Attività subacquee ed iperbariche
Nuovo testo unificato C. 1219 Arrighi ed abb.
La VI Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1219 Arrighi ed abbinate, recante l'ordinamento delle attività subacquee ed iperbariche, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali di cui all'articolo 4, alla stipula di idonee coperture assicurative, analogamente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, per le imprese iperbariche e subacquee;
b) con riferimento all'articolo 7, comma 2, il quale prevede, tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco delle imprese subacquee ed iperbariche, la stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare in termini più puntuali il contenuto della copertura assicurativa, quantomeno mediante l'individuazione di idonei massimali minimi;
c) sempre con riferimento all'articolo 7, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare tra i requisiti per l'iscrizione nel medesimo elenco, anche l'obbligo di iscrizione presso la Camera di commercio ed il possesso della partita IVA;
d) con riferimento all'articolo 7, commi 3 e 4, i quali fanno divieto alle imprese non iscritte nell'elenco istituito dal comma 1 del medesimo articolo 7 di svolgere le attività di lavoro subacqueo o iperbarico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità di tali disposizioni con la disciplina comunitaria in materia di libertà di circolazione;
e) con riferimento all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le disposizioni in materia di responsabilità ivi contenute non delineino uno speciale regime di responsabilità civile per le imprese subacquee ed iperbariche, derogatorio rispetto a quello generale, tale da ingenerare rilevanti problemi interpretativi;
f) con riferimento all'articolo 16, comma 2, lettera f), il quale prevede che l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico - ricreativo è subordinata alla sussistenza di una copertura assicurativa individuale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la copertura assicurativa si riferisce anche ai rischi relativi a partecipanti ai corsi, nonché di prevedere adeguati massimali minimi e una più completa individuazione degli ambiti di operatività della copertura stessa;
g) con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera f), il quale prevede che l'iscrizione dei centri di immersione nell'elenco regionale degli operatori subacquei
del settore turistico - ricreativo è subordinata alla sussistenza di una copertura assicurativa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire meglio le caratteristiche della copertura assicurativa, in particolare valutando l'opportunità di estendere tale copertura anche agli infortuni;
h) con riferimento all'articolo 17, comma 3, il quale dispone che i centri di immersione e di addestramento subacquei, nell'esercizio della propria attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di una regione italiana, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità comunitaria di tale previsione sotto il profilo del rispetto della libertà di circolazione.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 344 del 2003, recante riforma dell'imposizione del reddito sulle società.
Atto n. 482.
La VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società, emanato ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 80 del 2003 (Atto n. 482);
considerato che l'articolo 10, commi 1 e 6, della legge n. 80 del 2003, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, prevede che l'attuazione della stessa avvenga mediante più decreti legislativi;
considerato che le disposizioni dello schema di decreto risultano coerenti con i principi e criteri direttivi indicati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o), della citata legge di delega n. 80 del 2003;
rilevato, altresì, che lo schema di decreto ha provveduto a coordinare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di IRAP con alcuni dei nuovi istituti introdotti dalla riforma dell'imposizione sulle società, senza tuttavia tenere conto delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante le opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, con il quale, dunque, deve essere coordinato;
valutato positivamente l'impianto complessivo dello schema di decreto, che interviene essenzialmente a correggere errori ed omissioni compiuti in sede di emanazione del decreto legislativo n. 344 del 2003;
rilevato, peraltro, che risulta ancora insoluto il problema della graduale eliminazione dell'IRAP, con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, nonché con la semplificazione della base imponibile;
tenuto conto della necessità di provvedere ad un ulteriore miglioramento del testo del provvedimento, sia sotto il profilo della qualità redazionale delle norme in esso contenute, sia con riferimento alla collocazione e alla sistematicità delle modificazioni apportate al testo unico delle imposte sui redditi;
considerato, in particolare, che la scelta di mantenere in via transitoria gli enti non commerciali tra i soggetti dell'imposta sulle società, nonostante che l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 80 del 2003 ne prevedesse l'inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, e di applicare ad essi il regime dei dividendi previsto per le società, nonché per gli enti commerciali, determina una disarmonia con il regime fiscale delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni che è, invece, quello applicabile alle persone fisiche;
tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Associazioni imprenditoriali di categoria;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento alle disposizioni del TUIR riguardanti i redditi di capitale, provveda il Governo:
a) a rendere più agevole l'applicabilità dell'articolo 44, comma 2, del TUIR, come modificato dallo schema di decreto, il quale equipara il trattamento degli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato a quello degli strumenti con le medesime caratteristiche emessi da soggetti residenti, con la conseguenza che le partecipazioni al capitale, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti sarebbero da considerare «similari» alle azioni, a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa del soggetto estero emittente.
