V Commissione - Marted́ 11 ottobre 2005


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ALLEGATO 1

Decreto-legge 163/2005: Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (C. 6117).

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Il disegno di legge in oggetto converte in legge il decreto legge 17 agosto 2005, n. 163.
Le disposizioni di interesse del Ministero delle infrastrutture sono contenute negli articoli 1 e 2 del decreto.
L'articolo 1 contiene disposizioni urgenti per la funzionalità del Registro Italiano Dighe (RID.), ente pubblico non economico, costituito il 1o luglio 2003 a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
L'Ente svolge la delicata attività di vigilanza e controllo nel sistema delle dighe, ai fini della pubblica incolumità, nonché nella gestione delle fasi di emergenza idraulica ed idrica.
Il personale attualmente in servizio presso l'Ente consta di 102 unità e risulta inferiore del 50 per cento rispetto a quello previsto a regime e, quindi, assolutamente insufficiente per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione tecnico-amministrativa, soprattutto alla luce: delle nuove competenze conferite all'Ente dalle recenti disposizioni regolamentari.
Per ovviare a tale inconveniente, il comma 1 autorizza il RID ad assumere personale a tempo determinato nel limite massimo di 2,5 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente. La finalità della norma è quella di dotare, detto ente, seppur temporaneamente di specifiche e peculiari professionalità in relazione ai delicati compiti istituzionali, in attesa che si completino operativamente tutte le procedure di assunzione del personale previsto dalla pianta organica. Nelle more dei tempi tecnici, non immediati, per completare le predette procedure, la deroga consente al RID di adottare misure urgenti e temporanee per riordinare e supportare la propria struttura organizzativa, particolarmente carente nel settore giuridico-amministrativo-contabile, attraverso l'utilizzazione di personale a tempo determinato con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione.
Il comma 2 prevede per il RID l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ai fini dell'assunzione dei mutui per la messa in sicurezza delle dighe di cui al decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139. Tale misura restrittiva, infatti, prevista dalla predetta legge finanziaria 2005, è confliggente con le finalità di sicurezza pubblica che ha dato origine al disposto di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 79 del 2004. In altri termini con la disposizione in questione si consente al RID di stipulare mutui per la realizzazione di interventi di competenza.
Al fine di individuare un congruo trattamento economico per il Presidente del RID è stato proposto il comma 3. Per gli enti di nuova istituzione, infatti, quale è il RID, l'utilizzazione di taluni parametri e criteri individuati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001 (indici finanziari, consistenza di personale, assetto organizzativo, e così via) non consente


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di definire in modo equilibrato gli importi degli emolumenti da riconoscere, in considerazione del fatto che gli stessi non risultano sufficientemente coerenti né con gli aspetti peculiari che connotano la gestione dell'Ente, anche in relazione al particolare e determinante ruolo operativo che lo stesso è chiamato a svolgere nella fase di avvio, né sotto il profilo delle responsabilità amministrative e gestionali del relativo organo di vertice.
L'articolo 2, infine, detta disposizioni per migliorare l'efficienza della gestione economico-finanziaria dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Infatti, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, ha istituito, quali organi decentrati del Ministero, nove SIIT, articolati in due settori organici di attività, rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti, derivanti dalla soppressione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche (organi periferici dell'ex Ministero dei lavori pubblici) e degli Uffici della Motorizzazione civile (quali organi decentrati dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione). Per la gestione economico-finanziaria degli ex Provveditorati regionali alle opere pubbliche si applicavano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, recante: «Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell'amministrazione centrale». Com'è noto, infatti, l'articolo 2 della predetta legge n. 908 del 1960 dispone, tra l'altro, che per ogni esercizio finanziario, ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa, le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrare alla Corte dei conti, alla ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi. Considerato che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non sono iscritte in bilancio specifiche risorse per spese di competenza dei SIIT, l'articolo 2 del decreto-legge dispone l'applicazione delle norme di cui alla legge n. 908 del 1960 per la gestione economico-finanziaria di tali strutture decentrate.
Le variazioni apportate al testo nel corso dell'esame da parte del Senato, di interesse del Ministero delle infrastrutture sono le seguenti.
Le modifiche all'articolo 1 attengono ad operazioni di drafting, apportate dal relatore con specifici emendamenti, e non hanno alcun significativo riflesso sul contenuto delle disposizioni ivi contenute.
L'introduzione, con emendamenti della Commissione 8a e del Governo, dell'articolo 1-bis, recante misure urgenti per gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali e per la sicurezza del trasporto aereo, consente all'ENAL assunzioni di personale, nel limite di 130 unità, da destinare ai settori della sicurezza del volo, in deroga alle disposizioni della legge finanziaria 2005, con oneri a carico del bilancio dell'ente stesso.
La stessa disposizioni consente all'ENAL di far fronte alle spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali con le risorse di parte corrente non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto.
L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, a valere su tali residue risorse, è rimessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sulla base di quantificazioni da parte dell'ENAL.
L'articolo 2, concernente la gestione economico-finanziaria dei SIIT, non ha subito modifiche rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri.
L'articolo 2-bis, introdotto con emendamento del Senatore Cicolani è volto alla rilocalizzazione di alcuni Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Centri prova autoveicoli - CPA - e Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti a Fissi - USTIF) a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


