Mercoledì 19 ottobre 2005.
Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
C. 5362 ed abb./A.
Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.40 e dalle 16.20 alle 16.55.
Variazione nella composizione della Commissione.
Gaetano PECORELLA, presidente, comunica che il deputato Beppe Pisanu, già sostituito dal deputato Isabella Bertolini, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del regolamento, ha cessato di far parte della Commissione. Il deputato Isabella Bertolini, pertanto, sostituisce, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del regolamento, il deputato Jole Santelli, già sostituito dal deputato Gianpietro Scherini.
Mercoledì 19 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato.
Atto n. 531.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
Atto n. 540.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
Ciro FALANGA (Misto), osserva che nella predisposizione dello schema in esame il Governo ha modificato alcuni punti rispetto al testo elaborato dalla Commissione ministeriale istituita per la riforma del diritto fallimentare.
Sotto un primo profilo rileva che, in ordine ai presupposti necessari per essere soggetti fallimento, era stato previsto il solo requisito dei ricavi ottenuti dall'impresa, mentre era stato escluso quello dell'investimento del capitale proprio per la difficoltà di calcolo. Sotto un secondo profilo rileva che all'articolo 5 dello schema si prevede che il pubblico ministero possa presentare la richiesta di dichiarazione di fallimento solo su segnalazione di un altro giudice che abbia rilevato una insolvenza nel corso di un altro giudizio, essendo così stata cancellata l'altra ipotesi, prevista dalla Commissione ministeriale per cui anche gli organi di controllo interni delle società potessero effettuare una analoga segnalazione. Rileva infine un significativo scostamento tra la relazione illustrativa e l'articolato in materia procedimentale. Sotto questo aspetto sottolinea come nella relazione di ragioni di modello a cognizione piena, tipico del diritto societario, evidentemente predisposto dalla Commissione ministeriale, mentre nell'articolato è previsto il rito camerale che seppure rispetta tempi veloci pregiudica le garanzie del contraddittorio.
Dopo aver rilevato l'assenza del rappresentante del Governo, sottolinea la necessità che il Governo chiarisca le motivazioni per le quali ha ritenuto di apportare queste significative modifiche al testo predisposto dalla Commissione ministeriale.
Conclude evidenziando come la relazione di accompagnamento dello schema di decreto sia in alcuni punti difforme dall'articolato, ritenendo che ciò sia lesivo della dignità del Parlamento.
Francesco BONITO (DS-U) osserva che il termine stabilito per la presentazione delle proposte di pareri è fissato per le ore 18 di domani, in coincidenza con lo svolgimento delle audizioni sullo schema in esame. Sottolinea quindi l'opportunità di posticipare il termine in questione.
Gaetano PECORELLA, presidente, convenendo con quanto osservato dal deputato Bonito, fissa il termine per la presentazione delle proposte di parere alle ore 10 di martedì 25 ottobre. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.
Atto n. 544.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
Antonio MAROTTA (UDC) rileva che, ai sensi dell'articolo 6 dello schema in esame, del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura fanno parte, tra gli altri, due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni. A tale proposito osserva che sarebbe opportuno chiarire se si intenda riferirsi all'esercizio effettivo delle funzioni ovvero alla loro mera attribuzione, rilevando come il problema verrebbe a porsi a livello transitorio in fase di prima applicazione del decreto legislativo.
Gaetano PECORELLA, presidente, assicura che il rilievo sarà valutato dal relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Atto n. 545.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Atto n. 546.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa.
Atto n. 547.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati.
Atto n. 553.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.
Atto n. 554.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gaetano PECORELLA, presidente, sostituendo il relatore, onorevole Palma, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, osserva che il provvedimento attua i principi di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario, relativi alla riorganizzazione l'ufficio del pubblico ministero.
Si ricorda che il legislatore delegante ha delineato per l'ufficio del pubblico ministero un assetto nel quale la titolarità del potere organizzativo dell'ufficio e dell'esercizio dell'azione penale sia riconosciuta in via esclusiva al procuratore della Repubblica, il quale, sotto la sua responsabilità, li esercita personalmente ovvero mediante delega ai magistrati dell'ufficio, assicurando il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e delle norme sul giusto processo.
L'articolo 1, al comma 1, secondo quanto previsto nella legge delega, stabilisce che il procuratore della Repubblica è titolare e responsabile esclusivo delle funzioni attribuite dal codice di procedura penale e da altre disposizioni di legge all'ufficio del pubblico ministero, mentre il comma 2 indica una serie di parametri ai quali il procuratore deve attenersi nell'esercitare quelle attribuzioni (corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale e rispetto delle norme sul giusto processo) che trovano fondamento negli articoli 111 e 112 della Costituzione.
Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il suo vicario, il quale, investito di attribuzioni di carattere fiduciario, esercita le medesime funzioni del procuratore per il caso in cui sia egli risulti assente o impedito ovvero quando l'incarico sia rimasto vacante (comma 3).
Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo (comma 4). Nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto si legge che con tale disposizione si è inteso fare riferimento non solo al coordinamento dei pool investigativi specialistici, ma anche a tutti quei settori di attività che, pur non facendo riferimento a procedimenti penali, debbano essere gestiti secondo criteri uniformi, quali, ad esempio, il casellario giudiziale, l'esecuzione penale ed i correlativi rapporti con il tribunale di sorveglianza, il centro intercettazioni telefoniche con riguardo
all'utilizzo uniforme delle risorse tecniche e finanziarie, gli affari civili.
In conseguenza della titolarità esclusiva di tali attribuzioni in capo al procuratore della Repubblica, è previsto il potere di stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio della delega loro conferita (comma 5).
Il comma 6, da ultimo, costituisce l'esplicazione del potere di organizzazione del procuratore della Repubblica, sia con riguardo al funzionamento dell'ufficio, sia con riguardo ai criteri di assegnazione degli affari. Tali provvedimenti devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura (comma 7).
L'articolo 2 si occupa, come accennato in precedenza, della titolarità dell'azione penale, che, in attuazione della legge delega è attribuita in via esclusiva al procuratore della Repubblica, il quale la esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi e nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, personalmente ovvero delegando uno o più magistrati addetti all'ufficio. La delega può riguardare non soltanto la trattazione di uno o più procedimenti, ma anche il compimento di singoli atti di essi. La norma fa espressamente salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, riguardanti la direzione distrettuale antimafia.
Nel caso in cui il procuratore della Repubblica abbia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio al coordinamento dell'attività di un gruppo o di una sezione per la trattazione di un settore di affari; il potere di delega al singolo magistrato per la trattazione dei procedimenti assegnati dal procuratore a quel gruppo è attribuito al preposto, che lo esercita nel rispetto dei criteri stabiliti dal procuratore della Repubblica, restando comunque ferma la facoltà di revoca da parte di quest'ultimo in caso di divergenze o di inosservanza dei criteri enunciati con la delega stessa.
La delega per la trattazione di un procedimento può essere accompagnata dall'indicazione di criteri ai quali il delegato deve attenersi nell'esercizio della stessa. Se il delegato si discosta dai criteri definiti in via generale o con la delega, ovvero si viene a creare tra il delegato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio della delega, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocarla. È quindi stabilita la facoltà di presentare osservazioni scritte da parte del delegato entro dieci giorni; scaduto il termine, il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni al procuratore generale presso la Corte di cassazione (pertanto tale invio deve avvenire anche in assenza di osservazioni da parte del magistrato al quale sia stata revocata la delega). Sia il provvedimento di revoca della delega e sia le eventuali osservazioni del delegato sono entrambi inseriti nei rispettivi fascicoli personali.
L'articolo 3 si occupa delle attribuzioni del procuratore della Repubblica in tema di misure cautelari, per le quali la legge delega ha inteso imporre l'espresso assenso da parte del titolare dell'ufficio, prescindendo da eventuali disposizioni generali o specifiche (che pur rientrerebbero nel suo complessivo potere di dettare criteri per l'esercizio della delega conferita ai singoli magistrati dell'ufficio). Infatti è stabilito che il magistrato dell'ufficio il quale dispone il fermo di indiziato di delitto ovvero formula la richiesta di misure cautelari personali o reali, deve ottenere l'espresso assenso del procuratore della Repubblica o di altro magistrato delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4. È fatta, però, salva l'ipotesi, per le sole richieste di misure cautelari reali, che il procuratore della Repubblica possa stabilire, con direttiva a carattere generale, che l'espresso assenso non sia necessario, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. Tale specifica eccezione conferma, per converso, che un provvedimento generale di tal fatta non potrebbe riguardare le altre tipologie di provvedimenti cautelari; e l'utilizzo della locuzione
«espresso assenso» intende sottolineare la necessità di un'espressione di volontà specifica per ciascuna richiesta cautelare.
