Martedì 24 maggio 2005. - Presidenza del presidente Antonio MARZANO.
La seduta comincia alle 10.40.
Istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela della qualità dei prodotti italiani.
Nuovo testo unificato C. 472 Contento ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Antonio MARZANO, presidente relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla materia
tributaria, sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 472 ed abbinate, recante istituzione dei marchi per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'istituzione del marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano, al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia. Il comma 2 specifica che s'intendono realizzati completamente in Italia per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente nel territorio nazionale.
Ai sensi dell'articolo 2 il marchio è concesso ai produttori a condizione che il suo utilizzo non ingeneri confusioni nei consumatori in merito al rispetto delle disposizioni contenute nell'intervento legislativo.
L'articolo 3 prevede, al comma 2, che il marchio sia rilasciato, su richiesta delle imprese interessate, dal Ministero delle Attività produttive, a condizione che i soggetti richiedenti autocertifichino, ai sensi del comma 1, il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro in campo fiscale e contributivo, il rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente, il non utilizzo dei soggetti minori, nonché il fatto che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si svolgono integralmente nel territorio nazionale. Il comma 3 istituisce presso il Ministero delle Attività produttive l'albo delle imprese autorizzate ad utilizzare il marchio.
L'articolo 3-bis prevede che le Camere di commercio controllino la veridicità delle autocertificazioni previste dall'articolo 3, di concerto con la Guardia di finanza, anche avvalendosi di istituti di certificazione pubblici e privati.
L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che le imprese che utilizzano il marchio attestano, ogni due anni, con apposita certificazione, il permanere dei requisiti previsti; le imprese sono comunque tenute a comunicare il venir meno degli stessi requisiti.
Il comma 2 prevede che le Camere di commercio effettuino controlli periodici a campione in materia, mentre il comma 4 stabilisce che il Ministero delle Attività produttive possa revocare l'autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso laddove emergano violazioni da parte dell'impresa interessata della relativa disciplina.
L'articolo 5 vieta, al comma 1, alle imprese alle quali sia stato revocato il diritto all'utilizzo del marchio di presentare nuove richieste di autorizzazione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca.
In merito alla formulazione di tale disposizione rileva l'opportunità di riferirsi alla revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, piuttosto che alla revoca del diritto a tale uso, sia per ragioni di uniformità con la dizione utilizzata al comma 4 dell'articolo 4, sia in quanto non appare giuridicamente corretto prevedere la revoca di un diritto, il quale non può essere oggetto di autorizzazione o revoca ma, piuttosto, di riconoscimento.
I commi 2 e 3 del medesimo articolo 5 affidano, rispettivamente, al Ministero delle Attività produttive il compito di segnalare all'autorità giudiziaria i casi di contraffazione ed uso abusivo dei marchi, e stabiliscono le sanzioni penali applicabili in materia.
L'articolo 6 istituisce, al comma 1, l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea la quale deve evidenziare il Paese di origine del prodotto finito e dei prodotti intermedi, nonché il rispetto delle regole comunitarie ed internazionali in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti. Il comma 2 prevede altresì che nell'etichettatura il produttore o l'importatore forniscano informazioni sulla conformità dei prodotti alle norme internazionali in materia di lavoro, sull'esclusione dell'impiego dei minori nel processo produttivo, nonché sul rispetto della normativa comunitaria ed internazionale in materia ambientale.
L'articolo 6-bis detta specifiche disposizioni sull'etichettatura delle calzature, prevedendo, che per tale prodotto l'etichetta possa riportare informazioni sulle principali parti che compongono la calzatura, nonché sull'origine e sulle lavorazioni dei materiali impiegati.
L'articolo 6-ter prevede altresì uno speciale sistema di etichettatura per i prodotti tessili, i quali possono essere etichettati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale. L'etichetta fornisce informazioni sull'origine e composizione dei materiali impiegati, sulla denominazione e sulle lavorazioni.
L'articolo 7 prevede, al comma 1, che la definizione «Made in Italy» è accompagnata, ferma restando la disciplina recata dal Regolamento CEE 2913/92, istitutivo di un codice doganale comunitario, da una scheda informativa denominata «carta d'identità del prodotto finito», la quale reca informazioni utili per conoscere la provenienza dei semilavorati impiegati e delle lavorazioni cui hanno contribuito imprese estere.
L'articolo 8 prevede, al comma 1, che a partire dal 2005, il Ministero delle Attività produttive predisponga campagne annuali di promozione del marchio «100 per cento Italia» per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana.
Ai sensi del comma 2 il medesimo Ministero provvede alla registrazione del marchio presso l'Ufficio di armonizzazione comunitaria, ai fini della tutela internazionale dello stesso, negli Stati terzi.
L'articolo 8-bis stabilisce che le norme contenute nell'intervento legislativo sono applicabili, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi, nonché alle denominazioni, indicazioni ed etichettature contemplate da leggi nazionali o regionali, finalizzate all'informazione del consumatore ed alla riconoscibilità dei prodotti.
L'articolo 9 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.
Rileva inoltre come il provvedimento, il quale può, nel complesso, essere giudicato favorevolmente, in quanto è volto ad individuare strumenti atti a sostenere i prodotti nazionali, presenti alcuni aspetti che, sebbene non rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, meritano di essere approfonditi. In particolare, evidenzia come l'ambito di applicazione del provvedimento risulti assai circoscritto, in quanto limita la possibilità di concedere l'utilizzo del marchio «100 per cento Italia» istituito dall'articolo 1, comma 1, ai soli prodotti realizzati completamente nel territorio italiano, il cui novero appare oggi ristretto; inoltre, esso potrebbe penalizzare le aziende italiane che effettuano talune loro produzioni all'estero, non tenendo conto del fatto che lo spostamento di talune attività produttive all'estero rientra nella logica della globalizzazione. Appare infine necessario valutare la compatibilità comunitaria di talune previsioni contenute nell'intervento legislativo.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene opportuno che la Commissione si limiti ad esprimere nulla osta, sottolineando come il provvedimento, le cui finalità sono condivisibili, contenga alcune soluzioni normative che denunziano una scarsa conoscenza della realtà produttiva del Paese. Evidenzia inoltre come esso non risulti coordinato con il recente decreto-legge sulla competitività e con altri provvedimenti attualmente allo studio del Governo.
