Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie, Giorgio La Malfa.
La seduta comincia alle 13.45.
Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Nuovo testo C. 5736 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Riccardo CONTI (UDC), relatore, rileva che l'articolato disegno di legge si compone di 31 articoli. Si tratta di un provvedimento che reca numerose disposizioni volte al rilancio di alcuni settori economici rilevanti, in questo senso in linea con le recenti decisioni assunte in ambito comunitario. Ricorda in particolare che il Consiglio europeo del 23-23 marzo 2005 si è compiaciuto della comunicazione COM (2005)24 Lavoriamo insieme per la crescita e l'occupazione - Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona, presentata dalla Commissione il 2 febbraio 2005. In particolare, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di rilanciare la strategia di Lisbona riorientando le priorità verso la crescita e l'occupazione, mobilitando tutti i mezzi nazionali e comunitari nelle tre dimensioni economica, sociale, ambientale, e coinvolgendo tutte le forze interessate. Il Consiglio europeo ha inoltre adottato il Patto europeo per la gioventù come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona. Ricorda quindi che da ultimo il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha adottato le linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione per il periodo 2005-2008 COM(2004)141, presentate dalla Commissione il 12 aprile 2005, sulla base delle quali gli Stati membri definiranno programmi di riforma nazionali che saranno oggetto di consultazione con le parti interessate. Il provvedimento in esame va dunque in questa direzione.
Con riferimento specifico all'articolo 1, recante delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili pubblici, ricorda che, facendo seguito ad una comunicazione del 22 dicembre 2004, la Commissione europea ha presentato il 2 marzo 2005 la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 3605/93 concernente la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi prevista dal Patto di stabilità (COM(2005)71). Il 7 giugno 2005 il Consiglio ECOFIN ha approvato conclusioni sulla qualità dei dati statistici, reputando in particolare che Eurostat debba comunicare eventuali riserve con un congruo anticipo.
In riferimento all'articolo 4, relativo alle cosiddette minusvalenze, ricorda che il Consiglio ECOFIN dell'11 settembre 2004 ha deliberato l'istituzione di un gruppo di lavoro per approfondire il tema della creazione di una base imponibile comune consolidata per la tassazione delle società. Nel programma legislativo e di lavoro per il 2005 la Commissione europea ha poi sottolineato che concentrerà i propri sforzi per l'avanzamento dei lavori relativi ad una base imponibile comune per la tassazione delle imprese. In ordine al successivo
articolo 5 invece, sul riordino e la sicurezza degli impianti, che sostituisce il comma 44 dell'articolo unico della legge 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico, recante una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo di riordino delle norme concernenti la sicurezza degli impianti, ricorda che in via generale, la materia oggetto della delega in esame presenta profili di stretta attinenza con lo schema di decreto legislativo n. 500 - attualmente all'esame del Parlamento - recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003». Riterrebbe quindi opportuno tenerne conto in sede di espressione del parere. Circa l'articolo 6, in materia di accisa sul gasolio, ricorda che esso appare in linea con la proposta di direttiva COM(2002)410 di modifica della direttiva 92/81/CEE e della direttiva 92/82/CEE al fine di istituire un regime fiscale specifico per il gasolio utilizzato come carburante per fini professionali e al ravvicinamento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio, che il 24 luglio 2002 la Commissione europea ha presentato. L'articolo 7 - analogamente a quanto previsto dalla legge n. 239 del 2004 di riordino del settore energetico in materia di costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica - prevede invece un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero; sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, comprende la procedura di VIA e costituisce titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture conformemente al progetto approvato. A questo proposito ricorda che il quadro normativo fondamentale per ciò che attiene al settore del gas è definito dal decreto legislativo n. 164 del 2000, di recepimento della direttiva 98/30/CE. Peraltro, tale direttiva è stata abrogata, con decorrenza dal 1o luglio 2004, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55/CE del 26 giugno 2003, recante il nuovo quadro comunitario di riferimento del mercato interno del gas. Il termine di recepimento di tale direttiva era fissato per il 1o luglio 2004. La legge comunitaria per il 2004, legge n. 62 del 18 aprile 2005, ha delegato il Governo ad adottare uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva medesima.
In ordine all'articolo 8, commi 1 e 2, sull'affidamento del servizio idrico integrato, ricorda che tali disposizioni autorizzano il CIPE ad accantonare - nell'ambito delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - una quota pari a 300 milioni di euro, destinata a premiare i comuni e le province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato entro il 31 dicembre 2005 il servizio idrico integrato a un soggetto gestore. Per poter concorrere al riparto delle risorse premiali previste, è necessario che il servizio sia anche già pienamente operativo sul complesso del territorio dell'ambito territoriale ottimale. In merito invece all'articolo 8, commi 3-7, recanti disposizioni in materia di energia elettrica e gas, ricorda che il 10 dicembre 2003 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure in materia di infrastrutture energetiche e di sicurezza dell'approvvigionamento. In particolare il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento COM(2004)475 volta a modificare il regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia. La sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la realizzazione delle infrastrutture energetiche e delle reti transeuropee nel settore dell'energia rientrano
d'altra parte fra le priorità del programma operativo del Consiglio per il 2005. Nel programma di lavoro per il 2005 la Commissione ha preannunciato la presentazione di una comunicazione relativa all'attuazione del libro verde (COM(2000)769) in materia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici.
In ordine all'articolo 8, commi 8-9, relativo alla segreteria tecnica per le azioni in materia di inquinamento marino accidentale e sicurezza ambientale della navigazione, ricorda che il 5 marzo 2003, aggiunge che la Commissione ha presentato la proposta di direttiva COM(2003)92 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per i reati di inquinamento. Osserva anche in questo caso che la lotta contro l'inquinamento marino era fra le priorità della Presidenza lussemburghese; nel programma di lavoro per il 2005 la Commissione ha preannunciato la presentazione, nel mese di giugno 2005, del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima (Erika III) che dovrebbe comprendere, fra l'altro una proposta di direttiva che modifica la direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo) nonché una proposta di regolamento nel settore dell'assicurazione e della responsabilità civile per l'inquinamento provocato dalle navi; una proposta di regolamento sull'ispezione, la visita e la certificazione delle navi al fine di conformarsi alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino. Aggiunge che la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2002/84/CE che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, il cui termine di recepimento era fissato al 23 novembre 2003; la direttiva peraltro figura nell'allegato B alla legge 31 ottobre 2003, n. 306.
