che il parere sarà espresso entro la seduta di martedì 15 novembre prossimo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato.
Atto n. 531.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2005.
Nino MORMINO, presidente, ricorda che sono state presentate la proposta di parere del relatore (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'8 novembre 2005) e due proposte di parere alternativo (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 ottobre 2005).
Gian Franco ANEDDA (AN), intervenendo sulla nuova proposta di parere presentata dal relatore, rileva preliminarmente come essa abbia assorbito i contenuti delle proposte di parere presentate dai deputati Bonito ed altri e da lui stesso.
Tuttavia dichiara la propria contrarietà sul fatto che la nuova proposta del relatore contenga delle mere osservazioni e non già, come invece ritiene essenziale, delle condizioni. A questo proposito ritiene che l'unico punto che possa mantenere la forma di osservazione sia quello che prevede, all'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 374», l'opportunità che sia soppressa la previsione espressa di un vincolo giuridico delle sezioni semplici al rispetto dei principi enunciati dalle sezioni unite, considerato che si tratterebbe di un vincolo che pone dubbi di compatibilità con il principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge. Dopo aver sottolineato che le Sezioni semplici della Corte di cassazione possono sempre rivolgersi alle Sezioni unite, osserva che questo principio, così applicato, costituisce un grave iato alla certezza del diritto in quanto si continuerebbe ad avere decisioni delle quali non si conosce l'esito finale. L'obiettivo da prefigurarsi, in sostanza, deve essere quello di evitare il ripetersi di inutili ricorsi.
Dichiara poi la propria contrarietà all'osservazione, contenuta originariamente nella proposta di parere Bonito ed altri e quindi assorbita dalla nuova proposta di parere del relatore, per cui, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Articolo 360», primo comma, numero 5), circa l'opportunità che dopo la parola: «controverso» sia aggiunta la parola: «e». Ricorda che l'articolo 360 del codice di procedura civile disciplina le sentenze impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione ed i motivi di ricorso. L'attuale formulazione della disposizione in esame prevede che si possa impugnare per cassazione una sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. La nuova proposta del relatore porrebbe un ulteriore limite alla presentazione del ricorso in quanto le condizioni diventerebbero due, e cioè si prevederebbe che il fatto fosse sia controverso che decisivo per il giudizio.
Francesco BONITO (DS-U) ribadisce la propria contrarietà al fatto che la nuova proposta di parere presentata dal relatore contenga delle osservazioni, ritenendo necessario che esse siano trasformate in condizioni. Dichiara pertanto che, se il relatore non dovesse accogliere questa richiesta, il proprio gruppo insisterà perché
venga votata la proposta di parere Bonito ed altri.
Italico PERLINI (FI), relatore, alla luce degli interventi svoltisi, ritiene che la Commissione debba potere riflettere al fine di maturare una posizione univoca e chiede pertanto di poter differire il voto sulla nuova proposta di parere alla prossima seduta utile della Commissione.
Nino MORMINO, presidente, dopo aver ricordato che la scadenza del termine per l'espressione del parere della Commissione scade domani, venerdì 11 novembre 2005, chiede al rappresentante del Governo, anche in considerazione del fatto che il termine per l'esercizio della delega governativa scade il prossimo 9 gennaio, se ritenga di potersi impegnare affinché il Governo non emani il decreto legislativo prima dell'espressione del parere da parte della Commissione, consentendo a questa di esprimere il proprio parere nel corso della prossima seduta utile.
Il sottosegretario Luigi VITALI assicura che il Governo aspetterà l'espressione del parere da parte della Commissione comunque entro il termine di martedì 15 novembre prossimo.
Nino MORMINO, presidente, dopo aver preso atto dell'impegno formulato dal rappresentante del Governo ed aver assicurato, acconsentendo la Commissione, che il parere sarà espresso entro la seduta di martedì 15 novembre prossimo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati
Atto n. 561.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Nino MORMINO, presidente, sostituendo il relatore, onorevole Palma, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, osserva che lo schema in esame dà attuazione alla delega contenuta nella legge 25 luglio 2005 n. 150 (delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico).
In particolare, il decreto attua quanto previsto dall'articolo 1 comma 1, lettera f (individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, di dispensa dal servizio e di trasferimento d'ufficio), secondo i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7.