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Attraverso la modifica degli articoli 12 e 15 della legge 870/1986, viene rideterminato l'ambito territoriale di competenza di ciascun Settore Infrastrutture e Trasporti in relazione ai CPA e USTIF presenti sul territorio nazionale.
Con emendamento della Commissione 8a è stato inserito, all'articolo 3, un comma aggiuntivo (1-quinquies) che apporta modifiche all'articolo 32 della legge 109/1994, in materia di definizione delle controversie in materia di lavori pubblici. Con la suddetta modifica, l'abrogazione delle disposizioni che prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nelle materia de qua, viene estesa anche alle disposizioni previste da leggi speciali.
La variazione al testo sembra poter interferire con la disciplina speciale dell'arbitrato introdotta dall'articolo 12 del decreto legislativo 190/2002, in materia di opere strategiche e di preminente interesse nazionale di cui alla legge obiettivo.
La modifica incide sulla composizione del collegio arbitrale, con riferimento alla designazione dei componenti.
Di portata altamente innovativa è l'introduzione, con emendamento del Relatore, dell'articolo 6-bis. La disposizione modifica l'assetto finanziario dell'ANAS, in relazione al processo di privatizzazione sostanziale. Con la soppressione del comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto legge n. 138/2002, infatti, i tratti di rete stradale nazionale e autostradale restano in proprietà dello Stato. Immediata conseguenza dell'emendamento approvato è la fuoriuscita dell'ANAS dal perimetro della Pubblica Amministrazione. Attualmente l'Anas Spa, infatti - nonostante sia stata trasformata, con decreto legge n. 138/02, in società per azioni - continua a permanere nell'ambito della Pubblica Amministrazione, incidendo per 0,2 punti circa sul,rapporto deficit/Pil.
Viene, altresì, previsto il raddoppio della durata massima della concessione tra ANAS e Ministero, da 30 a 60 anni.
Sotto l'aspetto finanziario, conseguentemente, all'ANAS, non più proprietaria di beni demaniali, sono attribuite le entrate derivanti dalla sottoposizione a pedaggio figurativo o corrispettivi di servizio a valore di mercato di detti beni.
Dette entrate, ai sensi dell'emendamento de quo, non possono essere superiori «ai trasferimenti disposti sulla.base della disciplina precedentemente vigente».
Infine, si segnala che con l'emendamento in questione, l'ANAS, previa autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può affidare in sub-concessione a società a capitale interamente pubblico, i compiti relativi alla gestione e manutenzione, miglioramento ed adeguamento e costruzione di tratte autostradali e stradali assoggettate a pedaggio figurativo.
L'articolo 6-ter, (introdotto con emendamento della Commissione 8a) impone l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali per la realizzazione di porti turistici, nelle aree escluse dal conferimento di funzioni a favore delle regioni in materia di demanio marittimo e di mare territoriale.
La norma impone al Capo del compartimento marittimo (Capitaneria di porto) di ordinare la pubblicazione, a spese del richiedente, della domanda di concessione, attraverso l'affissione nell'albo comunale ove è situato il bene richiesto, l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto competente nonché l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Vengono fatte salve le previdenti disposizioni in materia nonché i procedimenti in relazione ai quali sono stati già rilasciati i relativi provvedimenti autorizzatori.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 163/2005: Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture (C. 6117).

