Istituzione dell'«attestato di competenza» e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate (testo unificato C. 1048 e abb.).
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante l'istituzione dell'«attestato di competenza» e la delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate (T.U. C. 1048 e abb.);
rilevato che la disciplina privatistica delle attività professionali prevista dal testo in esame può riguardare anche gli operatori subacquei ed iperbarici, in attesa della definizione delle relative attività tramite un'apposita legge di settore;
esprime
a condizione che dopo l'articolo 3 sia inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale). 1. È istituito il Sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale, composto dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), dall'organismo nazionale di accreditamento costituito ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, dagli organismi di certificazione costituiti ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2, dalle associazioni professionali, dalle associazioni delle imprese di servizi professionali, dalle associazioni delle imprese e dalle pubbliche amministrazioni operanti nel settore, nonché dai fruitori dei servizi professionali rappresentati in forma singola od associata.
2. È altresì istituito il Sistema nazionale di certificazione della qualità professionale che opera sotto l'indirizzo e la vigilanza della Presidenza dei Consiglio dei ministri, ed ha il compito di provvedere alla verifica ed ai controlli ai fini del rilascio del certificato.
3. Le norme di corretto svolgimento della professione sono emanate dall'UNI e sono soggette a revisione almeno ogni cinque anni.
4. La certificazione di qualità è rilasciata da un organismo di certificazione ai sensi della norma EN 45013 ed è verificata da un organismo di accreditamento ai sensi della norma EN 45010, al fine di consentire il mutuo riconoscimento della professionalità a livello europeo ed internazionale.
5. Gli organismi di formazione, di accreditamento e di certificazione non possono effettuare attività di consulenza, formazione, ricerca ed assistenza per terzi né direttamente né indirettamente attraverso organismi controllati o partecipati o collegati.
e che l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Delega legislativa). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, uno o più decreti legislativi, volti a disciplinare:
a) il riconoscimento del sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale;
b) le modalità per garantire il costante aggiornamento del sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale, nonché la massima divulgazione delle disposizioni della presente legge e del risultati conseguiti a seguito della loro attuazione a tutte le parti interessate;
c) gli ambiti e le forme di esercizio dei poteri dello stato in materia di verifica sull'operato del sistema nazionale per il miglioramento della qualità professionale, in conformità ai princìpi di libera circolazione delle persone, di federalismo, di sussidiarietà e di mutuo riconoscimento, nonché in materia di armonizzazione della legislazione vigente alle disposizioni della presente legge, di privatizzazione degli organismi pubblici che certificano o verificano le attività e le professioni non regolamentate, e di irrogazione delle sanzioni in caso di irregolarità o di responsabilità legali, con indicazione delle eventuali garanzie assicurativa da richiedere.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene alle disposizioni della presente legge ed in particolare ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) per gli organismi di certificazione:
1) sono organismi privati costituiti sotto forma di associazioni senza fini di lucro o di società di capitali;
2) devono disporre di mezzi finanziari tali da offrire adeguate garanzie di copertura dei danni derivanti a clienti, utenti, committenti e consumatori dai rilascio di certificazioni di qualità erronee;
3) devono operare rispettando i requisiti della norma EN 45013 per il loro accreditamento, integrati con i requisiti UNI EN 150 9004:2000 per la gestione;
4) devono garantire indipendenza, trasparenza, imparzialità, assenza di conflitti d'interesse, equilibrio nelle decisioni, competenza, riservatezza, efficienza ed efficacia, pari rappresentatività negli organi preposti alla certificazione di qualità di tutte le parti interessate nonché libero accesso alla certificazione senza discriminazioni ed offrendo pari opportunità a tutti coloro che esercitano la professione;
5) devono rilasciare la certificazione di qualità ai prestatori di attività professionale che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti definiti dalle norme di cui al numero 1) della lettera c);
6) devono esercitare la funzione di controllo sull'operato dei professionisti certificati ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività, dei codici deontologici ad etici definiti dalle norme di cui al numero 1) della lettera e), e del rapporto, tra prezzo e prestazioni. qualora gli organismi di certificazione riscontrino inadempienza o irregolarità nell'esercizio delle attività dei professionisti, devono provvedere con un richiamo e, in caso di persistenza dei medesimi motivi, procedere alla sospensione o al ritiro del certificato di qualità, dandone tempestiva ed adeguata informazione a tutte le parti interessate;
b) per l'organismo nazionale di accreditamento:
1) deve essere un organismo nazionale privato costituito sotto forma di associazione senza fini di lucro o di società di capitali;
2) deve monitorare, misurare, analizzare e migliorare l'efficacia degli organismi di certificazione;
3) deve pubblicare e dare massima informazione ai dati dei professionisti certificati, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali e sulla sicurezza delle informazioni;
4) deve disporre di un efficace sistema per la gestione della propria organizzazione e di quella degli organismi di certificazione, nonché per la risoluzione di eventuali contrasti o difformità insorti nelle attività degli organismi previsti dalla presente legge;
5) deve disporre di un efficace sistema per la gestione del reclami e deve fungere da difensore civico del clienti, utenti, committenti e consumatori nonché dei professionisti;
6) deve essere costituito secondo i requisiti EN 45010 e gestito secondo i requisiti UNI EN ISO 9004:2000, ed essere posto sotto la vigilanza del Ministero della giustizia;
c) per l'organismo di formazione:
1) deve definire le norme con i relativi codici deontologici ed etici per il corretto svolgimento della professione nelle diverse fasi del processo di erogazione dell'attività professionale, nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello europeo ed internazionale;
2) deve definire le norme per la certificazione del livelli di professionalità, con i relativi gradi di competenza;
3) deve definire i criteri, gli indicatori e gli standard del servizio erogato dal professionista;
4) deve definire le norme per la formazione, la qualificazione ed il costante aggiornamento dei professionisti, in particolare stabilendo le competenze tecniche, economiche e relazionali;
d) per le associazioni professionali e le associazioni delle imprese di servizi professionali:
1) devono promuovere l'attuazione delle finalità della presente legge presso i propri associati;
2) devono tutelare gli interessi dei propri associati nei comitato di formazione, nei comitato di accreditamento e nei comitati di certificazione;
3) possono effettuare i corsi di formazione qualificati previsti dalle norme di certificazione;
4) devono contribuire a definire l'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali per i diversi livelli di professionalità;
5) devono contribuire a definire gli indicatori e gli standard qualitativi, con i relativi gradi di competenza necessari;
6) devono contribuire a definire il codice deontologico ed il codice etico relativi alle professioni;
e) per le associazioni delle imprese a le pubbliche amministrazioni nonché i fruitori dei servizi:
1) devono tutelare gli interessi dei propri rappresentati nel comitato di normazione, nel comitato di accreditamento e nei comitati di certificazione;
2) devono impegnarsi a promuovere l'attuazione delle finalità della presente legge, dandone la più ampia e documentata informazione ai propri rappresentati;
3) devono misurare con continuità il grado di soddisfazione dei propri rappresentati e trasmettere i relativi dati agli organismi responsabili, indicando il livello di significatività e di rappresentatività dei dati stessi stabilito in base ai criteri, agli standard e gli indicatori definiti ai sensi del numero 3 della lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, dopo l'approvazione dei Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari che deve essere espresso entro un mese della trasmissione.».
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (Atto n. 522).
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime
con le seguenti condizioni:
articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)
all'articolo 1 comma 4, dopo le parole: «appositi fondi» vanno inserite le parole: «o di patrimoni separati»;
articolo 2 (Destinatari)
al comma 1, lettera b), vanno sostituite le parole: «ivi compresi i lavoratori autonomi» con le parole: «i lavoratori»;
articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)
al comma 1, lettera a), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole: «anche aziendali» le seguenti: «limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi»;
al comma 1, lettera c), va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124/1993, che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;
al comma 1, dopo la lettera c) occorre inserire la seguente lettera: «c-bis) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia», in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;
articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)
al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;
al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: «Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza
di cui ai commi 4 e 4-bis», in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l'invio dei dati e delle notizie sull'attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest'ultima, anche all'organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;
al comma 4, al fine di garantire un'adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: «Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di eventuali organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio.»;
dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: «4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.»;
articolo 8 (Finanziamento)
al comma 1, all'ultimo capoverso, dopo le parole: «reddito di lavoro o di impresa» vanno inserite le seguenti: «e di soggetti fiscalmente a carico di altri,» al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai lavoratori dipendenti», vanno inserite le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e»; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso «possono essere fissate» dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno in fine espunte le parole da: «ovvero» fino ad «aziende»;
al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi «sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali»; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: «euro 5164,57» vanno aggiunte le seguenti: «ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive»;
al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l'inserimento delle parole: «in regime di contribuzione definita»; inoltre, dopo le parole: «entro sei mesi dalla predetta data», vanno inserite le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva»;
alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;
dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: «Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto
dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre»;
al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono «linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR»;
al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre eliminare le parole: «fino ad un massimo di sette anni» e sostituire le parole: «tre anni di contribuzione continuativa» con: «un anno di contribuzione»;
è necessario eliminare il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;
articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)
al comma 5, appare necessario premettere le seguenti parole: «Per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto», inoltre, alla fine del comma, andrebbe aggiunto il seguente periodo: «Tale ritenuta si applica altresì sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3.»;
articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)
al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, di aggiungere dopo le parole: «direttive generali» le seguenti: «alla COVIP». Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell'esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.