In particolare, appare necessario eliminare il riferimento ivi previsto al «reddito d'impresa», sostituendolo con un riferimento alla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, in modo da dare rilevanza alle remunerazioni attribuite e non deducibili dal reddito del soggetto estero emittente quali che siano le tipologie reddituali riferibili a tale soggetto estero emittente, e prevedere che l'indeducibilità dal reddito dell'emittente estero possa essere provata sulla base di una dichiarazione dell'emittente stesso ovvero da altri elementi certi e precisi; con la conseguenza che, in mancanza della dichiarazione ovvero di altri elementi certi e precisi, lo strumento finanziario non potrà essere considerato similare all'azione e, quindi, dovrà essere trattato come titolo obbligazionario ovvero atipico.
In alternativa, potrebbe essere resa nota la tipologia di titoli emessi da soggetti esteri che possono essere considerati similari alle azioni in quanto produttivi, sulla base della normativa estera, di proventi non deducibili dal reddito del soggetto emittente, assicurando comunque in tal modo l'uniformità di comportamento e, quindi, evitando discriminazioni tra titoli emessi da soggetti residenti e titoli emessi da soggetti non residenti;
b) ad estendere, per motivi di uniformità di trattamento, l'applicabilità del citato articolo 44, comma 2, del TUIR anche alle associazioni in partecipazione in cui l'associante è soggetto non residente;
c) a sopprimere la disposizione dell'articolo 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, la quale stabilisce una presunzione iuris et de iure in base alla quale, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili, in quanto tale presunzione introduce una sorta di doppio binario civile e fiscale delle riserve, che determina rilevanti difficoltà di gestione delle riserve stesse da parte della società emittente.
Dette difficoltà risultano insuperabili se le partecipazioni sono emesse da società estere, le quali, essendo estranee al nostro ordinamento fiscale, non sarebbero obbligate ad una gestione delle riserve coerente con le disposizioni dello Stato italiano, non essendo peraltro possibile ipotizzare che siano i soci italiani percettori di dividendi a tenere memoria della composizione delle riserve, sulla base delle pregresse distribuzioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della riforma, in epoca in cui essi potevano non essere soci, né essendo possibile escludere le società estere, perché in tal caso la norma penalizzerebbe in modo ingiustificato gli investimenti in società italiane;
d) a valutare nuovamente quanto espresso con riferimento alla disciplina fiscale dell'associazione in partecipazione nel parere reso dalla Commissione Finanze sullo schema di decreto istitutivo dell'IRES, eliminando conseguentemente, all'articolo 11, lettera a), n. 2), dello schema di decreto legislativo in esame, la
disposizione che introduce la ritenuta sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione corrisposti da associanti persone fisiche e da società di persone.
Infatti, mentre è condivisibile l'assimilazione della posizione dell'associato a quella del socio, quando l'associante in partecipazione è una società di capitale, non appare sostenibile estendere tale configurazione anche nel caso in cui l'associante è un'impresa individuale o una società di persone. Infatti, nel primo caso, si è in presenza di una società che assoggetta complessivamente l'utile a tassazione, ai fini dell'IRES, sicché appare logico concepire la successiva attribuzione di questo utile all'associato alla stessa stregua di dividendi attribuiti ai soci, mentre nell'altro caso questa configurazione comporterebbe una tassazione integrale dell'utile nei confronti dell'imprenditore individuale (o dei singoli soci di una società di persone) e una tassazione agevolata dell'associato in partecipazione (con applicazione dell'aliquota del 12,5 per cento degli utili percepiti ovvero in misura pari al 40 per cento degli stessi) benché si tratti di persone fisiche - imprenditore ed associato - che condividono i medesimi rischi di impresa e che, pertanto, dovrebbero essere sottoposti ad identico trattamento (tassazione pro quota dell'utile dell'affare). Se si condividono queste perplessità l'associazione in partecipazione con l'impresa individuale (o con la società di persone) dovrebbe restare nell'alveo dei contratti sinallagmatici, nei contratti, cioè, che comportano la deduzione del provento spettante all'associato in partecipazione dal reddito dell'impresa associante e la tassazione piena di tale provento presso il soggetto associato. Tale impostazione comporterebbe conseguentemente la modifica di tutte le norme che disciplinano questa fattispecie nell'ambito dei redditi di capitale, dei redditi d'impresa e dei redditi diversi, sia per il soggetto associante sia per il soggetto associato;
e) a rendere coerenti le disposizioni degli articoli 59, 89 e 47 del TUIR per quanto riguarda il tributario trattamento degli utili distribuiti, in quanto, mentre l'articolo 47 del TUIR fa riferimento agli utili distribuiti dai soggetti di cui all'articolo 73 senza alcuna limitazione, ivi compresi, dunque, quelli distribuiti da enti non commerciali, gli articoli 59 e 89 del TUIR si riferiscono soltanto alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR, escludendo, quindi, gli enti non commerciali;
f) a disciplinare il trattamento fiscale degli strumenti finanziari emessi a fronte degli apporti di opere e servizi;
2) con riferimento alle disposizioni in materia di participation exemption, provveda il Governo:
a) a correggere un errore formale circa l'ambito di applicazione del comma 3 dell'articolo 87 del TUIR, relativo agli strumenti finanziari similari alle azioni, non solo, come già previsto dal decreto correttivo, ricomprendendovi i realizzi cosiddetti assimilati alle cessioni (assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) ma anche specificando che le plusvalenze sono realizzate e «determinate» ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, del TUIR;
b) a rivedere la formulazione dell'articolo 87, comma 1-bis, del TUIR, introdotto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), dello schema di decreto, al fine di chiarire con quali criteri sono identificate le azioni o quote trasferite dalla categoria delle immobilizzazioni finanziarie a quella dell'attivo circolante e viceversa, al fine di evitare interpretazioni difformi della norma introdotta;
c) a confermare la rilevanza delle partecipazioni esenti, al pari delle altre partecipazioni, ai fini della verifica dei parametri (ricavi e altri proventi) stabiliti per la qualificazione delle società di comodo;
3) con riguardo al nuovo istituto della thin capitalization, introdotto dall'articolo 98 del TUIR, provveda il Governo a valutare la necessità di sospenderne l'efficacia almeno per il 2004, al fine di rivedere la disciplina dell'indebitamento in generale, ovvero, in subordine, a limitarne l'ambito
di applicazione ai soli finanziamenti erogati da soci qualificati e parti correlate che risiedono in Stati e territori qualificati come «paradisi fiscali», ed, eventualmente, ad estenderne l'applicabilità anche ai finanziamenti provenienti da Paesi UE mediante l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, opportunamente integrato.
Sono infatti noti i numerosi aspetti di complessità, che rendono estremamente difficoltosa e penalizzante l'applicazione della norma, e l'ambiguità della sua ratio, che ne rendono iniqui ed irrazionali gli effetti. In particolare, per i finanziamenti provenienti da soci residenti in Paesi UE, la norma non supera i rilievi di incompatibilità con i principi comunitari di cui alla sentenza C-324/00 del 13 dicembre 2002. Infatti, per tali soggetti le remunerazioni dei finanziamenti sarebbero tassate nello stesso Stato estero, mentre, per i soci residenti nel territorio dello Stato, le remunerazioni verrebbero detassate alla stregua dei dividendi. Quanto ai finanziamenti effettuati dai residenti, la norma comporta sostanzialmente uno spostamento della tassazione dai soci finanziatori alla società finanziata, senza un apprezzabile incremento di gettito e penalizzando, oltretutto, i soci non finanziatori (normalmente di minoranza) che si vedono decrementare l'utile distribuibile della società partecipata a motivo delle maggiori imposte (derivanti dalla indeducibilità degli interessi). Quanto, infine, ai finanziamenti erogati dalle banche e garantiti dai soci, la disciplina di indeducibilità si traduce in un aumento ingiustificato del costo del finanziamento dal momento che colpisce tutte le garanzie, anche quelle che non mascherano fenomeni di «conduit» e che, quindi, non realizzano alcun arbitraggio fra interessi e dividendi;
4) in merito alla disciplina sulle imprese di assicurazione di cui all'articolo 111 del TUIR, provveda il Governo:
a) a sostituire il comma 2 dell'articolo 111 con il seguente: «2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio», nonché ad eliminare, al comma 1 del medesimo articolo 111, le parole: «salvo quanto stabilito nei commi successivi».
