XI Commissione - Resoconto di marted́ 28 giugno 2005


Pag. 114

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 11.40.

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Ulteriore nuovo testo C. 5736 Governo.

(Parere alla I e alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, avverte che sostituirà il


Pag. 115

relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna. In primo luogo, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul nuovo testo del disegno di legge recante il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, come risultante dell'esame degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e V in sede referente. L'ulteriore nuovo testo recante «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», approvato dalle Commissioni I e V in sede referente nella seduta del 23 giugno 2005, non ha recepito le condizioni poste sul precedente testo nella seduta del 14 giugno 2005. Propone quindi di confermare tale parere, ampliandolo con una ulteriore condizione (vedi allegato 1).

Giovanni BELLINI (DS-U) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Inquinamento luminoso.
Nuovo testo C. 697 e abb.
(Parere alla VIII e alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Giovanni BELLINI (DS-U), relatore, ricorda che le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) hanno trasmesso per il parere un ulteriore testo unificato di cinque proposte di legge in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.
La Commissione Lavoro aveva già espresso - nella seduta del 22 ottobre 2005 - il proprio nulla osta sulla precedente versione del testo unificato.
Il testo ha come finalità la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso derivante dall'uso degli impianti da illuminazione esterna, la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali, la tutela dei siti degli osservatori astronomici e astrofisici, il miglioramento della qualità dell'illuminazione e della sicurezza della circolazione stradale, il risparmio energetico e la riduzione dei consumi elettrici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione pubblici e privati (secondo l'ultima integrazione del testo), la preservazione della possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato e la diffusione al pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e al risparmio energetico.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione non sembrano potersi ravvisare profili di specifica competenza, per cui propone di ribadire il parere di nulla osta all'ulteriore corso del progetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.

ATTI COMUNITARI

Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 12.

Programma di lavoro della Commissione per l'anno 2005 e programma operativo del Consiglio dell'UE per il 2005.
COM(2005)15 def. - 16299/04.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione - Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 21 giugno 2005.

Giovanni BELLINI (DS-U) rileva come l'analisi del programma di lavoro della Commissione per il 2005 e del programma operativo del Consiglio per lo stesso anno è certamente un momento estremamente


Pag. 116

importante per la partecipazione del Parlamento alla fase ascendente di formazione della normativa comunitaria. Il Parlamento è infatti chiamato a dare indicazioni al Governo sulle iniziative in determinati settori, sugli obiettivi da perseguire su specifiche materie, sugli atti che sarebbe opportuno che le istituzioni comunitarie adottassero, sulla necessità di modificare direttive, regolamenti o decisioni che siano in fase di approvazione. In sostanza è un occasione importante per far leva sulle istituzioni europee perché vengano prese alcune decisioni anziché altre, per agire nella fase in cui le disposizioni normative si decidono, senza limitarsi come spesso è avvenuto alla sola fase dell'attuazione di atti predisposti da altri, che a volte mal si adattano alle necessità del paese. Bisogna anche tener conto che agire in modo adeguato nella fase ascendente, vuoi dire maggiore celerità nella fase di attuazione.
Nella presente fase critica del processo di integrazione europea, evidenziata dalla mancata ratifica del trattato costituzionale da parte della Francia e dell'Olanda, ma anche dal mancato accordo sul bilancio dell'Unione 2007/2013, si rischia che l'Unione europea si allontani dagli importanti obiettivi che si era prefissata, dalla maggiore integrazione politica - attraverso l'approvazione del trattato costituzionale - ad una maggiore crescita e occupazione - attraverso la realizzazione della strategia di Lisbona -; occorre quindi un forte impegno di rilancio da parte di tutti gli Stati membri. Al fine di raggiungere tale obiettivo politico, occorre superare le resistenze nazionali alla cessione di sovranità, giungendo per esempio alla definizione di una politica estera comune; per raggiungere gli obiettivi di crescita e sviluppo, occorre superare gli egoismi nazionali, che comportano per esempio la destinazione dei 40 per cento del bilancio comunitario al settore dell'agricoltura.
Sarebbe inoltre opportuno sollecitare un'azione del Governo volta ad indurre i paesi contribuenti netti - tra i quali si annovera l'Italia - a rinunciare ad almeno una parte dei rimborsi per finanziare investimenti nella direzione auspicata dall'Agenda di Lisbona. In sostanza, devono essere destinate meno risorse ai sussidi diretti, corrispondenti a politiche assistenziali, e più risorse per finanziare sviluppo, crescita e innovazione. Condivide in tal senso la linea indicata da Tony Blair di meno politica agricola e più ricerca e investimenti.
Ritiene inoltre, condividendo in proposito quanto evidenziato dal relatore, che una gestione comunitaria migliore e più efficiente possa essere realizzata attraverso un adeguato uso del principio di sussidiarietà e proporzionalità, evitando da parte delle istituzioni europee eccessive invasioni nei settori di competenza degli Stati nazionali, cui vengono imposte attività di recepimento improprie ed affrettate, a seguito delle quali spesso si alimenta il contenzioso in sede europea. Va quindi valorizzato il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'attivazione di processi di controllo relativi ai rischi di invasione delle competenze degli Stati da parte della Commissione europea.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della XI Commissione, indubbiamente gli Stati membri vivono un momento difficile per quanto riguarda la crescita e di conseguenza l'occupazione; una crescita economica pari al 2 per cento è di certo insufficiente a combattere la disoccupazione. Sino ad oggi l'attenzione europea è stata fondamentalmente orientata alla stabilità, ma è arrivato il momento di spostare l'attenzione sulla crescita, al fine di realizzare l'obiettivo di Lisbona di fare dell'Europa la società più competitiva basata sulla conoscenza. Giudica quindi condivisibili gli obiettivi contenuti nel programma legislativo di lavoro della Commissione e in quello operativo del Consiglio, che mirano principalmente all'individuazione delle raccomandazioni strategiche per la revisione intermedia della strategia di Lisbona. La Commissione ha, difatti, chiesto al Consiglio il rilancio della strategia di Lisbona attraverso un partenariato europeo per l'occupazione e la crescita basato sugli obiettivi: della


