II Commissione - Resoconto di marted́ 18 ottobre 2005


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 12.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004.
C. 6118 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005.
C. 6119 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia relativamente all'edilizia giudiziaria (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente all'edilizia giudiziaria (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, sostituendo il relatore, onorevole Paniz, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
Dopo aver riferito sulle previsioni iniziali e definitive relative allo stato di previsione del Ministero della giustizia, rileva che il conto consuntivo del Ministero della giustizia reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 7.726,52 milioni di euro, di cui 7.430,34 milioni di euro destinati alle spese correnti e 296,18 milioni di euro destinati alle spese in conto capitale; rispetto agli stanziamenti definitivi di competenza dell'esercizio finanziario 2003 si registra un incremento di 41,55 milioni di euro.
L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato nel rendiconto 2004 è pari all'1,7 per cento, percentuale superiore rispetto a quella che si riscontrava nei due precedenti esercizi finanziari (1,5 per cento per il 2003 e 1,4 per cento per il 2002).


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A fronte di stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 7.831,82 milioni di euro, gli impegni ammontano a 7.699,99 milioni di euro.
Sia la massa spendibile (stanziamenti di competenza + residui) sia l'ammontare delle autorizzazioni definitive di cassa registrano nel 2004 un incremento rispetto all'esercizio 2003, assommando rispettivamente a 9.371,89 milioni di euro (contro 8.198,03 del 2003) e 7.926,56 milioni di euro (6.894,98 nel 2003). Conseguentemente risulta leggermente aumentato il coefficiente di realizzazione risultante dal rapporto tra le due voci (dall'84,1 per cento del 2003 all'84,5 per cento del 2004).
I pagamenti totali, che assommano a 7.109,33 milioni di euro, rappresentano circa l'89,7 per cento delle autorizzazioni di cassa; dal rapporto pagamenti/massa spendibile (pari all'attuale 75,8 per cento contro l'82,8 per cento del 2003) si evince una riduzione della capacità di spesa del Ministero della giustizia rispetto all'anno precedente, con riflessi sulla formazione dei residui.
Infatti, i residui totali, che nelle previsioni al 1o gennaio 2004 erano pari a 1.528,89 milioni di euro, al 31 dicembre 2004 ammontano a 1.987,60 milioni di euro. Si registra quindi un aumento dei residui rispetto all'esercizio 2003 (+ 447,52 milioni di euro) ed un peggioramento della capacità di spesa dei residui iniziali che passa dal 77,44 per cento del 2003 al 58,75 per cento del 2004.
Con riguardo all'analisi della spesa per centri di responsabilità va osservato che, come ad ogni esercizio, la quote più consistenti delle risorse sono gestite dai centri «Organizzazione giudiziaria», cui sono stati assegnati stanziamenti di competenza per 3.436,16 milioni di euro e «Amministrazione penitenziaria», con uno stanziamento di 2.717,40 milioni di euro.
Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, si ricorda che l'articolo 17 della legge n. 468/1978 prevede l'istituto dell'assestamento di bilancio per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005, approvato con la legge 30 dicembre 1004, n. 312 recava previsioni di competenza per un totale di 7.367,95 milioni di euro, di cui 7.095,27 di parte corrente e 272,68 in conto capitale.
Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontavano complessivamente a 7.487,23 milioni di euro, di cui 7.099,02 di parte corrente e 388,21 in conto capitale.
La consistenza presunta dei residui al 1o gennaio 2005 era invece valutata in 1.294,76 milioni di euro di cui 890,37 migliaia di euro di parte corrente e 404,39 di parte capitale; conseguentemente la massa spendibile (competenza + residui) risultava pari a 8.662,71 milioni di euro; il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) risultava circa dell'86,4 per cento.
Tali previsioni iniziali hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2005 che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per l'accertamento dell'effettiva consistenza dei residui passivi.
Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento netto di circa 16,60 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 31,99 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.
Tali variazioni, per quel che riguarda le dotazioni di cassa sono derivate per 14 milioni di euro da integrazioni dei capitoli deficitari, con storno dall'apposito Fondo di riserva (cap. 3002/Ministero dell'economia).
Per quanto riguarda le modifiche interessanti sia la competenza che la cassa, si segnalano in particolare i 10,73 milioni di


