Mercoledì 15 giugno 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Federico Bricolo.
La seduta comincia alle 13.50.
DL 86/05: Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.
C. 5882 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 giugno 2005.
Pietro ARMANI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato). In proposito, ricorda che il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, si propone di fronteggiare l'emergenza abitativa determinatasi a seguito della scadenza del termine di sospensione generale degli sfratti per inquilini disagiati nelle aree ad alta tensione abitativa, disponendo, in particolare, la concessione di contributi ai conduttori che versano in condizioni di disagio e che abbiano già usufruito di una sospensione dello sfratto. Conseguentemente, considerato il limitato ambito di intervento del
decreto-legge, presentano profili problematici in ordine alla loro ammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, le seguenti proposte emendative: l'emendamento 1.16 del Governo, che disciplina una nuova procedura contabile per il pagamento dei canoni, degli oneri e di ogni ulteriore incombenza derivante dalla locazione degli immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, per i quali è previsto un uso governativo a fini non abitativi; l'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore, che prevede l'introduzione di norme di accelerazione delle procedure di realizzazione di piani e programmi di edilizia residenziale e di strumenti ad essi assimilabili, comunque denominati, la proroga della data di entrata in vigore delle norme tecniche in materia edilizia, la definitiva cessione in proprietà dei prefabbricati costruiti dallo Stato ed assegnati a titolo provvisorio ai soggetti colpiti da eventi sismici in Campania e Basilicata negli anni 1980 e 1981; gli identici articoli aggiuntivi Stradella 5.02 e Iannuzzi 5.03, il cui contenuto è analogo al comma 3 dell'articolo aggiuntivo 5.01 del relatore testé richiamato; l'articolo aggiuntivo Stradella 5.04, che autorizza l'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito, per la durata di novantanove anni, al comune di Verona la «Cinta magistrale» della medesima città, al fine di effettuare lavori di recupero, conservazione, manutenzione e valorizzazione a spese del comune.
Invita, pertanto, i presentatori a ritirare i predetti emendamenti ed articoli aggiuntivi, ai fini di una loro eventuale ripresentazione in Assemblea, anche per consentire una più approfondita valutazione in ordine alla loro ammissibilità.
Tino IANNUZZI (MARGH-U), nel prendere atto di quanto segnalato dal Presidente, ritira il suo articolo aggiuntivo 5.03, avvertendo tuttavia che esso sarà ripresentato in Assemblea. Dichiara, infatti, di non condividere le valutazioni problematiche in ordine all'ammissibilità degli emendamenti, in quanto, pur essendo l'oggetto del decreto limitato alla materia delle locazioni e degli sfratti, non può non prendersi atto della finalità di incremento del patrimonio immobiliare perseguito dalle proposte emendative citate, che farebbe propendere per la loro ammissibilità, anche alla luce di recenti provvedimenti esaminati dal Senato, in cui sono state inserite disposizioni apparentemente estranee per materia, in difformità rispetto agli orientamenti della Camera.
Segnala, in particolare, che l'articolo aggiuntivo 5.03 intende risolvere un problema legato all'applicazione dell'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 244 del 1995, con il quale sono stati ceduti a titolo gratuito gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici nel 1980 e nel 1981. Con tale articolo aggiuntivo si intende applicare la predetta disposizione anche agli alloggi prefabbricati con basamento di cemento, fornendo un'interpretazione estensiva della norma e ponendo fine a una situazione di palese ingiustizia. Osserva che il presente provvedimento costituisce un'occasione per inserire le disposizioni recate dalla sua proposta emendativa, considerato che l'iter di altre proposte di legge esaminate dalla VIII Commissione, che riguardano il sostegno alle abitazioni in locazione, è attualmente bloccato per la mancanza del parere della Commissione bilancio.
Ritiene, inoltre, che anche le altre proposte emendative richiamate dalla presidenza siano meritevoli di considerazione: in particolare, è auspicabile la proroga dell'entrata in vigore delle norme tecniche recate dal testo unico sull'edilizia, contenuta nell'articolo aggiuntivo del relatore 5.01, in quanto l'entrata in vigore di tali disposizioni sta creando una situazione di confusione nel settore. Sono condivisibili, inoltre, le disposizioni che intendono agevolare l'edilizia residenziale pubblica, che sono, peraltro, strettamente attinenti alla materia del decreto-legge.
Tommaso FOTI (AN), relatore, dichiara di non condividere le perplessità manifestate dalla presidenza, in quanto il provvedimento in esame non attiene semplicemente alla materia degli sfratti, ma reca una serie di misure per agevolare i conduttori di abitazioni in particolari situazioni di disagio. Tuttavia, preso atto dell'invito formulato dal Presidente, ritira il suo articolo aggiuntivo 5.01, preannunciando l'intenzione di tornare ad affrontare la questione in occasione dell'esame in Assemblea.
Avverte, altresì, che devono conseguentemente intendersi ritirati anche gli altri emendamenti da lui presentati, che si occupano di questioni di natura meramente formale.
Francesco STRADELLA (FI), pur associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, prende atto delle valutazioni della presidenza e ritira gli articoli aggiuntivi 5.02 e 5.04 di cui è firmatario.
Ugo PAROLO (LNFP) ritiene che l'oggetto del decreto, al momento, sia piuttosto limitato, come si evince anche dalle emergenze che ne hanno determinato l'emanazione. Ritiene quindi difficile, allo stato dei fatti, percorrere la strada dell'estensione dell'oggetto del decreto, rischiando di recepire istanze che, seppur condivisibili, non possono trovare risposta in questo provvedimento.
Pietro ARMANI, presidente, rileva che le considerazioni svolte dal deputato Parolo rispecchiano la sua posizione, con la quale non ha voluto, peraltro, esprimere un giudizio definitivo. Pur constatando che alcune proposte emendative trovano una condivisibile giustificazione, precisa che le medesime intervengono su materie che, in parte, ampliano l'ambito del presente provvedimento, rimanendo ferma, ovviamente, la possibilità di ripresentare gli emendamenti in Assemblea, anche al fine di sottoporli al vaglio di ammissibilità della presidenza della Camera.
Tommaso FOTI (AN), relatore, alla luce del dibattito sinora svoltosi, invita al ritiro di tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.
Il sottosegretario Federico BRICOLO, sulla base dell'invito rivolto dalla presidenza, ritira l'emendamento 1.16 del Governo. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Folena 1.2 e 4.2; il parere è contrario sui restanti emendamenti.
Pietro FOLENA (RC) illustra l'emendamento 1.1, di cui è primo firmatario, precisando che si intende estendere la platea dei destinatari delle misure del presente provvedimento, includendovi le famiglie con minori, che subiscono un impatto negativo dall'attuazione delle procedure di sfratto.
La Commissione respinge l'emendamento Folena 1.1.
Pietro FOLENA (RC), nell'illustrare l'emendamento 1.2, di cui è primo firmatario, rileva che si intende includere tra i destinatari delle misure del decreto i soggetti che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
Tommaso FOTI (AN), relatore, si dichiara sorpreso per il parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo su tale emendamento che, se approvato, allargherebbe la platea dei beneficiari, creando altresì delle situazioni di disparità tra i vecchi e i nuovi destinatari. Si dovrebbe, conseguentemente, modificare il testo del provvedimento in altre parti, per tenere conto di tale nuova situazione.
La Commissione respinge l'emendamento Folena 1.2.
Pietro FOLENA (RC) illustra l'emendamento 1.3, di cui è primo firmatario, per consentire ai soggetti in possesso di un reddito complessivo familiare inferiore al limite stabilito per la decadenza dall'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, visto che tali soggetti attualmente si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà nel trovare alloggi sul mercato.