Pag. 117

capacità d'attrazione, da parte dell'Europa, di investimenti e lavoro; di porre conoscenza e innovazione al servizio della crescita; di creare nuovi e migliori posti di lavoro.
Ritiene che il Governo italiano debba caldeggiare il raggiungimento di un accordo politico sul programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS), che già esiste in bozza e si articola in 5 grandi settori di attività: l'occupazione, la protezione sociale, le condizioni di lavoro, la lotta contro la discriminazione e le diversità e le pari opportunità. Allo stesso modo, ritiene prioritario l'esame della nuova Agenda per la politica sociale (2006-2010), relativa a interventi in merito all'occupazione, la lotta alla povertà e la promozione delle pari opportunità.
In merito al mercato del lavoro, considera ugualmente importante che si raggiunga un accordo sulla direttiva relativa al lavoro temporaneo (COM 2002/149), presentata dalla Commissione il 20 marzo 2002. La direttiva fissa una tutela minima comunitaria (lasciando poi gli Stati liberi di adeguarla alle specificità nazionali), prevede una serie di norme complementari volte a migliorare la situazione dei lavoratori temporanei, agevolandone l'accesso all'occupazione permanente, migliorandone le condizioni materiali di lavoro e rafforzandone le capacità d'inserimento professionale. Ritiene sia importante l'approvazione della citata direttiva, per il nostro paese, anche alla luce della scarsa tutela di cui godono i lavoratori temporanei a seguito della legge 30/2003, cosiddetta legge Biagi, che ha reso ancora più precaria una classe sempre più numerosa di lavoratori, a cui sono garantite ben poche tutele. La direttiva in questione si pone invece come obiettivo di far beneficiare i lavoratori temporanei delle medesime condizioni di lavoro che si applicherebbero se essi fossero direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro.
Segnala quindi altre questioni collegate alle competenze della Commissione: la direttiva COM 2002/92 sulla brevettabilità dei software e a quella sulla libera circolazione dei servizi 2004/21. La direttiva sulla brevettabilità del software, approvata dalle istituzioni comunitarie, potenzialmente permette di brevettare qualunque programma per elaboratore. Una tale legislazione suscita forti perplessità in quanto capace di arrecare pregiudizio al tessuto produttivo europeo legato alle moderne tecnologie, che è costituito in massima parte di piccole e medie imprese utilizzatrici o produttrici di software. Una forte protezione brevettuale in questo campo avvantaggia solo chi ha già registrato un gran numero di brevetti e può quindi stringere accordi di non belligeranza con le altre grandi imprese, crea artificialmente «barriere all'ingresso» per le nuove aziende e limita la libera concorrenza nel settore. Tale direttiva è contraria agli interessi tipici italiani e delle piccole e medie imprese e limitativa dello sviluppo, è fortemente discriminante verso l'offerta basata su soluzioni open source, in quanto incompatibili con il sistema di royalty, limita quindi de iure il pluralismo informatico.
La direttiva sui servizi 2004/21, approvata dalla Commissione, e meglio conosciuta come direttiva «Bolkenstein», intende per servizi «qualsiasi attività economica normalmente fornita dietro remunerazione senza che ciò esiga che il servizio sia pagato da coloro che ne beneficiano. Rientrano nella direttiva, quindi, anche i servizi alle imprese inclusi quelli di assunzione delle agenzie di lavoro interinale, i servizi forniti a Università e scuole, ed è prevedibile che siano esclusi solo gli apparati militari, i servizi di polizia e di prevenzione dell'ordine pubblico. Al fine di eliminare gli «ostacoli» alla libera circolazione dei servizi, la direttiva introduce poi il principio «del paese di origine» in base al quale i lavoratori o prestatori di servizio saranno soggetti esclusivamente alla legislazione del paese di origine, cioè quello in cui hanno la sede legale. Tale disposizione deroga all'articolo 50 del trattato - secondo il quale il fornitore di servizi fornisce temporaneamente


Pag. 118

prestazioni alle stesse condizioni del paese in cui intende estendere o spostare le sue attività - prevedendo che sia lo Stato membro d'origine il responsabile del controllo dell'attività di servizio e del suo esercizio e anche dei contratti di lavoro. II serio rischio che può derivarne è che la concorrenza al ribasso e le forme di precarizzazione rappresentino armi gigantesche nelle mani degli imprenditori, senza considerare la possibilità di sviluppo di forme illegali di mercato del lavoro. Si potrebbe verificare il caso che aziende trasferiscano la loro sede nei paesi membri dell'Unione dove le tutele del lavoro sono più basse, come è il caso dei nuovi entrati dell'Est. Dato che, in particolare, per paesi come l'Italia le disposizioni della direttiva rappresentano anche importanti violazioni della legislazione del mercato del lavoro, con enormi rischi per la tutela sociale e sindacale dei lavoratori, sarebbe pertanto il caso di intervenire prima che sia troppo tardi.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, anche sulla base delle considerazioni svolte dal deputato Bellini, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

Giovanni BELLINI (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 14.40.

Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.
C. 132 Sciacca, C. 2632 Mazzoni e C. 4709 Gasperoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2005.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI si rammarica per non avere potuto seguire personalmente le sedute in cui la Commissione ha esaminato il provvedimento, rilevando tuttavia come la definizione di un testo unificato agevoli il confronto sulla materia. Esprime quindi alcune perplessità sulle norme in esame, in particolare con riferimento alla previsione di una disciplina speciale che, sebbene relativa ad un settore con specifiche peculiarità, va correttamente raccordata con la disciplina generale. Non ritiene inoltre condivisibile la previsione di un'indennità di disoccupazione - ordinaria e a requisiti ridotti - per una categoria di lavoratori autonomi. Rileva altresì come i riferimenti normativi relativi alle categorie dei lavoratori dello spettacolo vadano aggiornati ai decreti ministeriali dello scorso 15 marzo 2005. Sottolineato quindi come il provvedimento comporti oneri in relazione alla disciplina degli ammortizzatori sociali e della deducibilità fiscale, ritiene si debba acquisire su tali aspetti il parere del Ministero dell'economia.
Dichiara infine la disponibilità del Governo ad offrire il proprio contributo costruttivo alla definizione di norme che possano essere largamente condivise, anche attraverso la presentazione di emendamenti e proposte di modifica, eventualmente nella sede del Comitato ristretto.

Emilio DELBONO (MARGH-U), relatore, prende atto dei rilievi formulati dal Governo e della sua volontà di offrire un contributo alla definizione di un testo che possa essere largamente condiviso. Dichiara


Pag. 119

la propria disponibilità ad apportare le necessarie correzioni di carattere tecnico al testo, sottolineando come sia opportuno approfondire le questioni relativi agli ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore, considerata la sua specificità, pur nella consapevolezza del consolidato orientamento contrario del Governo sulla concessione di tali benefici nel caso di lavoratori autonomi. Rileva peraltro come, al fine di assicurare un esito positivo della discussione, si potrebbe definire la parte ordinamentale del provvedimento riservandosi di valutare separatamente le norme che comportino oneri finanziari. Evidenziato quindi come non sia opportuno esaminare nuovamente il testo nella sede del Comitato ristretto - dovendosi ritenere conclusa tale fase -, auspica che il Governo formuli al più presto le proprie proposte di modifica, al fine di giungere alla definizione del testo da parte della Commissione prima della pausa estiva.

