VII Commissione - Resoconto di marted́ 12 luglio 2005


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2005. - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI, indi del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica Accordo Italia-Romania di cooperazione culturale e scientifica.
C. 5862 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.


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Ernesto MAGGI (AN), relatore, rileva che il provvedimento in esame si compone di quattro articoli che recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo di cooperazione, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua applicazione e l'entrata in vigore delle legge, fissata nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Fa presente che i rapporti culturali tra l'Italia e la Romania sono molto intensi e hanno avuto notevole impulso a partire dal 2000, anno in cui è stato siglato il protocollo esecutivo in materia scientifica cui ha fatto seguito, nel 2002, un protocollo esecutivo in materia culturale.
Rileva che, proprio a seguito del rilevante sviluppo dei rapporti bilaterali in campo scientifico e culturale, i due paesi hanno avvertito la necessità di un nuovo accordo che regoli unitariamente gli scambi culturali e scientifici tra i due paesi in maniera più funzionale, superando l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica siglato a Bucarest il 16 giugno 1964, nonché l'accordo culturale fatto anch'esso a Bucarest l'8 agosto 1967.
Osservato che l'accordo in esame si compone di un breve preambolo e di tredici articoli, rileva che la collaborazione è destinata a svilupparsi nei settori della tecnica, della cultura, dell'istruzione e delle scienze, in campo bibliografico e archivistico, attraverso lo scambio di artisti, scienziati ed esperti in vista della cooperazione tra istituzioni culturali e universitarie.
In vista dell'applicazione dell'accordo, verrà costituita una commissione mista culturale, tecnica, educativa e scientifica, con il compito di stabilire un programma di cooperazione che contenga princìpi generali e disposizioni particolari in materia, prevedendosi anche gruppi di lavoro specifici ed incontri intermedi.
È inoltre previsto che l'accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui l'Italia e la Romania avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste.
Richiamati l'affinità di cultura e di tradizioni storiche dell'Italia e della Romania, risalenti alla conquista della Dacia da parte dell'imperatore Traiano, e successivamente alla rilevante influenza veneziana nell'area, nonché gli intensi rapporti commerciali, industriali e scientifici che già da tempo si registrano tra i due paesi, formula infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Domenico VOLPINI, presidente, in considerazione della momentanea assenza dei relatori sui successivi provvedimenti previsti in sede consultiva, propone di sospendere la seduta per passare alla trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13.45, è ripresa alle 14.45.

Ratifica Accordo Italia-Federazione russa sulla collaborazione nel settore della cinematografia.
C. 5863 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, rileva che l'accordo in esame mira ad estendere i benefici previsti dagli ordinamenti nazionali dei due Paesi ai film coprodotti.
Ricordato che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, all'articolo 6, prevede che possano essere riconosciute come nazionali le filmografie realizzate in coproduzione sulla base di specifici accordi internazionali di reciprocità, fa presente che l'accordo riguarda