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA

Art. 1, comma 1. In ordine alla presente disposizione, concernente la possibilità per il Registro Italiano Dighe (RID) di assumere personale a tempo determinato, si chiede di conoscere se la stessa potrebbe rappresentare una deroga alla disciplina recata dall'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale disposizione prevede - quanto alla stipula dei contratti a termine - il rispetto del limite finanziario rappresentato dalla inedia annua sostenuta per tale finalità nel triennio 1999-2001.
Al riguardo, si fa presente che il RID è stato istituito il primo luglio 2003 e che il confronto con il predetto parametro non potrebbe essere effettuato neanche con riferimento al soppresso Servizio nazionale dighe, atteso il carattere innovativo - quanto alle competenze e all'assetto organizzativo - riconosciuto al RID a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136. Circa, poi, gli elementi informativi richiesti in ordine alla platea dei soggetti interessati e alle disponibilità di bilancio del RID, nel ricordare che la presente disposizione fissa un limite massimo di euro 2.500.000 per la predetta finalità, si fa presente che tali elementi potranno essere forniti direttamente dall'Amministrazione.
Per quanto concerne le osservazioni circa gli effetti della disposizione sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, si fa presente che gli effetti indicati nell'allegato 7 in ordine alle disposizioni del comma 116 dell'articolo 1 della legge n. 311/04 non scontarlo l'esistenza del RID, in quanto tale ente è di recente istituzione e il parametro di, riferimento per le assunzioni a tempo determinato, indicato dal predetto comma 116, è la spesa media annua del periodo 1999-2001.

Art. 1, comma 2. Per quanto attiene alla clausola di copertura finanziaria del comma 2 dell'articolo 1 - che consente al Registro italiano dighe di ricorrere, nell'anno 2005, all'assunzione di mutui per gli interventi di messa in sicurezza delle dighe, anche in deroga al limite all'incremento delle spese disposto dalla legge finanziaria 2005 - si fa presente che la dotazione del fondo di cui al comma 27 della stessa legge finanziaria 2005, volto a consentire agli enti locali di ricorrere ad anticipazioni della Cassa depositi e prestiti per finanziare spese di investimento che eccedano il predetto limite di spesa, è stata ridotta da 250 a 150 milioni di euro in forza dell'approvazione del comma 2 dell'articolo 14 e del comma 5 dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
È peraltro da soggiungere che lo stesso comma 27 prevede che le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti direttamente ai soggetti beneficiari, secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Conseguentemente, al fine di accertare l'entità delle risorse attualmente disponibili del suddetto fondo, si rende necessario acquisire i relativi elementi informativi la Cassa Depositi e prestiti.


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Inoltre, circa gli elementi informativi richiesti sugli effetti finanziari derivatati dal comma 2 dell'articolo 1 e relativa contestualità si fa presente che la disposizione non si configura come una autorizzazione di spesa, bensì come norma di compensazione tra gli effetti negativi sull'indebitamento eletto e sul fabbisogno della P.A. prodotti dalla deroga autorizzata al RID e gli effetti positivi derivanti dalla riduzione della possibilità attribuita ai Comuni di effettuare Anticipazioni presso l'apposito fondo della Cassa depositi e prestiti. Conseguentemente gli effetti del mutuo per spese di investimento del RID oltre i limiti previsti si annullano nello stesso esercizio con le minori anticipazioni ai comuni per spese in conto capitale.

Art. 4. In relazione alla modalità di copertura degli oneri recati dall'articolo 4 si rappresenta quanto segue:
in ordine all'utilizzo dell'accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2005; si segnala che sussistono sufficienti disponibilità finanziarie;
circa la riduzione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2006, della quota di pertinenza dello Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito dell'IRE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 468/78, si ritiene congruo - sotto il profilo strettamente tecnico - l'ammontare delle presumibili spettanze per l'anno 2006 e anni successivi, valutabile in circa 12 milioni di euro - al netto della riduzione di 80 milioni di euro già disposta dall'articolo 2, coma 69, della legge 350/2003 -, da utilizzare ai fini della richiamata copertura.

