XI Commissione - Resoconto di marted́ 27 settembre 2005


Pag. 74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI indi del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori della Commissione.

Angelo SANTORI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito alla sede consultiva, in attesa che giunga il presidente, che svolge anche le funzioni di relatore, per lo schema di decreto legislativo sulle forme pensionistiche complementari.

La Commissione concorda.

Riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.
C. 5362 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.


Pag. 75

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, rileva come il provvedimento abbia ad oggetto la delega al Governo per l'adozione, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la modifica ed il riordino della attuale disciplina in materia di gestione dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, nella prospettiva di una migliore e più efficace utilizzazione degli stessi.
Il provvedimento è volto a razionalizzare la gestione dei beni sequestrati e confiscati onde evitare che gli stessi restino inutilizzati ovvero siano relegati in un circuito economico secondario, di scarso rilievo. A tal fine viene introdotto il principio che lo Stato garantisce i debiti che tali imprese contraggono con il sistema creditizio per le loro esigenze di gestione, riattivazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, completamento degli impianti, sempreché la crisi dell'impresa non sia irreversibile. Viene poi previsto uno specifico regime fiscale.
Il testo del disegno di legge non fu assegnato per l'esame in sede consultiva alla XI Commissione, cui è stato trasmesso a seguito dell'abbinamento con altre proposte di legge. Poiché le modifiche apportate al testo in questione non rientrano in ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

Sottufficiali Forze armate e Guardia di Finanza.
Nuovo testo C. 5573.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, rileva come la Commissione avesse già espresso parere favorevole sulla precedente versione del testo trasmesso dalla Commissione Difesa, in materia di collocamento in ausiliaria.
Ricorda che la categoria dell'ausiliaria per i sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza è regolata dall'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.
Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria
L'articolo 1-bis del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, prevede che il personale cessato dal servizio e collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di cinque anni ovvero fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
La proposta in esame prevede che il collocamento in ausiliaria sia subordinato


Pag. 76

all'aver prestato almeno 25 anni di servizio effettivo e dalla circostanza di trovarsi a non più di 4 anni dal limite di età previsto per la cessazione dal servizio permanente.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.
C. 4864 Mazzoni e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, rileva come il provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere preveda modifiche alla disciplina delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, attualmente regolata dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449. L'iniziativa è dettata dalla considerazione che la normativa vigente pregiudica i diritti dei soggetti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che vengono sottoposti al procedimento disciplinare, che attualmente è ancora un procedimento prettamente inquisitorio, in cui l'obbligo del contraddittorio assume natura esclusivamente formale, eludendo la garanzia del diritto alla difesa dell'interessato e i princìpi del «giusto procedimento» di cui alla legge n. 241 del 1990. Tale procedimento amministrativo presenta profonde analogie con il procedimento penale, per cui sarebbe necessario introdurre, almeno per le sanzioni più gravi, quelle garanzie del sistema accusatorio che sono proprie del sistema penale. Va inoltre tenuto presente che il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 ha ridefinito i doveri e gli obblighi connessi con lo status di appartenente alla polizia penitenziaria e ha proceduto alla smilitarizzazione del Corpo, rimodulando la gamma dei doveri cui sono tenuti gli appartenenti alla polizia penitenziaria: considerato che la responsabilità disciplinare consegue all'inosservanza dei doveri inerenti allo status del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, una nuova definizione di tali doveri non può che produrre effetti sul regime disciplinare applicabile.
Passando all'articolato, gli articoli 1 e 2 provvedono, rispettivamente, alla soppressione delle sanzioni della deplorazione e della censura, considerati strumenti ormai obsoleti, mentre vengono incluse alcune tipologie attualmente assimilate alla deplorazione tra quelle soggette alla pena pecuniaria.
L'articolo 3 integra il novero dei comportamenti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 449, costituiscono infrazioni disciplinari punibili con pena pecuniaria: la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale; la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.
L'articolo 4 interviene in materia di provvedimenti cautelari emanati in pendenza di procedimento penale a carico del dipendente: prevede infatti che l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere trasferito d'ufficio nell'ambito della regione ove svolge servizio o collocato in aspettativa con provvedimento del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;
Gli articoli 5, 6 e 7 intervengono sui principi generali del procedimento disciplinare, con disposizioni dirette a rafforzare le garanzie ed i diritti di difesa. In particolare, si introduce un termine certo e perentorio entro cui effettuare la contestazione e concludere il procedimento disciplinare. Secondo l'attuale normativa, la contestazione all'interessato da parte del direttore o del funzionario istruttore


