Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (Ulteriore nuovo testo C. 5736 Governo).
La XI Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo del disegno di legge n. 5736, recante il piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
ritenuto indispensabile semplificare e uniformare le procedure che regolano la rateizzazione dei crediti contributivi vantati dagli enti previdenziali, siano o meno essi già iscritti a ruolo;
considerata l'opportunità di favorire nel Mezzogiorno l'inserimento dei giovani nel mondo lavorativo dei giovani attraverso le borse lavoro;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 10, comma 1), sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) Il comma 5-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiunto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dal seguente:
"5-bis. In assenza di regolamentazione regionale ai sensi del comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro"»;
2) dopo l'articolo 16 sia inserito il seguente: «Art. 16-bis. 1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
3-ter. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni è pari al tasso legale di interesse maggiorato di due punti.
3-quater. Per le aziende in crisi, beneficiarie di provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti medesimi, l'interesse di dilazione è ridotto alla misura degli interessi legali. La stessa riduzione può essere concessa in casi eccezionali definiti dagli enti previdenziali»;
3) dopo l'articolo 23, sia aggiunto il seguente: «Articolo 23-bis (Borse lavoro per i giovani dei territori del Mezzogiorno). 1. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attua, d'intesa con le regioni interessate, un piano straordinario per complessive 100.000 borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia; Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, destinate ai giovani inoccupati o disoccupati di età non superiore a 25 anni ovvero a 35 se trattasi di soggetti disoccupati o inoccupati da almeno 12 mesi.
2. Le borse di lavoro, finalizzate all'acquisizione di qualificazioni professionali propedeutiche all'inserimento lavorativo, sono svolte presso le imprese situate nei territori di cui al comma 1 che abbiano almeno 5 dipendenti e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti.
3. l contenuti e le modalità di svolgimento delle borse lavoro; la cui durata massima non può comunque essere superiore a dodici mesi, sono definiti dalle regioni, sentite le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale. L'impegno dei giovani nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la perdita dello status di disoccupato o inoccupato.
4. Ai giovani impegnati nelle borse lavoro viene corrisposto dall'lNPS un sussidio mensile di 600 euro. Le modalità di corresponsione del sussidio saranno individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli oneri economici connessi all'erogazione del sussidio mensile sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236.
5. Le imprese che ospitano i giovani impegnati nelle borse lavoro hanno l'obbligo di impartire un'adeguata formazione professionale e sono tenute ad assicurare tali soggetti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi; le imprese sono tenute altresì ad informare i giovani sulle disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro. È rimessa alle Regioni l'individuazione delle modalità di verifica dell'obbligo formativo a carico dei datori di lavoro.
6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per più di un parente o affine fino al terzo grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei confronti del coniuge.
7. Alle imprese che, alla scadenza della borsa lavoro, assumono i giovani con contratto a tempo indeterminato sono concesse le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sempre che l'assunzione non sia effettuata in sostituzione di dipendenti sospesi o licenziati per motivi diversi dalla giusta causa e, comunque, nel rispetto del regolamento CE della Commissione 5 dicembre 2002, n. 2204.
Programma di lavoro della Commissione per l'anno 2005 e programma operativo del Consiglio dell'UE per il 2005 (COM(2005)15 def. - 16299/04).
La XI Commissione,
esaminato il programma di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2005 e il programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2005 (COM (2005)15 def. - 16299/04);
rilevato come i documenti in esame abbiano grande rilevanza per il contributo che il Parlamento può offrire nella fase ascendente del processo normativo comunitario, specie evitando un esame formalistico o burocratico;
rilevata l'evidente fase critica che stanno attraversando le istituzioni europee a seguito delle battute d'arresto subite dal processo di ratifica del trattato per l'adozione di una Costituzione europea e le difficoltà registrate in sede di negoziato sulle prospettive di bilancio europeo per gli anni 2007-2013;
ritenuto che occorra insistere nello sforzo di realizzazione degli obiettivi indicati dalla cosiddetta strategia di Lisbona, che si propone di realizzare in Europa l'economia più competitiva basata sulla conoscenza e l'informazione, superando gli ostacoli frapposti dagli egoismi nazionali, che comportano la destinazione del 40 per cento del bilancio comunitario al settore dell'agricoltura;
considerando opportuno sollecitare un'azione del Governo volta a finanziare soprattutto gli investimenti auspicati dall'Agenda di Lisbona, riducendo i sussidi diretti, corrispondenti a politiche assistenziali, e ampliando le risorse per sviluppo, crescita e innovazione;
apprezzata la particolare attenzione del programma in esame per l'attuazione delle priorità strategiche;
sottolineata l'opportunità di perseguire concretamente i principi di sussidiarietà, evitando da parte delle istituzioni europee eccessive invasioni nei settori di competenza degli Stati nazionali, cui vengono imposte attività di recepimento improprie ed affrettate, a seguito delle quali spesso si alimenta il contenzioso in sede europea;
ribadita l'opportunità di valorizzare il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'attivazione di processi di controllo relativi ai rischi di invasione delle competenze degli Stati da parte della Commissione europea;
con le seguenti osservazioni:
1) appare opportuno, nel quadro dell'esame dell'Agenda per la politica sociale (2006-2010), presentata dalla Commissione il 9 febbraio 2005, che il Consiglio europeo implementi il programma comunitario PROGRESS, concernente l'occupazione e la solidarietà sociale, quale strumento di supporto per il raggiungimento degli obiettivi
previsti a Lisbona, anche nella prospettiva della revisione intermedia riguardante la stessa strategia di Lisbona;
2) appare necessario rendere compatibile la proposta di direttiva COM (2002) 92, sulla brevettabilità del software con le esigenze di sviluppo e libero mercato dell'economia nazionale;
3) appare necessario sottoporre ad una riconsiderazione la cosiddetta direttiva Bolkenstein, la quale, a causa del principio del paese d'origine, rischia di provocare conseguenze negative sul piano occupazionale nel nostro Paese, con pericolosi effetti di dumping sociale;
4) appare indispensabile che il Governo, in sede di Consiglio, si attivi al fine di raggiungere al più presto le intese intergovernative necessarie al perseguimento e al rafforzamento delle politiche di convergenza dei sistemi nazionali di sicurezza sociale.