II Commissione - Resoconto di marted́ 8 novembre 2005


Pag. 10

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 novembre 2005.

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.
C. 2055/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.50 alle 11.55 e dalle 14.45 alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.


Pag. 11

Disposizioni in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
C. 3632.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame - Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 29 settembre 2005 si era svolta la relazione e che era stato convenuto di deliberare successivamente in ordine alla opportunità di sollevare un conflitto di competenza nel senso di richiedere che la proposta di legge in oggetto fosse assegnata alle Commissioni riunite II e VI.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, ribadisce, le osservazioni già espresse nel corso della seduta del 29 settembre 2005 sull'opportunità che la proposta di legge in oggetto sia assegnata alle Commissioni riunite II e VI.

La Commissione delibera di elevare conflitto di competenza, nel senso di richiedere ai sensi dell'articolo 72 comma 4 del regolamento che la proposta di legge in oggetto sia assegnata alle Commissioni riunite II e VI.

Disposizioni per la tutela del risparmio.
C. 2436 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Italico PERLINI (FI), relatore, osserva che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere il parere sul testo unificato elaborato dalle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
Si tratta di un testo che la Camera esamina in seconda lettura e sul quale pertanto la Commissione giustizia ha già avuto modo di pronunciarsi con il parere approvato il 16 febbraio 2005 nel corso della prima lettura. Trattandosi dunque di un testo esaminato in seconda lettura, oggetto del parere della Commissione saranno solo le parti modificate dal Senato sulle quali è possibile apportare modificazioni nel corso dell'iter presso la Camera dei deputati, senza tenere conto delle parti del testo soppresse da parte del Senato.
Rileva preliminarmente che la totalità delle osservazioni e delle condizioni già espresse da questa Commissione con il citato parere del 16 febbraio 2005 sono state recepite nel testo ovvero si riferiscono a parti non più modificabili e pertanto non potranno più essere prese in considerazione.
Per quanto concerne le parti del testo modificato che presentano aspetti di interesse per la Commissione giustizia, osserva che l'articolo 14 reca modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare, la lettera o) incide sul comma 2 dell'articolo 190, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati stabilendo che la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni, prevista per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni indicate al comma 1 del medesimo articolo 190, si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2.
All'articolo 24, in materia di procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali, fermo restando il meccanismo


Pag. 12

procedimentale, è stato aggiunto un periodo che prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP e la COVIP disciplinino le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
L'articolo 26 reca disposizioni in ordine al trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori, modificando l'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in materia di procedura sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al titolo VIII («Sanzioni») dello stesso decreto legislativo.
Modifiche significative riguardano poi l'articolo 30 che, in tema di false comunicazioni sociali, modifica gli articolo 2621 e 2622 del codice civile. In primo luogo osserva che è stata eliminata la distinzione tra la fattispecie penale di danno e quella di pericolo, che caratterizza la normativa vigente in materia di false comunicazioni sociali. Mentre gli articoli vigenti 2621 e 2622 del codice civile disciplinano rispettivamente le ipotesi di false comunicazioni sociali di pericolo e di danno, la proposta di legge in esame distingue tra le false comunicazioni sociali di società che non fanno appello al pubblico risparmio (articolo 2621) e quelle che invece vi fanno appello (articolo 2622).
Nel caso di cui all'articolo 2621 si prevede che la pena a carico dei soggetti che nelle comunicazioni sociali inducano in errore i destinatari delle stesse in ordine alla situazione economica della società siano puniti, anziché con l'arresto fino ad un anno e sei mesi (pena attualmente in vigore), con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione da uno a tre anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. Osserva che nel testo approvato dalla Camera in prima lettura la pena era comunque l'arresto elevato fino a due anni. Inoltre, rispetto alla normativa vigente, verrebbe soppressa la disposizione che stabilisce delle soglie di punibilità connesse al valore delle falsità dichiarate rispetto al risultato economico di esercizio o al patrimonio netto.
Nel caso di cui all'articolo 2622 la pena per le false comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio è quella della reclusione da due a sei anni con l'interdizione da uno a cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. Osserva inoltre che la pena attualmente prevista dall'articolo 2622 del codice civile per le false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori è la reclusione da sei mesi a tre anni per le società non quotate in borsa e da uno a quattro anni per quelle quotate.
Anche in ordine a questa fattispecie, la proposta di legge in esame elimina le soglie di punibilità.
Altra novità rilevante è costituita dalla soppressione di ipotesi perseguibili a querela di parte, prevista invece dalla normativa vigente in relazione alle false comunicazioni sociali in danno a società non quotate.
L'articolo 38, modificando l'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in tema di abusive attività finanziarie, prevede che la pena stabilita per chi svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, (esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento


Pag. 13

e di intermediazione in cambi) senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo) si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco.
L'articolo 39 dispone in ordine all'aumento di sanzioni penali ed amministrative.
Di particolare rilievo sono le modifiche recate al codice civile. All'articolo 2625, secondo comma, che stabilisce la pena della reclusione fino ad un anno per gli amministratori di società quotate in borsa che, impedendo ovvero ostacolando le attività di controllo, determinano un danno ai soci, all'articolo 2635, che stabilisce la reclusione fino a tre anni per chi compie ovvero omette atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio cagionando nocumento alla società a seguito di dazione o promessa di utilità e all'articolo 2638, che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi ostacoli l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza è stata aggiunta la previsione per cui le rispettive pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Infine, all'articolo 40, che reca una delega al Governo in tema di sanzioni accessorie, è stato aggiunto un ulteriore principio per cui l'attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie spetta alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.

Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver ricordato che le Commissioni di merito concluderanno l'esame del provvedimento giovedì 10 novembre, in quanto questo è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 14 novembre, ritiene che, in ragione della complessità del provvedimento, la Commissione Giustizia non debba esprimere il parere nella seduta odierna, bensì mercoledì 9 novembre o, al più tardi, giovedì 10 novembre. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori.
C. 4392 ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gaetano PECORELLA, presidente, dopo avere constatato l'assenza del relatore, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 novembre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino e per l'interno Michele Saponara.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato.
Atto n. 531.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2005.


Pag. 14

Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver ricordato che nella seduta del 27 ottobre 2005 sono state presentante proposte di parere dal relatore e dai deputati Anedda e Bonito (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 ottobre 2005) avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato). Dà quindi conto della nuova proposta di parere.

Italico PERLINI (FI), relatore, sottolinea che la proposta di parere da lui presentata recepisce i contenuti delle due proposte di parere già presentate dai deputati Bonito e altri e dal deputato Anedda.

Francesco BONITO (DS-U) prende preliminarmente atto degli forzi compiuti dal relatore, finalizzati a recepire i contenuti della proposta di parere Bonito ed altri. Osserva tuttavia come l'avere recepito al contempo i contenuti della proposta di parere presentata dal deputato Anedda suscita forti motivi di perplessità. Ritiene inoltre che il parere della Commissione debba contenere delle condizioni, come previsto nella proposta di parere Bonito ed altri, e non già delle osservazioni, come invece si legge nella proposta di parere presentata dal relatore.
Alla luce di queste motivazioni si riserva di esprimere una valutazione complessiva.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Atto n. 556.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, osserva che il provvedimento attua la previsione contenuta nell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150 - recante «delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico» - laddove, in particolare, si prevede che venga emanato un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati nei detti commi 17 e 18, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Il legislatore delegante ha inteso rendere sostanzialmente omogenee le discipline di elezione dei due predetti organi di autogoverno della magistratura amministrativa e di quella contabile.
In dettaglio, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca la disciplina sostanziale dell'intervento, attuando il comma 17 dell'articolo della legge n. 150 del 2005, mentre l'articolo 2 disciplina l'acquisto di efficacia del decreto medesimo, secondo quanto previsto dal citato comma.
L'articolo 1 dello schema di decreto reca due commi: con il primo si novella l'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, mentre il secondo interviene sull'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Il comma 1 apporta due modifiche al citato articolo. Con la prima si rende il tenore letterale del relativo comma 2, lettera c) conforme al suo significato normativo già vigente per effetto dell'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo1, L. 26 febbraio


Pag. 15

2004, n. 45, che ha inserito nell'organico il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, in luogo di un presidente di sezione (funzionalmente, quello più anziano) della Corte stessa; con la seconda si aggiunge all'articolo 10 un comma (il 2-bis) volto a specificare che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.
Il comma 2 novella l'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introducendo, per l'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il criterio della preferenza unica, già vigente per gli altri organi di autogoverno delle magistrature, specificando che ogni votante può esprimere preferenze per un solo componente titolare e per un solo componente supplente. Viene altresì ivi richiamato, coerentemente con il rilevato significato della delega, il comma 2-bis del citato articolo 10 della legge n. 117 del 1988, e si stabilisce, quale naturale corollario dell'introduzione della preferenza unica, che in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un componente si proceda in ogni caso ad elezioni suppletive: siffatta previsione appare il logico ed indefettibile corollario del nuovo principio della preferenza unica, non più compatibile con lo scorrimento in favore dei primi tra i non eletti. Infatti, la nomina di questi ultimi - che pure era coessenziale al previgente assetto di preferenza multipla, in cui ciascun elettore poteva esprimere tante preferenze quanti erano i componenti da eleggere meno uno - sarebbe del tutto incongrua, ora che il legislatore delegante ha optato per il modello sostanzialmente «uninominale» della preferenza unica, perché darebbe luogo al subentro nell'organo di autogoverno di componenti del tutto sforniti di adeguata rappresentatività del corpo elettorale. Al contrario si verificherebbe un paradosso analogo a quanto avverrebbe in Parlamento se, dimessosi il deputato eletto in un collegio maggioritario, fosse previsto il subentro del candidato arrivato secondo in quello stesso collegio.
Viene conseguentemente disposta l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge n. 186 del 1982, che appunto prevedeva lo scorrimento in favore dei primi tra i non eletti.
L'articolo 2 infine disciplina, nel senso anzidetto, l'acquisto di efficacia da parte delle disposizioni del decreto legislativo, recando altresì la clausola della relativa obbligatorietà.
Le disposizioni del decreto legislativo non hanno effetto sui consigli di presidenza in carica all'atto di acquisto di efficacia del decreto medesimo.
Osserva infine che dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato e che pertanto è stata omessa la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, nonché regime transitorio.
Atto n. 559.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nitto Francesco PALMA (FI), relatore, osserva che il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere da a) ad r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernente delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina


Pag. 16

concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove si prevede che sia modificata la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati.
Il presente decreto è suddiviso in dodici capi che dettano nuove regole in materia di ammissione in magistratura e tirocinio (Capo I), di individuazione delle varie funzioni dei magistrati (Capo II), di avanzamento in tali funzioni (Capo III), di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (Capo IV), di assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado (Capo V), di secondo grado (Capo VI) e di legittimità (Capo VII), di disciplina dei concorsi e delle relative commissioni (Capo VIII), di conferimento degli incarichi direttivi (Capo IX), di ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo (Capo X), di progressione economica dei magistrati (Capo XI), oltre alle disposizioni finali e relative all'ambito applicativo (Capo XII).
Il capo I (disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato) consta di nove articoli e disciplina il concorso per uditore giudiziario, ed in particolare i requisiti per l'ammissione al concorso, la fase iniziale della presentazione della domanda, la composizione e le funzioni della commissione di concorso, lo svolgimento delle prove, i lavori della commissione. Per quanto concerne il bando di concorso per uditore giudiziario, è previsto che questo abbia cadenza annuale, che il candidato indichi nella domanda di partecipazione al concorso, a pena d'inammissibilità, se intende accedere alla funzione giudicante ovvero a quella requirente e, tra le prove, viene ora previsto un colloquio d' idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, che dovrà tener conto delle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione predetta; detto colloquio sarà condotto secondo modelli di valutazione approvati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto col Ministro della salute. Il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche.
Il capo II consta di due articoli ed individua le funzioni dei magistrati, ricomponendole in un quadro organico, distinguendole, secondo le indicazioni della legge delega, in funzioni di merito e in funzioni di legittimità, giudicanti e requirenti.
Sono previste funzioni requirenti e giudicanti, funzioni direttive e semidirettive (giudicanti e requirenti) sia di primo che di secondo grado, funzioni di legittimità, funzioni direttive di legittimità (giudicanti e requirenti), queste ultime distinte in direttive, direttive superiori e direttive apicali.
Il capo III è formato da un articolo che disciplina la progressione nelle funzioni, innovando radicalmente la normativa previdente, essendo ora previsto che essa si effettua mediante concorso per titoli ed esami o mediante concorso per titoli.
Va evidenziato, in primo luogo, il principio secondo cui, sino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario, i magistrati debbono svolgere effettivamente funzioni requirenti o giudicanti di primo grado con una unica eccezione prevista, per evidenti esigenze di ordine costituzionale, in favore dei magistrati posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.
Il capo IV consta di quattro articoli (13-16) che disciplinano il passaggio di funzioni.
Le norme disciplinano il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, imponendo, in attuazione della legge delega, una scelta netta e definitiva circa le funzioni - requirenti o giudicanti - che il magistrato dovrà svolgere (articolo 13, comma 1).
In particolare, è previsto che entro il terzo anno di esercizio delle funzioni assunte


Pag. 17

subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella diversa funzione. Per ottenere il passaggio di funzioni i magistrati devono frequentare l' apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui giudizio finale è valutato ai fini del passaggio.
Per evitare gli inconvenienti derivanti dalle prime applicazioni della disciplina, è previsto che se al momento della domanda il concorso non è stato bandito, la domanda venga presentata con riserva di integrare i titoli, e che la domanda dispieghi effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
La disciplina transitoria è infine disciplinata dall'articolo 16.
Il capo V è composto da tre articoli che disciplinano l'assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado.
Gli articoli 17 e 18 contemplano il meccanismo mediante il quale assicurare la copertura dei posti vacanti in queste funzioni.
In primo luogo, è previsto che l'individuazione e l'assegnazione delle sedi vacanti sia effettuata Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto della necessità di assicurare il passaggio tra le funzioni e che lo stesso provveda poi sulle domande di tramutamento, previo parere del Consiglio giudiziario. La parte residua dei posti individuati vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura.
Osserva poi che, per evitare i molti inconvenienti legati ad una lunga permanenza del magistrato nella stessa sede e nelle stesse funzioni, l'articolo 19 prevede un limite al periodo di permanenza presso l'ufficio giudiziario ovvero all'esercizio continuativo delle stesse funzioni nell'ufficio. La norma riprende ed eleva a principio generale quello già previsto in relazione alla funzione di Giudice per le indagini preliminari.
In applicazione del principio di buon andamento la norma attribuisce peraltro al Consiglio superiore della magistratura il potere di prorogare il termine di permanenza in relazione a comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio, contemplando specificamente la necessità di concludere processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine (comma 1).
Il Capo VI consta di tre articoli che disciplinano l'assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado.
Gli articoli 20 e 21 regolano l'assegnazione dei posti nelle funzioni giudicanti (articolo 20) e l'assegnazione dei posti nelle funzioni requirenti di secondo grado (articolo 21).
Le norme prevedono, in conformità con la delega, l'assegnazione dei posti vacanti nelle funzioni di secondo grado, residuati dopo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano le funzioni di secondo grado.
Il Consiglio superiore della magistratura assegna pertanto i posti di secondo grado per il 30 per cento ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui è possibile partecipare già dopo otto anni dall'ingresso in magistratura (articolo 12, comma 3) e, per il 70 per cento, ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli cui è possibile accedere dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura (articolo 12, comma 3), ferma la possibilità che i posti non coperti in uno dei due concorsi siano assegnati ai magistrati dichiarati idonei nell'altro, e tenuto altresì conto del giudizio finale formulato al termine degli appositi corsi di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura.
All'articolo 22, che disciplina il regime transitorio, il comma 1 esclude la necessità di frequentare gli appositi corsi presso la


Pag. 18

Scuola superiore ai fini della assegnazione dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
Il Capo VII è formato da tre articoli che disciplinano l'assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità.
Gli articoli 23 e 24 disciplinano l'assegnazione dei posti nelle funzioni giudicanti (articolo 23) e l'assegnazione dei posti nelle funzioni requirenti di legittimità (articolo 24).
I due articoli prevedono l'assegnazione dei posti vacanti nelle funzioni di legittimità, residuati dopo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura sulle domande di assegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate da magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive o sulla loro assegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito.
Sui posti residui il Consiglio superiore assegna i posti vacanti, per il 30 per cento, ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui è possibile partecipare dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura o, pur senza aver svolto diciotto anni di servizio, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado (articolo 12, commi 4 e 5) e, per il 70 per cento, ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli cui è possibile accedere dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado (articolo 12, comma 4), ferma la possibilità che i posti non coperti in uno dei due concorsi siano assegnati ai magistrati dichiarati idonei nell'altro, e tenuto altresì conto del giudizio finale formulato al termine degli appositi corsi di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura.
L'articolo 25 attua la disciplina transitoria quanto all'assegnazione delle funzioni di legittimità, attuando le previsioni di cui all'articolo 2, comma 9, lett. e) ed f) della delega.
Il Capo VIII consta di tre articoli che disciplinano i concorsi per il passaggio di funzioni e per la progressione in carriera, la commissione incaricata di effettuare la valutazione ai fini del passaggio di funzioni e per la progressione in carriera.
Il principio guida per la valutazione è costituito dal riscontro della professionalità del magistrato. Sono poi indicati gli elementi di cui si dovrà tener conto, in via prevalente, ai fini della valutazione dei titoli, nonché gli elementi ulteriori, la cui individuazione era lasciata aperta dalla legge di delega, dai quali la professionalità del magistrato potrà essere desunta, che sono stati individuati nelle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonché nei titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali. Si è inteso con ciò dare rilievo, oltre che all'attività svolta dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, anche ad attività di carattere scientifico, o ad esperienze di natura tecnico-professionale idonee ad evidenziarne la professionalità.
Rileva tuttavia, in ordine a questo specifico punto, che tra i princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, all'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 11, si prevedeva che nella individuazione dei titoli ai fini dei concorsi in questione, si tenesse conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie senza alcun riferimento alle pubblicazioni di carattere scientifico. Dalla lettura dello schema in esame si evince, invece, all'articolo 26, comma 2, che la professionalità del magistrato è desunta, oltre che dagli elementi citati, dalle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonché da titoli di studio o da ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali.


Pag. 19


Per garantire una equa e corretta valutazione di professionalità, è prevista l'utilizzazione di ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato dell'estensore del provvedimento e dell'autore delle pubblicazioni.
Osserva che in tali concorsi si procede alla valutazione dei titoli soli in caso di esito positivo della prova di esame; questa valutazione deve incidere nella misura del 50 per cento sulla votazione finale in base alla quale verrà redatto l'ordine di graduatoria; restano ferme le disposizioni vigenti ai fini della valutazione dei titoli per la assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzionale nazionale antimafia.

Gaetano PECORELLA, presidente, dopo avere avvertito che deve proseguire il Comitato dei nove sulla proposta di legge C. 2055-B, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, iscritta all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, invita il relatore a proseguire lo svolgimento della relazione nella seduta già convocata per domani. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
Atto n. 540.

Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.
Atto n. 544.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Atto n. 545.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Atto n. 546.

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa.
Atto n. 547.

Schema di decreto legislativo recante pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati.
Atto n. 553.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.
Atto n. 554.

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la prostituzione.
C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C.


Pag. 20

1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, 2659 Buontempo, C. 3510 Tidei e C. 4591 d'iniziativa popolare.

Modifiche in materia processuale civile.
C. 5960, approvata dal Senato.

COMITATO DEI NOVE

Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
C. 5362 ed abb./A.