Al riguardo, si rappresenta che il predetto ammontare di 12 milioni è stato stimato sulla base degli incassi dell'IRPEF da rendiconto dell'anno 2002 e delle scelte dei contribuenti comunicate dall'Agenzia delle entrate, relative alle dichiarazioni dei redditi presentate nel medesimo anno.
A prescindere da considerazioni di ordine politico circa la riduzione della suddetta quota di destinazione dell'otto per mille di diretta gestione statale, che comporta la limitazione delle quote di finanziamento dei settori interessati tra i quali si ripartisce in base all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, è da ritenere che la richiamata riduzione non venga ad incidere su diritti soggettivi perfezionati, atteso che le relativa domande di finanziamento vengono annualmente presentate e ripartite in relazione alle risorse disponibili, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 76/98 e successive modifiche.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti (Atto n. 530).

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL GOVERNO

Si rappresenta quanto segue.

Art. 3 (Modalità di svolgimento della procedura concorsuale) - Sono state manifestate perplessità in merito agli eventuali effetti finanziari conseguenti al funzionamento dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria che, ad avviso della Commissione, non essendo eliminati in sede di ricognizione generale dell'attuale offerta formativa finalizzata ai percorsi di formazione iniziale dei docenti, continuerebbero ad assorbire le relative risorse.
Al riguardo, si precisa che gli attuali corsi di scienze della formazione primaria, peraltro di fatto ancora di durata quadriennale, nonostante la riforma prevista dal Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, comunque saranno oggetto di trasformazione, coerentemente al nuovo impianto dei percorsi formativi.
In proposito, si ricorda che per fronteggiare le esigenze finanziarie connesse con il processo di adeguamento delle attuali strutture ai nuovi percorsi formativi, l'articolo 4, comma 10, prevede l'importo di 10,5 milioni di euro.
A conforto della tenuta finanziaria dell'iniziativa va in ogni caso considerato, come peraltro evidenziato anche dalla Commissione stessa, che il numero degli studenti da ammettere ai nuovi percorsi di formazione è stato stimato in misura notevolmente inferiore rispetto al totale degli studenti ammessi alle strutture universitarie attualmente esistenti, le cui risorse verranno utilizzate per gli istituendi corsi di laurea magistrale e per i corsi accademici di secondo livello per la formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 3, comma 4 - La Commissione ha richiesto la conferma circa la utilizzabilità della procedura di cui alla legge n. 264/1999 ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale ed ai corsi accademici di secondo livello, che costituisce il presupposto della invarianza finanziaria della norma.
Al riguardo, premesso che nella relazione tecnica è esplicitamente indicato il ricorso alla procedura di cui alla legge n. 264/1999, si evidenzia che dalla lettura sistematica dei commi di cui all'articolo in esame si evince la vigenza della predetta legge (richiamo contenuto nel comma 2), che ha la precipua finalità di disciplinare proprio gli accessi ai corsi universitari, tra i quali sono ricompresi la laurea in scienze di formazione primaria e le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS).

Art. 4 (Formazione iniziale dei docenti), comma 3 - In merito ad eventuali effetti finanziari scaturenti dallo svolgimento di stages all'estero, premesso che la norma li prevede come possibilità, che quindi non vincola finanziariamente le Università, la neutralità finanziaria è anche assicurata dal combinato disposto del comma in esame con il comma 8 che prevede esplicitamente che il funzionamento dei corsi in questione non deve comportare «oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori».


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Art. 4, comma 5 - Non si ritengono onerose le convenzioni previste dal comma 5 in quanto interessano, esclusivamente, soggetti pubblici ovvero le università.
A tal proposito, si evidenzia che si e invece ritenuto necessario esplicitare nella norma l'assenza di oneri per le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e), in quanto i soggetti interessati possono essere non solo pubblici ma anche soggetti privati.

Art. 4, comma 8 - Ulteriori chiarimenti si chiedono in ordine alla «coerenza della clausola di invarianza, riportata al comma 8», che assicura la copertura degli oneri relativi al nuovo modulo formativo mediante i proventi derivanti dalle tasse e dai contributi a carico dei corsisti.
Al riguardo, si ritiene sostenibile la tenuta finanziaria relativa ai nuovi moduli formativi, atteso che le Università, nell'ambito della propria autonomia, con decreti rettoriali possono e devono adeguare la misura dei predetti contributi e tasse ai prevedibili oneri da sostenere per il funzionamento dei corsi in questione.
Conforta, a tal fine, la considerazione che lo stesso sistema di finanziamento adottato per le SSIS non ha dato luogo a richieste aggiuntive di finanziamenti statali da parte delle Università. In ogni caso, si rinvia al Miur l'acquisizione di elementi conoscitivi circa l'entità delle entrate contributive che si prevedono a carico dei partecipanti ai corsi, in relazione alle prevedibili spese, in quanto dati in possesso, per loro natura, del Ministero competente.
Inoltre, si rimette sempre al Ministero competente l'opportunità, segnalata dalla Commissione, di stabilire una tempistica di adozione del decreto ministeriale, determinante la misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, atta ad evitare un disallineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse e il manifestarsi degli oneri.
Infine, per quanto concerne la clausola di invarianza finanziaria, quella prevista nel presente comma appare rispondente alle esigenze manifestate dalla Commissione intese a stabilire «che dai corsi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato e per gli altri enti indicata».

Articolo 4, comma 10 - Circa i chiarimenti richiesti in relazione alla congruità dell'importo previsto (10,5 milioni di euro) dal comma in esame, finalizzato all'adeguamento delle strutture del sistema universitario, si evidenzia che trattandosi di «limite massimo di spesa», sotto il profilo contabile, costituisce in ogni caso un limite invalicabile. Si rinvia al Miur l'indicazione analitica, richiesta dalla Commissione Bilancio, delle tipologie di spesa da sostenere con i predetti fondi.

Articolo 5 (Accesso ai ruoli e contratto di inserimento formativo al lavoro), comma 2 - Ulteriori perplessità riguardano gli eventuali maggiori oneri che potrebbero scaturire dai contratti di inserimento, ivi previsti, aventi durata annuale, rispetto invece alla possibilità di utilizzare a tal fine personale supplente fino al termine delle attività didattiche (supplenza di durata pari a 10 mesi).
In proposito, si fa presente che i docenti formandi e poi tirocinanti sono destinati alla copertura di posti vacanti e disponibili che, per loro natura, costituiscono posti di organico di diritto e quindi, in base al vigente ordinamento, devono essere ricoperti con personale supplente annuale in assenza di personale di ruolo.

Articolo 5, comma 4 - Per quanto concerne la segnalata opportunità di riformulazione della norma, si fa presente che per motivi di tecnica di bilancio, non può che confermarsi l'attuale testo ovvero il riferimento al capitolo 1276 (valorizzazione professionale docenti) di cui all'U.P.B. 2.1.5.3 dello stato di previsione del Miur, in quanto i relativi stanziamenti sono stati iscritti in relazione alle economie realizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 6 (Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti), comma 4 - Ulteriori osservazioni sono


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state formulate con riguardo all'effettiva invarianza d'oneri concernenti la formazione in servizio dei docenti realizzata dall'INDIRE.
In proposito, si precisa che la formazione in servizio è realizzata prevalentemente dall'INDIRE, ente strumentale del Miur, cui compete tale attività in via istituzionale.
Pertanto, l'invarianza della spesa è giustificata dal fatto che a tale istituto vengono assegnati appositi finanziamenti finalizzati allo svolgimento della formazione in servizio, nei limiti dei quali importi, come espressamente indicato dalla norma, va attuata la formazione in argomento. A tal proposito si precisa che l'INDIRE realizza le attività formative sulla base delle priorità indicate dal Miur, compatibilmente alle risorse disponibili.