Pag. 77

deve essere mossa «subito»; viene quindi attualmente utilizzata una locuzione vaga che, secondo la giurisprudenza amministrativa, non vincola l'amministrazione al rispetto di un termine rigido e predeterminato, che codifica una regola di ragionevole prontezza e tempestività. La previsione di termini certi serve a fornire più ampia tutela del diritto alla difesa, e, contestualmente, a ridurre in modo significativo il ricorso al contenzioso giudiziario a causa del mancato rispetto dei requisiti della tempestività e della immediatezza della contestazione con conseguente violazione del diritto di difesa. L'articolo 5 prevede quindi che il procedimento disciplinare debba concludersi entro venti giorni dalla data della contestazione o entro trenta giorni in caso di proroga richiesta dal funzionario istruttore e possa essere attivato solo previa verifica della veridicità e della completezza dei fatti esposti nel rapporto, mentre l'articolo 6 prevede un termine preciso per la elevazione della contestazione, entro le quarantotto ore successive al rilevamento dell'infrazione.
L'articolo 7 prevede che nel Consiglio centrale di disciplina, al quale è attribuito il compito di irrogare la sanzione disciplinare, sia presente anche un rappresentante del corpo di polizia penitenziaria: tale innovazione colma una grave lacuna dell'attuale normativa, che di fatto pregiudica i diritti dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare.
L'articolo 8 apporta numerose modifiche alla fase dell'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari diverse dalla censura, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 449: in tale ambito, la figura del funzionario istruttore del procedimento disciplinare presenta analogie con la figura del pubblico ministero nel procedimento penale, avvalendosi degli stessi mezzi di prova del procedimento penale: può procedere all'interrogatorio dell'indagato, sentire, senza vincolo di giuramento, testimoni, compresi quelli indicati dall'indagato, richiedere informazioni ad altri uffici. Dunque, analogamente a quanto previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale per il pubblico ministero, si impone al funzionario istruttore l'obbligo, e non una mera facoltà, di svolgere gli atti di indagine richiesti dal soggetto sottoposto a procedimento se pertinenti e utili nell'accertamento della verità ovvero di motivare rigorosamente in merito alla non pertinenza della richiesta l'eventuale diniego all'assunzione di tali mezzi di prova. Qualora il funzionario istruttore accerti che il rapporto sia infondato o incompleto, avvia apposito procedimento disciplinare nei confronti dell'estensore, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista per la grave negligenza in servizio.
L'articolo 9 prevede che l'inquisito o il proprio difensore possano chiedere fino al giorno antecedente a quello fissato per la seduta la escussione di testimoni a discarico indicando i fatti sui quali dovranno essere sentiti. In base all'articolo 10, il procedimento disciplinare si estingue se non viene concluso entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito. L'articolo 11 prevede che le sanzioni disciplinari siano sospese in pendenza dei ricorsi amministrativi mentre; in base all'articolo 12, nei concorsi interni e nelle procedure di progressione alle qualifiche superiori, non si tiene conto dei rapporti informativi redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 13 prevede infine che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge siano condonate le sanzioni della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte fino alla data di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di applicazione di tale articolo e sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte, disponendosi che non rimanga traccia delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.
Fa quindi presente al presidente Benedetti Valentini, giunto nel frattempo, che


Pag. 78

l'opposizione è contraria a procedere a votazioni, riservandosi di chiedere in caso contrario la verifica del numero legale. Anche nel caso di materie di limitata competenza della Commissione e tuttavia di grande rilievo per il paese, come il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, non si è potuto procedere alla votazione del parere.

Roberto GUERZONI (DS-U) fa presente che il primo punto all'ordine del giorno, recante l'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, era stato rinviato in attesa che giungesse il presidente: ora pertanto potrebbe tornarsi all'esame di tale provvedimento. Per quanto riguarda i provvedimenti in sede consultiva, non ritiene corretto riaprire la discussione sui punti dell'ordine del giorno che sono già stati affrontati.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, concorda sull'opportunità di procedere prioritariamente all'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari. Sottolinea, peraltro, che la segnalazione del deputato Lo Presti assume un valore puramente politico, non essendo stato chiesto da nessuno di riaprire l'esame dei punti già esauriti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.55.