Il decreto consta di 33 articoli divisi in quattro capi, rispettivamente dedicati alla normativa di diritto sostanziale sulla responsabilità disciplinare (capo I), al procedimento disciplinare (capo II), alle incompatibilità, alla dispensa dal servizio ed al trasferimento d'ufficio (capo III), alle disposizioni finali ed all'ambito di applicazione (capo IV).
La disciplina di diritto sostanziale è improntata al principio della tipizzazione dell'illecito, finalizzato a conferire una maggiore certezza alla materia. La selezione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti è effettuata mediante la tipizzazione di condotte (articoli 3, 4 e 5) e l'individuazione di valori fondamentali caratterizzanti la funzione e la figura sociale del magistrato (articolo 1); la disciplina si svolge intorno a canoni in gran parte già stabiliti dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura e della Corte di cassazione.
Per evitare lacune, ed in attuazione dei principi di delega, sono state formulate delle norme di chiusura che sanzionano i comportamenti che, nell'ambito di tre grandi gruppi indicati negli articoli 3, 4 e 5, assicurano la completezza del sistema sanzionatorio.
Il principio di tipizzazione dell'illecito è stato bilanciato con la previsione di un principio di offensività, idoneo a ricondurre il sistema, in casi limite, a coerenza, razionalità ed «equità».
Le singole fattispecie di illecito disciplinare sono suddivise in tre grandi gruppi, a seconda che l'illecito sia commesso dal magistrato nell'esercizio delle funzioni o al di fuori di esse, oppure derivi dalla commissione di un reato.
È stato razionalizzato il sistema sanzionatorio, prevedendosi sei sanzioni tipiche (ammonimento, censura, perdita di anzianità, incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, sospensione dalle funzioni, rimozione), ed, in un caso particolare (articolo 14), il trasferimento dalla sede o dall'ufficio. In attuazione del principio di delega posto dall'articolo 2 comma 6 lettere h), i) ed l), è previsto che le sanzioni inferiori alla censura, in ordine di crescente gravità, siano comminate in relazione ad insiemi di illeciti disciplinari connotati da analogo disvalore.
Sul piano processuale, mentre viene ribadita la facoltà del Ministro della giustizia di promuovere l'azione disciplinare, è stata introdotta l'obbligatorietà dell'azione disciplinare per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
L'esercizio dell'azione disciplinare, la definizione del procedimento innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e l'eventuale giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento in Cassazione, devono ora rispettare termini precisi, con poche e tassative ipotesi di sospensione; in caso di superamento dei termini, è prevista l'estinzione del procedimento.
Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
Sono previste una serie di garanzie specifiche a tutela del magistrato incolpato, tra cui la facoltà di essere difeso da una avvocato o da un altro magistrato, l'obbligo di dare comunicazione al magistrato sottoposto ad indagini dell'inizio del procedimento e del compimento degli atti d'indagine, a pena di nullità di questi ultimi.
Ricevuta la comunicazione dell'esercizio dell'azione da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Ministro della giustizia ne può chiedere l'estensione ad altri fatti; nel corso delle indagini, inoltre, il Ministro può chiedere l'integrazione della contestazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della stessa.
La disciplina della fase della discussione nel giudizio disciplinare è rimasta sostanzialmente invariata.
I rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile e penale sono stati disciplinati prendendo a riferimento il modello adottato dal vigente codice di procedura penale; ai fini del procedimento disciplinare, la sentenza irrevocabile di «patteggiamento» ha autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale, e dell'affermazione che l'imputato non lo ha commesso.
Nel caso in cui magistrato sia sottoposto a procedimento penale ne è prevista, su richiesta del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la corte di cassazione, la sospensione cautelare (dalle funzioni e dallo stipendio, con connesso collocamento fuori del ruolo organico), che può essere obbligatoria o facoltativa a seconda che nei confronti del magistrato sia stata adottata una misura cautelare personale ovvero che a suo carico siano ascritti delitti non colposi punibili anche in via alternativa con pena detentiva oppure fatti che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni. In tali casi è prevista la corresponsione di un assegno alimentare, e, nel caso di proscioglimento o di sentenza di non luogo a procedere,
il riacquisto del diritto agli stipendi ed alle altre competenze non percepite.
È prevista l'impugnabilità delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura innanzi alle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione; in tale ipotesi il ricorso ha effetto sospensivo, eccezion fatta per i ricorsi avverso i provvedimenti in materia di sospensione.
È stato inoltre dettagliatamente disciplinato il procedimento di revisione.
Il decreto legislativo apporta alcuni ritocchi alla fattispecie del trasferimento d'ufficio (di natura amministrativa) prevedendo che il magistrato possa essere trasferito quando, per qualsiasi causa indipendente da colpa, non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. In caso di sopravvenuta infermità od inettitudine che consentano lo svolgimento di funzioni amministrative, è previsto che il magistrato dispensato possa essere destinato, a domanda, presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con priorità presso il Ministero della Giustizia, prefigurandosi, a tale fine, uno speciale meccanismo di inquadramento contrattuale.
Nel caso di decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni, la decadenza è equiparata alle dimissioni, derivandone l'impossibilità di riammettere in servizio il magistrato.
L'articolo 30 modifica gli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, relativamente alle incompatibilità, distinguendo due ipotesi: l'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense e l'incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede. È previsto che la ricorrenza in concreto di tali incompatibilità debba essere verificata sulla base di una serie di indici, in gran parte tratti dall'elaborazione svolta dal Consiglio superiore della magistratura, idonei ad assicurare il perseguimento delle esigenze effettive di imparzialità.
Le norme del decreto non si applicano ai magistrati amministrativi e contabili.
Il capo I è diviso in due sezioni; la prima contiene le norme che indicano i doveri ai quali il magistrato dovrà conformare la propria condotta, e le norme che tipizzano i comportamenti illeciti; la seconda contiene le norme che prevedono le sanzioni ed i criteri da seguire per l'applicazione delle medesime. In particolare, l'articolo 1 individua i doveri che il magistrato dovrà rispettare nell'esercizio delle proprie funzioni, ed i valori ai quali egli dovrà conformare la propria condotta anche al di fuori dell'esercizio delle funzioni.
L'articolo 2 introduce un principio di necessaria offensività, idoneo ad assicurare la ragionevolezza del sistema sanzionatorio nei casi in cui i beni-interessi assicurati dal sistema medesimo non siano concretamente lesi. Tale principio costituisce, in qualche modo, un bilanciamento del principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari.
L'articolo 3 elenca gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni; si tratta di fattispecie in gran parte già focalizzate dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura e della Suprema corte di Cassazione, alle quali si accompagna la previsione di ogni altra violazione dei doveri di imparzialità, laboriosità, correttezza e diligenza. Sempre in attuazione dei principi di delega è infine prevista la norma di chiusura secondo cui costituisce illecito disciplinare ogni altra rilevante violazione dei doveri di imparzialià, laboriosità, correttezza e diligenza. È comunque stabilito che non può dare mai luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto.
L'articolo 4 elenca gli illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni.
In attuazione dei principi di delega è comunque considerato illecito disciplinare ogni comportamento tale da compromettere
l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza. Si tratta, per quanto riguarda la necessità che il magistrato non solo sia imparziale, ma lo appaia anche, di una esigenza più volte sottolineata anche dalla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura.
L'articolo 5 contempla come illecito disciplinare una serie di fatti, la cui rilevanza in termini di elementi costitutivi di reato è stata accertata in sede penale, ovvero implicitamente «accettata» con il cosiddetto «patteggiamento».
In attuazione dei principi di delega è infine prevista la norma di chiusura che considera illecito disciplinare qualunque fatto di reato idoneo a compromettere la credibilità del magistrato, pur quando il reato sia estinto o l'azione penale sia inammissibile o improcedibile.
L'articolo 6 elenca le sanzioni, che devono ritenersi tassative, conseguenti alla violazione dei doveri specificati dagli articoli precedenti, mentre gli articoli da 7 a 12 definiscono le sanzioni applicabili.
Il capo si chiude con l'articolo 13, che prevede quali sanzioni debbano essere comminate per le singole fattispecie di illecito, e con l'articolo 14, che prevede il trasferimento d'ufficio e i provvedimenti cautelari.
Il Capo II (articoli da 15 a 26) ridelinea la disciplina del procedimento per la applicazione delle sanzioni disciplinari ai magistrati.
Oggetto di disciplina è innanzitutto la fase di avvio del procedimento disciplinare. La novità di maggior rilievo introdotta dalla legge delega e recepita nel presente schema è rappresentata, ferma restando la doppia titolarità dell'azione disciplinare in capo al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dall'esercizio obbligatorio dell'azione da parte di quest'ultimo. Così, mentre il Ministro guardasigilli manterrà la «facoltà» di promuovere l'azione disciplinare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 107, secondo comma, della Costituzione, mediante richiesta di indagini al procuratore generale, l'esercizio dell'azione disciplinare da parte di quest'ultimo organo - che ne invia comunicazione al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro della giustizia che può chiederne l'estensione ad altri fatti - non sarà più connotato dal carattere della facoltatività, assegnatogli sinora dall'articolo 14, primo comma, n. 1), secondo periodo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, ma da quello della obbligatorietà. Risulta così sottolineata la distinzione tra la titolarità dell'azione disciplinare facente capo al Procuratore generale, organo non solo politicamente irresponsabile ma anche vincolato al canone dell'eguaglianza ed imparzialità, e la titolarità dell'azione facente invece capo al Ministro della giustizia, il cui esercizio può riposare anche su ragioni politiche delle quali, tuttavia, il Ministro deve rispondere politicamente davanti al Parlamento.
Il capo in esame disciplina poi i termini dell'azione disciplinare, la fase istruttoria del procedimento disciplinare, la fase della chiusura delle indagini, fase questa in cui particolarmente significativo è il rilievo attribuito al ruolo del Ministro della giustizia.
In particolare, nel caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, il Ministro della giustizia potrà opporvisi, nelle ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare o richiesto l'integrazione della contestazione, presentando una memoria; in caso di accoglimento dell'opposizione - sulla quale pronuncia, in camera di consiglio, la sezione disciplinare - il Ministro della giustizia potrà chiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Nell'ipotesi di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, e sempre che abbia promosso l'azione disciplinare o richiesto l'integrazione della contestazione, il Ministro della giustizia potrà anche optare per richiedere direttamente al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.
Nel caso in cui invece il procuratore generale formuli l'incolpazione e richieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, ricevuta la relativa comunicazione, il Ministro della giustizia potrà, nei successivi venti giorni, chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, che il procuratore generale sarà tenuto a porre in essere.
La disposizione in esame prevede, ancora, che il Ministro della giustizia, nel caso in cui abbia promosso l'azione disciplinare, richiesta l'integrazione o la modificazione della contestazione, possa esercitare la facoltà di partecipare all'udienza orale, della cui data gli viene dato avviso, delegando un magistrato dell'Ispettorato del Ministero.
Il capo disciplina inoltre il dibattimento nel giudizio disciplinare.
L'articolo 20 disciplina lo svoglimento della discussione finale e le modalità della deliberazione da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (comma 1), la forma di sentenza del provvedimento, la decisione ed il deposito dei motivi della sentenza (comma 2), la comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministro della giustizia, con riferimento alle sole ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare ovvero richiesto l'integrazione o la modificaizone della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione (comma 3).
Sono quindi disciplinati i rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o penale, mentre gli articoli 22 e 23 disciplinano le ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria e di sospensione cautelare facoltativa. In particolare, mentre la sospensione è facoltativa allorquando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, che siano, per la loro gravità, incompatibili con l'esercizio delle funzioni, essa è invece obbligatoria nel caso in cui nei confronti del magistrato sottoposto a procedimento penale sia adottata una misura cautelare personale. Il provvedimento, che comporta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio e la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura, è adottato dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Sono poi disciplinati, oltre al procedimento applicativo, le ipotesi di revoca delle misure, la corresponsione di un assegno alimentare durante la sospensione e gli effetti delle pronunce di proscioglimento o di non luogo a procedere adottate nel procedimento penale o di quelle, adottate nell'ambito del procedimento disciplinare, di non luogo a procedere o di assoluzione o condanna ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione, in termini di riacquisto, da parte del magistrato, del diritto agli stipendi ed alle altre competenze non percepiti, detratte le somme già corrispostegli a titolo di assegno alimentare.
L'articolo 24 riconosce al magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso, nei confronti del quale sia stata poi pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, il «diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore».
L'articolo 25 introduce il nuovo regime della impugnazione contro i provvedimenti in materia di sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, (di cui agli articoli 22 e 23) e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
Infine, l'articolo 26 disciplina l'istituto della revisione, mezzo di impugnazione straordinario delle sentenze irrevocabili adottate dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Capo III reca modifiche alla disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio.
Al fine di precisare che, salvo i casi in cui costituisca pena accessoria di una sanzione disciplinare o misura cautelare in pendenza di un procedimento disciplinare, il trasferimento d'ufficio ad altra sede o la destinazione ad altro ufficio del magistrato, possono essere disposti con procedimento amministrativo «solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza ed imparzialità». In altri termini, la norma ha voluto collocare nell'ambito delle sanzioni accessorie dell'illecito disciplinare i casi in cui il magistrato, per sua colpa o per dolo, non possa più svolgere con piena indipendenza ed imparzialità le proprie funzioni nella sede occupata, mentre ha limitato la sfera di applicazione del procedimento amministrativo di trasferimento d'ufficio ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 alle sole ipotesi in cui la situazione di cosiddetta incompatibilità ambientale dipenda da causa indipendente da colpa del magistrato interessato.
È poi prevista una disciplina transitoria in base alla quale i procedimenti amministrativi di trasferimento d'ufficio non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per fatti astrattamente riconducibili agli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 3, 4 e 5, dovranno essere «trasmessi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare.
L'articolo 28 stabilisce la possibilità per i magistrati dispensati dal servizio per infermità o sopravvenuta inettitudine di transitare nei ruoli della pubblica amministrazione, con funzioni amministrative. La norma in esame precisa che il magistrato dispensato dal servizio potrà essere destinato, a domanda, e nel limite dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia.
L'articolo 29 è diretto ad equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni. Esso, pertanto, equiparando gli effetti della decadenza a quelli della domanda con la quale il magistrato chiede di cessare di far parte dell'ordine giudiziario, estende a tutti i casi di decadenza, sia quelli previsti dall'articolo 11 del regio decreto n. 12 del 1941, che quelli previsti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) il divieto di riammissione in magistratura del magistrato decaduto.
L'articolo 30 infine riformula gli articoli 18 e 19 del regio decreto n. 12 del 1941, in materia di incompatibilità di sede per il magistrato.
Il Capo IV disciplina l'ambito di applicazione del decreto, le abrogazioni e la decorrenza di efficacia.
Osserva infine che dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato; è stata pertanto omessa la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.
Atto n. 544.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Atto n. 545.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Atto n. 546.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa.
Atto n. 547.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati.
Atto n. 553.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.
Atto n. 554.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Atto n. 556.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
Giovedì 10 novembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Intevengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Vitali e Pasquale Giuliano.
La seduta comincia alle 14.15.
Modifiche in materia processuale civile.
C. 5960, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato 2) sui quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.
Italico PERLINI (FI), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante e che esso tratta ambiti definiti e comunque individuati del codice di procedura civile proprio al fine di consentirne una rapida approvazione. Osserva che, contrariamente alle intese che erano state raggiunte con alcuni rappresentanti dell'opposizione, sono stati presentati numerosi emendamenti sui quali, pur non esprimendo una posizione di contrarietà sostanziale, ritiene che amplino eccessivamente l'ambito dell'esame compromettendo con ciò la speditezza dell'esame e la stessa possibilità dell'approvazione finale del testo. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento Anedda 2.1 e degli emendamenti presentati dal relatore, dei quali raccomanda l'approvazione. Ritiene infine che gli emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario potrebbero comunque essere oggetto di un'apposita proposta di legge che, a nome del proprio gruppo, si impegna a prendere in considerazione ai fini di un celere esame.
Il sottosegretario Luigi VITALI esprime parere conforme a quello del relatore.
Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di adozioni.
C. 5701 Burani Procaccini e C. 5724 Bolognesi.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, dopo avere constatato l'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 6006 Buemi.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
Nino MORMINO, presidente, dopo avere constatato l'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, nonché regime transitorio.
Atto n. 559.
Disposizioni in materia di banche popolari.
C. 2273 ed abb.
Disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria C. 4864 Mazzoni e C. 4540 Carboni.