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un settore della cultura di grande visibilità internazionale ed ha anche l'obiettivo di incrementare i concreti risultati della collaborazione italo-russa nel settore culturale.
L'attuazione dell'accordo è affidata al Ministero per i beni e le attività culturali italiano e al Ministero della cultura della Federazione russa. Esso prevede l'istituzione di una Commissione mista, che si riunirà con cadenza biennale allo scopo di valutare i risultati della collaborazione avviata tra le parti e per la risoluzione di eventuali questioni legate al rispetto dell'equità di apporto da parte di Russia e Italia alle coproduzioni cinematografiche.
Come prassi per questa tipologia di accordi, l'accordo rimanda ad uno specifico Protocollo, sottoscritto nella medesima occasione dai rappresentanti dei due Ministeri italiano e russo, in riferimento alle procedure per la richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica, nonché alle condizioni necessarie per l'ottenimento dello status di film nazionale.
L'Accordo stabilisce inoltre che la decisione di realizzare una coproduzione, richiesta dai produttori con le procedure previste nel Protocollo, spetti alle autorità competenti delle Parti. I coproduttori dovranno disporre di adeguate risorse tecniche e finanziarie e di esperienza e qualificazione riconosciute dalle autorità competenti. Le autorità potranno limitare gli aiuti previsti dalla legge, qualora si tratti di coproduzioni meramente finanziarie o se vi sia squilibrio tra l'apporto finanziario di una parte e l'apporto tecnico o creativo-artistico dell'altra.
Per ciò che concerne l'importazione e la distribuzione del film realizzato in coproduzione nei territori delle due parti, l'accordo prevede che esse non siano subordinate a restrizioni, salvo che quelle stabilite dalla legge, e che il materiale pubblicitario ed informativo rechi sempre la dicitura relativa alla coproduzione. L'accordo prevede inoltre che le intese tra coproduttori per la ripartizione di proventi da distribuzione siano sottoposti ad approvazione delle autorità. Per quanto concerne l'esportazione verso paesi terzi che prevedano un contingentamento, le disposizioni dell'accordo mirano ad attribuire il film esportato alla parte che è in possesso della partecipazione finanziaria di maggioranza e, in caso di parità, alla parte che fruisce delle più vantaggiose condizioni di esportazione verso il Paese terzo.
Si tratta quindi di un'intesa che favorisce l'ampliamento della collaborazione nel settore, consentendo la confluenza delle risorse finanziarie, tecniche ed artistiche dei due paesi, ed il sostegno da parte delle loro autorità.
Fa poi presente che l'accordo, firmato a Roma il 28 novembre 2002, si inserisce nell'ambito dei rapporti culturali italo-russi, tenendo altresì conto dell'evoluzione legislativa avvenuta nel settore della cinematografia a livello sia nazionale che internazionale.
L'accordo è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film competitivi dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali sia in altri Paesi. Rileva che esso contiene disposizioni simili a quelle di numerosi altri accordi bilaterali conclusi dall'Italia nella stessa materia, ricordando che da ultimo sono entrati in vigore gli accordi con l'Albania e con l'Uruguay stipulati, rispettivamente, il 15 novembre 2002 e il 13 marzo 2001. Segnala inoltre che un precedente accordo di coproduzione cinematografica, siglato a Roma il 30 gennaio 1967, risulta tuttora in vigore.
Fa presente che l'accordo in titolo si compone di tredici articoli e di un protocollo che disciplina le procedure per l'approvazione dei progetti di coproduzione e per il conferimento dello status di film nazionale.
L'articolo 1 definisce i termini utilizzati nell'accordo precisando, tra l'altro che, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, realizzate conformemente


