Interrogazione n. 5-04549 Guerzoni: Applicabilità alle forze di polizia della normativa sulla maternità.
In relazione all'interrogazione a risposta immediata in oggetto, con la quale gli onorevoli Interroganti chiedono di «sapere se la norma prevista dall'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151/2001 si applichi anche al personale delle Amministrazioni speciali, quali la Polizia di Stato» si rappresenta quanto segue.
L'articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), che ha introdotto l'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151/01, prevede, com'è noto, che il genitore con figli minori (fino a tre anni) e dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L'eventuale dissenso da parte delle Amministrazioni interessate deve essere motivato.
Occorre preliminarmente specificare che destinatari della norma sono esclusivamente i genitori, con figli minori fino a tre anni, che siano dipendenti di una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, tra questi rientra sicuramente il personale appartenente al «Comparto Sicurezza» (Forze Armate, Polizia ad ordinamento civile e militare).
Si sottolinea, inoltre, che le assegnazioni in questione possono riferirsi sia a movimenti interni all'amministrazione di appartenenza dell'interessato, sia in amministrazioni di comparto diverso, con priorità ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa (lavoro subordinato o autonomo). Si ribadisce, inoltre, che sia nell'una che nell'altra ipotesi l'assenso dell'amministrazione di provenienza e, se del caso, dell'amministrazione di destinazione, costituisce il presupposto necessario all'assegnazione temporanea.
Posto ciò, è decisivo osservare che il predetto articolo 42-bis, prescindendo da ogni considerazione sulla ratio della norma che, com'è noto, è quella di garantire la presenza di entrambi i genitori nel periodo in cui sono ancora piccoli, subordina tuttavia l'assegnazione temporanea al previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, le quali in considerazione delle necessità interne e delle proprie modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti, valutano la possibilità o meno di dare il previsto assenso all'assegnazione temporanea.
Non si tratta quindi di un diritto soggettivo direttamente tutelato, ma di un interesse legittimo che si concretizza in subordine alla sussistenza, nella sede prescelta, di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.
Naturalmente, l'interessato avrà diritto alla conservazione del posto presso l'amministrazione di appartenenza per l'intero periodo dell'assegnazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Dipartimento della funzione pubblica ritiene applicabile anche alle amministrazioni appartenenti al «Comparto Sicurezza» le citate disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fermo restando quanto previsto in materia dai singoli ordinamenti speciali e compatibilmente con le peculiarità attinenti le funzioni e l'organizzazione del personale appartenente al suindicato settore.
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (Atto n. 493).
La XI Commissione (lavoro pubblico e privato),
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
rilevato preliminarmente che non è necessario recepire con ulteriori e specifiche disposizioni, essendo l'ordinamento interno già conforme, l'estensione del campo di applicazione della direttiva 80/987/CEE a tutti i lavoratori subordinati, senza alcuna eccezione dovuta alla particolare tipologia del rapporto o contratto di lavoro, quale risulta dal testo dell'articolo 1, comma 2, della predetta direttiva, come novellato dalla direttiva 2002/74/CE,
considerato che la modifica della definizione di insolvenza di cui all'articolo 2 della direttiva, che include nella nozione anche le procedure d'insolvenza diverse dalla liquidazione, potrebbe richiedere un adeguamento della legislazione interna, nel senso di estendere l'intervento del Fondo di garanzia anche all'amministrazione controllata di cui agli articoli 187 e seguenti della legge fallimentare (regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267), che non compare nell'elencazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1992 che delimita l'ambito di applicazione della disciplina,
considerato che il nuovo articolo 4 della direttiva 80/987/CEE stabilisce la facoltà per gli Stati membri di porre dei massimali al pagamento degli organismi nazionali di garanzia, precisando che essi non devono essere inferiori ad una soglia compatibile con l'obiettivo sociale della direttiva medesima,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1 occorre far riferimento al comma 3, invece che al comma 2, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992;
2) è necessario prevedere un'ulteriore disposizione volta ad estendere l'intervento del Fondo di garanzia anche all'amministrazione controllata di cui agli articoli 187 e seguenti della legge fallimentare (regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267);
3) la formulazione della disposizione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 1992, con il quale si prevede che il Fondo di garanzia sia tenuto a corrispondere al lavoratore le spettanze dovute entro un tetto pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, deve essere rivista alla luce del nuovo articolo 4 della direttiva 80/987/CEE.