Pietro GASPERONI (DS-U) ritiene non sia opportuno riprendere l'esame del provvedimento nella sede del Comitato ristretto, potendosi piuttosto procedere ad un lavoro informale di confronto con il Governo che conduca in tempi rapidi alla definizione del testo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, auspica un costruttivo lavoro di confronto e collaborazione con il Governo, che conduca in tempi rapidi a positivi risultati.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
Atto n. 489.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, rileva come il presente schema di decreto sia stato adottato in virtù della delega di cui alla legge n. 306 del 2003 (legge comunitaria 2003). L'allegato B della citata legge n. 306 del 2003 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2000/79/CE, la quale detta disposizioni specifiche in materia di lavoro per il personale di volo dell'aviazione civile imponendo l'attuazione dell'Accordo europeo sull'organizzazione di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile concluso il 22 marzo 2000 tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali del settore.
Ricorda che la disciplina dell'orario di lavoro è ora contenuta nel decreto legislativo n. 66 del 2003, in attuazione della direttiva n. 93/104/CE, come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del su citato decreto legislativo la disciplina in questione non si applica, tra l'altro, al personale di volo della aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE.
Peraltro già la normativa previgente al decreto legislativo su citato non si applicava al personale di volo. In particolare, la durata massima giornaliera del lavoro nella navigazione marittima e aerea è sottratta sia al codice della navigazione sia al Regio decreto-legge n. 692/1923 (articolo 1, ultimo comma, ora abrogato dal decreto legislativo n. 66 del 2003) e pertanto, come in tutti i casi in cui manchi una disciplina di legge, la determinazione della durata massima giornaliera è rimessa ai contratti collettivi, nei limiti della loro vincolatività o comunque quale criterio indicativo. In mancanza di espressa


Pag. 120

disciplina anche di contratto collettivo (o in caso di sua non vincolatività), può configurarsi un orario «massimo» e quindi uno straordinario solo in base a un principio di ragionevolezza, definibile dal giudice in rapporto alle esigenze di salvaguardia dell'integrità psicofisica del lavoratore (Cassazione, 19 maggio 1990, n. 4548; Cassazione, 22 luglio 1993, n. 815).
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione riferendo le nuove disposizioni al personale di volo dell'aviazione civile, definito nel successivo articolo 2. L'articolo 2 detta una serie di definizioni. Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle disposizioni, anche dei contratti collettivi, applicabili in materia. Per personale di volo nell'aviazione civile si intende il personale di cui all'articolo 732 del codice della navigazione (personale addetto alla guida, al comando e al pilotaggio di aeromobili; personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo; personale addetto ai servizi complementari di bordo) impiegato da un'azienda con sede nello Stato italiano. Infine il tempo di volo è il periodo dall'istante in cui l'aeromobile inizia a muoversi dalla sua area di parcheggio per decollare fino al momento in cui si ferma nella posizione di parcheggio stabilita e tutti i motori vengono spenti.
L'articolo 3, dispone (comma 1) in materia di orario massimo di lavoro che è fissato in 2.000 ore all'anno. Precisa che resta ferma la futura disciplina comunitaria e la vigente disciplina nazionale che dispongono limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo. Si ricorda che la disciplina nazionale in materia è contenuta nel «Regolamento sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il personale navigante» dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), approvato in data 23 marzo 2005 ed entrato in vigore il 27 marzo 2005. Inoltre nel limite massimo dell'orario di lavoro è da considerare anche «i periodi di riserva», cioè, citando il Regolamento ENAC, «un definito periodo di tempo durante il quale il membro di equipaggio deve mantenersi pronto all'impiego, per svolgere attività di volo, di posizionamento ovvero altro servizio». Comunque il tempo di volo (così come definito dall'articolo 2) non può superare le 900 ore annue. La distribuzione dell'orario di lavoro massimo annuo (con riferimento anche al tempo di volo) deve essere programmata ed effettuata in maniera il più possibile uniforme nell'arco dell'anno, fatte salve eventuali esigenze tecnico-operative. Si rinvia comunque a quanto stabilito in proposito dai contratti collettivi applicati.
L'articolo 4 dispone (comma 1) che il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, alle condizioni di utilizzazione e concessione previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. Naturalmente la contrattazione collettiva può prevedere, secondo i principi generali, un trattamento di maggior favore per il lavoratore. Inoltre (comma 2) il periodo di ferie annuali retribuite non può essere surrogato da una indennità economica, salvo che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Sarebbe opportuno precisare, secondo quanto prevede la direttiva, che il divieto di «monetizzazione» riguarda solamente il periodo minimo di ferie (quattro settimane), e non l'ulteriore periodo eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
L'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, concede al personale di volo alcuni giorni di riposo, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni per ciascun anno di calendario, «che possono comprendere eventuali periodi di riposi prescritti dalla legislazione vigente». Il comma 2 rinvia ai contratti collettivi per la disciplina delle modalità di fruizione delle giornate