Come già evidenziato nel parere reso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo istitutivo dell'IRES, tale modifica è finalizzata ad evitare inutili adempimenti (cioè variazioni in aumento e in diminuzione dell'utile di bilancio, da apportare in dichiarazione dei redditi, di pari importo), con riguardo alle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione dei rami vita per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati in corrispondenza dei proventi (ad esempio, dividendi o plusvalenze) e degli oneri (ad esempio, minusvalenze) che ordinariamente non concorrono alla formazione del reddito; adempimenti che sono costosi per le imprese e che non recano alcun beneficio per l'Erario. Il riconoscimento fiscale di tali componenti positivi e negativi consente, quindi, la rilevanza anche delle riserve, in coerenza con il dettato del comma 1, opportunamente riformulato;
b) ad introdurre, dopo il comma 3 del medesimo articolo 111 del TUIR, il seguente: «3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari può essere attuata unitariamente per entrambi i rami ovvero separatamente per ciascuno di essi.».
Tale disposizione consentirebbe alle imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente il ramo vita e il ramo danni e che hanno l'obbligo di determinare separatamente il patrimonio e i risultati economici relativi ai rami vita e ai rami danni e di riservare le attività poste a copertura delle riserve tecniche in modo esclusivo e separato all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti ai
quali le riserve stesse si riferiscono, di valutare separatamente o congiuntamente i titoli con riferimento ai singoli rami e, quindi, di poter attribuire in bilancio costi unitari diversi ai titoli appartenenti ai due comparti. La facoltà di dare o meno piena rilevanza fiscale alla descritta separata valutazione operata ai fini civilistici dovrebbe comunque essere condizionata all'applicazione costante del criterio prescelto in modo costante nel tempo;
5) con riferimento all'articolo 113 del TUIR, relativo al regime delle partecipazioni acquisite per il recupero dei crediti bancari, provveda il Governo a migliorare il meccanismo di applicazione di tale disposizione in tutte le situazioni di sostegno finanziario alla clientela attuate mediante la conversione di crediti in partecipazioni, in particolare:
a) eliminando l'interpello preventivo all'Agenzia delle entrate per il giudizio di ammissibilità - che, tra l'altro, duplica informazioni che le banche sono già tenute a comunicare alla Banca d'Italia - e prevedendo l'acquisto di partecipazioni per il recupero dei crediti bancari come autonoma fattispecie da inserire nel novero delle operazioni potenzialmente elusive ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) estendendone l'applicazione anche:
1) alle azioni e partecipazioni diverse da quelle per le quali si rende applicabile il regime di esenzione delle plusvalenze di cui all'articolo 87 (participation exemption), nella considerazione che anche i componenti positivi e negativi afferenti alle valutazioni di tali titoli non hanno più rilevanza fiscale per effetto della riforma;
2) alle partecipazioni acquisite in conseguenza di operazioni di finanziamento dirette a prevenire situazioni di difficoltà finanziaria o di insolvenza dell'impresa debitrice, in modo da superare i dubbi cui l'attuale formulazione della norma può dare adito, in quanto appare privo di fondamento circoscrivere l'applicazione della disposizione alle sole ipotesi in cui l'assunzione delle partecipazioni riguardi imprese che già versano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, penalizzando, per contro, le operazioni di finanziamento dirette proprio a prevenire tale situazione;
3) alle partecipazioni acquisite nell'ambito delle fattispecie giudiziali ed extragiudiziali di ristrutturazione dei debiti (ad esempio nelle ipotesi di cui agli articoli 160 e 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, come modificati dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35);
6) con riferimento alla disciplina sul consolidato nazionale di cui agli articoli 117-129 del TUIR, provveda il Governo:
a) a rimuovere gli impedimenti alla deducibilità delle erogazioni liberali ex articolo 100, comma 2, del TUIR per le società consolidate ove le stesse siano in perdita, consentendo a tal fine di parametrare la deduzione al reddito consolidato o, in alternativa, di trasferire la deducibilità ad altra società facente parte del consolidato;
b) a considerare le modifiche introdotte dallo schema di decreto sul regime sanzionatorio come causa di revoca dell'opzione per il consolidato senza le penalizzazioni previste per l'interruzione del consolidato. Al fine di dirimere i dubbi interpretativi della norma che disciplina il regime sanzionatorio dovrebbe essere inoltre chiarito che:
1) i criteri di accertamento della debenza o meno della sanzione, nonché quelli di determinazione dell'importo della stessa debbono essere riferiti all'eventuale maggiore imposta di gruppo conseguente alla rettifica operata sul reddito imponibile del soggetto che ha commesso la violazione; 2) entrambi i soggetti (consolidante e consolidata) devono essere considerati nella medesima posizione in relazione agli istituti processuali ed alle previsioni tributarie e amministrative in genere che disciplinano la materia
sanzionatoria (notificazione degli atti di irrogazione delle sanzioni, legittimazione passiva, applicazione degli istituti deflativi, cause di non punibilità, ecc.), in quanto l'affermazione del principio della responsabilità solidale del soggetto consolidante per una «somma pari alla sanzione» pone quest'ultimo nella medesima posizione giuridica della consolidata, autore materiale della violazione, determinando una sostanziale corrispondenza tra soggetto passivo della sanzione e autore materiale;
c) a sopprimere il comma 3 dell'articolo 127 del TUIR, il quale appare ormai incompatibile con i commi 1 e 2 del medesimo articolo, come modificati dallo schema di decreto legislativo;
d) a chiarire che anche le società in liquidazione ordinaria possono optare per il regime del consolidato e per la trasparenza fiscale;
7) con riferimento alla disciplina sul consolidato mondiale di cui agli articoli 130-142 del TUIR, provveda il Governo a sopprimere la disposizione contenuta nell'articolo 142, comma 3, per evitare che i contribuenti siano indotti a non esercitare l'opzione per il consolidato mondiale fino all'emanazione del decreto attuativo, e a introdurre le modifiche normative necessarie nell'articolo 142, comma 1, nel quale andrebbe fatto rinvio alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nel decreto ministeriale 9 giugno 2004, di attuazione della normativa relativa alla tassazione di gruppo su base nazionale, tenuto conto che le disposizioni che potrebbero essere contenute nel decreto in questione sarebbero sostanzialmente analoghe a quelle già emanate con il citato decreto ministeriale.
Si osserva infatti come il ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione di tale disciplina, previsto dal comma 1 del citato articolo 142, abbia determinato una situazione di incertezza nei contribuenti interessati a fruire di tale istituto;
8) con riguardo alla tassazione del reddito delle società controllate o collegate, residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, provveda il Governo a chiarire che, ai fini dell'esimente dell'articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR, anche i dividendi incassati da tali società sono rilevanti se derivano da utili di società residenti in Stati o territori diversi da quelli aventi regimi fiscali privilegiati;
9) con riguardo alle altre disposizioni relative al reddito delle società, provveda il Governo:
a) a sopprimere la disposizione introdotta nell'articolo 109, comma 3-bis, del TUIR, volta a rendere indeducibili le minusvalenze (rectius i minori valori) derivanti dal realizzo delle partecipazioni societarie e strumenti finanziari similari alle azioni fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nel periodo di imposta di realizzo e nel precedente, in quanto l'applicazione indiscriminata di tale norma a tutte le tipologie di partecipazioni societarie e strumenti finanziari assimilati (siano essi quotati o non quotati) e a tutte le operazioni di realizzo che hanno interessato le dette partecipazioni e strumenti si pone in chiaro contrasto con i principi ispiratori della riforma, poiché causa indirettamente la integrale tassazione dei dividendi percepiti, già assoggettati al tributo personale in capo alla società la cui partecipazione è oggetto di scambio. Il disegno elusivo, infatti, può logicamente verificarsi solo ove la minusvalenza realizzata in conseguenza dello «stacco» dei dividendi si riferisca ad una partecipazione ceduta da un soggetto che abbia realizzato una plusvalenza esente dal tributo personale. In tal caso, resterebbe ferma la possibile applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per quelle operazioni mosse da un chiaro intento elusivo.
In alternativa, a limitare l'ambito di applicazione della norma ai trasferimenti infragruppo escludendo in ogni caso le transazioni relative ai titoli quotati nei mercati regolamentati;
b) a valutare l'opportunità di consentire, sempre in via facoltativa, di dare
rilevanza al trattamento fiscale degli interessi derivanti da crediti d'imposta secondo il criterio di cassa, analogamente agli interessi di mora;
c) a completare l'intervento normativo concernente il regime di attualizzazione dei cosiddetti «cambi a termine» con la previsione dell'attualizzazione di tale valore sulla base dei flussi finanziari attesi.