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alla normativa in materia vigente nei due paesi. L'articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione beneficeranno di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia e nella Federazione russa ai film nazionali dalla disciplina vigente e rinvia al Protocollo allegato all'accordo per le procedure relative all'ottenimento dello status di film nazionale. Relativamente alla normativa italiana, ricorda che il decreto legislativo n. 28 del 2004, prevede all'articolo 6, in materia di coproduzioni, che possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti che vengono elencati nello stesso articolo. La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta, ai sensi dell'articolo 3, alla preventiva approvazione delle rispettive autorità competenti, e cioè il Ministero per i beni e le attività culturali per l'Italia, e il Ministero della cultura per la Federazione russa, come specificato nell'articolo 1. Per godere dei benefici della coproduzione, i film dovranno essere realizzati, in base al dettato dell'articolo 4, da produttori che abbiano come requisiti una buona organizzazione tecnica e finanziaria, nonché una esperienza e qualificazione professionale riconosciute in base alle rispettive legislazioni.
L'articolo 5 conferisce alle autorità competenti la facoltà di revocare lo status di film nazionale, da esse stesse attribuita ad una coproduzione, qualora nel corso della realizzazione dell'opera vengano apportati cambiamenti tali da modificare significativamente il progetto originale. Con l'articolo 6 ciascuna parte si impegna a garantire l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra parte e ad autorizzare l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale cinematografico necessario alla produzione del film. In merito alla ripartizione dei proventi, l'articolo 7 stabilisce che essa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori. Le relative clausole contrattuali saranno tuttavia subordinate all'approvazione da parte delle autorità competenti dei due paesi. L'articolo 8 definisce le condizioni di esportazione dei film realizzati in coproduzione in Paesi ove vige il contingentamento delle importazioni di opere cinematografiche.
Ai sensi dell'articolo 9, i film realizzati in coproduzione devono recare la dizione coproduzione italo-russa o coproduzione russo-italiana nei titoli di testa o di coda e nella pubblicità commerciale. L'articolo 10 sancisce, nel caso della partecipazione a festival internazionali, l'obbligo per le opere cinematografiche realizzate in coproduzione, di menzionare tutti i paesi produttori. L'articolo 11 vieta ogni restrizione riguardante l'importazione, la distribuzione e la proiezione reciproca dei film delle due parti, salvo quelle previste dalla rispettiva normativa interna.
L'articolo 12 istituisce una commissione mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell'accordo, di risolvere eventuali difficoltà attuative e di verificare il rispetto dell'equilibrio numerico e percentuale nelle coproduzioni. Tale commissione si riunirà di regola ogni due anni, alternativamente in Italia e nella Federazione russa, salvo convocazioni straordinarie, su richiesta di una delle due autorità competenti. In base a quanto stabilito dall'articolo 13, l'accordo ha durata biennale ed è tacitamente rinnovabile per periodi successivi di durata identica, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della data del rinnovo, di una delle parti. La risoluzione anticipata dell'Accordo non ha comunque effetto sulla conclusione delle coproduzioni approvate durante il suo periodo di validità.
Osserva poi che il protocollo di cooperazione allegato all'accordo cinematografico, composto da quattordici articoli, disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione allo scopo di ottenerne l'accoglimento da parte delle autorità competenti di ciascuna parte. La richiesta per l'approvazione dei progetti, secondo l'articolo 1, deve essere presentata simultaneamente dalle due parti almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle riprese. Ai sensi dell'articolo


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2, alla richiesta vanno allegati, tra l'altro, la sceneggiatura e il soggetto del film, la copia dei contratti di coproduzione e di distribuzione, l'elenco del personale creativo e tecnico, la programmazione della. produzione e la sceneggiatura dei film. L'articolo 3 prevede che, se necessario, il contratto originale potrà subire modifiche che saranno a loro volta sottoposte all'approvazione delle autorità competenti dei due paesi e che la sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali e previo consenso delle autorità competenti. L'articolo 4 determina la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due paesi. In linea di massima, l'apporto di ciascun paese, seppure proporzionale al suo investimento, include almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, scenografo), un attore di ruolo principale, uno di ruolo secondario e un tecnico qualificato. L'apporto di ciascuna Parte può variare dal 20 all'80 per cento, secondo quanto stabilito dall'articolo 5.
In base all'articolo 6, i partecipanti alla produzione di un film devono essere cittadini italiani o russi ma, tenuto conto delle esigenze del film, potranno essere ammessi anche registi, creativi e tecnici di paesi terzi se entrambe le parti lo consentono. È inoltre stabilito, ai sensi dell'articolo 7, che le riprese cinematografiche vengano effettuate nel territorio dei paesi coproduttori, salvo deroghe concesse in base ad un'apposita autorizzazione. L'articolo 8 definisce le modalità di partecipazione a coproduzioni multilaterali, prevedendo che la partecipazione più bassa non può essere inferiore al 10 per cento e quella più alta non può superare il 70 per cento dei costo totale del film. Ricorda che l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2004 stabilisce che la quota di partecipazione alle coproduzioni non possa essere inferiore al 20 per cento, osservando che questa è la percentuale stabilita in via generale dall'articolo 5 dell'accordo. Tuttavia, il medesimo articolo, al comma 6, prevede che tale quota possa non essere raggiunta qualora un accordo internazionale lo preveda e la deroga venga autorizzata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione per la cinematografia.
L'articolo 9 stabilisce il principio dei giusto equilibrio in relazione alla partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico, nonché ai mezzi finanziari e tecnici dei due paesi. L'articolo 10 reca diverse disposizioni per i lavori di ripresa nei teatri di posa, di sonorizzazione e di laboratorio, stabilendo anche che i conti tra i coproduttori devono essere regolati entro sessanta giorni dalla consegna del materiale necessario alla stampa della versione nel paese minoritario.
Al riguardo, ricorda che l'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2004 stabilisce che il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla consegna del materiale sopraindicato, prevedendo tuttavia una facoltà di deroga qualora i singoli accordi tra le parti lo consentano. Lo stesso comma 7, inoltre, sanziona l'inadempimento di tale obbligazione con il decadimento della coproduzione, facendo tuttavia salvo il diritto del coproduttore maggioritario ad ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana del film.
Osserva che il Protocollo in esame non contiene invece alcuna disciplina per il caso di inadempimento del coproduttore minoritario. Pertanto, mentre per il coproduttore minoritario italiano può ritenersi applicabile la disposizione citata non è chiaro che cosa si verificherebbe nel caso di inadempimento da parte del coproduttore minoritario russo. Osserva che un'eventuale controversia potrebbe forse essere sottoposta alla commissione mista istituita dall'articolo 12 dell'accordo, che avrebbe comunque il problema di individuare la disciplina applicabile alla fattispecie in questione.
L'articolo 11 fissa a sei il numero massimo delle coproduzioni che potranno ottenere lo status di film nazionale, purché rispondano ai requisiti elencati nello stesso articolo. Tra tali requisiti, viene ribadito che la quota di partecipazione


