V Commissione - Resoconto di marted́ 11 ottobre 2005


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SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte e per le infrastrutture e i trasporti Silvano Moffa.

La seduta comincia alle 9.50.

Decreto-legge 163/2005: Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture.
C. 6117 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che l'articolo 1, comma 1, non indica il periodo temporale al quale si riferisce l'autorizzazione per il Registro italiano dighe ad assumere e la relativa spesa. Al riguardo osserva che in base a quanto dichiarato dalla relazione illustrativa la disposizione prevede di fronteggiare con misure di natura temporanea (assunzioni a tempo determinato) problemi di dotazione di personale che sembrano strutturali, in quanto connessi alla insufficienza delle assunzioni finora effettuate. In tal caso l'onere potrebbe di fatto essere destinato a reiterarsi nel corso del tempo, assumendo natura permanente. Con riferimento alla copertura finanziaria, rileva preliminarmente che, dal punto di vista formale, la disposizione non appare pienamente coerente con la vigente disciplina contabile, la quale stabilisce che la previsione di un limite massimo di spesa si accompagni alla esplicita indicazione dell'esercizio finanziario per il quale lo stesso è autorizzato. Ricorda inoltre che il Registro Italiano dighe rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche allegato alla legge n. 311 del 2004. Risulta pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità delle attuali risorse finanziarie del Registro a far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo determinato.Ricorda poi che il comma 2 dell'articolo 2 consente al Registro italiano dighe di realizzare gli interventi per la messa in sicurezza delle dighe di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2004, in deroga, per l'anno 2005, alle regole in materia di limiti all'incremento delle spese degli enti appartenenti alla pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005). Per la copertura dei conseguenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, essendo il Registro italiano dighe incluso nel Conto consolidato della pubblica amministrazione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge n. 311 del 2004, relativa all'istituzione del Fondo presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni delle spese in conto capitale degli enti locali viene ridotta di 17.500.000 euro. Al riguardo, osserva che - sulla base


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della vigente disciplina del patto di stabilità interno - l'effetto negativo derivante dalla disposizione sarebbe destinato a prodursi anche per gli anni successivi al 2005. Osserva inoltre che in termini di cassa la compensazione disposta non presenta il medesimo profilo temporale della spesa: la prima infatti produce i suoi effetti di risparmio nell'esercizio 2006, per un importo pari a 17,5 mln di euro, mentre la seconda determina una spesa annua di 1.570.000 euro a decorrere dal 2005 per 15 annualità. Appare inoltre necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità delle risorse del Fondo a far fronte alla riduzione prevista dalla norma senza che venga pregiudicata la funzionalità del Fondo medesimo. In proposito si ricorda che la dotazione iniziale del Fondo risultava pari a 250 milioni di euro. Tale dotazione è stata successivamente ridotta dall'articolo 14, comma 2, e dall'articolo 14-quater, commi 5, del decreto-legge n. 115 del 2005, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione, per un importo pari, rispettivamente, a 60 milioni di euro e 40 milioni di euro per il 2005. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 1, che disciplina il compenso del presidente del Registro italiano dighe, appare necessario che il Governo escluda che l'applicazione della norma non determini, un incremento della retribuzione attualmente erogata al Presidente del Registro italiano dighe. Per quanto concerne poi l'articolo 1-bis che intervengono in materia di potenziamento dell'Ente nazionale aviazione civile, premesso che sull'emendamento introduttivo della norma in esame la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, osserva in primo luogo che la norma medesima presenta alcune incongruenze formali, in quanto non risulta indicato l'anno a decorrere dal quale è riferita l'autorizzazione ad assumere e l'effettuazione della corrisponde spesa; tale spesa, anche se posta a carico dell'ente interessato, non viene quantificata; la clausola di invarianza finanziaria sugli oneri derivanti dalle assunzioni medesime viene riferita sia alla finanza pubblica (comma 1), sia al bilancio dello Stato (comma 2). Con riguardo ai profili sostanziali, appare necessario che vengano quantificati gli oneri derivanti dalle assunzioni in questione e venga chiarito se le entrate proprie dell'ente rechino le necessarie disponibilità; disponibilità che, peraltro, devono sussistere anche a regime, data la natura permanente dell'onere. Va altresì chiarito se la copertura degli oneri in esame possa pregiudicare la realizzazione degli interventi posti a carico dell'ENAC dalla legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, per quanto concerne la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2006, atto Senato n. 3613, sono previste a favore dell'ENAC, per il triennio 2006-2008, risorse in diminuzione rispetto a quelle autorizzate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2005. Rileva poi che l'articolo presenta ulteriori profili problematici per quel che concerne specificamente la copertura finanziaria. Per quanto concerne il comma 1, osserva, in primo luogo, che non appare chiaro il riferimento ai commi 96 e 97 della legge finanziaria per il 2005 posto che gli stessi autorizzano la spesa annua di 120 milioni di euro a regime per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni da effettuare in deroga al blocco del turn over nelle pubbliche amministrazioni, individuando anche i settori in cui procedere prioritariamente alle immissioni in servizio. Si tratta, in particolare, di capire come debba intendersi il riferimento ai suddetti commi, considerato che l'articolo in esame esplicitamente esclude che alle assunzioni che l'ENAC è autorizzata ad effettuare possa farvi fronte a carico della finanza pubblica o del bilancio dello Stato. Al riguardo è opportuno acquisire l'avviso del Governo. L'esigenza di un chiarimento da parte del Governo si pone anche con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate, posto che il testo non prevede alcuna stima né alcuna autorizzazione di spesa. In proposito, si rileva che in base alla vigente disciplina


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contabile, le norme onerose debbono esplicitamente prevedere la quantificazione delle relative spese, sia pure in termini di previsione, quando non sia possibile stabilire un limite massimo. Per quanto concerne il comma 3, si rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo sull'entità delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENAC cui fa riferimento la norma, e, per quanto concerne, in particolare, le risorse derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2004, se la disponibilità discenda dal fatto che all'effettivo trasferimento si è proceduto nell'esercizio in corso. Osserva inoltre che le assunzioni effettuate in deroga al blocco stabilito dalla legge finanziaria, incidono negativamente sulla spesa degli enti interessati anche nei periodi successivi al triennio 2005-2007. Ciò in quanto il blocco risulta avere effetti permanenti in conseguenza della rideterminazione delle dotazioni organiche che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare allo scadere, al 31 dicembre 2007, delle norme sul blocco medesimo. Chiede poi se dalla disposizione di cui all'articolo 1-ter in materia di privatizzazione di aziende regionali possano derivare effetti per la finanza pubblica, connessi all'eventuale esternalizzazione del bilancio delle regioni di poste attive o passive. Con riferimento al contributo per i lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 4, appaiono necessari chiarimenti sul numero di rapporti di lavoro interessati dal contributo in esame e sulla ripartizione degli oneri complessivi tra Stato e comuni beneficiari. Ciò in quanto deve considerarsi che gli oneri a carico dei comuni sono crescenti nel tempo, poiché che l'assunzione a tempo indeterminato comporta oneri di carattere stipendiale, previdenziale ed assicurativo che, essendo inerenti a diritti soggettivi, non sono compatibili con limiti di spesa. Ricorda che alla copertura finanziaria dell'onere per l'erogazione del contributo in esame, si provvede, per il 2005, a valere sul fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dal 2006, mediante riduzione di 8 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al all'articolo 1, comma 2, come determinata dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e di 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito destinata allo Stato. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi, data la natura giuridica dell'onere, l'idoneità di formulare l'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo di spesa.
Per quanto attiene alle modalità di copertura osserva, con riferimento all'utilizzo del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, che il Governo ha confermato, nella documentazione consegnata alla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 27 settembre 2005, la sussistenza di sufficienti disponibilità finanziarie residue senza, tuttavia, specificare se l'utilizzo di tali risorse pregiudichi l'adempimento degli obblighi internazionali. A tale proposito, rammenta che ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978, gli accantonamenti iscritti nei Fondi speciali per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali non possono essere utilizzati per finalità difformi, quali sembrano doversi qualificare quelle previste dalla norma in esame. Al riguardo, appare necessario un chiarimento del Governo.
Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, come determinata dall'articolo 36 decreto legislativo n. 228 del 2001, si rammenta che tale articolo stanzia, tra le altre cose, risorse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, recante la definizione di imprenditore agricolo. Le predette risorse sono iscritte nel capitolo 2143 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole recante somme da utilizzare a compensazione di contributi o altri oneri non più dovuti da imprenditori singoli o associati per effetto del riconoscimento della nuova qualifica di imprenditore agricolo. Nel bilancio per l'anno 2006, sono iscritte nel suddetto capitolo


