Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Atto n. 488).
Relativamente alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio, si rappresenta quanto segue.
Articoli 4, comma 2, 8, comma 11, e 9, comma 7. Si evidenzia che le misure di sostegno e di incentivazione previste nelle disposizioni segnalate potranno essere adottate, come peraltro esplicitato dalle norme medesime, esclusivamente entro i limiti delle risorse disponibili, destinate alle finalità di che trattasi. Resta inteso, pertanto, che l'adozione di dette misure non potrà non tenere conto, quanto al relativo impatto finanziario, dell'entità delle somme disponibili, utilizzabili allo scopo e, quindi, non destinate ad interventi già programmati dalla legislazione vigente.
Per quanto concerne, poi, la riformulazione del testo, al fine di individuare nel «Fondo per la difesa del suolo e la tutela ambientale» la possibile fonte di copertura per gli eventuali oneri derivanti dalle predette misure, non si ritiene accoglibile tale indicazione della Commissione Bilancio, considerato che le relative risorse vengono ripartite direttamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alle priorità dallo stesso stabilite. Inoltre, detti stanziamenti potrebbero venire reimpiegati per le medesime azioni, da cui provengono le risorse in parola.
Articoli 6 e 20, comma 1. Si rinviano alle valutazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i chiarimenti sugli aspetti evidenziati dalla Commissione.
Articoli 8-12 e 20, comma 2. Si rinvia a quanto successivamente rappresentato in ordine all'articolo 19.
Articoli 11, comma 2, e 12, comma 5. Si conferma che la clausola di invarianza, come formulata nelle disposizioni in esame, risulta pienamente idonea a garantire la neutralità finanziaria, anche in relazione alle modalità equivalenti ivi previste, in considerazione che il comma 2 dell'articolo 11 espressamente dispone che tali modalità non devono comportare effetti negativi per la finanza pubblica, ivi comprese le minori entrate.
Articoli 13, 14, 15 e 17. Premesso che la quantificazione dei costi per l'istituzione del registro nazionale e per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati risulta possibile in sede di determinazione delle tariffe, valgono, per le modalità di copertura, le considerazioni svolte sull'articolo 19.
Articolo 19. Si sottolinea che, in relazione al comma 2 della medesima disposizione, il criterio tariffario di riferimento è espressamente individuato nel costo del servizio.
Relativamente, poi, al comma 3, la copertura del costo dei servizi ivi enunciati
è, comunque, garantita dalla lettura combinata con il comma 4, che rinvia al decreto interministeriale la determinazione delle corrispondenti tariffe, che, per il citato comma 3, andranno corrisposte, in linea con la recependa direttiva, sulla base del fatturato (quote di mercato) di ciascuna impresa, assicurando, in ogni caso, l'integrale copertura delle spese per i servizi resi.
Per quanto riguarda, infine la coerenza temporale tra gli esborsi ed i corrispondenti introiti, si conviene con la Commissione sull'esigenza di prevedere che l'adozione e l'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 4, nonché delle disposizioni regionali previste dal comma 2, intervenga contestualmente all'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 19, commi 1 e 5. Nel confermare, per il comma 1, l'idoneità della clausola di invarianza ivi apposta, anche in relazione alle restanti disposizioni dell'articolo in esame, si ritiene utile, al fine di corrispondere alle osservazioni della Commissione Bilancio e di conseguire una maggiore trasparenza del disposto normativo, tale da evitare l'insorgenza di dubbi interpretativi, che il comma 5 venga riformulato nei seguenti termini: «5. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle rispettive attività istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».