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euro risultanti dall'applicazione della legge n. 89 del 2001 relativa all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
La manovra proposta con il disegno di legge di assestamento per lo stato di previsione del Ministero della giustizia prevede un aumento netto di circa 31,66 milioni di euro delle previsioni di competenza e un altrettanto netto aumento di circa 188,64 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.
Per quanto riguarda i residui, le modifiche introdotte trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2004. In sede di accertamento, infatti, si registra un incremento di 692,84 milioni di euro rispetto alla valutazione iniziale (586,38 di parte corrente e 106,46 di conto capitale); il volume dei residui ammonta ora a 1.987,60 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 1.476,75 e 510,85 milioni di euro.
Le variazioni proposte alle previsioni di competenza dal disegno di legge di assestamento sono correlate alle effettive esigenze di gestione e tengono conto della situazione della finanza pubblica; l'adeguamento delle autorizzazioni di cassa consegue invece all'accertata effettiva consistenza dei residui nonché alla valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.
Per effetto sia delle variazioni intervenute sia di quelle proposte con il disegno di legge in esame, le previsioni assestate di competenza per il Ministero della giustizia risultano pari a 7.416,21 milioni di euro, di cui 7.143,52 di parte corrente e 272,69 per il conto capitale.
Le autorizzazioni di cassa ammontano a 7.707,87 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 7.319,76 e 388,11 milioni di euro.
La massa spendibile assomma a 9.403,81 milioni di euro con un peggioramento del coefficiente di realizzazione che passa dall'86,4 per cento previsto al 1o gennaio 2005 all'82 per cento risultante sulla base dell'assestamento.
Per effetto delle variazioni proposte con il disegno di legge in esame, l'incidenza percentuale sul bilancio dello Stato dello stato di previsione della giustizia passa dall'1,7 per cento del rendiconto 2004 all'1,6 per cento del bilancio assestato 2005.
Per quanto riguarda le variazioni più rilevanti proposte con il disegno di legge d'assestamento, che interessano principalmente il dato relativo ai residui, si è ritenuto utile individuarle in relazione ai singoli centri di responsabilità.
Il centro di responsabilità «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro», non registra variazioni di particolare rilievo. Ad ogni modo, tenuto conto anche delle variazioni da atto amministrativo già intervenute, le previsioni di competenza passano da 182,08 a 182,32 milioni di euro, quelle di cassa da 180,73 a 181,35 milioni di euro.
Le principali variazioni interessano il centro di responsabilità «Affari di giustizia» che propone un aumento dei residui pari a circa 401,33 milioni di euro (che porta i residui nelle previsioni assestate 2005 a 668,87 milioni di euro). Si tratta soprattutto (386,12 milioni) di residui imputabili all'UPB 2.1.2.1, cap. 1361, relativo alle somme dovute per l'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da parte di Poste italiane s.p.a. Per effetto delle variazioni già intervenute con atto amministrativo e di quelle proposte con l'assestamento, le previsioni di competenza passano da 1.007,59 a 1.018,74 milioni di euro e le previsioni di cassa da 987,82 a 999,95 milioni di euro.
Il maggior aumento proposto dal disegno di legge di assestamento riguarda il centro di responsabilità «Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»: oltre all'aumento dei residui pari a circa 189,87 milioni di euro (che porta i residui nelle previsioni assestate 2005 a 825,07 milioni di euro), si registra un aumento della competenza di 30,58 milioni