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risorse pari a 11.425.634 euro. A tale proposito, appare opportuno che il rappresentante del Governo confermi quanto precisato nella documentazione consegnata alla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 27 settembre 2005, circa l'adeguatezza della dotazione finanziaria complessiva prevista per l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 rispetto agli interventi da realizzare. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito, appare opportuno che il rappresentante del Governo confermi quanto precisato nella documentazione consegnata alla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 27 settembre 2005, in merito all'idoneità dell'utilizzo di tale modalità di copertura dal momento che la stessa presenta un certo margine di aleatorietà, trattandosi di una autorizzazione di spesa che viene quantificata annualmente sulla base della previsione del gettito IRE ed all'eventualità che l'ulteriore riduzione disposta non possa determinare un pregiudizio per l'ordinaria attività di gestione delle risorse che il contribuente destina alla diretta gestione statale per le finalità previste dalla legge, tenuto conto che nella tabella 2 allegata al disegno di legge di bilancio per l'anno 2006 la somma iscritta nel capitolo 2780 prevede una dotazione pari a 5 milioni di euro, scontando già la riduzione prevista dal decreto legge in esame, a fronte dei 30 milioni previsti dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2005. Al riguardo, rammenta, inoltre, che la predetta autorizzazione di spesa ammontava a 30 milioni di euro a seguito delle riduzioni di carattere permanente recentemente intervenute, per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e, per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. Con riferimento al comma 1-bis del medesimo articolo 4, recante il finanziamento per la stabilizzazione del personale fuori ruolo dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, appare opportuno che il Governo confermi la congruità dello stanziamento rispetto al numero dei rapporti che si intende stabilizzare ed alle qualifiche in cui si intendono effettuare gli inquadramenti. Per quanto concerne la norma di copertura appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri indicati, come ricordato in 2,5 milioni di euro annui, e alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura a valere sull'autorizzazione di spesa indicata, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente la quale prevede, al comma 97 della legge n. 311 del 2004 citata alcune determinate priorità. Con riferimento all'articolo 5, recante una disposizione interpretativa in materia di agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate, appare necessario che sia chiarito se, in ragione della retroattività della disposizione, possano prodursi effetti finanziari negativi connessi alla possibilità che l'Amministrazione finanziaria sia chiamata a rimborsare le somme eventualmente recuperate in passato per effetto di un'interpretazione meno favorevole - rispetto a quella disposta dalla norma - delle cause di decadenza dal beneficio. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, recante una norma interpretativa in materia di esenzione ICI per gli immobili degli enti ecclesiastici destinati ad attività commerciali, ai fini della neutralità finanziaria della disposizione, appare necessario che il Governo assicuri che, con riferimento agli immobili in questione, non sia stato finora conseguito dai comuni alcun gettito a titolo di ICI (il cui rimborso darebbe luogo ad oneri) e che le previsioni di entrata iscritte nei bilanci di degli enti locali non scontino la possibilità di acquisire il relativo gettito, anche in conseguenza di una recente sentenza della Corte di cassazione. Ciò in quanto, con riferimento all'imposta afferente il contenzioso in atto, qualora non ancora versata dai soggetti tenuti,


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l'effetto della norma si configura come una rinuncia ad un gettito che i comuni avrebbero comunque percepito sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale corrente; con riferimento poi all'imposta comunque versata finora con riferimento agli immobili in questione, sia in assenza che in presenza di situazioni di contenzioso, la norma produce per i comuni un effetto di minor gettito annuo e un effetto di maggiori oneri connessi alle presumibili richieste di rimborso dell'imposta indebitamente pagata negli anni passati. Con riferimento alle disposizioni concernenti l'ANAS di cui all'articolo 6-bis, rileva di non avere osservazioni da fare per quanto concerne il comma 1, lettera c), nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo - che le entrate in questione, relative all'utilizzazione di beni demaniali, siano già attualmente devolute all'ANAS. Con riguardo alle altre disposizioni contenute nel comma 1, appare necessario che sia precisata la configurazione del sistema ivi previsto, ai fini di una più puntuale valutazione degli effetti finanziari della nuova disciplina. La norma appare infatti suscettibile, per un verso, di determinare effetti onerosi, connessi alla corresponsione, a carico del bilancio dello Stato, di pedaggi figurativi e di corrispettivi di servizio e, per altro verso, di comportare risparmi, in ragione della soppressione dei trasferimenti disposti in favore dell'ANAS in base alla previgente normativa. Il carattere compensativo dei predetti effetti di segno opposto dovrebbe essere garantito, oltre che dalla clausola generale di invarianza di cui al comma 2, dalla disposizione che prescrive che l'ammontare complessivo dei pedaggi e dei corrispettivi non superi quello dei trasferimenti precedentemente erogati alla società.
Anche le entrate derivanti dal pagamento da parte dell'ANAS del corrispettivo di concessione vengono configurate come compensative rispetto ad altre risorse dovute dallo Stato alla società. Peraltro, al fine di verificare l'effettiva, complessiva neutralità finanziaria della disciplina in esame, andrebbero acquisiti elementi di valutazione nonché di quantificazione delle poste finanziarie, sia di segno positivo che di segno negativo, coinvolte nell'operazione. Per quanto attiene al corrispettivo di concessione - presumibilmente a carico dell'ANAS - andrebbe in primo luogo chiarito se esso debba essere corrisposto con cadenza periodica ovvero una-tantum. Al riguardo, ricorda che nell'Allegato al DPEF 2006-2009 relativo al Programma di infrastrutture strategiche viene illustrata un'ipotesi di tariffazione basata su un modello che preveda la concessione della rete viaria all'ANAS a fronte del pagamento di un corrispettivo una tantum di 3 mld di euro da parte della società e dell'attribuzione a quest'ultima di proventi sotto forma di pedaggi ed altri trasferimenti. Andrebbero inoltre forniti chiarimenti in ordine alla presumibile entità di tale corrispettivo, alla sua congruità rispetto alla durata della concessione nonché riguardo al carattere compensativo, cui fa riferimento la norma in esame, del medesimo rispetto alle risorse spettanti all'ANAS, di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c), del decreto-legge n. 138/2002 (risorse per l'espletamento dei compiti affidati in concessione e per la copertura degli oneri a carico dell'ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione). Apparirebbero utili precisazioni circa la natura e l'entità delle somme, a carico del bilancio dello Stato, rispetto alle quali dovrà operare il predetto meccanismo di compensazione nonché in merito alla qualificazione contabile del corrispettivo di concessione. Ulteriori elementi di conoscenza andrebbero forniti riguardo ai «corrispettivi di servizio a prezzi di mercato» ed ai «pedaggi figurativi». In particolare, occorrerebbe precisare se le predette risorse debbano intendersi o meno come sostitutive di tutti i finanziamenti, sia di parte corrente che in conto capitale, a carico del bilancio dello Stato, erogati in favore dell'ANAS in base alla vigente normativa. Andrebbe altresì chiarito come si intenda garantire che la determinazione dei predetti pedaggi e corrispettivi di servizio sia effettuata assicurando, da un lato, il rispetto del predetto vincolo di invarianza


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per il bilancio dello Stato e, dall'altro, la riferibilità dei predetti cespiti a situazioni di mercato, anche ai fini della classificazione di tali risorse come ricavi della società, in base al sistema contabile europeo. Tale classificazione appare infatti necessaria per il rispetto dei requisiti prescritti in ambito europeo ai fini dell'esternalizzazione dell'ANAS dal comparto della P.A. In base a tali criteri, nel caso di unità pubbliche produttrici di beni e servizi non finanziari, la classificazione delle stesse come unità market, in quanto tali esterne al comparto della pubblica amministrazione, richiede che sia soddisfatto il cosiddetto criterio del 50 per cento, in base al quale i ricavi da vendite devono coprire comunque una quota superiore al 50 per cento dei costi di produzione. Si tratta di un requisito la cui esistenza va accertata in base agli effettivi risultati di gestione e in un'ottica pluriennale. Peraltro, rileva che non si dispone degli elementi necessari a verificare l'idoneità della norma a produrre tali effetti, sia in considerazione della mancata definizione in dettaglio dei riflessi organizzativi e contabili della nuova disciplina, sia per la mancanza di stime circa la possibile entità degli incrementi dei ricavi e delle riduzioni dei costi di produzione conseguibili con la medesima. Rileva infine come la disciplina di cui al comma 1 dell'articolo in esame si configuri come sostanzialmente sostitutiva di quella recata dal citato articolo 1, comma 450, della legge finanziaria 2005, per la parte relativa al trasferimento di tratte stradali ad Infrastrutture Spa. Come già segnalato, a tale norma della finanziaria sono stati ascritti rilevanti effetti, scontati nei saldi, anche se, rispetto alla possibilità di effettivo conseguimento di tali risultati, sono state segnalate difficoltà in recenti documenti di finanza pubblica. Pertanto, anche se la decorrenza dal 1o gennaio 2006 degli effetti della disciplina in esame non rende necessario, dal punto di vista contabile, verificarne l'impatto finanziario rispetto alle previsioni della finanziaria - cui sono stati imputati effetti limitatamente al 2005 - l'introduzione della medesima disciplina sconta comunque la mancata attuazione delle disposizioni sulle cessioni di strade, contenute nell'articolo 1, comma 450, della legge finanziaria 2005 e, quindi, il mancato conseguimento dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Rileva poi che la norma in materia di recupero edilizio di cui all'articolo 6-quater, ove trovi applicazione anche con riferimento alle aliquote agevolate previste negli anni pregressi dai comuni, determina, in situazioni di invarianza della normativa comunale, minori entrate a carico degli enti locali. Ricorda infine che l'articolo 6-quinquies autorizza la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2004 e di euro 122 milioni per l'anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2004 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge n. 448 del 2001; quanto a 117 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2005-2007; quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali per il triennio 2005-2007.
Al riguardo, con riferimento alle modalità di copertura, osserva, con riferimento all'utilizzo del Fondo speciale di conto capitale, che: gli accantonamenti recano le necessarie disponibilità. Quanto alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge n. 448 del 2001, rammenta che le risorse autorizzate da tale disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, sono iscritte nel capitolo 7720 del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali risorse sono state iscritte nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 in quanto imputate all'Atto Camera n. 5181. Quota parte di tali risorse, pari a 20 milioni di euro, sono state utilizzate dall'articolo 2-bis della


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legge n. 43 del 2005 recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. In quella occasione fu consentito l'utilizzo di risorse stanziate per un anno precedente a quello in corso solo nel presupposto che l'articolo assorbisse il contenuto degli interventi previsti dal progetto di legge n. 5181.

Il sottosegretario Silvano MOFFA espone il contenuto di una documentazione predisposta al fine di fornire elementi di chiarimento sui contenuti del decreto-legge (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Gianfranco CONTE espone il contenuto di una documentazione predisposta dal Ministero dell'economia (vedi allegato 2).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che la documentazione presentata fornisce elementi di risposta solo ad alcune richieste di chiarimento avanzate con riferimento a specifici articoli del provvedimento, mentre non sono stati forniti elementi in ordine ad altri articoli del provvedimento. Risulta pertanto necessario che il Governo predisponga ulteriori elementi di risposta.

Roberto VILLETTI (Misto-SDI) ricorda che sull'articolo 6, recante l'esenzione ICI per gli immobili degli enti ecclesiastici adibiti a finalità commerciali, vi sono state pronunce contraddittorie da parte della Commissione bilancio del Senato che, infatti, dopo aver espresso le proprie perplessità sulla disposizione, non ha ritenuto di inserire nel parere sul provvedimento alcuna osservazione in merito. Ricorda peraltro che la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha precisato che gli immobili destinati ad attività di carattere commerciale detenute da enti ecclesiastici dovevano essere sottoposti all'ICI è intervenuta prima della presentazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali. Risulterebbe pertanto opportuno effettuare un monitoraggio degli effetti che sui bilanci dei medesimi enti produrrà la norma interpretativa di cui all'articolo 6.
Con riferimento al merito della medesima disposizione, rileva che non si tratta di tutelare le esigenze degli enti ecclesiastici connesse all'esercizio del culto ed a finalità religiose, ma di creare una norma di favore per attività di carattere commerciale detenute dai medesimi enti. La disposizione crea, inoltre, una palese discriminazione tra le diverse confessioni religiose presenti in Italia; ricorda in proposito che, nell'altro ramo del Parlamento, l'emendamento di un esponente della maggioranza, che proponeva di estendere l'esenzione ICI anche agli immobili delle altre confessioni religiose adibiti a finalità analoghe a quelle previste dall'articolo 6, è stato respinto.

Benito SAVO (FI) esprime la propria valutazione favorevole su molte delle disposizioni contenute nel provvedimento, e, tra queste, ricorda in particolare, l'intervento a favore del Parco nazionale dell'Abruzzo. Ritiene invece non condivisibile la disposizione di cui all'articolo 6 in quanto l'esenzione ICI non riguarda immobili destinati a finalità di culto, ma immobili adibiti ad attività commerciali e pertanto, crea, tra le alte cose, una discriminazione rispetto ad analoghe attività detenute da altri soggetti.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede informazioni in ordine al termine per la presentazione degli emendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti verrà fissato alle ore 14 della giornata odierna. Avverte quindi che stanno per avere inizio le votazioni in Assemblea, sospende pertanto il seguito dell'esame, che riprenderà alle ore 14.

La seduta, sospesa alle ore 10.30, riprende alle ore 15.


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Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è convenuto di richiedere un differimento dell'inizio della discussione in Assemblea dal pomeriggio di oggi al pomeriggio di domani, in considerazione del fatto che la Commissione non è nelle condizioni di concludere, nella giornata odierna l'esame del provvedimento, anche alla luce dell'esigenza che il Governo fornisca ulteriori elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Gaspare GIUDICE (FI) osserva che, realisticamente, il percorso del provvedimento non sarà facile. Rileva pertanto che costringere la Commissione ad un esame affrettato di numerose proposte emendative possa risultare controproducente. Invita pertanto i colleghi dei gruppi dell'opposizione ad evitare la presentazione di proposte emendative in Commissione ed a rinviare la presentazione degli emendamenti all'esame da parte dell'Assemblea, quando risulterà maggiormente chiaro quante possibilità abbia il decreto di essere effettivamente convertito.

Michele VENTURA (DS-U) osserva che se la sorte del decreto è già segnata, il Governo dovrebbe assumersi la responsabilità di ritirarlo. Rileva poi che alcune proposte emendative presentate dai gruppi dell'opposizione assumono una particolare importanza, e, se accolte, consentirebbero un significativo miglioramento del testo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che effettivamente, anche alla luce dell'esigenza per la Commissione di acquisire ulteriori elementi di chiarimento e di procedere all'istruttoria delle proposte emendative presentate che risultano assai numerose, dovrà essere compiuta un'attenta valutazione in ordine all'iter del decreto ad alla possibilità di giungere in tempo utile alla sua conversione in legge.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE assicura che si farà carico delle esigenze emerse nel corso della seduta odierna, anche in vista che le decisioni che il Governo dovrà assumere in relazione al prosieguo dell'iter del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che, se sarà accolta la richiesta di rinvio dell'inizio della discussione generale in Assemblea ed in assenza di ulteriori indicazioni, la Commissione dovrà comunque procedere al conferimento del mandato al relatore in tempo utile. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di domani che sarà convocata per le ore 13.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti.
Atto n. 530.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che sia in sede di ricognizione generale dell'attuale offerta formativa, sia nelle precisazioni fornite a corredo di diverse disposizioni dell'articolo 3 in esame, quali il comma 4 (oneri connessi alle procedure di selezione), e il comma 6 (oneri relativi alle commissioni dell'esame di Stato), la relazione tecnica fonda l'invarianza degli oneri correlati all'attuazione dei nuovi percorsi di formazione


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iniziale dei docenti - al netto degli interventi una tantum - sull'utilizzo delle strutture e delle risorse già esistenti. In particolare si tratta delle risorse attualmente afferenti non solo alle 21 scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), ma anche a quelle relative ai 24 corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Se il riferimento alle risorse delle SSIS appare coerente con la loro trasformazione in corsi di laurea magistrale, circa il rinvio in ordine al rimando alle risorse relative ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria si rileva quanto segue. La disciplina introdotta dal provvedimento in esame (articolo 4, comma 1), disponendo che i percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola di ogni ordine si svolge attraverso corsi di laurea magistrale (o corsi accademici di secondo livello per la formazione artistica, musicale e coreutica), non elimina i menzionati 24 corsi di laurea in scienze della formazione primaria - prima di per sé sufficienti all'acquisizione del titolo all'insegnamento in tale ordine di scuola - ma li trasforma, analogamente agli altri corsi di laurea in una fase del percorso di formazione dei docenti; e poiché tali corsi continueranno ad essere svolti, essi continueranno altresì ad assorbire le relative risorse. Non è chiaro, allora, per quali ragioni la relazione tecnica computi anche tali risorse tra quelle destinate al conseguimento della laurea magistrale. Su tale questione appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. A tal fine va peraltro considerato che, dai dati forniti dalla medesima relazione tecnica si evince che la quota di studenti da ammettere ai nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, calcolata sulla base del turn-over previsto, ammonta a 9.000 unità l'anno; tale numero risulta inferiore rispetto al totale degli studenti attualmente ammessi alle strutture formative le cui risorse verranno utilizzate per la laurea magistrale, vale a dire le SSIS (circa 11.500 unità l'anno) e gli istituti di alta formazione (1.900), che è pari a 13.400 unità. Tale considerazione potrebbe far presumere che le risorse disponibili siano comunque sufficienti al conseguimento degli obiettivi posti dalle norme: su tale punto è in ogni caso necessaria una conferma da parte del Governo, in cui andrà anche valutata la possibilità di eventuali significative variazioni del turn-over previsto. In ordine alle disposizioni del comma 4 relative all'accesso ai corsi di laurea magistrale e ai corsi accademici di secondo livello, si rileva che il riferimento alla vigente disciplina (dettata dalla legge n. 264/1999) per la procedura da applicare alla selezione per l'ammissione ai corsi, è presente nella relazione tecnica ma non nel testo della norma. Al riguardo appare opportuna una conferma da parte del Governo circa l'utilizzabilità di detta procedura, dalla cui applicazione la relazione tecnica fa discendere l'invarianza degli oneri. Con riferimento all'articolo 4, appare necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che allo svolgimento di stages all'estero - previsto peraltro dal comma 3 come eventuale - si faccia fronte senza oneri per la finanza pubblica. Analoga conferma va richiesta in ordine alle disposizioni del comma 5, concernente le eventuali convenzioni tra facoltà e tra atenei. Inoltre, al fine di confermare l'assenza di oneri derivanti dall'effettuazione dei corsi di laurea magistrale, stante il loro integrale finanziamento a carico dei corsisti stabilito dal comma 8, appare opportuno che vengano fornite informazioni sui presumibili costi dei corsi medesimi, e sull'onere unitario - anche di prima approssimazione - che verrà a gravare sugli interessati, la cui platea è circoscritta dalla relazione tecnica a circa 9.000 unità. A tale scopo andrà considerato che la ripartizione a livello regionale dei posti di accesso ai corsi potrebbe determinare forti differenziazioni nel numero dei frequentanti, varando di conseguenza, è da presumere, i costi da porre a carico degli interessati. In ordine al comma 10 (risorse finanziarie) rileva che l'indisponibilità dei dati e degli elementi sottesi alla quantificazione dell'onere non consente di verificarne la congruità in relazione agli obiettivi di adeguamento del sistema della formazione


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degli insegnanti posti dalle norme. In proposito osserva che, nonostante la norma configuri l'onere come intervento una tantum, oltre che come limite massimo di spesa, il carattere di inderogabilità correlato alla prestazione del servizio scolastico renderebbe comunque obbligatoria, qualora le risorse previste non dovessero risultare sufficienti, l'effettuazione degli adeguamenti necessari per il nuovo sistema formativo previsto. Ne deriverebbe la necessità di reperire le corrispondenti ulteriori risorse, con nuovi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, ricorda che dispone che i corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello disciplinati dall'articolo 6 e gli esami di stato di cui all'articolo 3, comma 6, sono finanziati con le entrate realizzate dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. I corsi medesimi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori. Inoltre, è previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stabilita la misura delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti, anche ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 3, comma 6. Al riguardo, fermo restando quanto già rilevato per il comma 8, constata l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura indicata a valere sulle tasse e contributi pagati dagli studenti a far fronte agli oneri derivanti sia dei corsi di laurea e di diploma di cui al presente articolo, sia agli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni per gli esami di Stato di cui all'articolo 3, comma 6. Segnala, inoltre, che la tempistica di adozione del decreto ministeriale che determina la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, dovrebbe essere stabilita in modo tale da evitare un disallineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse e il manifestarsi degli oneri. Appare, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla eventualità di una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria, allo scopo di stabilire, conformemente alla prassi consolidata, che dai corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e per gli altri enti indicati. Per quel che concerne il comma 10 dell'articolo 4, che dispone che per le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture, anche ai fini dell'articolo 6, che prevede l'istituzione dei centri di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti, si provvede entro il limite delle risorse fissate, per ciascuno degli anni 2005 e 2006 nell'importo di 10.500.000 euro, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262, emanato ai sensi della legge n. 245 del 1990 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004, segnala che la norma richiama genericamente le risorse di cui al decreto del Ministero dell'istruzione n. 262 del 5 agosto 2004, senza specificare, come invece affermato dalla relazione tecnica, che le risorse da utilizzare sono quelle relative all'articolo 13 del predetto decreto ministeriale. A tale proposito, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla eventualità di una parziale riformulazione della norma al fine di richiamare esplicitamente il citato articolo 13. Rileva, comunque l'opportunità di acquisire elementi informativi dal Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse indicate. Occorre, inoltre, che il Governo chiarisca se la previsione dell'utilizzo delle risorse indicate nel limite di 10,5 milioni di euro «anche ai fini dell'articolo 6» debba intendersi nel senso che quota parte delle predette risorse sarebbero destinate all'attuazione dell'articolo 6 e, in particolare, in caso affermativo, a quali specifiche finalità tra quelle richiamate nel predetto articolo 6 si faccia riferimento. Con riferimento all'articolo 5, osserva che i contratti di inserimento di cui al comma 2, avendo durata annuale, potrebbero comportare oneri superiori rispetto a quelli ora destinati


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ad alcune tipologie di contratti a tempo determinato per il personale docente, con riguardo in particolare a quelli stipulati per le supplenze annuali, che di norma hanno una durata inferiore all'anno (in genere da settembre a giugno, vale a dire 10 mesi). Ricorda poi, in particolare, che l'articolo 5, comma 4, dispone che i docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti e che in sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della funzione di tutor. I relativi oneri sono posti a carico dello specifico fondo di cui all'articolo 16, comma 3, della legge n. 448 del 2001, a valere sulle somme iscritte, sotto la U.P.B. 2.1.5.3, al capitolo 1276 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2005. Ricorda che l'articolo 16, comma 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2003), dispone che per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge n. 388 del 2000, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è inoltre incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 762,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 22 della predetta legge n. 448 del 2001. Al riguardo, segnala che dall'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 23 settembre 2005, il predetto capitolo n. 1296 presenta una disponibilità di competenza di 285.600.000 euro e uno stanziamento a titolo di residui di 380.800.000 euro. Per quanto riguarda il richiamo al fondo di cui all'articolo 16, comma 3, della legge n. 448 del 2001 e alle relative risorse, osserva che il capitolo n. 1276 del Ministero dell'istruzione, le cui risorse sarebbero da utilizzare a fini di copertura, non reca esplicitamente l'indicazione di alcun fondo. Dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'ipotesi di riformulare parzialmente la norma prevedendo che agli oneri derivanti dal compenso da corrispondere al tutor si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge n. 448 del 2001, sopprimendo il riferimento all'unità previsionale di base 2.1.5.3 e al capitolo di bilancio 1276 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005. Con riferimento all'articolo 6, in ordine alle disposizioni del comma 4, osserva che le attività poste in capo all'INDIRE in tema di supporto alla formazione in servizio degli insegnanti sembrano assumere carattere obbligatorio. Data l'ampiezza della platea dei soggetti interessati (oltre 880.000 unità), la norma potrebbe comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse per l'INDIRE. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. Per quanto concerne i Centri di ateneo di cui al comma 1, rinvia a quanto già osservato in relazione all'articolo 3 circa la non utilizzabilità delle risorse ora esistenti presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Ricorda poi che l'articolo 7, comma 1, prevede la promozione da parte dei centri di ateneo o di interateneo di cui all'articolo 6, delle accademie di belle arti e dei conservatori di iniziative di eccellenza nel limite massimo di spesa annuale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, utilizzando allo scopo l'autorizzazione di spesa della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di porre un onere permanente e esattamente determinato nel suo ammontare a carico di risorse di tabella C, la cui consistenza viene modulata in aumento o in diminuzione dalle leggi finanziarie. Osserva peraltro che l'entità dell'impegno finanziario prefigurato non appare tale da determinare


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un irrigidimento del bilancio a scapito delle scelte rimesse alle determinazioni da assumere annualmente in sede di legge finanziaria. Tutto ciò considerato, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità, nell'ambito del fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, di adeguate risorse per far fronte agli interventi recati dal presente articolo senza recare pregiudizio agli interventi già disposti a valere sul medesimo fondo. Più opportunamente, tale valutazione andrebbe effettuata alla luce delle risorse stanziate per il suddetto fondo dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2006, che sarà presentato, come noto, entro il 30 settembre dal Governo. Dal punto di vista formale, segnala che la norma andrebbe integrata, per quanto riguarda la determinazione dell'autorizzazione di spesa di cui al fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, facendo riferimento alla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'articolo 7, comma 2, prevede che le convenzioni che le università stipulano con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca (INDIRE), con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), non devono comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali convenzioni sono finalizzate alla organizzazione, da parte delle università, compatibilmente con le risorse disponibili, di apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE deposita una documentazione che ritiene idonea a fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato 3).

Pietro MAURANDI (DS-U) chiede un chiarimento in ordine alla congruità delle risorse richiamate all'articolo 4, comma 10, a far fronte agli oneri previsti. In particolare, ritiene necessario precisare con quali risorse si intende fare fronte agli oneri derivanti dalla previsione dell'effettuazione di stages all'estero per il personale docente.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE precisa che la copertura delineata dall'articolo 4 comma 10 costituisce comunque un limite massimo di spesa inderogabile, con il quale si dovrà fare fronte anche all'effettuazione di stages all'estero. Rileva peraltro che la previsione di stages all'estero costituisce una mera facoltà.

Pietro MAURANDI (DS-U) ritiene quindi estremamente probabile che non si procederà all'effettuazione di stages all'estero.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti (atto n. 530);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la procedura di accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale e ai corsi accademici di secondo livello, di cui all'articolo 3, comma 4, coincide con quella attualmente prevista dalla legge n. 264 del 1999, per l'accesso ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e a quelli delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e non risulta pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;


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i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti di cui all'articolo 4, comma 8, risulteranno idonei a far fronte agli oneri derivanti dai corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello;
in particolare, il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 8, stabilirà la tempistica idonea ad evitare un disallineamento temporale tra l'acquisizione dei proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi e il manifestarsi degli oneri ed, inoltre, ciascuna Università, nell'ambito della propria autonomia, potrà con decreti rettoriali adeguare la misura dei contributi e delle tasse ai prevedibili oneri da sostenere per il funzionamento dei corsi;
le risorse stanziate dall'articolo 4, comma 10 costituiscono comunque un limite massimo di spesa;
i contratti di inserimento di cui all'articolo 5, comma 2, sono finalizzati alla copertura di posti vacanti e la loro attivazione consentirà di evitare il ricorso a supplenze;
il Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa, di cui alla legge n. 440 del 1997 dispone di adeguate risorse per far fronte alle attività richiamate all'articolo 7, comma 1;
rilevato che:
appare comunque opportuno riformulare parzialmente la clausola di invarianza di cui al comma 8 dell'articolo 4 per garantirne la coerenza con la vigente disciplina contabile;
risulta opportuno sopprimere all'articolo 5, comma 4, il riferimento al capitolo 1276 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione (u.p.b. 2.1.5.3) in quanto non coerente con le previsioni della vigente disciplina contabile;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 4, comma 8, sostituire le parole «I corsi medesimi non comportano oneri aggiuntivi» con le seguenti: «Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri»;
all'articolo 4, comma 10, sostituire le parole; «con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262» con le seguenti: «dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, n. 262»;
all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole da «I relativi oneri» alla fine del comma con le seguenti: «Ai relativi oneri si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «come determinata dalla « inserire le seguenti: «tabella C allegata alla».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
Atto n. 535
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame.

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento segnala l'articolo 1, comma 14, che dispone che alla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore, nei centri polivalenti denominati «Campus»di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del


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Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare che dalla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore nei centri polivalenti derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Stato. Ciò premesso, segnala altresì, l'opportunità che il Governo valuti l'ipotesi di riformulare la norma al fine di rafforzare l'efficacia della clausola di invarianza prevedendo, da un lato, il riferimento all'aggregato più ampio della finanza pubblica, e dall'altro lato, in coerenza con la prassi vigente, che alla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore nei centri polivalenti denominati «Campus» si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri. Con riferimento agli articoli 3, commi 1, 2, e 3, e 7, comma 3, in ordine alle disposizioni relative all'obbligo di impartire in inglese, nel quinto anno dei licei, l'insegnamento di materie non afferenti all'area linguistica (articolo 3, comma 3 e articolo 7, comma 3) - obbligo che la norma, nel caso del liceo linguistico, estende a una ulteriore lingua per l'insegnamento di un'ulteriore materia (articolo 7, comma 3) -, rileva che l'attuazione delle norme presuppone l'esistenza di un numero di docenti in grado di impartire in una lingua diversa dall'italiano l'insegnamento della disciplina per la quale sono abilitati che sia sufficiente a coprire tutte le classi dei licei interessate. Attesa l'obbligatorietà di tale insegnamento, sottolineato anche dal tenore della relazione illustrativa, nella quale si afferma che tale insegnamento «deve essere attivato», e considerata l'inderogabilità della prestazione del servizio scolastico, appare opportuno che il Governo confermi la disponibilità dei docenti necessari, ovvero che indichi le modalità e le risorse destinate alla loro formazione. Con riferimento agli articoli da 4 a 11 e 27, comma 4, chiamati a definire i nuovi percorsi liceali, osserva che la relazione tecnica fornisce indicazioni sulla compatibilità finanziaria del nuovo ordinamento con l'ordinamento previgente in relazione alla prestazione oraria complessiva afferente ad entrambi, esposta come sostanzialmente equivalente; analoghe indicazioni di compatibilità non sono invece fornite con riguardo all'adeguatezza dei titoli e delle competenze professionali del corpo docente in servizio in relazione alla nuova struttura didattica proposta. A titolo di esempio segnala che dalla tabella esposta nella relazione tecnica, relativa all'equilibrio tra ordinamento previgente e nuovo sistema dei licei in termini di prestazioni di ore di insegnamento, si evince che i licei classico e scientifico presentano un sensibile aumento del monte ore, a fronte di un decremento delle ore di insegnamento afferente ai licei economico e delle scienze umane, nei quali è presumibile che le materie oggetto di insegnamento, e le relative competenze, possano essere anche notevolmente differenti. Alla luce di tali considerazioni il Governo dovrebbe confermare che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, con riferimento alle competenze del corpo docente in servizio, non comporti oneri per nuove assunzioni ovvero per l'adeguamento professionale di parte del corpo docente stesso. In ordine alle precisazioni sulle modalità di quantificazione, fornite dalla relazione tecnica al punto f), dove è evidenziato che le ore obbligatorie a scelta dello studente, previste dal nuovo ordinamento per tutti i licei, sono state considerate, nella stima complessiva del monte ore, una sola volta per ogni classe - ipotesi questa che presuppone che nell'ambito di ogni classe tutti gli studenti facciano la medesima scelta - rileva che l'adozione di tale criterio non tiene conto della circostanza che, presumibilmente, gli studenti interessati a tali scelte - da effettuare nell'ambito di materie precisamente individuate per ciascuna tipologia di liceo - manifesteranno preferenze diversificate, alle quali le istituzioni scolastiche dovranno necessariamente fare fronte con un numero adeguato di unità di personale docente. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo, con particolare riguardo alla disponibilità, nell'ambito dell'attuale organico, di personale docente sufficiente


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a fare fronte a tali esigenze. In ordine alla corrispondenza del monte ore di insegnamento a legislazione vigente con quello previsto per il nuovo sistema dei licei, osserva che tale calcolo si fonda su un numero di classi pari a 88.119 unità; tale valore risulta leggermente inferiore (-286 unità) rispetto al numero delle classi desumibile dai più recenti dati resi disponibili dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ammontante a 88.405. Tale ultimo dato è stato ottenuto sottraendo al numero totale delle classi costituite nell'anno scolastico 2004-2005 nella scuola secondaria di II grado (114.440) le classi degli istituti professionali (26.035), non considerate dalla relazione tecnica in quanto non ricomprese nel nuovo sistema dei licei (114.440 - 26.035 = 88.405). Su tale differenza numerica - che risulta comunque di lieve significatività - appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di confermare la neutralità finanziaria della norma. In merito, infine, alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 27, circa la possibilità di attivare i percorsi del liceo musicale e coreutico in via sperimentale sulla base di apposite convenzioni, appare necessario un chiarimento da parte del Governo, in ordine alla possibilità che dalle convenzioni medesime derivino oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 12, in considerazione dell'inderogabilità connessa alla prestazione del servizio scolastico, si osserva che il limite alla stipula dei contratti in esame rappresentato dalla disponibilità delle risorse finanziarie degli istituti potrebbe costituire un presidio insufficiente a garantire la neutralità finanziaria della disposizione. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva inoltre l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'ipotesi di riformulare l'articolo 12, comma 1, disponendo, da un lato, il riferimento all'aggregato più ampio della finanza pubblica e, dall'altro lato, come previsto in casi analoghi, in base alla prassi consolidata, che alla stipula dei contratti si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 13, comma 6, osserva che le commissioni di cui la norma in esame prevede la costituzione non risultano espressamente previste negli articoli 192 e 193 del T. U. sull'istruzione richiamati dalla relazione tecnica; appare pertanto necessario che il Governo confermi che alla costituzione e al funzionamento di tali commissioni le istituzioni del sistema dei licei possano provvedere a valere sulle proprie dotazioni finanziarie e strumentali. Con riferimento agli articoli da 15 a 22, che intervengono in materia di formazione professionale, appare necessario un chiarimento in ordine alle ragioni in base alle quali la relazione tecnica non considera le disposizioni in esame. Queste infatti, pur rinviando alla legislazione regionale la disciplina dei livelli essenziali dell'offerta e dei servizi da realizzare nel sistema della formazione professionale, stabiliscono tuttavia una serie di obiettivi vincolanti che le regioni dovranno comunque assicurare per la realizzazione dei livelli essenziali suddetti. Fa in particolare riferimento alla permanenza dei docenti nella stessa sede, al fine di garantire la continuità didattica; all'obbligo del possesso di specifici requisiti da parte dei docenti ai fini dell'insegnamento; alla adeguatezza didattica, strutturale e tecnologica delle strutture formative, rispetto a parametri che verranno appositamente stabiliti; all'obbligo di assicurare un orario annuale minimo di 900 ore. Tali obiettivi, inoltre, vanno assicurati da parte delle regioni in presenza dell'elevazione di un anno, disposta dall'articolo 28, dell'obbligo di formazione, che dovrebbe comportare un incremento del numero degli studenti tenuti a frequentare un ulteriore anno di percorso formativo; ciò analogamente a quanto si verifica - ovviamente con riferimento ad una base numerica consistentemente più ampia - per la scuola secondaria superiore, per la quale la relazione tecnica fornisce la quantificazione del conseguente onere. Rammenta, inoltre, che anche la relazione tecnica al decreto legislativo n. 76 del 2005 non aveva quantificato


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oneri in rapporto all'aumento di un anno dell'obbligo di istruzione professionale. In tale caso tuttavia la mancata considerazione di effetti onerosi nel settore della formazione era da ritenersi conseguente al carattere di principio delle norme contenute nel provvedimento, che rinviavano in toto ad un accordo della Conferenza unificata già intervenuto. Nello schema di decreto in esame, invece, alle regioni sono posti specifici vincoli dalle norme considerate, cui potrebbero pertanto connettersi effetti onerosi. Con riferimento all'articolo 25, che disciplina l'insegnamento dell'inglese e della seconda lingua comunitaria, rileva che per quanto concerne le ore di insegnamento la norma non presenta profili problematici, non intervenendo sul monte ore complessivo relativo alla scuola secondaria di primo grado, che rimane invariato rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Per quanto riguarda, invece, la destinazione all'insegnamento della lingua inglese di una quota di ore (33 all'anno) prima afferente all'area delle materie opzionali, osserva che ciò comporta la necessità, per le istituzioni scolastiche interessate, di essere dotate del necessario numero di docenti abilitati all'insegnamento di tale materia. Qualora mancasse tale disponibilità la norma potrebbe comportare oneri per il reclutamento del personale occorrente. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento da parte del Governo. Su tale questione appare pertanto necessario un chiarimento. Ricorda poi che l'articolo 30, al comma 1, prevede che all'onere derivante dal presente provvedimento, determinato nella misura massima di 44.930.239 euro per l'anno 2006 e di 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al comma 2, viene precisato che le risorse di cui al comma 1 sono destinate per l'importo di euro 30.257.263 per l'anno 2006 e di euro 15.771.788 a decorrere dall'anno 2007, al funzionamento amministrativo-didattico delle istituzione scolastiche; per l'importo di euro 6.288.354 per l'anno 2006 e di euro 18.865.060 a decorrere dall'anno 2007, alle spese di personale; per l'importo di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006 alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche. Infine, il comma 3 prevede il monitoraggio, con periodicità annuale e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, degli oneri derivanti dalla riforma di cui al presente provvedimento, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004 sono iscritte al capitolo n. 1294, nell'ambito dell'u.p.b. 2.1.5.6, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si ricorda che quota parte delle predette risorse, per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 sono state destinate, ai sensi dell'articolo 2-octies del decreto legge n. 63 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2005, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica amministrazione, in considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge n. 53 del 2003. Al riguardo, rileva l'opportunità, con riferimento al comma 1, di acquisire l'avviso del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse in questione e la congruità degli stanziamenti residui a provvedere alle altre finalità del piano programmatico indicate all'articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004. Sempre per quel che concerne il comma 1, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di configurare l'onere come limite massimo di spesa


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e non in termini di stima (con riferimento, in particolare, alle spese di personale). Ciò anche in considerazione della presenza, al comma 3, di una clausola di salvaguardia finanziaria. Ricorda infatti che, in base alla disciplina contabile vigente (articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978), le clausole di salvaguardia sono chiamate a corredare le autorizzazioni di spesa espresse in termini di stima e non quelle espresse in termini di limite massimo di spesa. Segnala inoltre, con riferimento al comma 2, l'opportunità, dal punto di vista formale, di integrare la disposizione indicando anche gli articoli che recano i singoli interventi onerosi. Con riferimento infine all'articolo 31, che dispone che gli interventi di riconversione del personale docente eventualmente necessari, anche ai fini di trasferimenti in altri comparti della pubblica amministrazione, saranno programmati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, appaiono necessari chiarimenti sulla natura e sul contenuto degli interventi di riconversione previsti dalla norma, che appaiono effettuabili «anche» - e pertanto non solo per tale finalità - per il trasferimento ad altri comparti della pubblica amministrazione. Rileva che, in ogni caso la norma sembra suscettibile di determinare oneri, non quantificati dalla relazione tecnica, derivanti dall'espletamento delle attività necessarie per la riconversione.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE deposita una documentazione idonea a fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato 4).

Pietro MAURANDI (DS-U) rileva l'esigenza di acquisire ulteriori elementi in ordine al numero di insegnanti che sarà necessario formare per rendere attuabile la disposizione che prevede l'insegnamento in lingua inglese di una materia al quinto anno dei percorsi liceali.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene che le disposizioni del provvedimento in materia di istruzione e formazione professionale generino vincoli per le regioni che potrebbero creare difficoltà ai medesimi enti.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE precisa che l'organizzazione dei corsi di istruzione e formazione professionale è già stata oggetto di un Accordo quadro raggiunto in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Alberto GIORGETTI (AN), relatore, formula la seguente proposta di parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (atto n. 535);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
si conviene sull'opportunità di riformulare parzialmente le clausole di invarianza di cui agli articoli 1, comma 14, e 12, comma 1, al fine di rafforzarne l'efficacia;
il Ministero dell'istruzione procederà, nel corso dell'attuazione della riforma, a ridefinire le attuali classi di concorso, operando una loro razionalizzazione e un loro significativo accorpamento in modo da conseguire una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti, per cui, anche nel caso di rideterminazione dell'orario di alcune discipline, si eviterebbero situazioni di soprannumerarietà, utilizzando i docenti che dovessero trovare in tale condizione nell'insegnamento di discipline a fini afferenti alla stessa classe di concorso;
con riferimento ai livelli essenziali dell'organizzazione dei percorsi formativi dell'istruzione e formazione professionale


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e alle relative valutazioni e certificazioni rilasciate al termine dei predetti percorsi, come definiti dagli articoli da 15 a 21, sono stati già attivati corsi di istruzione e formazione professionale sulla base delle linee guide previste nel presente schema di decreto e sono stati assegnati alle regioni appositi finanziamenti da parte dei ministeri dell'istruzione e del lavoro, come previsto peraltro dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
risultano effettivamente disponibili, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004, le risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento. Ciononostante, in considerazione del fatto che gli stessi attengono in larga parte a spese per il personale, non appare corretto configurare gli stessi in termini di limite massimo di spesa, essendo gli stessi indicati sulla base di una mera stima, come è confermato dalla prevista clausola di salvaguardia di cui al comma 3;
tenuto conto, inoltre, che le previsioni di cui all'articolo 31, concernenti interventi di riconversione del personale, anche ai fini di trasferimenti in altri comparti della pubblica amministrazione, sembrano comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per i quali non si provvede al reperimento di idonea copertura;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 14, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
all'articolo 12, comma 1 sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,»;
conseguentemente, allo stesso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: «determinato nella misura massima di 44.930.239 euro per l'anno 2006 e di 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007,» con le seguenti: «valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro annui a decorrere dall'anno 2007,»;
sia soppresso l'articolo 31;
e con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di indicare puntualmente, al comma 2 dell'articolo 30, gli articoli cui si riferiscono gli oneri distintamente indicati con riferimento alle specifiche finalità;
valuti il Governo l'opportunità di definire i rapporti finanziari conseguenti al passaggio delle competenze dallo Stato alle regioni dei percorsi di istruzione e di formazione professionale sia nel periodo transitorio che a «regime», correlando l'attuazione delle norme del capo III alla previa definizione ed al trasferimento alle regioni di adeguate risorse.

La Commissione approva la proposta di parere.

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005.
Atto n. 528.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della Relazione.

Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che la relazione individua, ai sensi dell'articolo 46,


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comma 5, della legge n. 448 del 2001 la destinazione delle disponibilità dei Fondo unici per gli investimenti del Ministero dell'economia. La relazione prospetta una ripartizione dei Fondi tale da confermare, per le autorizzazioni di spesa di ciascun fondo, lo stanziamento indicato dalla Tabella F della legge finanziaria. In sostanza, con la ripartizione del Fondo non viene modificato l'importo degli stanziamenti relativi a ciascuna autorizzazione di spesa compresa nei Fondi unici rispetto a quanto già indicato nella Tabella F della legge finanziaria per il 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell'esame al fine di acquisire ulteriori elementi con riferimento al provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2003/92/CE relativa al luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
Atto n. 533.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, non corredato di relazione tecnica, è volto a recepire le modifiche previste dalla direttiva comunitaria 2003/92/CE in tema di territorialità IVA delle cessioni di gas e di energia elettrica. Peraltro, il contenuto della citata direttiva ha già trovato applicazione in Italia, a decorrere dal 1o gennaio 2005, sulla base di atti amministrativi , emanati al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di doppia tassazione o detassazione dovuti all'entrata in vigore della citata direttiva in altri stati dell'Unione europea. I comportamenti tenuti dagli operatori sulla base dei suddetti atti amministrativi sono fatti salvi dal provvedimento in esame. In particolare, viene disposta l'esclusione dall'IVA delle importazioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica. La norma è volta ad evitare l'insorgenza di fenomeni di doppia imposizione. Infatti, sulla base di quanto previsto nelle precedenti lettere del comma in esame, l'assoggettamento ad imposta dei citati prodotti, qualora ricorrano i requisiti di territorialità ivi previsti, avviene in sede di liquidazione periodica dell'imposta da parte dell'importatore. Al riguardo, osserva che la disposizione, pur non generando effetti finanziari a regime, sembra suscettibile di determinare un effetto di minore entrata per il solo esercizio 2005. Infatti, in sede di prima applicazione, la norma sembra determinare un ritardo di una mensilità nel versamento dell'imposta afferente le importazioni in questione. Ciò dovrebbe comportare la perdita di una mensilità di gettito IVA sulle importazioni di gas ed energia elettrica. Infatti, nell'ipotesi di liquidazione mensile dell'imposta, mentre l'applicazione dell'imposta alla dogana avrebbe consentito nel 2005 il conseguimento di dodici mensilità di gettito, il versamento dell'imposta in sede di liquidazione mensile dovrebbe consentire di percepire nel 2005 solo 11 mensilità (le mensilità da gennaio a novembre, conseguibili con un ritardo temporale di un mese; la mensilità di dicembre slitterà invece all'esercizio successivo). Il mese nel quale dovrebbe essersi rilevato l'effetto di minore entrata


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è quello di gennaio, per il venir meno del versamento dell'imposta alla dogana, senza un equivalente aumento dei versamenti in sede di autoliquidazione dell'imposta, a causa del citato slittamento temporale di un mese. Analogo effetto, rapportato da un trimestre, dovrebbe determinarsi per i casi di liquidazione dell'imposta con cadenza trimestrale. Appare pertanto necessario che il Governo chiarisca se e in quale misura si siano verificati i predetti effetti e l'entità delle eventuali minori entrate derivanti dalla disposizione. Con riferimento all'articolo 3, che dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della formulazione della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione dei rilievi sopra avanzati con riferimento alla tempistica dei versamenti dell'imposta. Più in generale, si tratta di capire quale sia la portata normativa della clausola sulle ipotesi, quale quella in esame, di disposizioni che modificano in maniera puntuale il regime tributario vigente.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE deposita una documentazione che ritiene idonea a fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato 5).

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, formula la seguente proposta:
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, a condizione che sia soppresso l'articolo 3 il quale, in considerazione delle altre disposizioni del provvedimento, risulta sostanzialmente privo di contenuto normativo».

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 ottobre 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per l'attivazione di contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 3687 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione).

Gaspare GIUDICE, presidente relatore, ricorda che il provvedimento, recante nuove disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è stato esaminato dalla Commissione, da ultimo, in un nuovo testo, nella seduta del 12 luglio 2005. In quella occasione, la Commissione rinviò l'esame del provvedimento, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, esprimendo però l'auspicio che il rinvio dell'esame consentisse l'individuazione di soluzioni praticabili per il superamento dei profili problematici di carattere finanziario più volte evidenziati durante l'esame del provvedimento. Ricorda, in proposito, che nella seduta del 27 luglio, nel corso dell'esame del progetto di legge n. 4865, recante disposizioni in materia di indennizzo


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a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, la Commissione, al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione del provvedimento, utilizzò, tra le altre cose, quota parte delle risorse prenotate, nella seduta del 17 febbraio 2005, per il provvedimento in esame. Successivamente, nella seduta del 28 settembre 2005, la Commissione affari sociali ha approvato un emendamento interamente sostitutivo del nuovo testo al fine di agevolare l'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione bilancio e di consentire la rapida approvazione del provvedimento. Con riferimento al nuovo testo in esame, osserva che questo si limita a disporre, in attesa del riordino del trattamento economico e previdenziale dei medici specializzandi, un incremento, esclusivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007, della quota del Fondo sanitario nazionale destinata alla corresponsione delle borse di studio per la formazione degli stessi medici di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2001. La norma pone gli oneri derivanti dall'incremento della quota del Fondo sanitario nazionale, determinati in 39,446 milioni di euro per l'anno 2005, di 34,769 milioni di euro per l'anno 2005, e di 33,669 milioni di euro per l'anno 2006, a carico dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute per il triennio 2005-2007. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura per l'anno 2005, osserva che in data 1o ottobre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 202 del 2005 attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 3616). Nel suddetto decreto, l'articolo 5 dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di misure di sostegno al mercato delle carni avicole, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provveda, quanto a 7 milioni di euro, mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute. Ricorda, inoltre, che, a seguito della presentazione della legge finanziaria per l'anno 2006, il presidente della Commissione bilancio ha inviato alle Commissioni di merito una lettera con la quale si avverte che debbono intendersi revocati i pareri espressi in data anteriore al 1o ottobre 2005, relativamente ai provvedimenti aventi effetti finanziari in anni successivi all'esercizio 2005 il cui iter presso le Commissioni di merito non si sia ancora concluso. Tra tali provvedimenti rientra anche quello ora in esame. La revoca, ovviamente, non pregiudica l'espressione di un nuovo parere da parte della Commissione bilancio, alla luce delle disponibilità risultanti dai nuovi documenti di bilancio. Nel caso specifico, la verifica della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli anni 2006 e 2007 deve essere effettuata sulla base degli stanziamenti iscritti nella tabella A allegata alla legge finanziaria per l'anno 2006. Al riguardo, si segnala che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità e che, stante la relazione allegata alla suddetta legge finanziaria, è prevista anche una specifica voce programmatica. Rileva, inoltre, che la disposizione di copertura risulta correttamente formulata nei termini previsti dal provvedimento nel presupposto che il medesimo sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005. Segnala, infine, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della formulazione prospettata nell'ulteriore nuovo testo in esame ad evitare che l'incremento della quota del Fondo sanitario nazionale da destinare alla corresponsione delle borse di studio dia luogo, negli anni successivi al triennio in corso, a diritti suscettibili di determinare maggiori oneri «a regime» per la finanza pubblica. Stante l'entrata in vigore del decreto legge n. 202 del 2005, il quale, come ricordato in precedenza, dispone l'utilizzo di quota parte del medesimo accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute di cui il testo in esame prevede l'utilizzo, occorre valutare se non sia opportuno riformulare l'articolo 1 del provvedimento in esame, in modo da modificare la quota degli oneri previsti per l'anno 2005, nella misura delle risorse


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utilizzate dal suddetto decreto legge pari a 7 milioni di euro, riducendoli quindi da 39.446.000 euro a 32.446.000 euro.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che la soluzione prospettata dal presidente risulta idonea a superare i profili problematici relativi alla copertura finanziaria che il testo nella sua attuale formulazione presenta.

Gaspare GIUDICE formula quindi la seguente proposta di parere:
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sull'ulteriore nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,
tenuto conto del fatto che a seguito alla presentazione del decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202, il quale utilizza, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di misure di sostegno al mercato delle carni avicole di cui all'articolo 5, per un importo pari a 7 milioni di euro, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute, il suddetto accantonamento non reca, limitatamente all'anno 2005, le disponibilità necessarie alla copertura dell'intero onere previsto per il medesimo anno;
conseguentemente, occorre rideterminare in riduzione l'autorizzazione di spesa prevista al comma 1, relativamente all'anno 2005;
rilevata l'esigenza di evitare che l'incremento della quota del fondo sanitario nazionale da destinare alla corresponsione delle borse di studio non dia luogo, negli anni successivi al triennio in corso, a diritti suscettibili di determinare maggiori oneri a regime per la finanza pubblica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «39.446.000 euro» con le seguenti: «32.446.000 euro».
e con la seguente ulteriore condizione:
all'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:
«4. A decorrere dall'anno 2008, l'importo delle borse di studio viene rideterminato sulla base delle risorse disponibili».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Libia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.
C. 5860 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che l'articolo 3 autorizza, per l'attuazione del provvedimento, la spesa di 361.525 euro per l'anno 2005 e di 377.920 euro annui a decorrere dall'anno 2006. I relativi oneri sono posti a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007. Al riguardo, osserva che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità. Segnala, comunque, che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006, la disposizione di copertura risulta correttamente formulata nei termini previsti dal provvedimento nel presupposto che il medesimo sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005. Rileva, inoltre, l'esigenza di acquisire chiarimenti da parte del Governo, in ordine alla cadenza temporale delle riunioni, da tenersi in Libia, sia dei gruppi misti di esperti sia delle commissione miste, previste


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rispettivamente, agli articoli 12 e 19 dell'Accordo, posto che i predetti articoli prevedono che le date di convocazione degli organismi citati saranno concordate per le vie diplomatiche. A tale proposito, osserva che la relazione tecnica non fornisce ulteriori informazioni in merito alle riunioni del gruppo misto di esperti di cui all'articolo 12, mentre, con riguardo alla commissione mista prevista all'articolo 19, si limita ad affermare che le riunioni si terranno con cadenza triennale alternativamente in Libia e in Italia. Per entrambe le disposizioni, la relazione tecnica quantifica i corrispondenti oneri a decorrere dall'anno 2006. Pertanto, anche al fine di assicurare la necessaria corrispondenza temporale tra il manifestarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, appare necessario acquisire la conferma da parte del Governo che le riunioni in Libia del gruppo misto di esperti e della commissione mista non avvengano prima dell'anno 2006.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che la spesa autorizzata dal provvedimento deve essere considerata quale limite massimo di spesa. Precisa inoltre che il gruppo di esperti di cui all'articolo 12 si riunirà in Libia per la prima volta nell'anno 2006 e che i successivi incontri verranno concordati per via diplomatica, mentre le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 19 si terranno ogni tre anni in Libia ed in Italia, con inizio dall'anno 2006.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;
le riunioni in Libia del gruppo misto di esperti di cui all'articolo 12 e della Commissione mista di cui all'articolo 19 dell'Accordo non si svolgano prima dell'anno 2006.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità.
C. 5861 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, premesso che l'onere complessivo è limitato all'entità dello stanziamento, osserva che, in merito agli oneri connessi all'istituzione della Commissione congiunta (articolo 11 dell'Accordo), l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica (12.225 euro a decorrere dal 2006) implica che la Commissione si riunirà - tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica - 2 volte all'anno (e non una volta all'anno come solitamente previsto per gli organismi misti istituiti nell'ambito di accordi internazionali ). Sul punto appare opportuno acquisire la conferma del Governo. Osserva poi che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri del quale si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Segnala, comunque, che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006, la disposizione di copertura risulta correttamente formulata nei termini previsti dal provvedimento nel presupposto che il medesimo sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005. Rammenta, inoltre, che durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato nella seduta del 14 aprile 2005, il rappresentante del Governo ha sostenuto la coerenza della cadenza delle riunioni della Commissione congiunta di cui all'articolo 11 dell'Accordo con la clausola di copertura finanziaria, per cui la prima


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riunione a Nicosia non si terrà nell'anno in corso.
A tale proposito, segnala l'opportunità di una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che la riunione della Commissione mista si terrà alternativamente in Italia e a Cipro e che la prima sessione è prevista a Nicosia nell'esercizio 2006. Quanto poi alla cadenza biennale della Commissione di cui all'articolo 11 si conferma che si terrà una sola riunione all'anno e che l'onere di 12.225 euro annui è connesso anche alla partecipazione italiana dei quattro funzionari da inviare a Cipro per collaborare alle tecniche per contrastare la criminalità.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;
la prima riunione della Commissione congiunta di cui all'articolo 11 dell'Accordo si svolga, nell'anno 2006, a Cipro.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-Romania di cooperazione culturale e scientifica.
C. 5862 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'articolo 3 del provvedimento, pone l'onere derivante dal provvedimento, pari a 547.780 euro per gli anni 2005 e 2006 e 561.550305 euro annui a decorrere dall'anno 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2005-2007. Al riguardo, rileva che l'accantonamento utilizzato reca la necessaria disponibilità. Segnala, comunque, che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006, la disposizione di copertura risulta correttamente formulata nei termini previsti dal provvedimento nel presupposto che il medesimo sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005. Rileva inoltre che l'articolo 11 dell'Accordo dispone al comma (1) che la Commissione mista si riunirà in date concordate attraverso i canali diplomatici, alternativamente in Italia e in Romania. Durante l'esame in prima lettura al Senato, posto che la norma non specifica la cadenza temporale delle riunioni e la relazione tecnica contempla una cadenza triennale, il rappresentante del Governo ha affermato che la prima riunione della Commissione si svolgerà a Bucarest nel 2007. Al fine di garantire la coerenza temporale tra la norma recante la copertura finanziaria e gli oneri effettivamente derivanti dal provvedimento sembra opportuno che il Governo ribadisca quanto già affermato al Senato in ordine allo svolgimento della prima riunione della Commissione mista in Romania nel 2007. Gli stessi chiarimenti andrebbero peraltro forniti in relazione all'articolo 3 dell'Accordo, posto che anche in questo caso la relazione tecnica evidenzia un onere più alto per l'anno 2007. Si tratta, in sostanza, di accertare che l'invio in Romania di 3 funzionari non avrà luogo negli anni 2005 e 2006.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE deposita una documentazione che ritiene idonea a fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato 6).


