V Commissione - Resoconto di giovedì 23 giugno 2005


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 giugno 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.

Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace.
C. 5922 Governo.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che, pur tenendo conto dell'esiguità degli importi in questione, appaiono necessari chiarimenti su alcuni aspetti. In particolare, ricorda che la nota integrativa alla relazione tecnica presentata sul provvedimento non fornisce indicazioni sugli eventuali costi derivanti dall'ampliamento, dovuto alle modifiche del Senato, della platea dei beneficiari rispetto al testo originario del provvedimento. Inoltre, la quantificazione dell'onere nella nota integrativa non appare coerente con i parametri adottati dalla relazione tecnica al testo originario. Per quanto riguarda, infatti, il numero dei casi a regime, la nota integrativa stima 2 casi annui a fronte dei 9 casi stimati dalla relazione tecnica; la nota integrativa precisa poi che la dotazione del capitolo 1244 appare sufficiente a coprire i maggiori oneri recati dal provvedimento ma occorre altresì accertare che, con riferimento al 2005, rimangano disponibilità sufficienti a fare fronte anche agli altri oneri previsti dalla legislazione vigente e coperti a valere del medesimo capitolo. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala, in primo luogo, che la relazione tecnica allegata al testo presentato al Senato, precisava che all'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge, limitato al solo costo della medaglia e del relativo nastrino, possa farsi fronte a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi al capitolo 1244 del Ministero della difesa avente ad oggetto proprio l'acquisto di medaglie al valore e decorazioni. A tale proposito, osserva che il bilancio 2005 prevede per il suddetto capitolo uno stanziamento pari a 1.936.430 euro. Alla data del 22 giugno 2005, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, il suddetto capitolo presenta una disponibilità residua pari a 1.212.571. L'affermazione contenuta nella relazione tecnica non trova, tuttavia, puntuale riscontro nel testo all'esame della Camera, in quanto, da un lato, questo ultimo non fornisce alcuna quantificazione esplicita dell'onere relativo alla medaglia e al nastrino e, dall'altro, non fa alcun riferimento all'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, il quale dovrebbe pronunciarsi anche in ordine alla idoneità della clausola di invarianza di cui all'articolo 5, comma 2, a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed all'opportunità di fare riferimento all'aggregato del bilancio dello Stato piuttosto che a quello più ampio della finanza pubblica previsto dal testo in esame. sotto il profilo formale, osserva che, in casi analoghi, la clausola di invarianza è formulata in modo da prevedere che dall'attuazione della presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che gli ordinari stanziamenti di bilancio risultano assolutamente idonei a far fronte agli oneri derivanti dalla norma, che peraltro risultano di scarsa entità.


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Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo una disposizione che escluda esplicitamente che l'attribuzione della Croce d'onore possa comportare la corresponsione di benefici economici;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 5, comma 2, nel senso di prevedere che all'attuazione della presente legge si provveda, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Beni culturali e ambientali posti sotto la tutela dell'UNESCO.
C. 5614, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari, in ordine alle disposizioni dell'articolo 4, che prevedono un'articolata serie di interventi da attuarsi nell'ambito di un limite massimo di spesa - indicato dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 4 - segnala l'opportunità di acquisire indicazioni, anche di larga massima, sulle specifiche necessità di spesa cui sono destinate le risorse stanziate dalla norma, anche al fine di dar conto della congruità e della distribuzione temporale delle risorse medesime rispetto alle finalità del provvedimento. L'acquisizione di tali elementi appare opportuna anche in considerazione del fatto che l'articolo 6 del provvedimento riserva una quota fino al 20 per cento delle risorse complessivamente individuate dall'articolo 4 (pari, pertanto, a 800.000 euro per gli anni 2005 e 2006 ed a euro 900.000 per il 2007) al cofinanziamento degli interventi di conservazione e valorizzazione degli edifici privati localizzati all'interno del perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, risorse che pertanto non risulterebbero disponibili per le finalità previste dal medesimo articolo 4. L'articolo 4 provvede poi alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 4, prevedendo che agli oneri derivanti dagli interventi previsti dalle lettere a), c) e d) del comma 1, pari a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, sono posti a carico dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2005-2007. Si prevede inoltre che gli oneri concernenti gli interventi previsti dalla lettera b) del comma 1, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a euro 1.000.000 per l'anno 2007, sono posti, per gli anni 2005 e 2006, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, e, per l'anno 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2005-2007. Viene inoltre previsto che a decorrere dall'anno 2008, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, ossia mediante la tabella C della legge finanziaria. Al riguardo, rileva che gli


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accantonamenti utilizzati recano la necessaria disponibilità e, limitatamente ai fondi speciali di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005 e 2006, presentano una apposita voce programmatica. Dal punto di vista formale, osserva che le autorizzazioni di spesa non appaiono pienamente coerenti con la vigente disciplina contabile in quanto non indicano distintamente per ciascun intervento oneroso la corrispondente autorizzazione, ma stabiliscono indistintamente l'onere complessivo di natura corrente e di conto capitale. Peraltro l'indicazione degli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, è demandato dal comma 2 ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di indicare nel testo l'ammontare delle risorse da destinare a ciascuno dei relativi interventi e di chiarire la natura delle relative spese. Infatti, le previste attività di diffusione e di valorizzazione della conoscenza dei siti italiani dell'UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole, sembrerebbero corrispondere ad interventi aventi natura corrente. Per quanto concerne il rinvio, a decorrere dall'anno 2008, alla tabella C della legge finanziaria, occorre che il Governo chiarisca se gli interventi previsti dal presente provvedimento hanno i requisiti a tal fine richiesti dalla vigente disciplina contabile.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che effettivamente gli oneri recati dal provvedimento appaiono di natura corrente ed esprime i propri dubbi in ordine all'utilizzo a fini di copertura, a decorrere dal 2008, della tabella C. Si riserva comunque di compiere i necessari approfondimenti sui profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attività subacquee ed iperbariche.
C. 1219
(Parere alla XI Commissione)
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che il testo unificato in esame disciplina organicamente il settore delle attività subacquee, intervenendo in un ambito che, sia pure limitatamente ad alcune figure professionali, già risulta regolamentato. In particolare, gli articoli 4, 7, 15 e 19 prevedono l'istituzione e la tenuta di elenchi di operatori professionali o delle imprese operanti nel settore, già previsti dalla normativa vigente, con riferimento alle figure attualmente regolamentate. Al riguardo, rileva l'ooportunità che il Governo confermi che dalle predette disposizioni non derivino nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 9, comma 2, inoltre, fa riferimento a particolari specializzazioni richieste ai medici competenti alla sorveglianza sanitaria. Tuttavia, l'eventuale istituzione di corsi universitari di specializzazione dovrebbe rientrare nel quadro dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento ai singoli atenei nell'organizzazione dell'offerta didattica. L'articolo 13, infine, riconduce gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze Armate e dei «Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco», e della Croce rossa italiana alle categorie regolamentate dal testo unificato in esame. Si precisa peraltro che le relative attività siano regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Al riguardo, segnala l'opportunità


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che siano forniti chiarimenti sugli eventuali effetti di maggiore onerosità che le disposizioni possono recare per le amministrazioni interessate in relazione all'obbligo, per esse previsto, di regolamentare le attività in esame, se svolte da propri dipendenti. Andrebbe inoltre precisata la portata della locuzione «Corpi armati dello Stato», che sembrerebbe far riferimento alle Forze di polizia, anche ad ordinamento non militare. Più in generale, con riferimento al complesso delle disposizioni recate dal provvedimento, andrebbero esclusi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, connessi all'eventuale applicazione ad enti ed amministrazioni pubbliche delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame in ragione di attività svolte da dipendenti pubblici - non ricompresi nelle categorie prima indicate - rientranti nell'ambito applicativo del provvedimento medesimo.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.10.

Modifiche alla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni domestici.
Testo unificato C. 3011.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE avverte che la relazione tecnica richiesta dala Commissione è stata predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verificata negativamente dal Ministero dell'economia per quanto attiene alla quantificazione degli oneri in quanto non sono stati forniti gli elementi di base della quantificazione degli oneri aggiuntivi derivanti dagli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4, comma 1 e 7 comma 1 che estendono l'assicurazione a fattispecie attualmente non previste ed in quanto non risulta quantificato l'onere derivante dall'articolo 5, comma 1, che prevede l'adeguamento automatico del premio al variare della retribuzione assunta per il calcolo delle rendite. Non sono stati inoltre specificati, con riferimento all'incremento dell'importo dei contributi a carico dello Stato in seguito alla modifica dei requisiti reddituale prevista dall'articolo 6, comma 1, i criteri di calcolo che comporterebbero un incremento del 60 per cento sia del numero degli assicurati che del relativo onere aggiuntivo a carico dello Stato. È stata inoltre riscontrata l'assenza della prescritta clausola di copertura finanziaria, oltre che, della clausola di salvaguardia.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo unificato elaborato dalla commissione di merito;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
la relazione tecnica, predisposta dal Ministero competente, non fornisce gli elementi necessari per la quantificazione


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degli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 7, comma 1;
la relazione tecnica non individua neppure, con riferimento all'incremento dell'importo dei contributi a carico dello Stato in relazione alla modifica dei requisiti reddituali prevista dall'articolo 6, comma 1, i criteri di calcolo che comporterebbero un incremento del 60 per cento sia del numero degli assicurati che del relativo onere aggiuntivo a carico dello Stato;
rilevato che il testo del provvedimento non prevede alcuna clausola di copertura finanziaria, né alcuna clausola di salvaguardia per far fronte agli eventuali maggiori oneri che dovessero verificarsi rispetto alle previsioni di spesa, posto che l'attuazione dello stesso sembra prefigurare il riconoscimento, in capo ai soggetti beneficiari, di diritti soggettivi,
esprime

PARERE CONTRARIO

conseguentemente siano soppressi gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7».

