V Commissione - Resoconto di mercoledì 22 giugno 2005


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 9.55.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.
C. 5263 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81,


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quarto comma della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio in data 21 giugno 2005. In quella occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole con alcuni condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Le condizioni sono state tutte recepite dalla Commissione di merito la quale nella stessa giornata ha concluso l'esame del provvedimento, con l'unica eccezione di quella riferita al comma 6 dell'articolo 1. Tale comma stabilisce che una quota non superiore al 50 per cento del personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 63 del 2002 è assegnato all'ufficio antifrode. Nel corso dell'esame in sede consultiva svolto presso la Commissione bilancio, il rappresentante del Governo ha manifestato la contrarietà dell'esecutivo alla disposizione anche in relazione alle conseguenze di carattere finanziario della stessa. Nel parere espresso dalla Commissione bilancio si richiedeva appunto, con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la soppressione della norma. Tale condizione, come detto in precedenza, non è stata tuttavia recepita dalla Commissione di merito. Conseguentemente, la stessa Commissione non ha accolto un'altra condizione espressa dalla Commissione bilancio volta a sopprimere il comma 5 dell'articolo 7, il quale prevede lo svolgimento da parte dell'Ufficio centrale antifrode di appositi corsi di formazione nei confronti del personale trasferito. A tal fine, rileva che il testo del provvedimento non reca né una clausola di invarianza né una clausola di copertura con riferimento agli eventuali oneri derivanti dall'effettuazione dei predetti corsi di formazione.
Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, Chiede chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti da alcune proposte emendative. In particolare, ricorda l'emendamento 1.10 Crisci, che individua i componenti del gruppo di lavoro di cui al comma 7 dell'articolo 1, rimettendo al decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo le regole di funzionamento del gruppo di lavoro; gli emendamenti 6.1 e 6.10 Crisci, che sopprimono la previsione della gratuità dell'accesso ai dati delle informazioni in possesso dell'ufficio antifrode e il conseguente concorso delle società segnalanti agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dell'archivio informatizzato.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime dubbi sull'effettiva praticabilità dell'imputazione alla banche degli oneri derivanti dalla gestione dell'archivio informatizzato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede al rappresentante del Governo di precisare se le perplessità avanzate sugli emendamenti attengono a profili di merito ovvero riguardano anche eventuali conseguenze di carattere finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE precisa che la propria contrarietà attiene al merito delle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, sopprimere il comma 6; conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 5;


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sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

Decreto-legge 86/2005: Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.
C. 5882-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che in data 21 giugno 2005 l'Assemblea ha trasmetto l'articolo aggiuntivo 5.050 della Commissione di merito il quale prevede, tra le altre cose, al comma 3, la cessione in proprietà a titolo gratuito ai soggetti che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria, dei prefabbricati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti.
Il successivo comma 4 è diretto a consentire ai comuni di ridurre le aliquote ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale anche al di sotto del limite previsto dalla vigente disciplina, a condizione che resti invariato il gettito totale della medesima imposta.
Tale comma 4 non sembra suscettibile di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica, trattandosi di una facoltà demandata alla discrezionalità dei comuni. Appare, invece, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti della disposizione recata al comma 3.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che l'emendamento è espresso in termini di facoltà per gli enti pubblici e non appare suscettibile di comportare effetti finanziari sia per quanto concerne il depauperamento del proprio patrimonio sia per quanto concerne le conseguenze sul gettito ICI.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) rileva che le disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo risultano indispensabili per consentire il completamento dei programmi di cessione immobiliare dei comuni interessati.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sull'emendamento e sul subemendamento in oggetto,
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per la sicurezza della navigazione e l'ammodernamento del naviglio.
Nuovo testo unificato C. 3528 e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gaspare GIUDICE (FI), relatore, con riferimento ai profili di carattere finanziario


