V Commissione - Resoconto di giovedì 14 luglio 2005


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 luglio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.20.

D.L. 90/2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
C. 5973 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento


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ai profili finanziari del provvedimento, ricorda che l'articolo 1, comma 3, prevede che vengano collocati adeguati strumenti di segnalazione su ogni struttura o impianto che possa costituire pericolo o intralcio agli interventi antincendio. Le disposizioni sottolineano inoltre che dai citati interventi non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva, in relazione agli adempimenti previsti dal comma 3, aventi natura obbligatoria, che risulta opportuno acquisire indicazioni in ordine alle spese derivanti dalle disposizioni medesime anche al fine di valutarne la compatibilità rispetto alle risorse disponibili in bilancio preordinate alle medesime finalità. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 autorizza il Dipartimento per la protezione civile all'acquisto, con procedure d'urgenza e nei limiti delle spese previste dal bilancio dello Stato per le sue attività e per il suo funzionamento, delle necessarie strumentazioni, anche mediante il ricorso alla sperimentazione di mezzi, materiali e connesse attività addestrative. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di confermare quanto dichiarato al Senato nella seduta del 15 giugno 2005 in merito alla congruità delle risorse già previste a legislazione vigente a far fonte alle suddette attività, anche alla luce del fatto che le risorse iscritte in bilancio per gli interventi del dipartimento della protezione civile (u.p.b. 3.1.5.12, capitolo 2184, e 3.2.10.3, capitolo 7447 del Ministero dell'economia e delle finanze) sono state ridotte nell'anno 2005, passando, rispettivamente, dai 46.198.000 euro e dai 555.884.000 euro iscritti in bilancio 2004 ai 43.113.856 e ai 550.325.160 iscritti nel bilancio dell'anno in corso. Appare, inoltre, necessario un chiarimento in ordine alla natura delle spese autorizzate, in considerazione del fatto che né la relazione tecnica, né il testo forniscono chiarimenti al riguardo, e alle risorse iscritte in bilancio di cui si prevede l'utilizzo stante il divieto previsto dalla disciplina contabile vigente di utilizzare stanziamenti di conto capitale per la copertura di oneri correnti. In merito, infine, alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, appare opportuno che il Governo confermi quanto dichiarato al Senato nella seduta del 15 giugno 2005, in merito alla idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione della predetta disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 2, che reca norme per fronteggiare l'emergenza ambientale in Calabria, rileva in primo luogo, sotto il profilo metodologico, la necessità di precisare la natura degli effetti sui saldi di finanza pubblica, segnalati nella relazione tecnica, nonché le fattispecie dalle quali essi originano, anche con eventuale riferimento ai vincoli imposti dal patto interno di stabilità. Tali chiarimenti si rendono necessari soprattutto in considerazione della circostanza che, in occasione del precedente decreto-legge n. 14 del 2005, a fronte di analoghe previsioni normative riferite alla regione Campania, non era stata prevista alcuna forma di compensazione finanziaria. Quanto all'entità della compensazione prevista, andrebbero acquisiti più dettagliati elementi circa le relative modalità di quantificazione, tenuto conto tra l'altro che l'importo di 55 milioni di euro fa riferimento a situazioni debitorie stimate fino al 2003. Non risulta chiaro peraltro se la disciplina in esame debba applicarsi anche a situazioni debitorie eventualmente intervenute dopo il 31 dicembre 2003. Chiede poi al rappresentante del Governo di confermare la sostenibilità, da parte degli enti interessati, della eventuale riduzione dei trasferimenti erariali; la mancanza di eventuali effetti sulla consistenza del debito pubblico in relazione alla natura di anticipazione da parte della CDP; le attività del Commissario possano essere esercitate nell'ambito delle somme già stanziate e disponibili per i medesimi scopi. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, ricorda che, secondo la relazione tecnica, al fine di garantire la compensazione di possibili