Ricorda quindi che l'articolo 9, recante la cosiddetta legge obiettivo per le città, è in linea con quanto previsto l'11 febbraio 2004 dalla Commissione europea che ha presentato la comunicazione COM(2004)60 Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano, prima fase nell'elaborazione della strategia - prevista per l'estate 2005 - volta a migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane. Evidenzia quindi che la Commissione, nel suo programma di lavoro per il 2005, ha annunciato la presentazione della strategia tematica sull'ambiente urbano e le zone di consumo e produzione sostenibili ad esso correlate. Osserva che in questo nuovo quadro legislativo, il campo di intervento delle attuali iniziative, tra cui l'iniziativa URBAN sarà integrato nelle priorità dei suddetti nuovi obiettivi. In particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), i cui interventi saranno concentrati sugli obiettivi Competitività e occupazione regionale e Cooperazione territoriale, riserverà una particolare attenzione alle specificità territoriale delle zone urbane, soprattutto quelle relative alle cittadine di medie dimensioni il cui ruolo nel promuovere lo sviluppo regionale sarà valorizzato mediante aiuti alla riqualificazione urbana. Inoltre a tali zone potrebbero essere delegati poteri diretti. In merito all'articolo 10, commi da 1 a 6, sul Fondo rotativo di innovazione tecnologica, ricorda che l'intervento normativo si fonda sulla necessità, evidenziata nella relazione governativa, di predisporre mezzi e strumenti appropriati per favorire lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Il comma 1 prevede in particolare che le agevolazioni del FIT possono essere fruite - entro i limiti delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto - anche nella forma di contributo in conto interessi su finanziamenti bancari. Nell'ambito della revisione intermedia della strategia di Lisbona, il 6 aprile 2005 la Commissione europea ha presentato la proposta di decisione COM(2005)121 recante
un programma quadro per l'innovazione e la competitività (2007-2013) che raggruppa alcuni programmi specifici preesistenti in un'unica struttura ai tre pilastri programma per l'innovazione e l'imprenditorialità; programma «Sostegno alla politica in materia di TIC» (tecnologie dell'informazione e della comunicazione); programma «Energia intelligente per l'Europa», volto a sostenere lo sviluppo delle tecnologie dell'ambiente. Il programma (PIC) introduce nuove azioni di sostegno volte a rafforzare la produttività, la capacità di innovazione e la crescita durevole, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. In merito all'articolo 10, comma 7, sulla tutela dei brevetti, ricorda invece che tra le priorità della Commissione e del Consiglio rientra l'approvazione della proposta di regolamento sul brevetto comunitario COM(2000)412, del 1o agosto 2000, che mira alla creazione di un sistema di brevetto unico valido in tutta l'Unione europea, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti, al fine di ridurre i costi per le imprese e incoraggiare l'innovazione. La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo il 10 aprile 2002. Dopo aver raggiunto un accordo politico di massima il 3 marzo 2003, il 26 novembre 2003 il Consiglio ha esaminato il testo di compromesso presentato dalla Presidenza italiana. L'ampio accordo raggiunto su questo testo non era tuttavia completo, essendo rimasta in sospeso una specifica disposizione relativa al regime linguistico. Anche il Consiglio Competitività del 17 e 18 maggio 2004 non è riuscito a raggiungere un accordo. A questo proposito ricorda che il 20 febbraio 2000 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate mediante elaboratori elettronici (COM(2002)92) intesa ad armonizzare le normative nazionali in materia di brevetti nel campo informatico. La disciplina, da cui sono esclusi i programmi informatici (protetti dal diritto d'autore), si applica ai «contributi tecnici», ovvero a quelle invenzioni che migliorano lo stato della tecnica in un determinato settore. La proposta figura tra le priorità per il 2005 della Commissione e del Consiglio, che punta a trovare un accordo finale. La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 24 settembre 2003. Il Consiglio del 7 marzo 2005 ha adottato, a maggioranza qualificata, la posizione comune sulla quale la delegazione spagnola ha espresso voto contrario, mentre le delegazioni austriaca, italiana e belga si sono astenute. La posizione comune è stata trasmessa al Parlamento europeo che dovrebbe esaminare la proposta in seconda lettura nell'ambito della sessione del 6 luglio 2005. Fa presente che la proposta di direttiva è, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento della Camera, all'esame delle X Commissioni Attività produttive e XIV Politiche dell'Unione europea).
Rileva quindi che il comma 13 dell'articolo 14 ammette al rimborso dell'eccedenza di IVA detraibile, se di importo superiore a 5 milioni di lire (pari a 2.582,28 euro), i soggetti operanti nel campo della fornitura dei servizi di telecomunicazione nei confronti dei quali l'applicazione dell'IVA avviene con regime monofase. Tale regime è applicato, in particolare, a prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso; ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti. Ricorda che la direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, all'articolo 18, paragrafo 4, stabilisce infatti che qualora, per un dato periodo fiscale, l'importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell'imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere
a rimborso o riportare l'eccedenza al periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite, con facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.
Sottolinea ancora, sull'articolo 16, comma 1, lettera a), numero 2), in relazione ai controlli formali del rispetto delle disposizioni attualmente vigenti in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, che il 6 aprile 2005 la Commissione europea ha avviato una consultazione on line per acquisire le opinioni dei soggetti interessati - privati cittadini ed organizzazioni - in materia di marchi di origine («Made in»), in vista di un'iniziativa legislativa sull'argomento. Dopo aver analizzato le diverse indicazioni fornite nel corso del processo di consultazione, nel luglio 2004 la Commissione ha concluso che non sembra esserci un sufficiente sostegno all'introduzione di un marchio d'origine obbligatorio per i beni prodotti nel territorio dell'UE; per quanto riguarda i beni importati, si riscontra un'ampia differenza di vedute a seconda del settore manifatturiero: alcuni settori - quali tessile, calzaturiero, abbigliamento, pelletteria, ceramica - manifestano un forte interesse per l'introduzione del marchio d'origine; altri settori esprimono la loro preferenza per il mantenimento dello status quo. Su questa base la Commissione ha dunque individuato una soluzione di compromesso tra le diverse posizioni manifestate, ipotizzando una normativa comunitaria che imporrebbe un marchio obbligatorio indicante il paese d'origine soltanto per i beni importati nel territorio dell'UE e relativi a specifici settori; l'apposizione del marchio d'origine per i beni prodotti nell'UE avverrebbe, invece, su base volontaria. La Commissione ha ritenuto comunque di sottoporre l'approccio settoriale così individuato ad un'ulteriore consultazione che, avviata il 6 aprile 2005, si è conclusa il 30 aprile 2005. La consultazione è stata organizzata in tre diversi questionari, a seconda che si rispondesse in qualità di consumatore, di produttore o di dettagliante.
