XIV Commissione - Resoconto di giovedì 19 maggio 2005


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il Ministro per le politiche comunitarie, Giorgio La Malfa.

La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.
Atto n. 470.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe GALLO (AN), relatore, ricorda che lo schema di decreto in esame reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento comunitario 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.
Osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2002, che prevede l'introduzione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle disposizioni delle direttive, attuate in via regolamentare o amministrativa, nonché dei regolamenti comunitari vigenti per i quali non siano già previste sanzioni.
Ricorda quindi che la normativa delegata in esame - da emanare entro il 30 novembre 2005, cioè due anni dalla data di vigenza della legge, introduce soltanto sanzioni amministrative pecuniarie. L'entità delle sanzioni è stabilita secondo i medesimi criteri individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 306 del 2003 che prevede che i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie sono fissati in una somma non inferiore nel minimo a 103 euro e non superiore nel


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massimo a 103.291 euro. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, tali sanzioni sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Osserva quindi che il provvedimento in esame si compone di 8 articoli. I primi 6, in particolare, - fatta salva la riserva di legge penale - determinano le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili per le diverse tipologie di illecito nella materia in oggetto. Ricorda in particolare che l'articolo 1 prevede le sanzioni per le violazioni delle norme sugli imballaggi per le vendite al dettaglio di olii d'oliva, mentre l'articolo 2 sanziona la non conformità delle etichette che contengano informazioni sulla categoria di olio; il successivo articolo 3 enuclea quindi le sanzioni per diverse tipologie di illecito tra cui quelle in materia di designazione dell'origine del prodotto. Aggiunge che l'articolo 4 sanziona il mancato rispetto delle procedure relative alle altre indicazioni facoltative sulle etichette e gli imballaggi, l'articolo 5 detta le sanzioni relative al mancato rispetto delle norme sull'identificazione delle partite di prodotto; l'articolo 6 invece le sanzioni per le violazioni degli articoli da 1 a 5 in relazione alla quantità di olio. Ricorda ancora che l'articolo 7 prevede che l'organo di controllo possa preventivamente diffidare il contravventore invitandolo ad adempiere nel termine alle prescrizioni, mentre il successivo articolo 8 individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le autorità amministrative titolari per l'irrogazione delle sanzioni
Sottolinea quindi che allo schema non risulta allegata la relazione tecnica, in quanto dalla sua applicazione non derivano - secondo quanto affermato nella relazione illustrativa - oneri per il bilancio dello Stato. È allegato, invece, il parere della Conferenza Stato-regioni, nel quale la Conferenza, insieme a modifiche di natura prevalentemente formale, ha rappresentato la necessità di modificare, in particolare, l'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto che prevede le sanzioni minime e massime per le violazioni degli articoli da 1 a 5, in relazione a quantitativi di olio superiori a 30.000 litri. Nonostante la formulazione poco chiara, sembra trattarsi di richiesta di modifica volta ad abbassare da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile. Precisa che un'altra integrazione proposta riguarda l'articolo 7, comma 1: con essa si prevede che l'Ispettorato possa procedere alla diffida del contravventore solo in relazione all'accertata esistenza di situazioni sanabili.
Osserva infine che lo schema di decreto legislativo in esame appare in linea con le disposizioni della legge delega e non presenta profili problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria, in quanto è volto ad introdurre una disciplina sanzionatoria per le violazioni del citato regolamento comunitario.
Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Domenico BOVA (DS-U) concorda con il relatore sul fatto che il provvedimento in esame non presenta problemi di criticità sotto il profilo della compatibilità comunitaria, in quanto è volto ad introdurre una disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento comunitario 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.
Segnala quindi solo qualche elemento critico, in particolare in relazione all'articolo 7. Il suddetto articolo stabilisce infatti che prima dell'applicazione delle sanzioni l'ispettorato possa procedere alla diffida dei contravventori, con l'avviso di adempiere alle prescrizioni previste entro 15


