I Commissione - Mercoledì 14 settembre 2005


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ALLEGATO 1

D.L. 162/2005: Misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (C. 6053 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge C. 6053 Governo, di conversione in legge del decreto legge n. 162 del 2005, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge appaiono riconducibili alle materie «organizzazione amministrativa dello Stato», «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia aministrativa» e «norme generali sull'istruzione» che, l'articolo 117, secondo comma, lettere g), h), l) e n) della Costituzione rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 2

Ratifica Accordo Italia-India di cooperazione scientifica e tecnologica (C. 5974 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 5974 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003», approvato dal Senato,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Ratifica della Convenzione Italia-Algeria di assistenza giudiziaria civile e commerciale (C. 5975 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 5975 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003», approvato dal Senato,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 4

Ratifica Accordo Italia-Svizzera sulla collaborazione scientifica e tecnologica (C. 5888 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il disegno di legge C. 5888 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, con Annesso, fatto a Berna il 14 maggio 2003»,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 5

D.L. 164/2005: Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica (C. 6055 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge C. 6055 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 164 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche,
rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento, concernenti le attività inerenti lo spettacolo, appaiono riconducibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 255 del 2004 e ribadito nella sentenza n. 285 del 2005, alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali», la cui disciplina è affidata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
osservato altresì che, quanto alle disposizioni recate dall'articolo 1, il provvedimento in titolo appare volto a dare seguito a quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 285 del 2005, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni di cui al decreto legislativo n. 28 del 2004, nella parte in cui, a fronte dell'adozione di decreti ministeriali ed al compimento di atti a livello statale riguardanti imprese cinematografiche, organismi di valutazione e misure di sostegno al settore cinematografico da un lato e definizione di modalità tecniche di attuazione delle misure di sostegno e di nomina della commissione per la cinematografia e della giuria per i premi di qualità dall'altro, non fosse prevista, rispettivamente, l'intesa o il parere della Conferenza Stato-regioni, e valutate pertanto favorevolmente le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 28 del 2004 al fine di prevedere l'intesa o il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione dei decreti e degli atti prima indicati,
considerato infine che le disposizioni recate dagli articoli 4 e 5 del decreto legge appaiono riconducibili alla materia «tutela dei beni culturali», mentre quelle di cui agli articoli 2, 3 e 5 sembrano investire altresì il profilo dell' «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettere s) e g) della Costituzione, rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 6

Armonizzazione della normativa sul diritto allo studio (Ulteriore nuovo testo C. 2113 Garagnani).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2113 Garagnani, recante «Principi fondamentali in materia di diritto allo studio e libertà di scelta del percorso educativo», come risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti in sede referente,
richiamato il parere espresso il 20 gennaio 2005 sul precedente articolato, nell'ambito del quale era stata evidenziata, con l'apposizione di una specifica condizione, l'esigenza di procedere ad una riformulazione del comma 1 dell'articolo 3, atteso che tale disposizione, nell'attribuire a un regolamento governativo la definizione delle modalità di erogazione dei buoni-scuola, in un ambito competenziale riconducibile alla materia «istruzione», appariva in contrasto con quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi del quale il Governo può esercitare la potestà regolamentare solamente nelle materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato in proposito che la Commissione di merito ha apportato modifiche volte ad accogliere la condizione sopramenzionata, provvedendo, in particolare, a sopprimere il comma 1 dell'articolo 3, oltre che a riformulare, conseguentemente, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 4,
considerato inoltre che la Commissione di merito, in sede emendativa, ha altresì preso atto della sentenza n. 423 del 2004 della Corte costituzionale, secondo la quale la disciplina dei contributi per la iscrizione a scuole paritarie è riconducibile alla materia «istruzione» attribuita alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed ha conseguentemente apportato un'apposita modifica al comma 4 dell'articolo 1, volta a sostituire il precedente e improprio riferimento ai livelli essenziali del diritto allo studio, di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione con la più congrua previsione consistente nella definizione, da parte del provvedimento in esame, dei principi fondamentali in materia di diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
ritenuto pertanto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (Testo unificato C. 3053 Ferro, C. 4358 De Laurentiis, C. 4815 Rosato, C. 4928 Sanza, C. 4957 Raffaldini e C. 5057 Pasetto).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3053 e abbinate, recante «Disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
considerato che le disposizioni dallo stesso recate concernono la materia del trasporto pubblico locale, ambito competenziale riconducibile, come anche espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 222 del 2005, alla potestà legislativa residuale che il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alle regioni,
rilevato, tuttavia, che, per ciò che concerne il profilo della corretta ripartizione della competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, deve essere presa in considerazione la finalità delle disposizioni recate dal provvedimento, le quali, come recita lo stesso comma 1 dell'articolo 1, appaiono principalmente volte ad «assicurare la tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale»,
considerato, pertanto, che si pone preliminarmente la questione di valutare se, effettivamente, il contenuto normativo del provvedimento, e in particolare degli articoli 2, 3, 4 e 7, possa essere effettivamente ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
richiamata a tale proposito la sentenza n. 272 del 2004 della Corte Costituzionale, dalla quale si evince che gli interventi legislativi statali in materia di servizi pubblici locali rientrano nell'ambito della materia «tutela della concorrenza», e risultano quindi costituzionalmente legittimi, solo nella misura in cui le relative disposizioni sono «di carattere generale» e «disciplinano le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica», e sono pertanto volte a stabilire «un quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale». La Corte, quindi, ha ritenuto che «non appaiono censurabili tutte quelle norme (...) che garantiscono, in forme adeguate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito di rapporti - come quelli relativi al regime delle gare o delle modalità di gestione e conferimento di servizi - i quali per la loro diretta incidenza sul mercato appaiono più meritevoli di essere preservati da pratiche anticoncorrenziali»,
ritenuto quindi che, sulla base di quanto sancito dalla sentenza n. 272 del 2004 della Corte costituzionale, il contenuto normativo degli articoli 2, 3, 4 e 7 sembrerebbe riconducibile alla materia «tutela della concorrenza» che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato altresì che l'articolo 5, nel prevedere, presso il Ministero delle infrastrutture


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e dei trasporti, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale, consente di richiamare anche la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, secondo quanto disposto dalla lett. g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
considerato inoltre che l'articolo 11, ai sensi del quale si dispone in ordine all'equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale, appare riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», rientrante anch'essa nell'ambito della potestà legislativa esclusiva statale, a norma della già richiamata lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
considerato inoltre che gli articoli 6 e 8 del provvedimento, in quanto volti a prevedere l'erogazione di un contributo statale alle regioni per l'effettuazione di investimenti volti al miglioramento e alla valorizzazione delle autostazioni, alla sostituzione di autobus e all'acquisto di altri mezzi a basso impatto ambientale, nonché alla istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un «Fondo per la mobilità per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale», configurano interventi finanziari dello Stato in un ambito competenziale, il «trasporto pubblico locale», che, come già evidenziato, risulta riservato, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa residuale delle regioni,
richiamata a tale ultimo proposito la giurisprudenza mediante la quale la Corte Costituzionale, in particolare con le sentenze nn. 370 del 2003, 16, 49, 320 e 423 del 2004 e 77 e 160 del 2005, ha chiarito l'illegittimità, nell'ambito del nuovo titolo V della Costituzione, di finanziamenti statali in ambiti di competenza delle regioni e di fondi settoriali di finanziamento di attività regionali, anche in favore di privati,
rilevato, tuttavia, che, con specifico riguardo ai finanziamenti statali che intervengono nel settore del trasporto pubblico locale, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 222 del 2005 e, in particolare, nel punto n. 5 del relativo Considerato in diritto, ha avuto modo di precisare che «nella perdurante situazione di mancata attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, e del vigente finanziamento statale nel settore del trasporto pubblico locale, la disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 422 del 1997, il cui comma 5 stabilisce le modalità del trasferimento delle risorse erogate dallo Stato», e che le disposizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 8 del provvedimento appaiono sostanzialmente analoghe al meccanismo di finanziamento appena richiamato,
considerato, peraltro, che la stessa sentenza n. 222 del 2005 ha comunque disposto la parziale abrogazione dell'articolo 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), nella parte in cui, al terzo periodo, prevedeva che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della dotazione del «Fondo finalizzato al conseguimento di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale», da quella disposizione istituito, fosse emanato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e non «previa intesa» con la medesima, procedura giudicata dalla Corte indispensabile nel caso di specie, in quanto, «proprio perché il finanziamento interviene in un ambito di competenza regionale», occorre che le regioni «siano pienamente coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi», così da assicurare il rispetto delle attribuzioni alle stesse costituzionalmente riconosciute;


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considerato, a tale specifico proposito, che, ai fini dell'emanazione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernenti, a norma dell'articolo 6, commi 1, secondo periodo e 3, secondo periodo del provvedimento in esame, la ripartizione alle regioni delle risorse finanziarie statali per la realizzazione di investimenti per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nonché, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, la definizione della dotazione del Fondo per la mobilità per il personale delle aziende di trasporto pubblico locale, si prevede che la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 sia soltanto «sentita», in luogo dell'attivazione della sopra richiamata procedura d'intesa che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, appare costituzionalmente necessaria;

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1. provveda la Commissione di merito, all'articolo 6, commi 1, secondo periodo e 3, secondo periodo, nonchè all'articolo 8, comma 3, a sostituire le parole: «sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997», al fine di coinvolgere pienamente le regioni nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi statali alle stesse destinati, in ossequio al principio sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005.


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ALLEGATO 8

Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (Ulteriore nuovo testo C. 5133 Deodato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 5133 Deodato, recante Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in materia di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, come risultante dall'approvazione degli emendamenti in sede referente,
richiamato il parere reso il 16 giugno 2005, sia con riguardo agli ambiti competenziali ai quali il provvedimento appare riconducibile, sia con riferimento alla condizione ivi recata, con la quale questo Comitato aveva rappresentato l'esigenza di procedere alla soppressione dell'articolo 2, atteso che tale disposizione, rimettendo a un decreto del Ministro delle attività produttive la definizione dei requisiti e delle modalità di rilascio del certificato professionale aggiuntivo ivi previsto, appariva in contrasto con quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie in cui esercita una competenza legislativa esclusiva,
rilevato in proposito che la Commissione di merito, in luogo di una soppressione del citato articolo 2, ha optato per una sua modifica, ai sensi della quale viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi «di concerto» con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la definizione di principi e indirizzi finalizzati ad assicurare che le modalità di rilascio del certificato professionale siano omogenee su tutto il territorio nazionale, e ritenuto che tale strumento possa essere ritenuto coerente con i principi costituzionali vigenti in materia di esercizio delle funzioni amministrative da parte dello Stato in presenza di esigenza di gestione unitaria, come elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 303/2003 e, da ultimo, n. 285 del 2005);

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito, al comma 1 dell'articolo 2, l'opportunità di prevedere che, ai fini dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri volto alla definizione dei principi ed indirizzi in materia di modalità di rilascio del certificato professionale di cui all'articolo 13 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sia prevista una specifica intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e non un mero concerto.


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ALLEGATO 9

Istituzione della retribuzione sociale (C. 872 Bertinotti e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminata la proposta di legge C. 872, adottata come testo base della Commissione di merito, in materia di istituzione della retribuzione sociale,
ritenuto che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame appaiono riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «organizzazione amministrativa dello Stato», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», «previdenza sociale», che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato inoltre che le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 incidono sulla materia «formazione professionale», che è da ritenersi riservata alla potestà legislativa residuale riconosciuta alle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, definendo indirizzi cui le regioni devono attenersi nella definizione dei programmi di aggiornamento professionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1. all'articolo 6, comma 1, sia soppresso il secondo periodo.


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ALLEGATO 10

Istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco (Nuovo testo C. 3204-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3204-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera dei deputati e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato, in materia di «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco»,
richiamato il parere favorevole reso, il 17 settembre 2003, in occasione della prima lettura del provvedimento da parte della Camera dei deputati, nel quale si era evidenziato che le disposizioni dallo stesso recate apparivano riconducibili alla materia «professioni» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, oltre che formulate sotto in forma di principi fondamentali in conformità a quanto previsto dal medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
ritenuto che, anche con riferimento al nuovo testo risultante dalle modifiche successivamente apportate, non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 11

Misure per la tutela giudiziaria dei disabili vittime di discriminazioni (Ulteriore nuovo testo C. 4129 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato l'ulteriore nuovo testo C. 4129 di iniziativa del Governo, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione permanente (Affari sociali),
richiamato il parere favorevole già reso il 5 maggio 2005 sul precedente articolato, nel cui ambito si era rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
ritenuto che, anche con riferimento alle modifiche da ultimo apportate, non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 12

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera e del Senato (C. 2620 Soro, C. 2712 Fontana, C. 3304 Soda, C. 3560 Gazzara, C. 5613 Benedetti Valentini, C. 5651 Nespoli, C. 5652 Nespoli, C. 5908 Benedetti Valentini e C. 6052 Benedetti Valentini).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.
*1. 2.Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimerlo.
*1. 5.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimerlo.
*1. 31.Benedetti Valentini, Migliori, Foti, Leo, Menia.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, la parola: «settantacinque» è sostituita dalla seguente: «venticinque».
b) all'articolo 1, comma 4, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».

Art. 2.

1. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, si procede alla revisione dei collegi uninominali della Camera dei Deputati di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 6.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, la parola: «settantacinque» è sostituita dalla seguente: «trenta».
b) all'articolo 1, comma 4, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «settanta».


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Art. 2.

1. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, si procede a revisione dei collegi uninominali della Camera dei Deputati di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 7.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, la parola: «settantacinque» è sostituita dalla seguente: «trentacinque».
b) all'articolo 1, comma 4, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessantacinque».

Art. 2.

1. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, si procede a revisione dei collegi uninominali della Camera dei Deputati di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 8.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, la parola: «settantacinque» è sostituita dalla seguente «quaranta».
b) all'articolo 1, comma 4, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

Art. 2.

1. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro per l'interno.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, si procede a revisione dei collegi uninominali della Camera dei Deputati di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 9.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.


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Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, la parola: «settantacinque» è sostituita dal la seguente: «quarantacinque».
b) all'articolo 1, comma 4, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinque».

Art. 2.

1. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, si procede a revisione dei collegi uninominali della Camera dei Deputati di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 10.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, la parola: «settantacinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».
b) all'articolo 1, comma 4, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

Art. 2.

1. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, si procede a revisione dei collegi uninominali della Camera dei Deputati, di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 11.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, la parola: «settantacinque» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinque».
b) all'articolo 1, comma 4, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

Art. 2.

1. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più


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recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'Interno.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, si procede a revisione dei collegi uninominali della Camera dei Deputati di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 12.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, la parola: «settantacinque» è sostituita dalla seguente: «settanta».
b) all'articolo 1, comma 4, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «trenta».

Art. 2.

1. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A è effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'Interno.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, si procede a revisione dei collegi uninominali della Camera dei Deputati di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 13.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica», è sostituito dal seguente:
«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:
«1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da


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esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Oltre al voto di lista l'elettore può esprimere una preferenza per uno dei candidati della predetta lista».

3. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, al settimo comma, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni,».
4. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

5. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, le parole: «del 44o e non oltre le ore 16 del 42o» sono sostituite dalle seguenti: «del 54o e non oltre le ore 16 del 52o».
6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Ogni lista, all'atto della presentazione, può essere composta da un primo elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, e da un secondo elenco di candidati per cui è possibile esprimere voto di preferenza. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione. In ogni caso ogni lista è composta da almeno uno dei due predetti elenchi».

7. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Le liste dei candidati, insieme con gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 45o giorno alle ore 20 del 44o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo,


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per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Entro dieci giorni dalla presentazione delle liste dei candidati deve essere presentata la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori esclusivamente nel corso dei predetti dieci giorni».

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per uno dei candidati inclusi nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 2. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) determina la graduatoria dei candidati compresi nel secondo elenco delle liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età;
3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

10. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;
3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso


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di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
4) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.
2. Qualora la lista o la coalizione di liste collegate, che ha ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 1, non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene assegnato ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso, l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta lista o coalizione di liste collegate e divide per 340 il totale delle cifre elettorali nazionali della lista o delle liste collegate, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale della lista o di ciascuna lista collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, si procede a ripartire proporzionalmente i restanti 278 seggi tra le altre liste ammesse alla ripartizione. A tal fine, l'Ufficio centrale nazionale divide per 278 la somma delle cifre elettorali nazionali delle altre liste ammesse alla ripartizione dei seggi, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Si applicano poi le procedure di cui al comma 2, periodi terzo, quarto, quinto e sesto.
4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste ai sensi dei commi 2 e 3, si applicano le procedure di cui al numero 4) del comma 1.
5. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

11. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti alternativamente, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, un candidato indicato nel primo elenco di


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cui all'articolo 18-bis, comma 2, secondo l'ordine di presentazione, e un candidato compreso nel secondo elenco di cui al citato comma, sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti, iniziando dal primo elenco, qualora non sia presentato un solo elenco di candidati. Altrimenti, l'Ufficio proclama eletti i candidati nell'ordine indicato nel primo elenco ovvero sulla base della graduatoria del secondo elenco, nei limiti dei seggi assegnati alla lista.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.
3. Qualora lo stesso candidato risulti avere titolo per l'elezione sia nel primo sia nel secondo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 2, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale procede alla proclamazione nell'ambito del secondo elenco».
1. 500. Palma, Saia, Di Giandomenico, Luciano Dussin.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad apportare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto Legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Testo Unico delle leggi recanti norme per (elezione della Camera dei Deputati, necessarie per adeguare il testo in questione ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il quaranta per cento dei seggi è attribuito nell'ambito di collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A tal fine, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, il territorio nazionale è ripartito nei collegi già determinati secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;
b) i seggi residuali, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla normativa riguardante la circoscrizione estera, sono attribuiti in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti;
c) i candidati per il sistema maggioritario e per il sistema proporzionale devono essere collegati ad una lista. Le liste possono unirsi in raggruppamenti elettorali;
d) sono ammessi all'assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale le liste non raggruppate o i raggruppamenti elettorali che, in base ai risultati ottenuti per il riparto proporzionale, abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi sull'intero territorio nazionale;
e) per ogni lista o raggruppamento ammesso all'assegnazione dei seggi ai sensi del punto d) viene stabilita la cifra elettorale nazionale, ottenuta sommando i voti ottenuti dalla lista o dal raggruppamento sull'intero territorio e la cifra elettorale circoscrizionale ottenuta sommando i voti ottenuti in ogni circoscrizione;
f) per l'assegnazione dei seggi viene calcolato il quoziente elettorale nazionale di ciascuna lista o raggruppamento, ottenuto dividendo la cifra elettorale nazionale per la somma dei voti validi espressi a livello nazionale. Il numero di seggi assegnati ad ogni lista o raggruppamento è dato dal prodotto del quoziente elettorale nazionale per il numero dei seggi da attribuire, sulla base del resto più alto. Per rassegnazione dei seggi alle circoscrizioni viene calcolato il quoziente elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o raggruppamento, ottenuto dividendo la cifra elettorale circoscrizionale per la somma dei voti validi espressi nella circoscrizione. Il prodotto intero del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione determina i seggi da attribuire alle liste o raggruppamenti. Eventuali seggi ancora spettanti alle liste o raggruppamenti sono attribuiti sulla base della graduatoria delle parti decimali del prodotto di cui al periodo precedente, dalla più alta alla più bassa. In ogni circoscrizione sono proclamati eletti i candidati per il sistema proporzionale che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla copertura dei seggi assegnati ad ogni singola lista. Nei casi di parità è eletto il più anziano di età;
g) all'articolo 77, del citato decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, numero 2, secondo periodo, sono soppresse le parole da: «detratto» fino a: «così ottenuti».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 8.
1. 33. Rotondi, Martinelli.


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Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il 50 per cento del totale dei seggi è attribuito su base nazionale e, in ogni circoscrizione, in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84. A tale fine il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale. Da tale quota del 50 per cento sono sottratti i deputati da attribuire nella circoscrizione Estero.
3. Il restante 50 per cento del totale dei seggi è attribuito su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle D'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale. La regione Valle D'Aosta è costituita in un'unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con il sistema maggioritario. I restanti seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale nell'ambito delle circoscrizioni regionali tra i candidati concorrenti nei collegi uninominali con lo stesso contrassegno».

Art. 2.

1. All'articolo 18-bis, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «non superiore ad un terzo dei» sono sostituite dalle seguenti: «pari ai». Conseguentemente le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 77, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole da: «detratto» fino alla fine del numero sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, sono aggiunti in fine, i seguenti numeri:
«5-bis) procede, per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun contrassegno e della cifra individuale dei singoli candidati collegati a ciascun contrassegno non risultati eletti ai sensi


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del numero 1). La cifra elettorale dei contrassegni è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi del numero 1). La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi del numero 1), e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Per l'assegnazione dei seggi si divide la cifra elettorale di ciascun contrassegno successivamente per uno, due, tre, quattro e a seguire sino alla concorrenza del numero di deputati da eleggere, scegliendo, quindi, tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai contrassegni in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al contrassegno che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un contrassegno spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi non assegnati sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente;
5-ter) proclama eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti ad ogni contrassegno, i candidati del medesimo contrassegno che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi del numero 1)».
1. 35. Gazzara.

Sostituirlo, con i seguenti:

Art. 1.

1. Al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'Elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«All'atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l'indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonché del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell'articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma»;
b) all'articolo 18-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione»;
c) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell'ambito di un medesimo riquadro»;

Art. 2.

1. Al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei


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Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme, con la matita copiativa.
2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.
3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.
4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.
5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata»;

Art. 3.

1. Al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni, l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Art. 59. - 1. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata».

Art. 4.

1. Al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, l'articolo 68 è sostituito dal seguente:
«Art. 68. - 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quanto una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato


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lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si àpplica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate perla scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale»;

Art. 5.

1. Al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;
3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell'articolo 76;
4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
2. L'estratto verbale di cui al numero 2) del presente articolo viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale»;

Art. 6.

1. Al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, all'articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo.
2-bis) individua quindi le liste o i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;
3) tra le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), individua la lista o il gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale;
3-bis) assegna alla lista o al gruppo di liste collegate individuato ai sensi del numero 3) 75 seggi;
3-ter) i restanti 543 seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente


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elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
3-quater) nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3... sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale»;

Art. 7.

1. Al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, il comma 1 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:
1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4)»;

Art. 8.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. I commi 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 4, l'articolo 18, l'articolo 22, primo comma, numero 7), l'articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell'articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 86 sono abrogati.
2. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole «candidato nel collegio uninominale», «candidati nei collegi uninominali», «candidatura nel collegio uninominale», «candidature nei collegi uninominali».
1. 32.Pisicchio.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per la formazione della coalizione).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più


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circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i qualidichiarano di volere distinguere tali candidature. I partiti e gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali si intendono formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione».

2. Al quarto comma dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: «Ai fini di cui al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al quarto comma».
3. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo 14».
4. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale».

Art. 1-bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 in materia di scorporo di coalizione).

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei manifesti in spazi immediatamente contigui; a tale fine l'ufficio centrale circoscrizionale procede ad un primo sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate al medesimo candidato è considerato come un'unica lista; stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle schede e nel manifesto, l'ufficio procede ad un nuovo sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione nelle schede e nel manifesto. Nei manifesti elettorali sotto il contrassegno di ciascuna lista collegata ad un candidato nel collegio uninominale è riportato, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato uninominale collegato;».
2. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di collegamento di una lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla sinistra del contrassegno della lista sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni


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inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi dei relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati nella scheda all'interno dello stesso rettangolo».
1. 3.Soro, Soda.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 18, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:
Qualora Il candidato sia sostenuto da una coalizione dl partiti o gruppi politici organizzati e sia collegato ad una lista che non ha conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, li collegamento, al fini della detrazione del voti di cui all'articolo 77, primo comma, n. 2) si intende esteso alla coalizione di partiti che sostengono il candidato indipendentemente dall'esistenza di collegamenti.
1. 14. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

1. Il numero 1) del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1) un voto per l'elezione del candidato del collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda che reca il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati dal contrassegno o dai contrassegni che lo contraddistinguono ai sensi dell'articolo 18; comma 1. La scheda è ripartita in rettangoli che si succedono; ciascuno dl essi è suddiviso dall'alto in basso in due parti uguali. La parte di sinistra reca il cognome è il nome del candidato, seguiti dal contrassegno o, dai contrassegni che contraddistinguono la candidatura nel collegio uninominale. La parte destra reca, sulla medesima riga e, eventualmente, su righe che su succedono in basso, i contrassegni delle, liste cui la candidatura è collegata. I contrassegni delle liste collegate sono riprodotti con una dimensione pari a due terzi di quella nella quale, nella parte sinistra, sono riprodotti i contrassegni che contraddistinguono la candidatura. Nella scheda deve essere uguale lo spazio complessivo riservato a ciascun rettangolo. La successione dei rettangoli e la successione dei contrassegni in ciascuna delle parti dei rettangoli è stabilita secondo le modalità disciplinate dall'articolo 24, comma 1;».

Art. 2.

1. L'articolo 24 del citato testo unico dl cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio, centrale «nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a da ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nel collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;


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2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei medesimi delegati e dei candidati nei collegi uninominali, di cui al numero: 1), l'ordine di successione seconda il quale, in Corrispondenza del cognome nome e contrassegno, o contrassegni, di ciascun candidato nella parte sinistra della scheda per la votazione, sono posti nella parte destra i contrassegni delle liste collegate. I contrassegni sono riprodotti nel manifesto relativo al collegio secondo il medesimo ordine di successione;
3) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei medesimi dei legati, l'ordine di successione secondo il quale le liste presentate nella circoscrizione e i relativi contrassegni sono posti nelle schede per la votazione e nei relativi manifesti;
4) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni, adottate;
5) trasmette immediatamente alla prefettura - ufficio, territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, numero 1), con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 6);
6) provvede, per mezzo della prefettura - ufficio territoriale dei Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa del manifesto relativo a ciascun collegio uninominale riproducente i contrassegni, i nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste secondo l'ordine e la disposizione determinati per la scheda elettorale nonché alla trasmissione dl essi ai sindaci dei comune del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano il cognome, il nome e li contrassegno, o i contrassegni, ché contraddistinguono ciascun candidato nel collegio uninominale, nonché i contrassegni delle liste ad esso collegate, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, numero 1). Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito di uguali spazi per ciascuna lista».

Art. 4.

1. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo, 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votate tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nei collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e il nome del candidato preferito, il contrassegno relativo e i contrassegni delle liste collegate. L'elettore può votare anche tracciando due segni nel medesimo rettangolo apposti uno nella parte sinistra contenente il cognome, il nome e il contrassegno che contraddistingue il candidato prescelto e il secondo nella parte destra, recante i contrassegni delle liste collegate. Sulla scheda per la


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scelta della lista l'elettore traccia un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta».

Art. 5.

1. Al numero 1) del comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei voti, validi computati per la proclamazione è determinato dalla somma dei voti validi conseguiti nelle sezioni del collegio uninominale da ciascun candidato e dalle liste ad esso collegate ai sensi dell'articolo 18;».

Art. 6.

1. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non superiore di una unità al numero di voti validi ottenuti nel collegio dal candidato immediatamente successivo per numero di voti determinati al sensi del numero 1), secondo periodo;».

Art. 7.

1. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la sommatoria del risultato di tali sottrazioni per ciascun collegio della circoscrizione è inferiore a zero, la cifra elettorale circoscrizionale è computata con il segno negativo ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale di cui all'articolo 83, comma 1, numero 1);».
1. 34. Benedetti Valentini, Migliori, Foti, Leo, Menia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per la presentazione di liste congiunte di candidati).

1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Quando almeno più partiti o gruppi politici organizzati intendano presentare in una o più circoscrizioni una lista congiunta di candidati, essi debbono depositare congiuntamente i contrassegni, identificativi di ciascun partito o gruppo politico organizzato, con i quali dichiarino di voler distinguere la lista. Non è comunque ammessa la presentazione di più di tre contrassegni per la medesima lista congiunta».

2. All'articolo 14, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di cui al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto comma».

Conseguentemente:
a) all'articolo 2, comma 3, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci»;


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b) all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'articolo 4, comma 2, numero 2), primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la parola: «contrassegno» sono inserite le seguenti: «o i contrassegni,»;
c) dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Modifiche al testo unico recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la presentazione delle liste di candidati).

1. All'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis Nessuna sottoscrizione è richiesta per quei partiti o gruppi politici organizzati che abbiano costituito un proprio gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali, o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed ottenuto almeno due seggi al Parlamento Europeo.
1-ter. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per quei partiti o gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste di candidati congiunte contraddistinte da più di un contrassegno qualora almeno uno dei partiti o gruppi politici organizzati sia in possesso dei requisiti del precedente comma 1-bis».

2. All'articolo 20, quinto comma, del testo unico recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la parola: «contrassegno» sono inserite le seguenti: «o i contrassegni».
3. All'articolo 20, settimo comma, del testo unico recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: «depositato» è sostituita dalle seguenti: «o con quali contrassegni depositati».
4. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «del contrassegno», inserire le seguenti: «o dei contrassegni».

Art. 3-ter.
(Modifiche al testo unico recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le formalità di composizione delle schede).

1. All'articolo 31, secondo comma, secondo periodo, del testo unico recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole da: «ad ogni contrassegno» sino a: «lista» sono sostituite dalle seguenti: «al o ai contrassegni che contraddistinguono la rispettiva lista l'elenco dei candidati quest'ultima».
2. All'articolo 31, secondo comma, del testo unico recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ciascun contrassegno deve essere riprodotto nelle schede con il diametro di centimetri tre. In caso di presentazione di liste congiunte i contrassegni che distinguono le stesse devono avere tutti le dimensioni sopra indicate e devono essere affiancati nel riquadro delle liste».


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d) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo n. 1957, n. 361, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"L'elettore si reca ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota tracciando con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono il candidato prescelto o sul suo nominativo e, sulla scheda per la scelta della lista un segno sul contrassegno o su uno dei contrassegni che, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, contraddistinguono la lista prescelta."».
e) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al Titolo V del testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per lo scrutinio e le successive operazioni elettorali).

1. All'articolo 68, comma 3-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo n. 1957, n. 361, dopo le parole: «i voti di lista» aggiungere le seguenti: «nonché, in caso di liste congiunte i voti conseguiti, con riguardo al rispettivo contrassegno, da ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati, che abbiano presentato la lista».
2. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo n. 1957, n. 361, dopo le parole: «dei voti di lista» aggiungere le seguenti: «nonché, in caso di liste congiunte i voti conseguiti, con riguardo al rispettivo contrassegno, da ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati, che abbiano presentato la lista».
3. All'articolo 71, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo n. 1957, n. 361, dopo le parole: «in ragione proporzionale» aggiungere le seguenti: «nonché, per le singole liste congiunte, per l'attribuzione dei voti conseguiti, con riguardo al rispettivo contrassegno, da ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati, che abbiano presentato la lista».
4. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo n. 1957, n. 361, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis. Determina, quindi, in relazione alla cifra elettorale circoscrizionale attribuita ad ogni lista congiunta i voti riportati, con riguardo al rispettivo contrassegno, da ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati, che abbiano presentato la lista».

5. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo n. 1957, n. 361, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
«5) ove, tra le liste di cui al numero 2), siano presenti liste congiunte ripartisce la cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste ultime tra i partiti o i gruppi politici organizzati che ne fanno parte, in proporzione al numero di voti riportati da ciascuno di essi, dando comunicazione del risultato al Presidente della Camera dei deputati ai tini di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».


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f) dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Modifiche alla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dl cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515).

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«In caso di presentazione di liste congiunte, contraddistinte da più di un contrassegno, la suddetta condizione si considera verificata allorché il superamento della soglia percentuale sopra indicata venga conseguito dalla singola lista congiunta; in tale ipotesi la quota del fondo spettante alla lista è ripartita tra i partiti o i gruppi politici organizzati che ne fanno parte in proporzione al numero di voti riportati da ciascuno di essi».
1. 50.Moroni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni per la costituzione di coalizioni di liste).

1. All'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Quando almeno due partiti o gruppi politici organizzati intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarino di voler distinguere tali candidature. I partiti o i gruppi politici organizzati che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali costituiscono una coalizione di liste. Ciascun partito o gruppo politico organizzato non può far parte di più di una coalizione di liste».

2. All'articolo 14, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «di cui al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto comma».
3. All'articolo 18, primo comma del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni depositati dai partiti o gruppi politici organizzati costituiti in coalizione di liste, di cui all'articolo 14, secondo comma, che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale».
4. All'articolo 18, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'Interno, ai sensi del secondo comma dell' articolo 14. In tal caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate dai partiti o dai gruppi politici organizzati costituiti in coalizione di liste che hanno depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale».

Conseguentemente:
a) all'articolo 2, comma 3, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci»;


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b) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la determinazione dello sbarramento di lista e di coalizione).

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1) inserire il seguente:
«1-bis. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti da tutte le liste appartenenti ad una singola coalizione di liste in ciascuna sezione elettorale della circoscrizione».

2. All'articolo 77, comma 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al numero 5) dopo le parole: «il totale dei voti validi della circoscrizione» sono inserite le seguenti: «, il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna coalizione di liste».
3. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «scelti dal presidente» è inserito il seguente numero:
«01) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla soma delle cifre elettorali circoscrizionali attribuite ad una singola coalizione di liste ai sensi dell'articolo 77, comma 1-bis;».

4. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente numero:
«1-ter) individua quindi le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi;».

5. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente: «individua, altresì, le liste, non facenti parte delle coalizioni di cui al numero 1-ter), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;».

6. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) tra le liste facenti parte delle coalizioni di cui al numero 1-ter), nonché tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste sopra indicate per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che


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abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;».
1. 51.Moroni.

Al comma 1, sostituire le parole: dei gruppi con le seguenti: di ciascuno dei gruppi.
1. 17.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: è data dalla con le seguenti: è pari alla.
1. 19.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: è data dalla somma dei voti ottenuti con le seguenti: è ottenuta calcolando la somma dei voti riportati.
1. 16.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: è data dalla somma dei voti ottenuti con le seguenti: è pari alla sommatoria dei voti ottenuti.
1. 18. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla somma con le seguenti: dal montante.
1. 20. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla somma con le seguenti: dal totale.
1. 21. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla somma con le seguenti: dall'ammontare.
1. 22. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire la parola: ottenuti con la seguente: conseguiti.
1. 23. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire la parola: presenti con le seguenti: che si sono presentati.
1. 24. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: il medesimo con le seguenti: lo stesso.
1. 25. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: il medesimo contrassegno o la medesima pluralità con le seguenti: lo stesso contrassegno o la stessa pluralità.
1. 26. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimere i commi 2 e 3.
1. 15. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Al numero 3 del comma 1 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, dopo le parole: «di cui al numero 2» sono aggiunte le seguenti: «e tra le liste appartenenti a gruppi politici organizzati di cui al numero 1-bis, anche nel caso in cui non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi.
1. 4. Boato, Cento.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al testo unico dalle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Prendente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per la formazione della coalizione).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico dalle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni è inserito il seguente:
Nel caso in cui due o più partiti o gruppi politici decidano di presentare in una o più lista collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, sono tenuti a depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le medesime candidature. I partiti ed i gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali intendono voler formare una coalizione. Nessun patito o gruppo politico può far parte di più di una coalizione.

2. Al quarto comma dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni sostituire le parole: «ai fini di cui al terzo comma» con le seguenti: «ai fini di cui al quarto comma».
3. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, come contrassegno che accompagna il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o di gruppi politici, ai sensi del secondo comma dell'articolo 14».
3. Al secondo comma dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni dopo il secondo periodo inserire il seguente: «L'ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il ministero dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tal caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dei partiti facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale».
1. 02. Moroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 83, comma 1, numero 2) del testo unico delle leggi recanti: «Norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sostituire le parole: «quattro per cento» con le seguenti: «due per cento».
1. 01. Sgobio, Diliberto, Armando Cossutta, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sciacca.

ART. 2.

Sopprimere gli articoli 2 e 3.
2. 31. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere gli articoli 2 e 4.
2. 32. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


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Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4.
2. 36. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 4.
2. 38. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 3.
2. 42. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 3.
2. 43. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 4.
2. 44. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 4.
2. 45.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.
*2. 3.Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimerlo.
*2. 4.Leoni.

Sopprimerlo.
*2. 8.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimerlo.
*2. 33.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.


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2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17, 18 e 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

3. L'articolo 9 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
2. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, può essere composta da un primo elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, e da un secondo elenco di candidati per cui è possibile esprimere voto di preferenza. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione. In ogni caso ogni lista è composta da almeno uno dei due predetti elenchi».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste ammesse;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture: 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8, con lo spazio per l'apposizione del voto di preferenza; 2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;
b) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque


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apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nominativo o solo il cognome del candidato prescelto tra quelli compresi nel secondo elenco della lista medesima, di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato».

6. L'articolo 16 del decreto legislativo è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 15, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) determina la graduatoria dei candidati compresi nel secondo elenco delle liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età;
3) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), del citato testo unico, il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista».

7. L'articolo 17 del decreto legislativo è sostituito dai seguenti:
«Art. 17. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni regionali dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) individua quindi le liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi e ne dà comunicazione agli uffici circoscrizionali regionali.

2. L'Ufficio elettorale regionale procede ad un'attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste ammesse ai sensi del comma 1, numero 2). A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Comunica quindi il risultato delle operazioni effettuate all'Ufficio centrale nazionale.


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3. Salvo quanto disposto dal comma 4, l'Ufficio centrale nazionale verifica quindi se la lista o la coalizione di liste collegate che hanno ottenuto il maggior numero di seggi abbiano conseguito almeno 170 seggi. In caso positivo informa gli uffici elettorali regionali dei risultati della verifica effettuata.
4. Qualora la lista o la coalizione di liste collegate, che hanno ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 1, non abbiano già conseguito almeno 170 seggi, ad esse l'Ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso, l'Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 170 e il numero dei seggi ottenuti dalle predette liste dopo le operazioni di cui al comma 2. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nelle singole circoscrizioni regionali, l'Ufficio ridetermina le cifre elettorali regionali delle liste interessate moltiplicando tali cifre per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il quoziente di circoscrizione già stabilito ai sensi del comma 2. Se dopo tali operazioni viene superato il numero di 170 seggi, le attribuzioni in eccedenza vengono detratte alle singole liste interessate nelle varie circoscrizioni, in cui tali liste hanno i minori resti non utilizzati, fino a concorrenza del numero di seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni non fosse raggiunto il numero di 170 seggi, i seggi ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti fra le liste interessate nelle varie circoscrizioni, in cui tali liste hanno i più alti resti non utilizzati, fino a concorrenza del numero di seggi da attribuire. In ogni circoscrizione regionale sono così assegnati ulteriori seggi alle liste interessate. Nelle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente attribuito alle altre liste un numero ridotto corrispondente di seggi, facendo riferimento in ordine crescente alle rispettive cifre elettorali regionali.
«Art. 17-bis. - 1. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui all'articolo 17, proclama eletti alternativamente, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, un candidato indicato nel primo elenco di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, secondo l'ordine di presentazione, e un candidato compreso nel secondo elenco di cui al citato comma, sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti, iniziando dal primo elenco, qualora non sia presentato un solo elenco di candidati. Altrimenti, l'Ufficio proclama eletti i candidati nell'ordine indicato nel primo elenco ovvero sulla base della graduatoria del secondo elenco, nei limiti dei seggi assegnati alla lista».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. 500.Palma, Saia, Di Giandomenico, Luciano Dussin.


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Pag. 81


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Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4.
2. 39. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 4.
2. 37. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere i commi 1 e 2.
2. 50. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere i commi 1 e 3.
2. 51. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 34. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 46. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 1 dell'articolo 3;
sopprimere l'articolo 4.
2. 40. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;
sopprimere l'articolo 4.
2. 41. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
2. 48. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 4.
2. 47. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 1.
2. 49. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire i commi 1 e 3 con i seguenti:
1. Al comma 3 dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 le parole: «quale dei contrassegni» sono sostituite con le seguenti: «quale dei contrassegni, fino ad un numero massimo di sei».
3. Al comma 2 dell'articolo 4, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: «cinque» è sostituita con la seguente: «sei».
2. 450. Perrotta.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 97. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 98. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 99. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 100. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 101. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 102. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 103. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 104. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 105. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 106. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 107. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 108. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 109. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 110. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 111. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 16 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 112. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 113. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 114.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 115.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 116.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 21 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 117.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 118.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 119.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 120.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 121.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 122.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 29 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 123.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 124.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 125.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 32 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 126.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 127.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 34 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 128.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 129.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 130.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 40 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 131.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 88

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 41 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 132.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 133.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 43 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 134.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 44 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 135.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 136.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 137.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 47 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 138.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 89

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 139.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 49 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 140.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 141.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 142.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 143.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 53 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 144.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 145.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 90

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 56 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 146.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 57 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 147.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 148.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 59 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. 149.
Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui ai decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 52.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente :
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 53.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 54.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 55.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


Pag. 91

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 56.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 5 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 57.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 58.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 7 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 59.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 8 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 60.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 9 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 61.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 62.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 e il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 63.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 e il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 64.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


Pag. 92

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 e il comma 5 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 65.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 e il comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 66.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 e il comma 7 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 67.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 e il comma 8 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 68.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 e il comma 9 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 69.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 70.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 e il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 71.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 e il comma 5 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 72.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 e il comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 73.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 e il comma 7 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 74.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 e il comma 8 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 75.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 2 e il comma 9 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 76.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 77.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 e il comma 5 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 78.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 e il comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 79.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 e il comma 7 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 80.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 e il comma 8 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 81.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 3 e il comma 9 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 82.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme


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per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 83.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 e il comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 84.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 e il comma 7 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 85.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 e il comma 8 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 86. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 4 e il comma 9 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 87. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 5 e il comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 88. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 5 e il comma 7 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 89. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 5 e il comma 8 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 90. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 5 e il comma 9 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 91. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 6 e il comma 7 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 92. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 6 e il comma 9 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 93. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 7 e il comma 8 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 94. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 7 e il comma 9 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 95. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 8 e il comma 9 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 96. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire le parole: fino ad un numero con le seguenti: sino a raggiungere un numero.
2. 22. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire la parola: otto con la seguente: sei.

Conseguentemente al comma 3 sostituire la parola: otto con la seguente: sei.
2. 10. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno uno appartenente a partiti o gruppi politici organizzati che hanno eletto un rappresentante al Parlamento Europeo.
2. 11. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno due appartenenti a partiti o gruppi politici organizzati che hanno eletto un rappresentante al Parlamento Europeo.
2. 12. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno tre appartenenti a partiti o gruppi politici organizzati che hanno eletto un rappresentante al Parlamento Europeo.
2. 13. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno quattro appartenenti a partiti o gruppi politici organizzati che hanno eletto un rappresentante al Parlamento Europeo.
2. 14. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno cinque appartenenti a partiti o gruppi politici organizzati che hanno eletto un rappresentante al Parlamento Europeo.
2. 15. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.


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Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno uno appartenente a partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali.
2. 18. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno due appartenenti a partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali.
2. 19. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno quattro appartenenti a partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali.
2. 20. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno cinque appartenenti a partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali.
2. 21. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: di cui almeno sei appartenenti a partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali.
2. 17. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Ai commi 1 e 3, dopo la parola: otto, aggiungere le seguenti: appartenenti a partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali.
2. 16. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimere i commi 2 e 3.
2. 150. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4.
2. 154. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 4.
2. 151. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 152. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 e l'articolo 4.
2. 155. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


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Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 e l'articolo 4.
2. 153. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
2. 156.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 2.
2. 157.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 158.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 159.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 160.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 161.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 162.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 6 del testo unico delle


Pag. 98

leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 163.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 164.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 165.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 166.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 167.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 168.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 169.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 13 del testo unico delle


Pag. 99

leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 170.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 171.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 172.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 16 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 173.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 174.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 175.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 173.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 20 del testo unico delle


Pag. 100

leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 174.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 21 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 175.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 176.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 177.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 178.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 179.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 180.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 29 del testo unico delle


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leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 181.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 182.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 183.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 32 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 184.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 185.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 34 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 186.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 187.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 38 del testo unico delle


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leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 188.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 4031 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 189.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 41 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 190.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 191.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 43 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 192.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 44 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 193.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 194.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 46 del testo unico delle


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leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 195.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 47 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 196.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 197.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 49 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 198.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 199.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 200.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 201.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 53 del testo unico delle


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leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 202.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 203.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 56 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 204.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 57 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 205.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 206.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 59 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 207.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 208. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 209. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I commi 1 e 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 210. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I commi 1 e 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 211. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I commi 1 e 4-bis dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 212. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 213.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogate.
2. 214.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le lettere a) e d), del comma 1, dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogate.
2. 215.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La lettera a) del comma 1, dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogata.
2. 216.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le lettere b) e c), del comma 1, dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogate.
2. 217.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le lettere b) e d), del comma 1, dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogate.
2. 218.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La lettera b) l comma 1, dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533» è abrogata.
2. 219.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La lettera d) del comma 1, dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533» è abrogata.
2. 220.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 221.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I commi 2 e 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 222.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I commi 2 e 4-bis dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 223.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il commi 2 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 224.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 225.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. I commi 4 e 4-bis dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono abrogati.
2. 226.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 227.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per


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l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è abrogato.
2. 228.Mascia, Boato, Messa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Al comma 2 sostituire le parole: «Stabilisce inoltre il numero d'ordine da assegnarsi al contrassegni di ciascun candidato» con le seguenti: «Fissa oltre a ciò la posizione da assegnare al contrassegni di ogni candidato».
2. 25.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire le parole: «Stabilisce inoltre il numero d'ordine da assegnarsi al contrassegni di ciascun candidato» con le seguenti: «Stabilisce inoltre il numero d'ordine da attribuire al contrassegni di ogni candidato».
2. 29.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire le parole: «Stabilisce inoltre il numero d'ordine da assegnarsi al contrassegni di ciascun candidato» con le seguenti: «Stabilisce inoltre la posizione d'ordine da assegnare al contrassegni di ogni candidato».
2. 26.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire le parole: «Stabilisce inoltre il numero d'ordine da assegnarsi al contrassegni di ciascun candidato» con le seguenti: «Assegna il numero ai contrassegni di ordine alfabetico».
2. 29.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire le parole: «Stabilisce inoltre il numero d'ordine da assegnarsi al contrassegni di ciascun candidato» con le seguenti: «Assegna inoltre il numero d'ordine per i contrassegni di ogni candidato».
2. 27.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire le parole: «Stabilisce inoltre il numero d'ordine da assegnarsi al contrassegni di ciascun candidato» con le seguenti: «Assegna inoltre il numero d'ordine da atribuire ai contrassegni di ogni candidato».
2. 28.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire la parola: Stabilisce con la seguente: Fissa.
2. 23.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire la parola: «il numero» con la seguente: «numerazione».
2. 24.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire la parola: da assegnarsi con le seguenti: da attribuire.
2. 30.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3, e il comma 1 dell'articolo 4.
2. 229. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2. 235. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


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Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 4.
2. 230. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente
sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 conseguentemente sopprimere il comma 4.
2. 231. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 e l'articolo 4.
2. 233. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 4.
2. 232.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 3.

2. 234.
Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è abrogato.
2. 235.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il comma 1 e il numero 1), comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è abrogato.
2. 236.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Sopprimere il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 237.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Sopprimere il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 238.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Sopprimere il numero 1), comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
2. 239.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il numero 2), comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è soppresso.
2. 240.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il comma 1 e il numero 2), comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è soppresso.
2. 241.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il comma 1 e il numero 2), comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è soppresso.
2. 242.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
2. Il comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è soppresso.
2. 243.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

ART. 3.

Sopprimere gli articoli 3 e 4.
3. 46.
Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 4.
3. 47.
Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.
* 3. 1.
Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimerlo.
* 3. 48.
Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimerlo.
* 3. 6.
Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.
3. 49.
Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 1.
3. 50.
Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 62 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 51.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 63 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della


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Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 52.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 64 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 53.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 65 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 54.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 66 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 55.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 56.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 69 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 57.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 70 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 58.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 71 del testo unico delle


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leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 59.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 72 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 60.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 73 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 61.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 74 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 62.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 75 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 63.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 64.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 65.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 79 del testo unico delle


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leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 66.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 81 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 67.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 82 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 68.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 69.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 70.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 71.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 72.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 87 del testo unico delle


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leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 73.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 74.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 89 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 75.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 90 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 76.
Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 91 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 77. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 92 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 78. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 93 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 79. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 94 del testo unico delle


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leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 80. Boato, Bressa, Mascia, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 81. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 82. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 97 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 83. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga, Sgobio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 98 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 84. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 99 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 85. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 86. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 101 del testo unico delle


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leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 87. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 88. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 103 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 89. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga, Sgobio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 104 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 90. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 105 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 91. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 107 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 93. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 108 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 94. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga, Sgobio.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 109 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 95. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 110 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 96. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 111 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 97. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 112 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 98. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 113 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 99. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 114 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 100. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 116 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 101. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 117

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 102.Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 118 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 103.Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 104.Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Sono abrogati l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 120 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
3. 105.Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
3. 106.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 2.
3. 107.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. L'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
3. 108.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.
3. 109.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. I commi 1 e 3 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.
3. 110.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


Pag. 118

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il comma 1 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
3. 111.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.
3. 112.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
3. 113.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il comma 3 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
3. 114.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sostituire la parola: riprodotti con la seguente: stampati.
3. 7.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 50.
3. 8.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 48.
3. 9.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 47.
3. 10.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 46.
3. 11.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 45.
3. 12.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 44.
3. 13.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 43.
3. 14.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 42.
3. 15.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.


Pag. 119

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 41.
3. 16.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 40.
3. 17.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: centimetri tre con le seguenti: millimetri 39.
3. 18.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: centimetri tre con le seguenti: millimetri 38.
3. 19. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: centimetri tre con le seguenti: millimetri 37.
3. 20. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: centimetri tre con le seguenti: millimetri 36.
3. 21. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: centimetri tre con le seguenti: millimetri 35.
3. 22. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: centimetri tre con le seguenti: millimetri 34.
3. 23. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: centimetri tre con le seguenti: millimetri 33.
3. 24. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: centimetri tre con le seguenti: millimetri 32.
3. 25. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: centimetri tre con le seguenti: millimetri 31.
3. 26. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: centimetri tre con le seguenti: millimetri 30.
3. 27. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 4,8.
3. 28. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 4,7.
3. 29. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 4,6.
3. 30. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 4,5.
3. 31. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.


Pag. 120

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 4,4.
3. 32. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 4,3.
3. 33. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 4,2.
3. 34. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 4,1.
3. 35. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 4.
3. 36. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 3,8.
3. 37. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 3,7.
3. 38. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 3,6.
3. 39. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 3,5.
3. 40. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 3,4.
3. 41. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 3,3.
3. 42. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2 sostituire la parola: tre con le seguenti: 3,2.
3. 44. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente cifra: 3,1.
3. 45.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito con il seguente:
«Non è ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza».
3. 2.Boato, Cento.


Pag. 121

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il quarto comma è sostituito con i seguenti:
«Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito riportate:
1) l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli oltre il 25 per cento del totale;
2) l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;
3) l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o alla forza politica di riferimento.

In deroga al numero 3 del precedente comma i partiti o gruppi politici aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto di una delle due Camere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo con cui notoriamente si presentano parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuarne a farne uso.
In deroga ai numeri 2 e 3 del quarto comma le formazioni politiche di coalizione, possono autorizzare l'uso della denominazione della coalizione ovvero del simbolo grafico di riferimento a più di una delle formazioni politiche partecipanti all'elezioni con sistema proporzionale».
3. 3.Boato, Cento.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
3. 4.Boato, Cento.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il quarto comma è sostituito dai seguenti:
«Un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in consiglio regionale o nel Parlamento Nazionale ovvero con quelli presentati in precedenza.
Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione i simboli o elementi comunque caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è altresì ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagino o soggetti religiosi.
Ai fini di individuazione della confondibilità si fa riferimento al quarto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
3. 5.Boato, Cento.

ART. 4.

Sopprimerlo.
*4. 4.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimerlo.
*4. 74.Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.


Pag. 122

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 77.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 15.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 16.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 17.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 18.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 19.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.


Pag. 123

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 20.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 21.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 22.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 23.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 24.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 25.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.


Pag. 124

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 26.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 27.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 28.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 16 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 29.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 30.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 31.Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.


Pag. 125

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 32. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 33. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 21 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 34. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 22 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 35. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 36. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 37. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.


Pag. 126

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 38. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 39. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 27 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 40. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 28 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 41. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 29 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 42. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 43. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.


Pag. 127

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 44. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 32 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 45. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 46. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 34 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 47. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 48. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 36 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 49. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.


Pag. 128

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 37 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 50. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 51. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 39 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 52. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 40 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 53. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 41 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 54. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 42 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 55. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.


Pag. 129

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 43 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 56. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 44 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 57. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 58. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 59. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 47 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 60. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 61. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.


Pag. 130

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 49 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 62. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 63. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 64. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 65. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 53 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 66. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 54 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 67. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.


Pag. 131

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 68. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 56 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 69. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 57 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 70. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 71. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Sono abrogati l'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e l'articolo 59 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. 72. Sgobio, Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Falanga.

Sopprimere il comma 1.
4. 75. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire le parole: si esprime con le seguenti: è espresso.
4. 12. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: tracciando con la seguente: apponendo.
4. 9. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.


Pag. 132

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: più segni con le seguenti: non più di due segni.
4. 1.Bressa.

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: prescelto con la seguente: scelto.
4. 10. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire, ovunque ricorra, le parole: nominativo e nominativi con le seguenti: nome e nomi.
4. 11. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
4. 73. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sopprimere il comma 2.
4. 76. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sostituire le parole: ad uno degli appositi tavoli con le seguenti: presso uno degli appositi tavoli.
4. 13. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: si reca con le seguenti: deve recarsi.
4. 14. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire la parola: vota con le seguenti: deve votare.
4. 5. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire la parola: vota con le seguenti: esprime il voto.
4. 8. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: senza che sia avvicinato da alcuno con le seguenti: senza che qualcuno possa avvicinarlo.
4. 6. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: più segni con le seguenti: non più di due segni.
4. 3. Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: per l'elezione con le seguenti: relativa alla elezione.
4. 7. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la determinazione dello sbarramento di lista e di coalizione).

1. Al primo comma dell'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sostituire il numero 1) con il seguente: «determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni delle coalizioni aventi il medesimo contrassegno, l'ufficio centrale nazionale determina altresì la cifra elettorale


Pag. 133

nazionale di ciascuna lista data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle coalizioni aventi il medesimo contrassegno».
2. Al primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sostituire il numero 2) con il seguente: «individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, ovvero che abbiano conseguito sul piano nazionale una percentuale inferiore al quattro per cento purché risultino collegate ad una coalizione che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi».
3. Al primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sostituire il numero 3) con il seguente: «tra le liste e coalizioni di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e coalizione. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali delle liste e delle coalizioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste ed alle coalizioni per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste e coalizioni che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».
4. Al primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sostituire il numero 4) con il seguente: «procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste e coalizioni. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista e coalizione tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste e dalle coalizioni ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ed alle coalizioni seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista e coalizione sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le coalizioni che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una coalizione sono attribuiti alla coalizione stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione dei seggi.».
5. All'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna coalizione.
4. 01. Moroni.


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ART. 5.

Sopprimerlo.
* 5. 3. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimerlo.
* 5. 6. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 62 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 7. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 63 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 8. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 64 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 9. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 66 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 10. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 67 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 11. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 135

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 68 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 12. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 69 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 13. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 70 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 14. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 71 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 15. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 72 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 16. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 73 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 17. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 136

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 74 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 18. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 75 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 19. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553, e l'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 20. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 21.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 79 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 22.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 81 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 23.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 137

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 82 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 24.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 25.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 26.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 27.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 28.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 87 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 29.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 138

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 30.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 89 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 31.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 90 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 32.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 91 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 33.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 92 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 34.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 93 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 35.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 139

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 94 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 36.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 37.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 38.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 97 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 39.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 98 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 40.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 99 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 41.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 140

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 42.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 101 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 43.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 44.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 103 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 45.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 104 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 46.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 105 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 47.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 141

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 106 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 48.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 107 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 49.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 108 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 50.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 109 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 51.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 110 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 52.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 111 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 53.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 142

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 112 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 54.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 113 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 55.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 114 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 56.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 116 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 57.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 118 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 58.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 59.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.


Pag. 143

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 120 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 60.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e l'articolo 121 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. 61.Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: due quinti.
5. 4.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: quattro quinti con le seguenti: tre quinti.
5. 5.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il numero delle candidature può essere non inferiore a tre se queste sono presentate nei collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della regione Trentino-Alto Adige».
5. 2.Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

ART. 6.

Sopprimerlo.
* 6. 3.Bertolini.

Sopprimerlo.
* 6. 4.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire, ovunque ricorrano le cifre: 1000 e 1500 con le seguenti: 500 e 1000.
6. 5.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire, ovunque ricorrano le cifre: 1000 e 1500 con le seguenti: 600 e 1100.
6. 6.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituire, ovunque ricorrano le cifre: 1000 e 1500 con le seguenti: 900 e 1400.
6. 7.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.


Pag. 144

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione dei Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura in corso alla convocazione del comizi elettorali.
6. 8.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. - 1. Sono esonerati dalle sottoscrizioni previste dall'articolo 18 e dal comma 1 dell'articolo l8-bis i partiti e i gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento. Sono, altresì, esonerati dalla raccolta delle sottoscrizioni quei candidati che siano collegati a partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e quei partiti o gruppi politici che presentino liste per il riparto proporzionale collegate al almeno 50 candidati in collegi uninominali esonerati dalla raccolta delle firme».
6. 10.Rotondi, Martinelli.

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è aggiunto il seguente comma:
«9-bis. Sono esonerati dalla sottoscrizione di cui al comma 6 i partiti e i gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento e quei candidati che si presentino collegati con almeno uno dei partiti esonerati dalla raccolta delle sottoscrizioni ai sensi del primo comma di questo
articolo.
6. 11.Rotondi, Martinelli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali».
2. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali».
6. 04.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione di liste o candidature).

1. In occasione di elezioni politiche, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di


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liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletti almeno dieci propri rappresentanti in una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi o che si siano costituiti all'inizio della legislatura in un gruppo parlamentare in una delle due Camere.
2. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per partiti o gruppi politici specificati al comma i ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti.
6. 01.Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la presentazione delle liste dei candidati).

1. All'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per quei partiti o gruppi politici organizzati che abbiano costituito un proprio gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi elettorali, o che nell'ultima elezione dei membri del Parlamento Europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed ottenuto almeno due seggi.
6. 07.Moroni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per la presentazione delle liste di candidati).

1. All'articolo 18-bis comma 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: «nessuna sottoscrizione è richiesta per quei partiti o gruppi politici che abbiano costituito un proprio Gruppo parlamentare presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed ottenuto almeno due seggi al Parlamento europeo».
6. 06.Moroni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per la presentazione delle liste di candidati).

1. All'articolo 18-bis comma 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: «nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste a cui sono collegate, ai sensi dell'articolo 18, candidature nominali validamente presentate in almeno quattro quinti dei collegi della circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore».
6. 05.Moroni.


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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Candidature presentate da partiti o gruppi politici espressi da minoranze linguistiche).

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recenti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua tedesca della provincia di Bolzano può collegarsi, agli effetti del computo della cifra elettorale nazionale indicata dall'articolo 83, primo comma, numero 2) e dell'assegnazione dei seggi secondo quanto previsto dagli articoli 83 e 84, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in altre circoscrizioni con il medesimo contrassegno con il quale è presente nella circoscrizione. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista presentata da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua tedesca e ladina, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche».
2. All'articolo 83, comma 1, numero 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«ai fini del computo della cifra elettorale nazionale sono sommato in una unica cifra elettorale nazionale le cifre elettorali delle liste collegate ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis;».
3. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recenti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Qualora sia stato dichiarato il collegamento ai sensi dell'articolo 18, comma 1-bis, i seggi spettanti unitariamente nella circoscrizione alle liste collegate, sono assegnati a ciascuna di esse secondo le rispettive cifre elettorali circoscrizionali. A tal fine l'Ufficio elettorale circoscrizionale determina il quoziente di ripartizione dividendo la cifra elettorale unitaria, considerata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 1, terzo periodo, per il numero dei seggi unitariamente spettanti; nella determinazione del quoziente trascura la parte decimale. Divide quindi ciascuna delle rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente di ripartizione ed assegna a ciascuna lista un numero di seggi pari alla parte intera del risultato di tale divisione. Gli eventuali seggi residuali sono assegnati alle liste secondo l'ordine decrescente dei rispettivi resti».
6. 03.Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

All'articolo 83, comma 1, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, «Approvazione del testo unico delle leggi recenti norme per la elezione della Camera dei deputati», dopo le parole: «quattro per cento dei voti validi espressi» sono aggiunte le seguenti: «e le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento» dei voti validi espressi nella circoscrizione, se tali ultime liste sono espressione di partiti e movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.
6. 02.Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.


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ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 1.Bertolini.

Sopprimerlo.
*7. 2.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sopprimerlo.
*7. 34.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sopprimere il comma 1.
7. 35.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «con minacce o atti di violenza».
7. 39.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali».
7. 40.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «o in qualunque modo altera il risultato della votazione».
7. 41.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 1, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a otto anni».
7. 46.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 1, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni».
7. 45.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 1, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni».
7. 44.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 1, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
7. 43.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 1, le parole: «da lire 600.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 3.000 euro».
7. 50.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 1, le parole: «da lire 600.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 350 euro a 2.500 euro».
7. 49.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Bressa, Falanga.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 1, le parole: «da lire 600.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 300 a 2.000 euro».
7. 47.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 1, le parole: «da lire 600.000 a lire 4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 250 a 1.500 euro».
7. 48.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «in tutto o in parte».
7. 64.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «di elettori o».
7. 65.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del


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Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 3, le parole: «da lire 500 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 2.500 euro».
7. 67.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al comma 3, le parole: «da lire 500 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 250 euro a 1.000 euro».
7. 66.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 36.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in tutto o in parte».
7. 51.Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o sostituisce».
7. 52.Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «sopprime».
7. 53.Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o distrugge».
7. 54.Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «scientemente».
7. 56.Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «alterati o sostituiti».
7. 57.Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, terzo periodo, le parole: «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».
7. 60.Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.


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Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, terzo periodo, le parole: «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a nove anni».
7. 59.Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, terzo periodo, le parole: «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sette anni».
7. 58.Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, terzo periodo, le parole: «da 1.000 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.200 euro a 2.200 euro».
7. 63.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, terzo periodo, le parole: «da 1.000 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 800 euro a 1.800 euro».
7. 61.Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al secondo comma, terzo periodo, le parole: «da 1.000 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 700 euro a 1.700 euro».
7. 62.Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 37.Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga, Bressa.

Sopprimere il comma 2.
7. 38.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 106, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono soppresse le seguenti parole: «più di una candidatura nel collegio uninominale o».
7. 76.Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 106, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono soppresse le seguenti parole: «o più di una lista di candidati».
7. 77.Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sopprimere le parole: con la reclusione sino a tre mesi o».
7. 68.Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro» con le seguenti: con la reclusione sino a cinque mesi o con la multa sino a 2.000 euro».
7. 3.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.


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Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a centocinquanta giorni o con la multa sino a 2.000 euro.
7. 4.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a cinque mesi o con la multa sino a 1.800 euro.
7. 5.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a centocinquanta giorni o con la multa sino a 1.800 euro.
7. 6.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a cinque mesi o con la multa sino a 1.700 euro.
7. 7.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a centocinquanta giorni o con la multa sino a 1.700 euro.
7. 8.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a quattro mesi o con la multa sino a 1.500 euro.
7. 9.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a centoventi giorni o con la multa sino a 1.500 euro.
7. 10.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a cento giorni o con la multa sino a 1.500 euro.
7. 11.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a novanta giorni o con la multa sino a 1.500 euro.
7. 12.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a quattro mesi o con la multa sino a 1.400 euro.
7. 13.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a centoventi giorni o con la multa sino a 1.400 euro.
7. 14.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.


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Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a cento giorni o con la multa sino a 1.400 euro.
7. 15.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a novanta giorni o con la multa sino a 1.400 euro.
7. 16.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a quattro mesi o con la multa sino a 1.300 euro.
7. 17.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a centoventi giorni o con la multa sino a 1.300 euro.
7. 18.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a cento giorni o con la multa sino a 1.300 euro.
7. 19.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a novanta giorni o con la multa sino a 1.300 euro.
7. 20.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a quattro mesi o con la multa sino a 1.200 euro.
7. 21.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a centoventi giorni o con la multa sino a 1.200 euro.
7. 22.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a cento giorni o con la multa sino a 1.200 euro.
7. 23.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a novanta giorni o con la multa sino a 1.200 euro.
7. 24.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a quattro mesi o con la multa sino a 1.100 euro.
7. 25.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.


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Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a centoventi giorni o con la multa sino a 1.100 euro.
7. 26.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a cento giorni o con la multa sino a 1.100 euro.
7. 27.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: con la reclusione sino a novanta giorni o con la multa sino a 1.100 euro.
7. 28.Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi con le seguenti: con la reclusione sino a otto mesi.
7. 75. Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi con le seguenti: con la reclusione sino a sei mesi.
7. 74. Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sostituire le parole: sino a tre mesi con le seguenti: sino a quattro mesi.
* 7. 34. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione sino a tre mesi con le seguenti: con la reclusione sino a quattro mesi.
* 7. 73. Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sostituire le parole: sino a tre mesi con le seguenti: sino a centoventi giorni.
7. 35. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: sino a tre mesi con le seguenti: sino a cento giorni.
7. 36. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: sino a tre mesi con le seguenti: sino a novanta giorni.
7. 37. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sopprimere le parole: con la multa sino a 1.000 euro.
7. 69. Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sostituire le parole: o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: o con la multa sino a 2.500 euro.
7. 72. Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sostituire le parole: o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: o con la multa sino a 2.000 euro.
7. 71. Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.


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Al comma 2, sostituire le parole: o con la multa sino a 1.000 euro con le seguenti: o con la multa sino a 1.500 euro.
* 7. 70. Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Al comma 2, sostituire le parole: sino a 1.000 euro con le seguenti: sino a 1.500 euro.
* 7. 29. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: sino a 1.000 euro con le seguenti: sino a 1.400 euro.
7. 30. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: sino a 1.000 euro con le seguenti: sino a 1.300 euro.
7. 31. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: sino a 1.000 euro con le seguenti: sino a 1.200 euro.
7. 32. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Al comma 2, sostituire le parole: sino a 1.000 euro con le seguenti: sino a 1.100 euro.
7. 33. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

ART. 8.

Sopprimerlo.
* 8. 2.Bertolini.

Sopprimerlo.
* 8. 3.Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimerlo.
* 8. 4.Boato.

Sopprimerlo.
* 8. 5. Volontè, Di Giandomenico, Mazzoni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Presentazione delle liste di candidati e delle candidature. Termine per la raccolta delle firme).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il primo, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione e, limitatamente alle sottoscrizioni prescritte per tali candidature, dalle ore 8 del ventottesimo giorno alle ore 20 del ventisettesimo giorno antecedenti quello della votazione: tale scopo, per i periodi suddetti, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono


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essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18.
La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»;
b) all'articolo 22, primo comma, l'alinea è sostituito dal seguente: «L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle sottoscrizioni dall'articolo 20, primo comma;».

2. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati e delle candidature individuali di cui al comma 5 deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione. La documentazione relativa alle sottoscrizioni di cui al comma 6 deve essere presentata dalle ore 8 del ventottesimo giorno alle ore 20 del ventisettesimo giorno antecedenti quello della votazione.».
8. 6.Boato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: I notai.
8. 7. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: i giudici di pace.
8. 8. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: i cancellieri e.
8. 9. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello».
8. 10. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «dei tribunali e».
8. 11. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «e delle preture».
8. 12. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «i segretari delle procure della Repubblica».
8. 13. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «i presidenti delle province».
8. 14. Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «e sindaci».
8. 15. Boato, Mascia, Leoni, Bressa, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «gli assessori comunali e provinciali».
8. 16. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «gli assessori» sono soppresse le seguenti parole: «comunali e».
8. 17. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «gli assessori comunali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
8. 18. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «i presidenti dei consigli comunali e provinciali».
8. 19. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i presidenti dei consigli» sono soppresse le seguenti parole: «comunali e».
8. 20. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modi
ficazioni


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e integrazioni, dopo le parole: «i presidenti dei consigli comunali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
8. 21. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali».
8. 22. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i presidenti dei consiglio comunali e provinciali» sono soppresse le seguenti parole: «i presidenti e».
8. 23. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: «dei consigli circoscrizionali» sono soppresse le seguenti parole: «e i vice presidenti».
8. 24. Boato, Mascia, Bressa, Leoni, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «i segretari comunali e provinciali».
8. 25. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i segretari» sono soppresse le seguenti parole: «comunali e».
8. 26. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i segretari comunali» sono soppresse le seguenti parole: «e provinciali».
8. 27. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».
8. 28. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «dal sindaco e».
8. 29. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «e dal presidente della provincia».
8. 30. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «i consiglieri provinciali e».
8. 31. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «e i consiglieri comunali».
8. 32. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «rispettivamente».
8. 33. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «rispettivamente, al presidente della provincia».
8. 34. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le seguenti parole: «e al sindaco».
8. 35.Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Sgobio, Falanga.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 9. - 1. All'articolo 7, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte le seguenti parole: «gli assessori regionali» e alla lettera e) sono aggiunge le seguenti parole: «i capi gabinetto dei Presidente delle Giunte regionali».
8. 02.Licastro Scardino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 9. - 1. All'articolo 7, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti».
8. 03.Licastro Scardino.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 9. - (Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti). - 1. L'articolo 4-bis decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e


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successive modificazioni e integrazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» è sostituito del seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissioni elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 24 e 15 del presente testo unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a «15.000» abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è costituita non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.
8. 04.Fontana.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 9. - (Nomina degli scrutatori). - 1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggii per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570» è sostituito dal seguente:
«1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale (di cui all'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 233), in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non è determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica


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della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

2. Al comma 4, dell'articolo 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno».
3. Al comma 1, dell'articolo 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Entro il successivo mese di febbraio».
4. Il comma 4, dell'articolo 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, 3 successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunque provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».
8. 05.Fontana.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 9. - (Anticipazione dei termini e sottoscrizione delle liste e candidature previamente depositate). - 1. All'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «non oltre il 45o giorno antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 50 giorno antecedente».
2. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «non primo delle ore 8 del 44o e non oltre le ore 16 del 42o giorno» sono sostituite con le seguenti: «non prima delle ore 8 del 49o e non oltre le ore 20 del 48o giorno».
3. All'articolo 17, primo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: «36o» è sostituita dalla seguente: «43o»; all'articolo 17, secondo comma, le parole: «entro il 33o giorno» sono sostituite con le seguenti: «entro il 42o giorno».
4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali devono essere previamente depositate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale indicati nella Tabella a, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 42o giorno alle ore 20 del 41o giorno antecedenti quello della votazione, insieme agli atti di accettazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata l'indicazione del contrassegno o dei contrassegni e la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18. Scaduto il termine suddetto, le liste dei candidati e le candidature nei collegi uninominali non possono essere sostituite o modificate.
2. Successivamente al deposito di cui al comma 1, la dichiarazione di presentazione della lista di candidati e delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori e presentata presso gli stessi Uffici di cui al comma 1 dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione. Per tali finalità, nei periodi suddetti, la Cancelleria della Corte di Appello del Tribunale rimane aperto quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

5. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «non oltre il 45o giorno antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 50o giorno antecedente».


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6. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le candidature nei collegi uninominali devono essere previamente depositate per ciascuna regione alla Cancelleria della Corte di Appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del 42o giorno alle ore 20 del 41o giorno antecedenti quello della votazione, insieme agli atti di accettazione delle candidature, ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e all'indicazione del contrassegno o dei contrassegni di cui all'articolo 9, comma 3. Scaduto il termine suddetto, le candidature non possono essere sostituite o modificate (ritirate?). Successivamente al predetto deposito, la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati o della candidatura individuale deve essere sottoscritta dal prescritto numero di elettori, e presentata presso il relativo Ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del 35 giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione».

7. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 8 è soppresso.
8. 06.Fontana.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e quelle che, anche senza avere raggiunto il 4 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, siano comunque collegate ai sensi dell'articolo 18 ad almeno 50 candidati eletti in altrettanti Collegi uninominali».
8. 08.Rotondi, Martinelli.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Al comma 1, la lettera c) dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per i membri del Parlamento che all'atto della convocazione dei comizi elettorali rivestono tale incarico».
8. 09.Perrotta.


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ALLEGATO 13

Ordinamento della polizia locale (C. 2 d'iniziativa popolare, C. 3 d'iniziativa popolare, C. 5 d'iniziativa popolare, C. 558 Molinari, C. 1288 Lusetti, C. 1292 Tidei, C. 2034 Ascierto, C. 2139 Buemi, C. 2169 Buontempo, C. 2431 Tucci, C. 2951 Marone, C. 3198 Di Teodoro, C. 3434 Ricciotti, C. 4560 Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, C. 4893 Saia e C. 5541 Ce').

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE

Disposizioni in materia di polizia locale.

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente: «b-bis) gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale»;
b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».

ART. 2.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65).

1. Alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole : «possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio».
b) all'articolo 5, comma 5, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis della presente legge»;
c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente: «ART. 5-bis. (Armi in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza) 1. L'arma in dotazione agli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il modello, il tipo ed il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, che non può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile.


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3. Gli agenti di polizia locale possono comunque essere dotati:
a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
b) di un'arma lunga comune da sparo;
c) di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo;
d) del bastone estensibile;
e) dello spray antiaggressione a base di peperoncino naturale.
d) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «ART. 7-bis. (Area di contrattazione collettiva per il personale dei corpi di polizia locale) 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei corpi di polizia locale è stipulato nell'ambito di un'apposita area di contrattazione, alla quale sono ammesse le organizzazioni sindacali del medesimo personale aventi una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tale fine il dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito del personale considerato.

ART. 3.
(Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121).

1. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole: «agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, « sono inserite le seguenti: «agli ufficiali di polizia locale,»;
b) al primo comma dell'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, le parole: «i rispettivi ordinamenti e dipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali»;
2) alla lettera b), dopo le parole «guardia di finanza», sono aggiunte le seguenti «e la polizia locale».


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ALLEGATO 14

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 526).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto n. 526);
considerato che l'articolo 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto che, in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante il testo unico delle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, sia disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali;
considerato inoltre che l'articolo 2 della stessa legge 30 settembre 2004, n. 252 ha, a tale scopo, delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e quindi entro il 27 ottobre 2005, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico;
preso atto che in data 3 giugno 2005 si è conclusa la procedura per l'acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2 del già richiamato articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 e che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 luglio 2005, ha deliberato di adottare lo schema di decreto legislativo all'esame di questa Commissione;
tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'audizione informale del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comitato funzionari tecnici geometri e periti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolte dalla I Commissione nella seduta del 13 settembre 2005;
considerato, in termini generali, che il percorso di valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto di impiego è stato ricompreso nell'alveo del diritto pubblico, richiede l'impegno ad una effettiva modernizzazione, la quale necessita, oltre alla disponibilità delle risorse economiche già individuate, anche l'adozione di ulteriori interventi di carattere finanziario;
considerato che i funzionari operativi diplomati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituendo oggettivamente un patrimonio di solide competenze e professionalità, meritano, nel quadro del complessivo riordino del personale del Corpo, un'adeguata valorizzazione, che potrebbe eventualmente concretizzarsi nella previsione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento, analogamente a


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quanto attualmente previsto per le forze di polizia;
ritenuto inoltre che non risulta pienamente comprensibile la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, peraltro non contenuta nella stesura originaria dello schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle organizzazioni sindacali, ai sensi della quale si fa riferimento alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, relativa ai volontari in ferma prefissata e in ferma breve nelle forze armate, atteso che ne potrebbe conseguire un'incidenza negativa a carico del personale volontario dei vigili del fuoco, che potrebbe indirettamente ripercuotersi sullo sviluppo dello stesso servizio antincendi nel territorio;
considerato altresì che, nell'ambito dello schema di decreto legislativo in esame, non pare essere data effettiva attuazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, in materia di «tempo di lavoro» per le funzioni dirigenziali;
ritenuto infine che le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla potestà legislativa dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito del complessivo riordino del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un inquadramento dei funzionari operativi diplomati che sia tale da consentirne l'effettiva valorizzazione, anche sotto il profilo del percorso di carriera, eventualmente mediante l'istituzione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento;
b) valuti altresì il Governo l'opportunità di valutare se sia effettivamente necessaria, all'articolo 5, comma 2, la previsione della riserva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, anche in considerazione dei possibili effetti negativi che potrebbero derivare a carico del personale volontario dei vigili del fuoco;
c) valuti infine il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'emanando decreto legislativo, disposizioni volte a dare effettiva attuazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, in materia di «tempo di lavoro» per le funzioni dirigenziali.