articolo 19 (Compiti della COVIP)
al comma 2, lettera h), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con la seguente: «se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali».
e con le seguenti osservazioni:
articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)
al comma 3, dopo la lettera c), valuti il Governo l'opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di «TFR» e «TUIR»;
all'articolo 2 (Destinatari)
al comma 1, lettera c) vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro»;
articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)
al comma 1, lettera b), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: «anche»; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all'articolo 2, comma 1, lettera b);
al comma 1, lettera d), vanno soppresse le parole: «di produzione e lavoro», nonché la parola: «anche», coerentemente con la modifica di cui alla lettera b);
articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
al comma 3, al primo periodo, appare opportuno sostituire le parole: «delle forme pensionistiche complementari» con le seguenti: «dei fondi pensione» in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l'attività;
articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)
al comma 2 appare opportuno sostituire la parola: «ineleggibilità» con la parola: «incompatibilità» in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all'articolo 4, comma 2, aggiungendo le parole: «lettera b)»;
per motivi di tecnica legislativa al comma 4, ultimo periodo, occorre sopprimere dopo le parole: «dall'ufficio» le parole: «che sarà». Al secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: «di consulenza»;
al comma 8, lettera a), occorre sostituire l'articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7; al comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole: «l'articolo 5,».
all'articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)
al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole: «I fondi pensione», le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),»; alla lettera e) vanno soppresse le parole: «del Ministro del tesoro»;
al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 ed eliminato l'erroneo riferimento al comma 4;
al comma 7 occorre sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le parole:» nel presente articolo»;
al comma 9, ultimo periodo, occorre eliminare la parola: «soggetto»;
al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole: «e per lo sviluppo locale»;
al comma 13, lettera c), primo periodo occorre sostituire la parola: «precedente» con: «b)»;
il comma 14 - per una migliore rispondenza ai principi di delega - andrebbe riformulato sostituendo le parole: «se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio» con le seguenti: «se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;
articolo 8 (Finanziamento)
al comma 2 è opportuno che la dizione: «e del committente» sia soppressa;
al comma 7:
all'alinea, dopo le parole: «e avviene» occorre inserire le seguenti: «con cadenza almeno annuale»;
alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: «propri» e, data l'indeterminatezza della locuzione, le parole: «tra le parti»;
alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito», va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito «salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda»;
alla lettera b), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS deve avvenire solo «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2»;
alla lettera c), appare più corretto sostituire le parole: «ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993» con le seguenti: «ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993»;
al comma 9, le parole: «anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento» andrebbero sostituite con le seguenti: «pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo»;
per quanto concerne il medesimo comma 9 dell'articolo 8, nonché l'articolo 14, comma 6, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l'esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;
articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)
al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: «La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.»;
al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 3, il riferimento corretto è all'articolo «14» e non al «10». Infine, vanno soppresse le parole da: «ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma;
articolo 10 (Misure compensative per le imprese)
il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;
occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l'accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d'intesa tra l'Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l'attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata
all'adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;
articolo 12 (Fondi pensione aperti)
al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all'inizio, le parole: «Ai sensi dell'articolo 3» e sopprimere le parole da: «mediante contratti» fino alla fine del comma;
al comma 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di sostituire la dizione: «d'intesa con» con la seguente: «sentite», nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;
articolo 13 (Forme pensionistiche individuali)
al comma 3, all'ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione: «La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),» andrebbero eliminate le parole: «del presente articolo»;
articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)
al comma 2, lettera c), dopo le parole: «invalidità permanente» andrebbero aggiunte le altre: «che comporta l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa»;
al comma 3, appare necessario sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.»;
al comma 8, il termine ivi previsto di: «due mesi» dovrebbe essere sostituito con quello di: «sei mesi»;
articolo 19 (Compiti della COVIP)
al comma 2, lettera e), eliminare la dizione: «del presente comma»;
articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
al comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: «del presente decreto»;
articolo 21 (Abrogazioni e modifiche)
al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l'articolo 10, comma 1, in luogo dell'articolo 10, comma 2;
articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie)
al comma 6:
all'alinea, la dizione: «al momento dell'entrata in vigore», va sostituita con la seguente: «alla data di entrata in vigore»;
alla lettera a), le parole: «a partire» vanno soppresse;
alla lettera c), la parola: «successivamente» va sostituita con le parole: «a decorrere».
Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (Atto n. 522).
La XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Norme in materia di previdenza complementare»;
premesso che:
si ribadisce il giudizio fortemente negativo sulla legge delega in materia previdenziale (legge n. 243 del 2004) che ha prodotto un impianto normativo in contrasto con i principi di equità e di flessibilità contenuti nella riforma del 1995 e fortemente inadeguato a risolvere i problemi pensionistici delle attuali giovani generazioni e i particolare quelli posti dalla crescente precarizzazione del mercato del lavoro;
si conferma la necessità del potenziamento della previdenza complementare, intesa come secondo pilastro del sistema previdenziale, da realizzarsi anche attraverso l'utilizzo del TFR;
in questo quadro deve essere assicurata la netta distinzione fra fondi pensione di natura contrattuale e collettiva e forme pensionistiche individuali basate sulle polizze assicurative, in particolare nella destinazione volontaria del TFR e delle quote contributive di natura contrattuale;
per avere una larga adesione dei soggetti interessati (lavoratori e imprese) alla nuova normativa è necessario che il confronto con le parti sociali si concluda con una forte e convinta intesa fra il Governo e le parti sociali stesse. In questo quadro va prevista una ulteriore modifica del regime fiscale per renderlo più favorevole ai lavoratori attraverso l'aumento delle deducibilità e della progressività del prelievo;
è indispensabile un ulteriore potenziamento del ruolo della COVIP e della sua autonomia, anche attraverso un aumento delle risorse umane e finanziarie disponibili e facendo si che questo ruolo sia recepito nei nuovi assetti previsti dalla riforma degli organismi di vigilanza e di tutela del risparmio;
è indispensabile una copertura finanziaria adeguata e che soprattutto trovi immediata attuazione con strumenti contestuali alla emanazione delle nuove norme,
esprime
a condizione che il testo venga modificato secondo le indicazioni seguenti:
all'articolo 1, «Ambito di applicazione e definizioni»:
al comma 3, aggiungere in fine le lettere:
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
il comma 4 sia soppresso;
all'articolo 2, «Destinatari»:
al comma 1, lettera b), siano soppresse le parole: «ivi compresi i lavoratori autonomi impiegati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
alla lettera c), le parole: «di produzione e lavoro» siano soppresse;
all'articolo 3, «Istituzione delle forme pensionistiche complementari»:
al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «compresi i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto» e la parola: «anche»;
alla lettera c) seguente, dopo le parole: «di enti o aziende,», aggiungere: «i cui contratti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi anche aziendali,»;
alla lettera d) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di produzione e lavoro» e la parola: «anche»;
all'articolo 4, «Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio», al comma 2, sostituire le parole: «I Fondi pensione istituiti» con le seguenti: «Le forme di previdenza complementare istituite»;
all'articolo 5, «Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità»:
al comma 2, sostituire la parola: «ineleggibilità» con la seguente: «incompatibilità»;
al medesimo comma 2, dopo le parole: «decreto di cui all'articolo 4, comma 3,», inserire la seguente: «lettera b)» e, alla fine del comma, aggiungere i seguenti periodi: «Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di consulenza, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. Il responsabile della forma pensionistica non può essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti - anche indirettamente o per conto terzi - relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori delle predette forme ovvero di società da queste controllate o che le controllano.»