In ordine invece all'articolo 16, comma 1, lettera a), numeri 6) e 7), in materia di agevolazioni alle imprese che operano nel territorio nazionale e investono in ricerca, ricorda che il 20 aprile 2004 la Commissione europea ha presentato la comunicazione COM(2004)274 Accompagnare le trasformazioni strutturali: una politica industriale per l'Europa allargata. Nella riunione del 18 maggio 2004 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali ha sottolineato, tra l'altro, l'urgenza di azioni che incentivino maggiori investimenti nella ricerca e ha invitato la Commissione e gli Stati membri a realizzare politiche e misure volte a stimolare gli investimenti privati nella ricerca; rafforzare l'eccellenza nella ricerca pubblica; aumentare l'offerta di risorse umane qualificate; stimolare e consentire alle imprese di collegarsi in una rete con le università, al fine di sfruttare pienamente i vantaggi economici della conoscenza. Con specifico riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera c), numero 1, recante interventi a sostegno di attività e programmi di ricerca da parte delle imprese, ricorda che la norma dispone che almeno la metà della quota del 30 per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese sia destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata. Ritiene opportuno in questo senso che nel provvedimento in esame si faccia riferimento, ai fini dell'individuazione delle micro e piccole imprese, alla relativa definizione adottata a livello comunitario. In particolare, per quanto concerne la definizione di micro e piccole imprese, ricorda come a livello comunitario, a decorrere dal 1o gennaio 2005, siano entrate in vigore le nuove definizioni fissate con la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, la quale ha sostituito la previgente Raccomandazione 96/280/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 18 settembre 1997. La raccomandazione conferma i precedenti limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti, provvedendo, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima
volta, viene indicata anche per le aziende più piccole. Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio fissate dalla raccomandazione. I nuovi effettivi e soglie finanziarie che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti: media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro; piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro; microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. L'articolo 2 della raccomandazione consente agli Stati membri di stabilire, in alcuni casi, soglie inferiori rispetto ai valori massimi fissati dalla raccomandazione. Il termine ultimo per l'adozione da parte degli Stati membri delle misure atte a conformarsi alla raccomandazione è fissato al 30 settembre 2005. Osserva che la lettera e) dell'articolo 16, comma 1, novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 35/2005, il quale ha introdotto, per le imprese che partecipino a processi di concentrazione, l'erogazione di un credito d'imposta - utilizzabile esclusivamente in compensazione - pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze relativi alle operazioni di concentrazione. Il numero 1 - introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio - reca una novella al comma 1, primo periodo, del citato articolo 9, diretta a specificare che le consulenze per le operazioni di concentrazione oggetto di agevolazione tributaria sono di natura legale, fiscale, contabile, giuslavoristica e devono risultare necessarie ai fini della valutazione e realizzazione dell'operazione; la novella amplia, inoltre, l'ambito dell'agevolazione, includendo tra le spese per le quali si può fruire del credito di imposta anche quelle relative alle perizie direttamente connesse con l'operazione di concentrazione. Il numero 2 della medesima lettera e) introduce, inoltre, un tetto massimo per la fruizione del credito di imposta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il quale, indipendentemente dall'importo complessivo delle spese sostenute per studi e consulenze, non può superare 30.000 euro. Si tratta di imprese, definite secondo i criteri dell'Unione europea, che partecipino a processi di concentrazione, alle quali è prevista l'erogazione di un credito d'imposta - utilizzabile esclusivamente in compensazione - pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze relativi alle operazioni di concentrazione. Rileva poi che una seconda modifica apportata all'articolo 9 del decreto-legge n. 35/2005, è quella contenuta nel nuovo comma 2-bis, il quale dispone che il contributo di cui al citato comma 1 sia destinato prioritariamente alle forme di aggregazione su base contrattuale e consortile fra le micro e piccole imprese - come definite dalla normativa comunitaria di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del predetto articolo 9 (ossia le aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti e i consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese).
Il successivo comma 2-ter ha invece disposto che, per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1 e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, è riconosciuto, per l'anno 2005, un credito d'imposta addizionale diversamente quantificato nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella
che sarà approvata per il successivo periodo. Osserva che da questo punto di vista si tratta di disposizioni che appaiono compatibili con la disciplina prevista in ambito comunitario in materia di aiuti di Stato.
Rileva quindi che l'articolo 17 introduce benefìci fiscali di natura temporanea diretti a incentivare nuovi investimenti nell'attività svolta dai centri fieristici. L'agevolazione consiste nell'esclusione di una quota degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali dalla base imponibile fiscale, sia ai fini dell'imposta sui redditi delle società sia ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Riterrebbe opportuno valutare a questo proposito se la disposizione possa configurare un aiuto di Stato o se si tratti di misura ammissibile ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, che stabilisce che, salvo deroghe contemplate dal trattato medesimo, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Sono invece compatibili con il mercato comune gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Possono inoltre considerarsi compatibili con il mercato comune: gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune; le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La disposizione in oggetto, in quanto volta a incentivare l'attività dei centri fieristici attraverso agevolazioni riferite all'imposizione sui redditi, potrebbe essere considerata ammissibile laddove non abbia carattere discriminatorio né sia tale da incidere significativamente sugli scambi tra gli Stati membri.
Rileva poi che l'articolo 21 recante disposizioni in materia di realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili, autorizza le pubbliche amministrazioni ad utilizzare contratti di locazione finanziaria, leasing, ai fini della realizzazione, acquisizione od adeguamento di opere pubbliche. Ritiene tali disposizioni non pienamente compatibili con la normativa comunitaria, dato che, come sottolineato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato, quando l'oggetto del leasing in concreto non è costituito da servizi finanziari bensì da veri e propri lavori pubblici, ovvero qualora lavori dedotti nel rapporto PA/privato non abbiano una valenza meramente strumentale o indiretta o accessoria, ma rappresentino l'interesse concreto che la PA intende conseguire dal rapporto, si impone il rispetto delle procedure previste per l'aggiudicazione e la realizzazione di lavori pubblici. Si tratta, in particolare, di quanto previsto dalla direttiva 97/52/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori - recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che ha modificato il decreto legislativo n. 157 del 1995 - e dalla direttiva 2004/18/CE. Quest'ultima direttiva, che sostituisce la 97/52, deve essere adottata dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2006. Non prevede
peraltro un inquadramento differente del leasing rispetto alla precedente direttiva; tali considerazioni riguardanti il leasing pubblico non mutano quindi se si considera la nuova direttiva 18 del 2004.
In materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 28, rileva infine che si stabilisce che la rilevazione delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, per la determinazione dell'imposta di consumo, deve essere effettuata ogni tre mesi, il primo giorno di ogni mese, anziché semestralmente, il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno come attualmente previsto. A questo proposito ricorda che l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, stabilisce che l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1o gennaio di ogni anno. Secondo la relazione presentata dal Governo, la disposizione non contrasterebbe con le prescrizioni comunitarie, perché analoga a norme vigenti in altri Stati dove sarebbero già in atto meccanismi più rapidi di determinazione della classe di prezzo più venduta, sarebbe peraltro opportuno verificare la corrispondenza di tale disposizione alla normativa comunitaria
Sulla base delle considerazioni esposte presenta quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 1).
Domenico BOVA (DS-U) ritiene che il disegno di legge in esame, pur introducendo misure finalizzate a migliorare strumenti e procedure a sostegno dell'economia, è difficilmente riconducibile ad un disegno organico a sostegno dello sviluppo competitivo del sistema Italia. Sono vari i punti critici che coglie nel provvedimento. In linea generale, osserva che manca un qualsiasi coinvolgimento delle regioni nella predisposizione del provvedimento, sia per le parti che riguardano materia di competenza concorrente ed esclusiva, che su aspetti che riguardano l'autonomia finanziaria ed organizzativa delle regioni medesime; anche nella fase di attuazione del provvedimento il coinvolgimento delle Regioni appare marginale. L'impostazione del provvedimento appare, pertanto, molto centralistica e tesa a vanificare ogni sforzo di coordinamento e raccordo operativo tra competenze nazionali, regionali e locali in tema di sviluppo economico.
Passa poi ad alcuni articoli specifici del provvedimento, segnalando che l'articolo 4, commi 4 e 5, che tra l'altro fissa nuovi parametri di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede energia elettrica da fonti rinnovabili, rappresenta un evidente arretramento rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre del 2003 di attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. In proposito, rileva che il provvedimento provvede ad individuare parametri fissi di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede energia elettrica da fonti rinnovabili, comprimendo, peraltro, la competenza spettante in materia all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Fa inoltre presente che, ad evidente discapito degli utenti finali, la disposizione in titolo si traduce in un aggravio dei costi ed in un vantaggio ingiustificato per il produttore che, peraltro, dispone a titolo gratuito dell'energia necessaria per la produzione della stessa energia rinnovabile. Tale normativa si rivela, pertanto, inadeguata a sostenere un settore produttivo che andrebbe invece favorito e, peraltro, palesemente diretta ad avvantaggiare quelle imprese già operanti nel settore.». Rileva quindi l'opportunità di verificare come la previsione del riconoscimento per gli impianti in oggetto della «miglior alternativa tariffaria possibile» possa coniugarsi con l'obbligo per l'Autorità, ribadito dalla norma, di continuare a fare riferimento alle «condizioni economiche del mercato».
Rileva quindi alcune criticità all'articolo 12 del provvedimento in esame che consente, alle imprese artigiane di produzione alimentare che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, di attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione,
ovvero superfici pertinenti aperte al pubblico, al fine di permettere ai clienti la consumazione sul posto degli stessi prodotti, comprendendovi, in via accessoria, anche alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche e superalcoliche, non di propria produzione. Ritiene che tale disposizione sia destinata a creare confusione e malcontento nel settore degli esercizi pubblici di ristorazione; al riguardo è sufficiente ricordare l'ostilità dei ristoratori nei confronti degli agriturismi. Ricorda poi ancora l'articolo 14, che prevede una procedura per l'esecuzione di progetti volti alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità, in tali progetti possono anche rientrare la concessione di beni demaniali marittimi per una durata massima di novanta. Si tratta di una previsione che appare fortemente contestabile in quanto rischia di trasformarsi in una vera e propria ipoteca sui beni pubblici di un territorio. L'articolo 18 prevede invece alcune modifiche alla legge-quadro sul volontariato, con specifico riferimento ai meccanismi di finanziamento delle organizzazioni di volontariato tra le altre cose, riduce i fondi per i centri di servizio per il volontariato. Trattandosi di enti che svolgono un ruolo importante, in quanto forniscono supporto logistico, amministrativo e legale alle organizzazioni di volontariato, soprattutto a quelle più piccole, la riduzione dei finanziamenti in loro favore gli appare inopportuna, visto che rischia di metterli in difficoltà e di compromettere così un servizio di grande utilità sociale. Al fine di salvaguardare e promuovere l'esperienza dei centri di servizio avviata dalla legge n. 266 del 1991, è a suo avviso essenziale che non siano ridotti i livelli di finanziamento attualmente previsti in loro favore.
Sulla base delle riflessioni esposte, non ritenendo il provvedimento idoneo a sostenere lo sviluppo locale né a perseguire adeguatamente gli obiettivi della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) si riserva di sviluppare considerazioni più puntuali sul provvedimento nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea. Preannuncia fin da ora peraltro un giudizio fortemente critico sul suo contenuto.
Anche a nome dei deputati del suo gruppo, preannuncia quindi voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo CONTI (UDC), relatore, si dichiara disponibile a verificare nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea la possibilità di far confluire le indicazioni svolte dal deputato Bova in un atto di indirizzo al Governo.
Andrea DI TEODORO (FI), preannunciando un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, riterrebbe opportuno peraltro che il relatore riformulasse la propria proposta di parere nel senso di prevedere un'ulteriore osservazione che evidenzi espressamente l'opportunità di coordinare la disposizione dell'articolo 5 con le previsioni di cui allo schema di decreto legislativo (doc. 500) attualmente all'esame del Parlamento, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia. Si tratta infatti di una considerazione che nella proposta presentata dal relatore è inserita solo in premessa.
Riccardo CONTI (UDC), relatore, concordando con l'osservazione del deputato Di Teodoro presenta una riformulazione della propria proposta di parere volta a recepirla (vedi allegato 2).
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore come riformulata.
Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo Lega Nord Federazione Padana, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore come riformulata.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.
Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie, Giorgio La Malfa.
La seduta comincia alle 14.
5-04455 Frigato: Sulla coerenza dell'azione del Governo in materia di politiche comunitarie.
Giorgio LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie, ricorda che con la sua interrogazione l'onorevole Frigato, facendo riferimento ad alcune dichiarazioni critiche di un esponente di Governo su temi europei, ha chiesto di conoscere quali azioni il Governo intende assumere ai fini di assicurare e garantire la continuità e la coerenza della posizione italiana con gli indirizzi e le risoluzioni, sempre approvate a larga maggioranza, in tema di politiche comunitarie.
A tale proposito ricorda che il Governo italiano ha nei giorni scorsi riaffermato, attraverso la parola del Presidente del Consiglio, l'impegno italiano favorevole al processo di integrazione europea ed ha sostenuto l'impossibilità, ed altresì la non convenienza, di abbandonare la moneta unica per tornare alla lira. Queste dichiarazioni, ampiamente riportate dalla stampa, corrispondono altresì alle posizioni che nella sua larghissima maggioranza ha espresso il Parlamento ancora di recente con l'approvazione della risoluzione n. 6-00104 del 15 giugno 2005 che porta la firma dei deputati Rodeghiero, Frigato ed altri. Crede di poter quindi riaffermare che per la larghissima maggioranza delle forze politiche italiane, pur con le riserve che ciascuna di esse può avere su questo o quell'aspetto del processo di integrazione europea, l'Europa rappresenta lo sfondo unico della loro azione. Aggiunge però, cogliendo l'occasione odierna, che più che il dibattito tra europeisti e antieuropeisti quello che sembra avere una rilevanza notevole per il comune futuro dell'Europa e per la posizione che dovrà assumerne l'Italia, è che la discussione si è aperta fra due idee di Europa che sembrano confrontarsi fra loro. Si riferisce da un lato a quella che si può definire come l'idea di Europa di Chirac, Schroeder, Junker e, forse si potrebbe dire, della Commissione europea a suo tempo presieduta dal professor Prodi; dall'altro, l'Europa che ha trovato nelle parole dette da Tony Blair, in apertura del semestre di presidenza inglese degli organismi europei, la sua espressione più efficace ed autorevole.
Ritiene che il problema sia in un certo senso quello di risalire alle cause delle difficoltà che il processo europeo sta incontrando per domandarsi contro che cosa abbiano votato i cittadini francesi e olandesi quando hanno votato il referendum; se abbiano cioè votato contro le istituzioni europee e quell'idea di Europa contenuta nel Trattato di Roma, o se hanno manifestato, come è invece indotto a pensare, una forte insoddisfazione per lo stato dell' economia europea. Se è così allora bisogna affrontare molto seriamente i problemi della Strategia di Lisbona, della ripresa economica dell'Europa. Da questo punto di vista ritiene molto importante che le forze politiche si confrontino molto attentamente, portando avanti la discussione sulla strategia economica, esposta dal Primo ministro inglese Blair. La tesi del Primo ministro inglese è che l'Europa debba guardare avanti, sia relativamente alla struttura del suo bilancio sia nelle politiche economiche dei Governi che fanno parte dell'Unione. Guardare in avanti vuol dire cercare di introdurre una forte dose di mercato, per così dire, e fare scaturire - come ha sostenuto Blair nel discorso di Bruxelles che personalmente ha condiviso - il successo di un modello sociale non dall'indebolimento dell'economia
ma dal suo rafforzamento. Ricorda infatti che in uno dei passaggi più efficaci il Primo ministro inglese ha affermato che per poter difendere un modello sociale ci vuole un'economia che corra, ricordando il successo inglese: la Gran Bretagna è infatti un paese dove essendo la disoccupazione ridotta al 4,5 per cento è anche possibile fare una politica sociale molto efficace. Ritiene quindi che la discussione su questi temi sia veramente opportuna.
Per quanto riguarda l'Italia, ricorda che il Governo ha scelto di impegnarsi a fondo nella realizzazione della Strategia di Lisbona e coglie l'occasione per mettere al corrente la Commissione sui passi che sono stati compiuti verso la realizzazione di questo obiettivo. In questo senso ricorda che venerdì 24 giugno scorso si è riunito per la prima volta il Comitato dei ministri - da lui stesso coordinato - e che si riunirà di nuovo il prossimo 15 luglio in preparazione di una visita che un'ampia delegazione degli uffici della Commissione europea farà prossimamente in Italia, allo scopo di discutere come ci si sta preparando a perseguire il cosiddetto piano di Lisbona, che in realtà è un piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione. In secondo luogo fa presente che oggi si riunirà per la prima volta un Comitato tecnico composto da un rappresentante per ognuno dei Ministeri che fanno parte del Comitato di Lisbona, presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche comunitarie, professor Savona. Nei prossimi giorni poi - probabilmente all'indomani della presentazione del DPEF - comincerà la consultazione delle parti sociali che la Commissione chiede venga fatta in preparazione del piano. Il Governo si propone quindi di effettuare una consultazione molto ampia e approfondita per ottenere quanto più aiuto possibile in questa fase. Ricorda che il Consiglio europeo del 16 e 17 luglio ha approvato 24 indirizzi, vere e proprie linee guida sulla base delle quali i singoli Governi nazionali sono chiamati a redigere il loro piano triennale nazionale. Osserva quindi che 24 indirizzi sembrano un po' troppi per ottenere un documento penetrante e proprio per questo il Governo ha pensato che la consultazione delle parti sociali debba avere come oggetto proprio l'individuazione di quali di queste 24 linee debba essere giudicata fondamentale per il nostro Paese. In questa attività di consultazione saranno coinvolte anche le regioni e le autonomie locali, perché una importante parte della trasformazione della società italiana dipenderà da queste istituzioni che oggi hanno sia posizioni finanziarie sia responsabilità molto significative. Saranno sentiti infine anche economisti ed esperti.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U), replicando, ringrazia il ministro per la sua risposta molto ampia ed approfondita, tutt'altro che formale, in riferimento alla quale si dichiara soddisfatto. La risposta del rappresentante del Governo, unitamente all'aver letto le dichiarazioni fatte qualche giorno fa sulla stampa nazionale dallo stesso Ministro, lo confortano nell'idea di ritenere necessaria una discussione in Aula, sede che a suo avviso sarebbe più appropriata. Ricorda infatti che questo tema è già stato affrontato il 15 giugno nel corso delle comunicazioni svolte dal sottosegretario Antonione. Pur essendo consapevole che il paese si trova oggi, obiettivamente, a fare i conti con la difficoltà economica e con la crisi della competitività, sottolinea come di fatto un po' tutti riconoscano che l'Europa sia il luogo nel quale si potrà sicuramente fare qualche positivo scatto in avanti, insieme con gli altri paesi. Le dichiarazioni, fatte da alcuni ministri, rispetto all'euro, al ritorno alla lira e ad un ipotetico aggancio del suo valore al dollaro, sono state forse buone per fare i titoli dei giornale ma ormai sono quasi dimenticate e potranno magari essere l'oggetto di qualche assemblea o festa di partito, ma non di un ragionamento serio e in prospettiva.
Tuttavia non intende con ciò minimizzare la gravità di quelle affermazioni, soprattutto se si considera il periodo in cui sono state fatte, senza minimamente considerare che l'introduzione in Italia dell'euro è stato da subito, tutto sommato,
largamente positivo, e questo a giudizio sia di politici che di esperti di economia. Non ritiene onesto sostenere che si è semplicemente trattato di intuizione politica ed economico-finanziaria e soprattutto non è giusto pensare di poter sprecare oggi quella intuizione e quei sacrifici economici fatti da tutto il paese per ottenere qualche voto in più. Considera opportuno che in questo senso il Governo si assuma le proprie responsabilità.
Dichiara di aver ascoltato con soddisfazione, come anche gli altri rappresentanti del suo gruppo, le dichiarazioni di questi giorni del presidente Berlusconi, volte a rassicurare l'opinione pubblica in proposito. Nota tuttavia un certo ritardo nelle reazioni, probabilmente perché all'interno del Governo vivono opinioni diverse. Riterrebbe quindi opportuno dire a gran voce che nel Governo c'è una maggioranza che fa riferimento ad una politica «europeista», soprattutto perché un certo tipo di dichiarazioni di alcuni ministri non aiutano la credibilità dell'Italia in sede europea: proprio per sottolineare questa preoccupazione il suo gruppo ha pensato di presentare l'interrogazione in discussione. Concorda quindi con il ministro sulla necessità di evitare a tutti i costi una frattura fra europeisti ed euroscettici; il tema è infatti come continuare una strada, non alzare o abbassare una bandiera a seconda del momento. Crede che per il paese la scelta di continuare nella «casa comune europea» sia oggi una scelta importante, qualificante e irreversibile per moltissimi aspetti.
Ritiene che sia necessario che le forze politiche si chiedano però come andare avanti, non attestandosi sulle due rigide ipotesi che oggi si profilano. In particolare, considera quella proposta da Blair un'Europa nuova. Ritiene infatti importante che nella predisposizione del bilancio europeo si mantengano i proponimenti su cui ci si è impegnati per esempio a Lisbona. Invita, quindi, a valutare con attenzione quella che, finché non sarà meglio definita nei particolari, può essere chiamata la provocazione di Blair, un'utile provocazione a quanti credono nel futuro dell'Europa.
Giacomo STUCCHI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.20.
Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.20.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
Atto n. 489.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 giugno 2005.
Giacomo STUCCHI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Airaghi, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Riccardo CONTI (UDC) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo
gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Salvatore BUGLIO (DS-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato 3).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Atto n. 490.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 giugno 2005.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.
Giacomo STUCCHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto ad altra seduta. Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 4 luglio prossimo.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Atto n. 493.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 giugno 2005.
Giacomo STUCCHI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Giorgio Conte, propone di esprimere un parere favorevole con condizione (vedi allegato 4).
Gabriele FRIGATO (MARGH-U), concordando con la proposta del relatore, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole.
Riccardo CONTI (UDC) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Salvatore BUGLIO (DS-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI), dopo la richiesta di alcune precisazioni, preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (vedi allegato 4).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Atto n. 492.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Giacomo STUCCHI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Gallo, introduce lo schema di decreto legislativo in esame, presentato in attuazione della
delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria per il 2004, per dare attuazione alla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, si compone di 22 articoli. Passa quindi ad una descrizione degli articoli che lo compongono.
Ricorda che l'articolo 1 individua l'oggetto e il campo di applicazione della nuova disciplina, mentre l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per l'applicazione della nuova disciplina; il successivo articolo 3 prevede gli obblighi informativi a favore del consumatore che acquista a distanza servizi finanziari. Nel dettaglio le informazioni che devono essere fornite al consumatore riguardano, rispettivamente, il fornitore all'articolo 4, il servizio finanziario oggetto del contratto all'articolo 5, il contratto a distanza all'articolo 6, l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali e di reclamo e l'esistenza di fondi di garanzia all'articolo 7.
Aggiunge ancora che l'articolo 8 disciplina le comunicazioni che avvengono mediante telefonia vocale e le informazioni che devono essere fornite, mentre il successivo articolo 9 fa salva, oltre agli obblighi informativi dovuti ai sensi degli articoli sopra richiamati, l'applicazione di eventuali disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio commercializzato. L'articolo 10 prescrive invece al fornitore di comunicare al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, tutte le condizioni contrattuali e le informazioni suddette su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, l'articolo 11 prevede a favore del consumatore il diritto di recesso, da esercitarsi, di norma, nel termine di quattordici giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data, ove successiva, in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, mentre il successivo articolo 12 fa obbligo, in generale, al consumatore di pagare, ove abbia esercitato il diritto di recesso, solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore. Ricorda quindi che l'articolo 13 disciplina le fattispecie di pagamento dei servizi finanziari con carte di credito o di debito ovvero con altri strumenti di pagamento, l'articolo 14 vieta la fornitura di servizi finanziari che il consumatore non abbia preliminarmente richiesto, ove la fornitura comporti una domanda di pagamento immediato o differito e l'articolo 15 stabilisce che l'utilizzo del telefax o di sistemi di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante dispositivo automatico richiede il previo consenso del consumatore.
Aggiunge ancora che l'articolo 16 commina sanzioni amministrative pecuniarie per talune violazioni, prevedendo altresì determinate sanzioni di tipo civilistico, l'articolo 17 precisa che i diritti attribuiti al consumatore sono irrinunciabili, l'articolo 18 riconosce la legittimazione delle associazioni dei consumatori a presentare reclamo alle autorità di vigilanza di settore e a proporre l'azione inibitoria dinanzi all'autorità giudiziaria; si prevede inoltre che le autorità di vigilanza di settore possano ordinare ai soggetti vigilati la cessazione o vietare l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni del presente schema di decreto.
Rileva quindi che l'articolo 19 affida ai Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e della giustizia il compito di promuovere l'istituzione di procedure extragiudiziali di reclamo per la composizione delle relative controversie; l'articolo 20 stabilisce che gravi sul fornitore l'onere della prova con riguardo all'adempimento degli obblighi di informazione, alla prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto, all'individuazione del responsabile per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; l'articolo 21 dispone l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto nei confronti dei fornitori stabiliti in uno Stato membro che non avesse ancora recepito la direttiva, al fine di fornire una tutela equivalente a quella apprestata dall'ordinamento italiano. L'articolo
22, infine, prescrive che dall'applicazione delle disposizioni previste nel decreto non debbano derivare oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
Sotto i profili della compatibilità comunitaria, ricorda che il 13 dicembre 2004 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per la mancata attuazione della direttiva 2002/65/CE, il cui termine per il recepimento è stato fissato al 9 ottobre 2004. Sottolinea che la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, è intesa a introdurre una disciplina comune per le vendite al dettaglio di servizi finanziari - bancari, assicurativi o d'investimento - concluse tra un fornitore e un consumatore tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali telefono, fax, internet, TV interattiva, posta. L'obiettivo è quello di favorire la diffusione di questi metodi di commercializzazione anche a livello transfrontaliero, in modo da rafforzare l'integrazione del mercato interno, assicurando, nel contempo, la tutela per i consumatori, considerati parti deboli del rapporto contrattuale.
Evidenzia quindi che l'ambito di applicazione della direttiva riguarda le fasi dell'offerta, della negoziazione e della conclusione del contratto tra il fornitore e il consumatore. A favore di quest'ultimo è prevista, in particolare, una serie di regole di tutela, che riguardano l'obbligo di informativa preventiva, con riferimento sia all'offerta indifferenziata, sia alle specifiche condizioni contrattuali che regolano il rapporto; il diritto di recesso, da esercitare entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto; il diritto per il consumatore, nel caso in cui il recesso sia esercitato, alla restituzione delle somme versate (salvo le spese), senza il pagamento di penali; la prestazione di servizi e le comunicazioni commerciali non richiesti dal consumatore; i mezzi di ricorso giudiziali ed extra-giudiziali che gli Stati membri sono tenuti ad apprestare o a promuovere. Rileva quindi che l'articolo 12, comma 1, terzo periodo, dello schema di decreto in esame, - concernente l'esecuzione del contratto nel caso di pagamento del servizio effettuato prima del recesso - fa riferimento ad una fattispecie non riconducibile esclusivamente alle ipotesi di contratti di assicurazione, come potrebbe invece desumersi dalla sua collocazione formale nel testo del provvedimento, ma relativa a tutti i contratti a distanza, così come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2002/65/CE. Riterrebbe in tal senso opportuno che fosse chiarito questo aspetto.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Atto n. 494.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Riccardo CONTI (UDC), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame mira al recepimento della direttiva 2003/4/CE in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale. Tale direttiva abroga la direttiva 90/313 avente ad oggetto la stessa materia. La direttiva in oggetto si propone di ampliare, rispetto alla precedente, i tipi di informazione ambientale disponibili e gli strumenti per reperire tali informazioni, anche attraverso la creazione di apposite banche dati. Viene inoltre rafforzata la tutela del diritto ad ottenere l'informazione ambientale, attraverso l'abbreviazione dei tempi previsti per l'ottenimento dell'informazione
e la previsione che le esclusioni al diritto a tale informazione devono essere interpretate in modo restrittivo.
Rileva che il provvedimento in esame, che ricalca sostanzialmente l'impianto della direttiva 2003/4, dopo avere enucleato all'articolo 1 le finalità del provvedimento, fornisce all'articolo 2 le definizioni. Gli articoli 3, 4 e 5 costituiscono il nucleo del provvedimento e disciplinano il diritto all'informazione ambientale. Ricorda in merito che l'articolo 3 prevede che - in linea di principio - chiunque ne faccia richiesta possa accedere all'informazione ambientale, senza dover dimostrare l'interesse che sostiene tale richiesta. Tale richiesta deve avere risposta generalmente entro un mese e solo in casi particolari entro 2 mesi. L'articolo 4 istituisce cataloghi pubblici dell'informazione ambientale, mentre l'articolo 5 prevede una serie di esclusioni al diritto all'informazione ambientale, prevedendo comunque una serie di garanzie, tra cui quella - prevista dalla direttiva 2003/4 - della necessità di interpretare in senso restrittivo i casi di esclusione previsti.
Passa poi a descrivere l'articolo 6 che prevede che sia l'accesso ai cataloghi, previsti all'articolo 4, sia l'esame presso il detentore dell'informazione siano gratuiti. L'articolo 7 enuncia la possibilità di ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale contro le decisioni assunte dalla pubblica amministrazione in materia di diritto all'informazione ambientale. L'articolo 8 stabilisce diversi oneri a carico dell'autorità pubblica in materia di diffusione dell'informazione ambientale, da adempiersi attraverso l'uso delle tecnologie di telecomunicazione in informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili e in particolare attraverso la creazione di banche dati elettroniche. L'articolo 9 assegna all'APAT, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, il compito di garantire la qualità dell'informazione ambientale; l'articolo 10 ipotizza l'elaborazione di una relazione sull'attuazione della direttiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la sua trasmissione alla Commissione europea. L'articolo 11 invece disciplina gli aspetti organizzativi e procedimentali che le regioni e gli enti locali debbono adottare per l'attuazione dello schema di decreto. L'articolo 12, infine, prevede le abrogazioni e le norme finanziarie.
Per quanto concerne la compatibilità con la normativa comunitaria il provvedimento sembra sostanzialmente conforme alla direttiva 2003/4/CE. Non ritiene che vi sia nulla da segnalare per quanto riguarda l'aspetto delle procedure di contenzioso in sede comunitaria. Per completezza ricorda che il 24 ottobre 2003 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative per l'adeguamento completo della normativa comunitaria alle disposizioni previste dalla Convenzione UNECE di Árhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. La Convenzione è stata ratificata dall'Unione europea con decisione 2005/370/CE del 17 febbraio 2005. Ricorda che tale pacchetto di proposte legislative comprende: una proposta di regolamento per l'applicazione alle istituzioni comunitarie delle disposizioni della Convenzione di Árhus (COM(2003)622), sulla quale, dopo la prima lettura del Parlamento europeo del 31 marzo 2004, il Consiglio ha raggiunto l'accordo politico in vista della posizione comune il 20 dicembre, secondo la procedura di codecisione e una proposta di direttiva relativa all'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2003)624), sulla quale il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura il 31 marzo 2004, secondo la procedura di codecisione. La proposta in esame è volta a facilitare l'accesso del pubblico all'informazione sull'ambiente tramite la creazione di un registro europeo coerente ed integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Il registro che, nelle intenzioni della Commissione, contribuirà alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, fornirà dati ai responsabili delle politiche ambientali e faciliterà la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di ambiente.
Rileva quindi che apparirebbe peraltro opportuno all'articolo 2, comma 1, lettera b, dello schema di decreto in esame, chiarirne la portata in riferimento alla definizione di autorità pubbliche rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2003/4/CE, articolo 2.
Si riserva di presentare un proposta di parere nel prosieguo dell'esame.
Giacomo STUCCHI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.
Atto n. 495.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Riccardo CONTI (UDC), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della legge comunitaria per il 2003, legge n. 306 del 2003, recepisce la direttiva 2003/50/CE, volta a disciplinare le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini. La direttiva 2003/50/CE modifica alcune norme della direttiva 91/68/CEE, che è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e ne dispone l'abrogazione, definendo così in un unico testo l'intera disciplina riguardante la materia. Precisa che tali nuove disposizioni, tenuto conto della diffusione dell'afta epizootica avvenuta nel 2001, mirano in particolare a prevenire in futuro l'insorgere di nuovi focolai e, qualora dovessero comunque manifestarsi, a ridurne al minimo i derivanti danni economici. La direttiva, a tal fine, dispone il potenziamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini, in modo da accrescere le garanzie sanitarie fornite dagli Stati membri per gli scambi intracomunitari di animali di queste specie.
Sottolinea che, in particolare, il provvedimento; precisa alcune definizioni all'articolo 2; aggiorna le condizioni che devono essere soddisfatte per la spedizione degli animali delle specie in oggetto in un altro Stato membro con gli articoli da 3 a 9; stabilisce i termini delle eventuali garanzie accessorie agli articoli 10 e 11; definisce i requisiti per i centri di raccolta, i commercianti di animali e i trasportatori, di cui agli articoli da 12 a 14; fissa le procedure di certificazione e dei controlli veterinari con gli articoli da 16 a 18; dispone le sanzioni per le singole fattispecie all'articolo 19; con l'articolo 20 rinvia a successivi provvedimenti da adottare in sede di Conferenza Stato regioni o a livello ministeriale per l'ulteriore attuazione della legge. Si introduce quindi la consueta clausola di «cedevolezza» della normativa nei confronti della futura disciplina regionale in materia, all'articolo 21 e si dispone l'abrogazione della preesistente normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1992, con l'articolo 22. Le modifiche previste dalla direttiva comunitaria sono introdotte all'allegato E, concernenti i modelli di certificato, mentre gli altri quattro allegati erano già previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda l'esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria osserva che lo schema di decreto legislativo ripropone quasi integralmente i contenuti previsti dalla direttiva 2003/50/CE, provvedendo all'individuazione puntuale delle autorità - ministero, regioni, aziende sanitarie locali - preposte all'assolvimento delle singole competenze. Rileva peraltro che l'articolo 12, concernente i centri di raccolta, non prevede espressamente l'ipotesi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, così come invece previsto dall'articolo 8-bis, commi 4 e 5, della direttiva 91/68/CEE, come modificato dall'articolo 5 della direttiva 2003/50/CE. Aggiunge quindi che nell'allegato B allo schema di decreto in esame è riproposta
alla rubrica II, la malattia del trotto, cosiddetta scrapia - soppressa dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2002, in attuazione della direttiva 2001/10/CE - la cui previsione non è stata peraltro disposta dalla direttiva 2003/50/CE.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere che tenga conto di questi aspetti.
Giacomo STUCCHI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Atto n. 496.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.
Riccardo CONTI (UDC), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione della legge comunitaria per il 2003, mira a recepire la direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Tale direttiva introduce modifiche alla direttiva 2000/29/CE che stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità. La direttiva 2000/29/CE costituisce il testo consolidato della direttiva fitosanitaria «madre» 77/93/CEE e delle direttive che l'hanno successivamente modificata e integrata, recepite nell'ordinamento interno dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e dai numerosi decreti ministeriali di esso modificativi.
Sottolinea che i cambiamenti introdotti dalla direttiva 2002/89/CE riguardano numerosi aspetti del regime fitosanitario. In particolare, sono state ridefinite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione. Vengono, inoltre, disciplinati metodi di informazione volti a consentire che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento, in considerazione del fatto che la riorganizzazione delle procedure doganali in ambito comunitario ha modificato il sistema di controlli effettuati dalle autorità doganali sulle merci in importazione. È stata istituita, inoltre, la tariffa fitosanitaria, al fine di armonizzare in campo comunitario la riscossione da parte di tutti i paesi membri e di assicurare le risorse finanziarie necessarie per migliorare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione.
Passa quindi a una descrizione dell'articolato del provvedimento composto, nel complesso, di 52 articoli, suddivisi in 11 Titoli, nonché di 17 allegati. Ricorda in tal senso che il Titolo I, costituito dagli articoli da 1 a 4, individua il campo di applicazione del provvedimento, aggiorna le definizioni e specifica le tipologie di legname alle quali applicare le norme fitosanitarie; il Titolo II, costituito dagli articoli da 5 a 10, specifica i divieti e le restrizioni relativi ai diversi organismi di cui agli allegati della direttiva 2000/29/CE; il Titolo III, costituito dagli articoli da 11 a 18, disciplina le norme per l'effettuazione dei controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione comunitaria, definendo, in particolare, le modalità di ispezione presso le aziende di produzione. Aggiunge che il Titolo IV, costituito dagli articoli da 19 a 24, determina il sistema di registrazione delle «ditte» assoggettate al regime fitosanitario, nonché gli obblighi derivanti da detta registrazione nel «registro ufficiale dei produttori», mentre il Titolo V, costituito dagli articoli da 25 a 30, prescrive l'uso del «passaporto delle piante» a garanzia dello status fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali conformi alle norme del settore fitosanitario,
precisando le modalità di emissione ed utilizzazione del passaporto stesso. Il Titolo VI, costituito dagli articoli da 31 a 33, specifica invece le norme relative alle «zone protette», che sono caratterizzate da uno speciale status fitosanitario in funzione del fatto che alcuni organismi nocivi presenti nella Comunità non sono presenti in tali zone, mentre il Titolo VII, costituito dagli articoli 34 e 35, identifica gli «ispettori fitosanitari» e ne determina le competenze. Ricorda ancora che il Titolo VIII, costituito dagli articoli da 36 a 42, specifica le modalità dei controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali in importazione, nonché le formalità necessarie all'espletamento dei controlli prima della conclusione delle formalità doganali; il Titolo IX, costituito dagli articoli 43 e 44, definisce l'utilizzazione dei certificati fitosanitari per l'esportazione, armonizzando il modello che tutti i Paesi membri devono utilizzare; il Titolo X, costituito dagli articoli da 45 a 47, prescrive le procedure necessarie per l'introduzione ed il trasferimento di materiale per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale in deroga alle disposizioni del regime fitosanitario, in modo da ottenere le necessarie garanzie che evitano la diffusione di organismi nocivi. Il Titolo XI, costituito dagli articoli da 48 a 52, prevede infine all'articolo 48 le sanzioni per le violazioni del decreto; all'articolo 49 la possibilità di modificare, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, gli allegati al provvedimento in esame in modo da recepire eventuali modifiche tecniche derivanti dalle decisioni prese a livello comunitario; all'articolo 50 la modifica, introdotta dalla direttiva 2002/89/CE relativa alla autorità unica di coordinamento, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; all'articolo 51 l'invarianza della spesa per la finanza pubblica e, all'articolo 52, l'abrogazione delle disposizioni vigenti in materia.
Precisa che il provvedimento non presenta aspetti problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Sottolinea peraltro che, nel mese di marzo, la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora per mancata attuazione della direttiva 2002/89/CE.
Si riserva di presentare un proposta di parere nel prosieguo dell'esame.
Giacomo STUCCHI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.