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minoritaria non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo di produzione, salvo qualora il costo dei film fosse superiore a 2.582.284,50 euro, nel quale caso la quota minima di partecipazione può arrivare al 10 per cento. Anche in questo caso valgono le considerazioni svolte a proposito dell'articolo 8 del protocollo in merito alla riduzione della quota minima .nel caso di partecipazioni multilaterali. Gli articoli 12 e 13 stabiliscono che il sostegno finanziario alla coproduzione può essere concesso solo con l'autorizzazione delle parti che dovranno mantenere un equilibrio affinché gli apporti finanziari di entrambe siano uguali per tutto il periodi di vigenza dell'accordo. L'articolo 14 fa coincidere la data di entrata in vigore e la durata del protocollo con quelle dell'accordo.
Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso consta di quattro articoli, dei quali i primi due recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'accordo. L'articolo 3 contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'accordo, laddove l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Reputato valido il testo in esame e apprezzate le finalità che esso si propone di realizzare, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.
Testo unificato C. 5470 Iannuzzi e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rileva che il testo in titolo è finalizzato a promuovere interventi integrati pubblici e privati di riqualificazione dei centri storici, aventi natura di recupero e di risanamento del patrimonio edilizio di proprietà di privati, volti a porre in essere opere pubbliche o di interesse pubblico nei centri storici. È inoltre previsto che con apposito decreto ministeriale siano individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti, cui assegnare il marchio di borghi antichi d'Italia.
Fa altresì presente che l'articolo 2 provvede all'istituzione di apposito fondo nazionale per il perseguimento delle finalità sottese al provvedimento in titolo.
Conclusivamente, giudica positivamente il testo in esame, volto ad introdurre interventi strategici per il miglioramento e il recupero dei centri storici, preziose testimonianze del tessuto urbanistico nazionale, rilevando tuttavia l'opportunità di assicurare il coinvolgimento del Ministro per i beni e le attività culturali nella determinazione delle modalità per il riparto delle risorse del costituendo Fondo per la loro riqualificazione, e di precisare che l'assegnazione del marchio di borgo antico d'Italia non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 13 luglio 2005.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2005. - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono.

La seduta comincia alle 13.45.