Il comma 4 rappresenta un'eccezione alla regola generale, stabilendo che non sia necessario l'espresso assenso nel caso in cui le richieste di misure cautelari personali o reali siano conseguenti alla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero alla richiesta di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
L'articolo 4 rappresenta un'ulteriore puntualizzazione del generale potere di organizzazione e di gestione conferito al procuratore della Repubblica con riguardo all'ufficio al quale è preposto. Infatti, per assicurare l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle deleghe loro conferite, con specifico richiamo all'impiego della polizia giudiziaria ed all'uso delle risorse tecnologiche assegnate all'ufficio. Per quanto poi concerne le risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, i criteri generali stabiliti dal procuratore della Repubblica devono, a loro volta, devono essere dettati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in materia di cosiddetta «doppia dirigenza».
Il comma 2 del medesimo articolo inserisce un'ulteriore specificazione nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale, prevedendo che il procuratore della Repubblica possa definire i criteri generali da seguire per l'impostazione delle indagini in relazione a settori omogenei di procedimenti, quali ad esempio, nei reati fallimentari, la previsione di soglie minime di valore per l'affidamento di incarichi di consulenza, ovvero, per taluni reati commessi a mezzo del telefono, l'utilizzo della documentazione del traffico telefonico piuttosto che il ricorso all'intercettazione telefonica.
Sulla base dei criteri adottati nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 13 ottobre in ordine alla fissazione dei termini per la presentazione delle proposte di parere sugli schemi di decreto in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, comunica, relativamente allo schema in esame, per l'espressione del cui parere la Commissione giustizia è tenuta a rispettare il termine del 17 dicembre prossimo, che le proposte di parere potranno essere presentate entro il 22 novembre.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) sottolinea preliminarmente la propria amarezza nel verificare come per la predisposizione dello schema in esame il Governo abbia rigidamente tradotto i principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge delega, interpretandone e trasfondendone lo spirito. Ritiene infatti che dall'attuazione di tali principi deriverà una paralisi del funzionamento degli uffici delle procure.
Esprime una valutazione negativa sul ruolo che assume il Procuratore delle Repubblica all'interno delle singole procure, dettando i modelli di indagine per ciascuno dei vari settori finendo per limitare l'efficienza di tutta l'attività. Ricorda infatti come il modello organizzativo delle varie procure sia sempre stato ripartito per settori organici e che pertanto l'aver accentrato il potere di indirizzo nelle mani di un unico soggetto, produrrà danni sulle relative attività. Sottolinea infatti come sia impossibile standardizzare modelli di indagine validi per tutti i settori anche alla luce della previsione per cui in caso di divergenze sul modo di conduzione delle inchieste e sui criteri di assegnazione degli affari tra il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore aggiunto ovvero il magistrato delegato si dia luogo ad un contenzioso disciplinare che finirebbe per ingessare ulteriormente l'attività della Procura nella conduzione delle indagini. Evidenzia pertanto la propria contrarietà sulla opportunità di affidare ad una sola persona l'unica titolarità dell'azione penale,
la determinazione circa le modalità di conduzione delle inchieste e la determinazione circa l'utilizzazione delle varie risorse a disposizione della polizia giudiziaria.
Condivide le previsioni dello schema in ordine ai rapporti tra la magistratura e la stampa ricordando come abbia sempre dichiarato di ritenere che i magistrati non dovessero rilasciare dichiarazioni in ordine ai procedimenti di cui si occupano.
Conclude riaffermando come lo schema in esame produrrà malfunzionamento all'interno dell'amministrazione della giustizia e sottolinea come già oggi siano elevatissime le domande presentate di trasferimento dalle procure agli uffici giudicanti.
La seduta termina alle 14.55.
Mercoledì 19 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.
