Mercoledì 9 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte ed i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Michele Vietti.
La seduta comincia alle 9.50.
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
C. 2436-B.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Ettore PERETTI (UDC), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento pone alcune richieste di chiarimento in ordine all'articolo 7, che prevede che le fondazioni bancarie non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale. In proposito, poiché l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999 prevede che le fondazioni perdano la qualifica di ente non commerciale se, successivamente al 31 dicembre 2005, siano ancora in possesso di partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, appare necessario che il Governo chiarisca se la norma in esame comporti o meno la perdita di tale qualifica. Ciò in quanto, per il profilo fiscale, gli enti non commerciali beneficiano di un regime generale agevolato di tassazione, in virtù delle finalità non lucrative perseguite. Ricorda poi che l'articolo 9 delega il Governo all'adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio, dei prodotti assicurativi e previdenziali. Al riguardo, rileva che la clausola di invarianza finanziaria è stata introdotta per dare seguito ad una delle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 21 giugno 2005. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi, quanto dichiarato al Senato, nella seduta del 15 giugno 2005, circa l'opportunità di corredare di apposita clausola di invarianza finanziaria la disposizione in esame al fine di garantire che dall'attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si sofferma poi sull'articolo 12, che delega il Governo all'adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. Al riguardo, ricorda che la clausola di invarianza finanziaria è stata introdotta per dare seguito ad una delle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 21 giugno 2005. Appare, quindi, opportuno che il Governo confermi, quanto dichiarato al Senato, nella seduta del 15 giugno 2005, circa l'opportunità di corredare di apposita clausola di invarianza finanziaria la disposizione in esame al fine di garantire che dall'attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 19, in materia di organizzazione ed attività della Banca d'Italia, osserva preliminarmente
che l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per l'acquisto di partecipazioni azionarie non appare coerente con le previsioni della legge istitutiva di tale strumento, che - nell'assegnare al fondo la finalità di ridurre l'ammontare dei titoli di Stato in circolazione - contempla unicamente la possibilità di acquisire con le disponibilità del fondo medesimo le partecipazioni azionarie possedute da società di cui lo Stato sia azionista unico, ai fini della loro dismissione. In merito ai profili di quantificazione fa inoltre presente che la valutazione dell'onere per l'acquisizione delle partecipazioni della Banca d'Italia prevista dalla clausola finanziaria non risulta corredata dai dati e dagli elementi necessari a consentire la verifica della congruità dei parametri utilizzati. In particolare, oltre alla misura del tasso di attualizzazione utilizzato, non è chiaro se in tale stima si sia tenuto conto del processo incrementale delle riserve statutarie, cui è commisurata una quota degli utili retrocessi agli azionisti, a costituzione delle quali lo statuto destina annualmente una quota pari al 20 per cento degli utili netti. Non risultano poi esplicitate le considerazioni a sostegno della scelta del particolare criterio di quantificazione del valore delle quote in possesso degli attuali azionisti, individuato dalla relazione tecnica, rispetto ad altri criteri contabili egualmente applicabili ai fini della stima. Va in proposito considerato che l'adozione di altri criteri contabili (quali patrimonio netto, fair value) avrebbe condotto a risultati diversi, così come la valutazione, nell'ambito dei medesimi criteri utilizzati dalla relazione tecnica, della quota di utili netti commisurata alle riserve statutarie nella misura massima del 4 per cento, ammessa dallo statuto, avrebbe determinato un valore attualizzato degli ammontari futuri retrocessi agli azionisti notevolmente superiore a quello stimato dalla relazione tecnica. Segnala, infine, che le norme prevedono che, ai fini della copertura, siano reperite ulteriori risorse da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in modo tale da garantire gli obiettivi di riduzione del debito previsti nei documenti programmatici. In ordine a tale aspetto, apparirebbe opportuno che venissero fornite indicazioni più specifiche in ordine ai cespiti atti a garantire l'acquisizione di tali risorse, al fine di valutare la praticabilità, in tempi relativamente brevi, delle azioni aggiuntive volte a garantire la copertura delle norme in esame. In ordine ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 10, ricorda che nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, confluiscono i titoli di Stato utilizzati quale corrispettivo di dismissioni di partecipazioni