Pag. 121

di riposo. Naturalmente gli stessi contratti collettivi possono, secondo i principi generali, prevedere una disciplina più favorevole per il lavoratore. L'articolo 6 prevede che il datore di lavoro è tenuto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, informazioni riguardanti i criteri di programmazione e i consuntivi dell'attività di volo del personale che opera alle sue dipendenze. L'articolo 7 prevede il diritto per il personale di volo dell'aviazione civile, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione gratuita dello stato di salute. Il comma 2, richiamando la disciplina dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di lavoro notturno, dispone sostanzialmente, seppur con una formulazione non del tutto perspicua, che il personale di volo di cui sia accertata l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dalle strutture sanitarie pubbliche, ha diritto ad essere assegnato al lavoro diurno in volo o a terra per cui è idoneo, se esistenti e disponibili. Spetta alla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 su citato, definire le modalità di applicazione delle disposizioni sull'assegnazione al lavoro diurno e individuare le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione al lavoro diurno non sia possibile. Il comma 3 dispone sulle modalità di effettuazione delle visite mediche di controllo. La valutazione dello stato di salute è effettuata «dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneità alla mansione specifica di navigante ed è compiuta secondo le modalità e la periodicità previste dalle suddette disposizioni». Il comma in esame sembra voler richiamare le disposizioni del Regolamento della navigazione aerea volte a verificare l'idoneità psico-fisica dei piloti. Pertanto gli organismi competenti sembrano essere, secondo quanto prevede l'articolo 237 del Regolamento, gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare.
Per quanto riguarda le modalità e la periodicità, sembrerebbe che si voglia richiamare l'articolo 239 del Regolamentosuddetto. Ricorda che l'articolo 239 del Regolamento della navigazione aerea prevede una periodicità differenziata delle visite di controllo volte a verificare la persistenza dei requisiti psicofisiologici necessari al disimpegno delle mansioni aeronautiche, a seconda del tipo di brevetto del pilota o del tecnico di bordo. Il comma 4, con una disposizione di principio, prevede che al personale di volo deve essere garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attività. Inoltre (comma 5), spetta al datore di lavoro assicurare i servizi e i mezzi di prevenzione e protezione idonei a garantire al personale di volo gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.
L'articolo 8 detta le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni rispettivamente concernenti: la durata massima dell'orario di lavoro (articolo 3, comma 2) e le ferie (articolo 4, comma 1), con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui sui riferisca la violazione; i riposi (articolo 5, comma 1), con la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro; obbligo di comunicare le informazioni richieste (articolo 6), con la sanzione amministrativa da 103 a 200 euro; misure di tutela del personale di volo con particolare riferimento alle visite mediche periodiche (articolo 7, commi 1 e 3), con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 a 4.131 euro. L'articolo 9 dispone che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rileva infine come debbano ancora essere svolte audizioni di rappresentanti delle categorie interessate nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