La seduta comincia alle 14.55.
Disposizioni concernenti la prostituzione.
C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, C. 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, C. 2659 Buontempo, C. 3510 Tidei e C. 4591 d'iniziativa popolare.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2005.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore ha presentato degli ulteriori emendamenti (vedi allegato) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 10 di martedì 25 ottobre 2005.
Avverte inoltre che l'emendamento 1.700 del relatore verte su di una parte del testo già discussa e modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.521 e che pertanto il relativo esame potrà avere luogo solo in presenza di un unanime consenso manifestato dai rappresentanti dei gruppi in Commissione.
Giancarlo PITTELLI (FI), relatore, illustra gli emendamenti presentati.
Gian Franco ANEDDA (AN) intervenendo suul'emendamento 1.703 del relatore, osserva che questo è diretto a prevedere una causa di non punibilità nei confronti del soggetto che fornisce all'autorità giudiziaria elementi riscontrabili relativi alla individuazione degli autori dei reati di cui all'articolo 3 della legge n. 75 del 1958. Ritiene al riguardo superfluo l'uso dell'aggettivo «riscontrabili» riferito agli elementi che vengono forniti all'autorità giudiziaria poiché gli elementi in questione, al fine di poter applicare la causa di non punibilità, devono solo essere adatti al raggiungimento dello scopo - l'individuazione dell'autore dei reati citati - a prescindere dalla loro riscontrabilità.
Nino MORMINO (FI), intervenendo sull'emendamento 1.703 del relatore, si dichiara favorevole all'uso dell'aggettivo «riscontrabile» ritenendo che questo debba essere finalizzato alla concessione dell'esimente. Pertanto, trattandosi di un criterio oggettivo che tende ad assicurare il buon esito della collaborazione, lo ritiene valido al fine di evitare abusi.
Francesco BONITO (DS-U) osserva come con l'emendamento 1.703 del relatore si stia inserendo una dichiarazione di chiamata in reità nell'ambito di una dichiarazione di non punibilità indipendentemente dallo svolgimento di un procedimento penale. Sottolinea come l'ipotesi di non punibilità sia una questione ben diversa dalla fattispecie prevista dall'articolo
192 del codice di procedura penale in tema di valutazione della prova.
Nino MORMINO (FI) condivide le opinioni espresse dal deputato Bonito e propone pertanto di riformulare l'emendamento 1.703 del relatore nel senso di prevedere che gli elementi riscontrabili debbano consentire l'individuazione degli autori dei reati previsti dall'articolo 3 della legge n. 75 del 1958.
Gian Franco ANEDDA (AN) esprime perplessità in ordine alla mancanza di coordinamento che esisterebbe tra gli emendamenti del relatore 1.703 e 1.704, rilevando come solo nel secondo caso le dichiarazioni rese non possono essere utilizzate nei confronti delle persone che le ha rese né nei confronti di terzi.
Gaetano PECORELLA, presidente, osserva come le situazioni in questione siano tutte sostanzialmente diverse.
Nel caso previsto dall'emendamento del relatore 1.701 si tratta di una causa di non punibilità che viene concessa a chi afferma di essere stato avviato alla prostituzione mediante violenza, minaccia o inganno e pertanto gli elementi forniti non necessitano di essere riscontrabili, essendo sufficiente la mera dichiarazione.
L'ipotesi prevista dall'emendamento del relatore 1.703 concerne un caso di non punibilità relativamente alla chiamata in reità di un altro soggetto. Si tratta del caso in cui vengano forniti elementi a carico di un soggetto terzo relativamente alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3 della legge n. 75 del 1958, tra i quali ad esempio lo sfruttamento della prostituzione, e pertanto questi elementi, al fine della concessione della non punibilità, devono essere necessariamente riscontrabili.
La terza ipotesi, di cui all'emendamento del relatore 1.704, concerne i casi in cui la persona fermata all'atto di esercitare la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico rende dichiarazioni alle forze dell'ordine relativamente alle ipotesi di cause di non punibilità previste dall'articolo 1 del disegno di legge così come verrebbe modificato dall'emendamento 1.703 del relatore. Queste dichiarazioni, proprio perché rese in assenza delle garanzie processuali, non possono essere utilizzate né contro la persona che le ha rese né nei confronti di terzi. L'emendamento infatti prevede che ove queste dichiarazioni dovessero assumere rilevanza penale, l'autorità procedente debba avvertire il pubblico ministero per lo svolgimento dell'interrogatorio con l'assistenza del difensore. Si tratta in sostanza di una ipotesi analoga ai colloqui investigativi.