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del provvedimento, premesso che i contributi previsti dal testo sono erogati entro i limiti dei rispettivi stanziamenti, segnala tuttavia l'opportunità di una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva compatibilità delle modalità di calcolo dei finanziamenti di cui all'articolo 3 rispetto alla fissazione di un limite massimo di spesa. Osserva infatti che il testo, pur indicando nella dotazione complessiva del fondo un vincolo non superabile per l'erogazione dei contributi, fissa criteri (quale la proporzionalità del finanziamento al tonnellaggio delle navi demolite) che non sono qualificati, a loro volta, come limiti massimi. Riguardo agli articoli 3 e 4 osserva che, qualora il rinvio alle modalità applicative previste dalla legge n. 431 del 1991 fosse riferito all'articolo 2 della predetta legge (in base al quale le agevolazioni assumono la forma di mutui a carico dello Stato, con ammortamento decennale e scadenze semestrali), sembrerebbe opportuno un chiarimento in ordine alle modalità di finanziamento delle predette agevolazioni negli esercizi successivi al triennio 2005-2007 (per i quali gli articoli 3 e 4 rinviano, genericamente, alla possibilità che la dotazione sia integrata in legge finanziaria). Rileva poi che l'articolo 3, commi 12 e 13 prevede che all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede a carico del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2005-2007. La norma prevede inoltre che a decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del fondo, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978, ossia mediante finanziamenti da iscrivere nella tabella D della legge finanziaria. Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità, pur non prevedendo una apposita voce programmatica. Per quanto concerne il rinvio, a decorrere dall'anno 2008, alla tabella D della legge finanziaria per il rifinanziamento del fondo di cui al comma 1, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli interventi posti a carico del fondo medesimo hanno i requisiti a tal fine richiesti dalla vigente disciplina contabile.
L'articolo 4, commi 9 e 10 pone invece l'onere derivante dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2005-2007. La norma prevede inoltre che a decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del fondo, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978, ossia mediante finanziamenti da iscrivere nella tabella D della legge finanziaria. Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità, pur non prevedendo una apposita voce programmatica. Per quanto concerne il rinvio, a decorrere dall'anno 2008, alla tabella D della legge finanziaria, richiama le considerazioni svolte con riguardo all'articolo 3. L'articolo 5, comma 4, pone l'onere derivante dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2005-2007. Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato, seppure privo di una apposita voce programmatica, presenta la necessaria disponibilità.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE, rileva che lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzato per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5, non presenta le necessarie disponibilità. Rileva inoltre che, relativamente al provvedimento concernente i criteri di attribuzione dei benefici da erogare alle imprese amatoriale da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del provvedimento risulta opportuno prevedere il concerto del ministero dell'economia e delle finanze anziché la mera consultazione.


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Gaspare GIUDICE (FI), relatore, rileva che la valutazione del rappresentante del Governo in ordine all'assenza di disponibilità sull'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale utilizzato a fini di copertura non coincide con quella della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva l'opportunità di approfondire i profili problematici del provvedimento. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 81/2005: Disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas.
C. 5917 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 488.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, fatto salvo quanto di seguito rilevato in merito ai profili di copertura, rileva che alcune norme del testo prevedono misure che appaiono suscettibili di determinare spese a carico del bilancio dello Stato, sia pur limitate, secondo il tenore letterale delle norme medesime, agli ordinari stanziamenti di bilancio previsti ai medesimi fini. Tuttavia la relazione tecnica prefigura la possibilità di oneri, che ove dovessero determinarsi, saranno posti a carico del Fondo per la difesa del suolo. Andrebbe altresì indicata l'entità delle somme da


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destinare alle finalità in questione, anche al fine di valutare la congruità delle risorse previste a copertura rispetto al complesso degli obiettivi cui le stesse risultano destinate. Ricorda poi che gli articoli 4, comma 2, 8, comma 11 e 9, comma 7 dispongono che con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive, della salute, e dell'economia e delle finanze sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, misure per incentivare l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che agevolano il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, l'introduzione volontaria di sistemi di certificati di gestione ambientale nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE e la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento. Al riguardo, segnala che, come prima indicato, la relazione tecnica precisa che alla copertura dei predetti eventuali oneri si farà fronte nell'ambito delle risorse del «Fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale», come rifinanziate annualmente dalla legge finanziaria. Appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità di risorse sufficienti a consentire l'adozione delle misure incentivanti cui fa riferimento il testo, a valere del fondo richiamato, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Sotto il profilo temporale, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla riformulazione del testo nel senso di richiamare esplicitamente il fondo anziché rinviare genericamente agli ordinari stanziamenti di bilancio. Per quanto concerne poi gli articoli 6 e 20 comma 1, nonostante quanto rilevato dalla RT circa la previsione, anche da parte della normativa vigente, di obblighi analoghi a carico dei comuni, appare comunque opportuno che il Governo chiarisca se la disciplina in esame possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate, in considerazione delle specifiche modalità di gestione dei RAEE previste dal provvedimento. Gli articoli 11, comma 2, e 12, comma 5 prevedono che, al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE, il produttore costituisca, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 348 del 1982 ovvero secondo modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri ovvero di minori entrate qualora le modalità equivalenti dovessero comportare la deducibilità degli oneri sostenuti per farvi fronte. Con riferimento all'articolo 19 risulta poi necessario che il Governo precisi quali saranno i criteri tariffari di riferimento e se tali criteri siano idonei a garantire in ogni caso l'integrale copertura dei costi, salvaguardando altresì la coerenza temporale tra gli esborsi ed i corrispondenti introiti. L'articolo 19 precisa inoltre che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede, inoltre, che le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate a legislazione vigente. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Appare, in particolare, necessario che il Governo chiarisca se le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a far fronte ai compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.


