Giovedì 16 giugno 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Silvano Moffa.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/49/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Atto n. 498.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Pietro ARMANI, presidente, comunica che il relatore ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, a causa di un imprevisto impedimento di carattere personale. Avverte, pertanto, che svolgerà la relazione introduttiva in sostituzione del relatore, anche sulla base della documentazione dallo stesso consegnata alla presidenza.
Al riguardo, osserva preliminarmente che, come avvenuto per altri schemi di decreti legislativi attualmente all'esame della Commissione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha fatto presente che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega per l'emanazione del provvedimento in esame, la richiesta di parere parlamentare non è corredata del prescritto parere della Conferenza Unificata. Segnala, pertanto, che il Presidente della Camera, pur avendo proceduto all'assegnazione dello schema di decreto, richiama l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo ha la finalità di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Tale direttiva si pone l'obiettivo di definire un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale. Gli strumenti principali attraverso i quali la direttiva si propone di raggiungere tale obiettivo sono la mappa acustica strategica e il piano d'azione. Si tratta di strumenti con cui si realizza una vera e propria «programmazione generale» dei limiti di rumore consentiti in luoghi particolarmente esposti al rumore, quali gli agglomerati urbani, le strade, le ferrovie, gli aeroporti, sulla base di parametri comuni (cosiddetti «descrittori acustici»), definiti dalla normativa comunitaria. Più in particolare, mentre la mappa acustica strategica definisce il limite di rumore consentito in una determinata zona, il piano d'azione contiene le misure per ottenere i risultati che la mappa si propone di conseguire. Rileva che si pone, quindi, il problema di coordinare questi strumenti di programmazione di tipo generale con gli strumenti previsti dalla normativa italiana vigente. Proprio a tal fine, l'articolo 14 della legge comunitaria 2003 (legge n. 306 del 2003) aveva previsto l'emanazione di un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie già vigenti in materia. La delega recata da tale provvedimento non è stata però esercitata entro il termine previsto (30 giugno 2004).
Fa presente che lo schema di decreto in esame ricalca la struttura della direttiva e ruota, quindi, anch'esso attorno ai due «concetti base» di mappa acustica strategica e piano d'azione, sebbene l'articolo 3 preveda la redazione di mappature acustiche in casi nei quali la direttiva comunitaria sembrerebbe richiedere l'adozione di mappe acustiche strategiche. L'articolo 1, che definisce le finalità del provvedimento, fa infatti immediato riferimento a tali concetti, che sono poi ripresi anche nell'articolo 2. L'articolo 3 prevede la redazione di mappe acustiche strategiche entro il 30 giugno 2007 e entro il 30 giugno 2012. Entro la prima data è prevista l'adozione di mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati con più di 250.000 abitanti, mentre entro la seconda data è prevista l'adozione di mappe acustiche strategiche relative a tutti gli agglomerati. Entro la prima data è prevista inoltre l'adozione di mappature acustiche relativamente a determinati assi stradali e ferroviari e agli aeroporti principali. Entro la seconda data dovranno invece essere redatte mappature acustiche relative a tutti gli assi stradali e ferroviari principali.
Segnala che l'articolo 4 prevede invece l'adozione di piani d'azione entro il 18 luglio 2008 per agglomerati con più di 250.000 abitanti, aeroporti principali e assi ferroviari e stradali con un certo traffico e entro il 18 luglio 2013 per tutti gli agglomerati e per tutti gli assi stradali e ferroviari principali. Gli articoli 5 e 6 descrivono i descrittori acustici (Lden e Lnight), che dovranno essere usati per la redazione delle mappe acustiche strategiche e non, mutuandoli dalla normativa comunitaria. A tale proposito, ricorda che la normativa comunitaria prevede che fino al momento in cui saranno fissati metodi di determinazione comuni per tutti gli Stati membri dei suddetti descrittori, gli Stati membri medesimi potranno utilizzare i descrittori acustici previsti dalle singole normative nazionali, convertendoli nei descrittori acustici comunitari. Il meccanismo previsto dagli articoli 5 e 6 si allinea a tali disposizioni, in quanto è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente la funzione di specificare i metodi attraverso i quali è possibile convertire i descrittori acustici nazionali in quelli comunitari.
Osserva che l'articolo 7 prevede una serie di obblighi di comunicazione in capo al Ministero dell'ambiente, mentre l'articolo 8 detta disposizioni in materia di informazione al pubblico relativamente
alle mappe acustiche e ai piani d'azione. L'articolo 9 disciplina la procedura per la modifica degli allegati allo schema di decreto. L'articolo 10 contiene disposizioni volte a consentire il coordinamento tra lo schema di decreto e alcune disposizioni contenute nella legge n. 447 del 1995(«legge quadro sull'inquinamento acustico»). L'articolo 11, infine, reca le disposizioni sanzionatorie.
Segnala che il provvedimento non presenta particolari problemi dal punto di vista della compatibilità comunitaria. Rileva, tuttavia, che la direttiva comunitaria prevede all'articolo 7 la redazione di mappe acustiche strategiche entro il 30 giugno 2007 riferite non solo agli agglomerati con più di 250.000 abitanti, ma anche agli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, agli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e agli aeroporti principali, mentre lo schema di decreto prevede all'articolo 3, comma 1, la redazione di mappe acustiche strategiche solo per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti e la redazione di mappature acustiche per agli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e gli aeroporti principali. Analogamente il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto prevede la redazione entro il 30 giugno 2012 di mappe acustiche strategiche solo relativamente agli agglomerati, mentre per tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali è prevista la redazione di mappature acustiche.
Al riguardo, sottolinea che la differenza tra mappatura acustica e mappatura acustica strategica sembra assumere un certo rilievo, in quanto con la mappatura acustica strategica vengono definiti veri e propri obiettivi di contenimento del rumore, mentre la mappatura acustica offre una «fotografia» della situazione esistente in una determinata zona per quel che riguarda il rumore.
Richiama l'attenzione su alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente posti dallo schema di decreto in esame. Le norme fondamentali riguardanti la materia dell'inquinamento acustico sono contenute principalmente nella legge n. 447 del 1995 («legge quadro sull'inquinamento acustico»), che prevede la fissazione di una serie di valori (valori limite di immissione, emissione, di attenzione e di qualità) da parte dello Stato. Detti valori sono stati fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Altri valori-limite sono poi stati fissati con riferimento al traffico ferroviario e veicolare e allo svolgimento di attività motoristiche da regolamenti di attuazione dell'articolo 11 della legge n. 447. La legge n. 447 prevede poi la possibilità di adottare vari piani per il contenimento o l'abbattimento del rumore. Esistono poi altre norme che disciplinano aspetti particolari, come ad esempio il recente decreto legislativo n. 13 del 2005, che consente di adottare restrizioni operative negli aeroporti.
Rileva che, a fronte di tale complessa situazione normativa, lo schema di decreto non dà indicazioni chiare riguardo al coordinamento tra le disposizioni in esso contenute e quelle richiamate. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 prevedono infatti il coordinamento tra i piani d'azione e i piani previsti dalla legge n. 447 del 1995, senza tuttavia specificare esattamente se il coordinamento comporti o meno l'abrogazione delle disposizioni che prevedono tali piani. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 prevedono invece l'emanazione di decreti per il coordinamento delle disposizioni previste dallo schema di decreto con una serie di atti di competenza statale emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995 e con i regolamenti adottati in base all'articolo 11 della legge stessa. Anche in tale ultimo caso, non sono individuati i parametri in base ai quali tale coordinamento deve essere effettuato.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Pietro ARMANI, presidente, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di svolgere immediatamente la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per poi passare, una volta pervenuti tutti i prescritti i pareri, all'esame del disegno di legge n. 5882.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle 14.20.
Giovedì 16 giugno 2005.
Predisposizione del calendario dei lavori per il periodo 20 giugno-8 luglio 2005.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.
Giovedì 16 giugno 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Silvano Moffa.
La seduta comincia alle 15.10.
DL 86/05: Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.
C. 5882 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 15 giugno 2005.
Pietro ARMANI, presidente, comunica che il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con osservazioni, mentre le Commissioni I, II e XII hanno espresso parere favorevole. Avverte, altresì, che la V Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni. A tal fine, il relatore ha predisposto due emendamenti (vedi allegato), diretti al recepimento delle condizioni espresse in tale parere.
La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.50 e 3.51 del relatore. Delibera, altresì, di conferire al deputato Foti il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 5882, come testé modificato. Delibera, quindi, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Pietro ARMANI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 15.15.