statali, gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato, il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato e gli importi derivanti da donazioni e disposizioni testamentarie. Tali proventi, registrati nel bilancio dello Stato tra le entrate di conto capitale (titolo III), non concorrono alla riduzione del saldo netto da finanziare né sono computate ai fini dell'indebitamento netto della P.A., in quanto sono destinate alla riduzione del debito. Tali somme affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi trasferite ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia (capitolo 9565 dell'unità previsionale di base 3.3.9.7) per confluire infine al conto istituito presso la Banca d'Italia, intestato appunto al Fondo stesso. Rileva che la clausola di copertura in esame presenta taluni differenti profili problematici. In primo luogo, come già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione, l'utilizzo a copertura del Fondo sembra prefigurare una deroga, ancorché implicita, alla disciplina vigente la quale destina il Fondo alla riduzione del debito. Sotto il profilo formale, occorre quindi acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la disposizione esplicitando che la stessa costituisce una deroga alla disciplina di cui alla legge n. 432 del 1993. Più consistenti appaiono i rilievi di carattere sostanziale posto che, in primo luogo, la modalità di copertura utilizzata, non appare riconducibile alle
tipologie individuate dalla vigente disciplina contabile (articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978). Nel caso di specie, infatti, non sembra propriamente trattarsi di una riduzione d'autorizzazione di spesa, né può ipotizzarsi una copertura a valere su risorse iscritte a bilancio in quanto tale forma di copertura non sarebbe conforme alla vigente disciplina contabile. Occorre considerare che i dati forniti dal Governo con la nota integrativa alla relazione tecnica, in relazione alla dotazione del Fondo, sono riferiti al mese di settembre 2005 mentre l'attuazione della disposizione in esame potrebbe riguardare anche esercizi finanziari successivi a quello in corso. Segnala, infine, l'esigenza di un chiarimento in ordine alla effettiva possibilità di destinare quota parte delle risorse del Fondo a copertura dell'onere indicato stante la previsione dell'utilizzo prioritario alla riduzione del debito. Con riferimento alle disposizioni in materia di personale della Consob, appaiono necessari chiarimenti circa i possibili effetti fiscali della disposizione di copertura, in relazione ai maggiori costi fiscalmente deducibili da parte dei soggetti vigilati. Con riguardo ai profili finanziari, ricorda che l'articolo 40 della legge n. 724 del 1994 reca disposizioni in ordine al sistema di finanziamento della CONSOB. In particolare, la norma prevede che ai fini del proprio autofinanziamento, la Consob segnali al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni dei soggetti vigilati. Sulla base di tale segnalazione, il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del Fondo necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della Consob, non finanziati dalle contribuzioni. Tale fondo, iscritto nel capitolo 1560 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è rifinanziato annualmente dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. In particolare, il comma 3, dell'articolo 40, della legge n. 724 del 1994, prevede che la Consob determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle contribuzioni sono adottati criteri di parametrazione che tengono costato dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. L'articolo in esame è stata introdotto per dare seguito ad una delle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 21 giugno 2005. Tuttavia, la norma in esame presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, non fornisce alcuna indicazione in merito al numero delle unità da assumere e all'ammontare dei relativi oneri. Ricorda, infatti, che in casi analoghi (si vedano l'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, e l'articolo 9 della legge n. 62 del 2005 nei quali si autorizzava la Consob ad assumere nuovo personale tuttavia specificando anche il numero delle assunzioni, rispettivamente non più di 15 e 150 unità). In secondo luogo, con riferimento all'utilizzo per finalità di copertura dell'articolo 40, comma 3, della legge 724 del 1994, appare opportuno che il Governo chiarisca la coerenza della predetta norma con quanto previsto dall'articolo 14 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2006 (Atto Senato n. 3613), attualmente all'esame del Senato che prevede che, a decorrere dall'anno 2007, siano soppressi gli stanziamenti in favore della CONSOB a carico del bilancio dello Stato e che già a decorrere dall'anno 2006, al finanziamento delle attività dell'autorità si provveda mediante le contribuzioni del mercato di competenza, secondo le quote fissate con decreto ministeriale. Risulta pure necessario precisare se non sia opportuno stabilire, analogamente ai precedenti richiamati, un limite massimo delle nuove assunzioni che possono essere effettuate in relazione all'incremento sostenibile del livello delle contribuzioni.
