5-03929 Sergio Rossi: Limite alla possibilità di iscrivere ipoteca per debiti fiscali ed addebiti delle relative spese ai contribuenti.
Con il documento di sindacato ispettivo in esame l'Onorevole interrogante nel segnalare che alcune società concessionarie del servizio nazionale della riscossione addebiterebbero illegittimamente ai contribuenti le spese sostenute dalle stesse per l'affidamento a terzi del compito di effettuare le visure sull'immobile ipotecato, nonché quelle per l'attività propedeutica alla vendita immobiliare, chiede se si intendano adottare iniziative al fine di imporre limiti di importo del debito di imposta, che giustifichino il ricorso all'iscrizione delle ipoteche sui beni immobili.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato che, nel rispetto dei compiti e delle funzioni istituzionali in tema di controllo sull'attività dei concessionari della riscossione, con la risoluzione n. 1 del 3 gennaio 2005 sono stati forniti taluni chiarimenti in materia di rimborso delle spese esecutive, di cui al decreto dirigenziale 21 novembre 2000, al fine di evitare che le aziende concessionarie tengano comportamenti illegittimi.
Successivamente all'adozione di detta risoluzione, l'Agenzia non ha ricevuto alcuna segnalazione di violazioni delle istruzioni impartite con la stessa.
La medesima agenzia ha assicurato che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza sui concessionari della riscossione - di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 - continuerà a vigilare affinché le aziende concessionarie rispettino le indicazioni fornite con la risoluzione n. 1 del 3 gennaio 2005 e, in caso di mancato rispetto delle stesse, provvederà ad intraprendere le iniziative previste dalla legge.
Per quanto attiene, invece, la restituzione delle somme che sarebbero state riscosse indebitamente prima dell'emanazione della risoluzione in argomento, l'agenzia fa osservare che spetta all'autorità giudiziaria dichiarare la sussistenza o meno del diritto ad ottenere il relativo rimborso.
Quanto, poi, alle spese che sarebbero state addebitate ai contribuenti per «l'attività propedeutica alla vendita dell'immobile» l'agenzia dell'entrate, nel precisare di non aver mai ricevuto segnalazioni in tal senso; osserva, comunque, che la risoluzione n. 1 del 3 gennaio 2005 preclude ai concessionari la possibilità di procedere a tali addebiti, in quanto con detto documento di prassi amministrativa si afferma espressamente che le aziende concessionarie non possono chiedere «in ogni caso» (e, quindi, neppure nell'ambito dell'espropriazione immobiliare) «né al debitore, né all'ente creditore, il rimborso delle spese sostenute per l'affidamento a terzi del compito di eseguire visure ipotecarie a catastali e di acquisire certificati ipotecari e catastali».
Per quanto concerne, infine, la richiesta di adozione di limiti di importo del debito d'imposta per l'iscrizione dell'ipoteca, l'Agenzia delle entrate nel ricordare che l'articolo 77 del decreto dei Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non prevede un importo minimo del credito per l'iscrizione di ipoteca, da
parte dei concessionari, sugli immobili del debitore o dei coobbligati ritiene che tale formulazione debba essere mantenuta per non consentire l'elusione dell'obbligo di pagamento di crediti tributari di importo comunque superiore a quello minimo da porre in riscossione (importo individuato dall'articolo 12-bis del decreto del presidente della repubblica n. 602 del 1973, dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129).
5-04210 Crisci: Crediti di imposta per le assunzioni dei lavoratori socialmente utili.
Con il documento di sindacato ispettivo in esame le S.S. L.L. Onorevoli chiedono se non si ritenga di dover adottare ogni utile provvedimento per evitare il protrarsi degli effetti dannosi prodotti dalla circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003 dell'Agenzia delle entrate ed assicurare, in particolare, che gli incentivi previsti dall'articolo 63, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, non vengano soggetti alle limitazioni previste dalla regola comunitaria de minimis, conformemente a quanto contenuto nel regolamento comunitario n. 2204/2002/CE.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che l'interrogazione in argomento, riferendosi alla problematica del credito d'imposta per incrementi occupazionali di cui all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concentra la propria attenzione sull'ulteriore contributo di euro 300 riconosciuto per ciascuna unità incrementale, nel caso in cui l'assunzione sia effettuata nelle aree territoriali previste dall'articolo 7, comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come previsto dal citato articolo 63, comma 1, lettera a), terzo periodo della legge n. 289 del 2002.
Con riferimento, in particolare, ai chiarimenti richiesti in merito a quanto affermato dalla circolare 13 febbraio 2003, n. 11, che nel prevedere nel paragrafo 3, punto 1, «... all'ulteriore contributo previsto a favore delle assunzioni di dipendenti da destinare a strutture produttive ubicate nei particolari territori indicati nell'articolo 7, comma 10, della legge numero 388 del 2000, si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione, della Commissione CE 96/C68/06...», fornirebbe una interpretazione non in, linea con la volontà del legislatore, e, conseguentemente, creerebbe effetti dannosi nella gestione dell'agevolazione, l'Agenzia delle entrate ha comunicato:
di confermare quanto già affermato in occasione della citata circolare n. 11/E del 2003 e cioè che il rinvio operato dalla lettera c), primo comma, dell'articolo 63 della legge numero 289 del 2002 alle disposizioni dell'articolo 7 della legge n.388 del 2000, non può che ritenersi di carattere generale;
che il richiamo operato dall'articolo 63 della citata legge n. 289 del 2002 deve intendersi, pertanto, effettuato anche alla previsione del comma 10 del predetto articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000 che prevede espressamente l'applicabilità della regola cosiddetta de minimis (di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella G.U.C.E, C68 del 6 marzo 1996) all'ulteriore credito d'imposta introdotto a favore delle nuove assunzioni di dipendenti (con contratto a tempo indeterminato) da destinare a unità produttive ubicate nei territori svantaggiati individuati dal medesimo comma 10 suindicato;
di ritenere che, contrariamente a quanto affermato nell'interrogazione in oggetto, il richiamo alla regola de minimis effettuato nella circolare n. 11/E del 2003, costituisce un'interpretazione non solo rispettosa
della volontà del legislatore, ma anche ispirata ad un atteggiamento di assoluta cautela nei confronti dei datori di lavoro che risiedono in aree svantaggiate e che assumono (o abbiano assunto) dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'agevolazione;
che, infatti, in assenza delle precisazioni fornite nella citata circolare, l'ulteriore agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1, lettera a), terzo periodo, della legge numero 289 del 2002, in quanto misura selettiva e specifica, sarebbe certamente rientrata (stante l'assenza di un esplicito rinvio alla predetta regola de minimis) nel novero degli aiuti di Stato, come tale soggetto alla procedura di preventiva notifica di cui all'articolo 88, comma 3, del Trattato CE.
Pertanto, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, alla luce di tali elementi, emerge chiaramente come la scelta dell'agenzia stessa, lungi dall'aver rappresentato un danno per i contribuenti, abbia, al contrario, consentito ai datori di lavoro situati in aree svantaggiate di poter richiedere immediatamente al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate medesima il permesso di fruire dell'ulteriore bonus, senza dover attendere l'esito di un procedimento di esame da parte della Commissione europea.
Conseguentemente la medesima Agenzia delle entrate, ha comunicato che qualora si intendesse superare l'interpretazione, eminentemente cautelativa, contenuta nella circolare n. 11/E, nel senso di considerare l'ulteriore credito d'imposta per le aree svantaggiate di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a), terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, come non soggetto alla regola de minimis, la conseguenza sarebbe quella di esporsi al rischio dell'apertura, da parte della Commissione, di una procedura di infrazione - per violazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato - relativamente alla predetta misura (a suo tempo, come evidenziato dall'agenzia medesima, non notificata).
L'Agenzia delle entrate, ha precisato, altresì, come ad esito di una tale procedura, la Commissione ben potrebbe ordinare allo Stato italiano di recuperare il credito d'imposta presso i contribuenti che ne hanno fruito sino a questo momento.