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Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;
l'invio dei funzionari a Bucarest in attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo non avvenga prima dell'anno 2007;
la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 11 dell'Accordo si svolga, nell'anno 2007, a Bucarest.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica Accordo Italia-India di cooperazione scientifica e tecnologica.
C. 5974 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che l'articolo 3 del provvedimento autorizza, per l'attuazione del provvedimento, la spesa di 295.985 euro per l'anno 2005, di 283.280 euro per l'anno 2006 e di 295.985 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al riguardo, rileva preliminarmente che l'accantonamento utilizzato presenta le necessarie disponibilità. Segnala comunque che, a seguito della presentazione in Senato del disegno di legge finanziaria per il 2006, la disposizione di copertura risulta validamente formulata nei termini previsti dal provvedimento nel presupposto che il medesimo sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005. Ciò premesso, segnala l'esigenza, che il Governo confermi, come peraltro già avvenuto in occasione dell'esame al Senato, che nel 2006 non si svolgeranno riunioni in India della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo, al fine di evitare un disallineamento temporale tra l'emersione degli oneri e la relativa copertura.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che la prima riunione della Commissione mista si terrà in India.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:
il provvedimento sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005;
nell'anno 2006 non avvengano riunioni in India della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Ratifica della Convenzione Italia-Algeria di assistenza giudiziaria civile e commerciale.
C. 5975 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore osserva che, pur considerando l'esiguità degli oneri previsti dal provvedimento, si rilevano alcuni profili problematici in ordine alla quantificazione effettuata nelle relazione tecnica, per i quali appare necessario un chiarimento.
In primo luogo constata che le norme in esame sembrano ampliare la platea degli aventi diritto al gratuito patrocinio,


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con possibili nuovi oneri. Osserva inoltre che la relazione tecnica non considera, con riguardo agli oneri per le perizie, le spese che dovessero rendersi necessarie per l'effettuazione delle perizie medesime, benché tali spese siano previste dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sopra citato. In merito al medesimo punto, rileva anche che l'onorario del perito appare quantificato unicamente con riferimento alla legge 8 luglio 1980, n. 319, che disciplina unicamente la determinazione degli onorari commisurati al tempo. Per gli onorari fissi e variabili la normativa vigente stabilisce la misura delle competenze in base al decreto ministeriale 30 maggio 2002, i cui importi non sembrano tuttavia compatibili con la quantificazione proposta dalla relazione tecnica. Rileva infatti, ad esempio, che qualora la perizia avesse per oggetto la valutazione di patrimoni, al perito o consulente spetterebbe un onorario determinato in base al valore dei beni periziati e comunque non inferiore a 145,12 euro. Tale valore appare consistentemente superiore all'onere medio di 20 euro previsto dalla relazione tecnica, a meno che le indennità da erogare riguardino esclusivamente testimoni o perizie liquidate a tempo. Osserva inoltre che le spese per il biglietto aereo sono quantificate in relazione al tragitto a/r Roma-Algeri mentre la norma prevede l'arrivo nell'aeroporto «più vicino» alla sede giudiziaria interessata. Sembrerebbe pertanto opportuno, anche a fini prudenziali, procedere alla quantificazione anche di una spesa media per trasporti all'interno dei Paesi di destinazione e di arrivo. Peraltro la formulazione adottata dalla Convenzione non sembra escludere la possibilità di convocare cittadini algerini residenti al di fuori dei confini del territorio delle Parti contraenti con conseguente possibile spesa, in tale eventuale caso, di entità notevolmente superiore. Appare, infine necessario un ulteriore chiarimento sui criteri adottati per la determinazione del numero dei casi rilevanti ai fini della quantificazione. La relazione si riferisce alla esiguità dei casi rilevati, senza precisare se a tal fine si sia o meno tenuto conto degli effetti dell'Accordo in esame, il cui scopo è quello di rendere più agevole la partecipazione al processo (incrementando in tal modo i casi medesimi) di cittadini algerini coinvolti in processi che si svolgono in Italia. Ad esempio la possibilità di ottenere un anticipo delle spese di viaggio potrà determinare la comparizione di soggetti che altrimenti non si sarebbero presentati. Ricorda poi che l'articolo 3 autorizza per l'attuazione del provvedimento la spesa di 6500 euro a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri. Al riguardo, rileva che l'accantonamento indicato presenta le necessarie disponibilità. Si segnala, comunque, che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2006, la disposizione di copertura risulta correttamente formulata nei termini previsti dal provvedimento nel presupposto che il medesimo sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE ritiene opportuno un rinvio dell'esame al fine di valutare eventuali profili problematici di carattere finanziario, con particolare riferimento agli eventuali oneri che si potrebbero manifestare per il Ministero della giustizia.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore dei sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
C. 5573.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di transito di personale militare dalla riserva all'ausiliaria, è gia stato esaminato dalla Commissione, da ultimo nella seduta del 25 maggio 2005. In


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quella occasione, sono stati rilevati alcuni profili problematici di carattere finanziario suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e di copertura. In particolare, si era evidenziato che il personale collocato in ausiliaria percepisce una specifica indennità ed il periodo di ausiliaria è valido a fini previdenziali. Alla luce di tali considerazioni la Commissione bilancio, acquisito l'avviso conforme del rappresentante del Governo, ha deliberato, nella citata seduta del 25 maggio, di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica al fine di quantificare l'onere derivante dalle norme in esame. Avverte che la Commissione difesa nella seduta del 13 settembre 2005 ha approvato un nuovo testo il quale, secondo quanto emerso in quella sede, trarrebbe origine dalla constatazione della impossibilità di maturare il requisito dei 40 anni di servizio effettivo ai fini dell'accesso alla ausiliaria in quanto il periodo massimo di servizio sarebbe fissato, alla data in cui è entrata in vigore la normativa vigente, in 39 anni. Il nuovo testo fissa, infatti, quale nuovo termine, il periodo di 25 anni. Contestualmente, si riduce da cinque a quattro anni il periodo mancante al termine del servizio ai fini del transito in ausiliaria. Infine il nuovo testo sarebbe diretto ad estendere ulteriormente l'ambito soggettivo dei possibili beneficiari. A tale riguardo rileva che il nuovo testo non sembrerebbe idoneo a superare i rilievi emersi con riferimento al testo originario. Tali rilievi potrebbero anzi risultare rafforzati in ragione dell'eliminazione di taluni vincoli volti a contenere il transito del personale militare in ausiliaria. Appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'esigenza di ribadire la richiesta di predisporre una relazione tecnica.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE conviene con il presidente in ordine alla necessità che la relazione tecnica venga predisposta con riferimento al nuovo testo del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, ribadita pertanto l'esigenza di predisporre, con riferimento al nuovo testo del provvedimento la relazione tecnica, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale «Francesco Morosini» di Venezia e altre disposizioni concernenti gli ex allievi delle scuole militari.
C. 5678.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

Eugenio RICCIO (AN), relatore, osserva che le disposizioni relative al comma 1, pur applicandosi esclusivamente ai trattamenti previdenziali non ancora liquidati, sono suscettibili di determinare nuovi oneri non quantificati e non coperti. Infatti la disposizione determina maggiori oneri sia per la rideterminazione dell'inquadramento economico, sia per l'aumento dell'anzianità contributiva. Sotto quest'ultimo aspetto osserva che il riconoscimento in esame comporterà l'anticipata maturazione del diritto, come risulta dalla relazione illustrativa, nonché l'aumento del trattamento pensionistico da corrispondere, senza che, a fronte, sia stata versata la relativa contribuzione. Con riferimento alla possibilità, per i dipendenti del settore pubblico, di riscattare tali periodi ai fini della liquidazione, osserva che sebbene l'istituto del riscatto sia a titolo oneroso, esso ha comunque un carattere agevolativo per gli interessati, determinando un onere a carico del datore di lavoro - nel caso in esame costituito da pubbliche amministrazioni - in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto. Con riferimento inoltre, alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, osserva che l'attribuzione del grado superiore a favore degli ex allievi delle scuole militari che si trovino in congedo, prevista dall'articolo 3, comporta un aumento del trattamento economico dei beneficiari qualora gli stessi - se posti in posizione di ausiliario - vengono richiamati in servizio. La disposizione è pertanto suscettibile di determinare nuovi oneri, per i quali appare necessario


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un chiarimento. Analogo chiarimento appare necessario per l'articolo 2, in relazione all'ipotesi in cui il decreto ministeriale di attuazione preveda l'attribuzione di un grado più elevato rispetto a quanto previsto a normativa vigente.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE deposita una documentazione che evidenzia alcuni profili problematici del provvedimento (vedi allegato 7).

Gaspare GIUDICE, presidente, ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito, attraverso una lettera al suo presidente, i profili problematici di carattere finanziario che il provvedimento presenta, in modo che la medesima Commissione possa provvedere ad apportare le necessarie modifiche. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica Accordo Italia-Federazione russa sulla collaborazione nel settore della cinematografia.
C. 5863 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica Accordo di Sede Italia-Autorità europea per la sicurezza alimentare.
C. 5964 Governo.