Martedì 21 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 12.15.
Decreto-legge 63/2005 - Sviluppo e coesione territoriale, nonché tutela del diritto d'autore.
C. 5901-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 15 giugno 2005. In quella occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole con alcune condizioni.
Le condizioni prevedevano modifiche di carattere formale alla clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 3, nel senso di prevedere che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; al comma 3 dell'articolo 2-bis, nel senso di prevedere il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, fatta salva la ripetizione pro quota a carico dei soggetti interessati, da parte delle amministrazioni competenti, delle somme eccedenti l'onere indicato; alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2-ter, comma 2, nel senso di prevedere che l'onere derivante dall'attuazione del presente comma risulti pari a 120.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007; all'articolo 2-octies, comma 1, nel senso di precisare che alla copertura dell'onere di cui al primo periodo dell'articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Un'ulteriore condizione all'articolo 2-quater, comma 5, precisava che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e del relativo regolamento di attuazione (articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999). La Commissione di merito in data 15 giugno 2005 ha concluso l'esame del provvedimento, senza recepire nel testo le condizioni richiamate ed apportando una modifica al testo. La modifica sopprime l'articolo 2-septies relativo all'elenco dei vitigni autoctoni. Al riguardo osserva che la soppressione di tale articolo non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala in primo luogo quelle che risultano carenti per quel che concerne la quantificazione degli oneri ovvero la loro copertura. Ricorda in proposito gli emendamenti 2-bis. 2, 2-bis.3 e 2-bis.4 Luciano Dussin che prevedono che l'agevolazione fiscale di cui al primo comma dell'articolo 2-bis, si applichi in modo permanente e non limitatamente ai referendum svolti nell'anno 2005; l'emendamento 2-bis. 5 Luciano Dussin, che sopprime la quantificazione dell'onere derivante dalle agevolazioni fiscali di cui al comma 1; l'emendamento 2-quinquies.40 Zanella che dispone la soppressione dell'articolo 2-quinquies che, tra le altre cose, prevede che dall'attuazione degli articolo 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'emendamento 2-octies.4 Luciano Dussin, che modifica la clausola di copertura finanziaria di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2-octies, disponendo l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa per il triennio 2005-2007, il quale, tuttavia, non reca la necessaria disponibilità; l'emendamento Dis 2.4 Luciano Dussin, che modifica la lettera c) dell'articolo 2, comma 1, del disegno di legge di conversione, escludendo l'applicazione, nell'attuazione della delega in materia previdenziale di cui all'articolo 2, dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 41, 42 e 43 della legge n. 243 del 2004, recante la riforma del sistema previdenziale, che dispongono, tra l'altro, riguardo agli oneri finanziari della citata legge delega e prevedono altresì la clausola di invarianza.
Rileva poi l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti da altre proposte emendative. Ricorda gli emendamenti 2.9 Luciano Dussin e 2.8 Emerenzio Barberi, che dispongono, tra le altre cose, lo scioglimento degli organi della SIAE e la contestuale nomina di un commissario straordinario al fine di assicurare la gestione della SIAE nelle more dei processi
di revisione statutaria; l'emendamento 2.13 Luciano Dussin, che modifica il comma 3-bis, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis non possono anziché non devono, come previsto nel testo del provvedimento, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con una formulazione che non risulta coerente con la prassi consolidata; l'emendamento 2-ter. 46 Cento, che prevede che anche il Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali svolga attività di raccolta e valutazione della documentazione di cui all'articolo 2-ter; l'emendamento 2-ter. 27 Luciano Dussin, che dispone che la procedura relativa alla gestione dell'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 2-ter, debba prevedere anche la valutazione comparativa degli interessi e la pubblicità degli atti; l'emendamento 2-ter. 28 Luciano Dussin, che dispone che la procedura relativa alla gestione dell'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti qualificati di cui al comma 2 dell'articolo 2-ter, debba prevedere anche la pubblicità degli atti; l'emendamento 2-ter. 11 Titti De Simone, che prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2005 di cui al comma 2, terzo periodo, modificando gli importi da 50 mila a 100 mila euro, modificando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria prevedendo l'incremento della quota di utilizzo del fondo speciale di conto capitale del Ministero per i beni e le attività culturali per il triennio 2005-2007 che reca la necessaria disponibilità; l'emendamento 2-quater.6 Luciano Dussin, che dispone che le linee guida stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali debbano assicurare anche la pubblicità degli atti; l'articolo aggiuntivo 2-decies. 