Mercoledì 6 luglio 2005. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovan Battista Caligiuri.
La seduta comincia alle 14.55.
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
C. 2542-3008-3325-3484-3492-4555-B approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla 10a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla X Commissione della Camera in sede legislativa e indi modificato dalla 10a Commissione industria del Senato in sede deliberante, prevede una specifica normativa che, oltre a vietare le forme di vendita piramidali e le c.d. «catene di S. Antonio», come già avvenuto in molti Paesi europei, provvede a regolamentare l'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio, delineando un'analitica disciplina dei relativi profili contrattuali. Precisa quindi che la proposta di legge consta di sette articoli e che le modifiche apportate dal Senato hanno investito gli articoli 3 e 7.
In particolare, al comma 1 dell'articolo 3, al fine di individuare i requisiti di cui deve essere in possesso chi intenda svolgere l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, si è limitato, per finalità che potrebbero sembrare di mera
chiarezza del testo, il rinvio al decreto legislativo n. 114 del 1998 alla sola disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 5.
Nel corso dell'esame del provvedimento in seconda lettura, sono state altresì modificate le disposizioni recate dall'articolo 7 in materia di sanzioni. In particolare, la sanzione di cui al comma 1 è stata estesa anche al caso di promozione di iniziative di carattere collettivo o di induzione di uno o più soggetti ad aderire, associarsi od affiliarsi alle organizzazioni o alle operazioni vietate dall'articolo 5.
Conseguentemente all'integrazione della fattispecie di cui al comma 1, sono stati soppressi i commi 3 e 4 del medesimo articolo 7 approvato dalla Camera, i quali prevedevano una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro nei confronti di chiunque induca o tenti di indurre uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 5, nonché nei confronti di chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.
Antonio MAZZOCCHI (AN), intervenendo con riferimento alla modifica apportata all'articolo 3 nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, fa presente che la stessa, a suo avviso, non debba ritenersi di carattere meramente formale.
Infatti, la modifica operata dal Senato, nel sopprimere il rinvio al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 - che individua i requisiti professionali che deve possedere chi esercita un'attività di commercio relativa al settore merceologico «alimentare» - sembra escluderne di fatto l'applicazione. Sulla base del testo così risultante parrebbe che i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale debbano limitarsi a quelli previsti dal comma 2, con un conseguente livellamento verso il basso dei requisiti professionali che l'articolo 3, nel testo licenziato dalla X Commissione della Camera dei deputati, richiedeva per chi esercitasse attività commerciale nel settore merceologico alimentare.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ritiene che la portata della modifica approvata dal Senato potrebbe ritenersi limitata, ove si consideri che la nuova formulazione del testo non fa venir meno il richiamo al disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che rappresenta la principale norma regolatrice della materia, né quello al comma 2 del citato articolo 5. Ciò precisato, ritiene che tale modifica non comporti uno stravolgimento della ratio della norma, ma una mera delimitazione della fattispecie.
Antonio MAZZOCCHI (AN) rileva l'opportunità di chiarire, sul punto, la portata normativa del testo, anche al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero condizionarne la stessa applicazione.
Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ribadendo che, quanto meno ad una prima lettura, la modifica recata all'articolo 3 appare rispondere essenzialmente ad esigenze di carattere formale, paventa che, ove il testo dovesse essere nuovamente modificato, il relativo iter rischierebbe di protrarsi eccessivamente.
Bruno TABACCI, presidente, alla luce del dibattito svoltosi in Commissione, ritiene opportuno svolgere un approfondimento che consenta di valutare l'esatta portata della modifica approvata dal Senato. Ricorda infatti che, in sede di esame del provvedimento in prima lettura, la Commissione aveva condotto un'approfondita istruttoria, svolgendo un'analisi particolarmente puntuale ed accurata delle materie sottese ed elaborando un testo largamente condiviso. Appare opportuno seguire, anche in questa occasione, lo stesso metodo di lavoro, verificando se la modifica approvata dal Senato assuma carattere meramente formale, consentendo così alla Commissione di giungere ad una rapida conclusione dell'iter del provvedimento. Ove viceversa dovesse accertarsi
che la limitazione del rinvio operato dall'articolo 3 al solo comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 ingeneri dubbi interpretativi, la Commissione non potrebbe fare altro che modificare nuovamente il testo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
Mercoledì 6 luglio 2005. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.
La seduta comincia alle 15.10.
DL 87/05 recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.
C. 5952 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Paolo DALLE FRATTE (FI), relatore, illustra brevemente il contenuto del decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato, in prima lettura, e finalizzato a ridurre la spesa farmaceutica a carico dei cittadini. Con riferimento ai contenuti recati dal decreto-legge, fa presente che esso si compone di sei articoli.
In particolare, l'articolo 1 dispone i seguenti interventi in materia di contenimento del prezzo dei farmaci a totale carico dell'acquirente: il blocco dei prezzi per due anni, con la possibilità di rivedere tale prezzo all'inizio di ogni anno dispari; la possibilità di sostituire i farmaci prescritti con ricetta, con altri equivalenti di minor prezzo, quando non sia espressamente indicato sulla ricetta l'insostituibilità del farmaco stesso; la possibilità per le farmacie di praticare sconti, sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per quelli di automedicazione, fino al 20 per cento del prezzo massimo stabilito.
Al fine di sostenere l'efficacia del provvedimento, è altresì previsto: l'obbligo in capo al farmacista di informare il cliente sulla possibilità di sostituzione del farmaco prescritto con altro equivalente; sulle confezioni dovrà essere apposta un'etichetta indicante il prezzo massimo stabilito; l'elenco dei farmaci interessati dal provvedimento sarà adeguatamente pubblicizzato dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, stabilisce inoltre le sanzioni pecuniarie per il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 1 della legge in esame. In caso di reiterazione delle violazioni è prevista la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.
Fa quindi presente che il Senato ha introdotto ulteriori disposizioni, quali l'articolo 1-bis, che introduce la definizione di «medicinali equivalenti» per alcune categorie di farmaci; l'articolo 1-ter, che assegna all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il compito di individuare le specialità per le quali debbono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica; l'articolo 1-quater, che dispone che sulle confezioni di tutti i prodotti farmaceutici e su quelli dei rimedi fitoterapici ed omeopatici sia riportato in carattere Braille il nome commerciale del prodotto; l'articolo 1-quinquies, che interviene su un aspetto specifico della attività ambulatoriale, cosiddetta intramoenia (e cioè lo svolgimento di attività libero professionale da parte del personale del servizio sanitario nazionale), disponendo la proroga di un anno, al 31 dicembre 2006, del termine ultimo previsto dalla normativa vigente per l'utilizzo di studi professionali esterni in caso di carenza di strutture e spazi idonei.
Bruno TABACCI, presidente, avverte che la Commissione dovrebbe esprimere il parere di competenza entro la prossima settimana, in considerazione dell'avvio dell'esame
del provvedimento in Assemblea per la giornata di lunedì 18 luglio.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
Mercoledì 6 luglio 2005. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.
La seduta comincia alle 15.15.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
Atto n. 500.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno scorso.
Bruno TABACCI, presidente, ricorda che, con riferimento allo schema di decreto in oggetto, si sono svolte, presso la Commissione, una serie di audizioni, dalle quali sono emersi taluni elementi utili ai fini dell'espressione del parere di competenza. Invita quindi il relatore, onorevole Saglia, a formulare le proprie valutazioni al riguardo.
Stefano SAGLIA (AN), relatore, fa presente che, presupposto perché la Commissione possa pronunciarsi in via definitiva sul provvedimento, è rappresentato dall'integrazione della richiesta di parere fatta pervenire dal Governo mediante l'acquisizione della relazione tecnica e del prescritto parere della Conferenza Unificata, i quali, peraltro, non sono ancora stati trasmessi. Con riferimento al parere di competenza della Conferenza Unificata, osserva che lo stesso appare di particolare rilevanza, atteso che la materia oggetto del provvedimento investe anche ambiti affidati alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, quali la «produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia». La possibilità di disporre della relazione tecnica appare infine indispensabile al fine di acquisire una chiara cognizione dei costi che l'attuazione del provvedimento potrebbe comportare, di cui allo stato, non è dato avere chiara percezione. Per tali ragioni, pur essendo in grado di formulare, alla luce dei dati emersi nel corso delle audizioni svolte, talune valutazioni, riterrebbe opportuno che la Commissione potesse esprimersi anche oltre il termine prestabilito, in attesa dell'integrazione della documentazione trasmessa dal Governo.
Il Sottosegretario Mario VALDUCCI, nell'assicurare la disponibilità del Governo a che la Commissione esprima il proprio parere anche nel corso della prossima settimana, oltre il termine prestabilito, fa presente che il parere della Conferenza Unificata, è stato reso il 30 giugno scorso e la sua trasmissione al Parlamento dovrebbe essere imminente. Anticipandone i contenuti, fa presente che la Conferenza Unificata ha in particolare segnalato l'esigenza di apportare al testo due modifiche. La prima modifica richiesta, che merita sostanziale accoglimento, è quella di intervenire sulla lettera a) dell'articolo 2 al fine di estendere l'applicabilità del provvedimento anche alle unità immobiliari di estensione superiore ai 1000 metri quadri oggetto di ristrutturazione. La seconda modifica proposta, che merita invece attenta valutazione quanto ai profili di carattere finanziario, concerne la disciplina in materia di certificazione energetica degli edifici, di cui si auspica un ampliamento.
Bruno TABACCI, presidente, prendendo atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo ad attendere, anche oltre il termine previsto, il parere della Commissione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.