Si rileva infatti, con riferimento alla disciplina sulle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 112 del TUIR, come il Governo non abbia recepito una importante indicazione contenuta nel parere reso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo con il quale sono stati introdotti i principi contabili internazionali nei bilanci di esercizio e a fini fiscali (ora decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38). In particolare, non è stato integrato il criterio di determinazione del valore minimo fiscale relativo alla valutazione dei contratti a termine su valute, previsto dal comma 3, lettera c), dell'articolo 112 del TUIR, con la previsione dell'attualizzazione di tale valore sulla base dei flussi finanziari attesi (cui si deve procedere per calcolare, in base agli IAS, il fair value di tali contratti), determinando una lacuna normativa che, se non prontamente colmata espressamente, provoca dubbi interpretativi e una ennesima gravosissima divaricazione tra utile di bilancio e reddito imponibile, in controtendenza rispetto ai principi che hanno ispirato il recepimento dei suddetti principi contabili. In particolare, si rileva come sia il previgente articolo 103-bis, comma 2, lettera c), del TUIR, sia l'articolo 112, comma 5, lettera c), del TUIR (prima delle modifiche apportate con il Decreto legislativo n. 38 del 2005) fossero ispirati, con specifico riguardo ai contratti a termine su valute, al riconoscimento ai fini fiscali del medesimo criterio valutativo adottato in bilancio in base al Decreto legislativo n. 87 del 1992, non essendo pertanto motivato il superamento di tale impostazione con riguardo al criterio valutativo previsto dai principi contabili internazionali;
10) provveda, il Governo a ricondurre nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988 le disposizioni da esso estrapolate, eliminandone il testo dal TUIR, in quanto l'inserimento di talune disposizioni di tale decreto del Presidente della Repubblica nel TUIR è incompleto e genera difficoltà interpretative.
Non si comprende infatti se le altre norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 42, che pur conservano attualità, si devono ritenere tacitamente abrogate: in questo caso, vi sarebbero delle lacune normative su alcune specifiche questioni. Posto che il decreto legislativo n. 344 del 2003 ha già stabilito che i riferimenti contenuti in altri testi normativi alle norme in vigore prima della introduzione dell'IRES devono intendersi fatti alle corrispondenti disposizioni oggi in vigore, non v'è motivo di procedere all'inserimento nel TUIR di norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988. L'intervento di ordine sistematico rischia, infatti, di creare ulteriori problemi, come è il caso della modifica dell'articolo 114 del TUIR, diretta a recepire in tale testo una norma già contenuta nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 42, senza tener conto, tuttavia, che ormai non esiste più «l'abilitazione a compiere operazioni valutarie», essendo tali operazioni comprese automaticamente nella normale attività bancaria, e che il rinvio all'articolo 106, contenuto nel citato articolo 114, andrebbe riferito, eventualmente, ai commi 3, 4 e 5;
11) con riferimento all'articolo 114 del TUIR, provveda il Governo a riformularne il testo, al fine di tenere conto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, il quale, nel disporre l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali, all'articolo 8 ha stabilito che la Banca d'Italia, nella redazione del proprio bilancio, può uniformare i criteri di rilevazione e di redazione alle
disposizioni adottate dalla BCE e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia e che, in tal caso, i criteri di redazione adottati assumono rilevanza anche agli effetti tributari;
12) con riguardo alla decorrenza delle modifiche recate dal decreto correttivo, provveda il Governo a fissare l'applicazione delle stesse con riferimento alle seguenti ipotesi:
a) le disposizioni che influenzano la determinazione del risultato di esercizio si applicano a decorrere dal periodo d'imposta riferibile all'esercizio il cui termine di chiusura è successivo alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, salvo quanto indicato alla lettera d);
b) le disposizioni che non influenzano la determinazione del risultato di esercizio (come, ad esempio, quelle che nell'associazione in partecipazione con associante impresa individuale ne dovrebbero prevedere una diversa ripartizione rispetto alla norma attualmente vigente) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di versamento a saldo delle imposte scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo;
c) le disposizioni che comportano l'effettuazione di adempimenti da parte degli intermediari (ad esempio, la nuova qualificazione dei titoli similari alle azioni emessi da soggetti non residenti, nonché quelle che comportano l'inapplicabilità del sistema amministrato e del sistema gestito) si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006, ciò al fine di consentire agli intermediari di apprestare i nuovi strumenti necessari per poter correttamente adempiere alle nuove previsioni normative;
d) la disposizione che ha ridotto da dieci a cinque anni il periodo di «osservazione» previsto dalla normativa transitoria in materia di disallineamento si applica anche alle opzioni per il consolidato e per la trasparenza fiscale già esercitate alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, e, quindi, anche per i redditi relativi al 2004, ferma restando l'impossibilità di modificare le opzioni già esercitate o di esercitare ora per allora le opzioni.