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per la sicurezza della navigazione e l'ammodernamento del naviglio.
Testo unificato C. 3528 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2005.

Gaspare GIUDICE (FI), relatore, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo aveva affermato che sugli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente che il provvedimento utilizza a fini di copertura non sussistono disponibilità da destinare allo scopo. Rileva tuttavia che, sulla base della pressi costante, la Commissione è chiamata a verificare unicamente la capienza degli accantonamenti utilizzati a fini di copertura e non le finalizzazioni per l'utilizzo di tali accantonamenti.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che lo stanziamento iscritto nel Fondo speciale di conto capitale non presenta sufficienti disponibilità.

Pietro MAURANDI (DS-U) concorda con la posizione espressa dal collega Giudice.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE precisa inoltre che risulta opportuna la predisposizione di una relazione tecnica da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti al fine di verificare la compatibilità delle modalità di calcolo dei finanziamenti di cui all'articolo 3 rispetto alla fissazione del limite massimo di spesa. Condivide inoltre l'opportunità di acquisire chiarimenti dal competente Ministero delle infrastrutture riguardo le modalità con cui saranno corrisposti i benefici di cui agli articoli 3 e 4 negli esercizi successivi al triennio 2005-2007.

Gaspare GIUDICE (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul nuovo testo unificato elaborato dalla Commissione di merito;
rilevato che il riferimento, agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 6, alle modalità di applicazione della legge n. 431 del 1991, sembra prefigurare un irrigidimento della spesa e non appare compatibile con il rinvio alla Tabella D della legge


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finanziaria per far fronte agli oneri relativi alle annualità successive al 2007,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere il comma 5 dell'articolo 3;
sopprimere il comma 6 dell'arti- colo 4».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Atto n. 492.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alle norme di cui all'articolo 19, che affidano ai dicasteri competenti nei diversi settori il compito di istituire procedure extragiudiziali di composizione delle controversie. Appare poi necessaria l'idoneità della clausola di invarianza di cui all'articolo 22 ad assicurare che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell'esame al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 488.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 (o comma 5), del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che non è stata ancora ultimata la predisposizione dei necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Angelo Giuseppe Maria VERRO rileva che l'esame del provvedimento può costituire l'occasione per una riflessione di carattere generale sull'effettiva necessità di


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ricorrere a nuovi interventi normativi in settori che, come quello ambientale, risultano già attentamente disciplinati. Si rischia insomma una stratificazione regolamentare che rende difficile l'effettiva applicazione delle norme e nuoce alla competitività del paese. Rileva l'opportunità di inserire, tra i rilievi che la Commissione è chiamata a dare, un richiamo ai rischi derivanti da un eccessivo appesantimento delle procedure.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel condividere le considerazioni dell'onorevole Verro, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Atto n. 494.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE condivide i rilievi avanzati nella seduta di ieri circa l'onerosità degli articoli 2, 4, 5, 8, 9, 10, e 12, comma 1. Ritiene invece che l'attuale formulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 risulti sufficiente a garantire l'allineamento temporale tra l'acquisizione dei proventi delle tariffe e l'emersione degli oneri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La Commissione approva la proposta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Atto n. 493.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento ai profili finanziari, osserva che l'eventuale aumento del contributo al Fondo di garanzia a carico dei datori di lavoro, per assicurare il pareggio di gestione a seguito dell'ampliamento dei compiti del Fondo stesso, potrebbe comportare effetti negativi sulle entrate tributarie, in conseguenza del regime di deducibilità applicato alle forme di contribuzione obbligatoria.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinivo dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Atto n. 490.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, rileva che il provvedimento non presenta


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profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che il comitato tecnico prevista dall'articolo 14 possa essere istituito ed esercitare le proprie funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE ritiene che, nel presupposto ricordato dal relatore, il provvedimento non presenti profili problematici di carattere finanziario.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) ritiene che il Governo dovrebbe confermare la fondatezza del presupposto prospettato dal relatore.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE si riserva un approfondimento su tale aspetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.