Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 488.
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo (atto n. 488), recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle direttive 2002/96/CE e 2003/108/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003;
premesso che lo schema di decreto legislativo indicato appare, nel complesso, compatibile con la normativa comunitaria;
rilevato che il 13 dicembre 2004 la Commissione ha inviato all'Italia tre lettere di messa in mora per mancata attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, che modifica la direttiva 2002/96/CE, il cui termine di attuazione era fissato al 13 agosto 2004;
considerata pertanto la necessità di pervenire ad una rapida definizione del testo in esame;
rilevato che all'articolo 3, comma 1, lettera m, sarebbe opportuno sostituire l'espressione «nel territorio nazionale» con quella «in uno Stato membro dell'Unione europea», in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2002/95/CE;
osservato come l'articolo 5, paragrafo 2, lett. b) della direttiva 2002/96/CE sembri escludere che il costo della resa a un centro di raccolta o al distributore di un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche possa essere messo a carico del detentore, mentre l'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto pone il costo della resa a carico del detentore, nel caso in cui il comune o il distributore rifiutino il ritiro di un rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestico;
considerato, altresì, che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2002/96/CE prevedono che entro il 13 agosto 2005 gli Stati membri provvedano a fare in modo che le operazioni di trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano finanziate dai produttori o - nel caso di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche storici professionali non sostituibili da nuovi prodotti equivalenti - dai detentori, mentre gli articoli 10, 11 e 12 dello schema di decreto nel recepire tali disposizioni non indicano che il finanziamento dovrà essere garantito entro il 13 agosto 2005, imponendo comunque ai produttori di organizzare le operazioni di trasporto, recupero e trattamento entro il 13 agosto 2005;
rilevato che generalmente il soggetto che organizza le operazioni è lo stesso che le finanzia, tranne nel caso della gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali storici, in cui non vi è coincidenza tra i soggetti che organizzano le operazioni di trasporto, trattamento e recupero ed i soggetti che finanziano tali operazioni;
osservato, in particolare, che all'articolo 8, comma 11, nel rispetto della direttiva 2002/96/CE sarebbe opportuno specificare che i sistemi di gestione ambientale cui il medesimo comma si riferisce sono quelli disciplinati dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
evidenziato che all'articolo 9, comma 4, tra i soggetti responsabili degli impianti tenuti a comunicare annualmente i dati, non sono citati i responsabili del riciclaggio, come prevede invece, espressamente, l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/96/CE;
considerato, infine, che l'articolo 10 dello schema di decreto prevede al comma 4 che il finanziamento della gestione di rifiuti derivanti da apparecchiature di illuminazione sia sempre a carico dei produttori, sia in caso di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici che in caso di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali, storici e non, mentre l'articolo 9, paragrafo 1, capoversi 3 e 4, della direttiva 2002/96/CE prevede che nel caso di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali storici il finanziamento della gestione è a carico del detentore quando non vi sia sostituzione dell'apparecchiatura con una nuova di tipo equivalente;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) è necessario adeguare il contenuto dell'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/96/CE;
2) è necessario altresì adeguare il contenuto dell'articolo 9, comma 4, dello schema di decreto legislativo in esame a quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/96/CE;
e le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno all'articolo 3, comma 1, lettera m, sostituire le parole «nel territorio nazionale» con le seguenti: «in uno Stato membro dell'Unione europea»;
b) consideri il Governo all'articolo 8, comma 11, dello schema di decreto legislativo in esame di specificare che i sistemi di gestione ambientale cui il medesimo comma si riferisce sono quelli disciplinati dal regolamento 761/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
c) si valuti altresì l'opportunità di specificare, agli articoli 10, 11 e 12, il termine entro il quale le operazioni di trasporto, trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere finanziate - almeno in riferimento alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali storici, in cui non vi è coincidenza tra i soggetti che organizzano le operazioni ed i soggetti che le finanziano - in linea con le previsioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2002/96/CE;
d) appare opportuno, in particolare, disciplinare la disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE.
