VIII Commissione - Mercoledì 15 giugno 2005


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ALLEGATO

DL 86/05: Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (C. 5882 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: o handicappati gravi inserire le seguenti: o minori.
1. 1.
Folena, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione in legge del presente decreto-legge.
1. 2.
Folena, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
siano in possesso di un reddito complessivo familiare inferiore al limite stabilito per la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica stabilito dalla regione di residenza dei soggetti di cui al presente decreto-legge.
1. 3.
Folena, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
siano in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa regionale per l'accesso alla locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.
1. 4.
Folena, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: previsti dal Ministero sino alla fine della lettera con le seguenti: previsti dalla citata legge n. 388 del 2000 e successivi differimenti e proroghe, nonché dalle relative disposizioni attuative.
1. 5.
Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.
1. 6.
Sandri, Chianale, Zunino, Vigni, Iannuzzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.
1. 7.
Folena, Russo Spena.

Al comma 2, sopprimere le parole: nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché le parole: ad essi confinanti.
* 1. 8.
Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sopprimere le parole: nei comuni capoluogo delle aree metropolitane


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di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché e le parole: ad essi confinanti.
* 1. 9.
Realacci.

Al comma 2, sopprimere le parole: nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché e le parole: ad essi confinanti.
* 1. 10.
Pistone.

Al comma 2, sostituire le parole: ad essi confinanti con le seguenti: con essi confinanti.
1. 11.
Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, di concerto con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, avvia il Piano nazionale straordinario finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata a canone sociale ed agevolata a canone agevolato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, da destinare prioritariamente ai soggetti di cui al presente decreto-legge e ai nuclei famigliari collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
3-bis. Per la realizzazione di tale Piano straordinario sono assegnate a tale scopo:
a) le risorse non utilizzate per le finalità del presente decreto-legge;
b) le risorse derivanti dagli eventuali stanziamenti previsti dalle Regioni e dai Comuni ad alta tensione abitativa;
c) dalle risorse destinate dalla legge finanziaria.

3-ter. Sono destinate alla realizzazione del Piano straordinario nazionale le risorse provenienti dall'articolo 34 comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
3-quater. All'articolo 34, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 il canone è ridotto forfetariamente dell'1 per cento».
1. 12. Folena, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2006.
1. 13.
Folena, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole da: al finanziamento fino a: interessati dagli interventi con le seguenti: a incrementare, per il 2006, la dotazione finanziaria del fondo sociale previsto dalla legge n. 431 del 1998.
1. 14. Sandri, Chianale, Zunino, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 3, dopo le parole: Conferenza unificata inserire le seguenti: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 15.
Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole: «l'Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di


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tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legga 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «viene aperto presso la Tesoreria Centrale un apposito conto corrente intestato al Dipartimento del Tesoro. Con le risorse affluite su tale conto corrente il Dipartimento del Tesoro provvede al pagamento delle somme di cui ai primo periodo e, qualora esse non fossero sufficienti, chiede al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per l'importo necessario, anticipazioni di tesoreria che devono essere estinte non appena saranno affluite sul conto le risorse corrispondenti.
1. 16.
Il Governo.

ART. 2.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 30 settembre 2005 con le seguenti: 31 marzo 2006.
2. 1.
Folena, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: avere stipulato inserire le seguenti: , anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura esecutiva.
2. 2.
Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: contratto di locazione inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 ovvero.
2. 3.
Folena, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: a termine fino a: 18 mesi con le seguenti: ai sensi dell'articolo 2 comma 3, della legge n. 431 del 1998. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, sono esenti da ICI per l'intera durata contrattuale che in ogni caso non può essere inferiore ai 3 anni più due. Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998, la parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
2. 4. Folena, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: diciotto con: ventiquattro.
2. 5.
Folena, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: diciotto mesi aggiungere le seguenti: per un canone non superiore a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998.
2. 6.
Folena, Russo Spena.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: regolarmente registrato aggiungere le seguenti: con il proprietario o usufruttuario esecutante, ovvero con altro proprietario, ed in tal caso.
2. 7.
Folena, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con le seguenti: dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. 8.
Il Relatore.

Al comma 4, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
* 2. 9. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
* 2. 10.
Folena, Russo Spena.


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Al comma 4, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
* 2. 11.
Realacci.

Al comma 4, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza Unificata.
* 2. 12.
Pistone.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 ottobre 2005 con le seguenti: 30 giugno 2006.
2. 13.
Folena, Russo Spena.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. 1.
Folena, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 con le seguenti: 15.000.
3. 2.
Folena, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 6.000 euro per ogni anno di durata del contratto.
3. 3.
Folena, Russo Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le domande per il contributo di cui ai commi precedenti si presentano al comune di residenza del conduttore. Il contributo è versato al conduttore entro 1 mese dalla richiesta. Ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le modalità di presentazione delle domande.
3. 4.
Folena, Russo Spena.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Il conduttore che ha sottoscritto un contratto di locazione ai sensi del presente decreto, per una durata inferiore a 2 anni, non decade dal punteggio per la graduatoria dell'assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica.
4. 1.
Folena, Russo Spena.

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: In tal caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
4. 2.
Folena, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 3.
Sandri, Chianale, Zunino, Vigni, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 2.
* 4. 4.
Folena, Russo Spena.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'elenco della delibera CIPE 13 novembre 2003, il termine per l'esecuzione del provvedimento di sfratto è differito al 31 dicembre 2005, su richiesta motivata da parte del sindaco tale termine potrà essere differito al 30 giugno 2006.
4. 5.
Folena, Russo Spena.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'elenco della delibera CIPE 13 novembre 2003, il termine per l'esecuzione del provvedimento di sfratto è differito al


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31 dicembre 2005, su richiesta motivata da parte del sindaco tale termine potrà essere differito al 30 dicembre 2006.
4. 6.
Folena, Russo Spena.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio è differito per il tempo necessario alla stipula del contratto ai sensi del presente decreto, ovvero fino all'offerta da parte del sindaco di un alloggio di edilizia residenziale pubblica da assegnare alle famiglie di cui al presente decreto.
4. 7.
Folena, Russo Spena.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa il termine per l'esecuzione del provvedimento è differito al 30 giugno 2006.
* 4. 8.
Osvaldo Napoli.

Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa il termine per l'esecuzione del provvedimento è differito al 30 giugno 2006.
* 4. 9.
Realacci.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
Nei comuni ad alta tensione abitativa il termine per l'esecuzione del provvedimento è differito al 30 giugno 2006.
* 4. 10.
Pistone.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 il termine per l'esecuzione del provvedimento è differito al 20 giugno 2006.
4. 11.
Folena, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: dalle prefetture interessate con le seguenti: dal Comune interessato.
4. 12.
Folena, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: dalle prefetture interessate con le seguenti: dalle prefetture-uffici territoriali del Governo interessate.
4. 13.
Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per consentire ai destinatari l'utilizzo delle misure previste dalla presente legge, l'esecuzione del provvedimento di rilascio è prorogato al 30 settembre 2005.
4. 14.
Sandri, Chianale, Zunino, Vigni, Iannuzzi.

ART. 5.

Sopprimere il comma 3.
* 5. 1.
Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 3.
* 5. 2.
Realacci.

Sopprimere il comma 3.
* 5. 3.
Pistone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni relative al patrimonio abitativo).

1. L'attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, o di altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni, può essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza del piano ovvero entro la data


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prevista per la realizzazione del programma, siano adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi. Per i piani e programmi scaduti o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data.
2. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2006.
3. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».
5. 01.
Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 21-bis comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».
* 5. 02. Stradella.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica all'articolo 21-
bis comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».
* 5. 03.
Iannuzzi, Vigni, De Luca.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Dopo il comma 15 de1l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: «15-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la «Cinta Magistrale» della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d'uso al compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la «Cinta Magistrale». Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo».
5. 04.
Stradella.