XI Commissione - Marted́ 28 giugno 2005


Pag. 128


ALLEGATO 1

Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Ulteriore nuovo testo C. 5736 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge n. 5736, recante il piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
ritenuto indispensabile semplificare e uniformare le procedure che regolano la rateizzazione dei crediti contributivi vantati dagli enti previdenziali, siano o meno essi già iscritti a ruolo;
considerata l'opportunità di favorire nel Mezzogiorno l'inserimento dei giovani nel mondo lavorativo dei giovani attraverso le borse lavoro;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 10, comma 1), sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) Il comma 5-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiunto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:
"5-bis. In assenza di regolamentazione regionale ai sensi del comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro"»;
2) dopo l'articolo 16 sia inserito il seguente: «Art. 16-bis. 1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
3-ter. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni è pari al tasso legale di interesse maggiorato di due punti.
3-quater. Per le aziende in crisi, beneficiarie di provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti medesimi, l'interesse di dilazione è ridotto alla misura degli interessi legali. La stessa riduzione può essere concessa in casi eccezionali definiti dagli enti previdenziali»;


Pag. 129


3) dopo l'articolo 23, sia aggiunto il seguente: «Articolo 23-bis (Borse lavoro per i giovani dei territori del Mezzogiorno). 1. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attua, d'intesa con le regioni interessate, un piano straordinario per complessive 100.000 borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia; Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, destinate ai giovani inoccupati o disoccupati di età non superiore a 25 anni ovvero a 35 se trattasi di soggetti disoccupati o inoccupati da almeno 12 mesi.
2. Le borse di lavoro, finalizzate all'acquisizione di qualificazioni professionali propedeutiche all'inserimento lavorativo, sono svolte presso le imprese situate nei territori di cui al comma 1 che abbiano almeno 5 dipendenti e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti.
3. l contenuti e le modalità di svolgimento delle borse lavoro; la cui durata massima non può comunque essere superiore a dodici mesi, sono definiti dalle regioni, sentite le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale. L'impegno dei giovani nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la perdita dello status di disoccupato o inoccupato.
4. Ai giovani impegnati nelle borse lavoro viene corrisposto dall'lNPS un sussidio mensile di 600 euro. Le modalità di corresponsione del sussidio saranno individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli oneri economici connessi all'erogazione del sussidio mensile sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. Le imprese che ospitano i giovani impegnati nelle borse lavoro hanno l'obbligo di impartire un'adeguata formazione professionale e sono tenute ad assicurare tali soggetti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi; le imprese sono tenute altresì ad informare i giovani sulle disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro. È rimessa alle Regioni l'individuazione delle modalità di verifica dell'obbligo formativo a carico dei datori di lavoro.
6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per più di un parente o affine fino al terzo grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei confronti del coniuge.
7. Alle imprese che, alla scadenza della borsa lavoro, assumono i giovani con contratto a tempo indeterminato sono concesse le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sempre che l'assunzione non sia effettuata in sostituzione di dipendenti sospesi o licenziati per motivi diversi dalla giusta causa e, comunque, nel rispetto del regolamento CE della Commissione 5 dicembre 2002, n. 2204.


Pag. 130


ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per l'anno 2005 e programma operativo del Consiglio dell'UE per il 2005 (COM(2005)15 def. - 16299/04).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il programma di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2005 e il programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2005 (COM (2005)15 def. - 16299/04);
rilevato come i documenti in esame abbiano grande rilevanza per il contributo che il Parlamento può offrire nella fase ascendente del processo normativo comunitario, specie evitando un esame formalistico o burocratico;
rilevata l'evidente fase critica che stanno attraversando le istituzioni europee a seguito delle battute d'arresto subite dal processo di ratifica del trattato per l'adozione di una Costituzione europea e le difficoltà registrate in sede di negoziato sulle prospettive di bilancio europeo per gli anni 2007-2013;
ritenuto che occorra insistere nello sforzo di realizzazione degli obiettivi indicati dalla cosiddetta strategia di Lisbona, che si propone di realizzare in Europa l'economia più competitiva basata sulla conoscenza e l'informazione, superando gli ostacoli frapposti dagli egoismi nazionali, che comportano la destinazione del 40 per cento del bilancio comunitario al settore dell'agricoltura;
considerando opportuno sollecitare un'azione del Governo volta a finanziare soprattutto gli investimenti auspicati dall'Agenda di Lisbona, riducendo i sussidi diretti, corrispondenti a politiche assistenziali, e ampliando le risorse per sviluppo, crescita e innovazione;
apprezzata la particolare attenzione del programma in esame per l'attuazione delle priorità strategiche;
sottolineata l'opportunità di perseguire concretamente i principi di sussidiarietà, evitando da parte delle istituzioni europee eccessive invasioni nei settori di competenza degli Stati nazionali, cui vengono imposte attività di recepimento improprie ed affrettate, a seguito delle quali spesso si alimenta il contenzioso in sede europea;
ribadita l'opportunità di valorizzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'attivazione di processi di controllo relativi ai rischi di invasione delle competenze degli Stati da parte della Commissione europea;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
1) appare opportuno, nel quadro dell'esame dell'Agenda per la politica sociale (2006-2010), presentata dalla Commissione il 9 febbraio 2005, che il Consiglio europeo implementi il programma comunitario PROGRESS, concernente l'occupazione e la solidarietà sociale, quale strumento di supporto per il raggiungimento degli obiettivi


Pag. 131

previsti a Lisbona, anche nella prospettiva della revisione intermedia riguardante la stessa strategia di Lisbona;
2) appare necessario rendere compatibile la proposta di direttiva COM (2002) 92, sulla brevettabilità del software con le esigenze di sviluppo e libero mercato dell'economia nazionale;
3) appare necessario sottoporre ad una riconsiderazione la cosiddetta direttiva Bolkenstein, la quale, a causa del principio del paese d'origine, rischia di provocare conseguenze negative sul piano occupazionale nel nostro Paese, con pericolosi effetti di dumping sociale;
4) appare indispensabile che il Governo, in sede di Consiglio, si attivi al fine di raggiungere al più presto le intese intergovernative necessarie al perseguimento e al rafforzamento delle politiche di convergenza dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.