Renzo PATRIA (FI) ritiene che il parere della Commissione debba essere motivato sulla base dell'analisi delle parti del testo che riguardano gli ambiti di competenza della Commissione medesima. Per tali ragioni, considerato che il provvedimento non presenti al riguardo profili problematici, ritiene possa essere espresso su di esso parere favorevole.
Mario LETTIERI (MARGH-U), pur riservandosi di intervenire sul merito del provvedimento nel corso della discussione in Assemblea, considera positivamente le finalità del provvedimento, che è volto a offrire tutela ai prodotti italiani. Osserva tuttavia che, sul piano tecnico, la previsione in base alla quale il marchio «100 per cento Italia» può essere utilizzato solo
per i prodotti realizzati integralmente sul territorio italiano possa determinare difficoltà soprattutto per quei produttori che operano in determinati settori merceologici. Considera inoltre necessario valutare attentamente se in ambito comunitario vi siano precedenti analoghi o se un simile strumento sia destinato ad operare soltanto in Italia.
Rileva inoltre l'opportunità che l'attività di controllo prevista dall'articolo 3-bis, sia affidata alle Camere di commercio ed alla Guardia di Finanza, senza coinvolgere la generalità dei corpi di polizia, che dovrebbero invece, a suo giudizio, essere chiamate ad operare in sinergia tra loro per reprimere eventuali violazioni.
Alfiero GRANDI (DS-U) con riferimento all'articolo 3-bis del testo, il quale prevede che le Camere di commercio controllino la veridicità delle autocertificazioni previste dal precedente articolo 3 di concerto con la Guardia di Finanza, anche avvalendosi di istituti di certificazione pubblici e privati, considera inaccettabile che la Guardia di Finanza debba operare di concerto con le Camere di commercio, venendo così distolta nei suoi compiti istituzionali ed in violazione dell'autonomia operativa che ne garantisce l'efficienza.
Maurizio LEO (AN) propone di suggerire alla Commissione di merito di modificare il testo dell'articolo 3-bis, sostituendo la previsione del concerto tra le Camere di commercio e la Guardia di Finanza con forme di collaborazione tra tali organismi, ricordando come forme analoghe di interrelazione siano state utilizzare per regolare rapporti tra il suddetto Corpo e l'Agenzia delle entrate.
Alfiero GRANDI (DS-U) reputa improprio instaurare un parallelismo tra l'Agenzia delle entrate, organismo preposto al controllo del rispetto della normativa fiscale, e le Camere di commercio.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) sottolinea la necessità della presenza del Governo al dibattito, anche per comprendere le finalità delle soluzioni normative prospettate nel testo.
Osserva inoltre come il provvedimento preveda, all'articolo 8, comma 3, iniziative promozionali relative a singoli prodotti, per i quali sono stanziati 20 milioni di euro annui, paventando come tale disposizione possa determinare uno spreco di risorse pubbliche.
Segnala inoltre come l'articolo 7, comma 3, preveda la possibilità di attuare campagne di informazione capillare utilizzando le televisioni nazionali, la rete radiofonica e internet, nonché stampati da inviare al domicilio dei cittadini. Ritiene che tali previsioni siano assimilabili al proliferare nella più recente normativa di erogazioni a favore di studi e ricerche di dubbia utilità pratica, almeno perciò che riguarda la collettività nel suo complesso.
Renzo PATRIA (FI) osserva, in relazione alle osservazioni formulate dal deputato Grandi, che anche le Camere di commercio sono organismi di natura pubblica, volti a fini di interesse generale. Ritiene invece fondate le considerazioni espresse dal deputato Benvenuto circa la necessità che il Governo sia presente all'esame del provvedimento, suggerendo pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.
Antonio MARZANO, presidente relatore, sottolinea l'importanza che potranno avere le valutazioni degli organi comunitari in merito alle previsioni contenute nell'intervento legislativo. Considerato quindi l'orientamento emerso nel dibattito, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nella giornata di domani il seguito dell'esame.
Attività subacquee ed iperbariche.
Testo unificato C. 1219 Arrighi ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1219 Arrighi ed abbinata, recante l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Il testo si compone di 24 articoli e mira, come indicato dall'articolo 1 comma 1, a stabilire i principi fondamentali in materia di lavori subacquei ed iperbarici e di servizi di carattere turistico-ricreativo.
Il comma 2 del medesimo articolo 1 precisa che l'attività subacquea è libera e che lo Stato e le Regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.
L'articolo 2 definisce le attività subacquee come quelle attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico acqueo o gassoso. La norma effettua una distinzione tra lavori e servizi subacquei, regolamentati dal Capo II del testo, e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, regolamentati dal Capo III.
L'articolo 3 contiene le definizioni relative agli operatori subacquei ed iperbarici professionali e delle imprese subacquee o iperbariche.
L'articolo 4 istituisce, al comma 1, presso i competenti assessorati delle Regioni, gli elenchi regionali degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, i quali sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e stabilisce, al comma 2, il divieto per gli operatori non iscritti in tali elenchi di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attività di operatore subacqueo ed iperbarico.
In merito a tale disposizione rileva come, non prevedendo la norma una specifica sanzione, non è chiaro quali siano le conseguenze giuridiche derivanti dalla sua violazione
Il comma 3 del medesimo articolo 4 precisa che l'iscrizione accolta in una Regione consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
L'articolo 5 definisce le qualifiche professionali in materia, distinguendo tra operatori di alto fondale e di basso fondale, a seconda che il soggetto effettui o meno immersioni oltre quota 50 metri, operatore tecnico iperbarico e operatore scientifico subacqueo La disposizione precisa che, per operare in ambiente clinico, il tecnico iperbarico deve possedere il diploma di scuola media superiore e aver svolto un'attività di formazione tecnico-sanitaria iperbarica riconosciuta dalla regione o dal servizio sanitario nazionale.
In merito a tale disposizione rileva come le caratteristiche delle procedure di formazione appaiano eccessivamente indefinite, con il rischio di produrre una eccessiva differenza di standard di competenza tra operatori formati in diverse regioni. Inoltre, andrebbe valutato l'impatto della norma sui trattamenti sanitari iperbarici non connessi ad attività subacquea, in quanto il tecnico iperbarico iscritto a tali elenchi apparirebbe come l'unico soggetto abilitato a condurre detti impianti.
Potrebbe altresì risultare opportuno delineare meglio la figura dell'operatore scientifico subacqueo, distinguendo ad esempio tra tecnici e scienziati o ricercatori, nonché tra operatori di alta e bassa profondità.
L'articolo 6 individua i requisiti generali richiesti per l'iscrizione all'elenco, costituiti dalla maggiore età, dalla cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea, dal possesso di diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti, dal possesso del certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente
riconosciuti, nonché dall'idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente.
In merito a tale disposizione rileva come la norma non stabilisca verifiche periodiche dell'idoneità psicofisica per mantenere l'iscrizione all'elenco, segnalando altresì come essa non subordini l'iscrizione nell'elenco, come previsto dal successivo articolo 7 per le imprese, alla stipula di idonee coperture assicurative.
L'articolo 7 istituisce, al comma 1, l'elenco delle imprese subacquee ed iperbariche, il quale viene trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco sono costituiti dalla presenza di un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori, in conformità alle leggi vigenti in materia e con il rispetto dell'ambiente, di un sistema di qualità, in conformità alle norme comunitarie, nonché dalla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, inclusa l'attività in immersione.
In merito a tale disposizione rileva come l'istituzione di una forma obbligatoria di assicurazione richiederebbe l'individuazione più puntuale del contenuto della copertura assicurativa, quantomeno mediante l'individuazione di idonei massimali minimi. Segnala altresì come, contrariamente alle disposizioni dettate dal successivo articolo 17 per le società operanti nel settore turistico ricreativo, la norma non faccia cenno all'obbligo di iscrizione presso la Camera di commercio, né al possesso della partita IVA.
Il comma 3 precisa che l'iscrizione accolta in una Regione consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea, mentre il comma 4 precisa che è fatto divieto ai soggetti non iscritti nell'elenco di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.
In merito a tale disposizione rileva come essa, analogamente a quella contenuta nell'articolo 4, comma 3, per gli operatori subacquei, postuli l'efficacia dell'iscrizione su tutto il territorio comunitario, mentre sembra richiedere agli operatori e alle imprese provenienti da altri Paesi membri l'iscrizione a detti elenchi, segnalando pertanto l'opportunità di verificare la compatibilità comunitaria di tali disposizioni sotto il profilo della libertà di circolazione.
L'articolo 8 detta disposizioni in materia di sicurezza, precisando, al comma 1, che le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché delle prescrizioni stabilite dal provvedimento in esame. La disposizione stabilisce inoltre che le imprese rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.
In merito a tale disposizione osserva come, anche per le interferenze che possono determinarsi con i profili di copertura assicurativa, essa determini non pochi problemi interpretativi, creando una disciplina della responsabilità civile profondamente diversa dalla disciplina ordinaria in materia. Infatti è pacifico, in ambito generale, che l'impresa risponda dell'illecito civile dei suoi dipendenti, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, ed è evidente che l'attività subacquea sia una attività pericolosa, rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 2050 del medesimo codice, il quale prevede una ipotesi di responsabilità aggravata, dalla quale l'impresa può esimersi solo ove dimostri che sono state assunte, da parte, sia dell'azienda sia dei singoli operatori coinvolti, tutte le misure idonee a prevenire il danno.
La norma potrebbe invece essere interpretata nel senso che si intenda istituire un regime diverso, nel quale l'azienda sarebbe tenuta al risarcimento solo ove il danneggiato dimostrasse la violazione di
specifiche disposizioni normative. Ciò comporterebbe un'inversione dell'onere della prova rispetto al regime codicistico, nel quale la responsabilità d'impresa per attività pericolose è esclusa solo ove l'imprenditore dimostri che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito o forza maggiore ad un regime nel quale è il danneggiato a dover dare la prova della violazione di una disposizione di legge, nonché a dimostrare il collegamento causale tra la violazione della specifica disposizione e l'incidente.
Inoltre, prevedere la responsabilità in solido dell'impresa nel solo caso di inosservanza delle norme e prescrizioni indicate nel testo, comporterebbe la conseguenza che la responsabilità resterebbe in capo al solo operatore subacqueo ove il danno fosse stato causato da negligenza, imprudenza o imperizia estrinsecata da quest'ultimo, in una condotta non codificata, anche in questo caso introducendo un regime speciale rispetto a quello di cui all'articolo 2049 del codice civile.
Il comma 2 stabilisce che gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria attività a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico, il comma 3 precisa che le imprese subacquee ed iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei predetti corsi, mentre il comma 4 demanda alle regioni il compito di definire le modalità applicative per le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
In merito a tale disposizione rileva come non siano previste attestazioni annuali dell'attività svolta, secondo parametri minimi predefiniti, in mancanza dei quali l'iscrizione nell'elenco venga meno.
L'articolo 9, dedicato alle attrezzature e agli equipaggiamenti, prevede, al comma l, che tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate o pronte ad essere usate nell'attività subacquea ed iperbarica, debbano essere conformi alle normative europee. Il comma 2 fa obbligo alle imprese subacquee ed iperbariche che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri di profondità, di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.
In merito a tale disposizione rileva come essa non preveda che durante i lavori sia presente un tecnico iperbarico iscritto all'elenco, né precisi che sul posto vi debbono essere operatori capaci di manovrare dette attrezzature di pronto impiego.
Il comma 3 stabilisce che, in caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro, qualora riscontrino il mancato rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e salvo che il fatto non costituisca reato, impartiscono le disposizioni esecutive ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1. La Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro possono altresì procedere, in base alle gravità ed omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività dell'impresa ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi, la regione interessata, su segnalazione della Capitaneria di Porto o della Direzione provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco di cui all'articolo 7.
In merito a tale disposizione rileva l'opportunità di chiarirne la formulazione, in quanto sembrerebbe che le disposizioni esecutive possano essere emanate dall'Autorità amministrativa solo ove la violazione sia prevista dalla legislazione contro l'infortunistica sul lavoro.
Inoltre, sembrerebbe che la sussistenza degli estremi di reato impedisca all'Autorità amministrativa di ordinare la sospensione delle attività, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, che tuttavia potrebbero
in ipotesi non essere istantanee, con il risultato che la situazione di rischio potrebbe in tal caso protrarsi.
L'articolo 10 istituisce, al comma 1, il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici, nel quale sono annotate l'idoneità medica, gli eventuali infortuni e l'iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro. Il comma 2 precisa che la tenuta del libretto è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge.
In merito a tale disposizione rileva come essa non disponga in merito alle modalità ed alla frequenza delle attestazioni di idoneità medica; segnala inoltre come il concetto di «iter» da essa utilizzato appaia piuttosto atecnico, apparendo più opportuno fare riferimento ai tempi e alla profondità di immersione, nonché alla miscela respiratoria impiegata e alla tipologia e ai tempi di lavoro effettivo effettuato alla quota massima.
L'articolo 11 demanda alle Regioni il compito di definire le modalità d'iscrizione agli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.
L'articolo 12 detta il regime transitorio, prevedendo, al comma 1, che in sede di prima applicazione possano iscriversi all'elenco di cui all'articolo 4 tutti gli operatori subacquei ed iperbarici professionali con età superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso la presentazione del libretto individuale correttamente compilato e certificato.
Per ciò che riguarda le imprese, il comma 2 prevede che esse potranno continuare ad operare sino a dodici mesi dall'istituzione del relativo elenco, mentre il comma 3 stabilisce che possano ottenere l'iscrizione nell'elenco le imprese che dimostrino, entro sei mesi dall'istituzione dell'elenco, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici, ovvero nelle specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 2.
L'articolo 13 prevede che gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e della Croce rossa italiana, siano considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, stabilendo che le attività di tali soggetti sono regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle disposizioni del provvedimento.
L'articolo 14 contiene le definizioni relative ai servizi subacquei turistico ricreativi. Al comma 1 è indicata la nozione di immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo, prevedendosi che tale attività, se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, procedure e standard operativi stabiliti dall'organizzazione certificante. Sono escluse le attività subacquee di tipo agonistico.
Il comma 2 indica la nozione di brevetto subacqueo, il comma 3 contiene la definizione di istruttore subacqueo, precisando che tale figura può svolgere anche l'attività di guida subacquea, la cui nozione è stabilita dal comma 4.
Il comma 5 definisce la nozione di centri d'immersione e di addestramento subacqueo, mentre il comma 6 individua le organizzazioni didattiche subacquee.
L'articolo 15 istituisce, presso gli assessorati competenti delle Regioni, l'elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle sezioni istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo e associazioni no profit.
L'articolo 16 regola l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea; tale attività è subordinata, secondo quanto previsto dal comma 1, all'iscrizione nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15, e può essere svolta sia all'interno dei centri
di immersione e di addestramento subacqueo, sia all'interno delle associazioni no profit, sia in modo autonomo.
Il comma 2 fissa i requisiti per l'iscrizione nell'elenco: oltre ai requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, sono richiesti il godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione, nonché il brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui al successivo articolo 19.
Inoltre, si richiede una copertura assicurativa individuale, realizzata mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte.
In merito alla formulazione di tale disposizione rileva l'opportunità di chiarire che la copertura assicurativa si riferisce anche ai rischi relativi a partecipanti ai corsi, nonché di prevedere adeguati massimali minimi e una più completa individuazione degli ambiti di operatività della copertura stessa.
L'articolo 17, comma 1, individua ulteriori requisiti per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 15 dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, ai quali è destinata una speciale sezione dell'elenco stesso. Detti requisiti sono costituiti dalla iscrizione presso la Camera di commercio, dal possesso della partita IVA, dalla disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche e dalla disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, laddove previsto, ed in perfetto stato di funzionamento. Inoltre si richiede la disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso.
Per tali centri si richiede inoltre una copertura assicurativa realizzata mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti connessi alle attività svolte.
Anche in merito alla formulazione di tale disposizione rileva l'opportunità di definire meglio le caratteristiche della copertura assicurativa, in particolare valutando l'opportunità di estendere tale copertura anche agli infortuni.
Il comma 2 prescrive che i centri che svolgono attività stagionale, possano essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
Il comma 3 dispone che i centri di immersione e di addestramento subacquei, nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di una regione italiana.
Anche riguardo a tale norma segnala l'opportunità di valutare gli aspetti di compatibilità comunitaria, sotto il profilo del rispetto della libertà di circolazione.
L'articolo 18 specifica che le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale e locale, le quali svolgano anche attività di centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, devono essere iscritte nella specifica sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 15.
L'articolo 19, al comma 1, istituisce presso il Ministero delle attività produttive, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori.
Il comma 2 precisa che possono richiedere l'iscrizione tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attività subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC),
oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.
In merito alla formulazione della disposizione rileva l'opportunità di chiarire che il possesso dei materiali didattici costituisce requisito aggiuntivo e non alternativo al rispetto delle citate normative.
Il comma 3 indica la documentazione necessaria per l'iscrizione all'elenco nazionale, mentre il comma 4 precisa che alle organizzazioni didattiche subacquee non è richiesta alcuna iscrizione in uno o più elenchi regionali di cui all'articolo 15.
L'articolo 20 indica, al comma 1, che la denominazione di «Centro di immersioni e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalle norme precedentemente illustrate.
In merito alla formulazione della disposizione rileva come il provvedimento non preveda un'autorizzazione in senso tecnico, ma soltanto l'iscrizione negli elenchi regionali e nazionale.
Il comma 2 stabilisce che ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
In merito a tale disposizione rileva come essa appaia priva di contenuto giuridico innovativo, non innovando rispetto alla disciplina vigente in materia.
L'articolo 21 è dedicato alle attrezzature. Il comma 1 riprende il contenuto del comma 1 dell'articolo 9, mentre il comma 2 è identico all'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo. Il comma 3 prevede la temporanea sospensione o la cancellazione dall'elenco regionale, in termini simili all'analoga disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 9. In tali casi la Capitaneria di porto e la Direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alle gravità ed omissioni, alla temporanea sospensione dell'attività ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi più gravi le Regioni, su segnalazione della Capitaneria di Porto o della Direzione provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 15.
In merito a tale disposizione segnala come essa non faccia cenno alla possibilità, per la Capitaneria di Porto o della Direzione provinciale del lavoro competenti, di emanare disposizioni esecutive, previste invece dall'articolo 9, comma 3 con riferimento alle attrezzature delle imprese subacquee ed iperbariche.
L'articolo 22 istituisce il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 15, nel quale devono essere annotate le immersioni effettuate.
In merito a tale disposizione segnala come, diversamente dalla previsione di cui all'articolo 10, relativa al libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici, la disposizione non preveda l'annotazione degli incidenti occorsi.
Inoltre, anche in tale caso il contenuto dell'annotazione appare piuttosto indistinto, non precisando quali parametri debbano essere registrati.
L'articolo 23 detta le norme transitorie, prevedendo, al comma 1, che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale, di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.
Il comma 2 prevede che entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei debbano presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.
Il comma 3 stabilisce, nel caso in cui le Regioni non provvedano a definire le modalità che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, che gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo potranno ugualmente svolgere la loro attività, notificando con raccomandata alla Regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando i necessari requisiti.
Il comma 4 prevede che le Regioni, in sede di prima applicazione della legge, possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
In merito a tali ultime disposizioni rileva come simili norme di salvaguardia non siano state previste dall'articolo 12 in favore degli operatori subacquei ed iperbarici regolati in quella sede.
L'articolo 24 regola, al comma 1, l'entrata in vigore della legge, mentre il comma 2 stabilisce che sono da ritenersi abrogate tutte le leggi ed i regolamenti preesistenti in materia, se non adeguati alla legge stessa come previsto dall'articolo 23.
In merito a tale disposizione segnala come essa non risulti chiara, in quanto in materia possono sussistere norme emanati da autorità diverse dalle regioni, mentre l'articolo 23 regola solo l'adeguamento delle fonti promananti da queste ultime.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ricorda come un analogo provvedimento fosse stato già esaminato nel corso della precedente legislatura, sottolineando come il settore subacqueo e iperbarico rappresenti un'importante realtà produttiva del Paese, che ha conosciuto un rilevante sviluppo anche nell'attuale fase di negativa crescita economica. Per tali ragioni, e in considerazione della fondatezza delle osservazioni formulate dal relatore, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.
Mario LETTIERI (MARGH-U) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, sottolineando la necessità di sostenere un settore che ha importanti connessioni anche con lo sviluppo dell'industria turistica.
Renzo PATRIA (FI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 11.20.
Martedì 24 maggio 2005. - Presidenza del presidente Antonio MARZANO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 11.20.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante riforma dell'imposizione del reddito sulle società.
Atto n. 482.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2005.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) lamenta il fatto che finora non sia stato possibile svolgere in Commissione un adeguato dibattito sul provvedimento, nonostante le richieste in tal senso da lui più volte reiterate. Considera inoltre assolutamente indispensabile la presenza del Governo, al fine di dare risposta ai quesiti posti in merito agli effetti finanziari derivanti dall'introduzione dell'IRES.
Renzo PATRIA (FI) ritiene fondati i rilievi del deputato Benvenuto circa la necessità della presenza del Governo, pur sottolineando l'opportunità di organizzare un modo efficace e realistico le successive modalità di esame del provvedimento.
Mario LETTIERI (MARGH-U) concorda con le considerazioni del deputato Benvenuto, sottolineando la necessità della presenza del Governo, in considerazione della particolare complessità e delicatezza del provvedimento.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) sottolinea l'opportunità di non affrettare i tempi del dibattito, lamentando inoltre il fatto che sulla stampa specializzata siano recentemente apparsi alcuni articoli che riportavano il contenuto sostanziale della proposta di parere del relatore, la quale veniva indicata come rappresentativa della volontà dell'intera Commissione, rilevando come tali episodi rischiano di creare difficoltà rispetto all'esame del provvedimento.
Invita quindi la maggioranza ed il relatore a non forzare i tempi del dibattito, evidenziando come ciò porrebbe i gruppi
di opposizione di avvalersi di tutti gli strumenti procedurali previsti dal regolamento.
Maurizio LEO (AN), relatore, chiarisce che nelle dichiarazioni da lui rese alla stampa sulle tematiche affrontate dal provvedimento, egli si è limitato ad esprimere le valutazioni che, nella sua qualità di relatore, aveva elaborato ai fini della predisposizione di una proposta di parere da sottoporre alla Commissione. Sottolinea a questo riguardo come il notevole rilievo dedicato dagli organi di informazione specializzata al provvedimento derivi dalla grande attenzione su di esso del mondo imprenditoriale, anche in ragione della imminente scadenza dei termini tributari per le imprese.
Esprime peraltro la piena disponibilità ad integrare e modificare la proposta di parere che si accinge a presentare alla luce delle indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito.
Antonio MARZANO, presidente, ritiene che la Commissione debba valutare se avviare sin d'ora la discussione, ovvero sospendere la seduta fino all'arrivo del rappresentante del Governo.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene opportuno attendere la presenza del rappresentante del Governo, ribadendo come, qualora emergessero atteggiamenti volti ad imporre scelte precostituite in merito all'esame del provvedimento, l'opposizione si troverebbe costretta a ricorrere a tutti gli strumenti regolamentari consentiti.
Maurizio LEO (AN), relatore, sottolinea come la predisposizione, da parte sua, di una proposta di parere non sia finalizzata a restringere le possibilità di dibattito, ma, al contrario, a predisporre una base di discussione utile per facilitare l'esame del provvedimento.
Renzo PATRIA (FI) concorda con l'opportunità di sospendere la seduta al fine di consentire la presenza del rappresentante del Governo, rilevando peraltro la necessità che quest'ultimo sia in grado di fornire alla Commissione gli elementi informativi richiesti.
Antonio MARZANO, presidente, alla luce degli orientamenti emersi, sospende la seduta fino al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.
La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 14.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA informa che i dati circa gli effetti finanziari della disciplina IRES richiesti dal deputato Benvenuto saranno quanto prima trasmessi alla Commissione.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) rileva come gli elementi di informazione da lui richiesti in precedenza siano già stati forniti dal Governo alla Commissione Bilancio, nella seduta di giovedì scorso dedicata all'esame del provvedimento. Considera pertanto assolutamente inaccettabile l'atteggiamento dell'Esecutivo, che assume posizioni diversificate nelle diverse sedi parlamentari.
Passando al merito dello schema di decreto legislativo, rileva come le considerazioni svolte dal relatore siano sotto alcuni aspetti condivisibili, anche in quanto riprendono taluni rilievi formulati dai gruppi di opposizione in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo istitutivo dell'IRES.
Su un piano squisitamente politico sottolinea come il Governo abbia in larga parte mancato di attuare la delega per la riforma del sistema fiscale statale contenuta nella legge n. 80 del 2003; in tale contesto anche l'istituzione dell'IRES, che rappresenta l'unico aspetto della riforma portata a compimento, non ha tenuto conto di una serie di aspetti problematici che erano del resto stati segnalati nel parere approvato dalla Commissione Finanze. Si tratta, in particolare, dei profili relativi all'entrata in vigore di tale disciplina, nonché dell'eliminazione di taluni importanti strumenti agevolativi, quali la DIT ed i crediti d'imposta per le nuove
iniziative produttive. In tal modo si sono determinati notevoli problemi di applicazione del nuove regime tributario, mentre sono stati soppressi istituti che avevano comportato una significativa semplificazione del sistema fiscale e che costituivano utili strumenti per rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale.
Nel complesso, dunque, gli interventi di riforma realizzati hanno pesantemente danneggiato l'industria manifatturiera, che ha perso taluni strumenti agevolativi senza godere di alcun vantaggio, mentre hanno privilegiato i settori della finanza, bancario, assicurativo e delle grandi imprese.
Evidenzia altresì come gli effetti positivi attesi dall'introduzione della disciplina sul consolidato mondiale e del consolidato nazionale, che erano stati valutati in circa 3,5 miliardi di euro, non si siano in realtà verificati, in ragione della pratica inapplicabilità di tale normativa, la quale appare particolarmente incerta e nebulosa, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi alla disciplina del contenzioso e delle relative sanzioni.
Ritiene quindi necessario, aldilà dei singoli aspetti tecnici, affrontare i nodi politici della riforma, che deve essere, a suo giudizio, attentamente riconsiderata, al fine di verificarne gli effetti complessivi sul sistema delle imprese, le quali, nel recente passato, non hanno probabilmente preso pienamente coscienza di tali aspetti, in quanto potevano avvalersi di altri strumenti, quali il condono fiscale e la normativa sul rientro dei capitali dall'estero, che sono tuttavia ormai venuti meno.
Mario LETTIERI (MARGH-U) richiama i recenti dati dell'OCSE sul negativo andamento dell'economia italiana, sottolineando la necessità che il sistema fiscale fornisca alle imprese un quadro di riferimento certo, atto a risolvere i problemi del tessuto produttivo nazionale. Concorda quindi con i rilievi del deputato Benvenuto circa lo scarso coordinamento dell'azione del Governo in relazione alla richiesta di dati formulata con riferimento agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'IRES.
In tale contesto sottolinea la necessità di un ampio e approfondito dibattito, in sede parlamentare, sulla situazione e sulle prospettive di sviluppo del capitalismo italiano nel suo complesso, il quale appare proiettato, a suo giudizio, verso una tendenza degenerativa particolarmente preoccupante. Lamenta quindi come l'abrogazione, da parte dei Governi di centro-destra, di larga parte delle riforme fiscali approvate nel corso della precedente legislatura abbiano privato le aziende di utili strumenti agevolativi, quali ad esempio la DIT ed i crediti d'imposta per il Sud, in un'ottica di sterile contrapposizione ideologica che trascura i reali interessi del Paese. A questo riguardo stigmatizza l'assenza di concrete iniziative del Governo volte a risolvere le problematiche attinenti all'IRAP, con particolare riferimento alla detassazione del costo del lavoro e degli investimenti per la ricerca.
Chiede quindi al relatore chiarimenti in merito alla disciplina tributaria degli strumenti finanziari, che appare suscettibile di sollevare rilievi da parte dei competenti organismi comunitari, nonché in riferimento alla determinazione, a fini fiscali, del patrimonio netto delle imprese, anche alla luce dell'introduzione nell'ordinamento italiano dei principi contabili internazionali.
Su un piano più complessivo, evidenzia l'opportunità di compiere una riflessione in merito al regime di tassazione dei redditi di capitale, verificando quale sia l'orientamento del Governo rispetto a tale questione.
Antonio MARZANO, presidente, rileva come alcuni dei rilievi emersi nel corso della discussione risultino particolarmente meritevoli di attenzione, mentre altri attengono a problematiche di carattere generale che si riconnettono alla struttura stessa del capitalismo italiano, come storicamente delineatasi.
Maurizio LEO (AN), relatore, formula una proposta di parere con condizioni (vedi allegato 2).
Ringrazia i deputati intervenuti per il contributo fornito al dibattito, rilevando
come lo schema di decreto legislativo in esame sia stato predisposto proprio per tenere conto dei rilievi emersi, anche in sede comunitaria, rispetto alla disciplina istitutiva dell'IRES. Evidenzia inoltre come la riforma della tassazione delle società costituisca un importante passo avanti per risolvere taluni difetti di fondo del sistema tributario italiano, al fine di affermare il principio della tassazione sulla base del reddito prodotto, eliminando in tal modo le distorsioni derivanti dalla previgente normativa in materia di crediti d'imposta sui dividendi distribuiti e di svalutazione delle partecipazioni, la quale si esponeva ai rilievi comunitari sotto il profilo della disparità di trattamento tra soggetti residenti e soggetti non residenti.
Per quanto riguarda le considerazioni espresse dal deputato Benvenuto rileva come, sebbene l'introduzione dell'IRES abbia comportato taluni indubbi vantaggi per le imprese finanziarie, anche le imprese manifatturiere si siano potute avvalere dei positivi effetti derivanti dalla riduzione dell'aliquota dal 34 al 33 per cento, realizzata in una fase di difficoltà della finanza pubblica. Parimenti, sottolinea i vantaggi generalizzati derivanti dall'introduzione del meccanismo della participation exemption, rilevando invece come la DIT non fosse applicabile alla stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese, costituenti la struttura portante del sistema produttivo italiano, le quali, soprattutto al Sud, si pongono al di sotto del livello patrimoniale previsto per l'applicazione di tale strumento.
In tale contesto evidenzia altresì come il decreto-legge n. 35 del 2005 abbia apportato una rilevante modifica al regime dell'IRAP, incrementando, anche grazie ad un ordine del giorno a sua firma accolto dal Governo, fino a 100.000 euro nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 dei fondi strutturali europei, e fino a 60.000 euro nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2, la deducibilità a fini IRAP dei costi sostenuti per nuove assunzioni. Tale misura, sebbene non esaustiva, costituisce a suo giudizio un primo passo per affrontare la tematica della riduzione dell'IRAP e dell'individuazione di strumenti di sostegno allo sviluppo nelle aree svantaggiate.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) in merito alle considerazioni svolte dal relatore circa l'incremento della deducibilità IRAP prevista dal decreto-legge n. 35 del 2005, evidenzia come tale modifica dovrà essere sottoposta al vaglio preventivo dell'Unione europea, e come essa pertanto non potrà produrre effetti significativi prima di un anno, costituendo pertanto una misura di mero sapore propagandistico.
Maurizio LEO (AN), relatore, rileva come le procedure per la notifica all'Unione europea di misure rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato possano concludersi in tempi relativamente brevi, in particolare per quanto riguarda gli aiuti «de minimis», e come pertanto la misura agevolativa contenuta nel decreto-legge n. 35 possa produrre effetti fin dall'anno in corso. Sottolinea inoltre come lo strumento dei crediti d'imposta per le iniziative produttive al Sud previsto dalla legge n. 388 del 2000 non fosse dotato delle necessarie risorse finanziarie, e risultasse, pertanto, in concreto inapplicabile.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla disciplina sul consolidato mondiale, sottolinea come la propria proposta di parere contenga una condizione che è volta a consentire l'applicazione automatica di tale disciplina, senza la necessità di emanare decreti ministeriali attuativi; analogamente, per quanto attiene alle problematiche del consolidato domestico, rileva la necessità di ridurre da 9 e 5 anni la durata del periodo, previsto dall'articolo 128 del TUIR, durante il quale le imprese che intendono avvalersi di tale strumento devono monitorare le svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore, in quanto tale rendimento costituisce uno degli ostacoli principali alla concreta applicabilità della disciplina in materia.
Con riferimento alle richieste di chiarimento effettuate dal deputato Lettieri, rileva come la disciplina fiscale degli strumenti finanziari faccia seguito alle innovazioni
recate in materia dalla recente riforma del diritto societario, la quale ha introdotto, accanto alle figure tradizionali delle azioni, nuovi istituti non basati sul conferimento alla società di capitale di rischio, ma su apporti di varia natura, a fronte dei quali si riconoscono al soggetto apportante diritti patrimoniali ed amministrativi, con esclusione del diritto di voto. La normativa fiscale in materia, la quale prevede, in via generale, la non deducibilità, da parte della società, delle somme erogate ai titolari di tali strumenti, è sostanzialmente volta ad evitare quelle forme di arbitraggio e quelle distorsioni connesse con la normativa vigente in precedenza.
Per quanto riguarda invece le questioni relative alla determinazione del patrimonio netto, rileva come la propria proposta di parere contenga una condizione volta a sopprimere la disposizione dell'articolo 47, comma 1, del TUIR, la quale stabilisce una presunzione iuris et de iure in base alla quale si considerano comunque prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili, in quanto tale disposizione penalizza le imprese che procedano alla distribuzione di riserve di capitale.
Sottolinea inoltre come la propria proposta di parere affronti le problematiche relative all'istituto della thin capitalization, suggerendo l'opportunità di sospendere l'efficacia di tale normativa almeno per il 2004, al fine di consentire una revisione della relativa disciplina, che sta ponendo notevoli difficoltà applicative alle imprese.
Occorre altresì fare chiarezza sui meccanismi di entrata in vigore della normativa IRES, definendo un quadro normativo certo per le imprese, che, in molti casi, stanno procedendo all'approvazione dei bilanci e necessitano pertanto di chiarimenti ai fini della contabilizzazione di talune poste di bilancio.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ribadisce l'esigenza che il Governo sia presente nelle prossime sedute dedicate all'esame del provvedimento, e che fornisca alla Commissione chiarimenti sui numerosi aspetti problematici evidenziati; in tale contesto appare altresì indispensabile che l'Esecutivo esprima il proprio avviso sui contenuti del parere formulato dal relatore.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA, in merito alle considerazioni svolte dal deputato Benvenuto, rileva come i dati forniti dal rappresentante del Governo presso la Commissione Bilancio riguardino solo taluni aspetti relativi agli effetti finanziari dello schema di decreto, e non rispondano invece agli ulteriori quesiti posti dal medesimo deputato Benvenuto relativi agli effetti del consolidato domestico, che si riserva di fornire al più presto alla Commissione.
Renzo PATRIA (FI) ritiene necessario definire le successive modalità di esame del provvedimento, ritenendo a tale riguardo possibile procedere alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore entro la seduta di giovedì, salva la possibilità di votare nella seduta di domani, qualora il Governo esprima la propria posizione in merito.
Antonio MARZANO, presidente, alla luce delle risultanze del dibattito, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 15.05.
Martedì 24 maggio 2005. - Presidenza del presidente Antonio MARZANO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 15.05.
Disposizioni in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
C. 3632 Lettieri.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 3 novembre 2004.
Mario LETTIERI (MARGH-U), relatore, ritiene opportuno apportare talune modifiche al testo della proposta di legge in esame, alle luce delle risultanze emerse nel corso delle audizioni svolte sulla materia. Propone quindi di conferirgli il mandato ad elaborare un nuovo testo, che sarà successivamente valutato dalla Commissione.
Renzo PATRIA (FI) concorda con la proposta formulata dal relatore.
Antonio PEPE (AN) preannunzia il suo orientamento favorevole in relazione alla proposta del relatore.
La Commissione approva la proposta del relatore.
Antonio MARZANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
Martedì 24 maggio 2005. - Presidenza del presidente Antonio MARZANO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 15.10
7-00607 Gianfranco Conte: Determinazione del reddito agrario di superfici acquatiche prive di classamento utilizzate per l'allevamento ittico.
(Discussione e rinvio).
Renzo PATRIA (FI) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, la quale è volta ad impegnare il Governo ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire la determinazione del reddito agrario relativo alle superfici acquatiche, prive di classamento catastale e utilizzate per l'allevamento ittico da soggetti, diversi dalle società commerciali, che esercitino attività di acquacoltura.
Sottolinea come tale classamento debba essere stabilito indipendentemente dalla natura demaniale o privata della superficie utilizzata, con assegnazione di un reddito agrario assimilabile ai terreni agricoli di terza fascia destinati al pascolo, in considerazione dell'analoga destinazione nell'ambito dell'attività di allevamento.
Ricorda come la questione sia stata posta a seguito della proposizione di un quesito all'Agenzia delle entrate da parte dell'unione agricoltori della Spezia, circa l'applicabilità al settore dell'acquacoltura in acque marine, del regime di tassazione previsto per l'attività di allevamento di natura agricola dagli articoli 32 e 56 del Testo unico delle imposte sui redditi.
Rileva quindi come la risoluzione intenda eliminare la disparità di trattamento fiscale esistente tra gli operatori operanti in acque censite in catasto e quelli che operano in specchi d'acqua non classati.
Antonio MARZANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
7-00624 Benvenuto: Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della SOGEI.
(Discussione e rinvio).
Giorgio BENVENUTO (DS-U) evidenzia come la propria risoluzione intenda impegnare il Governo a seguire, in occasione del rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione della SOGEI Spa, criteri di nomina fondati sulla classificazione professionale e sull'onorabilità personale, in armonia con i principi indicati nel codice etico della SOGEI, alla luce delle preoccupazioni diffusesi circa imminenti nomine nel Consiglio di amministrazione di tale società caratterizzate da scarsa trasparenza.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva come si sia già proceduto al rinnovo
del Consiglio di amministrazione della SOGEI, nel più rigoroso rispetto dei criteri indicati dalla risoluzione. Ritiene quindi che all'impegno contenuto nella risoluzione il Governo abbia già ottemperato.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) prende atto delle decisioni assunte dal Governo, evidenziando come la presentazione della risoluzione in esame e la presentazione di atti di sindacato ispettivo su tale materia abbiano sicuramente indotto il Ministro dell'economia e delle finanze a riconsiderare il suo orientamento in materia, nominando un Consiglio di amministrazione i cui membri sono caratterizzati da un elevato grado di autonomia e competenza. Per tali ragioni, esprime compiacimento per il raggiungimento di tale risultato, che considera di estrema importanza, data la delicatezza dei compiti svolti dalla società che elabora, tra l'altro, i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.
Mario LETTIERI (MARGH-U) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Benvenuto ed esprime soddisfazione per i risultati conseguiti attraverso la presentazione dell'atto di indirizzo, del quale è cofirmatario.
In tale contesto ritiene opportuno affrontare anche il problema costituito dal commissariamento dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) che testimonia la grave crisi di tale ente, alla quale il Governo non sembra capace di dare un'organica risposta. Si riserva pertanto di proporre al prossimo Ufficio di presidenza ulteriori iniziative in merito.
Antonio MARZANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Misure a sostegno del mercato dell'arte contemporanea.
C. 4663 Carra.