Ugo PAROLO (LNFP) fa presente che il decreto non intende risolvere la questione degli sfratti in generale, ma deriva da una situazione che interessa alcune categorie di soggetti, peraltro individuate in un provvedimento originariamente emanato da un governo di centro-sinistra, che hanno beneficiato della proroga della sospensione degli sfratti. Il provvedimento in esame intende quindi fornire una soluzione a un problema circoscritto, tenuto conto che il decreto-legge n. 240 del 2004 si è rivelato fallimentare.
La Commissione respinge l'emendamento Folena 1.3.
Pietro FOLENA (RC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.4, di cui è primo firmatario.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Folena 1.4 e Sandri 1.6.
Pietro FOLENA (RC) illustra l'emendamento 1.7, di cui è primo firmatario, che traduce una proposta delle parti sociali e dell'ANCI. Ricorda quanto rilevato nella seduta di ieri a proposito del fatto che l'emergenza abitativa investe non solo le grandi aree metropolitane, ma anche altre aree: riporta, al riguardo, l'esempio del comune di Novara, che ha registrato una situazione molto elevata di sfratti.
La Commissione respinge l'emendamento Folena 1.7.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Osvaldo Napoli 1.8, Realacci 1.9 e Pistone 1.10; s'intende che vi abbiano rinunciato.
Pietro FOLENA (RC) illustra l'emendamento 1.12, di cui è primo firmatario, ricordando che la situazione degli sfratti in Italia è drammatica: lo dimostra il crescente numero di sentenze per morosità, indice della difficoltà di far fronte - per talune famiglie - agli elevati costi di affitto. La proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili rappresenta di fatto un fallimento delle politiche abitative del Governo. Rileva, comunque, che anche le politiche sulla casa dei governi di centro-sinistra non sono esenti da critiche. Segnala che, con il suo emendamento 1.12, si intende avviare un Piano nazionale straordinario per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, di concerto con la Conferenza unificata. Alla realizzazione di tale Piano sono destinate risorse finanziarie che, tra le altre, derivano dall'abbattimento della detrazione forfetaria per il contributo a canone libero.
Tommaso FOTI (AN), relatore, fa presente che la legge n. 431 del 1998, probabilmente, non ha sortito gli effetti sperati perché le continue proroghe del blocco degli sfratti hanno determinato una situazione di incertezza nei proprietari che, conseguentemente, si sono trovati a incrementare i canoni di locazione. A suo avviso, inoltre, occorrerebbe sopprimere la parola «prioritariamente» dal testo dell'emendamento; altrimenti, si rischia di estendere le misure previste dal provvedimento a materie non strettamente attinenti allo stesso.
La Commissione respinge l'emendamento Folena 1.12.
Pietro FOLENA (RC) illustra l'emendamento 1.13, di cui è primo firmatario, che differisce il termine a decorrere dal quale le risorse non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 1 sono destinate al finanziamento di interventi speciali.
La Commissione respinge l'emendamento Folena 1.13.
Marisa ABBONDANZIERI (DS-U) illustra l'emendamento Sandri 1.14, che è finalizzato a destinare le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 all'incremento della dotazione finanziaria del «fondo sociale» previsto dalla legge n. 431 del 1998. A suo avviso, piuttosto che destinare risorse di scarsa entità alla realizzazione di alloggi per i quali sarebbero necessari maggiori stanziamenti, sarebbe più opportuno destinare tali risorse al «fondo sociale», che ha subito un ridimensionamento delle risorse da parte del Governo in carica. Ciò consentirebbe, altresì, di realizzare una serie di interventi con maggiore speditezza ed efficacia.
Tommaso FOTI (AN), relatore, a proposito del «fondo sociale», rileva la necessità che si valutino i dati prima di esprimere un giudizio definitivo, in quanto diversa è la situazione se, in luogo delle risorse complessivamente stanziate, si considerano le risorse utilizzate. Si dichiara, in ogni caso, favorevole a che le risorse non utilizzate siano destinate alla realizzazione di alloggi piuttosto che alla concessione di «buoni casa». D'altronde, non si può affermare a priori che le risorse inutilizzate saranno scarse, visto che, probabilmente, al provvedimento sono destinate risorse superiori al reale fabbisogno.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sandri 1.14 e Folena 2.1.
Pietro FOLENA (RC) illustra l'emendamento 2.3, di cui è primo firmatario, con cui si dispone che beneficeranno dei contributi i soggetti che stipuleranno un contratto di locazione a canone agevolato.
La Commissione respinge l'emendamento Folena 2.3.
Pietro FOLENA (RC), nell'illustrare l'emendamento 2.4, di cui è primo firmatario, rileva che, con la sua approvazione, beneficeranno dei contributi i soggetti che stipuleranno un contratto di locazione a canone agevolato. Si prevede, altresì, che i medesimi contratti siano esenti da ICI. Si dispone, infine, un'ulteriore riduzione dal 30 al 70 per cento del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti medesimi.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Folena 2.4 e 2.5.
Pietro FOLENA (RC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.6, di cui è primo firmatario.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Folena 2.6 e 2.7.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Osvaldo Napoli 2.9, Realacci 2.11 e Pistone 2.12; s'intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Folena 2.10, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 4.1.
Tommaso FOTI (AN), relatore, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sull'emendamento Folena 4.2, al fine di valutare se il contenuto di detto emendamento possa invadere la competenza regionale. Invita, pertanto, il presentatore a ritirare il citato emendamento.
Il sottosegretario Federico BRICOLO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.
Pietro FOLENA (RC), sulla base dell'impegno a svolgere ulteriori valutazioni da parte del relatore e del Governo, ritira il proprio emendamento 4.2, di cui preannuncia la ripresentazione in Assemblea.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sandri 4.3 e Folena 4.4., nonché gli emendamenti Folena 4.5, 4.6 e 4.7.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Osvaldo Napoli 4.8, Realacci
4.9 e Pistone 4.10; s'intende che vi abbiano rinunciato.
La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Folena 4.11, 4.12 e Sandri 4.14.
Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Osvaldo Napoli 5.1, Realacci 5.2 e Pistone 5.3; s'intende che vi abbiano rinunciato.
Avverte altresì che, pur essendosi testé concluso l'esame degli emendamenti, non sono al momento pervenuti i pareri delle competenti Commissioni.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
Francesco STRADELLA (FI) segnala alla presidenza che, in ragione dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alla proposta di legge n. 5134, a sua prima firma, risulterebbe opportuno prevedere un rinvio alla prossima settimana della riunione del relativo Comitato ristretto, già fissata per la giornata di domani.
Pietro ARMANI, presidente, alla luce della richiesta testé prospettata, propone che la riunione del Comitato ristretto per l'esame della proposta di legge n. 5134, già convocata per domani, non abbia luogo.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle 14.35.
Mercoledì 15 giugno 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Federico Bricolo.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 488.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 31 maggio 2005.
Gregorio DELL'ANNA (FI), relatore, sulla base delle questioni emerse in relazione allo schema di decreto legislativo in esame, si riserva di svolgere un confronto informale con rappresentanti della realtà produttiva e professionale del settore e con altri eventuali soggetti interessati, prima di procedere alla predisposizione di una proposta di parere sul provvedimento.
Pietro ARMANI, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Atto n. 494.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Antonio BARBIERI (FI), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame provvede al recepimento della direttiva 2003/4/CE in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale. Tale direttiva abroga la direttiva 90/313/CEE, avente ad oggetto la stessa materia e già attuata nell'ordinamento italiano attraverso l'emanazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di cui - attraverso il provvedimento in titolo - si dispone
l'abrogazione. La direttiva 2003/4/CE ha l'obiettivo di ampliare, rispetto alla direttiva precedente, i tipi di informazione ambientale disponibili e gli strumenti per reperire tali informazioni, anche attraverso la creazione di apposite banche dati. Viene inoltre rafforzata la tutela del diritto ad ottenere l'informazione ambientale, attraverso l'abbreviazione dei tempi previsti per l'ottenimento dell'informazione e la previsione che le esclusioni o le limitazioni a tale diritto devono essere interpretate in modo restrittivo. Inoltre, la direttiva si propone l'obiettivo di rendere gratuito, quanto meno, l'esame diretto presso la pubblica amministrazione dell'informazione ambientale.
