V Commissione - Resoconto di marted́ 28 giugno 2005


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

La seduta comincia alle 11.40.

Norme per la sicurezza della navigazione e l'ammodernamento del naviglio.
C. 3528 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).


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La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaspare GIUDICE (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante norme per la sicurezza della navigazione e l'ammodernamento del naviglio, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 23 giugno 2005. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole sul provvedimento, formulando due condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte a sopprimere il comma 5 dell'articolo 3 e il comma 6 dell'articolo 4. Le disposizioni richiamate rinviavano, ai fini dell'erogazione dei contributi, alle procedure di cui alla legge n. 431 del 1991. Nel parere espresso dalla Commissione bilancio veniva segnalato a questo riguardo che il rinvio avrebbe potuto determinare un irrigidimento della spesa, posto che l'articolo 2 della legge n. 431 prevede l'erogazione di contributi per l'accensione di mutui di durata pluriennale. In tal modo si sarebbe potuto precostituire l'entità dell'onere a carico della finanza pubblica, il che non sarebbe stato compatibile con il rinvio, previsto nel testo, alla tabella D della legge finanziaria per far fronte agli oneri relativi alle annualità successive al 2007. La Commissione di merito ha provveduto a sopprimere il riferimento alla legge n. 431 del 1991, allo stesso tempo riformulando il comma 5 dell'articolo 3 ed il comma 6 dell'articolo 4, nel senso di prevedere che il contributo verrebbe liquidato, dopo l'inizio dei lavori, in via provvisoria nella misura non superiore al 75 per cento. Allo stesso tempo, si qualifica il contributo concesso alle imprese come contributo in conto esercizio. Al riguardo, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla opportunità di inserire una disposizione, a tutela dell'erario, diretta a stabilire l'obbligo, a carico delle imprese beneficiarie, della restituzione del contributo acquisito nel caso di mancata conclusione dei lavori; alla compatibilità tra la previsione che qualifica il beneficio come contributo in conto esercizio e l'utilizzo per finalità di copertura di risorse di conto capitale. A tale proposito, segnala che l'emendamento 3.1 Testoni, contenuto nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea in data 27 giugno 2005, sembrerebbe superare i profili problematici sopra indicati. In particolare, l'emendamento, da un lato, dispone la soppressione, ai commi 4 e 5 dell'articolo 3, dei termini «in conto esercizio» con riferimento al contributo concesso alle imprese, e, dall'altro lato, prevede l'inserimento di una disposizione agli articoli 3 e 4, volta a stabilire che in caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO condivide le osservazioni del relatore.

Gaspare GIUDICE (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 3, comma 4, sopprimere le parole: «in conto esercizio»;

Conseguentemente:
a) al medesimo articolo, comma 5, sopprimere le parole: «in conto esercizio».
b) al medesimo articolo, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria


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del contributo, ai sensi del comma 5, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.».
c) all'articolo 4, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data di concessione in via provvisoria del contributo, l'impresa interessata è tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.».

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.1;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»

Il sottosegretario Manlio CONTENTO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Atto n. 492.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato, nella seduta del 23 giugno 2005.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, concorda con la necessità di chiarire se dalla disposizione di cui all'articolo 19 derivi l'istituzione di appositi organi di composizione extragiudiziale, dalla quale potrebbero scaturire nuovi o maggiori oneri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: «promuovono», con le seguenti: «possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,».

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, e 2003/108/CE del


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Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 488.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2005.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula quindi la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
le misure di incentivazione e di sostegno di cui agli articoli 4, comma 2, 8, comma 11, e 9, comma 7, potranno essere adottate esclusivamente entro i limiti delle risorse disponibili, come peraltro esplicitamente previsto;
le clausole di invarianza di cui agli articoli 11, comma 2, e 12, comma 5, risultano idonee ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
risulta opportuno, allo scopo di evitare dubbi interpretativi, riformulare la disposizione di cui all'articolo 19, comma 5, nel senso di prevedere che le pubbliche amministrazioni provvederanno all'attuazione del decreto nell'ambito delle rispettive attività istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, subordinatamente all'accoglimento dei seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 19, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle rispettive attività istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Atto n. 493.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2005.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del


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Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo.».

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Atto n. 490.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2005.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, rileva l'opportunità di precisare, all'articolo 14, che all'istituzione ed al funzionamento del comitato tecnico si farà fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che, in ogni caso, la partecipazione al medesimo comitato non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui all'istituzione e al funzionamento del comitato tecnico di cui all'articolo 14 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione al medesimo comitato non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
All'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,»;
All'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'istituzione e al funzionamento del comitato tecnico di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.»

La Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.