Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320/1999, in materia di fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo (Atto n. 542)
Il finanziamento previsto dall'articolo 27 della legge finanziaria n. 448 del 1998, pari a 200 miliardi di lire, non ha subito alcuna variazione nel corso degli anni. Tale finanziamento, per il triennio 1999/2001 era stato ripartito tra tutte le Regioni con l'esclusione delle due Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia.
Nel 2001 è intervenuta la sentenza n. 3/21 con cui la Corte Costituzionale, sul conflitto di attribuzione sollevato dalle suddette Province autonome, ha annullato l'articolo 3, comma 1 del precedente D.P.C.M. n. 320/99 e le tabelle ad esso allegate.
Sulla base di tale sentenza, l'Amministrazione ha provveduto a sospendere l'efficacia delle tabelle allegate al suddetto decreto e, nelle more dell'emanazione di un nuovo D.P.C.M., ha provveduto con decreto direttoriale a formulare un nuovo piano di riparto inserendovi le Province autonome in quanto ricorrenti e accantonando le somme necessarie per soddisfare le medesime esigenze relative al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta, ancorché non ricorrenti.
A partire dal 2002, e per effetto della predetta sentenza, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno quindi regolarmente, ottenuto i previsti finanziamenti, mentre per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta si è previsto annualmente l'accantonamento delle somme ad esse spettanti in attesa dell'emanazione di un nuovo D.P.C.M. Sono rimaste pertanto scoperte dalla corretta ripartizione delle somme le annualità dal 1999 al 2001 durante le quali, come già ricordato, le suddette Regioni e Province autonome erano state escluse dal riparto.
Lo schema di D.P.C.M. in questione realizza pertanto un duplice obiettivo:
all'articolo 3, comma 2 sblocca i fondi già accantonati per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta;
all'articolo 4 prevede un piano di rientro, da realizzare nel prossimo triennio, per far si che vengano attribuite alle Regioni e alle Province autonome, ingiustamente escluse dal riparto originario, le somme relative alle annualità 1999, 2000 e 2001. Per ottenere tale risultato, ferme restando le risorse a disposizione, le altre Regioni hanno concordato di veder ridotte proporzionalmente le proprie assegnazioni nel prossimo triennio; a tale proposito si fa infine presente che lo schema di D.P.C.M. ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza permanente Stato-Regioni in data 16 giugno 2005.
Al riguardo, si evidenzia in via preliminare che sia la Presidenza del Consiglio sia il Ministero dell'economia e delle finanze, nel condividere l'estensibilità generale del giudicato costituzionale de quo, hanno sostenuto che, per ottemperarvi idoneamente, sarebbe stato necessario procedere ad una ridistribuzione degli appositi finanziamenti anche per l'arretrato relativo agli anni 1999, 2000 e 2001, attivando
un piano di rientro annuale o pluriennale.
Va rammentato, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 419 del 3 dicembre 2001, ha ritenuto illegittima l'esclusione dal precedente riparto delle Province autonome di Trento e Bolzano, disponendo l'annullamento delle precedenti tabelle. Si è provveduto pertanto all'integrazione delle tabelle mediante l'inserimento delle predette Province autonome e delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, anch'esse indebitamente escluse dal precedente riparto.
Ciò premesso, si rappresenta quanto segue:
a) le tabelle allegate allo schema di DPCM riportano le somme che avrebbero dovuto essere assegnate fin dall'inizio a ciascuna Regione;
b) l'articolo 4 del provvedimento medesimo non fa riferimento ad alcuna «risorsa aggiuntiva», ma dispone che, in aggiunta alla somma spettante alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta per ciascuna annualità 2002, 2003 e 2004, vengano ad esse attribuite anche le somme spettanti per le annualità 1999, 2000 e 2001 secondo le tabelle allegate. Le risorse necessarie per tale assegnazione aggiuntiva vanno reperite attraverso un abbattimento proporzionale delle somme attribuibili, secondo le tabelle stesse, alle altre Regioni nelle singole annualità di riferimento, sempre che nei prossimi tre anni con le relative leggi finanziarie sarà previsto l'appostamento in bilancio delle medesime risorse assegnate annualmente fin dal primo DPCM del 1999 (103,2 milioni di euro) e, comunque, nei limiti delle stesse;
c) ribadito che non si tratta di «risorse aggiuntive», il problema potrebbe porsi solo se non dovessero essere appostate in bilancio nemmeno quelle ordinarie. In tal caso non potrebbe essere fatta, per l'anno di riferimento, alcuna assegnazione.
Premesso quanto sopra, si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, chiarimento al riguardo.
Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché l'attuazione della direttiva 2003/59/CE, in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti a trasporto merci o passeggeri (Atto n. 537)
Articolo 9 - si concorda con la Commissione Bilancio, circa l'esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti sulle effettive modalità di svolgimento dell'attività di cui alla disposizione in esame da parte della Consulta, nonché la conseguente conferma della congruità delle risorse finanziarie da destinare allo scopo, attualmente disponibili presso la medesima struttura.
Articoli 14, 18, 19, 20 e 22 - si ribadisce, in linea con quanto evidenziato dalla V Commissione, che l'assenso dello scrivente in ordine a tali disposizioni è fondato sul presupposto che la tariffa da applicare ai destinatari dei corsi e degli esami sarà idonea a garantire l'integrale copertura dei relativi costi.
Articolo 24, comma 3 - si sottolinea che la previsione della clausola in parola è specificamente diretta ad evitare, in sede di applicazione, l'insorgenza di conseguenze finanziarie negative per il bilancio dello Stato, in termini di nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate.
Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché l'attuazione della direttiva 2003/59/CE, in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti a trasporto merci o passeggeri (Atto n. 537)
Articolo 9.
Usi e consuetudini per i contratti non scritti.
Si precisa che lo schema di decreto legislativo n. 538 («Schema di decreto legislativo recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centralo per l'albo nazionale degli autotrasportatori») prevede all'articolo 6, lettera g) esplicitamente tra gli organi della Consulta generale per l'autotrasporto «l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri, scelti dal presidente fra i componenti dell'Assemblea aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche». Tale osservatorio, come sancito all'articolo 9 del decreto legislativo in esame n. 537, provvederà all'espletamento dei compiti ivi previsti ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini da applicare nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta. Detti compiti si sostanziano nella raccolta degli elementi dai quali sono desumibili i medesimi usi e consuetudini (tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale), e nella loro trasmissione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per quanto concerne, poi, la congruità delle risorse finanziarie attualmente destinate alle attività e al funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto rispetto al complesso degli adempimenti ad essi assegnati, si ribadisce quanto già precisato in risposta alle osservazioni formulate sul punto dalla stessa Commissione Bilancio relativamente allo schema di decreto legislativo n. 538. In particolare, si ribadisce che all'ampliamento delle funzioni e della composizione dello stesso organismo si potrà far fronte nei limiti delle risorse già stanziate annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 (2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003). Si ribadisce altresì che nulla osta alla modifica proposta dalla predetta Commissione di riformulare parzialmente il comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo n. 538, specificando che alle spese suindicate si provvede «nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 3-ter della legge citata.
Articoli 14, 18, 19, 20 e 22.
Qualificazione e formazione dei conducenti professionali.
Si conferma che l'attuazione del provvedimento di cui all'oggetto non comporta, per quel che concerne la formazione dei conducenti professionali ed il rilascio delle carte di qualificazione dei conducenti, nuove o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Infatti, nel decreto di attuazione previsto dall'articolo 19 dello schema di decreto legislativo n. 537, sarà previsto che il rilascio delle carte di qualificazione dei conducenti sarà subordinato al pagamento, da parte dei richiedenti, delle tariffe di cui alla tabella III allegata alla legge 870/86 già previste, attualmente, per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale.
Articolo 24, comma 3.
Alla luce di quanto sopra specificato si ritiene che la clausola di invarianza di cui all'articolo 24 comma 3 dello schema del decreto legislativo n. 537 sia idonea ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico dei bilancio dello Stato.