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Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Atto n. 494.

(Rilievi alla VIII Commissione).
[Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 (o comma 5), del regolamento, e rinvio/conclusione].

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento segnala in primo luogo, per quel che concerne gli articoli 3, 5, 8 e 9, tenuto conto dei numerosi adempimenti posti a carico delle amministrazioni competenti per garantire l'accesso e la diffusione dell'informazione ambientale al pubblico attraverso la costituzione, il potenziamento e l'aggiornamento delle banche dati, la necessità che il Governo chiarisca se tali ulteriori attività possano essere espletate utilizzando le risorse già in dotazione ai soggetti pubblici competenti per analoghe finalità ovvero se le norme siano suscettibili di determinare aggravi di spesa, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Osserva poi che entrambe le opzioni previste dall'articolo 4 al fine di assicurare l'informazione del pubblico sembrerebbero suscettibili di determinare oneri per le autorità interessate: nel primo caso per le spese di istituzione e aggiornamento di cataloghi, nel secondo caso in ragione delle possibili spese per l'adeguamento degli uffici esistenti, la formazione e l'aggiornamento del personale.
Ricorda poi che l'articolo 12, comma 1 dispone al primo periodo che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento le autorità pubbliche competenti di cui all'articolo 2 lettera b) adeguano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, le strutture organizzative già esistenti poste in essere in base alla normativa vigente. Si tratta in particolare delle attività istituzionali finalizzate alla predisposizione di banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico destinate alla diffusione delle informazioni ambientali (articolo 3, comma 7, e articolo 8) e alla creazione di cataloghi pubblici e punti di informazione (articolo 4). Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di provvedere al previsto adeguamento delle strutture organizzative esistenti senza che ciò comporti un aggravio degli oneri a carico delle autorità tenute all'adeguamento. L'opportunità di un chiarimento si pone anche in relazione al fatto che né il testo né la relazione di accompagnamento forniscono puntuali elementi ai fini della individuazione delle modifiche da apportare alle strutture organizzative per corrispondere all'esigenza di un loro adeguamento. Segnala infine la parziale sovrapposizione fra le disposizioni di cui al primo e secondo periodo dell'articolo in esame, trattandosi in entrambi i casi di clausole di invarianza riferite all'aggregato della finanza pubblica. Appare quindi necessario che il Governo confermi che tali attività potranno svolgersi a valere su risorse già stanziate a legislazione vigente.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.


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Nuovo schema di decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto.
Atto n. 497.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio/conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta di ieri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il nuovo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:
dalle iniziative formative nel campo della cultura nautica di cui all'articolo 52 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
la riclassificazione delle unità da diporto di cui all'articolo 3 riproduce nella sostanza la vigente classificazione di cui all'articolo 1, comma 3 e all'articolo 13, comma 1 della legge n. 50 del 1971;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

il nuovo schema di decreto legislativo».

La Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 15.25.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.
C. 5263 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione - Parere su emendamenti).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che in data 22 giugno 2005 l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.30 della Commissione di merito il quale prevede la modifica del comma 6 dell'articolo 1 disponendo che il personale di cui all'articolo 9 del DL n. 63 del 2002 possa essere assegnato all'Ufficio antifrode. Il testo della norma dispone invece che il predetto personale sia assegnato all'Ufficio antifrode fino ad una aliquota del 50 per cento. Conseguentemente si sostituisce il comma 5 dell'articolo 7 prevedendo che per il personale eventualmente assegnato vengono organizzati corsi di formazione, nell'ambito della ordinaria programmazione dei percorsi formativi secondo le modalità indicate del decreto di cui al comma 1, dell'articolo 7 senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'idoneità della formulazione proposta a superare gli aspetti problematici di carattere finanziario che hanno indotto la Commissione a richiedere, con una condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la soppressione del comma 6 dell'articolo 1. Inoltre, il Governo dovrebbe confermare che la clausola di invarianza prospettata dall'emendamento per quanto concerne l'organizzazione dei corsi è idonea ad evitare l'emersione di nuovi o maggiori oneri, il che deve intendersi nel senso che i corsi possano essere


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effettuati nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che gli emendamenti prevedono mere facoltà e pertanto non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sull'emendamento in oggetto:
esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.35.