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Proposta di nomina di Giuseppe Ferrazza a presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI).
Nomina n. 151.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Domenico VOLPINI, presidente, avverte che il relatore on. Orsini, impossibilitato a partecipare ai lavori della giornata odierna, ha trasmesso il testo scritto della propria relazione sulla proposta di nomina in oggetto, chiedendo che sia acquisita agli atti della Commissione; ne autorizza pertanto la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 13 luglio 2005.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 luglio 2005. - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono.

La seduta comincia alle 13.50.

Disciplina dello spettacolo dal vivo.
Nuovo testo unificato C. 587 Cola, C. 756 Angela Napoli, C. 757 Angela Napoli, C. 776 Angela Napoli, C. 835 Carli, C. 1184 Grignaffini, C. 1213 Volontè, C. 2065 Calzolaio, C. 2129 Rositani, C. 2246 Lussana, C. 2434 Mazzoni, C. 2537 Chiaromonte, C. 2623 Rositani, C. 2672 Zanetta, C. 2833 Gibelli, C. 2964 Carlucci, C. 3009 Garagnani, C. 3218 Titti De Simone, C. 3582 Caparini, C. 4036 Carli, C. 4050 Pistone, C. 4108 Fatuzzo, C. 4111 Pistone, C. 4128 Rositani, C. 4153 Carlucci, C. 4313 Colasio, C. 4972 Dario Galli, C. 5202 Montecchi, C. 5255 Perrotta, C. 5453 Ricciotti, C. 5526 Perrotta, C. 5710 Milanese, C. 5825 Briguglio e sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2004.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 6 luglio 2005.

Domenico VOLPINI, presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 6.100 (seconda versione) del Governo e agli emendamenti 16.50 e 18.50 del relatore (vedi allegato 3). Ricorda quindi che nella scorsa seduta sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7 ed è stato respinto l'emendamento Titti De Simone 1.5.
Propone quindi di sospendere brevemente la seduta per consentire l'arrivo di alcuni deputati interessati a intervenire nel dibattito.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.

Giovanni LOLLI (DS-U) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati da deputati del suo gruppo.

Domenico VOLPINI, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Titti De Simone 1.6 (vedi allegato 6 alle pagine 88 e seguenti del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 maggio 2005): si intende che vi abbia rinunziato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Grignaffini 1.14 e approva gli emendamenti Grignaffini 1.18 e Bianchi Clerici 1.9.

Guglielmo ROSITANI (AN), relatore, propone che l'emendamento Chiaromonte 1.15 sia riformulato eliminando la parte soppressiva delle parole: «e culturale».


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Giovanni LOLLI (DS-U) riformula l'emendamento 1.15, di cui è cofirmatario, nei termini indicati dal relatore (vedi allegato 4).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Chiaromonte 1.15 (seconda versione), respinge l'emendamento Carlucci 1.1, approva gli emendamenti Carli 1.16 e Grignaffini 1.17, respinge l'emendamento Carlucci 1.2, approva gli emendamenti Grignaffini 1.19 e 1.50 del relatore, respinge l'emendamento Carlucci 1.3 e approva l'emendamento Chiaromonte 1.20.

Andrea COLASIO (MARGH-U) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro dell'emendamento 1.10, di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Nicola BONO rileva che con il decreto-legge n. 24 del 2003 è stata reintrodotta la previsione che gli interventi pubblici in favore dello spettacolo siano programmati su base annuale. Tale decisione è stata assunta dal Governo e dal Parlamento sulla base di precise e concordanti richieste provenienti dagli operatori del settore, alla luce delle difficoltà emerse nell'esperienza condotta negli anni precedenti, in cui si operava su base triennale. Ribadisce pertanto l'invito al ritiro dell'emendamento 1.10, volto a reintrodurre il principio della triennalità degli interventi.