al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis.»;
al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «che sarà»;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nel caso di adesione su base collettiva ai fondi aperti di cui all'articolo 12 l'organismo di sorveglianza è composto da un numero congruo di componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. La nomina, la composizione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza sono disciplinati dal regolamento del fondo, secondo le modalità definite dalla COVIP, tenuto conto delle proposte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
al comma 8, lettera a), modificare il riferimento all'articolo 16 con: «all'articolo 19»;
al medesimo comma 8, lettera c), il riferimento al comma 7 sia sostituito con il riferimento al comma 11;
al comma 9, primo periodo, sia soppresso: «all'articolo 5»;
all'articolo 6, «Regime delle prestazioni e modelli gestionali»:
al comma 1, dopo le parole: «I fondi pensione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad f),» e alla lettera e) sopprimere le parole: «dal Ministro del Tesoro»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Per la stipula di convenzioni di cui ai commi» inserire il riferimento al comma 1;
al comma 7, sostituire le parole: «nei precedenti commi» con le seguenti: «nel presente articolo»;
al comma 9, ultimo periodo, sopprimere la parola: «soggetto»;
al comma 11, lettera a), inserire alla fine le seguenti parole: «e allo sviluppo locale»;
al comma 13, lettera c), sostituire le parole: «precedente» con le seguenti: «b)»;
al comma 14, sostituire le parole da: «se ed in quale misura» fino alla fine del comma, con le seguenti: «se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.»;
all'articolo 8, «Finanziamento»:
al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
al comma 2, per i lavoratori autonomi è opportuno prevedere che le modalità di determinazione della contribuzione siano definite sulla base del reddito di impresa dichiarato ai fini IRPEF, oppure sulla base degli imponibili considerati ai fini contributivi previdenziali obbligatori;
al comma 2, dopo le parole: «relativamente ai lavoratori dipendenti» inserire le seguenti: «che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a f) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e», sopprimere le parole: «o del committente»;
al medesimo comma 2, di seguito, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere» e, dopo le parole: «fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali» sopprimere le parole da: «, ovvero, in mancanza» fino alla fine del periodo;
sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per un importo non superiore al 12 per cento o, qualora risulti più vantaggioso per il lavoratore, per un importo non superiore ad euro 5.164,57; ai fini del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accanate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.»;
il comma 7, primo periodo, è sostituito dal seguente: «7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse ed avviene secondo le modalità fissate dagli accordi o contratti collettivi»;
al medesimo comma 7, lettera b):
al punto 1), sopprimere le parole: «propri» e le parole: «tra le parti»;
al punto 2) sopprimere le parole: «alle quali l'azienda abbia aderito» e, dopo le parole: «il TFR maturando è trasferito» aggiungere le seguenti: «, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori della azienda, ovvero, quando non sia applicabile tale criterio, al fondo
pensione con il maggior numero di aderenti, utilizzando a tale scopo gli ultimi dati pubblicati dalla COVIP;»;
al punto 3) sostituire le parole: «in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari» con le seguenti: «qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 2,»;
al comma 7, lettera c):
il primo periodo, è sostituito dal seguente: «c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente alla data del 29 aprile 1993:»;
al punto 1, dopo le parole: «dalla predetta data», inserire le seguenti: «o dalla data di nuova assunzione se successiva,», dopo le parole: «ovvero conferirlo» sopprimere le parole: «anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà» e alla fine del punto, inserire il seguente periodo: «qualora non esprimano alcuna volontà, il TFR è conferito alla predetta forma;»;
al punto 2, dopo le parole: «nella misura» inserire le seguenti: «già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura»;
dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.»;
il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto». Si valuti inoltre l'opportunità, al medesimo comma 8, di aggiungere, dopo la parola: «prudenziale» le seguenti parole: «oppure in linee di investimento dirette a conseguire rendimenti mediamente comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto.»;
il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.»;
al medesimo comma 9, al terzo dopo le parole: «collettivi o aziendali» sopprimere le parole: «regolamenti di enti o aziende,» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti accordi»;
al comma 10, primo periodo, sopprimere la parola: «continuativa» e le parole: «fino ad un massimo di sette anni»;
al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» con le seguenti: «Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono consentite contribuzioni in cifra fissa anche sulla
base di cadenze temporali non predefinite. I medesimi soggetti possono altresì delegare»;
al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: «Fermo restando» a le seguenti: «forma pensionistica complementare,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare nelle sole ipotesi in cui il lavoratore in uno stesso periodo svolga più attività lavorative di diversa natura o sia titolare di più rapporti di lavoro.»;
