Disposizioni in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini. (C. 1815 Pecorella).
INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 335-BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI INFORMAZIONE DI GARANZIA.
1. Dopo l'articolo 335 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «335-bis. (Informazione di garanzia) - 1. Nel momento in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito viene iscritto nel registro di cui all'articolo precedente, il pubblico ministero procede a comunicare immediatamente alla persona sottoposta alle indagini, per posta in plico chiuso ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la notizia che si procede contro di lui. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il plico per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione sia notificata a norma dell'articolo 151.
2. La comunicazione contiene:
a) la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede;
b) i motivi per i quali si procede;
c) l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
d) l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle notizie di reato;
e) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
f) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
g) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
h) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
i) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
3. Analogo avviso, per quanto attiene ai numeri 1, 2, 3 e 4 del comma precedente, viene comunicato alla persona offesa dal reato nel momento in cui viene annotato il nome nel registro di cui all'articolo precedente.
4. Qualora si proceda per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7-bis), o negli altri casi in cui ritenga che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze oggettivamente individuate riguardanti la necessità di segretezza delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice che la comunicazione degli avvisi di cui ai comma 1, 2 e 3 venga ritardata.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, disponendo, se del caso, la sospensione
della comunicazione degli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3 per un periodo non superiore a sei mesi. Tale termine può essere prorogato per giusta causa soltanto una volta per eguale periodo. Tuttavia l pubblico ministero, quando i deve compiere un atto al quale il difensore della persona sottoposta ad indagini ha diritto di assistere, deve prima provvedere alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2.
6. La pubblicazione degli avvisi previsti dal presente articolo è vietata».
2. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente: «684. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila.
La pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 335-bis del codice di procedura penale la pena è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa da 2 mila a 6 mila euro».
3. L'articolo 369-bis del codice di procedura penale è soppresso.