Guglielmo ROSITANI (AN), relatore, nell'associarsi alle considerazioni del rappresentante del Governo, sottolinea altresì che la parte di testo su cui l'emendamento interviene reca princìpi generali valevoli per tutti i soggetti pubblici: da questo punto di vista, introdurrebbe un vincolo applicabile anche agli interventi autonomamente condotti dalle regioni e dagli enti locali che, nel corso degli incontri informali volti alla predisposizione del testo in esame, hanno esplicitamente richiesto di non limitare la loro autonomia in questa materia. Ribadisce pertanto anch'egli l'invito a ritirare l'emendamento 1.10.

Andrea COLASIO (MARGH-U), condividendo i rilievi del relatore, ritira l'emendamento 1.10. In relazione alle considerazioni del sottosegretario Bono, peraltro, ritiene che gli operatori del settore preferiscano poter fare affidamento su un quadro programmatorio di più ampio respiro.

Il sottosegretario Nicola BONO ribadisce che la decisione di passare dalla programmazione triennale a quella annuale è stata assunta nella prima parte della legislatura accogliendo specifiche e unanimi richieste degli operatori dello spettacolo.

Guglielmo ROSITANI (AN), relatore, ribadisce l'invito a ritirare gli emendamenti Colasio 1.11, Grignaffini 1.12 e Pistone 1.7 e 1.8, volti a incrementare la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo. Nel sottolineare come egli non possa non condividere l'obiettivo di tali emendamenti, evidenzia peraltro che nella fase attuale non vi sono le necessarie disponibilità finanziarie. Ribadisce inoltre l'invito al ritiro dell'emendamento Carlucci 1.4.

Andrea COLASIO (MARGH-U) ritira l'emendamento 1.11 di cui è primo firmatario, precisando che tale scelta è motivata esclusivamente dalla presa d'atto delle attuali difficoltà finanziarie. Nel rilevare con sconcerto come le già esigue risorse del Fondo unico per lo spettacolo siano state ulteriormente decurtate dal decreto legge n. 106 del 2005, all'esame del Senato, formula l'auspicio che la prossima manovra di finanza pubblica introduca un incremento dei finanziamenti a favore del settore, nella consapevolezza della loro pregiudizialità per il suo rilancio. Ritiene che sia dovere del Governo attivarsi in tale direzione, individuando percorsi virtuosi per garantire il recupero della funzionalità di tale preminente segmento della cultura nazionale, anche al fine di mantenere fede agli impegni proclamati in più occasioni che, come tali, attendono di essere tempestivamente tradotti in azioni concrete.

Giovanni LOLLI (DS-U), ritira l'emendamento Grignaffini 1.12, di cui è cofirmatario,


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associandosi peraltro alle considerazioni e all'auspicio del deputato Colasio.

Domenico VOLPINI, presidente, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Pistone 1.7 e 1.8: si intende che vi abbia rinunziato.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI) sottoscrive l'emendamento Carlucci 1.4 e lo ritira.

Domenico VOLPINI, presidente, constata l'assenza delle presentatrici degli emendamenti Titti De Simone 2.2, 2.3 e 2.6 e Pistone 2.4: si intende che vi abbiano rinunziato.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI) sottoscrive l'emendamento Carlucci 2.1 e lo ritira.

Giovanni LOLLI (DS-U) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro dell'emendamento Grignaffini 2.5, di cui è cofirmatario.

Guglielmo ROSITANI (AN) rileva che la materia su cui interviene l'emendamento 2.5 è affrontata in modo diverso nel successivo articolo 6; le previsioni dell'emendamento si pongono poi in sostanziale contrasto con l'assetto che il provvedimento dovrebbe assumere con l'approvazione dell'emendamento 6.100 (seconda versione) del Governo.

Andrea COLASIO (MARGH-U), sottoscrive l'emendamento 2.5, volto ad attribuire alla Conferenza unificata un effettivo e significativo ruolo nella definizione delle politiche pubbliche per lo spettacolo, e ne auspica l'approvazione. Nel rilevare come siano presenti nel Paese diversi gradi di sviluppo delle politiche culturali - considerato che talune realtà regionali risultano particolarmente dinamiche, mentre altre stentano a decollare, anche a causa della difficoltà nell'incontro tra domanda e offerta - ritiene importante che la Conferenza unificata diventi il luogo di concertazione privilegiato per la definizione degli indirizzi e dei criteri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, al fine di assicurare l'implementazione delle politiche di valorizzazione dello spettacolo dal vivo anche nelle aree territoriali meno servite.