041 Emerenzio Barbieri, che modifica l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 19 del 1998, prevedendo che un membro effettivo del collegio dei revisori sia designato in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime parere contrario sugli emendamenti 2.8 e 2.9, condividendo al riguardo i rilievi espressi dal presidente. Il parere è contrario anche sull'emendamento 2.10, in quanto la sottrazione all'amministrazione della SIAE dell'attività, attualmente svolta in regime di monopolio, di protezione ed esercizio del diritto d'autore, darebbe origine ad effetti finanziari negativi sul bilancio della SIAE. Nel concordare poi con i rilievi del relatore, esprime poi parere contrario sull'emendamento 2.13, nonché sugli emendamenti 2-bis.4; 2-bis.3 e 2-bis.2 in quanto le proposte comportano minori entrate fiscali; sugli emendamenti 2-ter.11 e 2-octies.4 in quanto non sussistono disponibilità sui relativi accantonamenti dei fondi speciali e sull'emendamento Dis. 2.4.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
esprime
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «senza maggiori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
b) all'articolo 2-bis, comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo» con le seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo»;
c) al medesimo articolo, comma 3, sostituire le parole da: «fatta salva» fino a: «di cui al comma 2» con le seguenti: «fatta salva la ripetizione pro quota a carico dei soggetti interessati, da parte
delle amministrazioni competenti, delle somme eccedenti l'importo di cui al comma 2»;
d) all'articolo 2-ter, comma 2, sostituire le parole: «120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007»con le seguenti: «120.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007»;
e) all'articolo 2-quater, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999»;
f) all'articolo 2-novies, comma 1, sostituire le parole: «mediante riduzione, per un corrispondente importo,» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione»;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
esprime
sugli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-quinquies.40, 2-octies.4 e Dis. 2.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»
La Commissione approva la proposta di parere.
Decreto-legge 86/2005: Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.
C. 5882-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante misure di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, da ultimo nella seduta del 16 giugno 2005. In quella occasione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alla necessità di garantire il contenimento della spesa derivante dalla concessione dei contributi entro l'importo indicato all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, la Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento, formulando due condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte a precisare che la misura del contributo che può essere fruito da ciascuno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, deve essere configurato come limite massimo. La Commissione di merito, nella seduta del 16 giugno 2005, ha concluso l'esame del provvedimento recependo le condizioni poste dalla Commissione Bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al provvedimento.
Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala in primo luogo quelle che risultano carenti per quel che concerne la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Ricorda l'emendamento 1.12 Folena, che prevede, l'avvio del Piano nazionale straordinario finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata a canone sociale ed agevolato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, utilizzando a copertura, tra le altre cose, i proventi derivanti dal comma 4-bis dell'articolo 34 del TUIR, aumentando allo stesso tempo dell'1 per cento la misura della deduzione dei redditi derivanti dai canoni di locazioni stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998. l'emendamento 1.13 Folena, che
modifica la data del 15 ottobre 2005 con quella del 30 giugno 2006 fissata per destinare le risorse non utilizzate per le finalità del comma 1 dell'articolo 1, ad altre finalità previste al comma 3; ponendosi così in contrasto con la vigente disciplina contabile, che prevede che le risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 1, se non utilizzate nell'esercizio 2005 sono destinate ad andare in economia; l'emendamento 1.20 Sandri, che prevede che le risorse non utilizzate alla data del 15 ottobre 2005 sono destinate ad incrementare, per il 2006, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; l'emendamento 1.22 Cento, che destina uno stanziamento aggiuntivo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; l'emendamento 2.4 Folena, che prevede, tra le altre cose, che i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 sono esenti da ICI per l'intera durata contrattuale ovvero la riduzione del reddito imponibile del proprietario dal 30 al 70 per cento; gli emendamenti 3.1 e 3.20 Folena, che sopprimono la disposizioni in base alla quale il contributo ai conduttori è riconosciuto nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ovvero le disposizione che configurano come limite massimo la misura del contributo; l'emendamento 3.3 Folena, che modifica da 10.000 a 6.000 euro la misura del contributo di cui all'articolo 3, comma 2, prevedendo che questo sia dovuto per ogni anno di durata del contratto. L'articolo aggiuntivo 5.04 Stradella, che prevede l'autorizzazione all'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito per la durata di 99 anni al comune di Verona la «Cinta magistrale» della medesima città per finalità di recupero, d conservazione e di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese de comune stesso. Ritiene poi necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da altre proposte emendative. Ricorda l'emendamento 1.21 Cento; 1.1 Folena; 1.2 Folena; 1.3 Folena e 1.4 Folena, che prevedono l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari degli interventi del provvedimento; l'emendamento 1.6 Sandri, che sopprime il comma 2 nel quale sono elencati i comuni ad alta tensione abitativa di residenza dei soggetti beneficiari ai quali enti dovranno essere erogati le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, in base al disposto dell'articolo 2, coma 4; l'emendamento 1.7 Folena, che modifica il comma 2 dell'articolo 2 prevedendo che le disposizioni del decreto si applicano ai comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003; gli emendamenti 1.9 Realacci; 1.10 Pistone ed 1.23 Cima, che modificano il comma 2 prevedendo che le disposizioni del decreto si applicano ai soggetti residenti nei comuni ad alta tensione abitativa; l'emendamento 2.13 Folena, che modifica dal 31 ottobre 2005 al 30 giugno 2006, la data entro la quale i comuni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai conduttori; l'emendamento 3.2 Folena, che aumenta da 10 mila a 15 mila euro la misura massima del contributo riconosciuto di cui all'articolo 3, comma 1; gli emendamenti 5.2 Realacci e 5.3 Pistone, che sopprimono il comma 3 dell'articolo 5, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione delle risorse non impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, per essere destinate alle attività di cui all'articolo 1, comma 3; gli articoli aggiuntivi 5.021 Pistone e 5.022 Pistone, che prevedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istituzione di un fondo nazionale straordinario per la costruzione o l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e di un fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica, con una dotazione per entrambi i fondi, in 20 milioni di euro per l'anno 2005, prevedendo che al relativo onere si provveda a carico dell'accantonamento
del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2005-2007 e, quindi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12, 1.23, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.20, che comportano maggiori oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria; sugli emendamenti 1.13 e 1.20 che risultano in contrasto con le norme di contabilità pubblica; 1.22, che risulta privo della necessaria copertura finanziaria; 2.4, che determinerebbe una perdita di gettito a carico dei bilanci comunali; 2.13, che si pone in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del provvedimento; 5.2, 5.3 e 5.20, che si pongono in contrasto con le finalità del provvedimento in esame e sugli articoli aggiuntivi 5.021 e 5.022, che recano una copertura finanziaria insufficiente.
Giancarlo GIORGETTI, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
esprime
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea
esprime
sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.20, 1.22, 1.23, 2.4, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 3.20, 5.2, 5.3 e 5.20 e sugli articoli aggiuntivi 5.021 e 5.022, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»
La Commissione approva la proposta di parere.
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.
Nuovo testo C. 5263 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, rileva la necessità di un chiarimento da parte del Governo sulla mancata previsione, a regime, di oneri per la manutenzione delle applicazioni e dell'hardware utilizzate per la gestione dell'archivio informatizzato. Per quanto concerne il personale da assegnare all'UCAMP a norma dell'articolo 1, comma 5-bis, appare inoltre necessario che venga chiarito se l'assegnazione all'UCAMP medesimo di unità di personale già in servizio presso altre strutture del Ministero dell'economia e delle finanze non possa determinare problemi di funzionalità negli uffici dai quali il personale in questione viene trasferito. Osserva, in ogni caso, che l'effettuazione del corso selettivo di formazione previsto dal medesimo comma 5-bis appare suscettibile di determinare oneri di cui andrebbe fornita la quantificazione, con l'indicazione delle conseguenti modalità di copertura. Con riferimento alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 6, rileva la necessità, in primo luogo, di aggiornare all'anno in corso la decorrenza dell'autorizzazione di spesa che risulta riferita all'anno 2004. Contestualmente, occorrerebbe aggiornare al nuovo triennio 2005-2007 del Fondo
speciale di conto capitale, l'imputazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 1. Qualora, la decorrenza degli oneri sia posticipata all'anno 2005, osserva che l'accantonamento di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del quale si prevede l'utilizzo, prevede una specifica voce programmatica, per altro non totalmente capiente limitatamente all'anno 2005, e reca le necessarie disponibilità. Appare, comunque, opportuno un chiarimento del Governo in merito alla natura di conto capitale delle spese previste dalla relazione tecnica per i due anni successivi al primo anno relative all'evoluzione tecnica e funzionale dell'archivio informatizzato.
Segnala poi, dal punto di vista formale, la necessità di riformulare la clausola di copertura finanziaria, indicando esplicitamente la norma alla quale sono ascrivibili gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, vale a dire l'articolo 1, comma 4, che prevede la realizzazione di un archivio informatico e l'opportunità di prevedere la formula, utilizzata generalmente in casi analoghi, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze di apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che l'assegnazione all'UCAMP di personale già in servizio presso altre strutture del Ministero delle finanze e la predisposizione di corsi di formazione per detto personale risulta priva di adeguata quantificazione e copertura.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, sopprimere il comma 5-bis.
all'articolo 1, al comma 6, dopo le parole: «opera» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
All'articolo 6, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per la realizzazione dell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2005, e di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
All'articolo 7, sopprimere il comma 4-bis.»
La Commissione approva la proposta di parere.
Legge comunitaria 2005.
C. 5767-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che in data 20 giugno 2005 l'Assemblea ha trasmesso l'articolo aggiuntivo 9.027 del Governo.
L'articolo aggiuntivo conferisce al Governo una delega ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. La delega conferita al Governo prevede, tra le altre cose, alcuni adempimenti a carico dei fondi pensione e rafforza i poteri di vigilanza sui medesimi fondi della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993. In particolare si prevede l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, al fine di conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarità che possono ledere gli interessi degli aderenti e l'attribuzione alla COVIP di poteri e competenze regolamentari in ordine all'esercizio dell'attività trasnfrontaliera da parte delle forme pensionistiche complementari.
Si prevede infine che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rileva l'opportunità di una conferma da parte del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. In particolare, deve essere chiarito se la COVIP sia in grado di fare fronte ai nuovi compiti individuati dall'articolo aggiuntivo con le dotazioni umane e strumentali attualmente a disposizione. Al riguardo ricorda che agli oneri derivanti dall'attività della COVIP si provvede anche mediante apposito stanziamento iscritto annualmente nella tabella C allegata alla legge finanziaria, ferma restando la possibilità prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995 di integrare tale stanziamento mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede una sospensione dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alla richiesta di chiarimento avanzata.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il provvedimento risulta iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea. Sospende pertanto l'esame, che riprenderà al termine della seduta delle Commissioni riunite I e V.
La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 14.45.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che la COVIP dispone già adesso delle risorse umane e materiali sufficienti a far fronte alle nuove attribuzioni individuate dall'articolo aggiuntivo e che, in ogni caso, qualora emergessero ulteriori oneri a seguito dell'applicazione della normativa in oggetto, la COVIP potrebbe finanziarli facendo ricorso alla possibilità prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge 335 del 1995 di integrare le risorse finanziarie a disposizione mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi da questi incassati.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sull'articolo aggiuntivo 9.027 (nuova formulazione) del Governo,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui la COVIP dispone delle dotazioni umane e strumentali sufficienti a far fronte alle nuove competenze che le vengono attribuite in base all'articolo aggiuntivo,
esprime
La Commissione approva la proposta di parere.
Governo del territorio.
C. 153 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che in data 20 giugno 2005 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Per quel che concerne le proposte emendative suscettibili di determinare effetti finanziari, segnala l'emendamento 2.93 Jacini, che individua tra le funzioni di competenza dello Stato, di cui all'articolo 2, comma 3, anche quelle relative alla bonifica integrale, e l'emendamento 2.150 del Governo, che inserisce tra le medesime funzioni anche quelle relative alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali di appartenenza statale. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che le proposte emendative prefigurino l'attribuzione di nuovi compiti allo Stato, con conseguente emersione di nuovi o maggiori oneri. Segnala inoltre che l'emendamento 6.103 De Ghislanzoni Cardoli prevede che al proprietario sia attribuito un indennizzo pari alla metà dell'ammontare dell'indennità di esproprio dell'immobile, anziché al terzo previsto dalla disposizione. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento. Avverte infine che l'Assemblea ha altresì trasmesso l'emendamento 11.25 della Commissione, che sostituisce l'articolo 11 del provvedimento. Anche a questo proposito appare necessario un chiarimento da parte del Governo, in special modo per la modalità di copertura individuata.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che le funzioni attribuite allo Stato dall'emendamento 2.150 rientrano già tra le competenze statali. Osserva poi che l'elevazione dell'indennità prevista dall'emendamento 6.103 risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Il parere risulta pure contrario per quel che concerne l'emendamento 11.25 del Governo.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime
sugli emendamenti 6.103 e 11.25;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, non compresi nel fascicolo n. 3».
La Commissione approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.55.
Martedì 21 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.
La seduta comincia alle 12.55.
Nuovo schema di decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative sulla nautica di diporto.
Atto n. 497.
(Rilievi alla IX Commissione)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2005.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE, con riferimento alla richiesta di chiarimento avanzata nella precedente seduta, rileva che la riclassificazione delle unità da diporto di cui all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo nella sostanza rispecchia la vigente classificazione di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 13, comma 1, della legge n. 50 del 1971 e pertanto tale riclassificazione non comporta alcuna variazione in termini di gettito per l'erario.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che gli elementi forniti dal rappresentante del Governo debbano essere attentamente valutati ai fini della predisposizione della proposta del relatore. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 13.
Martedì 21 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo Giorgetti.
La seduta comincia alle 13.
Schema di decreto legislativo concernente norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine di ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Atto n. 507.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 giugno 2005.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE, con riferimento alla richiesta di chiarimento avanzata con riferimento all'articolo 48, rileva che gli oneri relativi alla disposizione in esame risultano a carico delle amministrazioni ivi indicate, nell'ambito delle rispettive disponibilità di bilancio. Condivide pertanto l'esigenza di acquisire ulteriori indicazioni circa le funzioni dell'organizzazione e comunque di precisare che le funzioni attribuite all'osservatorio rientrano nei compiti già svolti dalle amministrazioni interessate.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende l'esame, che riprenderà al termine della seduta delle Commissioni riunite I e V, al fine di consentire una valutazione degli elementi da ultimo forniti dal rappresentante del Governo.
La seduta, sospesa alle 13.05 è ripresa alle 14.55.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente norme per l'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali nell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (atto n. 507),
esprime
con le seguenti condizioni:
all'articolo 48, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
all'articolo 79, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»
La Commissione approva la proposta di parere.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) invita il presidente ad iscrivere quanto prima nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione il seguito dell'esame del testo unificato dei progetti di legge C. 4865 ed abbinate, concernente «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie». Ricorda infatti che numerose sollecitazioni in tal senso sono pervenute da parte delle associazioni rappresentative dei soggetti coinvolti. Giudica tale sollecitazione assolutamente condivisibile, in considerazione della situazione di estremo disagio e sofferenza nella quale si trovano i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Ritiene pertanto indispensabile procedere all'acquisizione dei necessari elementi di informazione in ordine alla definizione della platea dei soggetti interessati dal provvedimento, al fine di concluderne l'esame.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 12 maggio 2005 la Commissione ha richiesto, proprio al fine di definire la platea dei beneficiari del provvedimento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, che non è stata ancora trasmessa dal Ministero dell'economia. Non si può pertanto imputare alla Commissione alcuna responsabilità nel ritardo dell'esame della Commissione. Avverte che, in ogni caso, provvederà a sollecitare il Ministro dell'economia ad ultimare quanto prima la predisposizione della relazione tecnica. Ricorda di avere incontrato i rappresentanti dei soggetti danneggiati, ai quali ha avuto modo di manifestare la sua solidarietà, allo stesso tempo precisando che la mancata approvazione del provvedimento non è comunque imputabile alla Commissione bilancio, la quale non può esimersi dallo svolgere le funzioni istituzionali che le competono di verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti in discussione. Ha peraltro l'impressione che vi sia qualcuno che, con una certa dose di cinismo, tende a illudere le persone coinvolte, prospettando soluzioni di carattere finanziario del provvedimento che si rivelano assolutamente inconsistenti.
Gaspare GIUDICE (FI) esprime apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Presidente, dalla quale potrà emergere in modo inequivocabile che non vi è alcuna responsabilità della Commissione nel ritardo che l'esame del provvedimento sta subendo.
Pietro MAURANDI (DS-U) si associa, parlando anche a nome dei deputati del suo gruppo, all'iniziativa del presidente e condivide l'esigenza di chiarire che la Commissione non è in alcun modo responsabile del ritardo nell'esame del provvedimento.
La seduta termina alle 15.
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Sulla missione di studio svolta negli Stati Uniti.