Pag. 122

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Atto n. 490.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, rileva come lo schema di decreto in esame dia attuazione alla direttiva 2001/86/CE dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della società per azioni europea (SE), per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Ricorda che il Regolamento introduce negli ordinamenti dei 25 Stati membri dell'Unione europea una nuova forma di società per azioni a cui potranno far ricorso, a determinate condizioni, le imprese europee di medio/grandi dimensioni. Pertanto le disposizioni della direttiva e quindi dello schema in esame integrano il predetto Regolamento per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori ai processi decisionali per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle SE, al fine di garantire che la costituzione di una SE non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti.
Il provvedimento disciplina sia l'informazione che la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito a questioni che riguardano la SE, le sue affiliate o dipendenze, riprendendo essenzialmente le disposizioni già previste per il Comitato aziendale europeo. La sostanziale novità del provvedimento in oggetto, tuttavia, risiede nella partecipazione dei lavoratori: tale partecipazione, infatti, non si riferisce a generiche relazioni di lavoro collaborative, ma concerne l'influenza che i lavoratori possono esercitare sulle decisioni d'impresa attraverso la presenza di rappresentanti dei lavoratori stessi negli organi societari.
Passando all'articolato, l'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, mentre il successivo articolo 2 fornisce alcune definizioni. Tra queste, particolare importanza assumono quelle di società europea, di organo di rappresentanza dei lavoratori, di delegazione speciale di negoziazione (DSN) e di coinvolgimento dei lavoratori. Ai sensi dell'articolo 3, il grado di coinvolgimento viene fissato mediante trattative tra le imprese interessate e i lavoratori rappresentati da una delegazione speciale di negoziazione. L'istituzione della DSN deve seguire una serie di orientamenti. In particolare (comma 2, lettera a)), in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione, occorre garantire che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Inoltre, in caso di una SE costituita mediante fusione, devono essere presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la DSN annoveri almeno un rappresentante per ogni società partecipante iscritta e che ha lavoratori in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE, nel caso in cui il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero di membri designati in virtù del precedente punto 1) e la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati.
Il comma 2, lettera b) dell'articolo 3 in esame prevede, in fase di prima applicazione, l'elezione o la designazione dei membri della DSN tra i componenti delle RSU/RSA da parte delle rappresentanze stesse, congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri, inoltre, possono comprendere rappresentanti dei sindacati


Pag. 123

indipendentemente dal fatto che siano o meno lavoratori di una società partecipante o di una società affiliata o dipendenza interessata. Nel caso in cui nello stabilimento o impresa interessata manchi una rappresentanza sindacale, la determinazione delle modalità di concorso dei lavoratori all'elezione o designazione dei membri della DSN è rimessa alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il CCNL applicato dalle società partecipanti (articolo 3, comma 2, lettera c)). Salvo alcune eccezioni, la DSN prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori delle imprese. Ulteriori facoltà della DSN risiedono nella richiesta di assistenza nei lavori ad esperti di sua scelta, nella possibilità di decidere a maggioranza di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo di cui al successivo articolo 4. Infine, le spese relative al funzionamento della DSN e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle società partecipanti, in modo da consentire alla DSN stessa di espletare le proprie funzioni (comma 11).
Il successivo articolo 4, comma 1, dispone che gli organi competenti delle società partecipanti e la DSN negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. Tale accordo, ai sensi del successivo comma 2, determina:il campo d'applicazione dell'accordo stesso; la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze; le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza; la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza; le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza; se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure; nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti; la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo. Infine, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, lettera a), nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.
L'articolo 5, in relazione ad ogni progetto di costituzione di SE, prevede che i negoziati debbano iniziare subito dopo la costituzione della DSN e possano proseguire nei sei mesi successivi. In ogni caso, le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo in precedenza citato, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della DSN. La legge di negoziazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, inoltre, salvo differenti disposizioni, è la legge dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della SE (articolo 6).
Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo in merito a tale coinvolgimento, si applicheranno le disposizioni di riferimento (articolo 7) previste nell'Allegato, che mirano innanzitutto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori sulla base delle relazioni regolari elaborate dalla direzione