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di euro, e un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 187,64 milioni di euro. Tale ultima variazione è in gran parte dovuta (115,56 milioni di euro), per oneri di personale, all'incremento del Fondo unico di amministrazione (U.P.B. 3.1.5.1).
Tenuto conto delle variazioni da atto amministrativo già intervenute, le previsioni di competenza passano da 3.450,59 a 3.485,74 milioni di euro, quelle di cassa da 3.502,02 a 3.694,29 milioni di euro.
Per l'«Amministrazione penitenziaria», al di là della registrazione di un aumento dei residui (pari a 91,90 milioni di euro), non si segnalano significative variazioni. Per effetto di quelle già intervenute per atto amministrativo e di quelle proposte, le previsioni di competenza passano da 2.585,44 a 2.586,60 milioni di euro e quelle di cassa da 2.664,18 a 2.677,26 milioni di euro.
Infine, anche per quanto riguarda il centro di responsabilità «Giustizia minorile», non si registrano variazioni di particolare rilievo. Ad ogni modo, tenuto conto anche delle variazioni da atto amministrativo già intervenute, le previsioni di competenza passano da 142,26 a 142,81 milioni di euro, quelle di cassa da 152,48 a 155,01 milioni di euro.
Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2005 prevedeva, nell'ambito dell'U.P.B. 3.2.3.7 relativa all'edilizia giudiziaria, spese iniziali per 150 milioni di euro in competenza e per 89,89 milioni di euro in cassa; i residui al 31 dicembre 2004 ammontavano a 120,93 milioni di euro.
A seguito degli atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2005 sono aumentate sia le previsioni iniziali di competenza che quelle di cassa: le prime di 0,12 milioni di euro, le seconde di 1,07 milioni di euro.
Per la U.P.B. 3.2.3.7, il disegno di legge di assestamento prevede, in particolare, un aumento dei residui pari a 108,33 milioni di euro; mentre nessuna variazione è stata proposta per le previsioni di competenza e limitatissime (decremento di 204 euro) per le autorizzazioni di cassa.
Le previsioni iniziali 2004 per l'U.P.B. 3.2.3.7 vengono, quindi, ad assestarsi nel modo seguente: gli stanziamenti di competenza passano a 150,12 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa ammontano a 90,96 milioni di euro, mentre i residui risultano pari a 229,26 milioni di euro.
Lo stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2005 prevede, nell'ambito dell'U.P.B. 4.2.3.15, relativa all'edilizia giudiziaria, spese iniziali per 47 milioni di euro sia in competenza che in cassa; al 31 dicembre 2004 non risultavano residui accertati.
Nessuna variazione delle previsioni iniziali sia di competenza che di cassa è intervenuta a seguito degli atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2005.
Per l'edilizia giudiziaria, il disegno di legge di assestamento propone una notevole riduzione delle previsioni sia di competenza che di cassa per un importo pari a 33 milioni di euro. La riduzione è interamente ascrivibile al Capitolo 7528, in relazione alle erogazioni per l'ammortamento dei mutui concessi agli enti locali da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
Di conseguenza, per l'U.P.B. 4.2.3.15 le previsioni assestate 2004 vedono sia le previsioni di competenza che le autorizzazioni di cassa ridursi a 14 milioni di euro.
Propone che la Commissione deliberi favorevolmente sui provvedimenti in esame.
Ricorda infine che le Commissioni dovranno terminare l'esame in sede consultiva dei disegni di legge sul rendiconto e sull'assestamento entro la seduta odierna; pertanto ora si conclude l'esame preliminare dei due provvedimenti. Ricorda che il termine per la presentazione di proposte alternative di relazione e di emendamenti alle tabelle nn. 2, 5 e 10 per le parti di competenza è stato fissato per le ore 14 di oggi.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 14.45 di oggi.

La seduta termina alle 12.55.


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SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michele Saponara ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 12.55.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo PITTELLI (FI) fa presente che non potrà essere presente nel corso del prosieguo dei lavori della Commissione. Tuttavia, essendo relatore del provvedimento recante disposizioni in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini (C. 1815), previsto all'ordine del giorno dei lavori odierni della Commissione in sede referente, chiede di anticipare l'esame del citato provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, pone in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito all'esame in sede referente della proposta di legge C. 1815 per poi affrontare l'esame degli atti del Governo.

La Commissione approva.

Disposizioni in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini.
C. 1815 Pecorella.
(Esame e rinvio).

La Commissione comincia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che la proposta di legge C. 1815 è stata già oggetto di esame da parte della Commissione quando era abbinata alla proposta di legge C. 1225, recante disposizioni in materia di attuazione dei principi del giusto processo. Ricorda inoltre che il 27 luglio scorso la Commissione ha proceduto al disabbinamento di una serie di proposte di legge, tra le quali la proposta C. 1815, dalle proposte di legge nn. 1225, 2217, 2693 e 3431, al fine di concentrare i lavori della Commissione su questioni specifiche relative all'attuazione del principio del giusto processo, piuttosto che su una riforma complessiva del codice di procedura penale, la cui approvazione a fine legislatura è alquanto improbabile.
Invita quindi il relatore a svolgere la relazione.

Giancarlo PITTELLI (FI), relatore, osserva che la proposta di legge in esame è diretta ad attuare il principio del giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione. In particolare, viene attuato il principio secondo cui «nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico».
Il provvedimento si basa sulla considerazione che la norma costituzionale quando si riferisce alla «persona accusata di un reato» non intende la persona nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale, in quanto, quando la disposizione fosse così interpretata, la norma costituzionale sarebbe priva di senso.
Con l'esercizio dell'azione penale, infatti, l'indagato è di necessità informato, visto che l'azione penale è esercitata dal pubblico ministero con la citazione davanti al giudice. Del resto, il riferimento al «più breve tempo possibile» non può che riguardare, come dies a quo, l'inizio delle indagini. Perciò, con l'espressione «persona accusata» deve intendersi ogni persona nei cui confronti sia mossa un'accusa, da cui discende per il pubblico ministero l'obbligo di verifica sulla fondatezza della stessa e per l'indagato il diritto a ricercare a sua volta gli elementi a discarico.
Se questa è l'interpretazione che deve essere data alla norma costituzionale, l'accusato, cioè colui che è sottoposto ad


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indagini, deve essere informato della pendenza del procedimento nei suoi confronti, con una informazione che deve essere riservata, data nel più breve tempo possibile e completa, contenendo la natura ed i motivi dell'accusa.
Al fine di garantire anche le esigenze di segretezza dei primissimi atti di indagine, l'informazione potrebbe essere anche non contestuale all'inizio delle indagini, purchè i tempi dell'invio della comunicazione siano brevi.
La proposta al nostro esame, quindi, introduce nel codice di procedura penale l'articolo 329, che ha per oggetto le comunicazione dell'inizio delle indagini.
In particolare, si prevede che l'indagato ha diritto di essere avvertito sin dal primo atto in cui sia formulata un'accusa a suo carico, del procedimento che lo riguarda. L'informazione deve essere inviata con lettera raccomandata, in busta chiusa e senza alcuna indicazione del mittente. È fatto obbligo di precisare il fatto contestato, la qualificazione giuridica e una sommaria indicazione degli elementi di prova.
Solo per gravi esigenze di natura istruttoria, il pubblico ministero può chiedere al giudice delle indagini preliminari di ritardare l'invio della comunicazione alla persona indagata. Se il giudice ravvisa la fondatezza delle ragioni addotte dal pubblico ministero concede un termine entro il quale siano compiute le necessarie indagini e alla scadenza del quale sia inviata la comunicazione all'interessato. Il termine non può superare i tre mesi.
Infine, si precisa che la nullità derivante dall'omesso invio della comunicazione deve essere fatta valere dall'indagato entro cinque giorni dalla notificazione della richiesta di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, subito dopo che sia compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
Osserva che, come ha ricordato il Presidente, la Commissione ha avuto già modo di esaminare la proposta di legge all'ordine del giorno in occasione dell'esame della proposta di legge C.1225, alla quale, insieme ad altre proposte, era abbinata.
A tale proposito, ricorda che, prima che la proposta in esame venisse disabbinata, più precisamente il 10 luglio 2002, ho presentato alla Commissione, quale relatore delle proposte di legge C.1225 ed abbinate, una proposta di testo unificato, che all'articolo 17 disciplinava la informazione di garanzia, che rappresenta anch'essa una forma di attuazione del terzo comma dell'articolo 111 della costituzione, così come la proposta C. 1815. Tuttavia, rispetto alla fattispecie disciplinata da questa proposta, l'informazione di garanzia può essere considerata di portata applicativa più ampia, in quanto disciplina una fattispecie che comprende anche quella oggetto di tale proposta.
Nel corso della seduta del 10 luglio 2002, i gruppi di maggioranza ed opposizione hanno raggiunto una intesa unanime su una disciplina dell'informazione di garanzia che, proprio in ragione della condivisione già registrata, può essere presa come punto di partenza dell'esame della proposta di legge all'ordine del giorno. A tal fine, ritiene opportuno di proporre alla Commissione, già dalla seduta odierna, un nuovo testo della proposta C. 1815 (vedi allegato), la cui formulazione risulta da quella dell'articolo 17 della citata proposta di testo unificato modificata in base agli esiti del dibattito che si è svolto in Commissione il 10 luglio 2002. Naturalmente, il nuovo testo della proposta di legge C. 1815 sarà eventualmente adottato al termine dell'esame preliminare e modificabile attraverso proposte emendative.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14.20.