all'articolo 9, «Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS»:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «composto da tre membri che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare» con le seguenti: «dove è assicurata un'adeguata partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità», e le parole: «di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore della previdenza complementare»;
al comma 3, il riferimento all'articolo 10 è sostituito con il riferimento all'articolo 14 e le parole da: «, ovvero viene trasferita» fino alla fine del comma sono soppresse;
all'articolo 10, «Misure compensative per le imprese»:
al comma 1, è necessario che la deducibilità prevista dalla norma sua fruibile da tutti i datori di lavoro che destinano il TFR dei propri dipendenti alla previdenza complementare e che non venga quindi collegata esclusivamente al reddito d'impresa;
al comma 3, nella definizione del fondi di garanzia, devono essere precisate:
a) la sua immediata costituzione con l'emanazione del decreto legislativo;
b) modalità di funzionamento definite da un apposito accordo stipulato dai Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze con l'Associazione bancaria Italiana e recepite nel decreto legislativo o in suoi allegati, che consentano l'accesso al credito a tutti i datori di lavoro che, conferendo il TFR alla previdenza complementare, ricorrano al finanziamento sostitutivo;
c) una durata del fondo fissata per un periodo congruo e comunque tenendo conto del ciclo medio di vita del TFR;
d) meccanismi di accesso al credito basati su automatismi legati alla presenza di condizioni minime per l'accesso alla garanzia, escludendo ogni valutazione discrezionale;
e) la possibile presenza, fermo restando la funzione di garanzia del fondo pubblico, di strutture in grado di assicurare operatività immediata e trasparenza, quali i consorzi di garanzia collettiva «fidi» (o «confidi»);
aggiungere in fine il seguente comma:
«4. La compensazione dei maggiori costi per le imprese, conseguenti al conferimento dei TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata mediante una riduzione del costo del lavoro equivalente alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito a partire dal 1o gennaio 2006 e il costo del finanziamento sostitutivo.»;
all'articolo 11, «Prestazioni»:
al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «è fatta salva la diversa disciplina stabilita dalle fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.»;
al comma 6, occorre prevedere, pur nell'ambito di una necessaria gradualità, una modifica del sistema di agevolazioni
fiscali finalizzato a consolidare la forma di imposizione tributaria che si basa sui tre elementi della esenzione della contribuzione versata dalle forme pensionistiche complementari, della esenzione dei rendimenti ottenuti dalle medesime forme in caso di accumulo e della tassazione delle prestazioni finali. Conseguentemente la disciplina fiscale delle prestazioni dovrà essere armonizzata con il sistema fiscale generale, ripristinando elementi di progressività della tassazione in base al reddito;
alla lettera b) del comma 7, in riferimento alla possibilità di anticipare la posizione individuale maturata per l'acquisto della prima casa, la percentuale del 50 per cento appare inferiore a quanto già previsto dalla vigente normativa per le anticipazioni del TFR e dagli statuti che regolamentano i vigenti fondi pensione negoziali ed è quindi necessario che detta percentuale sia elevata al 75 per cento;
sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata che inibisce, fino al riassorbimento al di sotto del 75 per cento, la possibilità di qualsiasi ulteriore anticipazione, possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite maggiore fra i 5.164,57 euro e il 12 per cento del reddito complessivo. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.»;
all'articolo 12, «Fondi pensione aperti»:
al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.»;
al comma 3, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalle seguenti: «sentite»;
all'articolo 13, «Forme pensionistiche individuali», sopprimere il comma 2 e al comma 3, 5o periodo, sopprimere le parole: «del presente articolo»;
all'articolo 14, «Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità»:
al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero»;
al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «per i casi di invalidità permanente e» e le parole: «che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi»;
il comma 3 venga sostituito dal seguente: «3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3 e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per la causa prevista dal comma 2, lettera c), si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.»;
sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali»;
all'articolo 18, «Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari», sopprimere le parole: «vigila sulla COVIP» e dopo le parole: «direttive generali» aggiungere le seguenti: «alla COVIP»;
all'articolo 19, «Compiti della COVIP», al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «del presente comma» e alla lettera h), le parole: «si siano presi in considerazione» sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali»;
all'articolo 20, «Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421», al comma 7, sopprimere le parole: «del presente decreto»;
all'articolo 23, «Entrata in vigore e norme transitorie», al comma 6, lettera c), sostituire la parola: «successivamente» con le seguenti: «a decorrere».
«Guerzoni, Delbono, Sgobio, Ceremigna, Cordoni, Innocenti, Lusetti, Gasperoni, Camo, Motta, Bellini, Bottino, Trupia, Rainisio, Diana, Sciacca».