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giorni; allo spirare del termine, le sanzioni previste per ogni singola fattispecie saranno applicate nella loro misura massima. Chiarisce che, a seguito della diffida, l'adempimento delle prescrizioni da parte del contravventore non osta alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Rileva come, in caso contrario, si lascerebbe alla totale discrezionalità del controllore, cioè l'Ispettore, la scelta tra l'inoltro o meno della diffida, ovvero tra l'irrogazione o meno della sanzione, per di più in assenza di alcun parametro di valutazione. Riterrebbe pertanto opportuno rendere obbligatoria la diffida da parte dell'organo di controllo.
Segnala inoltre che nello schema di decreto manca l'indicazione precisa degli organismi incaricati dell'applicazione del regolamento 1019/2002, come richiesto dal regolamento stesso che prevede che agli Stati membri ne diano comunicazione alla Commissione. Evidenzia, inoltre, il ritardo con cui si è proceduto a disciplinare il regime sanzionatorio previsto dal regolamento, fissato al 31 dicembre 2002.
Nonostante i rilievi indicati, ritiene comunque prevalente un giudizio positivo sul complesso del provvedimento. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Antonio BOCCIA (MARGH-U) si associa alle dichiarazione del collega Bova. Preannuncia anch'egli quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie, Giorgio La Malfa.

La seduta comincia alle 9.45.

Legge comunitaria 2005.
C. 5767 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004.
Doc. LXXXVII, n. 5.
(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 12 maggio 2005.

Giacomo STUCCHI, presidente, avverte che sono pervenuti, nei giorni di giovedì 12, martedì 17 e mercoledì 18 maggio scorsi, le relazioni sul disegno di legge comunitaria 2005 ed i pareri sulla relazione annuale delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura e della Commissione per le questioni regionali. Pertanto tutte le Commissioni di merito si sono espresse sui testi in esame.
Ricorda quindi che, sulla base di quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrà concludere oggi l'esame preliminare dei due provvedimenti.


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Marco AIRAGHI (AN) esprime apprezzamento per la relazione svolta dal relatore, così come per gli interventi svolti dal Ministro e da tutti i colleghi, in cui ha trovato motivi di grande interesse. Sottolinea che la Commissione si trova ad esaminare il primo disegno di legge comunitaria dopo l'entrata in vigore della legge Stucchi, la legge 4 febbraio 2005, n. 11, di riforma della legge La Pergola. Ritiene peraltro che non si tratti di un testo scarno, come invece osservato dai deputati dell'opposizione, ma piuttosto di un disegno di legge essenziale, che si arricchirà nel corso del suo esame, come già avvenuto negli anni precedenti.
Si dichiara fiducioso sul fatto che con questo nuovo strumento legislativo l'Italia possa essere in grado di tenersi al passo con gli altri paesi dell'Unione europea nell'attuazione della normativa comunitaria.
Ricorda quindi che il disegno di legge comunitaria in esame si compone di 9 articoli e degli allegati, A e B, con i quali si prevede il recepimento con decreto legislativo di 11 direttive: 7 nell'allegato A e 4 nell'allegato B. Nella relazione governativa sono indicate le direttive da recepire in via amministrativa: si tratta di 54 direttive, contro le 53 dello scorso anno, confermandosi così una costante tendenza all'aumento di tale modalità di recepimento. In particolare, come ricordato dal relatore, rimane analoga la struttura del provvedimento: i primi cinque articoli contengono, come di consueto, disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. Tra questi, gli articoli 1 e 2 individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Evidenzia che l'articolo 1 riprende alcune delle innovazioni introdotte, rispetto allo standard consueto e consolidato della norma, dalla legge comunitaria per il 2004. Si tratta della previsione del doppio parere parlamentare di cui al comma 8, in alcune ipotesi specifiche, ovvero quando il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B. Sottolinea quindi che il comma 7 prevede un'informativa periodica quadrimestrale da parte del Ministro per le politiche comunitarie alle Camere sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome, che risulta di particolare utilità anche in considerazione delle difficoltà evidenziate per il recepimento delle direttive. Rimane la disposizione anche in questo caso con cui si prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. In riferimento all'articolo 4, che stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate, segnala che l'articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005 - che determina il contenuto della legge comunitaria - contiene una norma pressoché identica. Concorda quindi con l'esigenza di valutare l'effettiva necessità di ripetere tale disposizione all'interno di ciascuna legge comunitaria, dal momento che essa è già contenuta con portata generale nel citato articolo 9.
Ritiene quindi apprezzabile che la legge comunitaria intervenga in settori rilevanti quali immigrazione e sicurezza; sanità; tutela dell'ambiente; agricoltura; istruzione; trasporti e comunicazioni; attività produttive e finanze. Si tratta di temi che, come evidenziato puntualmente anche dal relatore Rodeghiero, appaiono di particolare importanza secondo quanto emerso nella relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
Concorda infine sull'opportunità di procedere ad un miglioramento dello stato di recepimento delle direttive, su cui ancora l'Italia, appare un po' indietro, confidando anche nella disponibilità assicurata


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a questo proposito dal Ministro La Malfa a lavoro in sintonia con la Commissione.