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Misure a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 6006.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, osserva che la proposta di legge in esame modifica talune disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), perseguendo la finalità di assicurare piena tutela ai minori figli di detenute madri, garantendo, nei primi anni di vita del bambino, la convivenza in stato di libertà con la madre detenuta. La proposta di legge provvede, pertanto, a rimuovere dall'ordinamento specifiche rigidità che, di fatto, hanno reso difficoltosa la concessione di benefici nei confronti delle detenute madri, e istituisce le case-famiglia protette quali strutture alternative al carcere destinate alla coabitazione tra madri in espiazione di pena e figli.
Il provvedimento si compone di sette articoli.
L'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 147 del codice penale, che, in materia di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, individua nel «concreto pericolo della commissione di delitti» il presupposto per la revoca del rinvio, anche nei confronti di madre di minore di età inferiore ai tre anni, rendendo di fatto l'istituto di difficile applicazione nei conforti delle detenute madri.
L'articolo 2 interviene sulla disciplina codicistica della custodia cautelare alla luce della istituzione delle case-famiglia protette di cui al successivo articolo 5 della proposta di legge.
Gli articoli 3, 4 e 5 della proposta di legge - sempre nell'ottica di assicurare al minore l'assistenza materna e di evitare, comunque, la coabitazione di madre e figlio in carcere - intervengono con modifiche ed integrazioni sulla disciplina della citata legge n. 354 del 1975.
In particolare, l'articolo 3 mira ad evitare l'interruzione della vicinanza ed assistenza materna in presenza di necessità di ricovero del minore.
Con l'articolo 4 si vuole evitare - come già per il differimento facoltativo della pena di cui all'articolo 147 del codice penale, ultimo comma, - che la rigidità dei presupposti applicativi possa essere di ostacolo ad una più frequente concessione sia della detenzione domiciliare ordinaria che di quella speciale, rispettivamente previste dagli artt. 47-ter e 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario.
L'articolo 5 della proposta di legge introduce nell'ordinamento penitenziario la previsione del regime di detenzione in case-famiglia protette per le madri di prole di età non superiore ai dieci anni che debbano espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole. La disposizione individua altresì le modalità di realizzazione delle case-famiglia protette.
L'articolo 6 reca modifiche al testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, al fine di scongiurare ogni eventuale automatismo tra la condanna alla espiazione della pena detentiva e il decreto di espulsione dello straniero. La disposizione prevede specifiche ipotesi di revoca del decreto di espulsione, tra le quali è incluso il caso della madre detenuta straniera con figli minori, nonché casi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari a tutela dei minori di madre straniera detenuta.
Rileva infine come non sia presente alcuna forma di copertura delle spese che deriverebbero dall'approvazione della proposta di legge in esame.


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Anna FINOCCHIARO (DS-U) evidenzia che questa proposta di legge, predisposta dal deputato Buemi e da lei stessa sottoscritta è finalizzata a colmare una lacuna del sistema carcerario laddove si impedisce alle detenute madri di trascorrere il periodo di detenzione con i relativi figli minori in strutture diverse da quelle carcerarie. Si tratta di casi rari, concentrati in realtà carcerarie ben individuate per lo più all'interno di grandi istituti in grandi città dove organizzazioni di volontariato sociale già collaborano attivamente per aiutare la fase della crescita di minori in tenerissima età.
Rileva inoltre che, trattandosi per lo più di casi relativi a detenute straniere prive di una dimora che possa assicurare la sicurezza minima della loro detenzione, la disciplina attualmente vigente non ha funzionato adeguatamente. Sottolinea infatti che per poter consentire alle detenute madri di scontare periodi di detenzione in luoghi diversi dal carcere è necessario che queste forniscano alle competenti autorità la prova di disporre di un domicilio che garantisca congrui margini di sicurezza.
Osserva che l'istituzione di apposite case protette, richieste da numerose associazioni di volontariato, costituisca una iniziativa che ha trovato d'accordo molti comuni d'Italia anche in considerazione del basso numero delle relative esigenze.
Comprende l'osservazione svolta dal Presidente sulla mancanza di copertura finanziaria ritenendo però che il problema potrebbe essere ovviato grazie alla cooperazione dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia che ha già manifestato la propria disponibilità ad individuare sedi idonee nei vari comuni interessati per assicurare una soluzione adeguata.
Osserva poi che un'altra questione problematica riguarda i casi in cui il minore, che si trova all'interno di una struttura carceraria con la madre, debba essere ricoverato presso una struttura ospedaliera. In simili circostanze ritiene che si debbano garantire i diritti del minore ad avere la propria madre a fianco, sia pure nel rispetto delle esigenze di sicurezza, non solo in ordine a considerazioni di opportunità ma anche per esigenze di democrazia del nostro sistema.
Rileva inoltre che un ulteriore aspetto problematico riguarda i casi dei figli minori di detenute che, al termine del periodo di detenzione, saranno espulsi ovvero affidati ad altre famiglie. In questi casi ritiene che si debba in qualche modo assicurare, sul modello di quanto già previsto dalla legislazione vigente sull'immigrazione in materia di ricongiungimento al coniuge, che al minore ed alla relativa madre possa essere assicurata la possibilità di un soggiorno sul territorio nazionale anche solo per un periodo prestabilito.
Ricorda che da parte delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria sia stata a più riprese manifestato un intento di collaborazione in ordine ai tentativi di soluzione delle varie questioni problematiche. Chiede pertanto che si possa dare luogo ad un'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, dei magistrati minorili, dei magistrati di sorveglianza e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di verificare se il testo della proposta di legge in esame sia congruo al fine di ovviare ai problemi evidenziati.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che l'approvazione della proposta di legge in esame è condizionata dalla mancanza di un'adeguata copertura finanziaria.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) sottolinea che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non ritiene necessaria la creazione di istituti ad hoc, essendo invece solo necessario che la detenuta madre possa scontare la pena in un domicilio privato. Osserva al riguardo che basterebbe che i comuni, come sta recentemente accadendo a Roma, mettessero a disposizione appositi appartamenti.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO rileva che il ruolo svolto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria risulta superato alla luce delle osservazioni svolte dal deputato Finocchiaro.


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Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che si possa chiedere al rappresentante del Governo di fornire i dati del fenomeno in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale il relatore ha preannunciato di intervenire in ordine alle questioni più rilevanti.

Disposizioni in materia di legittima difesa.
C. 5982, approvata dal Senato, C. 4115 Luciano Dussin, C. 4926 Cè, e C. 5417 Perrotta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nel corso dell'ultima seduta è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 5982, approvata dal Senato e adottata come testo base delle abbinate proposte di legge C. 4115 Luciano Dussin, C. 4926 Cè, e C. 5417 Perrotta.
Successivamente a tale seduta, il professor Carlo Fiore, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico II», ha trasmesso alla Presidenza un documento, messo in distribuzione, sottoscritto da un cospicuo gruppo di docenti di diritto penale, procedura penale e criminologia, con il quale viene espresso «un punto di vista decisamente negativo» sulle novità apportate alla disciplina della legittima difesa dalla proposta di legge approvata dal Senato ed adottata dalla Commissione come testo base.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di adozioni.
C. 5701 Burani Procaccini e C. 5724 Bolognesi.
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Michele Saponara ed i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Vitali e Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato.
Atto n. 531.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
Atto n. 540.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, informa la Commissione che è stata trasmessa alla Presidenza una nota, messa in distribuzione, da parte di un rappresentante della Commissione per le procedure concorsuale dell'ordine degli avvocati di


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Roma riportando alcuni rilievi mossi allo schema di decreto legislativo in esame evidenziando come il 70 per cento circa dei fallimenti oggi pendenti a Roma riguardano piccole società che sarebbero esonerati dal fallimento, non conseguendo la soglia minima di utili fissata dall'articolo 1 dello schema stesso. La nota sottolinea il riflesso che l'emanazione del decreto legislativo produrrebbe sul complessivo sistema economico in quanto i fornitori di merci o servizi delle società dovrebbero chiedere garanzie tali che le società stesse non sarebbero in grado di assicurare. Si verificherebbe cioè il rischio, se non addirittura la certezza, che nel caso in cui queste società fossero inadempienti, la successiva esecuzione forzata resterebbe improduttiva di effetti, senza oltretutto la possibilità di dare corso alle procedure concorsuali, con evidente nocumento per il tessuto economico ed i prezzi dei prodotti. In ordine a queste osservazioni, la nota suggerisce di abbassare le soglie in questione.