Gaspare GIUDICE (FI) ricorda che per le ore 10 è previsto l'inizio delle votazioni in Assemblea. Chiede pertanto che l'esame del provvedimento venga sospeso.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritenendo di dover accedere alla richiesta avanzata dal collega Giudice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.
Mercoledì 9 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 13.30.
Decreto-legge 202/2005: Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.
C. 6144-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 3.40.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che in data 8 novembre 2005 l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 3.40 Ascierto. Tale emendamento prevede che ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 3, il quale stabilisce il potenziamento del comando dei carabinieri per la tutela della salute fino ad un numero massimo di 96 di personale e nel limite massimo di spesa stabilito al comma 4 del medesimo articolo, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire nell'anno in corso un concorso straordinario per il reclutamento di 20 sottotenenti riservato agli ufficiali in servizio che alla data di scadenza del bando abbiano prestato servizio senza demerito per almeno 24 mesi. In proposito segnala che la tabella allegata all'articolo 3 del provvedimento si stabilisce in 20 unità il totale degli ufficiali che possono essere assunti nell'ambito del potenziamento dell'organico del suddetto comando. Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'organizzazione del concorso possano derivare oneri aggiuntivi rispetti a quelli già quantificati e coperti e se per gli ufficiali indicati nell'emendamento valgano i chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta per cui non si prospetterebbe l'arruolamento di nuove unità ma semplicemente un passaggio di personale già in servizio.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime parere contrario sull'emendamento 3.40 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e di copertura.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sull'emendamento 3.40,
esprime
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 13.35.
Mercoledì 9 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 13.35.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320/1999, in materia di fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.
Atto n. 542.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2005.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE deposita la documentazione predisposta dal Ministero dell'istruzione sul provvedimento (vedi allegato 1) in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dalla Commissione Rileva che le risorse aggiuntive da assegnare alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano a seguito della sentenza della Corte dovranno essere individuate nell'ambito delle risorse già assegnate, eventualmente attraverso la ripetizione delle somme aggiuntive percepite negli anni precedenti, dato che non sono disponibili stanziamenti ulteriori per gli anni successivi al 2006.
Pietro MAURANDI (DS-U) esprime i propri dubbi in ordine alla soluzione prospettata dal rappresentante del Governo, posto che le regioni hanno già utilizzato le risorse loro assegnate.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva che l'entità degli stanziamenti da destinare alle regioni è stata già determinata nel suo ammontare.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE osserva che in sede di riparto delle somme relative al 2006 potrà essere operata la necessaria perequazione conseguente alla sentenza della Corte costituzionale.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, nel condividere le considerazioni del rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto in oggetto,
considerato che dalla formulazione dell'articolo 4 non sembra di potersi evincere con la necessaria chiarezza quali risorse verrebbero utilizzate per provvedere ai pagamenti da effettuare a favore delle regioni Friuli - Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, posto che nella tabella B allegata alla legge finanziaria per il 2005 si provvede al rifinanziamento dell'intervento limitatamente agli anni 2005 e 2006 e tenuto conto che il disegno di legge finanziaria per il 2006, in corso d'esame al Senato, non dispone alcun finanziamento aggiuntivo né stanzia ulteriori risorse per gli esercizi successivi;
tenuto conto che lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha convenuto sulla opportunità di demandare ad un atto formale la determinazione dell'ammontare delle risorse aggiuntive da disporre in favore delle suddette regioni e province autonome, in tal senso recependo un'osservazione avanzata nel parere reso dal Consiglio di Stato;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto, a condizione che le risorse da assegnare alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano siano reperite mediante recupero nei confronti delle altre regioni».
La Commissione approva la proposta.
Schema di regolamento concernente il personale dei monopoli di Stato.
Atto n. 555.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).