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/49/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale Atto n. 498.
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (atto n. 498), adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003;
premesso che lo schema di decreto legislativo indicato appare, nel complesso, compatibile con la normativa comunitaria;
tenuto conto che la Commissione europea in data 13 dicembre 2004, con la procedura 2004/931, ha inviato all'Italia la lettera di messa in mora per mancata attuazione della direttiva 2002/49/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 18 luglio 2004;
considerata pertanto la necessità di pervenire ad una rapida definizione del testo in esame;
considerato che l'articolo 2 dello schema di decreto non reca tra le definizioni quella di zona silenziosa in aperta campagna, prevista dall'articolo 3, lettera m, della direttiva 2002/49/CE, e introduce inoltre una limitazione alla definizione di aeroporto principale di cui alla lettera b, relativa ai movimenti relativi ai voli di Stato e ai voli effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di pubblica sicurezza, di soccorso, di protezione civile e militari, non contemplata dall'articolo 3, lettera p della citata direttiva;
rilevato che l'articolo 3 comma 1, lettera a, del medesimo schema di decreto, in materia di mappatura acustica strategica, prevede che siano redatte mappe acustiche per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti, mentre la direttiva 2002/49/CE prevede all'articolo 7, comma 1, che le mappe acustiche strategiche devono essere riferite non solo agli agglomerati con più di 250.000 abitanti ma anche agli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, agli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e agli aeroporti principali;
ritenuto altresì che analogamente l'articolo 3 comma 2, lettera a, dello schema di decreto prevede l'elaborazione di mappe acustiche degli agglomerati, mentre la direttiva 2002/49/CE all'articolo 7, comma 2, prevede che le stesse riguardino oltre agli agglomerati anche tutti gli assi stradali e ferroviari principali;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario sopprimere l'articolo 2, lettera b, secondo periodo, in quanto in contrasto con l'articolo 3, lettera m, della direttiva 2002/49/CE;
2) si ritiene necessario aggiungere all'articolo 2, un'ulteriore lettera ab-bis recante la definizione di cui all'articolo 3, lettera p, della direttiva 2002/49/CE;
3) è da considerare la necessità di inserire all'articolo 3, comma 1, lettera a, la previsione per cui le mappe acustiche strategiche devono essere riferite, oltre che agli agglomerati con più di 250.000 abitanti, anche agli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, agli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e agli aeroporti principali, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1 della direttiva 2002/49/CE;
4) è necessario prevedere all'articolo 3, comma 2, lettera a, che l'elaborazione di mappe acustiche riguardino oltre agli agglomerati anche tutti gli assi stradali e ferroviari principali, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2002/49/CE.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) Atto n. 491.
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (atto n. 491), adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003;
premesso che lo schema di decreto legislativo indicato appare, nel complesso, compatibile con la normativa comunitaria;
considerato che l'articolo 5 dello schema in esame, in materia di misure di prevenzione e protezione, non prevede espressamente che, in ogni caso, i lavoratori non sono esposti a valori superiori al valore limite di esposizione, nonché l'obbligo per il datore di lavoro di adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori a rischio particolarmente esposti, secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/44/CE;
ritenuto che l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto in esame nel prevedere che, ove sia accertata l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente ne informa il datore di lavoro, non appare conforme a quanto previsto dall'articolo 8, par. 3 della direttiva 2002/44/CE, che stabilisce che la comunicazione di eventuali anomalie debba essere fatta preliminarmente al lavoratore, mentre il datore di lavoro viene informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria, tenendo conto del segreto medico;
rilevato che lo schema di decreto in esame non prevede che, se richiesto, copia della documentazione sanitaria possa essere fornita alle autorità competenti ed al lavoratore interessato, secondo quanto previsto espressamente dall'articolo 8 della direttiva 2002/44/CE;
considerato che l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 2002/44/CE prevede la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario prevedere all'articolo 5 che, in ogni caso, i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori al valore limite di esposizione, nonché l'obbligo per il datore di lavoro di adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori a rischio particolarmente
esposti, secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/44/CE;
2) risulta altresì necessario modificare l'articolo 7, comma 2, nel senso di prevedere che la comunicazione di eventuali anomalie debba essere fatta preliminarmente al lavoratore, mentre il datore di lavoro viene informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria, tenendo conto del segreto medico, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 8, par. 3 della direttiva 2002/44/CE;
3) si ritiene necessario inserire nello schema di decreto in esame la previsione secondo cui se richiesto, copia della documentazione sanitaria possa essere fornita alle autorità competenti ed al lavoratore interessato, secondo quanto previsto espressamente dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/44/CE;
e la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di inserire nello schema di decreto la previsione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 2002/44/CE.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) Atto n. 491.
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (atto n. 491), adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003;
premesso che lo schema di decreto legislativo indicato appare, nel complesso, compatibile con la normativa comunitaria;
considerato che l'articolo 5 dello schema in esame, in materia di misure di prevenzione e protezione, non prevede espressamente che, in ogni caso, i lavoratori non sono esposti a valori superiori al valore limite di esposizione, nonché l'obbligo per il datore di lavoro di adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori a rischio particolarmente esposti, secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/44/CE;
ritenuto che l'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto in esame nel prevedere che, ove sia accertata l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente ne informa il datore di lavoro, non appare conforme a quanto previsto dall'articolo 8, par. 3 della direttiva 2002/44/CE, che stabilisce che la comunicazione di eventuali anomalie debba essere fatta preliminarmente al lavoratore, mentre il datore di lavoro viene informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria, tenendo conto del segreto medico;
rilevato che lo schema di decreto in esame non prevede che, se richiesto, copia della documentazione sanitaria possa essere fornita alle autorità competenti ed al lavoratore interessato, secondo quanto previsto espressamente dall'articolo 8 della direttiva 2002/44/CE;
considerato che l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 2002/44/CE prevede la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario prevedere all'articolo 5 che, in ogni caso, i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori al valore limite di esposizione, nonché l'obbligo per il datore di lavoro di adattare le misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori a rischio particolarmente
esposti, secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/44/CE;
2) risulta altresì necessario modificare l'articolo 7, comma 2, nel senso di prevedere che la comunicazione di eventuali anomalie debba essere fatta preliminarmente al lavoratore, mentre il datore di lavoro viene informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria, tenendo conto del segreto medico, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 8, par. 3 della direttiva 2002/44/CE;
3) si ritiene necessario inserire nello schema di decreto in esame la previsione secondo cui se richiesto, copia della documentazione sanitaria possa essere fornita alle autorità competenti ed al lavoratore interessato, secondo quanto previsto espressamente dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/44/CE;
e la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di inserire nello schema di decreto la previsione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera c, della direttiva 2002/44/CE, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (Atto n. 501).
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (atto n. 501), adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003;
premesso che lo schema di decreto legislativo indicato appare, nel complesso, compatibile con la normativa comunitaria;
rilevato che la direttiva 2002/98/CE modifica la direttiva 2001/83/CE, riguardante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, per la cui attuazione il Governo è stato delegato ad adottare uno schema di decreto legislativo ai sensi della legge del 2005 n. 62, legge comunitaria 2004;
considerato che la direttiva 2004/33/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è stata già attuata dal decreto ministeriale del 3 marzo 2005;
considerato che l'articolo 29 dello schema di decreto legislativo in esame disciplina la materia dei centri di frazionamento e della produzione di emoderivati, non espressamente disciplinata dalla direttiva 2002/98/CE;
esprime
con la seguente condizione:
appare necessario che il Governo attui la direttiva 2002/98/CE tenendo conto del decreto ministeriale del 3 marzo 2005, di attuazione della direttiva 2004/33/CE, coordinandola al contempo con la normativa nazionale di attuazione della direttiva 2001/83/CE.