Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani. Nuovo testo unificato C. 472 Contento ed abb.
La VI Commissione
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 472 ed abbinate, recante istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
valutata positivamente l'opportunità di predisporre strumenti innovativi atti a facilitare l'identificabilità dei prodotti italiani ed a sostenere la competitività delle imprese nazionali sul mercato interno e su quello internazionale,
rilevato come l'ambito di applicazione del provvedimento risulti tuttavia circoscritto, in quanto limita la possibilità di concedere l'utilizzo del marchio «100 per cento Italia» istituito dall'articolo 1, comma 1, ai soli prodotti realizzati completamente nel territorio italiano, il cui novero appare oggi ristretto,
evidenziato inoltre come il provvedimento rischi di determinare discriminazioni in danno di quelle imprese italiane che producano parte della produzione anche al di fuori del territorio nazionale, per esigenze industriali o commerciali,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 3-bis, comma 1, nel senso di sostituire la previsione del concerto tra le Camere di commercio e la Guardia di Finanza con più idonee forme di collaborazione tra tali organismi, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali della Guardia di Finanza.
Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani. Nuovo testo unificato C. 472 Contento ed abb.
La VI Commissione
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 472 ed abbinate, recante istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
valutata positivamente l'opportunità di predisporre strumenti innovativi atti a facilitare l'identificabilità dei prodotti italiani ed a sostenere la competitività delle imprese nazionali sul mercato interno e su quello internazionale,
rilevato come l'ambito di applicazione del provvedimento risulti tuttavia circoscritto, in quanto limita la possibilità di concedere l'utilizzo del marchio «100 per cento Italia» istituito dall'articolo 1, comma 1, ai soli prodotti realizzati completamente nel territorio italiano, il cui novero appare oggi ristretto,
evidenziato inoltre come il provvedimento rischi di determinare discriminazioni in danno di quelle imprese italiane che producano parte della produzione anche al di fuori del territorio nazionale, per esigenze industriali o commerciali,
esprime
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito a prevedere il coinvolgimento della Guardia di finanza nelle attività di controllo previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 3-bis, comma 1, nel senso di sostituire la previsione del concerto tra le Camere di commercio e la Guardia di Finanza con più idonee forme di collaborazione tra tali organismi, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali della Guardia di Finanza.
5-04361 Sergio Rossi: Pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione di nuove concessioni per la raccolta di scommesse sportive.
5-04363 Benvenuto e Nannicini: Pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione di nuove concessioni per la raccolta di scommesse sportive.
Con l'interrogazione in esame si chiedono, in sostanza, informazioni circa l'imminente pubblicazione, da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito, per brevità, «Monopoli»), di un bando di gara per l'aggiudicazione di nuove concessioni per le scommesse a quota fissa, nonché sulle implicazioni che esso avrebbe sull'attuale sistema concessorio.
I Monopoli, sentiti al riguardo, hanno fatto presente che relativamente al settore delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, l'articolo 1, commi 284 e 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha previsto, come è noto, il riordino della disciplina di tale settore.
I Monopoli hanno precisato in proposito che detto intervento è collegato sia alla diversa modalità di finanziamento dello Sport sia alla scadenza delle attuali concessioni per la gestione delle scommesse a quota fissa prevista al 30 dicembre 2005.
In particolare, il comma 284 del citato articolo 1 ha disposto il riordino dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli - di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - coerentemente con la eliminazione del prelievo a favore del CONI a decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota, di tale imposta è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
Il successivo comma 286 del citato articolo 1 ha stabilito, invece, che con uno o più decreti (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
L'articolo 1, comma 287, della legge n. 311 del 2004, prevede, inoltre, che con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo principi di: armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici, economicità ed efficienza delle reti di vendita, diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale, sicurezza e trasparenza del gioco, tutela della buona fede dei partecipanti, salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizione sportive gestite dal CONI.
I Monopoli hanno rappresentato che sono all'esame del Comitato generale per giochi le linee guida per l'attuazione di quanto previsto dalle citate disposizioni.
Al termine dei lavori del predetto Comitato, si provvederà alla stesura dei documenti per la selezione degli operatori di gioco cui affidare attività e funzioni pubbliche in materia di scommesse.
La procedura di selezione, che dovrà essere, in ogni caso, una procedura «aperta» nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, permetterà a tutti gli operatori, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, di parteciparvi ed, in caso di esito positivo, di operare nel mercato italiano dei giochi.
Quindi, ad avviso dei Monopoli, al momento appare prematuro parlare di un sistema concessorio articolato in 15 operatori e 5.000 punti vendita, trattandosi di valutazioni non espresse dall'Amministrazione stessa.
Infatti, relativamente agli obiettivi fissati dal legislatore, la predetta Amministrazione ha provveduto ad effettuare, durante i primi mesi del 2005, approfondite analisi sulle potenzialità del mercato italiano ed europeo, nonché sulle differenze tra il mercato del betting italiano e quello dei principali paesi europei, per definire il nuovo sistema distributivo delle scommesse di cui trattasi, tenendo, comunque, quali punti fermi i principi stabiliti dal legislatore nel comma 287, dell'articolo 1 della, legge n. 311 del 2004.
In particolare, per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti derivanti dall'applicazione del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i Monopoli individueranno, sulla base delle linee guida del Comitato generale per i giochi, i criteri più opportuni per la salvaguardia degli operatori che hanno avuto il ruolo di «precursori» dello sviluppo delle scommesse sportive in Italia e dei quali, quindi, ritiene di capitalizzare il patrimonio imprenditoriale esistente, supportando coloro che hanno operato, in questi anni, in modo costruttivo, ovvero i concessionari che non presentano debiti o ritardi nel pagamento all'Erario o al CONI.
I Monopoli ritengono, pertanto, che alle professionalità attualmente esistenti non sarà preclusa la possibilità di continuare ad operare, con profitto, in un mercato più aperto, che provvederà a valorizzare ulteriormente tali professionalità.
I Monopoli hanno fatto presente che il nuovo sistema di gestione delle scommesse non modificherà, inoltre, la scadenza delle attuali concessioni dei concorsi pronostici su base sportiva.
Quanto alla necessità di assicurare la partecipazione di più service provider all'offerta di servizi, i Monopoli hanno rappresentato che, nelle more dell'emanazione di un'organica normativa di modifica dell'articolo 1, comma 288, della legge finanziaria per il 2005, ha ammesso un provider, precisamente la MICRO GAME con sede in Benevento (Zona industriale Olivola, lotto D/4), già in possesso della qualifica di provider per le scommesse sportive prima del 31 dicembre 2004, previo esame della convenzione stipulata con concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ad effettuare i test di accesso al Totalizzatore Ippico Nazionale per la successiva abilitazione, in caso di esito positivo, a fornire i servizi tecnici necessari alla raccolta delle medesime scommesse sulle corse dei cavalli.
I Monopoli hanno, inoltre, assicurato che analoghe procedure saranno adottate su istanza degli operatori interessati.
5-04362 Leo: Incremento della misura dell'acconto IRAP.
Con la presente interrogazione l'Onorevole interrogante lamenta che nelle istruzioni del modello Unico 2005 è stato previsto l'aumento dell'acconto dovuto ai fini Irap, dal 99 al 102,5 per cento pur in assenza di espressa disposizione legislativa in tal senso.
Come è noto, l'articolo 4, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società), dispone che «per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento».
L'Agenzia delle entrate ritiene, in proposito, che l'espressione « ... ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società ...» deve intendersi nel senso che la disposizione del citato articolo 4 si riferisce alla sola imposta sul reddito delle società, sicché l'indicazione della misura dell'acconto al 102,5 per cento non può essere estesa all'Irap.
Pertanto, ne consegue che l'acconto Irap, dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, resta confermato nella misura del 99 per cento.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante riforma dell'imposizione del reddito sulle società. Atto n. 482.
La VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società, emanato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 80 del 2003 (Atto n. 482);
considerato che l'articolo 10, commi 1 e 6, della legge n. 80 del 2003, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, prevede che l'attuazione della stessa avvenga mediante più decreti legislativi;
considerato che le disposizioni dello schema di decreto risultano coerenti con i principi e criteri direttivi indicati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o), della citata legge di delega n. 80 del 2003;
rilevato, altresì, che lo schema di decreto ha provveduto a coordinare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di IRAP con alcuni dei nuovi istituti introdotti dalla riforma dell'imposizione sulle società, senza tuttavia tenere conto delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante le opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, con il quale, dunque, deve essere coordinato;
valutato positivamente l'impianto complessivo dello schema di decreto, che interviene essenzialmente a correggere errori ed omissioni compiuti in sede di emanazione del decreto legislativo n. 344 del 2003;
rilevato, peraltro, che risulta ancora insoluto il problema della graduale eliminazione dell'IRAP, con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, nonché con la semplificazione della base imponibile;
tenuto conto della necessità di provvedere ad un ulteriore miglioramento del testo del provvedimento, sia sotto il profilo della qualità redazionale delle norme in esso contenute, sia con riferimento alla collocazione e alla sistematicità delle modificazioni apportate al testo unico delle imposte sui redditi;
considerato, in particolare, che la scelta di mantenere in via transitoria gli enti non commerciali tra i soggetti dell'imposta sulle società, nonostante che l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 80 del 2003 ne prevedesse l'inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, e di applicare ad essi il regime dei dividendi previsto per le società, nonché per gli enti commerciali, determina una disarmonia con il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni che è, invece, quello applicabile alle persone fisiche;
sottolineata l'esigenza che il Governo provveda quanto prima all'emanazione
della normativa di attuazione della disciplina sulla «tonnage tax», valutando inoltre l'opportunità di estendere l'ambito soggettivo di tale disciplina anche alle imprese armatoriali che ricorrono allo strumento del noleggio (anche di bandiera estera);
tenuto conto delle osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali di categoria;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento alle disposizioni del TUIR riguardanti i redditi di capitale, provveda il Governo:
a) a rendere più agevole l'applicabilità dell'articolo 44, comma 2, del TUIR, come modificato dallo schema di decreto, il quale equipara il trattamento degli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato a quello degli strumenti con le medesime caratteristiche emessi da soggetti residenti, con la conseguenza che le partecipazioni al capitale, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti sarebbero da considerare «similari» alle azioni, a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa del soggetto estero emittente.
In particolare, appare necessario eliminare il riferimento ivi previsto al «reddito d'impresa», sostituendolo con un riferimento alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, in modo da dare rilevanza alle remunerazioni attribuite e non deducibili dal reddito del soggetto estero emittente quali che siano le tipologie reddituali riferibili a tale soggetto estero emittente, e prevedere che l'indeducibilità dal reddito dell'emittente estero possa essere provata sulla base di una dichiarazione dell'emittente stesso ovvero da altri elementi certi e precisi; con la conseguenza che, in mancanza della dichiarazione ovvero di altri elementi certi e precisi, lo strumento finanziario non potrà essere considerato similare all'azione e, quindi, dovrà essere trattato come titolo obbligazionario ovvero atipico.
In alternativa, potrebbe essere resa nota la tipologia di titoli emessi da soggetti esteri che possono essere considerati similari alle azioni in quanto produttivi, sulla base della normativa estera, di proventi non deducibili dal reddito del soggetto emittente, assicurando comunque in tal modo l'uniformità di comportamento e, quindi, evitando discriminazioni tra titoli emessi da soggetti residenti e titoli emessi da soggetti non residenti;
b) ad estendere, per motivi di uniformità di trattamento, l'applicabilità del citato articolo 44, comma 2, del TUIR anche alle associazioni in partecipazione in cui l'associante è soggetto non residente;
c) a sopprimere la disposizione dell'articolo 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, la quale stabilisce una presunzione iuris et de iure in base alla quale, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili, in quanto tale presunzione introduce una sorta di doppio binario civile e fiscale delle riserve, che determina rilevanti difficoltà di gestione delle riserve stesse da parte della società emittente.
Dette difficoltà risultano insuperabili se le partecipazioni sono emesse da società estere, le quali, essendo estranee al nostro ordinamento fiscale, non sarebbero obbligate ad una gestione delle riserve coerente con le disposizioni dello Stato italiano, non essendo peraltro possibile ipotizzare che siano i soci italiani percettori di dividendi a tenere memoria della composizione delle riserve, sulla base delle pregresse distribuzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della riforma, in epoca in cui essi potevano non essere soci, né essendo possibile escludere le società estere, perché in tal caso la norma penalizzerebbe in modo ingiustificato gli investimenti in società italiane;
d) a valutare nuovamente quanto espresso con riferimento alla disciplina
fiscale dell'associazione in partecipazione nel parere reso dalla Commissione Finanze sullo schema di decreto istitutivo dell'IRES, eliminando conseguentemente, all'articolo 11, lettera a), n. 2), dello schema di decreto legislativo in esame, la disposizione che introduce la ritenuta sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione corrisposti da associanti persone fisiche e da società di persone.
Infatti, mentre è condivisibile l'assimilazione della posizione dell'associato a quella del socio, quando l'associante in partecipazione è una società di capitale, non appare sostenibile estendere tale configurazione anche nel caso in cui l'associante è un'impresa individuale o una società di persone. Infatti, nel primo caso, si è in presenza di una società che assoggetta complessivamente l'utile a tassazione, ai fini dell'IRES, sicché appare logico concepire la successiva attribuzione di questo utile all'associato alla stessa stregua di dividendi attribuiti ai soci, mentre nell'altro caso questa configurazione comporterebbe una tassazione integrale dell'utile nei confronti dell'imprenditore individuale (o dei singoli soci di una società di persone) e una tassazione agevolata dell'associato in partecipazione (con applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento degli utili percepiti ovvero in misura pari al 40 per cento degli stessi) benché si tratti di persone fisiche - imprenditore ed associato - che condividono i medesimi rischi di impresa e che, pertanto, dovrebbero essere sottoposti ad identico trattamento (tassazione pro quota dell'utile dell'affare). Se si condividono queste perplessità l'associazione in partecipazione con l'impresa individuale (o con la società di persone) dovrebbe restare nell'alveo dei contratti sinallagmatici, nei contratti, cioè, che comportano la deduzione del provento spettante all'associato in partecipazione dal reddito dell'impresa associante e la tassazione piena di tale provento presso il soggetto associato. Tale impostazione comporterebbe conseguentemente la modifica di tutte le norme che disciplinano questa fattispecie nell'ambito dei redditi di capitale, dei redditi d'impresa e dei redditi diversi, sia per il soggetto associante sia per il soggetto associato;
e) a rendere coerenti le disposizioni degli articoli 59, 89 e 47 del TUIR per quanto riguarda il tributario trattamento degli utili distribuiti, in quanto, mentre l'articolo 47 del TUIR fa riferimento agli utili distribuiti dai soggetti di cui all'articolo 73 senza alcuna limitazione, ivi compresi, dunque, quelli distribuiti da enti non commerciali, gli articoli 59 e 89 del TUIR si riferiscono soltanto alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR, escludendo, quindi, gli enti non commerciali;
f) a disciplinare il trattamento fiscale degli strumenti finanziari emessi a fronte degli apporti di opere e servizi;
2) con riferimento alle disposizioni in materia di participation exemption, provveda il Governo:
a) a correggere un errore formale circa l'ambito di applicazione del comma 3 dell'articolo 87 del TUIR, relativo agli strumenti finanziari similari alle azioni, non solo, come già previsto dal decreto correttivo, ricomprendendovi i realizzi cosiddetti assimilati alle cessioni (assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) ma anche specificando che le plusvalenze sono realizzate e «determinate» ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, del TUIR;
b) a rivedere la formulazione dell'articolo 87, comma 1-bis, del TUIR, introdotto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), dello schema di decreto, al fine di chiarire con quali criteri sono identificate le azioni o quote trasferite dalla categoria delle immobilizzazioni finanziarie a quella dell'attivo circolante e viceversa, al fine di evitare interpretazioni difformi della norma introdotta;
c) a confermare la rilevanza delle partecipazioni esenti, al pari delle altre partecipazioni, ai fini della verifica dei parametri (ricavi e altri proventi) stabiliti per la qualificazione delle società di comodo;
3) con riguardo al nuovo istituto della thin capitalization, introdotto dall'articolo 98 del TUIR, provveda il Governo a valutare la necessità di sospenderne l'efficacia almeno per il 2004, al fine di rivedere la disciplina dell'indebitamento in generale, ovvero, in subordine, a limitarne l'ambito di applicazione ai soli finanziamenti erogati da soci qualificati e parti correlate che risiedono in Stati e territori qualificati come «paradisi fiscali», ed, eventualmente, ad estenderne l'applicabilità anche ai finanziamenti provenienti da Paesi UE mediante l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, opportunamente integrato.
Sono infatti noti i numerosi aspetti di complessità, che rendono estremamente difficoltosa e penalizzante l'applicazione della norma, e l'ambiguità della sua ratio, che ne rendono iniqui ed irrazionali gli effetti. In particolare, per i finanziamenti provenienti da soci residenti in Paesi UE, la norma non supera i rilievi di incompatibilità con i principi comunitari di cui alla sentenza C-324/00 del 13 dicembre 2002. Infatti, per tali soggetti le remunerazioni dei finanziamenti sarebbero tassate nello stesso Stato estero, mentre, per i soci residenti nel territorio dello Stato, le remunerazioni verrebbero detassate alla stregua dei dividendi. Quanto ai finanziamenti effettuati dai residenti, la norma comporta sostanzialmente uno spostamento della tassazione dai soci finanziatori alla società finanziata, senza un apprezzabile incremento di gettito e penalizzando, oltretutto, i soci non finanziatori (normalmente di minoranza) che si vedono decrementare l'utile distribuibile della società partecipata a motivo delle maggiori imposte (derivanti dalla indeducibilità degli interessi). Quanto, infine, ai finanziamenti erogati dalle banche e garantiti dai soci, la disciplina di indeducibilità si traduce in un aumento ingiustificato del costo del finanziamento dal momento che colpisce tutte le garanzie, anche quelle che non mascherano fenomeni di «conduit» e che, quindi, non realizzano alcun arbitraggio fra interessi e dividendi;
4) in merito alla disciplina sulle imprese di assicurazione di cui all'articolo 111 del TUIR, provveda il Governo:
a) a sostituire il comma 2 dell'articolo 111 con il seguente: «2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio», nonché ad eliminare, al comma 1 del medesimo articolo 111, le parole: «salvo quanto stabilito nei commi successivi».
Come già evidenziato nel parere reso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo istitutivo dell'IRES, tale modifica è finalizzata ad evitare inutili adempimenti (cioè variazioni in aumento e in diminuzione dell'utile di bilancio, da apportare in dichiarazione dei redditi, di pari importo), con riguardo alle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione dei rami vita per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati in corrispondenza dei proventi (ad esempio, dividendi o plusvalenze) e degli oneri (ad esempio, minusvalenze) che ordinariamente non concorrono alla formazione del reddito; adempimenti che sono costosi per le imprese e che non recano alcun beneficio per l'Erario. Il riconoscimento fiscale di tali componenti positivi e negativi consente, quindi, la rilevanza anche delle riserve, in coerenza con il dettato del comma 1, opportunamente riformulato;
b) ad introdurre, dopo il comma 3 del medesimo articolo 111 del TUIR, il seguente: «3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari può essere attuata unitariamente per entrambi i rami ovvero separatamente per ciascuno di essi.».
Tale disposizione consentirebbe alle imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente il ramo vita e il ramo danni e che hanno l'obbligo di determinare separatamente il patrimonio e i risultati economici relativi ai rami vita e ai rami danni e di riservare le attività poste a copertura delle riserve tecniche in modo esclusivo e separato all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono, di valutare separatamente o congiuntamente i titoli con riferimento ai singoli rami e, quindi, di poter attribuire in bilancio costi unitari diversi ai titoli appartenenti ai due comparti. La facoltà di dare o meno piena rilevanza fiscale alla descritta separata valutazione operata ai fini civilistici dovrebbe comunque essere condizionata all'applicazione costante del criterio prescelto in modo costante nel tempo;
5) con riferimento all'articolo 113 del TUIR, relativo al regime delle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari, provveda il Governo a migliorare il meccanismo di applicazione di tale disposizione in tutte le situazioni di sostegno finanziario alla clientela attuate mediante la conversione di crediti in partecipazioni, in particolare:
a) eliminando l'interpello preventivo all'Agenzia delle entrate per il giudizio di ammissibilità - che, tra l'altro, duplica informazioni che le banche sono già tenute a comunicare alla Banca d'Italia - e prevedendo l'acquisto di partecipazioni per il recupero dei crediti bancari come autonoma fattispecie da inserire nel novero delle operazioni potenzialmente elusive ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) estendendone l'applicazione anche:
1) alle azioni e partecipazioni diverse da quelle per le quali si rende applicabile il regime di esenzione delle plusvalenze di cui all'articolo 87 (participation exemption), nella considerazione che anche i componenti positivi e negativi afferenti alle valutazioni di tali titoli non hanno più rilevanza fiscale per effetto della riforma;
2) alle partecipazioni acquisite in conseguenza di operazioni di finanziamento dirette a prevenire situazioni di difficoltà finanziaria o di insolvenza dell'impresa debitrice, in modo da superare i dubbi cui l'attuale formulazione della norma può dare adito, in quanto appare privo di fondamento circoscrivere l'applicazione della disposizione alle sole ipotesi in cui l'assunzione delle partecipazioni riguardi imprese che già versano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, penalizzando, per contro, le operazioni di finanziamento dirette proprio a prevenire tale situazione;
3) alle partecipazioni acquisite nell'ambito delle fattispecie giudiziali ed extragiudiziali di ristrutturazione dei debiti (ad esempio nelle ipotesi di cui agli articoli 160 e 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, come modificati dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35);
6) con riferimento alla disciplina sul consolidato nazionale di cui agli articoli 117-129 del TUIR, provveda il Governo:
a) a stabilire che nella somma algebrica dei redditi complessivi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 122 del TUIR le perdite di esercizio dei soggetti partecipanti al consolidato possono essere computate secondo le disposizioni dell'articolo 84, comma 1, ultimo periodo, cioè in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti e eccedenze di periodi precedenti. Infatti la compensazione dei redditi di alcune società con le perdite di altre società potrebbe ridurre il reddito complessivo, e quindi l'imposta, in modo tale da limitare l'entità del credito per le imposte pagate all'estero. A ben vedere tale situazione non è dissimile da quella relativa allo scomputo di perdite di esercizi precedenti cui la norma vigente riconosce la possibilità di ridurre lo scomputo di tali perdite;
b) a rimuovere gli impedimenti alla deducibilità delle erogazioni liberali ex articolo 100, comma 2, del TUIR per le società consolidate ove le stesse siano in perdita, consentendo a tal fine di parametrare la deduzione al reddito consolidato o, in alternativa, di trasferire la deducibilità ad altra società facente parte del consolidato;
c) a considerare le modifiche introdotte dallo schema di decreto sul regime sanzionatorio come causa di revoca dell'opzione per il consolidato senza le penalizzazioni previste per l'interruzione del consolidato. Al fine di dirimere i dubbi interpretativi della norma che disciplina il regime sanzionatorio dovrebbe essere inoltre chiarito che:
1) i criteri di accertamento della debenza o meno della sanzione, nonché quelli di determinazione dell'importo della stessa debbono essere riferiti all'eventuale maggiore imposta di gruppo conseguente alla rettifica operata sul reddito imponibile del soggetto che ha commesso la violazione;
2) entrambi i soggetti (consolidante e consolidata) devono essere considerati nella medesima posizione in relazione agli istituti processuali ed alle previsioni tributarie e amministrative in genere che disciplinano la materia sanzionatoria (notificazione degli atti di irrogazione delle sanzioni, legittimazione passiva, applicazione degli istituti deflativi, cause di non punibilità, ecc.), in quanto l'affermazione del principio della responsabilità solidale del soggetto consolidante per una «somma pari alla sanzione» pone quest'ultimo nella medesima posizione giuridica della consolidata, autore materiale della violazione, determinando una sostanziale corrispondenza tra soggetto passivo della sanzione e autore materiale;
d) a sopprimere il comma 3 dell'articolo 127 del TUIR, il quale appare ormai incompatibile con i commi 1 e 2 del medesimo articolo, come modificati dallo schema di decreto legislativo;
e) a chiarire che anche le società in liquidazione ordinaria possono optare per il regime del consolidato e per la trasparenza fiscale;
7) con riferimento alla disciplina sul consolidato mondiale di cui agli articoli 130-142 del TUIR, provveda il Governo a sopprimere la disposizione contenuta nell'articolo 142, comma 3, per evitare che i contribuenti siano indotti a non esercitare l'opzione per il consolidato mondiale fino all'emanazione del decreto attuativo, e ad introdurre le modifiche normative necessarie nell'articolo 142, comma 1, nel quale andrebbe fatto rinvio alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel decreto ministeriale 9 giugno 2004, di attuazione della normativa relativa alla tassazione di gruppo su base nazionale, tenuto conto che le disposizioni che potrebbero essere contenute nel decreto in questione sarebbero sostanzialmente analoghe a quelle già emanate con il citato decreto ministeriale.
Si osserva infatti come il ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione di tale disciplina, previsto dal comma 1 del citato articolo 142, abbia determinato una situazione di incertezza nei contribuenti interessati a fruire di tale istituto;
8) con riguardo alla tassazione del reddito delle società controllate o collegate, residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, provveda il Governo:
a) a chiarire che, ai fini dell'esimente dell'articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR, anche i dividendi incassati da tali società sono rilevanti se derivano da utili di società residenti in Stati o territori diversi da quelli aventi regimi fiscali privilegiati;
b) ad abrogare l'articolo 168 del TUIR, che estende la tassazione per trasparenza, prevista dall'articolo 167 del medesimo TUIR per i redditi delle società controllate, anche ai redditi delle società collegate, tenuto conto che l'applicazione di tale disposizione comporterebbe rilevanti difficoltà per le imprese a fronte di
scarsi risultati per l'Erario in termini di gettito. Peraltro la mancata emanazione del decreto attuativo previsto dall'ultimo comma del citato articolo 168 sembra sintomatica della volontà del Governo di non dare applicazione a tale istituto;
9) con riguardo alle altre disposizioni relative al reddito delle società, provveda il Governo:
a) a chiarire che la disposizione prevista dall'articolo 94, comma 6, del TUIR, riguardante la valutazione delle azioni o quote per effetto dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci si applica anche se le azioni o quote costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 101 del TUIR;
b) a sopprimere la disposizione introdotta nell'articolo 109, comma 3-bis, del TUIR, volta a rendere indeducibili le minusvalenze (rectius i minori valori) derivanti dal realizzo delle partecipazioni societarie e strumenti finanziari similari alle azioni fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nel periodo di imposta di realizzo e nel precedente, in quanto l'applicazione indiscriminata di tale norma a tutte le tipologie di partecipazioni societarie e strumenti finanziari assimilati (siano essi quotati o non quotati) e a tutte le operazioni di realizzo che hanno interessato le dette partecipazioni e strumenti si pone in chiaro contrasto con i principi ispiratori della riforma, poiché causa indirettamente la integrale tassazione dei dividendi percepiti, già assoggettati al tributo personale in capo alla società la cui partecipazione è oggetto di scambio. Il disegno elusivo, infatti, può logicamente verificarsi solo ove la minusvalenza realizzata in conseguenza dello «stacco» dei dividendi si riferisca ad una partecipazione ceduta da un soggetto che abbia realizzato una plusvalenza esente dal tributo personale. In tal caso, resterebbe ferma la possibile applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per quelle operazioni mosse da un chiaro intento elusivo.
In alternativa, a limitare l'ambito di applicazione della norma ai trasferimenti infragruppo effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della riforma, escludendo in ogni caso le transazioni relative ai titoli quotati nei mercati regolamentati;
c) a sopprimere la disposizione dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, che dispone la tassazione delle riserve di patrimonio netto e degli utili di esercizio distribuiti se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve e degli utili risulti inferiore alle eccedenze di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, in quanto la rigidità di tale disposizione limita ingiustificatamente la politica dei dividendi delle imprese (che sarà resa più difficoltosa a seguito dell'applicazione dei principi contabili internazionali) sebbene esse siano già tenute all'accantonamento delle imposte differite;
d) a valutare l'opportunità di consentire, sempre in via facoltativa, di dare rilevanza al trattamento fiscale degli interessi derivanti da crediti d'imposta secondo il criterio di cassa, analogamente agli interessi di mora;
e) a completare l'intervento normativo concernente il regime di attualizzazione dei cosiddetti «cambi a termine» con la previsione dell'attualizzazione di tale valore sulla base dei flussi finanziari attesi.
Si rileva infatti, con riferimento alla disciplina sulle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 112 del TUIR, come il Governo non abbia recepito una importante indicazione contenuta nel parere reso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo con il quale sono stati introdotti i principi contabili internazionali nei bilanci di esercizio e a fini fiscali (ora decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38). In particolare, non è stato integrato il criterio di determinazione del valore minimo fiscale relativo alla valutazione dei
contratti a termine su valute, previsto dal comma 3, lettera c), dell'articolo 112 del TUIR, con la previsione dell'attualizzazione di tale valore sulla base dei flussi finanziari attesi (cui si deve procedere per calcolare, in base agli IAS, il fair value di tali contratti), determinando una lacuna normativa che, se non prontamente colmata espressamente, provoca dubbi interpretativi e una ennesima gravosissima divaricazione tra utile di bilancio e reddito imponibile, in controtendenza rispetto ai principi che hanno ispirato il recepimento dei suddetti principi contabili. In particolare, si rileva come sia il previgente articolo 103-bis, comma 2, lettera c), del TUIR, sia l'articolo 112, comma 5, lettera c), del TUIR (prima delle modifiche apportate con il Decreto legislativo n. 38 del 2005) fossero ispirati, con specifico riguardo ai contratti a termine su valute, al riconoscimento ai fini fiscali del medesimo criterio valutativo adottato in bilancio in base al Decreto legislativo n. 87 del 1992, non essendo pertanto motivato il superamento di tale impostazione con riguardo al criterio valutativo previsto dai principi contabili internazionali;
10) provveda, il Governo a ricondurre nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988 le disposizioni da esso estrapolate, eliminandone il testo dal TUIR, in quanto l'inserimento di talune disposizioni di tale decreto del Presidente della Repubblica nel TUIR è incompleto e genera difficoltà interpretative.
Non si comprende infatti se le altre norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 42, che pur conservano attualità, si devono ritenere tacitamente abrogate: in questo caso, vi sarebbero delle lacune normative su alcune specifiche questioni. Posto che il decreto legislativo n. 344 del 2003 ha già stabilito che i riferimenti contenuti in altri testi normativi alle norme in vigore prima della introduzione dell'IRES devono intendersi fatti alle corrispondenti disposizioni oggi in vigore, non v'è motivo di procedere all'inserimento nel TUIR di norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988. L'intervento di ordine sistematico rischia, infatti, di creare ulteriori problemi, come è il caso della modifica dell'articolo 114 del TUIR, diretta a recepire in tale testo una norma già contenuta nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 42, senza tener conto, tuttavia, che ormai non esiste più «l'abilitazione a compiere operazioni valutarie», essendo tali operazioni comprese automaticamente nella normale attività bancaria, e che il rinvio all'articolo 106, contenuto nel citato articolo 114, andrebbe riferito, eventualmente, ai commi 3, 4 e 5;
11) con riferimento all'articolo 114 del TUIR, provveda il Governo a riformularne il testo, al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, il quale, nel disporre l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali, all'articolo 8 ha stabilito che la Banca d'Italia, nella redazione del proprio bilancio, può uniformare i criteri di rilevazione e di redazione alle disposizioni adottate dalla BCE e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia e che, in tal caso, i criteri di redazione adottati assumono rilevanza anche agli effetti tributari;
12) con riguardo alla decorrenza delle modifiche recate dal decreto correttivo, provveda il Governo a fissare l'applicazione delle stesse con riferimento alle seguenti ipotesi:
a) le disposizioni che influenzano la determinazione del risultato di esercizio si applicano a decorrere dal periodo d'imposta riferibile all'esercizio il cui termine di chiusura è successivo alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, salvo quanto indicato alla lettera d);
b) le disposizioni che non influenzano la determinazione del risultato di esercizio (come, ad esempio, quelle che nell'associazione in partecipazione con associante impresa individuale ne dovrebbero
prevedere una diversa ripartizione rispetto alla norma attualmente vigente) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di versamento a saldo delle imposte scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo;
c) le disposizioni che comportano l'effettuazione di adempimenti da parte degli intermediari (ad esempio, la nuova qualificazione dei titoli similari alle azioni emessi da soggetti non residenti, nonché quelle che comportano l'inapplicabilità del sistema amministrato e del sistema gestito) si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006, ciò al fine di consentire agli intermediari di apprestare i nuovi strumenti necessari per poter correttamente adempiere alle nuove previsioni normative;
d) la disposizione che ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo di «osservazione» previsto dalla normativa transitoria in materia di disallineamento si applica anche alle opzioni per il consolidato e per la trasparenza fiscale già esercitate alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, e, quindi, anche per i redditi relativi al 2004, ferma restando l'impossibilità di modificare le opzioni già esercitate o di esercitare ora per allora le opzioni.
7-00514 Benvenuto: Copertura assicurativa per i danni derivanti da sanzioni pecuniarie comminate al professionista.
7-00572 Benvenuto: Revisione della disciplina in materia di sanzioni amministrative per i commercialisti e consulenti del lavoro e circa la relativa copertura assicurativa.
7-00605 Romoli: Revisione della disciplina in materia di sanzioni amministrative tributarie.
La VI Commissione,
premesso che:
la disciplina vigente in materia di sanzioni tributarie non penali, di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997, prevede la responsabilità solidale della «persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione» con il «soggetto destinatario degli obblighi tributari»;
in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997 ha introdotto la novità dell'imputazione della responsabilità in concorso tra il «soggetto destinatario degli obblighi tributari» e la «persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione» e quindi alla responsabilità dell'autore o concorrente nella violazione si accompagna, nel caso di violazioni di natura sostanziale (quelle che incidono sulla quantificazione e/o pagamento del tributo), la responsabilità solidale del soggetto nell'interesse del quale ha agito il trasgressore;
l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 472 ha ricalcato il codice penale nella definizione del responsabile delle azioni od omissioni, coscienti e volontarie, in quanto la colpevolezza è riconosciuta quando viene commesso un fatto con atteggiamento in contrasto con i doveri imposti ad ognuno e la stessa colpevolezza può assumere le forme di dolo, colpa grave o lieve;
l'ISVAP, con la circolare n. 246 del 22 maggio 1995, ha ritenuto il contratto di assicurazione che sollevi l'assicurato dal pregiudizio economico costituito dall'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie illecito per contrarietà all'ordine pubblico ex articolo 1343 del codice civile, in quanto in tal modo risulterebbero violati i principi di personalità ed afflittività in relazione al potere deterrente delle sanzioni amministrative riguardo ai comportamenti futuri dei soggetti interessati, escludendo pertanto la possibilità di assicurare il rischio rappresentato dall'applicabilità al professionista di sanzioni amministrative;
in tale contesto normativo il professionista si trova pertanto esposto al rischio di dover rispondere nei confronti dell'Amministrazione con il proprio patrimonio per l'illecito amministrativo posto in essere dal cliente;
l'impostazione normativa seguita in materia appare ispirata ad una generale sfiducia nei confronti dell'opera dei commercialisti,
dei ragionieri e dei consulenti tributari, fondata sul presupposto, del tutto pregiudiziale ed infondato, secondo cui gli illeciti tributari commessi dai contribuenti sono sempre posti in essere avvalendosi della cooperazione dei professionisti, e che è pertanto necessario estendere l'applicazione delle sanzioni non penali a questi ultimi per contrastare efficacemente i fenomeni di evasione fiscale;
peraltro, l'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è nel frattempo intervenuto trasferendo il carico della persona giuridica la responsabilità fiscale dei manager, amministratori e dipendenti di società ed enti con personalità giuridica e lasciando quindi invariato il regime di responsabilità per i professionisti, le società di persone e gli altri soggetti senza personalità giuridica;
inoltre, l'articolo 2, comma 1, lettera 1), della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, dispone a sua volta che nell'emanando codice fiscale «la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione», con ciò ponendo le premesse per risolvere la problematica evidenziata;
alla luce delle sopra richiamate evoluzioni della normativa, si evidenzia una disparità di trattamento in danno dei professionisti del settore tributario che appare priva di razionale giustificazione,
ad adottare iniziative normative volte a rivedere la disciplina della sanzioni amministrative in materia tributaria, al fine di limitare la previsione della responsabilità solidale degli intermediari con il contribuente nel caso di illeciti tributari, in particolare nelle ipotesi di ritardi nella trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dovuti a problemi tecnici non imputabili ai medesimi intermediari.
(8-00123)
«Benvenuto, Lettieri, Patria, Leo, Pistone»