La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di regolamento in esame è diretto a dare attuazione all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, il quale prevedeva che in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, fossero definite in via sperimentale misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. In attuazione di tale disposizione, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 88 del 2002, è stato approvato il Regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'E.T.I. o ad altra società da essa derivante. Ricorda che lo schema di regolamento in esame si propone di apportare alcune modifiche ed integrazioni al predetto decreto n. 88. In particolare viene prevista l'esclusione dalle prestazioni del Fondo del personale avente la qualifica di dirigente; la conseguente esclusione del contributo ordinario dello 0,5 per cento per il personale suindicato avente la qualifica di dirigente; l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori fruitori delle prestazioni del Fondo di sostegno al reddito che si trovino nelle condizioni previste dalle norme vigenti in materia. Osserva infine che nella relazione illustrativa, il Ministero del lavoro sottolinea che gli eventuali effetti derivati dall'attuazione delle predette disposizioni sono integralmente a carico dell'E.T.I. e, pertanto, senza alcun onere per la finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la previsione per cui resterebbe ferma la misura dell'erogazione come stabilita dalla normativa vigente a fronte di una riduzione delle contribuzioni. Appare inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di prevedere una esplicita clausola di invarianza finanziaria come peraltro prospettato nel parere reso dal Consiglio di Stato.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dall'attuazione del provvedimento che prevede, per un verso, una riduzione delle contribuzioni al Fondo di solidarietà e, per l'altro, il mantenimento dell'assegno per il nucleo familiare a carico del Fondo nella misura prevista dalle norme vigenti, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
rilevato che risulta comunque opportuno, al fine di evitare eventuali incertezze,
inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di regolamento e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
La Commissione approva la proposta.
La seduta termina alle 13.45.
Mercoledì 9 novembre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 13.45.
Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché l'attuazione della direttiva 2003/59/CE, in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti a trasporto merci o passeggeri.
Atto n. 537.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2005.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE deposita la documentazione predisposta dal Ministero delle infrastrutture (vedi allegato 2) e dal Ministero dell'economia (vedi allegato 3) in risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritenendo opportuna un'attenta valutazione della documentazione depositata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al Regio decreto n. 267/42.
Atto n. 540.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che sul provvedimento sono state effettuate, in congiunta con la Commissione giustizia, alcune audizioni informali, che hanno offerto l'occasione per acquisire utili elementi di valutazione da parte di Confindustria, ABI, Associazione nazionale magistrati, commercialisti e ragionieri. In linea generale, tutti i soggetti intervenuti hanno convenuto sulla opportunità della riforma, la quale interviene su una disciplina risalente ad oltre sessant'anni fa, quando l'assetto produttivo del nostro Paese era assai differente da quello attuale. Sono state, quindi, generalmente apprezzate le finalità cui si ispirano le norme di delega al Governo di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 80 del 2005, in attuazione delle quali è stato predisposto lo schema di decreto in esame. Si tratta in primo luogo di prendere atto del fatto che il carattere prioritario che la vigente disciplina sembra assegnare alla finalità sanzionatoria nei confronti dell'imprenditore fallito, deve essere contemperato con l'obiettivo di preservare, ove risulti concretamente possibile ed economicamente vantaggioso, il valore dell'impresa e la sua capacità di recupero produttivo. Occorre infatti considerare che l'esercizio dell'attività imprenditoriale non risponde all'esclusivo interesse dell'imprenditore, ma investe numerosi e diversi interessi quali quelli dei fornitori, dei clienti, dei soci, dei dipendenti e dell'erario.
Una maggiore attenzione per le effettive prospettive di risanamento e di superamento dello stato di crisi aziendale può quindi risultare vantaggiosa in quanto attraverso la possibilità di preservare le componenti positive dell'impresa, possono trovare più ampia tutela gli stessi interessi dello Stato nella sua qualità di creditore. Il secondo difetto generalmente riscontrato nell'attuale assetto della normativa è costituito dalla eccessiva durata dei procedimenti i quali si trascinano per un numero assai elevato di anni determinando una perdurante condizione di precarietà e di incertezza, che non giova a nessuna delle parti interessate. In linea generale, lo schema di decreto predisposto dal Governo, come risultante dal lavoro istruttorio complesso e in qualche passaggio non agevole svolto negli scorsi mesi, sembra corrispondere agli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire nel conferire la delega. Ciò vale sia con riferimento all'ampliamento dell'ambito soggettivo di esenzione dall'applicazione delle procedure concorsuali sia al trasferimento di competenze, già spettanti al giudice, al comitato dei creditori ovvero al curatore, sia alla previsione della possibilità della suddivisione dei creditori in diverse classi e, da ultimo, alla introduzione della procedura della esdebitazione, consistente nella liberazione del debitore che abbia cooperato con gli organi della procedura ai fini dell'accertamento del passivo e del proficuo svolgimento delle operazioni. Allo stesso tempo, non sono mancate alcune osservazioni critiche e rilievi su singoli disposizioni recate dello schema di decreto al nostro esame. Le modifiche di ampia portata alla legge fallimentare che lo schema di decreto prospetta portano a compimento un processo di aggiornamento della normativa vigente avviato con la recente riforma del diritto societario. Comune alle due riforme è l'obiettivo di allineare il nostro ordinamento a quelli più evoluti al fine di rafforzare la capacità concorrenziale del nostro sistema produttivo e di incentivare l'attrazione di investimenti. Risulta tuttavia evidente che una profonda revisione della normativa del '42 deve comunque realizzarsi in termini tali da non determinare sperequazioni o da non ingenerare comportamenti poco trasparenti. A questo proposito occorre considerare che il ridimensionamento del ruolo assegnato al giudice non può comportare un affievolimento delle garanzie sostanziali, oltre che procedurali, che devono caratterizzare le decisioni assunte nell'ambito di procedure concorsuali. Ne consegue che si debbono evitare confusioni e sovrapposizioni di competenze tra i diversi organi della procedura ed assicurare che al trasferimento di alcune funzioni e di poteri decisionali già spettanti all'autorità giurisdizionale non deve comportare una attenuazione dei presidi a tutela degli interessi coinvolti. Più precisamente, occorre verificare se le modifiche prospettate su taluni punti nello schema di decretoi rispondano pienamente alle intenzioni del legislatore di garantire adeguata tutela dei diversi interessi coinvolti, ivi compresi quelli dell'erario. Ciò vale, in particolare, per i seguenti aspetti, per quanto concerne l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle procedure fallimentari e del concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto, occorre valutare se non si possa fare riferimento ad un ulteriore parametro di tipo quantitativo, consistente nel numero dei dipendenti. In proposito, occorre considerare che nella normativa vigente, ivi compresa quella comunitaria, tra i parametri rilevanti ai fini della individuazione delle imprese di minori dimensioni è incluso quello del numero dei dipendenti. D'altra parte, occorre pure valutare se l'inserimento di tale criterio non possa indurre le imprese a contenere il numero dei dipendenti al solo scopo di evitare l'applicazione della disciplina fallimentare. Occorre inoltre verificare se non si debba riferire ad un arco temporale pluriennale la previsione in base alla quale sarebbero comunque escluse le imprese che abbiano effettuato investimenti per un capitale superiore a 200 mila euro e se non si debba incrementare parzialmente tale importo in modo da escludere in ogni caso dall'ambito di applicazione imprese
che siano effettivamente di piccole dimensioni. Per quanto concerne il riparto delle competenze tra gli organi della procedura, occorre evitare sovrapposizioni e incertezze fra le funzioni assegnate rispettivamente al giudice delegato e al comitato dei creditori. Al riguardo, segnala che gli articoli 27 e 39 conferiscono poteri di vigilanza nei confronti del curatore sia al giudice che al comitato. L'esigenza di una chiara distinzione dovrebbe indurre a riservare le funzioni di vigilanza propriamente intese al giudice, trattandosi di un controllo di legittimità. Rileva inoltre la necessità di valutare se alla attribuzione di tali funzioni possa accompagnarsi la previsione della possibilità, da parte del giudice, di indicare alcuni criteri di massima ai quali il curatore dovrebbe attenersi ai fini dell'amministrazione del patrimonio fallimentare e della effettuazione delle operazioni affidate alla competenza dello stesso. Sempre in