Rileva che lo schema di decreto, che ricalca sostanzialmente l'impianto della direttiva 2003/4/CE, dopo avere enucleato all'articolo 1 le finalità del provvedimento, fornisce all'articolo 2 le definizioni. Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano il diritto all'informazione ambientale. L'articolo 3 prevede che - in linea di principio - chiunque ne faccia richiesta possa accedere all'informazione ambientale, senza dover dimostrare l'interesse che sostiene tale richiesta. La richiesta deve avere risposta generalmente entro un mese e in casi particolari entro due mesi. Viene inoltre garantita - di norma - la possibilità di ottenere l'informazione nel formato richiesto. L'articolo 4 istituisce, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di cui all'articolo 3, cataloghi pubblici dell'informazione ambientale, mentre l'articolo 5 prevede una serie di esclusioni al diritto all'informazione ambientale, individuando comunque una serie di garanzie, tra cui quella della necessità di interpretare in senso restrittivo i casi di esclusione previsti.
Segnala che l'articolo 6 prevede che almeno l'accesso ai cataloghi di cui all'articolo 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione siano gratuiti. L'articolo 7 prevede la possibilità di ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale contro le decisioni assunte dalla pubblica amministrazione in materia di diritto all'informazione ambientale. L'articolo 8 individua vari obblighi a carico dell'autorità pubblica in materia di diffusione informazione ambientale, da adempiersi attraverso l'uso delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili e in particolare attraverso la creazione di banche dati elettroniche.
Sottolinea, poi, che l'articolo 9 assegna all'APAT il compito di garantire la qualità dell'informazione ambientale, mentre l'articolo 10 prevede l'elaborazione di una relazione sull'attuazione della direttiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la sua trasmissione alla Commissione europea. L'articolo 11 disciplina gli aspetti organizzativi e procedimentali che le Regioni e gli enti locali debbono adottare per l'attuazione dello schema di decreto e l'articolo 12, infine, prevede le abrogazioni e le norme finanziarie.
Nel ricordare che la delega relativa allo schema in esame è recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), osserva preliminarmente che i principi e criteri di delega indicati dal legislatore sembrano - in linea generale - essere stati rispettati. Rileva altresì che, sotto il profilo del riparto di competenze ordinamentali, l'articolo 11 opportunamente prevede, in attuazione del principio di leale collaborazione, che gli aspetti organizzativi e procedimentali che le regioni e gli enti locali debbono adottare per l'attuazione del decreto sono individuati sulla base di accordi da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Segnala, infine, che all'articolo 2, comma 1, lettera b), andrebbe valutata la possibilità di rendere la definizione di «autorità pubblica» maggiormente aderente al dettato della direttiva 2003/4/CE, specificando che anche i soggetti privati, che svolgano funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali, rientrano tra le autorità tenute a fornire le informazioni ambientali.
In conclusione, nel riservarsi di promuovere eventuali proposte di miglioramento sulla chiarezza del testo, preannuncia l'intenzione di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito in Commissione
e dall'eventuale parere della Conferenza unificata, ai fini della predisposizione di una proposta di parere sul provvedimento.
Pietro ARMANI, presidente, ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha fatto presente che, in considerazione dell'imminente scadenza della delega per l'emanazione dello schema di decreto legislativo in titolo, la richiesta di parere parlamentare non è ancora corredata dal prescritto parere della Conferenza Unificata. Segnala, pertanto, che il Presidente della Camera, pur avendo proceduto all'assegnazione dello schema di decreto, richiama l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Nuovo testo C. 5736 Governo.
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 654 del 14 giugno 2005, a pagina 89, prima colonna, quarta riga, le parole: «alle 14.20» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alle 14.15».