Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Nuovo testo C. 5736 Governo).
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5736 Governo «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
ritenuto che la disciplina di cui all'articolo 5 andrebbe coordinata con le previsioni di cui allo schema di decreto legislativo (doc. 500) attualmente all'esame del Parlamento, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003»;
considerato che all'articolo 16 dovrebbe essere richiamata la definizione di piccole e medie imprese nel rispetto della normativa comunitaria;
tenuto conto che appare opportuno verificare la compatibilità dell'articolo 17, relativo all'introduzione di benefici fiscali di natura temporanea diretti ad incentivare nuovi investimenti nell'attività svolta dai centri fieristici, con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 87 del Trattato CE;
rilevato che l'articolo 21, recante disposizioni in materia di realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili, autorizza le pubbliche amministrazioni ad utilizzare contratti di locazione finanziaria (leasing) ai fini della realizzazione, acquisizione od adeguamento di opere pubbliche, non sembra pienamente compatibile con la normativa comunitaria, dato che quando l'oggetto del leasing in concreto non è costituito da servizi finanziari bensì da veri e propri lavori pubblici, ovvero qualora lavori dedotti nel rapporto pubblica amministrazione privato non abbiano una valenza meramente strumentale o indiretta o accessoria, ma rappresentino l'interesse concreto che la PA intende conseguire dal rapporto, si impone il rispetto delle procedure previste per l'aggiudicazione e la realizzazione di lavori pubblici, secondo quanto previsto dalla direttiva 97/52/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che ha modificato il decreto legislativo n. 157 del 1995, e dalla direttiva 2004/18/CE, sostitutiva della direttiva 97/52;
considerato che l'articolo 28, sull'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, presenta alcuni profili di contrasto con le prescrizioni comunitarie, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, che stabilisce che l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1o gennaio di ogni anno;
rilevato che comunque il contenuto del provvedimento in oggetto appare nel complesso compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
con la seguente condizione:
si consideri la necessità di disciplinare la realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili, di cui all'articolo 21, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 97/52/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori e dalla direttiva 2004/18/CE, sostitutiva della direttiva 97/52;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), numero 1, si valuti l'opportunità di fare riferimento, ai fini dell'individuazione delle micro e piccole imprese, alla relativa definizione adottata a livello comunitario, secondo quanto previsto nelle definizioni fissate con la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, la quale ha sostituito la previgente Raccomandazione 96/280/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale 18 settembre 1997;
b) appare opportuno chiarire che l'articolo 17 relativo all'introduzione di benefici fiscali di natura temporanea diretti ad incentivare nuovi investimenti nell'attività svolta dai centri fieristici, non abbia carattere discriminatorio né sia tale da incidere significativamente sugli scambi tra gli Stati membri in modo da renderlo compatibile con l'articolo 87 del trattato CE;
c) sia considerata altresì l'opportunità di valutare che l'articolo 28, sull'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, sia compatibile con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE.
Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Nuovo testo C. 5736 Governo).
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5736 Governo «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»,
ritenuto che la disciplina di cui all'articolo 5 andrebbe coordinata con le previsioni di cui allo schema di decreto legislativo (doc. 500) attualmente all'esame del Parlamento, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003»;
considerato che all'articolo 16 dovrebbe essere richiamata la definizione di piccole e medie imprese nel rispetto della normativa comunitaria;
tenuto conto che appare opportuno verificare la compatibilità dell'articolo 17, relativo all'introduzione di benefici fiscali di natura temporanea diretti ad incentivare nuovi investimenti nell'attività svolta dai centri fieristici, con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 87 del Trattato CE;
rilevato che l'articolo 21, recante disposizioni in materia di realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili, autorizza le pubbliche amministrazioni ad utilizzare contratti di locazione finanziaria (leasing) ai fini della realizzazione, acquisizione od adeguamento di opere pubbliche, non sembra pienamente compatibile con la normativa comunitaria, dato che quando l'oggetto del leasing in concreto non è costituito da servizi finanziari bensì da veri e propri lavori pubblici, ovvero qualora lavori dedotti nel rapporto pubblica amministrazione privato non abbiano una valenza meramente strumentale o indiretta o accessoria, ma rappresentino l'interesse concreto che la PA intende conseguire dal rapporto, si impone il rispetto delle procedure previste per l'aggiudicazione e la realizzazione di lavori pubblici, secondo quanto previsto dalla direttiva 97/52/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori, con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che ha modificato il decreto legislativo n. 157 del 1995, e dalla direttiva 2004/18/CE, sostitutiva della direttiva 97/52;
considerato che l'articolo 28, sull'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, presenta alcuni profili di contrasto con le prescrizioni comunitarie, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, che stabilisce che l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1o gennaio di ogni anno;
rilevato che comunque il contenuto del provvedimento in oggetto appare nel complesso compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
con la seguente condizione:
si consideri la necessità di disciplinare la realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili, di cui all'articolo 21, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 97/52/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori e dalla direttiva 2004/18/CE, sostitutiva della direttiva 97/52;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), numero 1, si valuti l'opportunità di fare riferimento, ai fini dell'individuazione delle micro e piccole imprese, alla relativa definizione adottata a livello comunitario, secondo quanto previsto nelle definizioni fissate con la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, la quale ha sostituito la previgente Raccomandazione 96/280/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale 18 settembre 1997;
b) appare opportuno chiarire che l'articolo 17 relativo all'introduzione di benefici fiscali di natura temporanea diretti ad incentivare nuovi investimenti nell'attività svolta dai centri fieristici, non abbia carattere discriminatorio né sia tale da incidere significativamente sugli scambi tra gli Stati membri in modo da renderlo compatibile con l'articolo 87 del trattato CE;
c) sia considerata altresì l'opportunità di valutare che l'articolo 28, sull'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, sia compatibile con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/79/CEE.
d) appare opportuno coordinare la disposizione dell'articolo 5 con le previsioni di cui allo schema di decreto legislativo (doc. 500) attualmente all'esame del Parlamento, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) - (Atto n. 489).
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo n. 489, recante «Recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)»;
rilevato che il provvedimento è volto a recepire la direttiva 2000/79/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 1o dicembre 2003 ed in relazione alla quale la Commissione ha, pertanto, inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2004/57);
considerata, quindi, la necessità di giungere rapidamente alla definizione del provvedimento in esame;
osservato, tuttavia, come non risulti contenuta all'interno dello schema di decreto legislativo una disposizione volta ad attuare l'articolo 6 dell'Accordo allegato alla direttiva, che prevede che siano adottate le misure necessarie affinché il datore di lavoro, che preveda di organizzare il lavoro secondo un determinato schema, tenga conto del principio generale di adeguamento del lavoro al lavoratore;
rilevato, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame rinvia alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la distribuzione uniforme nell'arco dell'anno dell'orario di lavoro massimo, disposizione che non sembra trovare riscontro nell'ambito dell'Accordo allegato alla direttiva,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di verificare l'effettivo recepimento dell'articolo 6 dell'Accordo allegato alla direttiva 2000/79/CE da parte dello schema di decreto legislativo in esame;
b) valuti altresì il Governo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in relazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2000/79/CE e nell'Accordo ad essa allegato.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. (Atto n. 493).
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (atto n. 493);
considerato che lo schema di decreto legislativo appare complessivamente compatibile con la normativa comunitaria;
rilevato peraltro che il nuovo articolo 4 della direttiva 80/987/CEE, come definito dalla direttiva 2002/74/CE, stabilisce la facoltà per gli Stati membri di porre dei massimali al pagamento degli organismi nazionali di garanzia, precisando che essi non devono essere inferiori ad una soglia compatibile con l'obiettivo sociale fissato dalla direttiva;
esprime
con la seguente condizione:
appare necessario che il Governo conformi la disposizione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 1992, che prevede che il Fondo di garanzia sia tenuto a corrispondere al lavoratore le spettanze dovute entro un tetto pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 80/987/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE.