Decreto-legge 63/2005. Sviluppo e coesione territoriale, nonché tutela del diritto d'autore (C. 5901 Governo).
Articolo 2 - Delega al Governo all'emanazione del testo unico in materia di previdenza complementare: la Commissione Bilancio richiede chiarimenti circa la procedura da adottare in caso di decreti correttivi al decreto legislativo attuativo della delega in materia di testo unico sulla previdenza complementare, dal momento che, mentre per il testo unico sulla previdenza obbligatoria la predetta procedura è definita dall'articolo 1, comma 52, della legge 243 del 2004, per la previdenza complementare si fa riferimento all'articolo 1, comma 49, della medesima legge.
Al riguardo, lo scrivente fa presente che la norma prevede in modo esplicito, per successive disposizioni correttive ed integrative, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 41 a 49, della citata legge 243, la quale peraltro prevede, al comma 45, la garanzia del rispetto dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, e pertanto che non possano verificarsi nuovi o maggiori oneri privi della relativa copertura finanziaria.
Articolo 1 - Sviluppo e coesione territoriale - (modificato dal Senato): si condivide l'osservazione formulata dal Servizio Bilancio in merito alla opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria nel senso che la stessa sia integrata prevedendo non solo i maggiori ma anche i nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 2 - Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore - (modificato dal Senato): si conferma l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3-bis dell'articolo in esame.
Articolo 2-bis - Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005 - (introdotto dal Senato): si fa presente che l'onere derivante dalla norma è regolarmente coperto dall'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e trasporti come indicato dalla norma.
Articolo 2-ter, 2-quater e 2-quinquies - Verifica preventiva dell'interesse archeologico (introdotti dal Senato): si rappresenta la necessità che venga presentato apposito emendamento che definanzi l'atto Senato 2867 concernente la legge quadro sulla qualità architettonica.
In ordine all'articolo 2-quinquies, comma 3, si concorda con le osservazioni formulate dal Servizio Bilancio circa l'opportunità che l'Amministrazione competente chiarisca se la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo in parola vada riferita esclusivamente alle regioni e alle province autonome o anche alle amministrazioni statali.
Articolo 2-novies - Disposizioni in materia di istruzione - (introdotto dal Senato): nel confermare che è stata prenotata la somma di 7 milioni di euro, posta a copertura dell'articolo in esame, mediante riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si fa presente che per le valutazioni circa l'idoneità delle residue risorse a garantire l'attuazione degli interventi previsti a legislazione vigente, si rimanda al competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.