Francesco BONITO (DS-U) sottolinea l'importanza della nota rappresentata dal presidente in quanto conferma le opinioni negative che sono già state espresse sulla riforma in esame.
Pur esprimendo un'opinione negativa sui contenuti dello schema in esame, ricorda che l'opportunità di modificare le procedure concorsuali era già stata espressa all'interno del programma di Governo presentato dalla propria parte politica agli elettori circa cinque anni fa nell'ambito di una complessa proposta in cui si segnalava la necessità di riformare alcune importanti normative di sistema tra le quali proprio quella in materia fallimentare.
Sottolinea però come la riforma contenuta nello schema in esame presenti numerosi aspetti negativi soprattutto per la sintonia che si può riscontrare tra essa e la materia societaria, che viene a delineare un sistema pericolosissimo per la competitività e la robustezza dell'intero sistema economico.
Osserva come si possa evincere dallo schema la mancanza di forme precise di responsabilità, cosa che dà luogo ad un lassismo dei vincoli normativi per cui il cuore dell'economia libera, cioè il rischio imprenditoriale, viene appannato se non addirittura soppresso. Ritiene infatti che non vi possa essere libertà senza una corrispondente responsabilità se non dando luogo a situazioni di anarchia. Ritiene pertanto che il sistema delineato produca difficoltà per le piccole imprese producendo invece ad incentivi alla truffa, alla bancarotta ed in generale a fenomeni di scorrettezza, in mancanza di un vero sistema di competitività. Sottolinea al riguardo come la competitività del sistema si fondi sul presupposto che gli operatori nazionali ed internazionali ripongano affidamento nel sistema.
Osserva pertanto come non sia casuale l'elevato numero di critiche mosso allo schema con l'eccezione degli apprezzamenti provenienti dal mondo bancario. Rileva infatti come dal testo emerga uno squilibrio tra piccolo e grande creditore, essendo lo schema tutto teso ad indebolire la figura giudiziaria che pure dovrebbe non solo assicurare il rispetto delle regole, ma anche fornire adeguate garanzie ai diritti dei creditori più deboli. La riforma in esame invece tende ad enfatizzare il ruolo di interlocuzione tra il fallito ed i creditori, assegnando un ruolo fondamentale e corrispondenti poteri al comitato dei creditori, al cui interno evidentemente il creditore forte assume un ruolo di prevalenza che eserciterà soprattutto nella fase di patteggiamento con il fallito, avendo così la possibilità di soddisfarsi adeguatamente. Osserva inoltre come, nelle procedure fallimentari, il creditore bancario abbia sempre una disponibilità elevata di mezzi per assicurare il soddisfacimento delle proprie ragioni.
Ricorda come in Germania, paese a noi vicino sotto il profilo della cultura giuridica, nel 1999 è stato riformato il sistema delle procedure fallimentari assicurando adeguata protezione ai creditori più deboli rispetto a quelli forti.


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Conclude affermando come la riforma in esame costituisca un'occasione persa per modernizzare il sistema e ritiene che il Governo abbia il dovere di prendere in considerazione le riflessioni svolte negli interventi.

Gaetano PECORELLA, presidente, comunica alla Commissione che, a seguito di un'iniziativa assunta dalla Commissione bilancio, nel corso della seduta di giovedì prossimo si darà luogo alle audizioni dei rappresentanti della Confindustria, dell'ordine dei commercialisti e dei ragionieri, dell'Associazione nazionale magistrati, del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione bancaria italiana sullo schema in esame.
Invita la Commissione a riflettere se le disposizioni dello schema abbiano effetti sulla disciplina penalistica.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonchè nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati.
Atto n. 544.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2005.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) ritiene che la Scuola superiore delle magistratura avrebbe potuto costituire un utile strumento, sulla cui necessità si sarebbe registrata una convergenza diffusa, se non fosse stata costruita con geometrie tali da mettere in discussione la sua reale efficacia. Sottolinea come un simile organismo dovrebbe essere sganciato da ogni elemento di omologazione per essere incentrata su moderne esigenze di formazione necessarie per formare giudici adeguati ai tempi correnti.
Esprime innanzitutto perplessità sulla scelta bizzarra di assegnare al Primo presidente della Corte di cassazione la presidenza della Scuola alla luce dei numerosi compiti che lo stesso è già chiamato ad esercitare e che pertanto renderebbero la sua una figura meramente simbolica anche in considerazione dei delicati compiti che lo schema in esame assegna alla Scuola.
Ricorda che il comma 4 dell'articolo 1 della legge delega non si limita a prevedere i pareri delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, ma prevede altresì che, ove il Governo non ritenesse di adeguarsi al parere espresso dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti dal testo, lo stesso Governo sarebbe tenuto a ritrasmettere lo schema per il parere definitivo. Afferma pertanto che su questo punto il proprio gruppo chiederà che il Governo trasmetta ulteriori dati in ordine alle conseguenze finanziarie.
Ritiene che la dotazione di bilancio annualmente utilizzata dal Consiglio superiore della magistratura abbia consentito a questo di svolgere un positivo lavoro sotto il profilo della formazione dei magistrati, ritenendo tuttavia insufficiente la dotazione prevista per l'attività della istituenda Scuola superiore della magistratura alla luce dei numerosi compiti che questa è chiamata ad esercitare non più sotto il solo profilo della formazione, ma anche sotto quello della valutazione. Ritiene cioè che la mancata attribuzione di un'adeguata dotazione finanziaria rischia di pregiudicare il funzionamento della Scuola, mettendo in discussione l'intero impianto della riforma dell'ordinamento giudiziario. Osserva infatti che la complessa articolazione della Scuola, della quale sono previste tre sedi dislocate nel territorio nazionale, l'elevato numero di corsi finalizzati al tirocinio degli uditori giudiziari nonché alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei magistrati, inclusi quelli per il passaggio delle funzioni, non possa fondarsi sull'esiguo


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numero di venti docenti che sarebbero chiamati ad assicurare il complessivo numero di corsi.
Rivolta al rappresentante del Governo, onorevole Valentino, rappresenta la drammatica sottovalutazione che si è fatta dell'intera struttura alla quale, per garantire un adeguato funzionamento, si sarebbe dovuto attribuire una ben più ampia provvista finanziaria. Ribadisce che in questo modo si rischia di compromettere tutto il lavoro di formazione dei magistrati, creando cioè una struttura complicatissima non in grado di funzionare a causa delle inadeguate provviste finanziarie in ordine alle quali ritiene debba in qualche modo evidenziarsi l'insufficienza.
Ritiene pertanto che questa Scuola, che pure rappresenta il cuore della riforma dell'ordinamento giudiziario, è stata costruita in maniera tale da non poter funzionare, mettendo a rischio la stessa riforma e producendo inimmaginabili conseguenze non solo sul funzionamento della Scuola, ma sulla qualità dell'intero servizio della giustizia che si deve assicurare ai cittadini.
Considera a questo punto necessario, dopo che sta per essere cancellata la vigente struttura dell'ordinamento giudiziario, che le riforme contenute in questo schema siano messe in condizione di funzionare, pur ribadendo la propria assoluta contrarietà sul merito delle riforme approntate.
Afferma pertanto che la previsione di soli venti docenti per coprire le esigenze della Scuola, e la relativa copertura finanziaria, non possono in alcun modo garantirne il funzionamento e rappresentano un mero artifizio utilizzato dal Governo per mistificare la realtà.

Gaetano PECORELLA, presidente, rispondendo alle osservazioni mosse dal deputato Finocchiaro, precisa che la Commissione bilancio è comunque tenuta ad esprimere il proprio parere di competenza e che solo in ordine ad esso il Governo è sottoposto alla procedura di richiesta di nuovo parere, nel caso in cui non intenda attenersi al parere parlamentare.

Francesco BONITO (DS-U) ribadisce le perplessità espresse dal deputato Finocchiaro in ordine all'esiguo numero di docenti preposti allo svolgimento dei corsi della Scuola superiore della magistratura.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva come i fondi stanziati facciano riferimento al solo momento della istituzione della Scuola superiore della magistratura e sono oltretutto previsti dalla sola relazione tecnica senza in alcun modo essere oggetto dell'articolato.

Antonio MAROTTA (UDC), osserva come il sistema della formazione sia radicalmente cambiato rispetto a quello fondato sull'attività del Consiglio superiore della magistratura, che si basa su un sistema di corsi predefiniti sulla base delle indicazioni del Consiglio stesso con un corpo docente che cambia di frequente. Nel nuovo sistema invece la formazione verrà interamente inglobata all'interno della Scuola superiore della magistratura in una prospettiva permanente; pertanto il numero di venti docenti non assume un significato particolare considerato che questi sono a disposizione fissa per lo svolgimento dei corsi, venendo cioè assorbiti nel sistema complessivo della formazione.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Atto n. 545.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


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Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17) e lettera i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Atto n. 546.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2005.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), rivolta al rappresentante del Governo, onorevole Valentino, chiede se il Governo abbia assunto un intendimento in ordine alla questione del limite di età lavorativa per i magistrati ordinari che sembrerebbe voler riportare a settantadue anni.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO afferma che il Governo non si è posto un simile problema e che pertanto al momento non ha maturato un preciso intendimento al riguardo.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa.
Atto n. 547.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati.
Atto n. 553.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michele Saponara ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.50.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004.
C. 6118, Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005.
C. 6119 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2005 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta già svolta oggi.


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Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge sull'assestamento, né proposte di relazioni alternative sui disegni di legge di rendiconto e di assestamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2005, con riferimento alla tabella n. 2 e alla tabella n. 10 (limitatamente alla parte di competenza). Nomina altresì il deputato Paniz quale relatore presso la V Commissione.
La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
C. 5362 ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 14.55, dalle 15.30 alle 15.40 e dalle 18 alle 18.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la prostituzione.
C. 3826 Governo, C. 65 Widmann, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, C. 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, C. 2659 Buontempo, C. 3510 Tidei e C. 4591 d'iniziativa popolare.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 688 del 22 settembre 2005, a pagina 55, prima colonna, quarantunesima riga, le parole: «risultante dagli emendamenti approvati» sono sostituite dalle seguenti «in esame».