Italico PERLINI (FI) ritiene debba chiarirsi la portata del termine riscontrabile soprattutto nei casi in cui gli elementi forniti dai soggetti che esercitano la prostituzione non siano effettivamente idonei ad identificare gli autori del reato. Si tratta cioè dei casi in cui alle spalle di questi soggetti operano organizzazioni criminali, le cui persone fisiche difficilmente sono individuabili. Ritiene in sostanza che lo spirito del disegno di legge sia quello di tutelare la persona che offra la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle indagini.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) intervenendo sull'emendamento 1.703 del relatore osserva che la causa di non punibilità è qui concessa a chi fornisce elementi riscontrabili relativi alla individuazione degli autori dei reati di cui all'articolo 3 della legge n. 75 del 1958, sottolineando come si tratti di fattispecie del tutto eterogenee tra loro che vanno dallo sfruttamento da parte di organizzazioni criminali fino alla pubblicità delle case di appuntamento. Non condivide l'ipotesi per cui chi esercita la prostituzione possa diventare una sorta di collaboratore di giustizia, finendo per disegnarsi un sistema in cui che esercita la prostituzione in luogo pubblico è punito per tale solo fatto mentre è sufficiente il mero racconto di minacce subite per ottenere l'applicazione di una causa di non punibilità. Si tratta di un sistema privo di coerenza e razionalità.
Carolina LUSSANA (LNFP) ritiene che i rilievi espressi dal deputato Finocchiaro
meritino un approfondimento per la loro complessità.
Esprime dubbi sull'inserimento di una ulteriore causa di non punibilità per chi, esercitando la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si limiti a dichiarare di aver subito delle minacce.
Gian Franco ANEDDA (AN), intervenendo sull'emendamento del relatore 1.704, che prevede che le dichiarazioni rese non possano essere utilizzate, ritiene che esso non sia coordinato con l'articolo 500 del codice di procedura penale che stabilisce che le dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale vengano inserite nel relativo fascicolo.
Gaetano PECORELLA, presidente, ribadisce che le dichiarazioni previste dall'emendamento del relatore 1.704 sono equiparabili ai colloqui investigativi e per questo non sono verbalizzate.
Franco GRILLINI (DS-U) osserva che dalla lettura degli elementi presentati dal relatore emerge l'impressione di un impianto legislativo di carattere vendicativo e punitivo nei confronti dei clienti. Osserva in particolare che non è stata fornita una definizione della nuova fattispecie di reato introdotta dal disegno di legge in esame, costituita dall'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si tratta quindi di una disposizione indeterminata che, in considerazione della sua natura penale, deve essere considerata contraria al principio costituzionale di legalità. Relativamente poi all'emendamento 1.705 del relatore osserva come non sia possibile stabilire con precisione come e quando avvenga il contatto tra il cliente e chi esercita la prostituzione al fine della applicazione della sanzione prevista. Infine, in ordine all'emendamento 1.706 del relatore che prevede l'obbligo per chi esercita la prostituzione in luogo privato di munirsi di documentazione sanitaria che attesti l'assenza di agenti patogeni infettivi, ritiene che questa previsione sia inutile in quanto il pericolo di carattere sanitario proviene dal cliente e non da chi esercita la prostituzione.
Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO fa presente di non aver ancora espresso i pareri sugli emendamenti presentati dal relatore, in quanto ne ha appena preso visione.
Gian Franco ANEDDA (AN), intervenendo sull'emendamento 1.706 del relatore, osserva come relativamente alla documentazione sanitaria non siano stabiliti i relativi termini di validità.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) intervenendo sull'emendamento 1.703 del relatore, osserva come si voglia premiare chi fornisce elementi riscontrabili per l'individuazione degli sfruttatori della prostituzione. Non ritiene che questi elementi debbano essere necessariamente riscontrabili in quanto ciò che conta è la loro utilità che deve essere valutata in assoluta libertà dal giudice.
Erminia MAZZONI (UDC) dichiara che interverrà nel merito degli emendamenti del relatore quando questi saranno esaminati insieme ai relativi subemendamenti quando saranno posti in discussione.
Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che con l'emendamento del relatore 1.706 si stanno ponendo le condizioni per tornare all'apertura delle case di tolleranza. Ritiene sbagliato ed inutile tale emendamento che agevola l'attività delle organizzazioni criminali. Dichiara inoltre di non comprendere il senso dell'emendamento del relatore 1.704, che sembrerebbe avere la stessa portata dei colloqui investigativi.
Franco GRILLINI (DS-U) ribadisce la propria contrarietà all'emendamento del relatore 1.706 che, nel deresponsabilizzare i clienti, finirebbe per agevolare una diffusione delle malattie. Osserva inoltre come la certificazione sanitaria finisca per schedare le persone contrastando
con impegni internazionali assunti dall'Italia.
Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO, alla luce del dibattito sviluppato e degli emendamenti presentati dal relatore, ritiene opportuno soffermarsi nella seduta odierna sull'emendamento 1.706 del relatore, in quanto stravolge il senso del disegno di legge del Governo. Preannuncia pertanto che formulerà un invito al ritiro di questo emendamento e che, in alternativa, esprimerà un parere contrario. Avverte inoltre che se l'emendamento del relatore 1.706 dovesse essere approvato dalla Commissione il Governo potrebbe chiedere la sospensione dell'esame del provvedimento. Sottolinea infatti come questo emendamento riguardi l'ipotesi di prostituzione in luoghi privati e che i certificati sanitari, come già rilevato dal deputato Grillini, si pongano in contrasto con impegni internazionali assunti dall'Italia. Nel prendere le distanze dal contenuto degli emendamento 1.706 del relatore, afferma che con questo emendamento la Commissione giustizia della Camera intenda di fatto prevedere la riapertura della case di tolleranza.
Gaetano PECORELLA, presidente, stigmatizza la dichiarazione del Ministro Prestigiacomo in ordine alla presunta volontà manifestata dalla Commissione giustizia della Camera di volere consentire la riapertura delle case di tolleranza, ritenendo inammissibile una simile affermazione da parte di un rappresentante del Governo nei confronti di una Commissione parlamentare. Inoltre, nel merito, ritiene che la portata dell'emendamento 1.706 del relatore sia limitata unicamente ad una finalità igienico-sanitaria.
Carolina LUSSANA (LNFP), intervenendo sull'emendamento 1.706 del relatore, ricorda come gli accertamenti sanitari erano già previsti nella proposta di legge presentata dal gruppo della Lega nord in tema della prostituzione, che però era diretta ad assicurare una completa regolamentazione del fenomeno senza avere alcuna volontà di consentire la riapertura delle case di tolleranza. Dichiara la propria perplessità sull'emendamento 1.706 del relatore, ritenendo come eventuali danni derivanti dalla trasmissione di malattie veneree siano in ogni caso accertabili in sede giudiziaria in quanto rientrano nell'ambito della responsabilità personale. Per quanto concerne il fatto che il controllo sanitario viene svolto solo su chi esercita la prostituzione ritiene che questo sia giustificabile in virtù della considerazione che il soggetto in questione svolge una attività sessuale continuativa.
Giancarlo PITTELLI (FI), relatore, si riserva di valutare i subemendamenti che saranno presentati ed eventualmente di ritirare il proprio emendamento 1.706.
Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 5982, approvata dal Senato, C. 4115 Luciano Dussin, C. 4926 Cè e C. 5417 Perrotta.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2005.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Finocchiaro 1.10, Fanfani 1.6, Finocchiaro 1.2, Fanfani 1.9, Finocchiaro 1.7 e 1.1. Fanfani 1.3, Finocchiaro 1.4 e 1.8.
Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il provvedimento in esame sarà trasmesso alle Commissione per l'espressione del relativo parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.20.
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 6006 Buemi.
Disposizioni in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini.
C. 1815 Pecorella.
Disposizioni in materia di regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori.
C. 4392 ed abb.
Disposizioni in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
C. 3632 Lettieri.