Antonio BOCCIA (MARGH-U) desidera approfittare della presenza del Ministro per sollevare ulteriormente alcune questioni già in precedenza poste dal collega Bova.
Sottolinea innanzitutto che risultano 94 direttive già scadute a marzo 2005 e ancora da recepire da parte del nostro Governo; a queste sono da aggiungere le 56 direttive contenute nella precedenti comunitarie e non ancora attuate, e le 65 da attuare in base all'ultima legge comunitaria per il 2004, appena approvata dal Senato; di queste, 28 sono in scadenza in questi giorni.
Ricorda quindi che la legge stabilisce che il Governo, nel presentare la relazione di accompagnamento alla comunitaria, dia conto dei motivi per cui le direttive restano non recepite o attuate. Riterrebbe molto utile - non come strumento di censura perché non è possibile attribuire ad un ministro appena insediato alcuna responsabilità, ma come dato di informazione - se nel prosieguo dell'esame il Ministro fornisse un quadro dei motivi di tante mancate attuazioni, allo scopo di verificare se di volta in volta si tratta di impedimenti seri, di opportunità, di lentezze burocratiche o di volontà politica. Considera fondamentale infatti poter avere un quadro, una sorta di tabella che rappresenti sinteticamente la situazione per sapere come contrastarla e per non continuare ad apparire sempre all'ultimo posto nelle classifiche dell'Unione europea. Di fronte a questa critica, che l'Italia fa a se stessa ma che probabilmente ci verrà mossa anche dall'esterno, sarebbe opportuno infatti almeno essere in grado di rispondere sui motivi.
Si augura quindi che si possa lavorare in un clima costruttivo, approfittando di questa fase propulsiva nuova, e invita tutti i colleghi dell'opposizione a svolgere un ruolo di stimolo e non soltanto di controllo. Se il quadro delle motivazioni ai rilievi indicati fosse chiaro si agevolerebbe un atteggiamento non più di critica generica ma più collaborativo, mirato e costruttivo, al fine di dare finalmente una risposta concreta alla situazione appena denunciata. D'altro canto evidenzia che la Corte di giustizia ha avviato contro l'Italia 251 procedure, di cui 175 ricorsi per inadempimenti e violazione di obblighi comunitari e 76 per mancata trasposizione di direttive. Non si tratta quindi di una fase interlocutoria ma di un momento critico nel quale i comportamenti del Paese sono censurati e sotto giudizio.
Nel merito del provvedimento, evidenzia che l'articolo 5 prevede interventi di riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie ma non regola ulteriori disposizioni richieste dall'articolo 9 della legge di riforma della legge La Pergola. Si tratta di disposizioni occorrenti a dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni che individuano i principi fondamentali per le regioni e le province autonome ai fini dell'attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente; disposizioni che delegano il Governo ad adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazioni delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo. Ritiene a questo proposito importante capire se è necessario un rispetto pedissequo delle previsioni della legge n. 11 del 2005 o se è possibile farne a meno e in tal caso perché. Avanza la stessa perplessità anche rispetto alla mancanza di indicazione dei principi e criteri direttivi specifici per il recepimento di alcune direttive mediante delega legislativa agli articoli 6 e 9, che incide sul ruolo e il controllo del Parlamento. Un ulteriore aspetto da approfondire sarebbe poi il criterio del riparto delle direttive tra allegato A e allegato B, tra quelle cioè per la cui attuazione è necessario uno schema di decreto legislativo che ha bisogno del parere delle Commissioni parlamentari e quelle per cui tale parere non è necessario. Sarebbe infatti meglio, ove possibile, prevedere il parere parlamentare


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per tutte le direttive ma con tempi differenziati, anche per avere un quadro completo da parte del Parlamento, con un passaggio presso le Commissioni parlamentari.
Rileva anch'egli quindi che ci sono ben 28 direttive in scadenza nel 2005 non incluse nel provvedimento. Ricorda però che c'è una previsione normativa che dovrebbe indurre il Ministro a spiegare perché esse non sono state incluse. Lo invita pertanto a prendere in esame il problema e a considerare se è il caso di inserire qualcuna di tali direttive nel provvedimento in esame. Ricorda quindi che la Costituzione prevede un potere sostitutivo dello Stato quando regioni e province autonome sono inadempienti nell'attuazione della normativa europea. Chiede pertanto che il Ministero comunichi in questo senso al Parlamento un quadro della situazione, in modo da poter prendere dei provvedimenti.
Riterrebbe, infine, opportuno ridurre, in generale, i tempi lunghi previsti nella comunitaria - attualmente da 2 anni a 18 mesi - per l'attuazione delle direttive. Si darebbe in questo modo un segnale di buona volontà, come d'altra l'opposizione ha sempre cercato di suggerire.

Paola MARIANI (DS-U) aggiunge alcune considerazioni ai rilievi già formulati dal collega Bova. Evidenzia in particolare che la stringatezza del provvedimento in esame risulta di una certa gravità in quanto dai dati in possesso è stato da tutti evidenziato come il ritardo di questo Governo nel recepimento delle direttive sia ormai eccessivo. Sembra che piuttosto di un disegno di legge in itinere, si sia trattato di un disegno di legge fatto in fretta; sin dall'inizio sarebbe stato opportuno invece farsi carico di questa inerzia.
Ricorda in particolare che l'articolo 6 della legge comunitaria prevede delle modifiche all'articolo 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE. Segnala, come elemento di criticità, che le disposizioni in esso contenute hanno sostanzialmente l'effetto di liberalizzare la vendita di prodotti pirotecnici di più elevato potenziale, finalità che esula da quelle previste dalla citata recente direttiva, con possibili ed intuibili ricadute negative in termini di ordine e sicurezza pubblica.
In relazione alla prevista modifica dell'articolo 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, osserva che, mentre può apparire, in linea di massima, del tutto condivisibile l'orientamento di attenuare, per gli artifici classificati nella V categoria gruppo D e gruppo E - cioè quelli attualmente «declassificati» ai sensi del decreto 4 aprile 1973 - il regime oggi riservato ad artifici di più elevata pericolosità, tuttavia devono essere osservate delle cautele anche all'atto della vendita. Gli attuali prodotti «declassificati» non posseggono infatti, nella quasi totalità dei casi, i requisiti per essere ritenuti completamente inoffensivi e, quindi, adatti ai minori degli anni 14. Sottolinea quindi che i cosiddetti declassificati non debbono essere in alcun modo considerati giocattoli, per cui, confermandosi l'indirizzo ormai consolidato, la loro vendita dovrebbe sempre restare rigorosamente vietata ai minori di anni 14 e, dunque, dovrebbe permanere la possibilità di prevedere almeno l'obbligo di esibizione di un documento che comprovi l'età dell'acquirente.
Per quanto concerne poi i prodotti della V categoria gruppo C non ritiene poi del tutto condivisibile, per i motivi indicati, l'orientamento di consentirne una vendita a tutti i maggiorenni che esibiscano la sola carta d'identità. Sarebbe auspicabile che fosse mantenuto un regime più controllato, che almeno confermi le attuali cautele consistenti nella vendita solo a soggetti maggiorenni e di accertata affidabilità, previa esibizione del porto d'armi o del nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Ritiene evidente, dunque, la necessità che la circolazione di tali artifizi, lungi dall'essere sostanzialmente liberalizzata, in un momento in cui anche in sede europea si va affermando una tendenza ad adottare più efficaci controlli sulla circolazione interna degli esplosivi, resti correttamente


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disciplinata in modo che sia possibile mantenere un efficace controllo preventivo sul settore.

Giorgio LA MALFA, Ministro per le politiche comunitarie, ringrazia tutti i deputati intervenuti per le indicazioni rappresentate. Si riserva di fornire una risposta alle questioni specifiche, poste in particolare dai deputati Boccia e Mariani, nel corso del successivo esame del provvedimento; per quanto riguarda invece le questioni di carattere generale, prende innanzitutto atto della disponibilità ad una piena collaborazione a migliorare il testo in esame, sia per accelerare i tempi delle direttive, che di quelli di approvazione della legge. Ne è grato a tutti i componenti della Commissione, perché si evidenzia così una sensibilità particolare su temi tanto importanti.
Concorda sulla gravità dei ritardi dell'Italia nell'attuazione delle direttive. Pur riservandosi di fornire indicazioni più dettagliate, precisa subito che i motivi sono molto vari e complessi, innanzitutto perché questa materia richiede il coordinamento di varie amministrazioni, coinvolgendo le competenze di vari ministeri, in cui la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento delle politiche comunitarie, esercita un difficile e delicatissimo compito di coordinamento, non sempre agevolato dalle altre amministrazioni. Ricorda poi che vi sono dei decreti legislativi di attuazione di direttive che vengono approvati dal Consiglio dei ministri, successivamente passano in Parlamento per il parere delle Commissioni di competenza, ma poi non sono riportati in Consigli dei ministri, perché comportano spese la cui copertura non è possibile perché magari la finanza pubblica in quel momento non è in grado di sostenerla. In alcuni casi, anzi ciò potrebbe essere addirittura frutto di una strategia, perché si tratta di spese obbligatorie e la situazione finanziaria italiana, come tutti sanno, non è delle più rosee. Ritiene opportuno considerare d'altro canto che vi sono degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che comportano talvolta delle spese molto rilevanti che potrebbero creare delle difficoltà.
Ribadisce quindi la propria volontà di impegnarsi in ogni modo per cercare di risolvere le questioni finora sollevate, anche considerato che si parla di cifre spaventose. Ritiene peraltro opportuno evidenziare come, data la situazione, è importante attendersi soluzioni realiste senza attendere grandi aspettative perché i problemi sono tanti e rilevanti. Sottolinea che il fatto di avere una disponibilità di tutti i gruppi politici a collaborare è comunque un elemento di forza.
Concorda in ogni caso con quanto rilevato dal deputato Boccia a proposito dell'importanza di cercare di presentare in Europa dei record meno negativi, cosa che consentirebbe anche all'Italia di negoziare su argomenti difficili. Precisa che nel corso della prossima settimana ha in programma proprio un incontro con il Presidente della Commissione, José Manuel Barroso, e i Commissari europei al mercato interno e servizi, Charlie McCreevy, e alla concorrenza, Neelie Kroes, con i quali dovrà discutere un numero molto consistente di problemi aperti sia a livello di contenzioso che di possibile contenzioso. Al momento della sua programmata audizione in Commissione, quindi, spera di essere in grado di dare una valutazione più complessiva della situazione.
Sottolinea d'altro canto che ci sono altre situazioni di cui preoccuparsi, non ultimi i referendum per la ratifica del Trattato costituzionale dell'Unione europea previsti in Francia il prossimo 29 maggio e in Olanda il 1o giugno. Appare preoccupante, in particolare, il risultato del referendum olandese, perché i sondaggi prevedono un risultato negativo. Ritiene quindi che sia importante cominciare a chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze di un'eventuale deprecabile bocciatura del Trattato costituzionale da parte di uno o più paesi dell'Unione e quali iniziative sia opportuno che il Governo italiano adotti.
Dopo aver ringraziato nuovamente tutti i componenti della Commissione per la


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disponibilità manifestata, ribadisce ancora una volta - come già avvenuto nel corso della seduta precedente - che per quanto riguarda la trasmissione dei documenti trasmessi al Governo dall'Unione europea, prevista dalla legge n. 11 del 2005, il Governo sta cercando di preparare, proprio con la collaborazione della Camera e del Senato, uno schema di trasmissione, possibilmente in via informatica, di tutta la documentazione, in modo che venga tempestivamente conosciuta dalle Camere.

Andrea DI TEODORO (FI), relatore, intende anch'egli ringraziare i colleghi intervenuti per le indicazioni che hanno voluto fornire. Si riserva quindi di considerare la possibilità di dare seguito agli elementi emersi anche attraverso la predisposizione di proposte emendative.

Giacomo STUCCHI (LNFP), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che si conclude l'esame preliminare dei due provvedimenti che proseguiranno quindi con un iter autonomo. Avverte che il testo del disegno di legge n. 5767 sarà trasmesso quindi al Comitato per la legislazione per l'acquisizione del parere prescritto dall'articolo 16-bis del regolamento.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.30.