Il sottosegretario Nicola BONO sottolinea che l'emendamento 2.5 si pone in diretto e sostanziale contrasto con i contenuti dell'emendamento 6.100 (seconda versione) del Governo. Rileva che tale ultimo emendamento, sostitutivo degli articoli 6 e 7, prevede che le modalità di gestione del Fondo unico per lo spettacolo siano stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza unificata: è questo, a suo avviso, l'assetto che correttamente deve assumere la disciplina della materia, per garantire l'efficace perseguimento di quelle finalità di riequilibrio territoriale che anche l'emendamento richiama. Osserva altresì che l'impianto complessivamente proposto dal Governo rispetta pienamente, a suo avviso, la disciplina costituzionale vigente, come interpretata dalla Corte costituzionale, che, nelle sue recenti pronunce in materia, ha fissato i «paletti» entro cui deve inscriversi il provvedimento in esame.
Conclusivamente, ribadisce la convinzione che l'impianto normativo proposto dal Governo sia quello più valido ed efficace.

Giovanni LOLLI (DS-U), nel rilevare come la materia su cui interviene l'emendamento 2.5 costituisca il punto nodale del provvedimento, sottolinea l'importanza di garantire un adeguato coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri e degli indirizzi che devono presiedere alla ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo. Insiste pertanto per la votazione dell'emendamento.

Andrea COLASIO (MARGH-U) ricorda che anche il presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ha espresso notevoli riserve in ordine agli emendamenti governativi, rilevando


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come essi siano suscettibili di ledere il principio della leale collaborazione tra Stato e regioni, cui si ispira invece il testo adottato dalla Commissione, che costituisce un apprezzabile punto di equilibrio.
Nell'esprimere il convincimento che le politiche nel settore dello spettacolo necessitino di essere elaborate nell'ambito di un positivo e costruttivo confronto tra lo Stato e le regioni, ritiene che non possa prescindersi dal prezioso contributo che queste ultime possono apportare al fine della definizione degli indirizzi generali e dei criteri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, considerato che, avendo una più profonda conoscenza delle realtà presenti nel loro ambito territoriale, potrebbero coadiuvare fattivamente il Ministero nell'individuazione dei percorsi strategici per la valorizzazione del settore.
Considera quindi essenziale che la Conferenza unificata abbia un ruolo di primario rilievo nella determinazione degli indirizzi generali che concernono lo spettacolo dal vivo, ribadendo l'opportunità che si dia corpo ad una linea politica che, nel pieno rispetto dei princìpi di federalismo cooperativo e di saggio governo del territorio, assicuri un congruo sviluppo del settore.
Suggerisce infine, ove non si ritenga possibile pervenire in questa fase all'approvazione dell'emendamento Grignaffini 2.5 nella sua attuale formulazione, di procedere al suo accantonamento, per individuare le modalità idonee a garantire comunque l'introduzione nel testo dei princìpi cui esso si ispira.

Il sottosegretario Nicola BONO è contrario all'accantonamento dell'emendamento Grignaffini 2.5, che a suo avviso non consentirebbe comunque di superare il fatto che l'emendamento stesso si pone in diretto contrasto con l'impostazione che il Governo intende dare alla materia. Osserva peraltro che la posizione del Governo in riferimento alla questione segnalata dal deputato Colasio è nota da tempo a tutti i componenti della Commissione, e che essa muove dal convincimento che competa allo Stato la definizione degli indirizzi generali in materia, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al settore, ferma restando la necessità di acquisire l'intesa con la Conferenza unificata ai fini della determinazione delle modalità di erogazione di tali risorse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Grignaffini 2.5 e approva l'emendamento 2.51 del relatore.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel dichiarare di comprendere le ragioni di carattere tecnico che hanno indotto il Governo a presentare l'emendamento 2.100 (vedi allegato 5 a pagina 121 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 maggio 2005), si dice peraltro convinto della necessità che siano individuati i percorsi più consoni a garantire la partecipazione della Arcus Spa alle attività di concertazione con le regioni, dato che la medesima potrebbe recare un prezioso contributo al fine della predisposizione di strumenti che assicurino l'attivazione di processi innovativi nel settore, concorrendo in tal modo al soddisfacimento delle esigenze delle diverse realtà territoriali del Paese. Ciò contribuirebbe altresì, a suo giudizio, a far sì che tale società sia percepita dai soggetti istituzionali periferici come un ente più ad essi vicino, che potrebbe legittimamente farsi portavoce anche delle istanze locali.
Ribadita quindi l'opportunità che la Arcus divenga protagonista attivo nella definizione delle linee strategiche per la valorizzazione del settore dello spettacolo, rileva infine la necessità che il Parlamento sia costantemente informato dell'attività posta in essere da tale società, al fine di averne un quadro completo.

Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda sulla necessità segnalata dal deputato Colasio che il Governo mantenga costantemente informato il Parlamento in ordine all'attività svolta dalla Arcus, in modo da poter disporre di informazioni complete e trasparenti sulle strategie da essa seguite e sui criteri osservati nell'allocazione delle


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risorse destinate ai diversi settori di propria pertinenza.

Il sottosegretario Nicola BONO, nell'assicurare l'impegno del Governo a mantenere costantemente informato il Parlamento sulle attività della Arcus, rileva, in relazione ai rilievi espressi dal deputato Colasio circa l'opportunità che la Arcus stessa partecipi all'attività concertativa con le regioni in materia di spettacolo, che le esigenze di sinergia con le rappresentanze istituzionali periferiche possono essere adeguatamente soddisfatte tramite gli ordinari strumenti vigenti, quali i contratti di programma, che rappresentano un valido strumento di collaborazione tra i diversi soggetti interessati.
Ritiene quindi che non possa assolutamente devolversi alla Conferenza unificata la definizione delle finalità e delle modalità di utilizzo di quella parte degli investimenti che la società Arcus destina alle attività di spettacolo, considerato che si verificherebbe un discutibile condizionamento dell'attività posta in essere dalla medesima - che, ricorda, ha natura privatistica - concernente la definizione degli investimenti nel settore delle infrastrutture, oltre che in quello in esame, che rappresenta peraltro una parte marginale del suo operato.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) sottolinea che la Arcus è stata istituita per garantire che una parte delle risorse pubbliche impiegate per i grandi interventi infrastrutturali sia destinata, quasi a compensarne l'impatto ambientale e paesaggistico, a finanziare interventi di tutela e valorizzazione di beni culturali e di potenziamento delle attività culturali, ivi comprese quelle di spettacolo. Gli interventi attuati dalla Arcus vengono quindi a costituire uno strumento assai importante per l'implementazione delle politiche pubbliche dello spettacolo, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate a questo settore tramite i canali ordinari - e in primo luogo tramite il Fondo unico per lo spettacolo - risultano in costante decremento. Da questo punto di vista, ritiene sensato prevedere - come avviene nella lettera e) che l'emendamento in esame propone di sopprimere - un diretto coinvolgimento delle regioni nella individuazione dei criteri con cui devono essere utilizzate le risorse che la Arcus destina a interventi attinenti allo spettacolo. Annuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 2.100 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del Governo.

Domenico VOLPINI, presidente, avverte che l'emendamento 2.50 del relatore, riferito alla lettera e) testé soppressa dall'emendamento 2.100, non sarà posto in votazione.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 13 luglio 2005.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Armonizzazione della normativa sul diritto allo studio.
C. 2113 Garagnani.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 luglio 2005, pagina 81, seconda colonna, alla sedicesima riga, le parole: «sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce».