Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici (Testo unificato C. 5470 Iannuzzi, C. 5638 Foti e C. 5891 Coluccini).
Al comma 1, dopo le parole: del perimetro dei centri storici inserire le seguenti: e negli antichi insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 3,.
1. 1.Folena.
Al comma 1, dopo le parole: le zone inserire le seguenti: ovvero il patrimonio edilizio.
1. 2.Folena.
Al comma 2 sostituire le parole: dal Comune con le seguenti: dal Consiglio comunale.
1. 3.Folena.
Al comma 2, sostituire le parole: il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani con le seguenti: il miglioramento, l'adeguamento dei servizi urbani e la valorizzazione e promozione dei centri urbani.
1. 6.Coluccini, Vigni.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli insediamenti urbanistici cui é riconosciuto il marchio di cui all'articolo 1-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. (Istituzione del marchio «Borghi più Belli d'Italia»). 1. È istituito il marchio «Borghi più Belli d'Italia», riservato ad antichi insediamenti urbanistici con popolazione non superiore a due mila abitanti, inseriti nei territori di comuni con popolazione complessiva non superiore a quindici mila abitanti.
2. Ai fini del riconoscimento del marchio di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, é adottata una apposita carta di qualità in cui sono indicati i parametri qualitativi di natura storica, urbanistica, paesaggistica cui devono corrispondere i borghi, tenendo conto in particolare dello stato di conservazione, originalità e tipicità del complesso degli edifici e della struttura urbanistica degli insediamenti.
3. Il riconoscimento del marchio di cui al comma 1 è rilasciato, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dalla commissione provinciale di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base dei parametri indicati nella carta di qualità di
cui al comma 2 del presente articolo. Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la commissione può procedere alla revoca del marchio.
1. 7.Coluccini, Vigni.
Al comma 3, dopo le parole: e le attività culturali», aggiungere le seguenti: sentita l'ANCI e su parere della commissione provinciale prevista dall'articolo 137 del codice dei beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 8.Coluccini, Vigni.
Al comma 3, dopo le parole: e le attività culturali aggiungere le seguenti: su parere della commissione provinciale prevista dall'articolo 137 del codice dei beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 9.Coluccini, Vigni.
Al comma 3 dopo le parole: e le attività culturali inserire le seguenti: e con l'ANCI.
1. 4.Folena.
Al comma 3, dopo le parole: e le attività culturali, aggiungere le seguenti: sentita l'ANCI.
1. 10.Coluccini, Vigni.
Al comma 3, sostituire le parole: in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti con le seguenti: con popolazione non superiore a 2.000 abitanti, inseriti nei territori di comuni con popolazione complessiva non superiore a 15.000 abitanti.
1. 11.Coluccini, Vigni.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3. I privati, che realizzano il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio usufruendo dei contributi e delle agevolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero delle agevolazioni o dei contributi eventualmente stabiliti dalla Regione, non possono procedere ad alienazione totale o parziale dell'immobile oggetto del risanamento o del recupero di cui alla presente legge.
1. 5.Folena.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. (Osservatorio per la tutela dei borghi antichi d'Italia) - 1. Al fine di favorire l'elaborazione ed il coordinamento di linee programmatiche degli interventi di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é istituito l'Osservatorio interistituzionale per la tutela dei borghi d'Italia. Il decreto è emanato entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'Osservatorio partecipano, in qualità di membri, rappresentanti delle regioni, dell'Associazioni nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), nonché dei Ministeri dei beni e delle attività culturali, dell'ambiente e tutela del territorio, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e per l'innovazione e le tecnologie.
3. Le modalità di azione dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1.
1. 01.Coluccini, Vigni.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. (Programmi regionali). - 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni adottano propri provvedimenti di programmazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dei borghi, anche ai fini di un'azione coordinata con le disposizioni di cui alla presente legge.
2. Con legge regionale sono disciplinate in particolare le modalità di valutazione dei progetti ammessi ai contributi di cui alla presente legge, di redazione e presentazione dei progetti stessi, le eventuali misure di sostegno finanziario regionale, nonché le eventuali deroghe che possono essere concesse, d'intesa con le commissioni provinciali di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i borghi dei comuni con popolazione complessiva superiore al limite di cui all'articolo 2.
3. Le risorse finanziarie statali sono riservate, nella misura minima del 75 per cento, ai comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3.
1. 02.Coluccini, Vigni.
Al comma 1, dopo le parole: è istituito inserire le seguenti: , a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
2. 1.Folena.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
2. 2.Parolo, Guido Dussin.