Pag. 124

della SE. Specifiche disposizioni sono previste nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, ovvero fusione o creazione di una holding o costituzione di un'affiliata. In particolare, le disposizioni di riferimento si applicano in presenza di determinate condizioni (articolo 7, comma 1), in particolare che le parti abbiano così deciso nel corso dei negoziati o che non sia stato concluso alcun accordo nel termine previsto.
Il successivo comma 2 enuncia tassativamente i casi in cui si applicano le disposizioni relative alla partecipazione, in accordo con le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 7 della direttiva 2001/86/CE. In particolare, si individuano i casi di una SE costituita mediante: o trasformazione: in tal caso le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di direzione o di vigilanza si applicano ad una società trasformata in SE; o fusione: in tal caso si distinguono due situazioni: anteriormente all'iscrizione della SE, se esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; anteriormente all'iscrizione della SE, se esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.
Inoltre, o holding o costituzione di un'affiliata: anche in tal caso esistono due situazioni: anteriormente all'iscrizione della SE, se esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; anteriormente all'iscrizione della SE, se esiste presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.
L'articolo 7, comma 3, dello schema, prevede che se presso diverse società partecipanti esisteva più di una forma di partecipazione, la DSN decide quale di esse viene adottata nella SE. Il testo non prevede alcuna disciplina specifica per il caso in cui presso diverse società partecipanti esista più di una delle forme di partecipazione e la DSN non prenda decisioni in merito a quale di esse debba essere introdotta nella SE. In tal caso, tuttavia, dovrebbe applicarsi la previsione della parte terza dell'Allegato, secondo cui l'organo di rappresentanza dei lavoratori è autorizzato ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti.
Evidenzia che lo schema legislativo non si avvale della facoltà concessa dal paragrafo 3 dell'articolo 7 della direttiva 2001/86/CE, secondo cui gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di riferimento per la partecipazione, di cui alla parte terza dell'allegato, non si applichino nei casi di costituzione di una SE mediante fusione. L'articolo 8 prevede l'obbligo, per i membri della DSN, di non rivelare notizie riservate. Rispetto alle analoghe disposizioni contenute nell'articolo 8 della direttiva 2001/86/CE, l'articolo in esame prevede che la qualifica di notizia riservata sia definita dall'organo competente della SE e delle società partecipanti.
Il divieto alla rivelazione di notizie riservate, inoltre, permane per un periodo di 3 anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato dei soggetti richiamati dell'articolo stesso. In caso di violazione, si applicano, fatta salva la responsabilità civile e le disposizioni di cui al successivo articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati (comma 1).
Infine, i commi da 3 a 5 dell'articolo 8 rimandano alla costituzione di una commissione


Pag. 125

tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite qualificate come tali, nonché per la determinazione dei criteri idonei ad individuare le informazioni suscettibili di creare danni o notevoli difficoltà al funzionamento a all'attività esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze.
L'articolo 9 disciplina il funzionamento dell'organo di rappresentanza e la procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori. In particolare, si dispone che l'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. Stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi. Sono inoltre previste specifiche tutele a favore dei rappresentanti dei lavoratori (articolo 10). In particolare, analoghe garanzie a quelle previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dalla contrattai collettivi nello Stato in cui sono impiegati sono riconosciute ai membri della DSN, ai membri dell'organo di rappresentanza, ai rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate o dipendenze ovvero una società partecipante (comma 1). Si prevede che per i soggetti interessati dal sistema di protezione le tutele e le garanzie comportino il diritto a permessi retribuiti per partecipare a riunioni nonché il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. La misura di tali diritti viene definita dalle parti stipulanti il CCNL applicato (comma 2).
L'articolo 11 prevede la necessità di porre in essere un nuovo negoziato nel caso in cui dopo la registrazione della SE intervengano modifiche sostanziali (sia nella SE sia nelle società partecipanti e nelle affiliate) che possano ledere i diritti di coinvolgimento dei lavoratori (comma 1). Ai sensi del successivo comma 2, si dispone che il nuovo negoziato sia avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle società sussidiarie o degli stabilimenti della SE secondo le procedure stabilite dai precedenti articoli da 3 a 7, tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati relativi alle procedure per l'istituzione della DSN. L'articolo 12 definisce l'apparato sanzionatorio. In particolare, si prevede (comma 1) una sanzione amministrativa da 1.033 a 6.198 euro per la violazione delle disposizioni in materia di riservatezza, salvo che il fatto non costituisca reato. La sanzione è comminata dal direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate e valutati i lavori della commissione tecnica di conciliazione.
Nel caso in cui (comma 2) sorgano questioni in merito all'obbligo, da parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante, di rendere disponibili informazioni sul numero dei lavoratori o in merito agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo negoziale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, è costituita una commissione di conciliazione. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro 30 giorni in merito all'esistenza degli obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti in contradditorio, ha il compito di accertare l'inadempienza e ordinare l'adempimento degli obblighi stessi. In caso di inadempienza entro il richiamato termine di 30 giorni, il direttore generale applica una sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro al soggetto inadempiente.
L'articolo 13 coordina le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame con la normativa sul comitato aziendale europeo, di cui al citato decreto legislativo 74 del 2002. In particolare, il


Pag. 126

comma 1 stabilisce la non applicazione delle disposizioni di cui al richiamato decreto legislativo 74 del 2002 alla SE e alle sue affiliate nel caso in cui la SE sia un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dello stesso decreto legislativo 74. Inoltre, le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti diverse da quelle regolamentate dal provvedimento in esame non si applicano (comma 2) alle società costituite in conformità con le disposizioni di cui al richiamato Regolamento 2157 e contemplate nel provvedimento in esame.
Non sono comunque pregiudicati, ai sensi del comma 3: i diritti di coinvolgimento dei lavoratori diversi da quelli individuati nel provvedimento stesso, di cui godono i lavoratori della SE e delle sua affiliate o dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE; le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi societari, diverse dal provvedimento in esame di cui sono destinatarie le affiliate della SE.
L'articolo 14 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, si prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero stesso e da membri nominati dalle parti sociali. Tale comitato è preposto all'attività di osservatorio e monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame.
Rileva infine due specifici limiti della normativa in esame: il primo è che essa riguarda solo le cosiddette società per azioni europea (SE), nuova forma di società per azioni cui potranno far ricorso, a determinate condizioni, le imprese europee di medio/grandi dimensioni, escludendo pertanto gli altri tipi di società; il secondo relativo alla possibilità che le rappresentanze dei lavoratori possano essere costituite non da soggetti interni all'azienda ma da soggetti indicati dalle organizzazioni sindacali, che giudica pregiudizievole per la diretta rappresentanza dei lavoratori interessati.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Atto n. 493.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo sia volto a dare attuazione alla direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il provvedimento viene adottato ai sensi della legge comunitaria n. 306 del 2003, che nell'allegato B reca l'indicazione della direttiva in esame.
Ricorda che l'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha introdotto uno strumento di tutela per il pagamento del TFR, istituendo un Fondo di garanzia presso l'INPS destinato a sostituirsi al datore di lavoro nelle ipotesi di insolvenza determinatesi a seguito della sottoposizione del datore ad alcune procedure concorsuali, con conseguente surrogazione del Fondo negli stessi diritti spettanti al lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Il richiamato Fondo di garanzia era in origine alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo


Pag. 127

12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o luglio 1982. Tale aliquota è stata successivamente più volte rivalutata, da ultimo dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 dicembre 1992, n. 80, che ha stabilito l'elevazione dell'aliquota contributiva di pertinenza del Fondo di garanzia dallo 0,15 per cento allo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fissandone la decorrenza dell'aumento dal 1o gennaio 1992.
Inoltre la legge n. 80 del 1992, in attuazione della direttiva 80/987/CEE, aveva previsto l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 per il pagamento dei crediti di lavoro degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nel caso di insolvenza del datore di lavoro.
Il decreto legislativo n. 80 del 1992 prevede innanzitutto che il lavoratore, o i suoi aventi diritto, possano richiedere l'intervento del Fondo di garanzia qualora il datore di lavoro sia assoggettato ad una delle seguenti procedure concorsuali: fallimento; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 26/1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1979.
Nel caso di non assoggettabilità ad una di queste procedure, è necessario da parte del lavoratore il previo esperimento dell'esecuzione forzata sul patrimonio del datore di lavoro, a seguito della quale le garanzie patrimoniali siano risultate almeno in parte insufficienti.
In particolare lo schema di decreto legislativo, agli articoli 1 e 2, interviene rispettivamente sull'articolo 2 della legge n. 80 del 1992 e sull'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, in modo da estendere l'ambito applicativo dell'intervento del Fondo di garanzia ai crediti di lavoro e al trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti di imprese transnazionali (con attività sul territorio di almeno due Stati membri), che siano state sottoposte a procedura concorsuale in altro Stato membro secondo il cui diritto sono state costituite, a condizione che il soggetto interessato abbia prestato la sua attività in modo abituale in Italia.
Tale disciplina si rende necessaria al fine superare una incertezza interpretativa che si era determinata nei casi di insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri, così indicando esplicitamente l'organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in tali casi.
Infine, con l'articolo 3 si prevede l'obbligo di notificare alla Commissione Europea ad agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 80/1992 e le eventuali successive modifiche e si stabilisce il principio che le disposizioni recate dallo schema in esame saranno applicate alle procedure concorsuali aperte in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui problemi del trasporto aereo in Italia.
Doc. XXII, n. 22.