XIII Commissione - Marted́ 17 maggio 2005


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo in materia di regolazione dei mercati. (Atto n. 466).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (atto n. 466);
visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2005 e, in particolare, condivise le proposte di modifica del testo indicate nell'Allegato A, ad esclusione di quelle contrastanti con il dispositivo del presente parere;
visto il parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmesso con lettera dell'11 aprile 2005;
rilevato, a tale proposito, che l'articolo 15 dello schema si limita a riprodurre il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sul quale la Commissione europea non ha avviato procedure di infrazione e che, attese le peculiari caratteristiche delle produzioni agricole, forme di gestione concordata dell'offerta dei prodotti agricoli sono previste tanto nell'ordinamento comunitario quanto in quelli degli Stati membri;
ritenuto che l'individuazione del Tavolo agroalimentare quale sede per la stipula delle intese di filiera ai sensi dell'articolo 9, comma 2, appare impropria e scarsamente praticabile;
ritenuto essenziale mantenere inalterata la disciplina contenuta all'articolo 16, comma 4, relativamente al settore bieticolo-saccarifero;
ritenuto altresì che i principi di cui al provvedimento in esame debbano applicarsi anche al settore avicunicolo, pur in considerazione delle specificità che contraddistinguono tale settore;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo il numero 2 sia inserito il seguente: «2-bis) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto»;
all'articolo 3, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere


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un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro».
dopo l'articolo 3 sia inserito il seguente: «articolo 3-bis) 1. Le disposizioni dell'articolo 3, con esclusione di quelle di cui al comma 2, non si applicano alle organizzazioni di produttori costituite in forma associativa nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulle singole organizzazioni comuni di mercato; 2. Le organizzazioni di produttori di cui al presente articolo sono riconosciute dalle regioni ai soli fini della partecipazione ai programmi di fonte comunitaria e svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e h)»;
all'articolo 4, si preveda un termine di sei mesi per l'adozione delle delibere di trasformazione delle organizzazioni di produttori e delle loro Unioni nazionali in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1, ferma restando la facoltà di tali organizzazioni di essere riconosciute dalle Regioni come organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 3-bis) e di continuare ad operare in tale veste giuridica;
all'articolo 10 si preveda che la sottoscrizione degli accordi quadro, in mancanza dell'intesa di filiera di cui all'articolo 9, sia consentita solo ove i rappresentanti dei produttori rappresentino un volume di produzione commercializzata pari almeno alla metà del totale;
all'articolo 16, comma 5, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto concerne il settore avicunicolo, possono essere soci delle organizzazioni interprofessionali le unioni nazionali di organizzazioni di produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto e le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi presente decreto, qualora lo preveda lo Statuto della stessa organizzazione interprofessionale».

e con la seguente osservazione:
per ragioni di chiarezza e proprietà della formulazione normativa, si provveda a rettificare il rinvio all'articolo 12 contenuto all'articolo 15, comma 2, e si disponga, altresì, un migliore coordinamento tra l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 7, comma 1, in quanto entrambe le norme disciplinano il fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2005 (C. 5767).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 5767 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005»

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 3

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004. (Doc. LXXXVII n. 5).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminata, per la parte di propria competenza, la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 5);
preso atto del grande sforzo organizzativo per applicare in Italia, a partire dal 1 gennaio 2005, la riforma della Politica agricola comunitaria di cui al Regolamento. (CE) 1782/03;
rilevato tuttavia che è opportuno fornire agli agricoltori strumenti chiari ed efficaci per orientare le proprie scelte imprenditoriali e che, a tal fine, si ritiene auspicabile la predisposizione di un testo coordinato con tutte le norme nazionali di attuazione del Regolamento 1782/03;
ritenuto inoltre fondamentale, al fine di garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare la distorsione della concorrenza, che sia definita a livello nazionale una specifica disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia di politica agricola comunitaria e di sviluppo rurale;
valutato molto favorevolmente l'obiettivo di rilancio del settore ittico come azione di spinta per la crescita economica dell'intero Paese;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a sostenere, sia nella attuazione a livello nazionale che nelle competenti sedi comunitarie, tutte le iniziative volte a consentire una reale semplificazione delle procedure nell'ambito del Regime di pagamento Unico previsto dal Regolamento (CE) 1782/03 e successive modificazioni e integrazioni;
2. valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad adottare, nell'ambito del negoziato concernente le prospettive finanziarie dell'Unione per gli anni 2007-2013, tutte le iniziative atte ad assicurare il rispetto dei massimali annui stabiliti per la PAC dal Consiglio Europeo dell'ottobre 2002, prevedendo risorse aggiuntive per l'adesione di Romania e Bulgaria, nonché a garantire un adeguato finanziamento per lo Sviluppo Rurale;
3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a prendere in considerazione, anche attraverso opportuni interventi normativi, la definizione di una specifica disciplina in materia di sanzioni amministrative, reintegratorie o interdittive per violazioni a norme comunitarie in materia di politica agricola comunitaria e di sviluppo rurale, anche a garanzia della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e del bilancio nazionale;
4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo ad assumere tutte le necessarie iniziative a livello comunitario nei confronti dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per evitare che, a causa di decisioni unilaterali, si riduca la libera circolazione delle navi da pesca nel Mediterraneo, risorsa indispensabile da tutelare e valorizzare attraverso decisioni condivise.


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ALLEGATO 4

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004. (Doc. LXXXVII n. 5).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminata, per la parte di propria competenza, la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 5);
valutati positivamente i rilevanti risultati raggiunti dal Governo nell'ambito della definizione delle politiche agricole e della pesca, come evidenziati nella Relazione in esame;
preso atto altresì del grande sforzo organizzativo per applicare in Italia, a partire dal 1 gennaio 2005, la riforma della Politica agricola comunitaria di cui al Regolamento (CE) 1782/2003;
rilevata peraltro l'opportunità di fornire agli agricoltori strumenti chiari ed efficaci per orientare le proprie scelte imprenditoriali e che, a tal fine, si ritiene auspicabile la predisposizione di un testo coordinato con tutte le norme nazionali di attuazione del Regolamento 1782/2003;
valutato molto favorevolmente l'obiettivo di rilancio del settore ittico come azione di spinta per la crescita economica dell'intero Paese;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a sostenere, sia nella attuazione a livello nazionale che nelle competenti sedi comunitarie, tutte le iniziative volte a consentire una reale semplificazione delle procedure nell'ambito del Regime di pagamento Unico previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
2. valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad adottare, nell'ambito del negoziato concernente le prospettive finanziarie dell'Unione per gli anni 2007-2013, tutte le iniziative atte ad assicurare il rispetto dei massimali annui stabiliti per la PAC dal Consiglio Europeo dell'ottobre 2002, prevedendo risorse aggiuntive per l'adesione di Romania e Bulgaria, nonché a garantire un adeguato finanziamento per lo Sviluppo Rurale;
3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad intraprendere, nell'ambito dell'imminente negoziato per la riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero, tutte le iniziative necessarie al concretizzarsi di situazioni che consentano il mantenimento in Italia della produzione di barbabietole da zucchero a condizioni sufficientemente remunerative per gli agricoltori e nel contempo ad assicurare la possibilità di sopravvivenza all'industria di trasformazione;
4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad assumere tutte le necessarie iniziative a livello comunitario nei confronti dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, per evitare che, a causa di decisioni unilaterali, si riduca la libera circolazione delle navi da pesca nel Mediterraneo, risorsa indispensabile da tutelare e valorizzare attraverso decisioni condivise.