Schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento (atto n. 530)
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge n. 53 del 2003, lo schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento;
considerato che tale schema di decreto legislativo, unitamente a quello concernente il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, completa il processo di attuazione legislativa del riordino del sistema scolastico nazionale previsto dalla legge n. 53 del 2003;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata e della conseguente decisione del Governo di espungere dal testo trasmesso alle Camere le disposizioni concernenti la possibilità di utilizzare, ai fini dell'accesso all'insegnamento nei percorsi dell'istruzione e formazione professionale, il canale formativo disciplinato nel provvedimento in esame;
valutati i rilievi ed i suggerimenti formulati dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione;
condivise le finalità e l'impianto complessivo del provvedimento, che appare idoneo a realizzare finalmente un sistema di formazione universitaria degli insegnanti tale da garantire percorsi formativi di pari dignità per tutti i docenti, l'innalzamento della loro professionalità ed uno stretto raccordo con le procedure per l'accesso nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;
espresso apprezzamento, in particolare, per il fatto che:
la previsione di una formazione universitaria specialistica per tutte le tipologie di docenti consentirà un generalizzato elevamento della qualità del sistema educativo;
al contempo, viene assicurato il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nel percorso di formazione universitaria, sia nel periodo di tirocinio svolto durante il corso di laurea magistrale, sia tramite l'anno di «applicazione» post-laurea presso un'istituzione scolastica;
la rigorosa programmazione del numero di posti in accesso alla laurea magistrale per la formazione dei docenti potrà garantire un corretto equilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro degli insegnanti, contribuendo a risolvere in modo definitivo l'annoso fenomeno del cosiddetto «precariato storico»;
ritenuto, peraltro, che, proprio al fine del più efficace perseguimento degli obiettivi richiamati, si rendano necessarie alcune modifiche e integrazioni al provvedimento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
per quanto attiene al delicato rapporto tra abilitazione e insegnamento, considerato il nuovo assetto istituzionale del sistema scolastico e, in particolare, la necessità di assicurare il pieno rispetto delle competenze e delle esigenze delle regioni e delle istituzioni scolastiche autonome, ivi comprese quelle paritarie, occorre garantire che la programmazione dei
posti in accesso alle lauree abilitanti consideri non solo il fabbisogno delle scuole statali, ma anche quello delle scuole paritarie e regionali (per quanto attiene al sistema dell'istruzione e formazione professionale);
per assicurare un effettivo innalzamento della qualità complessiva del personale docente, evitando fenomeni distorsivi di «concorrenza al ribasso» tra le università, appare opportuno stemperare la previsione che la collocazione in graduatoria al termine del percorso formativo universitario avvenga esclusivamente sulla base del voto finale conseguito nell'esame di Stato abilitante;
affinché il provvedimento risulti realmente efficace ai fini della definitiva risoluzione dei problemi del «precariato», occorre evitare di creare nuove contrapposizioni tra diverse categorie di abilitati; per tale motivo, appare in particolare necessario chiarire le modalità per la valutazione e la valorizzazione delle abilitazioni conseguite nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); occorre, altresì, accelerare le procedure di immissione in ruolo dei docenti precari inseriti nelle graduatorie permanenti;
la promozione di un processo di innalzamento e specializzazione degli insegnanti non può non tener conto delle differenti esigenze formative proprie delle diverse tipologie di docenti; in tal senso, non appare giustificata la scelta di estendere anche ai corsi per insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria la preminenza delle finalità di approfondimento disciplinare prevista dalla legge n. 53 del 2003 per la formazione degli insegnanti del secondo ciclo;
ritenuto che diversi di tali aspetti problematici potrebbero trovare una più adeguata soluzione con l'introduzione di una più netta distinzione tra abilitazione e reclutamento e l'istituzione di albi regionali dei docenti abilitati, cui potrebbero accedere le diverse categorie di soggetti abilitati in possesso di una formazione universitaria e da cui potrebbero attingere tutte le categorie di scuola, statali, regionali e paritarie, tramite concorsi di istituto in cui ogni istituzione scolastica potrebbe più autonomamente valutare la competenza e la preparazione dei docenti;
ritenuto peraltro che l'introduzione di concorsi di istituto non possa essere realizzata nell'ambito dell'attuazione della delega in oggetto, ma richieda un distinto percorso legislativo;
ritenuto, ancora, che appare opportuno chiarire esplicitamente che le istituzioni di istruzione e formazione collaborano con le università nella programmazione e realizzazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti;
considerata la necessità di chiarire che alle attività di formazione e di tirocinio collaborano, come già previsto dalla normativa vigente, i dirigenti scolastici, oltre che gli insegnanti;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. Il percorso di formazione iniziale dei docenti, preordinato all'accesso all'insegnamento, è affidato alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che a tal fine collaborano con le istituzioni di istruzione e formazione»;
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «maggiorato del 10 per cento» siano sostituite dalle seguenti: «maggiorato del 30 per cento»;
3) all'articolo 4, comma 2, lettera e), le parole: «di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale» siano sostituite dalle seguenti: «di cui, per i corsi finalizzati alla formazione dei docenti delle scuole del secondo ciclo, non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale»;
4) all'articolo 4, comma 9, le parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315», siano sostituite dalle seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315»;