Articolo 7 (Iniziative di eccellenza per la formazione), comma 1 - Circa la congruità delle risorse di cui al Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997, a fini degli interventi previsti dal presente comma, si ritiene di confermare la congruità della copertura finanziaria degli oneri recati dalla norma, atteso che le risorse del predetto Fondo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, sulla base di scelte discrezionali di quest'ultimo, che dovrà tenere necessariamente conto della minore disponibilità di un milione di euro, in quanto vincolato nella destinazione dal comma in esame.
Inoltre, al fine di corrispondere al richiesto inserimento dell'esplicito riferimento alla tabella C della legge n. 311 del 2004, dopo le parole di cui all'ultimo rigo del comma 1 «determinata dalla»; vanno aggiunte le parole «tabella C della».


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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (Atto n. 535).

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL GOVERNO

In merito al provvedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Articolo 1, comma 14.

In ordine all'opportunità segnalata dalla Commissione Bilancio della Camera di rafforzare l'efficacia della clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma in esame, la stessa potrebbe essere riformulata come di seguito indicata:
«Alla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore, nei centri polivalenti di cui al presente comma, si provvede con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il MIUR, con nota n. 2324 del 18 maggio 2005 (che si allega), ha assunto l'impegno di ridefinire, in concomitanza con la graduale attuazione della riforma, le attuali classi di concorso, procedendo ad una razionalizzazione e ad un significativo accorpamento delle stesse che consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti. In tal modo, infatti, nel caso di riduzione di orario di alcune discipline rispetto all'assetto attuale, si potrebbero evitare situazioni di soprannumerarietà, utilizzando i docenti che dovessero trovarsi in tale condizione nell'insegnamento di discipline affini afferenti alla stessa classe di concorso.
Inoltre, a seguito dell'impegno assunto dal MIUR con la predetta nota n. 2324/2005, con provvedimento legislativo (articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito con legge n. 168 del 2005), è stata prevista l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale docente, eventualmente in esubero, per corrispondere alle nuove esigenze derivanti da modifiche ordinamentali o da modifiche delle classi di concorso;
infine, va anche evidenziato che l'elevato numero di collocamenti a riposo previsti per gli anni 2007-2012 dovrebbe contribuire, mediante i nuovi ingressi, ad uniformare il quadro organico alle esigenze del nuovo ordinamento organizzativo e didattico.

Per quanto concerne i chiarimenti richiesti circa la differenza tra il numero delle classi considerate come base di calcolo nella relazione tecnica (88.119 unità) e quello risultante alla Commissione Bilancio della Camera (88.405 unità), che comporterebbe una sottostima delle stesse nella misura di 286 unità, si fa presente che tale discrepanza non può che dipendere dai diversi tempi di rilevazione dei predetti dati; è evidente, infatti, che la relazione tecnica è stata elaborata sulla base dei dati al momento disponibili.
D'altra parte, proprio nella considerazione che la quantificazione degli oneri costituisce pur sempre una stima, basandosi su dati che per loro natura possono variare (ad esempio, il numero delle classi


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dipende dal numero, che può modificarsi anno per anno, degli alunni frequentanti), il comma 3 dell'articolo 30 prevede apposita clausola di salvaguardia, a garanzia della copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Articolo 12 (Organizzazione educativa e didattica), comma 1.

Con riferimento all'eventualità che il ricorso agli esperti possa richiedere l'impiego di risorse aggiuntive, si evidenzia che la norma ne precisa l'utilizzo nei limiti delle risorse iscritte nei bilanci delle istituzioni scolastiche.
In ogni caso, al fine di corrispondere alla richiesta della Commissione Bilancio, al comma 1, previa soppressione delle parole «nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci», si potrebbe aggiungere, alla fine del comma, il seguente periodo: «Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Articolo 13 (Valutazione e scrutini), comma 6.

La norma, inserita nel testo per motivi di organicità di trattazione della materia, recepisce le disposizioni già presenti nell'ordinamento scolastico (articoli 192 e 193 del decreto legislativo n. 279 del 1994) e pertanto risulta finanziariamente coperta.

Capo III - I percorsi di istruzione e formazione professionale (articoli 15-22).

Si premette, ad ogni ulteriore considerazione, che l'istruzione e formazione professionale rientra nella competenza esclusiva delle Regioni, spettando allo Stato in detta materia, esclusivamente, la definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.
Ciò premesso, circa i livelli essenziali definiti nel presente Capo (articoli da 15 a 21), con riferimento all'organizzazione dei percorsi formativi ed alle relative valutazioni e certificazioni rilasciate al termine dei predetti percorsi, si segnala che, a seguito dell'Accordo Quadro raggiunto in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, sono stati già attivati corsi di istruzione e formazione professionale sulla base delle linee guida previste nel presente decreto. A tale scopo sono stati assegnati alle Regioni appositi finanziamenti, da parte del MIUR e del Ministero del Lavoro, come previsto peraltro dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 76 del 2005.

Articolo 24 (Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti).

La norma non appare suscettibile di recare maggiori oneri considerato che l'attivazione di laboratori musicali, da effettuarsi eventualmente mediante convenzione tra i Conservatori e le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado, è prevista come possibilità e non obbligo ed, in ogni caso, nell'ambito della programmazione delle proprie attività che già viene effettuata annualmente nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 25 (Insegnamento dell'inglese e della seconda lingua comunitaria) comma 1, lettera b)

L'incremento del monte ore obbligatorio, pari a 33 ore, stabilito per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado, compensato dalla riduzione del corrispondente numero di ore dell'orario annuale facoltativo, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, non si ritiene suscettibile di recare oneri aggiuntivi.
Infatti, si evidenzia che l'orario annuale di insegnamenti facoltativi, pari a 198 ore, concorre, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004, alla formazione dell'organico del personale docente e, pertanto, è stato considerato ai fini della copertura finanziaria, come indicato nella R.T. predisposta a corredo del decreto legislativo citato.


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Articolo 27 (Passaggio al nuovo ordinamento), comma 4.

In ordine agli eventuali riflessi finanziari conseguenti alle convenzioni che possono essere stipulate tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), non si ritiene onerosa la disposizione in esame, atteso che, oltre a costituire una possibilità e non un obbligo, in ogni caso si tratterebbe di convenzioni tra enti pubblici.

Articolo 28 (Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione).

La Commissione Bilancio della Camera, nel ritenere corretta la quantificazione degli oneri stimata nella R.T. chiede, in ogni caso, di conoscere il numero effettivo di iscrizioni relative all'a.s. 2005/2006, «onde confermare la validità delle quantificazioni contenute nella R.T.».
Al riguardo, si rinvia la richiesta al Ministero competente, trattandosi di dati che non possono che essere forniti dal Miur.

Articolo 30 (Clausola di copertura finanziaria).

In merito alla congruità degli stanziamenti previsti dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004, relativamente alle altre finalità previste dal piano stesso, il Miur ha dato assicurazioni che le predette risorse sono esaustive ai fini del soddisfacimento degli altri interventi previsti dal piano.
Inoltre, circa il limite di spesa relativo agli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 30, si fa presente che lo stesso può ritenersi non riferibile alle spese di personale.


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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 2003/92/CE relativa al luogo di cessione di gas e di energia elettrica (Atto n. 533).

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL GOVERNO

In riferimento a quanto richiesto in ordine al decreto legislativo indicato in oggetto, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti elementi.
La previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di provvedimento normativo teso a recepire le disposizioni contenuto nella direttiva 2003/92/CE in tema di territorialità IVA delle cessioni di gas e di energia elettrica concernente il non assoggettamento all'imposta delle importazioni di gas e di energia elettrica, non sembra determinare, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione bilancio, perdita di gettito. Ciò in quanto, alle predette operazioni si applica il regime del reverso charge, meccanismo in base al quale l'importatore interessato non deva più versare l'imposta in dogana per poi portarla in dotazione, ma è unicamente tenuto ad operare una registrazione di carico e scarico dell'operazione stessa, con conseguente azzeramento dell'imposta a debito con quella a credito.
In sostanza, la nuova procedura di liquidazione dell'IVA costituisce una semplificazione operativa che non pregiudica affatto il gettito dell'Erario; tutt'al più, a parere dello scrivente, in ipotesi, si verifica solamente una mancata temporanea gestione di somme altrui; somme che, se richieste a rimborso e fisiologicamente restituite in ritardo, comportavano anche la corresponsione dei relativi interessi.
Si tenga inoltre presento che, per prassi consolidata, nei provvedimenti a contenuto IVA, l'imposta gravante sugli operatori intermedi non viene quantificata. Vengono, invece, quantificati gli effetti rivolti ai consumatori finali.
Nel caso in questione, laddove gli operatori intermedi si avvalgano, come appare conveniente, di una stabile organizzazione, è evidente che non si debba procedere ad alcuna quantificazione.


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ALLEGATO 6

Ratifica Accordo Italia-Romania di cooperazione culturale e scientifica (C. 5862).

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL GOVERNO

Si fa presente quanto segue:
si assicura che gli scambi e le collaborazioni tra gli Enti territoriali e le Regioni, interne ai rispettivi Paesi (articolo 10) vengono realizzate con il ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio di detti Enti;
relativamente agli scambi previsti agli articoli 2, lettera b), articolo 3, lettere f, g, nonché agli articoli 6 e 9, si conferma la quantificazione della spesa prevista nella Relazione tecnica, con esclusione quindi di ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Peraltro, l'eventuale spesa di trasferta a carico degli Enti di appartenenza rivesta carattere eventuale e, qualora si verifichi nel prosieguo tale ipotesi, la relativa spesa sarà a carico degli Enti interessati, che utilizzano gli stanziamenti previsti dalla vigente legislazione;
si evidenzia che la spesa prevista dal provvedimento è da considerare quale limite massimo, entro il quale saranno realizzate le attività previste dalle disposizioni dell'Accordo;
si conferma che la prima riunione della Commissione mista si terrà a Bucarest nell'anno 2007.


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ALLEGATO 7

Equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale «Francesco Morosini» di Venezia e altre disposizioni concernenti gli ex allievi delle scuole militari» (C. 5678).

DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL GOVERNO

Relativamente alle singole previsioni del provvedimento si fa presente quanto segue:
Articolo 1: si esprime parere contrario in quanto la norma intende equiparare, a tutti gli effetti, il periodo svolto dagli allievi del Collegio navale «Francesco Morosini» - Istituto di scuola superiore - al servizio militare e considerarlo utile ai fini dell'inquadramento economico e per la determinazione di anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale. Infatti la normativa vigente (decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 302, articolo 9, comma 9) esclude tale possibilità perfino per gli allievi arruolati presso la Scuola navale militare «Francesco Morosini», i quali rivestono lo status militare e sono sottoposti al regolamento di disciplina militare.

Si fa presente inoltre che la norma è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica che non sono stati quantificati e né coperti.

Articolo 2: la norma prevede - mediante l'inserimento al comma 7, dell'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 213, della lettera c-bis) - la possibilità di riconoscere, come titolo preferenziale ai fini della nomina ad ufficiale di completamento di cui al comma 6, dell'articolo 25 del decreto legislativo 215 del 2001, il completamento senza demerito dei corsi regolari presso le Scuole militari «Nunziatella» e «Teulie», nonché presso la Scuola navale militare «Francesco Morosini». Agli stessi fini si intende computare anche il completamento dei corsi svolti presso il Collegio navale «F. Morosini».
Al riguardo, relativamente al primo periodo della lettera c-bis) andrebbe espressamente chiarito che il riconoscimento del titolo preferenziale ai fini della nomina ad ufficiale di completamento avviene comunque nel rispetto dei requisiti previsti dal Regio decreto 16 maggio 1932, n. 819. Si esprime invece parere contrario sul secondo periodo della stessa lettera c-bis).
Articolo 3: si prevede che il personale militare in congedo che abbia completato senza demerito i corsi presso gli stessi Istituti indicati all'articolo 2, sia promosso al grado superiore. La norma è produttiva di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in tutti i casi i beneficiari della promozione vengano richiamati in servizio.
Per tutto quanto sopra considerato si esprime parere contrario all'ulteriore iter dell'iniziativa.
Relativamente all'avviso di competenza richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4651 del 28 settembre 2005 - trasmessa da codesta Ufficio legislativo con lettera del 29 settembre ultimo scorso n. 1.5981/UL - sull'emendamento del Ministero della difesa inteso a sopprimere l'articolo 3 del provvedimento, lo scrivente esprime parere favorevole.