tema di riparto di competenze, stante la prevista soppressione del fallimento d'ufficio, occorre valutare il rischio che ove non risultasse accolta la proposta di concordato, si possa determinare una perdurante situazione di incertezza. L'aspetto cui occorre dedicare la massima attenzione è tuttavia costituito dalla esigenza di assicurare che il curatore possegga adeguati e soddisfacenti requisiti di professionalità. Al riguardo, osserva che le previsioni dell'articolo 25 non appaiono del tutto convincenti laddove sembrano ammettere l'eventualità della nomina a curatore di soggetti dichiarati falliti, ancorché in un periodo antecedente i dieci anni che precedono la nomina. Si dovrebbe inoltre verificare la possibilità di subordinare la nomina a curatore di professionisti, purché iscritti nei rispettivi albi da un congruo periodo, che potrebbe essere determinato in due anni. Sempre allo scopo di presidiare maggiormente la procedura, occorre verificare se non sia opportuno stabilire che le delibere del comitato dei creditori che riguardino gli atti posti in essere dal curatore che eccedano l'ordinaria amministrazione non debbano essere adottate con una maggioranza qualificata o comunque sottoposta all'obbligo di adeguata motivazione. In tal senso occorrerebbe riformulare parzialmente l'articolo 39 dello schema di decreto. Più in generale, per quanto riguarda la composizione e le funzioni del comitato dei creditori, occorre valutare quali misure possano risultare utili per assicurare che esso risulti effettivamente rappresentativo di tutte le categorie di creditori, in modo da evitare il rischio che il comitato venga di fatto controllato da specifici soggetti dotati di maggiori capacità organizzative e di condizionamento, con conseguenti ricadute anche ai fini del trattamento riservato alla generalità dei creditori. Sempre con riferimento al comitato dei creditori, considerato che non è prevista la corresponsione di alcuna indennità ai componenti dello stesso, occorre verificare se sia opportuno mantenere nei loro confronti l'applicazione dell'articolo 2407 del codice civile il quale disciplina la responsabilità dei sindaci, che potrebbe costituire un fattore suscettibile di disincentivare la attiva partecipazione al comitato. Analogamente, occorre verificare se non sia opportuno prevedere il requisito della maggioranza qualificata ai fini della presentazione della richiesta da parte dei creditori, al giudice delegato, di sostituire il curatore. In questo modo si eviterebbe il rischio di innescare richieste di sostituzione volte esclusivamente ad esercitare indebite pressioni. Per quanto concerne la procedura di concordato preventivo, occorre valutare se sia corretto consentire, secondo quanto previsto all'articolo 145 dello schema di decreto, di non pagare integralmente i crediti assistiti da garanzia ovvero di procedere a un pagamento dilazionato. Occorre infatti considerare che in base alla formulazione dell'articolo 182-ter, di cui si prevede l'inserimento nell'ambito del regio decreto n. 267 del 1942, il debitore potrebbe addirittura proporre il pagamento anche parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, con la sola eccezione di quelli che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea. Si rimette inoltre alla proposta del creditore la possibilità di dilazionare il pagamento ovvero di provvedere
al pagamento stesso in misura non inferiore a quella relativa a creditori che abbiano un privilegio inferiore. In questo modo si potrebbe determinare un sostanziale svilimento dei crediti vantati dall'erario e, più in generale, dei crediti di carattere tributario, che non appare riconducibile al dettato della legge di delega. Considerazioni parzialmente simili possono farsi con riferimento alla previsione, di cui all'articolo 113 dello schema di decreto, in base alla quale la proposta di concordato può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente. Su tali questioni è necessario acquisire l'avviso del Ministero dell'economia. Per quanto riguarda la procedura di esdebitazione di cui all'articolo 127 dello schema di decreto, si deve vantare se non sia opportuno individuare meglio i «debiti residui» per i quali il fallito persona fisica sarebbe ammesso al beneficio della liberazione. Da ultimo, occorre verificare se le modifiche prospettate nell'articolo 93 dello schema di decreto per quanto concerne le procedure di vendita, le quali appaiono ispirate all'obiettivo di avvalersi di modalità più flessibili, siano sufficientemente garantiste anche sotto il profilo della trasparenza e della massimizzazione dei relativi proventi.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell'esame ai fini della predisposizione dei necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
Mercoledì 9 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 13.55.
Ratifica Accordo Italia-Guatemala di cooperazione culturale e scientifica.
C. 5518 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'articolo 3 del provvedimento pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame valutato in euro 305.650 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e in euro 328.175 a decorrere dall'anno 2007 a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca la necessaria disponibilità. Con riferimento all'articolo 6 dell'Accordo, segnala che mentre la relazione tecnica prevede che l'invio in Guatemala di tre funzionari esperti avvenga ogni tre anni e imputa l'onere a decorrere dall'anno 2007, la norma in esame nulla dispone circa la cadenza temporale dell'invio facendo genericamente riferimento allo scambio di esperti. Segnala altresì che l'articolo 18 dell'Accordo non specifica la cadenza temporale delle riunioni della commissione mista, limitandosi a prevedere che la Commissione medesima si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, mentre la relazione tecnica specifica che le riunioni si svolgeranno ogni tre anni alternativamente a Città del Guatemala e a Roma e imputa l'onere a decorrere dall'esercizio finanziario 2007. Appare, quindi, necessario che il Governo confermi che sia l'invio degli esperti che la prima riunione della suddetta Commissione in Guatemala, non avvengano prima dell'anno 2007. Infatti, solo in tal modo sarà assicurata la coerenza temporale tra l'autorizzazione di spesa e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento. In caso contrario si potrebbero determinare, anche per gli anni precedenti al 2007, oneri superiori a quelli indicati. Segnala,
infine, che il riferimento al Fondo speciale relativo al triennio 2005-2007, appare corretto solo qualora il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005. In caso contrario la clausola di copertura andrebbe riformulata facendo riferimento agli accantonamenti dei fondi speciali riferiti al triennio 2006-2008, come determinati a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 2006.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che l'invio dei funzionari esperti in Guatemala in attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo non avverrà prima dell'anno 2007 e che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 18, si svolga, nell'anno 2007, in Guatemala.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
nel presupposto che:
il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;
l'invio dei funzionari esperti in Guatemala in attuazione dell'articolo 6 dell'Accordo non avvenga prima dell'anno 2007;
la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 18, si svolga, nell'anno 2007, in Guatemala».
Il Comitato approva la proposta di parere.
Ratifica Accordo Italia-Federazione russa sulla collaborazione nel settore della cinematografia.
C. 5863 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'articolo 3 del provvedimento pone l'onere derivante dal provvedimento, pari a 17.685 euro annui, ogni quattro a decorrere dall'anno 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2005-2007. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato reca la necessaria disponibilità. Segnala, comunque, che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006, la disposizione di copertura risulta correttamente formulata nei termini previsti dal provvedimento nel presupposto che il medesimo sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005. Con riferimento all'onere derivante dalla Commissione mista di cui all'articolo 12 dell'Accordo, appare opportuno, al fine di garantire la coerenza temporale tra la copertura finanziaria e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento, che il Governo ribadisca quanto già affermato durante l'esame in prima lettura al Senato in ordine allo svolgimento della prima riunione della Commissione mista in Russia nel 2007.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo12 dell'Accordo si svolgerà, nell'anno 2007, in Russia.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
nel presupposto che:
il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;
la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo12 dell'Accordo si svolga, nell'anno 2007, in Russia».
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica con la Svizzera.
C. 5888 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'articolo 3 pone l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame, determinato in euro 160.150 per l'anno 2005, in euro 154.030 per l'anno 2006, e in euro 160.150 a decorrere dall'anno 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri. Al riguardo, rileva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca la necessaria disponibilità. Segnala che l'articolo 6 dell'Accordo prevede che la Commissione mista si riunirà alternativamente in Italia e in Svizzera; al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito, posto che, solo nel caso in cui la prima riunione della predetta Commissione avvenga in Svizzera nell'anno 2005, sarà assicurata la coerenza temporale tra l'autorizzazione di spesa e gli oneri derivanti dal provvedimento. Segnala, infine, che il riferimento al Fondo speciale relativo al triennio 2005-2007, appare corretto solo qualora il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005. In caso contrario, la clausola di copertura andrebbe riformulata facendo riferimento, agli accantonamenti dei fondi speciali riferiti al triennio 2006-2008, come determinati a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 2006.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 6 si svolgerà nell'anno 2005 in Svizzera.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
nel presupposto che:
il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;
la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 6, si svolga, nell'anno 2005, in Svizzera».
Il Comitato approva la proposta di parere.
Ratifica Accordo di Sede Italia-Autorità europea per la sicurezza alimentare.
C. 5964 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai
profili finanziari del provvedimento, rileva l'esigenza di acquisire elementi di chiarimento in ordine alla disposizione di cui all'articolo 13. Si tratta in particolare di precisare se all'attuazione delle disposizioni potrà essere data attuazione nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE precisa che alle disposizioni dell'articolo 13 dell'Accordo potrà essere data attuazione nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
nel presupposto che alle disposizioni di cui all'articolo 13 dell'Accordo possa essere data attuazione nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Il Comitato approva la proposta di parere.
Ratifica della Convenzione Italia-Algeria di assistenza giudiziaria civile e commerciale.
C. 5975 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2005.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE, con riferimento al profilo problematico richiamato nella precedente seduta, rileva che all'attuazione del provvedimento si potrà fare fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
nel presupposto che il provvedimento sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.10.