e con le seguenti osservazioni:
a) nell'ambito della necessaria distinzione tra fase abilitante e fase di reclutamento, si individuino le modalità per l'istituzione di albi professionali regionali degli abilitati, da cui possano attingere, ai fini delle reclutamento, tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione. Al medesimo fine si invita il Governo a sostenere e promuovere gli interventi normativi necessari ad introdurre fasi selettive mediante concorsi di istituto riservate agli iscritti agli albi regionali;
b) si valutino le modalità con cui introdurre un intervento di valutazione, da parte delle istituzioni scolastiche, del livello di preparazione raggiunto dai soggetti che conseguono l'abilitazione e della loro idoneità all'insegnamento, ai fini della loro collocazione negli albi professionali regionali degli abilitati;
c) si individuino specifiche disposizioni transitorie per riservare, nei prossimi anni scolastici, una quota dei posti disponibili nelle scuole statali ai docenti abilitati in base alla disciplina previgente, in possesso di laurea in scienze della formazione primaria o di diploma rilasciato da scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
d) si accelerino le procedure di immissione in ruolo dei docenti precari già inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, al fine di non pregiudicare le posizioni acquisite;
e) si valuti l'esigenza di specificare che le tasse poste a carico degli aspiranti costituiscono una parziale copertura dell'intero costo dei corsi di laurea abilitanti, analogamente a tutti gli altri corsi di laurea magistrale.
Schema di decreto legislativo sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (atto. n. 535).
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legislativo in titolo;
considerato che:
esso rappresenta, unitamente allo schema di decreto legislativo in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, l'ultimo tassello attuativo della legge n. 53 del 2003, con cui si è riformato il sistema dell'istruzione;
esso è diretto, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 53 del 2003, al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, che da oltre 80 anni non è interessato da riforme ordinamentali;
la sua approvazione risulta centrale, tanto più che è anche nel suo ambito che si esercita il diritto costituzionale all'istruzione e alla formazione, assicurato a tutti per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
esso riflette pienamente il nuovo assetto istituzionale delineato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione, dettando, da una parte, le norme generali per la parte dell'istruzione compresa nel secondo ciclo e, dall'altra, i livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, la cui disciplina concreta rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni;
valutati positivamente i cardini della riforma e in particolare:
la sostanziale unitarietà dei due percorsi, che si riflette - fra l'altro - nella possibilità di cambiare scelta dell'itinerario scolastico e formativo, nonché nella possibilità di acquisire, nell'uno o nell'altro sistema, crediti certificati, assicurando competenze di base comuni finalizzate all'armonica interazione tra i due sistemi;
la pari dignità riconosciuta ai due sistemi in cui si articola il secondo ciclo, quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, ancorché differenziati e rispondenti alle diverse scelte vocazionali dei giovani;
il potenziamento della libertà di scelta degli studenti e delle famiglie, nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e di vincoli nazionali e regionali, a garanzia dell'unità e qualità del sistema;
la personalizzazione educativa dei percorsi, anche attraverso il potenziamento della laboratorialità e la modalità di apprendimento in alternanza scuola-lavoro, a garanzia del successo formativo e del diritto all'apprendimento, attraverso attività di orientamento e tutorato, che rendano effettivo il diritto a cambiare percorso formativo;
valutati altresì positivamente, con riferimento alla definizione di taluni aspetti dei livelli essenziali delle caratteristiche dei percorsi di istruzione e formazione, la disponibilità manifestata dal Governo ad accogliere le richieste di modifica
avanzate dalla Conferenza unificata, che disegnano un percorso metodologico rispettoso delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali, ed il rinvio ad appositi accordi, in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato-Regioni;
considerato che il riferimento alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, recato al comma 3-bis dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 27 in sede di Conferenza unificata, deve intendersi riferito ai passaggi normativi attribuiti alle rispettive competenze e quindi, quanto alla sperimentazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente ai passaggi normativi di competenza dello stesso Ministero e ferma restando ovviamente l'autonomia scolastica in materia;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 8, primo periodo, le parole: «di qualsiasi indirizzo di cui all'articolo 2, comma 8, o livello del secondo ciclo», siano sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo»;
2) all'articolo 1, dopo il comma 12, sia inserito il seguente: «12-bis. I titoli e le qualifiche di cui al Capo III sono rilasciati dalle Regioni e Province autonome. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al medesimo Capo III»;
3) all'articolo 1, il comma 14 sia sostituito dal seguente: «14. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi, di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali»;
4) all'articolo 2, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal primo periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento»;
5) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e con il sistema dell'istruzione» siano sostituite dalle seguenti: «e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione», e siano aggiunte, in fine, il seguente: «nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento potrà essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti e di esperienze pratiche e di stage»;
6) all'articolo 2, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «9. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e 'eventuale indirizzo e settore»;
7) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «8, 9,» sia aggiunta la seguente: «10»;