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effetti negativi sui saldi di finanza pubblica è stata prevista esplicitamente la riduzione, per l'anno 2005, di 55 milioni di euro sull'importo del limite dei pagamenti previsto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tale proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca le ragioni di tale previsione anche in considerazione del fatto che né il decreto legge 14 del 2005, né la norma in esame prevedono un'esplicita copertura finanziaria. Al riguardo, rileva che il decreto legge n. 35 del 2005 conteneva una analoga previsione agli articoli 8-bis, comma 3 e 11, comma 14-ter, ma come diretta conseguenza di una esplicita riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento all'articolo 3, commi 1, 2 e 7, appare necessario il Governo fornisca chiarimenti sul numero dei dirigenti che saranno eventualmente inquadrati in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste nei ruoli speciali tecnico-amministrativi. Tale chiarimento appare necessario in quanto la riduzione dell'onere, effettuata dalla relazione tecnica con riferimento alle promozioni a dirigente di personale in servizio, non sembra rispondere a criteri di prudenzialità poiché nel caso in esame si procede ad un incremento delle dotazioni organiche di fatto. L'incremento dovrebbe, secondo un principio di maggior cautela, essere coperto per l'intero importo. La necessità di coprire il nuovo onere per intero deriva anche dalla considerazione che non sono rese indisponibili le posizioni di provenienza del personale promosso; pertanto queste ultime, permanendo nell'organico di diritto, saranno destinate ad essere ricoperte innalzando, nel medio termine, l'onere dell'organico complessivo. Su tale aspetto appare inoltre opportuno, ai fini di una più corretta valutazione degli effetti finanziari della norma, che sia chiarita la portata normativa della disposizione che rende indisponibili i posti relativi alle posizioni dirigenziali coperte mediante le assunzioni in esame. Osserva infine che la relazione tecnica non quantifica l'onere relativo all'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2. Con riferimento all'articolo 3, commi 3, 4 e 7, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal possibile inquadramento nella qualifica superiore che può essere disposto per il personale fuori ruolo e comandato di cui al comma 3. Appare altresì necessario che il Governo confermi che il costo medio stimato per le unità di personale da assumere sia valutato anche considerando l'effettivo inquadramento del personale stabilizzato che dovrà essere effettuato computando i servizi già prestati presso l'amministrazione. In merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 7, appare opportuno che il Governo confermi quanto dichiarato al Senato nella seduta del 15 giugno 2005, in merito alla possibilità di prevedere per oneri connessi al personale come quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 un limite massimo di spesa; alla effettiva disponibilità delle risorse indicate a copertura e di cui alla legge n. 225 del 1992 e all'articolo 3, comma 59, della legge n. 350 del 2003, iscritte rispettivamente nei capitoli 2184 e 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e alla congruità di quelle residue a far fronte agli interventi già previsti a legislazione vigente. Dal punto vista formale, segnala, inoltre, che la norma di copertura non richiama, come in casi analoghi, esplicitamente il rifinanziamento nella tabella C allegata alla legge finanziaria n. 311 del 2004 della legge n. 225 del 1992. Con riferimento all'articolo 4, commi 3 e 4, recanti norme per l'ammodernamento e gestione della flotta aerea in dotazione al Dipartimento della protezione civile, In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 3, anche in questo caso, come rilevato con riferimento all'articolo 1, appare necessario che il Governo confermi a quali risorse si faccia riferimento, e in


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particolare se si tratti del Fondo occorrente per gli interventi della protezione civile (di parte corrente) oppure del Fondo relativo agli investimenti di pertinenza del Dipartimento della protezione civile (conto capitale) e che confermi quanto dichiarato al Senato nella seduta del 15 giugno 2005 in merito alla idoneità delle risorse previste a legislazione vigente a far fonte anche agli eventuali oneri derivanti dal compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta area in dotazione al Dipartimento della protezione civile. Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni per la ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, ribadisce la necessità di chiarimenti circa l'individuazione delle disposizioni dell'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 effettivamente applicabili ai contributi in esame. Ciò al fine di una più precisa individuazione della portata della norma e degli effetti finanziari della stessa. Con riferimento all'articolo 7, che reca norme a favore delle vittime delle calamità naturali, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa l'ambito effettivo di applicazione della norma con particolare riguardo all'arco temporale, non definito dalla disposizione in esame, in cui devono essersi verificati gli infortuni che danno diritto al beneficio. Appare inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di configurare come una mera facoltà - sia pur disciplinata con apposito atto regolamentare - la corresponsione del beneficio in questione, che la norma medesima qualifica come un indennizzo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7, segnala che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 9, appare necessario che il Governo chiarisca in base a quali ipotesi si ritenga che a decorrere dal 2008 vengano meno i presupposti che hanno richiesto lo stanziamento delle somme necessarie alla corresponsione dei compensi onnicomprensivi in questione che la norma limita al triennio medesimo. Osserva, infatti, che, una volta stabilito il diritto a nuove indennità, potrebbe determinarsi la necessità di disporre la liquidazione delle medesime anche successivamente al 2007. In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi, quanto dichiarato al Senato nella seduta del 15 giugno 2005, in merito alla congruità della copertura prevista e alla possibilità di prevedere per spese di personale come quelle in esame un limite massimo di spesa. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2005-2007, osserva che questo reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva l'esigenza di un approfondimento di alcuni profili problematici del provvedimento e chiede pertanto un rinvio dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che provvederà a comunicare al presidente della Commissione di merito che la Commissione non è in grado di esprimere il parere di competenza, trattandosi di un provvedimento che risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana. La Commissione si esprimerà pertanto in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.
Testo unificato C. 5470 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento,


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ricorda che l'articolo 2 pone gli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, relativi alla dotazione del fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2005-2007 (comma 4). La norma prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del fondo, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978, vale a dire mediante finanziamenti da iscrivere nella tabella D della legge finanziaria (comma 3). Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità, pur non prevedendo una apposita voce programmatica. Per quanto concerne il rinvio, a decorrere dall'anno 2008, alla tabella D della legge finanziaria per il rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli interventi previsti hanno i requisiti richiesti dalla vigente disciplina contabile.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario. In particolare, ricorda che gli interventi previsti dal provvedimento possiedono i requisiti per essere rifinanziati mediante il ricorso alla tabella D della legge finanziaria.

Benito SAVO (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici.
Nuovo testo C. 535 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo unificato in esame, derivante da alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, è volto a consentire al personale delle Poste italiane andato in pensione tra il 1o gennaio 1994 ed il 1o ottobre 1995 di godere, attraverso la riliquidazione del trattamento pensionistico, delle tranches di aumenti stipendiali percepiti dai dipendenti in servizio in forza dei contratti sottoscritti durante il periodo suindicato. Con riferimento ai profili finanziari, osserva che, essendo il Fondo destinato all'erogazione di trattamenti previdenziali, che per loro natura ineriscono a diritti soggettivi, i relativi oneri non sembrano riconducibili nell'ambito di un tetto di spesa, la cui entità, per di più, appare manifestamente insufficiente a realizzare le finalità integrative alla base dell'istituzione del Fondo. Ciò in quanto, sulla base del numero degli interessati e delle ipotesi contenute nella relazione tecnica, si può stimare che, nel primo caso, il beneficio aggiuntivo da corrispondere sarebbe pari a circa 1.185 euro annui, mentre, nel secondo caso, esso ammonterebbe a circa 930 euro annui, escludendo dal calcolo la rideterminazione dell'indennità di buonuscita. Il rispetto dei limiti di spesa di 1 milione di euro nel primo anno e di 2 milioni di euro negli anni successivi comporterebbe invece che l'integrazione dei trattamenti percepiti risulti pari a 34 euro pro capite nel primo anno e a 68 euro pro capite per ognuno dei due anni successivi. Tale aspetto sembra assumere una maggiore rilevanza a decorrere dal 2008 quando la fissazione delle risorse ed il finanziamento del Fondo saranno demandati annualmente alla legge finanziaria. In ogni caso risulta necessario che la quantificazione


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sia estesa ad un periodo decennale, in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 468 del 1978 che obbliga a prevedere la copertura nell'arco di dieci anni in relazione a disposizioni di carattere previdenziale.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che l'accantonamento utilizzato a fini di copertura non presenta le necessarie disponibilità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito,
considerato che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura non recano le necessarie disponibilità;
esprime

PARERE CONTRARIO».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 luglio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di regolamento ministeriale recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazine artistica e musicale (CNAM).
Atto n. 519.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo, adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, disciplina la composizione, le procedure elettive dei componenti e il funzionamento del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Ricorda che l'articolo 4, comma 8, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite «l'indennità di carica per il presidente del CNAM e l'indennità di presenza per i suoi componenti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero per le spese di funzionamento dell'organo di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge n. 508 del 1999». Tali indennità possono essere aggiornate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia. Al riguardo, osserva che le risorse stanziate per il funzionamento del CNAM sono iscritte nel bilancio dello Stato nel capitolo n. 1626, u.p.b. 4.1.1.1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di competenza, per l'anno 2005, pari a euro 103.290. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, in data 13 luglio 2003, il predetto capitolo reca una disponibilità di euro 89.886,97. Dal punto di vista formale, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla opportunità di riformulare il testo nel senso di prevedere che le indennità, compresi gli aggiornamenti della misura delle stesse, debbono essere stabilite nel limite


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delle risorse finanziarie disponibili nel pertinente capitolo di bilancio.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che alcune disposizioni risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Ricorda, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prevede un incremento del numero dei componenti del Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, discostandosi da quanto previsto dalla legge istitutiva n. 508 del 1999 per la composizione dell'organismo provvisorio istitutivo in sede di prima applicazione della stessa; l'articolo 4, comma 8, che prevede indennità di carica per il presidente e di presenza per i componenti non contemplate dalla citata norma istituiva e che pertanto andrebbero stralciate; l'articolo 5, con riferimento al quale precisa che le modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio non possono prescindere da quanto già attuato per le elezioni dell'organo provvisorio di cui al DPCM 31.03.2000; l'articolo 8, comma 1 che istituisce una Commissione Elettorale Centrale. Ritiene pertanto necessario l'acquisizione di ulteriori elementi per la valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla nuova composizione ed articolazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale nonché dell'individuazione della compatibilità con la relativa copertura individuata in 103.291,37 euro.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel ritenere opportuno un approfondimento degli elementi di conoscenza apportati dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.
Atto n. 499
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 13 luglio 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, avverte che sono stati acquisiti ulteriori elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate. In particolare, segnala che dalle disposizioni degli articoli 5 e 7 non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto il sistema di monitoraggio per la rapportazione navale è svolto con l'impiego di sistemi già operativi presso le sale operative delle Capitanerie di porto e degli Uffici circondariali marittimi, con l'utilizzo di apparati e di personale che non necessitano di incrementi. Con riferimento specifico all'articolo 7, comma 2, fornisce assicurazioni che il sistema da istituire in Italia è già in linea con i criteri emanati dall'IMO, e non necessita quindi di implementazione. Anche gli articoli 8, 9 e 10 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri in quanto gli obblighi di informazione ovvero di scambio di informazioni con gli Stati membri, risulta già vigente sulla base di un sistema di gestione delle informazioni in materia di sicurezza della navigazione denominato SIRENAC. La trasmissione delle notizie in materia di violazioni del sistema di monitoraggio avverrà, ad esempio, su una rete informatica già esistente a livello internazionale. La formazione del personale impiegato nel sistema VTS, inoltre, già avviene nell'ambito dei più generali piani di formazione per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto. Precisa poi che la disposizione di cui all'articolo 11 è stata mutuata dalla direttiva che si intende recepire con il decreto legislativo in esame, ma ha mero carattere di codificazione, in quanto non introduce innovazioni con il sistema già vigente in Italia in materia di sinistri marittimi. Aggiunge inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 13 non introducono innovazioni di alcun genere rispetto al sistema di comunicazione e scambio di informazioni in materia di merci pericolose già esistente in Italia (Sistema HAZMAT). Con riferimento allo scambio di informazioni con le autorità degli altri


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Stati membri, previsto dall'articolo 14, rileva che lo stesso dovrebbe avvenire su base informatica in esito a specifici accordi presi con ciascuno Stato, finalizzati ad assicurare l'interoperabilità di sistemi già acquisiti ed esistenti; l'invarianza della spesa, in ogni caso, è assicurata dal comma 3, dello stesso articolo 14, che prevede l'attuazione delle disposizioni ivi contenute con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva ancora che le disposizioni contenute negli articoli 18, 19 e 20 non introducono innovazioni rispetto a quanto già previsto dalla vigente legislazione. I compiti in materia di adozione di misure per la sicurezza della navigazione, di interventi per la protezione dell'ambiente marino e costiero e di segnalazione via radio di rischi per la sicurezza e quant'altro sono oggi svolti dalle centrali operative della Guardia costiera in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994 che ha introdotto nell'ordinamento italiano la Convenzione di Amburgo del 27 aprile 1979 in materia di ricerca e soccorso marittimo, nonché in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 979 del 1982 in materia di tutela dell'ambiente marino. Rileva poi che la disposizione di cui all'articolo 23 ha mero carattere programmatico e non introduce, nella sostanza, alcuna innovazione se non un generale obbligo di cooperazione con gli Stati membri e che anche l'articolo 24 codifica la situazione esistente. Il controllo degli apparati avviene già secondo uno specifico programma di manutenzione. Ciò che si intende introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva, è un sistema uniforme di verifica di funzionamento degli apparati in uso che sarà condotto, nelle centrali operative già operanti, con il personale ivi impiegato 24 ore su 24.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (atto n. 499);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
ai compiti derivanti dagli articoli 5 e 7 le Amministrazioni competenti possono fare fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
gli obblighi di informazione e gli scambi di informazione di cui agli articoli 8, 9 e 10, corrispondono ad attività già poste in essere sulla base del sistema di gestione delle informazioni in materia di sicurezza della navigazione SIRENAC;
in particolare, per quel che concerne l'articolo 9, comma 4, la formazione del personale impiegato nel sistema VTS già avviene nell'ambito dei generali piani di formazione del personale del Corpo delle capitanerie di porto;
le attività di cui agli articoli 13 e 14 non introducono innovazioni rispetto al sistema di comunicazione e scambio di informazioni in materia di merci pericolose già esistente in Italia;
le attività di cui agli articoli 18, 19 e 21 non introducono innovazioni rispetto a quanto già previsto dalla vigente legislazione;
le disposizione in materia di cooperazione tra gli Stati membri di cui all'articolo 23 ha mero carattere programmatico e non introduce alcuna innovazione nella legislazione vigente;
la disposizione in materia di riservatezza delle informazioni ed ispezioni di cui all'articolo 24 non introduce innovazioni rispetto alla legislazione vigente;


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considerata l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo subordinatamente all'accoglimento delle seguenti modifiche:
All'articolo 5 aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 7 aggiungere in fine il seguente comma:
«2-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis. 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Atto n. 496.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 13 luglio 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE ricorda che la tariffa fitosanitaria introdotta dal provvedimento di recepimento della direttiva in questione elimina per la prima volta nel nostro paese gli oneri per la finanza pubblica derivanti dai controlli fitosanitari sui vegetali e prodotti vegetali in importazione. In ordine alla reale idoneità della tariffa fitosanitaria individuata in allegato VIII, fa osservare che la Commissione UE proprio a tale fine, nella predisposizione dell'istituzione della tassa fitosanitaria per tutti i tipi di controlli (documentali, d'identità e fitosanitari) sui vegetali, ha costituito un apposito gruppo di lavoro che per circa un anno ha analizzato attraverso calcoli matematici i costi dei controlli e fissò i relativi importi necessari.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
esaminato lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (atto n. 496);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui la tariffa fitosanitaria individuata nell'allegato VIII risulta idonea ad evitare l'insorgenza di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni previste dal decreto;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

La seduta termina alle 11.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, n. 668, di mercoledì


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13 luglio 2005, pag. 58, prima colonna, le parole «del presidente Giancarlo GIORGETTI» sono sostituite dalle seguenti: «del vicepresidente Marino ZORZATO».

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.
Atto n. 516.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, e di modifica e di integrazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Atto n. 517