Istituzione dell'«attestato di competenza» e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate.
Testo unificato C. 1048 e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giovanni DIDONÈ (LNFP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul testo unificato risultante dagli emendamenti approvati nella sede della Commissione di merito in materia di istituzione dell'«attestato di competenza» e di delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate.
Il provvedimento è volto a regolamentare quelle nuove professioni, attualmente prive di una disciplina ad hoc, che spaziano dal campo delle comunicazioni, alla rete internet, alle attività paramediche, all'erboristeria, e che, largamente diffuse nel mercato italiano, necessitano di una regolamentazione, soprattutto al fine di garantire ai consumatori la serietà della prestazione professionale. In particolare, il testo intende fornire un quadro normativo di riferimento, che garantisca utenti e prestatori d'opera, senza peraltro irrigidire l'organizzazione di questi ultimi nell'ambito di ordini professionali.
L'articolo 1 indica l'ambito di applicazione del provvedimento e precisa, in particolare, che ne sono oggetto tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile, con esclusione dell'esercizio delle attività commerciali e di pubblici esercizi previste dalle leggi vigenti, nonché delle attività per le quali le leggi vigenti prevedono l'esistenza di albi, ruoli, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni.
L'articolo 2, comma 1, istituisce «l'attestato di competenza», previsto dalla direttiva 92/51/CEE, con il quale si dà conto dell'esercizio abituale della professione, del costante aggiornamento del professionista e di un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione. I successivi commi dell'articolo 2 stabiliscono che l'acquisizione del predetto attestato non è requisito necessario ai fini dell'esercizio delle attività professionali contemplate dal provvedimento e individuano i soggetti ai quali lo


Pag. 79

stesso può essere rilasciato. Dispongono quindi in materia di validazioni richieste dalle associazioni professionali per il rilascio di attestati di competenza e stabiliscono le conseguenze, sull'efficacia dell'attestazione stessa, del mancato rinnovo dell'adesione alle associazioni professionali che hanno rilasciato l'attestato di competenza.
L'articolo 3 prevede la possibilità di istituire, presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi della direttiva 92/51/CEE, un Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, un apposito elenco delle associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. L'articolo 3 attribuisce inoltre alle associazioni professionali la titolarità della definizione dei criteri qualificativi necessari ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, indicandone taluni. Stabilisce, infine, che i criteri qualificativi fissati sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime associazioni all'elenco.
L'istituzione dell'elenco delle associazioni professionali è volto ad introdurre un requisito di legittimazione dell'attività svolta dalle associazioni e rappresenta, al contempo, garanzia della qualità dei servizi svolti, a tutela degli utenti finali.
L'articolo 4 delega il Governo ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti a fissare i requisiti che le associazioni professionali e gli organismi di certificazione devono possedere al fine di ottenere la registrazione nell'elenco di cui all'articolo 3 e l'autorizzazione al rilascio degli attestati di competenza, indicando altresì i principi ai quali l'attività delegata del Governo deve informarsi.
L'articolo 5 individua, quale obbligo posto in capo al titolare dell'attestato di competenza, quello di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione e degli estremi dell'organizzazione che lo ha rilasciato.
L'articolo 6, infine, attribuisce la competenza della vigilanza sull'operato delle associazioni professionali e degli organismi di certificazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Regioni, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Tale attività comprende altresì la facoltà di disporre la cancellazione dall'elenco delle associazioni professionali, con la conseguente perdita del diritto di rilascio dei relativi attestati, nel caso di irregolarità, di perdita dei requisiti o di prolungata inattività delle predette organizzazioni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Atto n. 522.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2005.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, avverte che sono state presentate la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2) e una proposta di parere alternativo dei gruppi di opposizione


Pag. 80

(vedi allegato 3). Rileva che entrambe le proposte recepiscono le istanze avanzate in giornata, con lettera scritta, dalla componente Minoranze linguistiche del gruppo misto.
Ritiene che, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e per avere modo di approfondire il contenuto delle proposte di parere, sia opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea come sia necessario che nella seduta di domani sia presente un rappresentante del Governo, con il quale è indispensabile un confronto sul testo del parere che la Commissione deve esprimere.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, assicura che solleciterà la presenza del Governo, sicuramente utile ed opportuna, benché formalmente non necessaria, considerato che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su uno schema di decreto legislativo presentato dal Governo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Informatori scientifici del farmaco.
C. 3204/B approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

Equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale «Francesco Morosini» di Venezia.
C. 5678.

Disciplina dello spettacolo dal vivo.
Nuovo testo unificato C. 587 e abb.

SEDE REFERENTE

Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS.
C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli.