VI Commissione - Venerd́ 4 novembre 2005


Pag. 7

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04887 Lettieri: Attuazione della disciplina sull'accesso diretto da parte della CONSOB alla Centrale dei rischi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Lettieri chiede i motivi per i quali il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, pur essendosi già riunito in data 19 luglio e 26 agosto 2005, abbia omesso di adottare la delibera che consentirebbe alla Commissione nazionale per le società e la Borsa l'accesso diretto alla centrale dei rischi dalla Banca d'Italia.
Sulla questione, la CONSOB ha nuovamente sottolineato, anche alla luce delle più recenti esperienze maturare in interventi di vigilanza, la rilevanza che riveste per la Commissione stessa la conoscenza diretta e tempestiva dei dati relativi all'esposizione debitoria verso il sistema bancario di soggetti interessati a operazioni che si svolgono sul mercato e, conseguentemente, l'importanza di una sollecita definizione da parte del CICR della disciplina attuativa dell'articolo 187-octies del Decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21, della legge 6 febbraio 1996, n. 52).
In proposito, il dipartimento del Tesoro ha espresso l'avviso che il citato articolo 187-octies del TUF non sembrerebbe richiedere, per essere attuato, una modifica della delibera del CICR del 29 marzo 1994, e, pertanto, dovrebbe essere immediatamente applicabile. Tale applicazione non esclude, tuttavia, che possano intervenire eventuali, successive modifiche della delibera, al fine di meglio disciplinare la materia.
Si soggiunge che la Banca d'Italia - cui compete di formulare le proposte per le deliberazioni del CICR - tramite la Segreteria del Comitato stesso - ha rappresentato che, attesa la complessità della materia, sono tuttora in corso i necessari approfondimenti sul piano tecnico, volti a dare attuazione alle disposizioni dell'articolo in questione (187-octies del testo unico della finanza).


Pag. 8

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04888 Romoli: Applicazione delle deduzioni per carichi di famiglia per gli oneri relativi ai figli dell'altro coniuge.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla problematica oggetto della question time in esame, è opportuno evidenziare che dal 1o gennaio 2005, le detrazioni per carichi di famiglia, previste dal previgente articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono state trasformate in deduzioni per oneri di famiglia (articolo 12 del Tuir, introdotto dal comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
La sostituzione delle detrazioni con le nuove deduzioni ha modificato in maniera sostanziale le regole di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta, dovuta dal contribuente. Se, difatti, le detrazioni per oneri di famiglia, disciplinate dal previgente articolo 13 del Tuir operavano direttamente in riduzione dell'imposta lorda dovuta dal contribuente, le nuove deduzioni operano, invece, in riduzione del reddito complessivo.
Il nuovo testo dell'articolo 12 stabilisce al comma 1, lettera b) che la deduzione spetta «... per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati nonché per ogni altra persona iindicata nell`articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria...».
Detta formulazione è identica a quella di cui al previgente articolo 13 del Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2004, in tema di detrazioni per familiari a carico.
La disposizione normativa vigente, così come formulata, non lascia spazio, a parere del dipartimento per le politiche fiscali e dell'agenzia delle entrate, ad una interpretazione volta ad estendere la deduzione per figli a carico anche al genitore «acquisito».
In sostanza, il beneficio fiscale spetta ai soli soggetti che hanno lo status di genitore, con i relativi diritti e doveri, nonché costi.
Infatti l'articolo 12 del Tuir, nell'individuare i soggetti legittimati ad usufruire dell'agevolazione fiscale in argomenta non menziona la figura del genitore «acquisito» né, d'altra parte, tale figura è presente nell'elencazione di cui all'articolo 433 del codice civile.
L'agenzia delle entrate ha, precisato, inoltre, che anche il genitore non convivente, purché sostenga l'onere del mantenimento, conserva il diritto alla deduzione de qua.
Pertanto, come riferito dal dipartimento per le politiche fiscali, la problematica evedenziata dall'Onorevole interrogante, non può che essere valutata su di un piano strettamente politico, tenuto conto della rilevanza sociale del fenomeno in questione.
Il medesimo dipartimento ritiene, peraltro, che nella normativa esaminata non sembrerebbero configurarsi profili di «ingiustificata discriminazione, suscettibile di rilievi di costituzionalità» con riferimento, in particolare, all'articolo 30 della Costituzione, secondo il quale la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, atteso che, come già precisato, la deduzione spetta anche per i figli naturali riconosciuti, adottivi,


Pag. 9

affidati e affiliati. Nella ipotesi prospettata con il documento in esame, il coniuge del genitore fiscalmente a carico, non è a sua volta genitore.
È opportuno far presente, infine, che un'eventuale estensione della normativa vigente relativa alla deduzione per figli a carico a favore del coniuge del genitore, nel caso di figli nati in precedenti matrimoni, comporterebbe una perdita di gettito che, secondo gli uffici tecnici, è di difficile quantificazione.