8) all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei servizi,» siano aggiunte le seguenti: «del credito,»
e, in fine, siano aggiunte le parole: «e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio»;
9) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, le parole: «è di 924 ore nel primo e nel secondo biennio e di 858 ore nel quinto anno» siano sostituite dalle seguenti: «è di 1.056 ore nel primo biennio e di 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno»;
10) all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, le parole: «è di 198 ore nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno» siano sostituite dalle seguenti: «è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno»;
11) all'articolo 6, comma 5, il terzo periodo sia sostituito dal seguente: «L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso»;
12) all'articolo 10, comma 1, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: «Il liceo tecnologico, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni»;
13) all'articolo 10, comma 3, lettera c), dopo la parola: «informatico» sia inserita la seguente: «, grafico»;
14) all'articolo 10, comma 5, siano aggiunte, in fine, le parole: «e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di riferimento su territorio»;
15) all'articolo 10, comma 6, primo periodo, le parole: «è di 957 ore nel primo biennio, di 792 ore nel secondo biennio e di 825 ore nel quinto anno» siano sostituite dalle seguenti: «è di 1023 ore nel primo biennio, di 594 ore nel secondo biennio e di 561 ore nel quinto anno»;
16) all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, le parole: «dedicato alle attività laboratoriali, è di 363 ore nel secondo biennio e di 330 ore nel quinto anno» siano sostituite dalle seguenti: «ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e di 594 ore nel quinto anno»;
17) all'articolo 10, comma 6, il terzo e il quarto periodo siano sostituiti dal seguente: «L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso»;
18) all'articolo 12, comma 5, le parole: «di cui all'allegato B» siano sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto»;
19) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «e si svolge su prove» siano aggiunte le seguenti: «, anche laboratoriali per i licei ad indirizzo,»
20) all'articolo 15, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4»;
21) all'articolo 17, comma 1, lettera a), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale»;
22) all'articolo 18, comma 1, lettera d), dopo la parola «definite» siano inserite le seguenti: «, sentite le parti sociali,»;
23) all'articolo 20, comma 1, lettera c), le parole: «consegua il certificato» siano sostituite dalle seguenti: «consegua la qualifica» e le parole: «alla relativa qualifica» siano sostituite dalle seguenti: «alla relativa figura professionale»;
24) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera c), sia inserita la seguente: «c-bis) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di diploma professionale di tecnico superiore»;
25) all'articolo 21, comma 1, lettera e), le parole: «presso le istituzioni formative» siano soppresse;
26) all'articolo 25, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2. Al fine di offrire agli studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D-bis.
3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi»;
27) l'articolo 27 sia sostituito dal seguente: «Art. 27. - 1. Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Unificata, dei seguenti aspetti:
a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto legislativo, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;
c) l'incremento, fino al 20 per cento, della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
3. L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione
a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005.
4. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007/2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il medesimo Ministero non promuoverà sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole.
5. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006.
6. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.
7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono rilasciati esclusivamente dalle Regioni e province autonome. Fino a tale momento le istituzioni scolastiche possono rilasciare le qualifiche dei percorsi di istruzione professionale di Stato.
8. In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
9. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212»;
28) all'articolo 28, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento di cui alla presente lettera è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, in quanto le relative funzioni non siano già attribuite»;
e con le seguenti osservazioni:
a) gli allegati al decreto siano resi coerenti con le modifiche che saranno apportate al testo in recepimento delle condizioni sopra elencate;
b) relativamente all'allegato A, recante il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, sia inserito, tra gli strumenti culturali, l'insegnamento della religione cattolica, impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese;
c) in relazione all'articolo 25, concernente il raccordo tra le competenze in uscita dal primo ciclo con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel testo un'ora settimanale, da dedicare all'insegnamento della tecnologia, in modo che quel raccordo si realizzi anche per tale insegnamento;
d) inoltre, in relazione all'articolo 31, concernente le norme finali, sia inserito nel testo un riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, in modo da far salvi gli interventi di integrazione scolastica per gli alunni in situazioni di handicap, previsti dalla legge medesima;
e) in relazione al medesimo articolo 31, valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo - come avvenuto già per il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sul primo ciclo d'istruzione - con il riferimento alle disposizioni del precedente ordinamento da considerare abrogate per effetto delle norme del decreto legislativo sul secondo ciclo;
f) consideri il Governo l'opportunità di avviare una sperimentazione nazionale dei nuovi percorsi formativi ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 a partire dall'anno scolastico 2006-2007 nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole.